COMUNE DI MONSUMMANO TERME PROVINCIA DI PISTOIA. Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N 62 del 29/11/2013
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1 COPIA COMUNE DI MONSUMMANO TERME PROVINCIA DI PISTOIA Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N 62 del 29/11/2013 Oggetto: Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi - TARES - Approvazione tariffe anno L anno duemilatredici addì ventinove del mese di novembre alle ore nella sala delle adunanze, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica, Ordinaria, con l intervento di: Presenti 1 Vanni Rinaldo Sindaco X 2 Del Mastio Fabrizio Presidente del Consiglio Comunale X 3 Papini Gerardo Consigliere X 4 Ancillotti Paolo Consigliere X 5 Bartoletti Angela Consigliere X 6 Seu Enerino Consigliere X 7 Mariotti Enrico Consigliere X 8 Tommasi Ermanno Consigliere X 9 Ranieri Caterina Consigliere X 10 Menchi Paolo Consigliere X 11 Verdicchio Daniele Consigliere X 12 Maccioni Simone Consigliere X 13 Ferrigno Angelo Emiliano Consigliere X 14 Perone Giovanna Consigliere X 15 Moceri Michele Consigliere X 16 Scannella Tiziana Adele Consigliere X 17 Bonelli Renata Consigliere X 18 Miglianti Sergio Consigliere X 19 Boldrini Alessio Consigliere X 20 Cesario Pier Luigi Consigliere X 21 Ricci Alice Consigliere X Assenti 13 8 Sono presenti inoltre, gli Assessori: Buccellato Luca, Balcarini Giampaolo e Dalla Salda Barbara. Partecipa alla seduta il Dott. Roberto Nobile, Segretario Generale del Comune. Visto che il numero degli intervenuti è legale, il Signor Del Mastio Fabrizio, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta e chiamati all ufficio di scrutatori i Signori: Bartoletti Angela, Ranieri Caterina e Ricci Alice, pone in trattazione l oggetto sopra indicato.
2 N. 62 del 29 Novembre 2013 E' entrato l'assessore MARIOTTI Andrea durante la trattazione del punto 4. Sono entrati i Consiglieri BOLDRINI Alessio e FERRIGNO Angelo Emiliano durante la trattazione del punto 4. E' uscito il Consigliere SCANNELLA Tiziana Adele in via definitiva durante la trattazione del punto 5. E' entrato il Consigliere BONELLI Renata durante la trattazione del punto 5. Presenti N. 15. E' entrato l'assessore FORMICA Maria durante la trattazione del punto 5. IL CONSIGLIO COMUNALE PRESO ATTO che l'illustrazione ed il dibattito relativi al presente argomento sono avvenuti unitamente al precedente punto n. 5; VISTO il Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi TARES nel territorio di questo Comune, approvato nella odierna seduta; VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l anno 2013, redatto da Publiambiente Spa, ente gestore del tributo, approvato con deliberazione n. 42 del 28/06/2013; CONSIDERATO che: - ai sensi dell art. 14 comma 9 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, i criteri per l individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. n. 158/99; - ai sensi dell art. 14, comma 23, del D.L. n.201/2011, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l anno medesimo; - dette tariffe devono essere adottate con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario; VISTO l art. 53, comma 16, della Legge n. 338, come modificato dall art. 27, comma 8, della Legge n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, nonchè l art. 1 comma 169 della L. 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; DATO ATTO che il termine per l approvazione del bilancio di previsione degli enti locali già prorogato prima al dalla legge di stabilità 2013, poi al dalla legge n. 64/2013, è stato ulteriormente differito al D.L. n. 102/2013 convertito in L. n.124/2013;
3 VISTE le linee guida per l elaborazione del piano finanziario e per l elaborazione delle tariffe definite dal Dipartimento Federalismo Fiscale del MEF; RICHIAMATO l articolo 5 del D.L. n. 102/2013, convertito in L. n. 124/2013: 1. Per l anno 2013 il comune con regolamento di cui all articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio chi inquina paga, sancito dall articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti: a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile; b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 201, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l applicazione dell indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),nonché introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all autocompostaggio, come definito dall art. 183, comma 1,lettera e) del D. Lgs. n.152/2006 e ss. mm. ii. 2. Il comma 19 dell articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, è sostituito dal seguente: Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20.La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell onere sull intera platea di contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.. 