Ai Praticanti Consulenti del Lavoro

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1 Parma, 18/01/2011 Prot. n. 6 Ai Consulenti del Lavoro di Parma Ai Praticanti Consulenti del Lavoro di Parma Oggetto: Circolare n. 2_2011. A) Formazione continua obbligatoria: dichiarazione della formazione svolta triennio scadenza 28/02/2011. B) Decreto flussi non stagionali C) Convegno di studio 24/01/2011 a Bologna. D) Telefisco E) Materiale convegno del 22/01/2011 a Parma su Collegato Lavoro. A) Ricordiamo agli Iscritti che il 28/02/2011 scade il termine per la presentazione della dichiarazione (Allegato VI Norme attuative) con la quale attestare la formazione professionale svolta per il triennio Alla dichiarazione, riferita agli anni sopra indicati, dovranno essere allegate le copie degli attestati di partecipazione agli eventi non organizzati dagli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro. La Commissione per la formazione continua ha elaborato una sintesi degli adempimenti che alleghiamo alla presente. B) Dal Consiglio Nazionale dell Ordine, con riferimento al decreto flussi dei lavoratori extracomunitari non stagionali per l anno 2011, abbiamo ricevuto la documentazione che Vi alleghiamo, trasmessa dal Ministero dell Interno. Rimangono confermate le password già in possesso degli Iscritti ed utilizzate negli scorsi anni, pertanto, i Colleghi potranno accedere al sistema informatico dello Sportello Unico per l Immigrazione tramite le identiche credenziali utilizzate per le precedenti istanze. Gli Iscritti, alla data odierna sprovvisti di user-id e password, dovranno richiedere l accreditamento alla Prefettura di Parma, tramite il Consiglio Provinciale, compilando il relativo modulo (allegato 4), anticipandolo al numero di fax dell Ordine ( ), unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento ed al codice fiscale; successivamente sarà necessario inviare l originale per posta prioritaria alla segreteria dell Ordine. Il Ministero dell Interno provvederà direttamente all invio delle credenziali di autenticazione agli indirizzi di posta elettronica dei Colleghi.

2 C) Dall Ordine Consulenti del Lavoro di Bologna, abbiamo ricevuto l invito a partecipare al convegno di studio sul tema La Finanziaria e le novità per il lavoro 2011 che si svolgerà il 24/01/2011 dalle 9,00 alle 17,00 presso il Centro Congressi Hotel Savoia Regency a Bologna; alleghiamo la locandina dell evento. D) Comunichiamo che la LAPET, libera associazione periti ed esperti tributari di Parma, in occasione dell evento Telefisco 2011 del prossimo 26/01/2011, organizza la visione in sede pubblica presso l Hotel San Marco in Pontetaro (Pr). I colleghi interessati a partecipare dovranno effettuare la prenotazione esclusivamente sul sito del Sole24Ore, collegandosi al seguente link: La partecipazione all evento è gratuita ed al termine della giornata verrà rilasciato l attestato di partecipazione. L evento sarà utile per ottenere i crediti per la formazione continua dei consulenti del lavoro a condizione che i singoli iscritti procedano alla relativa richiesta, ai sensi dell art. 7 comma1, lett. c) del nuovo regolamento della formazione continua (art. 6 comma 4 delle Norme attuative). E) Si comunica che il materiale del convegno che si svolgerà il prossimo 22 gennaio a Parma sul Collegato Lavoro, relatore Dottor Mario Giudici, è stato inserito sul nostro sito ( nella sezione dedicata ai Convegni. N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio Provinciale vengono pubblicate sul sito - circolari. Per il Consiglio Provinciale di PARMA IL PRESIDENTE Stefano Ronchini Allegati: - Documentazione Formazione Continua Obbligatoria. - Documentazione Decreto Flussi non stagionali Locandina convegno a Bologna 24/01/2011.

3 Parma 18/01/2011 Cari Colleghi Stante l avvicinarsi della scadenza per la presentazione delle dichiarazioni sulla formazione per il periodo : 28/02/2011, abbiamo predisposto alcune linee guida sulla documentazione da fornire. E sufficiente compilare la nuova documentazione che per comodità vi alleghiamo, in particolare l allegato VI a copertura dell intero triennio interessato. Con l entrata in vigore della nuova normativa il periodo di riferimento ai fini della formazione obbligatoria ha avuto una durata eccezionale di tre anni, a seguito di questa dilazione speciale non sarà possibile recuperare eventuali crediti mancanti nei primi mesi del 2011 come invece è stato concordato precedentemente. Per facilitare l opera di controllo dei membri della Commissione sulla formazione continua tutti i Colleghi sono invitati ad allegare gli attestati dei corsi e convegni svolti al di fuori del Consiglio Provinciale di Parma. Di seguito riportiamo l ultima circolare sulla formazione continua già allegata alla circolare numero 32/2010 al fine di poter valutare singolarmente eventuali particolari situazioni da comunicare al Consiglio Provinciale. Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti o informazioni non esauriti nella presente. Cordiali saluti. Commissione Formazione Continua del Consiglio Provinciale di Parma.

