C O P I A DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO (con i poteri spettanti alla Giunta Comunale)

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1 C O P I A DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO (con i poteri spettanti alla Giunta Comunale) N. 30 del OGGETTO:Approvazione dell'attivazione di convenzioni con gli Istituti di credito per la concessione di finanziamenti alle imprese con cessione di credito assistita da attestazione comunale L anno duemilatredici, il giorno diciannove del mese di marzo alle ore nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale il Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe LAROSA, con l assistenza del Segretario Generale, Dott. Franco CARIDI procede alla trattazione dell oggetto sopra indicato. Visto il decreto del Presidente della Repubblica del , con il quale il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sciolto ed è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Sarzana il Viceprefetto, Dott. Giuseppe LAROSA; - 1 -

2 Ai sensi dell art. 48 del D. Lgs. del , n. 267, IL COMMISSARIO STRAORDINARIO assunti i poteri della GIUNTA COMUNALE Premesso che: - l art. 13 comma 2 della Legge 183/2011, ha previsto che con Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata, siano disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le modalità di attuazione delle disposizioni recate dai commi 3-bis e 3 ter dell art. 9 del decreto legge 29 novembre 2009, n Visto: il decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze emanato il 25 giugno 2012 che dispone le : Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all art. 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.. 2 e successive modificazioni ed integrazioni ; la Circolare n. 36 del 27, che fornisce alcune indicazioni operative per l'attuazione del sopracitato decreto. Richiamati: la normativa del codice civile in materia di cessione del credito (art e ss. cod. civ.); il D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602: Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, in particolare l articolo 48 bis che detta disposizioni particolari sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni; il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali); il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, art. 9, comma 3bis, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, così come modificato dall art. 31, comma 1 ter, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, che mira ad agevolare e velocizzare la riscossione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti degli enti territoriali;

3 il Decreto legislativo 385 del 1 settembre 1993 che dispone il rilascio di certificazione ai titolari di crediti non prescritti, ai fini della cessione del credito pro soluto a banche od intermediari finanziari autorizzati; l art. 1 comma 16, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 che proroga anche per l anno 2010 quanto stabilito dal comma 3bis dell art. 9 del decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185; il D.M. 19 maggio 2009 del Ministero dell Economia e delle Finanze; l art. 117 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n Ritenuto di prendere atto di quanto previsto dalla Legge 183/2011 e di quanto contenuto nel decreto del Ministero Economia e Finanze del 25 giugno 2012 circa le modalità di rilascio delle certificazioni del credito di somme dovute per somministrazione, forniture ed appalti da parte del Comune di Sarzana. Considerato che, nel quadro delle iniziative già intraprese in tema di tempestività dei pagamenti, il Comune di Sarzana ritiene opportuno promuovere e facilitare il ricorso degli operatori economici agli appropriati strumenti finanziari, quali la cessione del credito, intervenendo per garantirne la maggiore efficacia e semplicità d utilizzo. Ritenuto che in quest ottica rientri l attuazione del procedimento di certificazione in forma telematica, non appena il Ministero dell Economia e delle Finanze metterà a disposizione la necessaria piattaforma elettronica, onde consentire ai creditori di risparmiare sia gli oneri di stipula degli atti di cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia quelli di notifica, di cui all art. 117 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e nel frattempo il procedimento di cui alla Circolare MEF n. 36 del Considerato opportuno che le certificazioni vengano emesse con l indicazione della data di pagamento a 12 mesi dall istanza, sia in considerazione dei vincoli imposti dal patto di stabilità, sia per consentire ai fornitori di utilizzarle ai fini della compensazione dei crediti, di cui al decreto 25 giugno 2012 del Ministero dell economia e delle Finanze. Ritenuto di approvare apposita bozza convenzione, allegata quale parte integrante del presente provvedimento (All. A ), da siglare con gli Istituti di Credito maggiormente rappresentativi sul territorio comunale, per consentire lo smobilizzo dei crediti delle imprese verso il Comune di Sarzana, sotto forma di anticipi su fatture assistiti da cessione di credito a scopo di garanzia.