3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi. 4. Il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti. 4-bis. Nel caso in cui il versamento relativo all anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste per tali ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base al applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo. 4-ter Al comma 23 dell art.14 del D.L. n. 201/2011, convertito, le parole dall autorità competente sono sostituite dalle seguenti: dal medesimo consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. 4-quater. In deroga a quanto stabilito dall art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L.214/2011 e dal comma 3 del presente articolo, per l anno 2013 il Comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall art. 8 del presente decreto per l approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato art.14, comma 13, nonché la predisposizione e l invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso
4 in cui il comune continui ad applicare, per l anno 2013,la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso. RICHIAMATO l art. 8 del D.P.R. n. 158/99, il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche; CONSIDERATO che l ammontare dei costi per l anno 2013 di cui al piano finanziario sopra richiamato, è pari ad ,74 compresa IVA - al netto del contributo CONAI e del contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali, inseriti in deduzione dei costi e deve essere integralmente coperto dal gettito del tributo TARES comprensivo delle riduzioni previste dal regolamento; TENUTO CONTO che ai sensi dell art. 14 comma 28 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, è fatta salva l applicazione del tributo provinciale per l esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell ambiente (TEFA) di cui all art.19 del D. Lgs. n. 504/1992, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; VISTA la proposta elaborata da Publiambiente Spa in qualità di soggetto gestore del servizio e del tributo; RICHIAMATO l art. 10 comma 2 del D.L. n. 35/2013, come convertito con la L. n. 64/2013, che dispone per il solo 2013, tra l altro, che la maggiorazione standard pari a 0.30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in un unica soluzione, secondo le disposizioni di cui all art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, nonchè utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell art.15 del D.L. n. 201/2011; RICHIAMATA la Delibera di Consiglio comunale n. 38 del 12/6/2013, adottata a norma dell art. 10 citato al punto precedente, con cui si stabiliva per l anno 2013 che: 1. il versamento della TARES sarà effettuato in 3 rate scadenti: 31 luglio, 31 ottobre e 31 dicembre; 2. il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) dovrà essere versato come segue: - prima rata, pari al 40% del dovuto, a scadenza il 31 luglio 2013; - seconda rata, pari al 40% del dovuto, a scadenza il 31ottobre 2013; - terza rata, a saldo, a scadenza il 31 dicembre le 2 rate di acconto in scadenza al 31 luglio e al 31 ottobre 2013 siano commisurate alle tariffe TIA 2012 approvate con delibera G.C. n.66 del 7/06/2012 ; 4. la terza rata con scadenza 31 dicembre 2013 sia versata a titolo di conguaglio a seguito dell approvazione delle tariffe stabilite per l anno 2013, oltre alla maggiorazione pari ad 0,30 euro per mq, interamente riservata allo Stato; 5. fino al 31/12/2013 la gestione del Tributo comunale dei rifiuti e dei servizi (TARES) è affidata a Publiambiente Spa, società interamente partecipata da capitale pubblico dei Comuni, già gestore della Tia, 6. la Tares dovrà essere versata dal contribuente al Comune di Monsummano Terme mediante le modalità di pagamento fissate dall articolo 14 comma 35 della D.L. 201/2011 quindi tramite F24 o apposito bollettino di conto corrente postale, secondo quanto previsto dall articolo 17
5 del D.Lgs. n. 241/1977 ivi richiamato, previa pubblicazione del relativo codice tributo da parte del Ministero dell Economia e delle Finanze; PRESO ATTO della modifica della scadenza della terza rata del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) fissata al 28 Febbraio 2014, come meglio indicato nell art. 48 comma 2 del relativo Regolamento, in luogo del 31 dicembre 2013 a parziale modifica della deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del ; ESAMINATO lo schema contenente le tariffe distinte per utenze domestiche e non domestiche predisposto dall ente gestore, allegato alla presente deliberazione (Allegato 1) per costituirne parte integrante e sostanziale; VISTI: - l art. 42 del T.U. delle leggi sull ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. N. 