4 Cari Colleghi, Vi chiediamo un momento di attenzione per ricordarvi la prossima scadenza del periodo formativo prevista per il , per la quale, entro il 28 Febbraio 2011 dovranno essere presentate le autocertificazioni di adempimento alla formazione obbligatoria. Vi ricordo che in via del tutto eccezionale, causa l entrata in vigore lo scorso anno del nuovo regolamento, la durata temporale di questo periodo formativo è triennale; dal prossimo gennaio 2011 riprenderà con il consueto intervallo biennale al quale siamo già abituati (anni 2011/2012 entro il 28/02/2013) Vi ricordiamo che i crediti da conseguire entro fine anno sono 75 ( 25 per ogni annualità) e sul sito del Consiglio Provinciale potrete verificare l esatta maturazione dei crediti sulla base dei convegni ai quali avete partecipato nel biennio 2008/2009. Per l anno 2010, mediante l utilizzo del DUI ( per chi ne fosse già in possesso) sarà possibile monitorare la presenza ai corsi entrando nell area riservata sul sito internet di Teleconsul e verificare i singoli convegni, svolti in tutto il territorio nazionale, ai quali ogni Iscritto ha assistito. Nel nuovo regolamento sono state introdotte come materie di aggiornamento anche l Ordinamento professionale ed il codice deontologico, per le quali, devono essere conseguiti almeno sei crediti nel biennio; sempre a causa del regime transitorio, quindi entro il 31/12/2010, i crediti maturati sui temi dovranno essere pari a tre. A tal proposito vi informiamo che il consiglio provinciale di Parma sta organizzando per il prossimo 15 dicembre, un convegno su tali argomenti, per permettere ai Colleghi che non abbiano ancora provveduto di ottemperare alla norma. Possono essere accreditati anche gli eventi seguiti attraverso il metodo e-learning unicamente nella misura del 30% dei crediti complessivi da maturare. Considerato l entrata in vigore del nuovo regolamento e dei crediti complessivi maturabili nel periodo di riferimento, per l anno 2010 possono essere accreditati solo 7,5 punti maturati attraverso la modalità dell apprendimento a distanza. Il termine del mese di febbraio 2011 è importante anche per i Colleghi che debbano richiedere il riproporzionamento dei crediti relativi al triennio trascorso a causa di malattia, infortunio, maternità/paternità, adozione o affidamento, servizio militare o civile, allegando opportuna documentazione. Mentre, coloro i quali, si trovino a dover prestare assistenza a persone di cui alla legge 104/92, dovranno presentare apposita richiesta entro trenta giorni dal fatto impeditivo. Rammentiamo inoltre che i Colleghi che abbiano compiuto 70 anni di età possono fare esplicita istanza di esonero dalla formazione compilando il modulo già predisposto all allegato III delle Norme attuative. I Consulenti del Lavoro che non svolgono attività professionale né in forma autonoma né in qualità di lavoratori dipendenti né in qualsiasi altra modalità, dovranno presentare istanza MOTIVATA al Consiglio provinciale dell Ordine e l esonero decorrerà dal momento di presentazione della domanda, non verrà coperto il pregresso che, ad ogni modo, sarà considerato periodo soggetto ad aggiornamento professionale. Per ultimo, riteniamo opportuno segnalare che in conformità al Titolo IV "sanzioni disciplinari" della legge 11 gennaio 1979 n. 12, il mancato conseguimento dei crediti formativi previsti dal regolamento della formazione continua determina l applicazione della sanzione della censura. Per qualsiasi dubbio e per eventuali ulteriori chiarimenti restiamo a disposizione di tutti voi. Commissione Formazione Continua del Consiglio Provinciale di Parma.

5 CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO Norme attuative del Regolamento per la Formazione Continua della professione di Consulente del Lavoro. Premessa 1. Le presenti norme attuative fanno riferimento al Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro in data 24 luglio 2009 e le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate, confermate e come di seguito specificate. 2. Il Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro si riserva di integrare o modificare periodicamente le presenti norme attuative alla luce dell applicazione pratica delle stesse e delle eventuali modifiche ed integrazioni al Regolamento recante disposizioni sulla formazione continua. 3. Gli allegati formano parte integrante delle presenti norme attuative del Regolamento recante disposizioni sulla formazione continua. 4. Tutti i termini previsti nelle presenti norme attuative sono perentori. 5. Per Consiglio provinciale si intende quello a cui il consulente del lavoro risulta iscritto. Art. 1 Obbligo formativo 1. Sono soggetti all obbligo della formazione continua tutti i Consulenti del Lavoro, salvo quelli esonerati ai sensi dell'art. 10 del regolamento. 2, L anno formativo coincide con quello civile con decorrenza dal 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il periodo di valutazione della formazione continua è biennale. 3. Per i Consulenti del Lavoro neoiscritti l obbligo decorre dal mese successivo a quello di iscrizione all albo, ed i crediti sono conseguentemente riproporzionati. 4. La formazione viene riconosciuta attraverso il sistema dei crediti. 5. E' obbligatorio conseguire nel biennio almeno 50 (cinquanta) crediti formativi, di cui 6 (sei) nelle materie di ordinamento professionale e codice deontologico. 6. E' obbligatorio conseguire nell'anno formativo almeno 16 (sedici) crediti. 1