4 Ravvisata l opportunità, in base a quanto sopra riportato, di chiedere a Istituti Bancari o intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente la disponibilità a sottoscrivere la convenzione, offrendo le migliori condizioni per l accesso al credito dei fornitori del Comune di Sarzana, fermo restando la piena libertà dei fornitori stessi di rivolgersi a qualsiasi altro Istituto bancario. Visti i pareri favorevoli allegati, relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, espressi dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti dell art. 49 co.1 D.Lgs. n. 267 del D E L I B E R A per quanto esposto nelle premesse 1. Di approvare l attivazione di convenzioni con gli Istituti di Credito per la concessione di finanziamento alle imprese, concessione di credito assistita da attestazione comunale così come disposto dall art. 13 comma 2 della Legge 183/2011 e dal Decreto Ministero dell Economia e delle Finanze del 25 giugno 2012; 2. Di dare mandato al dirigente dell'area 1 Servizi Interni/Settore Bilancio per l attivazione della procedura destinata ad acquisire l interesse a sottoscrivere la convenzione allegata in bozza (All. A ) da parte di Istituti bancari o intermediari finanziari, fermo restando il libero accesso da parte dei fornitori a qualsiasi Istituto Bancario a loro scelta; 3. Di dare mandato al dirigente dell'area 1 Servizi Interni/Settore Bilancio per gli eventuali aggiustamenti tecnici di dettaglio alla bozza di convenzione allegata ed alla sottoscrizione delle convenzioni con gli Istituti bancari o intermediari finanziari interessati; 4. Di dare pubblicità all effettivo utilizzo dello strumento da parte degli operatori, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune della percentuale di operazioni effettuate da ciascuna banca, calcolata sul totale delle operazioni concluse;

5 5. Di dare atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso sulla presente deliberazione, attestazione della relativa copertura finanziaria così come prescritto dall art. 153 comma 5 D.Lgs. n. 267 del Successivamente la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

6 ALLEGATO A AVVISO RIVOLTO AGLI ISTITUTI DI CREDITO MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L ADESIONE ALL INIZIATIVA VOLTA A FAVORIRE L ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI DEL COMUNE DI SARZANA. Il Comune di Sarzana, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. nonché della Determinazione Dirigenziale n.., intende sollecitare l adesione degli Istituti di Credito a una specifica iniziativa mirata a sostenere l accesso al credito degli operatori economici creditori, nei confronti del Comune, di somme dovute per somministrazioni, forniture, e appalti afferenti spese in conto capitale. L iniziativa verrà realizzata mediante la stipula di una convenzione, come da bozza allegata, per la concessione di finanziamenti alle imprese con cessione di crediti assistiti da certificazione comunale. L importo delle certificazioni, finalizzate a cessioni di credito, che potranno essere rilasciate dal Comune di Sarzana, è attualmente valutabile in circa ,00. L adesione all iniziativa dovrà essere formulata compilando il prospetto di riepilogo delle condizioni, sotto riportato, in modo da rendere esplicite e facilmente comprensibili, ai fini della valutazione di convenienza da parte degli operatori economici creditori del Comune, le migliori condizioni offerte. Alla lettera di adesione dovrà anche essere allegata certificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi richiesti all operatore finanziario (iscrizione nei rispettivi Albi bancari e/o Gruppi Bancari d Italia) ed ogni e qualsiasi altra documentazione che gli interessati riterranno utile produrre. Andrà altresì segnalato il nominativo del Referente cui rivolgersi, con indicazione del recapito telefonico e numero di fax per eventuali successive comunicazioni. Il Comune di Sarzana si riserva di valutare l ammissione degli Istituti di Credito, in ragione della documentazione inviata e di richiedere, comunque in ogni momento, le informazioni, modifiche e/o integrazioni necessarie ai fini dell operatività dell iniziativa. Il Comune di Sarzana si riserva la facoltà di non procedere alla stipula di alcuna convenzione, ove riscontri l inconciliabilità delle proposte con gli obiettivi e le modalità fissati dall Amministrazione, o con le norme di finanza pubblica, ovvero di procedere anche con una sola manifestazione d interesse, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.