267/2000; - l art.14 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2012, n. 214; il D.P.R. n. 158/1999; VISTA la relazione dell Ufficio Tributi; VISTO lo Statuto comunale; ACQUISITO il parere favorevole della 2^ Commissione Consiliare Permanente Programmazione - Bilancio Tributi Patrimonio - Partecipate, espresso nella seduta del 25/11/2013, nella quale è stato esaminato il presente provvedimento; VISTO il parere favorevole, formulato dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Pianificazione e Gestione del Territorio, Entrate Tributarie in data 14/11/2013, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 primo comma - e n. 147 bis primo comma - del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; VISTO il parere favorevole, formulato dal Funzionario U.O.A. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Servizi Finanziari in data 14/11/2013, in ordine alla regolarità contabile della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 49 primo comma e n. 147 bis primo comma - del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267: Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ; RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata dal Presidente: presenti n. 15 assenti n. 6 votanti n. 15 favorevoli n. 10 contrari n. -- astenuti n. 5 (PERONE, BONELLI, MIGLIANTI, BOLDRINI e RICCI) D E L I B E R A
6 1) DI APPROVARE per l anno 2013 le tariffe TARES secondo lo schema contenente le tariffe, distinte per utenze domestiche e non domestiche, predisposto dall ente gestore, allegato alla presente deliberazione (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A, ai sensi degli articoli 16 e 18 del Regolamento per la disciplina della TARES. 2) DI DARE ATTO che le suddette tariffe si intendono prorogate anche per gli anni successivi al 2013, in mancanza di delibere di variazione approvate. 3) - DI STABILIRE per l anno 2013 le seguenti riduzioni e maggiorazioni: - abitazioni con nucleo familiare composto da unico occupante (risultante da anagrafe) Reg. TARES art. 23 comma 1 lett. a) riduzione 5% - utenze usi domestici e non domestici con usi stagionali, saltuari/limitati/discontinui, utenze domestiche di soggetti residenti all estero Reg TARES art. 23 comma 1 lett.b) c) ed art. 24 comma1.. riduzione 10% - utenze domestiche che hanno avviato compostaggio scarti organici Reg. TARES art. 23 comma riduzione 5% - utenze per le quali è comprovato l avvio al recupero Reg. TARES artt. 23 comma 4 ed art. 25 comma riduzione 5% - attività di recupero di rifiuti assimilati che l impresa produttrice ha dimostrato di aver effettuato durante l anno Reg. TARES articolo 25 comma 3 riduzione 30% - tributo giornaliero usi non domestici Reg.TARES art. 21 c. 2..maggiorazione 100% 4) - DI STABILIRE altresì, in riferimento all art. 27 del Regolamento per la disciplina della TARES, che l agevolazione prevista per le utenze che versano in specifiche condizioni economiche e di disagio sociale verrà riconosciuta su base ISEE, il cui limite massimo è di ,00 (così come già indicato per l anno 2012) e che a tale riguardo i nuclei familiari dovranno soddisfare i seguenti requisiti: - per ottenere la riduzione del 100% della parte variabile : indicatore Isee del nucleo familiare, relativo ai redditi anno 2012, non superiore a ; - per ottenere la riduzione del 50% della parte variabile : indicatore Isee del nucleo familiare, relativo ai redditi anno 2012, da ,01 ad ,00; - per ottenere la riduzione del 20% della parte variabile : indicatore Isee del nucleo familiare, relativo ai redditi anno 2012, da ,01 ad ,00. 5) - DI PRECISARE sempre in riferimento al punto precedente, che avranno diritto alle agevolazioni sopra citate: - i nuclei familiari che non risultino né proprietari di unità immobiliari nel territorio nazionale, escluso abitazione principale e pertinenza, né proprietari di aree fabbricabili che rientrano nelle fasce di reddito richiamate, - coloro che non risultino morosi relativamente ai servizi direttamente erogati dall amministrazione comunale; 6) - DI PREVEDERE inoltre, sempre riguardo all art. 27 del Regolamento Tares, che: Avranno diritto a tale agevolazione per l anno 2013 i soggetti che soddisfano i requisiti elencati ai punti 4 e 5 di cui sopra che, alla data di presentazione della domanda: - abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Monsummano Terme e nell alloggio oggetto della tariffa TARES; - siano intestatari dell utenza TARES relativa all alloggio occupato; - nel caso di nuova utenza, abbiano presentato la dichiarazione nei modi e nei tempi indicati agli articoli 31 e 32 del Regolamento Tares ed in via provvisoria secondo quanto indicato per la TIA, relativamente al periodo antecedente l approvazione del Regolamento sopra citato.