6 Art. 2 Programma Formativo 1. Le materie oggetto della formazione continua sono quelle indicate nell art. 2 del Regolamento: Art. 3 Eventi formativi 1. Il Consulente del Lavoro sceglie liberamente, all interno del proprio programma formativo, l evento al quale partecipare. 2. Sono considerati eventi formativi: i convegni, i seminari, le tavole rotonde, gli esami e masters universitari, i corsi ed ogni altro evento conforme ai criteri di valutazione di cui all art. 8 del Regolamento. 3. Gli eventi formativi possono essere organizzati: dai Consigli provinciali dei Consulenti del Lavoro, ai sensi dell art. 7, comma 1, lett. a) del Regolamento; da soggetti terzi, ai sensi dell art. 7, comma 1, lett. b) del Regolamento; da soggetti diversi dai precedenti e ritenuti idonei alla formazione professionale da parte del Consulente del Lavoro per i quali, ai sensi dell art. 7, comma 1, lett. c) del Regolamento, dovrà essere richiesta al Consiglio provinciale di appartenenza la conformità ai criteri di valutazione di cui all art. 8 del Regolamento. La richiesta di conformità dovrà essere inviata entro 30 giorni dal termine dell evento. 4. Gli eventi formativi possono essere organizzati e svolgersi con una delle modalità contemplate nell art. 8 del Regolamento: metodo frontale e videoconferenza. La scelta della modalità più consona deve tener conto della platea dei soggetti destinatari nonché dell ampiezza tematica delle materie oggetto di trattazione. 5. L utilizzo della tecnologia e-learning di cui all art. 4, comma 3, del Regolamento deve svolgersi secondo quanto previsto con determina del Consiglio Nazionale. 2

7 Art. 4 Attività formative 1. Sono considerate attività formative quelle indicate all art. 5 del Regolamento. Art. 5 Attribuzione crediti e modalità certificative 1. I crediti si conseguono con la partecipazione agli eventi formativi e/o con lo svolgimento delle attività formative previsti dagli artt. 4 e 5 del Regolamento. 2. Per la partecipazione agli eventi formativi e/o per lo svolgimento delle attività formative il Consiglio provinciale riconoscerà crediti formativi nelle misure seguenti: - per gli eventi formativi l unità di riferimento è l ora: ad 1 (una) ora di partecipazione ad un evento formativo è attribuito n. 1 (un) credito. Gli eventi formativi sono infrazionabili; - per le attività formative l attribuzione dei crediti avverrà in base all attività svolta, nel modo che segue: Attività formative Crediti spettanti Attestazione rilasciata (art. 5 Regolamento) dal Soggetto, Ente o Organismo per il quale si presta l attività o documentazione comprovante Attività di relatore - lett. a) n. 2 per ciascuna ora Attestazione Attività di insegnamento - lett. b) n. 2 per ciascuna ora Attestazione Partecipazione ad n. 5 Attestazione attività di ricerca - lett. c) n. 10 (se con funzioni di coordinamento e/o responsabilità) Attività pubblicistica- lett. d) n. 2 per ciascuna pubblicazione Documentazione - su riviste specializzate- comprovante Attività pubblicistica - lett. e) n. 10 per ciascuna pubblicazione Documentazione - di libri e monografie- comprovante Partecipazione alle commissioni n. 10 Attestazione 3

8 per esame di stato di C.d.L - lett. f) Superamento esame universitario - lett. g) n. 6 Attestazione Frequenza masters universitari n. 20 Attestazione con conseguimento del diploma - lett. h) Partecipazione a commissioni e gruppi di studio n. 1 per ogni ora di partecipazione Attestazione riconosciuti o accreditati - lett. i) 3. Le attestazioni rilasciate dal soggetto committente devono specificare il periodo di svolgimento, le materie oggetto dell attività formativa e il numero delle ore di impegno. Art. 6 Procedura di accreditamento degli eventi formativi 1. Gli eventi formativi organizzati dai Consigli provinciali dei Consulenti del Lavoro, o in collaborazione con gli stessi, di cui all art. 7, comma 1, lett. a) del Regolamento, sono accreditati di diritto. 2. Gli eventi formativi organizzati da soggetti terzi di cui all art. 7, comma 1, lett. b) del Regolamento devono essere accreditati dai Consigli provinciali su richiesta dell interessato nel modo che segue: il soggetto terzo organizzatore dell evento formativo deve fare richiesta preventiva di accreditamento al Consiglio provinciale territorialmente competente, allegando alla domanda (Allegato I) il programma dell evento, affinché il Consiglio possa valutarne la conformità ai criteri di valutazione di cui all'art. 8 del Regolamento. Il Consiglio provinciale delibera entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di accreditamento. 3. Il Consiglio provinciale, anche successivamente all evento e nelle forme che riterrà più opportune, si riserva di controllare e verificare la rispondenza del programma inviato e valutato rispetto all effettivo svolgimento dei lavori. La non corrispondenza dell evento effettivamente realizzato ai requisiti indicati nella domanda di accreditamento costituisce motivo di revoca o riduzione dei crediti formativi. 4. Gli eventi formativi ritenuti idonei alla propria formazione professionale di cui all art. 7, comma 1, lett. c) del Regolamento sono accreditati dai rispettivi Consigli provinciali su richiesta dell interessato nel modo che segue: a) il Consulente del Lavoro interessato dovrà richiedere, entro trenta giorni successivi al termine dell evento, un giudizio di conformità dell evento scelto ai criteri di valutazione di cui all art. 8 del Regolamento, tramite domanda (Allegato II) corredata della documentazione necessaria da presentare al Consiglio provinciale di appartenenza; 4