7 Il Comune di Sarzana procederà, successivamente alla stipula, alla pubblicizzazione delle convenzioni, attraverso il proprio sito istituzionale, nonché alla pubblicizzazione dell effettivo utilizzo dello strumento da parte degli operatori, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune della percentuale di operazioni effettuate da ciascuna banca, calcolata sul totale delle operazioni concluse. Gli Istituti di credito interessati all iniziativa sono invitati a formalizzare la loro adesione inviando apposita comunicazione avente ad oggetto: ADESIONE ALL INIZIATIVA VOLTA A FAVORIRE L ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI DEL COMUNE DI SARZANA indirizzata al COMUNE DI SARZANA AREA 1 SERVIZI INTERNI/SETTORE BILANCIO Piazza Matteotti n Sarzana (SP), per il tramite del servizio postale o con consegna a mano. Le adesioni dovranno pervenire entro il. Il Comune di Sarzana si riserva di valutare e accogliere anche adesioni pervenute successivamente a tale data, purché in grado di dispiegare i propri effetti a partire dal corrente esercizio. L adesione all iniziativa comporta che: non siano previsti oneri o interessi a carico del Comune di Sarzana fino alla data indicata nella certificazione del credito; il Comune di Sarzana rimanga soggetto estraneo ai successivi contratti di cessione stipulati tra l Istituto di Credito e l operatore economico creditore del Comune; la valutazione dell ammissibilità dell operazione permanga, in via esclusiva, in capo all Istituto di Credito. Si ringraziano gli Istituti di Credito che vorranno prendere in considerazione il presente avviso. IL DIRIGENTE Area 1 Servizi Interni (Dott.ssa Franca ZANELLA)

8 BOZZA CONVENZIONE OGGETTO: CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI DEL COMUNE DI SARZANA ATTRAVERSO LA CESSIONE PROSOLUTO DEI CREDITI A FAVORE DI BANCHE OD INTERMEDIARI FINANZIARI AUTORIZZATI IN BASE A QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE183/2011 E SUCCESSIVO DECRETO DEL MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL (PUBBLICATO NELLA G.U. DEL N. 152) Con la presente scrittura tra il Comune di sarzana (qui di seguito il Comune ) con sede in Sarzana, Piazza Matteotti n. 1 rappresentato. ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.. e a propria determinazione n..., esecutive a tutti gli effetti di legge; e la BANCA con sede in. Codice Fiscale e Partita IVA, rappresentata dal.., munito dei necessari poteri in virtù di delega (qui di seguito la Banca ), PREMESSO che è interesse delle parti il sostegno del lavoro delle imprese e dell'accesso al credito delle ditte fornitrici di beni e servizi al Comune, al fine di attenuare la crisi che ha coinvolto il sistema economico; che in tale contesto risulta indispensabile individuare strategie a favore delle imprese, finalizzate a rendere possibile l'accesso al credito anche mediante lo strumento della cessione e la certificazione dei crediti come previsto dalla normativa (art. 117 del D.Lgs 163/2006 Codice Unico degli Appalti ; art. 9 comma 3-bis del Decreto Legge n. 185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009, come modificato da ultimo dall articolo 31 comma 1-ter del D.L. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010; Decreto MEF 19 maggio 2009); che il citato articolo 9 comma 3 bis, prevede che i titolari di crediti "certi, liquidi ed esigibili", maturati nei confronti degli Enti Locali per somministrazioni, forniture ed appalti, possono presentare all'amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito; che l articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 prevede che con Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all articolo 8 del D. Lgs. 281/1997, siano disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le modalità di attuazione delle disposizioni recate dai commi 3-bis e 3-ter dell art. 9 del D.L. 185/2008; che il Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 25 giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2012 n. 152, ha stabilito le Modalità di