7 La domanda di agevolazione dovrà essere sottoscritta dall intestatario dell utenza e redatta sull apposito modulo predisposto dall ufficio competente, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P:R. n. 445/2000; L Amministrazione Comunale procederà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad effettuare idonei controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai richiedenti il contributo ai sensi dell art.4 comma 7 del D.Lgs. n. 109/1998 e ss. mm. ii.; 7) DI DARE ATTO infine, sempre in riferimento all agevolazione richiamata ai punti precedenti, che: - la differenza fra la tariffa a regime e quella agevolata è posta a carico del Bilancio comunale, - l importo da utilizzare per la copertura del costo derivante dalla concessione di agevolazioni sulla TARES sarà fronteggiato con Cap Intervento Contributi Riduzione Tassa Raccolta e Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani del Bilancio di Previsione 2013 esecutivo che prevede la prescritta disponibilità; - le agevolazioni saranno concesse fino ad esaurimento dei fondi sopra determinati previsti nel bilancio 2013, solo dopo l esame delle domande pervenute e dopo la redazione di eventuale graduatoria formulata sulla base del valore dell indicatore ISEE e che in caso di parità di valore Isee avranno la precedenza le domande dei nuclei familiari con il maggior numero di figli minori coabitanti; - l avviso per la concessione di agevolazione sulla TARES per l anno 2013 sarà approvato con determinazione Dirigenziale, - il termine ultimo per la presentazione della richiesta è fissato al 31 dicembre ) DI DARE ATTO poi che il Decreto Legge n. 35/2013, convertito nella L. 64/2013, all articolo 10 comma 2 lettere c) e d) prevede, per il solo anno 2013 e in deroga all articolo 14 del Decreto Legge 201/2011, che la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato sia riservata allo Stato e sia versata in unica soluzione alla scadenza del 16 Dicembre 2013, in conformità della risoluzione n. 9/DF del 9 settembre 2013 del Ministero dell Economia e delle Finanze. 9) DI DARE ATTO anche della modifica della scadenza della terza rata del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) fissata al 28 Febbraio 2014, come meglio indicato nell art. 48 comma 2 del relativo Regolamento, in luogo del 31 dicembre 2013 a parziale modifica della deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del ) DI DARE ATTO altresì che l entrata tributaria derivante dall applicazione della presente deliberazione è indispensabile ad assicurare gli equilibri di bilancio annuale e pluriennale. 11) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell art.13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell art. 52 del D.Lgs. 446/97, non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione 2013, tenendo conto della nota prot. N del 6 aprile 2012 del MEF Dipar. Finanze - relativa all avvio della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote dell Imposta Municipale Propria, utilizzabile anche per la trasmissione degli atti relativi agli altri tributi comunali. La pubblicazione su sito informatico del Ministero Economia e Finanze sostituisce l avviso in G.U previsto da art. 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 446/ ) DI TRASMETTERE inoltre copia della presente deliberazione alla Publiambiente Spa.
8 13) - DI DARE ATTO che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7/08/1990 n. 241, è il dr. Antonio Pileggi. IL CONSIGLIO COMUNALE inoltre, PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento; VISTO l'art comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata dal Presidente: presenti n. 15 assenti n. 6 votanti n. 15 favorevoli n. 11 contrari n. -- astenuti n. 4 (BONELLI, MIGLIANTI, BOLDRINI e RICCI) D E L I B E R A DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.- TB/tb-gm
9 Delibera C.C. N 62 del 29/11/2013 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE F.to Del Mastio Fabrizio F.to Dott. Roberto Nobile Il Responsabile del Servizio sottoscritto CHE copia della presente deliberazione: ATTESTA Verrà pubblicata in data odierna all Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del D.Lgs. n 267 del 18/08/2000). IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO lì, 17/12/2013 F.to Dott.ssa Maria Cristina Buralli Il Responsabile del Servizio sottoscritto CERTIFICA CHE la presente deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio del Comune ai sensi dell art comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, senza seguito di ricorsi od opposizioni; CHE la presente deliberazione non è sottoposta a controllo preventivo di legittimità da parte dell organo regionale, ai sensi della legge costituzionale , n. 3 e della legge regionale , n. 2; CHE la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.Lgs. n 267 del 18/08/2000); CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data della sua pubblicazione (art. 134, comma 3 del D.Lgs. n 267 del 18/08/2000); lì, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Dott.ssa Maria Cristina Buralli
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