9 b) decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta senza che il Consiglio provinciale abbia inviato alcuna comunicazione all interessato, la stessa si intende accolta; c) le richieste presentate oltre il termine di cui alla lettera a) non verranno prese in considerazione dal Consiglio provinciale. Art. 7 Verifica evento formativo 1. Il Consiglio provinciale, nel corso dell esame dell'accreditamento, può riservarsi di richiedere agli organizzatori dell evento formativo di cui al comma 2 del precedente art. 6, ogni chiarimento o documentazione che ritenga utile. Ove i chiarimenti non siano forniti e l eventuale documentazione integrativa non sia depositata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, il Consiglio non procede all accreditamento. Art. 8 Esoneri e impedimenti 1. Il Consulente del lavoro che abbia compiuto 70 (settanta) anni è esonerato dall obbligo della formazione continua qualora ne faccia esplicita richiesta (Allegato III) al Consiglio Provinciale. 2. Il Consulente del Lavoro che non svolge, né in forma autonoma, né in qualità di dipendente, né in qualsiasi altra modalità, l attività professionale, può presentare istanza motivata di esonero dall obbligo formativo (Allegato IV) al Consiglio Provinciale. In caso di accoglimento dell istanza l esonero decorre dalla data di presentazione dell istanza stessa. 3. Nei casi di malattia, infortunio, servizio militare o civile il Consiglio Provinciale, su richiesta dell iscritto (Allegato V), riproporziona i crediti da conseguire tenendo conto della documentazione prodotta dall interessato in allegato alla dichiarazione da presentarsi entro il mese di febbraio successivo al termine del biennio di cui al comma 1 del successivo art Nel caso di maternità i crediti da conseguire vengono rideterminati su richiesta dell iscritto (Allegato V), considerando quale intervallo di impedimento formativo il periodo che decorre da tre mesi antecedenti la data del parto e il compimento dell anno di età del bambino. Inoltre, nel caso di comprovata impossibilità della madre,(anche non Consulente del lavoro,) ad adempiere alle incombenze familiari, l iscritto, nello stesso periodo di cui sopra, potrà richiedere (Allegato V) al Consiglio provinciale di rideterminare i crediti per il biennio di riferimento. 5. Nel caso di affidamento o adozione i crediti da conseguire vengono rideterminati su richiesta dell iscritto (Allegato V) per il periodo di un anno dal relativo provvedimento giudiziale. 5

10 6. Il Consiglio Provinciale, su richiesta del Consulente del Lavoro interessato (Allegato V), può esonerarlo in tutto o in parte dall obbligo formativo nei seguenti casi: a) assistenza alle persone di cui alla legge 104/92, la cui richiesta deve essere presentata al Consiglio provinciale competente entro 30 giorni dal fatto impeditivo; b) Nei documentati casi di temporaneo impedimento e /o forza maggiore,(come ad esempio meramente indicativo e non esaustivo, assistenza continua per malattia ad un familiare). In questi casi la richiesta deve essere presentata al Consiglio provinciale entro il mese di febbraio successivo al termine del biennio di cui al comma 1 del successivo art. 9. Art. 9 Adempimenti degli iscritti e verifiche dei Consigli 1. Il Consulente del Lavoro, entro il mese di febbraio successivo alla fine del periodo di formazione biennale, deve presentare al Consiglio provinciale al cui albo è iscritto una dichiarazione (Allegato VI) che attesti la formazione professionale svolta in conformità a quanto previsto dal Regolamento e dalle presenti norme attuative. 2. La dichiarazione di cui al precedente comma 1 dovrà recare l elencazione delle attività formative svolte, l elencazione degli eventi formativi cui il Consulente del Lavoro ha partecipato nonché, per ogni attività ed evento, il numero dei crediti conseguiti in base a quanto previsto dal comma 2 dell art. 5 delle presenti norme attuative. 3. Il Consiglio provinciale, entro i 6 (sei) mesi successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, effettuerà verifiche a campione provvedendo ad accertare la veridicità della dichiarazione medesima. Per tale verifica, il Consiglio provinciale potrà richiedere all interessato l esibizione della documentazione comprovante il programma formativo svolto al fine di valutarne la conformità al Regolamento. Il Consulente del Lavoro, durante i suddetti 6 (sei) mesi, sarà tenuto a conservare la documentazione comprovante lo svolgimento del programma formativo svolto e dichiarato. Art. 10 Coordinamento tra Consigli Provinciali e Consiglio Nazionale 1. I Consigli provinciali, ai sensi dell art. 14, comma 1, lett. i) della Legge n. 12/1979, predispongono, entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno, il programma formativo di massima che intendono realizzare per l anno successivo in conformità a quanto previsto dal Regolamento, e lo trasmettono al Consiglio Nazionale entro il 15 (quindici) dicembre seguente. Il predetto programma potrà essere concordato e predisposto anche in collaborazione con altri Consigli provinciali siti nella stessa Regione e/o Consigli limitrofi. 6