9 certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti Locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni ; che con successiva Legge n. 94 del 6 luglio 2012, l art. 13 bis modifica i termini di rilascio certificazione da parte dell Amministrazione debitrice, entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione dell istanza; che la Giunta Comunale con provvedimento n. ha approvato l attivazione di convenzioni con gli istituti di credito per la concessione di finanziamenti alle imprese con cessione di credito assistita da attestazione comunale, prendendo atto di quanto stabilito dall art. 13, comma 2, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 e dal successivo Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 25 giugno 2012, per le modalità di certificazione del credito a favore dei fornitori del Comune afferenti spese di investimento ; che la Convenzione si configura a sostegno delle imprese nell'attuale crisi economica caratterizzata da un lato dalla tensione nell'erogazione del credito e dall'altro dai vincoli di finanza pubblica sempre più stringenti (Patto di stabilità interno), richiedenti pertanto la necessità di individuare strumenti per assicurare comunque in tempi brevi la liquidità necessaria per le imprese che lavorano per il Comune ; che il Comune stima un plafond di crediti potenzialmente soggetti a cessione di ,00 = (euro UNMILIONE ) tenuto conto della compatibilità dell ammontare complessivo delle operazioni di cui trattasi rispetto ai vincoli imposti dal Patto di stabilità interno; che a tal fine il Comune può certificare istanze presentate da titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti nelle forme, modalità e tempi previsti dal Decreto MEF del 25 giugno 2012 (modello Allegato 1 al Decreto), riconoscendo, in caso di certificazione positiva, che trattasi di crediti certi, liquidi ed esigibili e che saranno pagati alla scadenza, non oltre i 12 mesi dalla data dell istanza di certificazione (vedi Allegato 2 al decreto); che il Comune provvede alla cedibilità dei crediti con certificazione redatta e firmata dal Dirigente della Direzione Contabilità e Finanza Settore Contabilità Generale- ivi compresa la regolarità della posizione del fornitore ai sensi dell articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, a seguito dei dovuti riscontri, sulla esigibilità delle fatture cedute e la regolarità contributiva ai sensi della normativa vigente in materia di certificazione DURC; restando esclusi dal riconoscimento della cessione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa; che nel caso di certificazione positiva rilasciata dal Comune in conformità all All. 2 del Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 25 giugno 2012, gli oneri relativi alle cessioni saranno solo a carico delle imprese che hanno ceduto il credito, con le modalità concordate negli atti di cessione per la durata massima di 12 mesi dalla data dell istanza di certificazione;

10 che la Banca ha espresso la propria disponibilità (per un importo di.) a sottoscrivere contratti di cessione di crediti pro-soluto, oggetto della Convenzione, con i fornitori del Comune che ne facciano richiesta al Comune stesso nelle forme e con le modalità previste dal Decreto MEF 25/06/2012, relativamente a crediti vantati dai fornitori nei confronti del Comune di Sarzana, riconoscendo, nel caso di certificazione positiva, che trattasi in tal senso di crediti certi, liquidi ed esigibili e che saranno pagati al termine convenuto, alle condizioni di cui al successivo articolo 2. TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. La Banca nell'ambito del presente accordo si rende disponibile a sottoscrivere con le Imprese titolari di appalti di forniture, progettazioni e lavori pubblici rientranti nelle "Spese di investimento" del Comune, contratti di cessione pro soluto(di importo unitario superiore a. euro) di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle Imprese medesime nei confronti del Comune. Ciascun contratto di cessione potrà riguardare uno o più crediti certificati. Il Comune provvederà alla certificazione dei crediti secondo le modalità di cui al successivo articolo 2) in conformità a quanto stabilito dal Decreto Ministero dell Economia e delle Finanze, del 25 giugno Sono esclusi dalla Convenzione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa. ARTICOLO 2: CONDIZIONI E MODALITA' Le Imprese titolari di crediti nei confronti del Comune, rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 1) potranno richiedere alla Banca la cessione pro soluto del credito sorto; la Banca si riserva comunque di non aderire alla richiesta nelle ipotesi di ritenuta inammissibilità da segnalare prontamente al Comune. A tal fine il creditore potrà presentare, così come previsto dalla Legge 183/2011 e dal Decreto MEF 25/06/2012, istanza di certificazione con le modalità e le caratteristiche indicate nel precitato Decreto MEF, al Responsabile Unico di Procedimento della fornitura o del lavoro/progettazione da cui è maturato il credito. L istanza per la certificazione dei crediti di cui al Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze, di attuazione dell articolo 9, comma 3 bis del D.L. 185/2008 e successive modificazioni, dovrà essere redatta sul modello che si allega sub 1 e inviata all'area 1/Settore Bilancio. Le verifiche da parte dell'area 1/Settore Bilancio verranno effettuate a seguito del riscontro amministrativo favorevole ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 sul provvedimento di liquidazione inviato all'area1/settore Bilancio - da parte Responsabile Unico di Procedimento della fornitura o del lavoro/progettazione da cui è maturato il credito, che avrà verificato anche la regolarità contributiva (DURC).