11 2. Il Consiglio Nazionale, ai sensi dell art. 23, comma 1, lett. e) della Legge n. 12/1979, coordina e promuove l attività dei Consigli provinciali per favorire le iniziative intese all aggiornamento, miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti; assicura inoltre la più ampia diffusione delle proposte formative predisposte dai Consigli provinciali. Art. 11 Sanzioni 1. In conformità al Titolo IV "sanzioni disciplinari" della legge 11 gennaio 1979 n. 12, il mancato conseguimento dei crediti formativi previsti dal presente regolamento determina l applicazione della sanzione della censura. 2. In caso di mancata comunicazione della dichiarazione di cui all art. 11, comma 1, il Consiglio provinciale diffida il Consulente del Lavoro ad adempiere nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni; in caso di inottemperanza alla diffida si applica il comma 1 del presente articolo. 3. Il ricorso avverso l'irrogazione della sanzione è disciplinato dalla legge 12/1979 nonché dal vigente Regolamento della Trattazione dei Ricorsi approvato dal Consiglio Nazionale dell Ordine. Art. 12 Decorrenza Il regolamento per la formazione continua della professione di Consulente del Lavoro entra in vigore e produce gli effetti decorsi 15 (quindici) giorni dall approvazione e pubblicazione delle presenti norme attuative nel sito ufficiale di categoria. Sono fatti salvi tutti i diritti acquisiti durante la vigenza del precedente regolamento. Art. 13 Norme transitorie 1. In sede di prima applicazione, il periodo di valutazione dell obbligo formativo è triennale, con decorrenza dal 1 gennaio 2008 e termina il 31 dicembre Nel suddetto triennio ogni Consulente del Lavoro deve conseguire almeno 75 (settantacinque) crediti di cui 3 (tre) nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico. 2. Il periodo di valutazione della formazione continua inizia a decorrere dal (primo gennaio duemilaundici). 7

12 3. I Consulenti del Lavoro che hanno inviato al proprio Consiglio provinciale, entro il mese di febbraio 2009, la dichiarazione di non esercitare l attività professionale e che intendono essere dispensati dall obbligo formativo, anche per gli anni 2010 e seguenti, devono presentare entro il 31/12/2009 istanza di esonero (Allegato VII) ai sensi dell art. 10, comma 4, del Regolamento. Allegati : I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII. n.2 Determine 8

13 CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DETERMINA DI CUI ALL ART. 4, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO LINEE GUIDA MODALITÀ E-LEARNING 1. La piattaforma e-learning deve consentire di valutare la qualità di un intervento formativo in termini di efficacia formativa, misurando i risultati dell apprendimento e la capacità di rispondere agli obiettivi proposti. A tale scopo la piattaforma e-learning deve fornire strumenti per test ed esercitazioni on-line. 2. Ad ogni ora di lezione, seguita attraverso la metodologia e-learning, è attribuito n. 1 credito, fermo restando l infrazionabilità dell evento. 3. Ciascuna ora di lezione viene suddivisa in almeno quattro parti, c.d. moduli. Ciascun modulo può avere una diversa durata. 4. Alla fine di ciascun modulo è prevista una domanda di verifica intermedia dopo la quale il Consulente del lavoro potrà accedere al modulo successivo. Poiché il credito formativo non dipende dall esito positivo di tali domande di verifica intermedia, il Consulente del lavoro avrà accesso al modulo successivo sia che risponda correttamente sia che risponda in modo errato. 5. La domanda di verifica intermedia rimane visualizzata finché il Consulente del lavoro non risponde. 6. Al termine dell'ora di lezione è obbligatorio un test di verifica finale contenente almeno 10 (dieci) domande: se il Consulenti del lavoro risponde correttamente ad almeno il 60 (sessanta) per cento delle domande proposte ottiene il credito; in caso contrario, il Consulenti del lavoro può rivedere la lezione rispondendo nuovamente alle domande intermedie e al test finale. 7. Nel caso il Consulente del lavoro maturi il credito formativo, la piattaforma dovrà erogare automaticamente l'attestato personalizzato in formato PDF con il quale si certifica che è stata seguita tutta l'ora di lezione e che è stato superato il test di verifica finale. 8. La piattaforma e-learning scelta dal Consulente del Lavoro come metodologia per la propria formazione professionale dovrà, a pena di non accreditamento dell evento formativo da parte del Consiglio provinciale di appartenenza, avere le seguenti caratteristiche: - perseguire gli obiettivi delineati nel precedente comma 1; - avere ad oggetto le materie inerenti la professione di Consulente del Lavoro indicate nell art. 2 del regolamento. 9. L accreditamento della formazione svolta attraverso la metodologia e-learning avverrà esclusivamente secondo la procedura prevista all art. 7 comma 1 lett. b) del Regolamento. 9

14 CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DETERMINA DI CUI ALL ART. 8, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DISCIPLINA DEGLI EVENTI FORMATIVI 1. I Consigli provinciali valuteranno le richieste di accreditamento alla luce dell art. 8 del Regolamento, verificando la conformità del programma formativo oggetto dell evento da accreditare ai seguenti criteri: a) le materie devono essere quelle inerenti la professione di Consulente del Lavoro indicate nell art. 2 del Regolamento; b) l evento formativo da accreditare - deve rientrare in una delle tipologie elencate nell art. 4 del Regolamento; - deve prevedere una durata congrua alle tematiche oggetto di trattazione; - la modalità di svolgimento deve essere compresa in una delle tipologie indicate nell art. 8 del Regolamento; - deve assicurare il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. c) I Consigli provinciali, se riscontrano la conformità del programma formativo ai criteri sopra indicati, devono rilasciare l'accreditamento all'evento formativo; nei casi contrari, respingono le richieste di accreditamento con espressa scritta motivazione; d) Il ricorso avverso il provvedimento di mancato accreditamento è disciplinato dalla legge 12/1979 nonché dal vigente regolamento della trattazione dei ricorsi approvato dal Consiglio Nazionale dell'ordine. 2. I soggetti organizzatori di eventi formativi dovranno attenersi alle seguenti istruzioni: a) rilevare, in ingresso ed in uscita, le presenze dei Consulenti del Lavoro ed, in particolare, registrare l ora di entrata e di uscita dei singoli partecipanti; b) rilasciare, entro 30 giorni dal termine dell evento, l attestato di partecipazione all evento formativo (Allegato VIII); c) l attestazione di cui al punto precedente dovrà essere debitamente sottoscritta da un responsabile dell organizzazione e dovrà indicare luogo, data e durata dell evento, soggetto organizzatore dell evento, Consiglio provinciale accreditante, argomento e numero dei crediti attribuiti. 3. In luogo del rilascio di un attestato di partecipazione per ogni evento formativo, è data facoltà ai Consigli provinciali di registrare con modalità diverse, anche informatiche, i crediti maturati dai propri iscritti. 4 Nessuna attestazione/certificazione verrà rilasciata al Consulente del Lavoro nel caso in cui egli non sia stato presente per l intera durata dell evento. 5. Gli eventi formativi di cui alle lettere a), b) e c) dell art. 7, comma 1, del Regolamento sono da ritenersi validi per tutti i Consulenti del Lavoro, ancorché tenutosi in provincia diversa da quella di iscrizione all Ordine o nel territorio dell Unione Europea. 10

15 6. Non sarà riconosciuta la validità degli eventi formativi per l esercizio della professione nei casi di accertate violazioni alle disposizioni del Regolamento della formazione continua obbligatoria del Consulente del Lavoro e/o delle relative Modalità Attuative. 7. L'esame delle richieste di accreditamento nonché l'attività di controllo, verifica e rilevazione delle presenze, di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono svolte dai Consigli Provinciali in modo gratuito. 11

16 Allegato I REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DOMANDA DI ACCREDITO EVENTO FORMATIVO ART. 7, COMMA 1, LETT. B) Al Consiglio Provinciale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro di Il sottoscritto, in qualità di titolare/legale rappresentante della con sede in, C.F./P.I, con la presente CHIEDE di accreditare il sotto indicato evento formativo. Descrizione dell evento: Titolo dell evento Relatori Data e sede dell evento Durata dell evento Descrizione analitica con evidenza della conformità a quanto previsto dagli artt. 2 e 8 del Regolamento FCO. Si allega, all uopo, programma dettaglio dell evento formativo. Luogo e data Firma del richiedente 12

17 Allegato II REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DOMANDA DI ACCREDITO EVENTO FORMATIVO ART. 7, COMMA 1, LETT. C) Al Consiglio Provinciale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro di Il sottoscritto Consulente del Lavoro sig/sig.ra, iscritto al Consiglio provinciale dell Ordine di al n., con la presente DICHIARA di aver partecipato al sotto indicato evento e CHIEDE di accreditarlo con numero di crediti. Descrizione dell evento: Ente/Soggetto organizzatore Relatore Titolo dell evento Data e sede dell evento Durata dell evento Descrizione analitica con evidenza della conformità a quanto previsto dagli artt. 2 e 8 del Regolamento FCO. Si allega, all uopo, programma dettagliato dell evento formativo e attestazione di frequenza. Luogo e data Firma del richiedente 13

18 Allegato III REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DOMANDA DI ESONERO ART. 10, COMMA 1 Al Consiglio Provinciale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro di Il sottoscritto Consulente del Lavoro sig./sig.ra, iscritto al Consiglio provinciale dell Ordine di al n., con la presente CHIEDE di essere esonerato dall obbligo della Formazione Continua per l avvenuto compimento di anni 70 (settanta) - art. 10, comma 1; Luogo e data Firma del richiedente 14

19 Allegato IV REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DOMANDA DI ESONERO ART. 10, COMMA 4 Al Consiglio Provinciale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro di Il sottoscritto Consulente del Lavoro sig/sig.ra, iscritto al Consiglio provinciale dell Ordine di al n., con la presente CHIEDE di essere esonerato dall obbligo della Formazione Continua in quanto non svolgo né in forma autonoma, né in qualità di dipendente, né in qualsiasi altra modalità l attività professionale - art. 10, comma 4. Si impegna a comunicare tempestivamente all intestato Consiglio qualsiasi variazione. Luogo e data Firma del richiedente 15

20 Allegato V REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DOMANDA DI ESONERO TOTALE O PARZIALE ART. 10, COMMI 2 e 3 Al Consiglio Provinciale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro di Il sottoscritto Consulente del Lavoro sig/sig.ra, iscritto al Consiglio provinciale dell Ordine di al n., con la presente CHIEDE 1 il riproporzionamento dei crediti per i seguenti fatti avvenuti nel biennio formativo - art. 10, comma 2: Malattia Infortunio Maternità Adozione o affidamento Servizio militare o civile 2- l esonero totale o parziale per i seguenti motivi - art. 10, comma 3: Assistenza alle persone di cui alla Legge 104/1992; Altri casi di temporaneo impedimento e/o nei documentati casi di forza maggiore. Si allega idonea documentazione comprovante la richiesta di esonero. Luogo e data Firma del richiedente 16