11 Effettuate le verifiche previste dalla norma vigente e accertata la compatibilità con i vincoli di finanza pubblica, il Dirigente dell'area1/settore Bilancio predisporrà certificazione redatta sul modello che si allega sub 2, se il credito è "certo, liquido ed esigibile" ai sensi del citato Decreto MEF 19/05/2009 e dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, oppure l'insussistenza parziale o totale, ovvero l'inesigibilità anch'essa parziale o totale, del credito stesso. Resta inteso che il Comune procederà alla certificazione unicamente dei crediti in linea capitale riportati in fattura, restando pertanto escluse tutte le eventuali ulteriori voci attinenti, ad esempio, a interessi passivi maturati per ritardato pagamento e qualsiasi altro onere o rivalsa di costi da parte delle imprese fornitrici nei confronti del Comune. L Atto di Certificazione conterrà, tra l altro, l'indicazione della data massima entro cui il Comune effettuerà il pagamento alla Banca e comunque non oltre 12 mesi dalla data dell istanza di certificazione, e i riferimenti di cui all art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari nonché dell art. 6 della Legge 217 del recante disposizioni interpretative e attuative della predetta norma. Nel caso positivo la Certificazione verrà trasmessa alla Banca al fine del perfezionamento dell'operazione di cessione. La Certificazione resterà valida ed efficace nei confronti del Comune anche laddove dovesse venir meno la validità e/o l'efficacia della Convenzione. Si precisa in ogni caso che la cessione del credito dovrà avvenire nel rispetto e secondo le forme previste dall'articolo 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e si dovrà pertanto procedere a formalizzare la cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio, da notificarsi al Dirigente dell'area 1/Settore Bilancio, nelle forme previste dalla Legge. In caso di procedimento di certificazione mediante piattaforma elettronica, come previsto all art. 4, comma 6, del Decreto Ministero dell Economia e delle Finanze del 25 giugno 2012, le cessioni dei crediti certificati in modalità telematica sono comunicate al Comune di Sarzana attraverso la piattaforma: tale comunicazione assolve al requisito di cui all art. 117, commi 2 e 3 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e all obbligo di notificazione. Gli oneri relativi alla cessione saranno a carico dell Impresa cedente. La cessione del credito avverrà con le modalità concordate dall Impresa cedente con la Banca negli atti di cessione, alle condizioni economiche espresse nell unito Documento di Riepilogo delle Condizioni (Allegato 3) che costituisce a tutti gli effetti parte integrante della Convenzione. La Banca cessionaria si obbliga a effettuare il pagamento dei corrispettivi dovuti per la cessione con le modalità di cui all art. 3 della Legge n.136 del 13/8/2010 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari nonché dell art. 6 della Legge n. 217 del 17/12/2010 recante disposizioni interpretative e attuative della predetta norma, una volta decorso il regime transitorio e ove applicabili, avvalendosi dei riferimenti evidenziati dal Comune nell atto di certificazione. Tutte le spese riportate nel Documento di riepilogo delle condizioni (Allegato 3) restano a carico dell Impresa cedente. Alle Imprese cedenti non è attribuita alcuna facoltà di rivalsa sul Comune o sulla Banca, in ragione di eventuale pagamento anticipato rispetto alla data prevista nell Atto di Certificazione da parte del Comune. Parimenti nulla avrà a pretendere la Banca nei confronti delle Imprese cedenti in caso di ritardato pagamento rispetto alla data indicata nell Atto di Certificazione.

12 Nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato ceduto rispetto alla scadenza indicata nella certificazione, il Comune riconoscerà alla Banca gli interessi moratori indicati nell unito Documento di Riepilogo delle Condizioni in via posticipata dal giorno successivo alla predetta data di scadenza, fino alla data di effettivo pagamento, che non potrà in alcun caso superare il 12 mese dalla data dell istanza di certificazione. La Banca, relativamente ai crediti certificati in modo positivo, non intraprenderà nei confronti del Comune, fino alla data di scadenza indicata nella certificazione (e comunque fino alla scadenza del 12 mese dalla data dell istanza di certificazione), nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori in misura maggiore di quanto previsto dalla Convenzione ed in particolare con riferimento al D.Lgs. n. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n.145/2000 e relativi decreti attuativi. Il presente accordo non comporta quindi oneri o interessi a carico del Comune nei confronti della Banca cessionaria fino alle scadenze previste nell Atto di Certificazione. ARTICOLO 3: PROCEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE MEDIANTE PIATTAFORMA ELETTRONICA In caso di attivazione della procedura di certificazione telematica su piattaforma messa a disposizione dal Ministero dell economia e delle Finanze, le cessioni dei crediti certificati in modalità telematica sono comunicate al Comune attraverso la piattaforma: tale comunicazione assolve al requisito di cui all art. 117, commi 2 e 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e all obbligo di notificazione. ARTICOLO 4: DURATA E RECESSO La Convenzione ha durata fino al 31/12/2015, salvo facoltà di proroga mediante formale accordo tra le parti. Dopo tale data, restano comunque salve le obbligazioni e gli impegni presi dalle parti per le operazioni di cessione in corso, nell'ambito di quanto previsto con la presente Convenzione. Le parti possono recedere in qualsiasi momento prima della scadenza della Convenzione con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'altra parte a mezzo raccomandata A.R. In caso di recesso, la Convenzione cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal 30 giorno dal ricevimento del preavviso, ma restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione assunte fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente Convenzione. L Ente renderà noto l effettivo utilizzo dello strumento da parte degli operatori, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune della percentuale di operazioni effettuate da ciascuna banca, calcolata sul totale delle operazioni concluse. ARTICOLO 5: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