21 Allegato VI REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DICHIARAZIONE DELLA FORMAZIONE SVOLTA ART. 11 Al Consiglio Provinciale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro di Il sottoscritto Consulente del Lavoro sig/sig.ra, iscritto al Consiglio provinciale dell Ordine di al n., ai sensi del Regolamento della Formazione Continua Obbligatoria, approvato dal Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro in data e successive modifiche e/o integrazioni, con la presente DICHIARA che nel corso del biennio, con la partecipazione alle seguenti attività formative e/o eventi formativi, riferiti alle materie riconducibili all art. 2 del suddetto Regolamento, ha conseguito n. crediti nel primo anno e n. crediti nel secondo anno, per complessivi n. crediti formativi, di cui n. crediti nelle materie di Ordinamento professionale e Codice deontologico. Partecipazione a convegni, seminari, tavole rotonde, esami e masters universitari, corsi ed ogni altro evento conforme ai criteri di valutazione di cui all art. 8 del Regolamento; Totale crediti formativi n. Attività di relatore di cui all art. 5, lett. a) del Regolamento; Totale crediti formativi n. 17

22 Attività di insegnamento in corsi per praticanti, corsi universitari e corsi post-universitari di cui all art. 5, lett. b) del Regolamento; Totale crediti formativi n. Attività di partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da Istituzioni Universitarie o di ricerca riconosciute di cui all art. 5, lett. c) del Regolamento; Totale crediti formativi n. Attività pubblicistica, anche in via informatica o telematica, di articoli e saggi su riviste specializzate a rilevanza nazionale di cui all art. 5, lett. d) del Regolamento; Totale crediti formativi n. Attività pubblicistica, anche in via informatica o telematica, di libri e monografie di cui all art. 5, lett. e) del Regolamento; Totale crediti formativi n. Attività di partecipazione alle commissioni per l esame di stato di Consulente del Lavoro di cui all art. 5, lett. f) del Regolamento; Totale crediti formativi n. Superamento degli esami previsti dai corsi di laurea di accesso alla professione di cui all art. 5, lett. g) del Regolamento; Totale crediti formativi n. 18

23 Frequenza a masters universitari con conseguimento del relativo diploma di cui all art. 5, lett. h) del Regolamento; Totale crediti formativi n.. Partecipazione a commissioni e gruppi di studio riconosciuti e accreditati ai sensi dell art. 8 del Regolamento aventi lo scopo di esaminare e approfondire problematiche afferenti le materie di cui all art. 2 del regolamento stesso (art. 5, lett. i, del Regolamento); Totale crediti formativi n. Luogo e data Firma del Consulente del Lavoro 19

24 Allegato VII REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA DEI CONSULENTI DEL LAVORO NORME TRANSITORIE: ISTANZA DI ESONERO PER GLI ANNI 2010 E SEGUENTI - ART. 16, COMMA 2 Al Consiglio Provinciale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro di Il sottoscritto Consulente del Lavoro sig/sig.ra, iscritto al Consiglio provinciale dell Ordine di al n., PRESENTA istanza di esonero dall obbligo della formazione continua e obbligatoria per mancato esercizio dell attività professionale né in forma autonoma, né in qualità di dipendente, né in qualsiasi altra modalità. Si impegna a comunicare tempestivamente all intestato Consiglio qualsiasi variazione. Luogo e data Firma del richiedente 20

25 Allegato VIII REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA DEI CONSULENTI DEL LAVORO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE - ART. 8, COMMA 2 Il sottoscritto, in qualità di, con la presente Il C.d.L. sig./sig.ra ATTESTA CHE: ha partecipato all evento formativo o attività formativa come di seguito specificato. Descrizione dell evento: Titolo dell evento Data e luogo dell evento Durata dell evento Crediti formativi attribuiti n. Evento riconosciuto valido dal Consiglio Provinciale di per la formazione continua dei Consulenti del Lavoro. Luogo e data Il Responsabile 21

26 REGOLAMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE CONTINUA VISTO l art. 23, comma 1, lett. c) della legge 11 gennaio 1979 n. 12, che attribuisce al Consiglio nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro il compito di coordinare e promuovere le attività dei Consigli provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti nello svolgimento della professione; VISTO l art. 14, comma 1, lett. i) della legge 11 gennaio 1979 n. 12, che attribuisce ai Consigli provinciali dell Ordine dei Consulenti del Lavoro il compito di curare il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell attività professionale; VISTO l articolo 3 del Codice Deontologico, in vigore dal 2 dicembre 2008, che prevede che il Consulente del Lavoro debba ordinare la propria attività in conformità al principio di professionalità specifica; VISTO l articolo 9 del Codice Deontologico che prevede che il Consulente del Lavoro debba curare costantemente la propria preparazione, conservando e accrescendo il sapere con particolare riguardo ai settori nei quali è svolta l attività. ART. 1 FORMAZIONE CONTINUA 1. Il presente regolamento reca le disposizioni che disciplinano la Formazione continua della professione di Consulente del Lavoro. 2. Ai sensi dell art. 9 del Codice deontologico, il Consulente del Lavoro aggiorna, migliora e perfeziona la propria preparazione professionale in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.