13 Le parti convengono che, ove il Comune non proceda al pagamento di quanto dovuto entro la scadenza indicata nella certificazione, e comunque entro i 12 mesi dalla data della istanza di certificazione, la Banca avrà facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell articolo 1456 del codice civile. La risoluzione della Convenzione non spiegherà effetti sull efficacia delle cessioni di credito per le quali il Comune abbia già rilasciato il relativo Atto di Certificazione. Letto, approvato e sottoscritto Sarzana, lì Per il Comune di Sarzana Per la Banca Allegati: All. 1 Modello Istanza di certificazione All. 2 Modello Certificazione All. 3 Riepilogo condizioni

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19 Allegato 3 DOCUMENTO DI RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI APPLICABILI AI FORNITORI DEL COMUNE DI SARZANA AI SENSI DELLA CONVENZIONE.. Forma tecnica dell operazione Formalizzazione dell operazione (atto pubblico/scrittura privata autenticata/altro) Presupposti della Cessione Durata condizioni proposte.. Certificazione attestante che il credito è certo, liquido ed esigibile, rilasciata dal Responsabile del Servizio finanziario del Comune, conforme al modello di cui al Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 25 giugno 2012 Fino al.. Ammontare del credito oggetto di cessione Fino al.. % dell'importo del credito certificato Tasso debitore Commissioni Spese tenuta conto Spese istruttoria Altre spese (specificare quali) Referente presso la Banca [nome gestore tel. mail ]....

20 CONDIZIONI APPLICABILI AL COMUNE DI SARZANA IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO Tasso applicabile in caso di ritardato pagamento oltre la scadenza indicata dall attestazione (Tasso compreso tra 0% ed Euribor 3 mesi diminuito dello 0,61%)...

21 Allegato alla deliberazione OGGETTO: Approvazione dell'attivazione di convenzioni con gli Istituti di credito per la concessione di finanziamenti alle imprese con cessione di credito assistita da attestazione comunale Il sottoscritto Dott.ssa Franca ZANELLA, in qualità di responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti dell art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del , esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. Sarzana, lì IL RESPONSABILE F.to Dott.ssa Franca ZANELLA Il sottoscritto Dott.ssa Franca ZANELLA, in qualità di responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti dell art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del , esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta indicata in oggetto, attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell art. 153 comma 5 D.Lgs. n. 267 del Sarzana, lì IL RESPONSABILE F.to Dott.ssa Franca ZANELLA 21

22 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.to Dott. Giuseppe LAROSA IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Franco CARIDI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il presente atto registrato al n. del R.C. è pubblicato in copia all ALBO PRETORIO per 15 gg. dal al IL MESSO COMUNALE F.to ( ) F. ISOPPO F.to ( ) P. GUASTINI IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Franco CARIDI F.to Dott.ssa Franca ZANELLA La presente è copia conforme all originale in carta libera per uso amministrativo e d ufficio. Sarzana, lì IL SEGRETARIO GENERALE CERTIFICATO DI ESECUTIVITA ( ) Art. 134 co. 3 D.Lgs. n. 267/2000 esecutiva 10 gg. dopo la pubblicazione il ( ) Art. 134 co. 4 D.Lgs. n. 267/2000 esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità il ( ) Art. 134 co. 2 D.Lgs. n. 267/2000 divenuta esecutiva a seguito di controllo di un quarto dei consiglieri il ( ) Annullata il ( ) Ratificata il Sarzana, lì IL SEGRETARIO GENERALE

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