27 ART. 2 MATERIE OGGETTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA Il programma formativo nel quale si articola la Formazione Continua deve avere ad oggetto le materie inerenti la professione di Consulente del Lavoro. In particolare: - Diritto costituzionale; - Diritto comunitario; - Diritto del lavoro e processuale; - Diritto tributario e processuale tributario; - Legislazione sociale; - Diritto commerciale e delle crisi d impresa; - Diritto sindacale e relazioni industriali; - Diritto privato; - Diritto amministrativo e processuale amministrativo; - Diritto penale; - Normativa sugli incentivi, garanzie e agevolazioni al sistema imprenditoriale; - Ragioneria generale; - Economia e gestione delle imprese ; - Finanza aziendale; - Bilancio e controllo di gestione; - Organizzazione aziendale; - Conciliazione stragiudiziale e arbitrati; - Tutela e sicurezza del lavoro; - Ricerca e selezione del personale; - Ordinamento Professionale e Codice Deontologico;

28 - Ogni altra materia attinente e riconducibile sia alle materie di esame previste per l accesso alla professione che all evoluzione della stessa. ART. 3 DURATA E OBBLIGO FORMATIVO 1. Il periodo di valutazione della Formazione continua ha durata biennale. 2. Ogni Consulente del Lavoro deve conseguire nel biennio almeno 50 (cinquanta) crediti, di cui almeno 6 (sei) nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico. 3 Per i neo iscritti l obbligo formativo decorre dal mese successivo a quello di iscrizione all Albo ed i crediti, di cui al precedente comma, sono conseguentemente riproporzionati. 4 Per ciascun anno il Consulente del Lavoro deve, comunque, maturare complessivamente almeno 16 crediti formativi. 5. Fatto salvo quanto previsto all art. 5, i crediti si conseguono con la partecipazione agli eventi formativi. ART. 4 EVENTI FORMATIVI 1. La scelta degli eventi formativi è rimessa all autonomia del Consulente del Lavoro. 2. Gli eventi formativi sono organizzati dai Consigli provinciali in conformità a quanto previsto dagli artt. 2 e 8, ovvero devono essere dagli stessi accreditati ai sensi dell art. 7. Per eventi formativi si intendono: i convegni, i seminari, le tavole rotonde, gli esami e masters universitari, i corsi e ogni altro evento conforme ai criteri di cui al successivo art Il 30% dei crediti può essere conseguito con l'utilizzo della tecnologia e-learning.

29 Su richiesta motivata dell iscritto il Consiglio Provinciale può autorizzare una percentuale superiore. 4. Con determina del Consiglio nazionale sono stabilite le linee guida attuative del comma 3 del presente articolo. ART. 5 ATTIVITÀ FORMATIVE 1. I crediti possono essere, altresì, conseguiti con lo svolgimento delle seguenti attività: a) attività di relatore negli eventi formativi di cui all'art. 4; b) attività di insegnamento in corsi per praticanti, corsi universitari e corsi post-universitari; c) partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da Istituzioni universitarie o di ricerca riconosciute; d) attività pubblicistica anche in via informatica o telematica di articoli e saggi su riviste specializzate a rilevanza nazionale; e) attività pubblicistica, anche in via informatica e telematica, di libri e monografie; f) partecipazione alle commissioni per gli esami di stato di Consulente del Lavoro; g) superamento degli esami previsti dai corsi di laurea per l accesso alla professione; h) frequenza a masters universitari con conseguimento del relativo diploma; i) partecipazioni a commissioni e gruppi di studio, riconosciuti e accreditati ai sensi del successivo art. 8, aventi lo scopo di esaminare ed approfondire problematiche afferenti le materie di cui all'art. 2.

30 ART. 6 CONSEGUIMENTO DEI CREDITI 1. I crediti si conseguono con la partecipazione agli eventi formativi ovvero con svolgimento dell attività formativa. 2. L unità di riferimento è l ora. 3. Ad ogni ora di partecipazione ad un evento formativo è attribuito n. 1 (uno) credito, ferma restando l infrazionabilità dell evento stesso. 4. L attribuzione dei crediti per lo svolgimento delle attività formative di cui all art. 5 è così regolata: a) attività formativa di cui alla lett. a) e attività di insegnamento di cui alla lett. b) : n. 2 (due) crediti per ciascuna ora; b) attività di ricerca di cui alla lett. c): n. 5 (cinque) crediti, n. 10 (dieci) crediti se con funzioni di coordinamento e/o responsabilità; c) attività pubblicistica di cui alla lett. d): n. 2 (due) crediti per ciascuna pubblicazione; d) attività pubblicistica di cui alla lettera e): n. 10 (dieci) crediti per ciascuna pubblicazione; e) partecipazione alle commissioni di esame di stato di Consulente del Lavoro di cui alla lettera f): complessivamente n. 10 (dieci) crediti; f) superamento di esame universitario di cui alla lettera g): n. 6 (sei) crediti; g) frequenza di master universitario con conseguimento del relativo diploma di cui alla lettera h): n. 20 (venti) crediti; h) partecipazioni a commissioni e gruppi di studio, di cui alla lettera i): n. 1 (uno) credito per ogni ora di partecipazione; 5. Ai fini del raggiungimento dei numero minimo dei crediti fissato dall art. 3 comma 2, non possono essere computati nel biennio più di 30 (trenta) crediti derivanti dalle attività formative di cui all art. 5.

31 ART. 7 EVENTI ACCREDITATI 1. Il Consulente del Lavoro sceglie liberamente il proprio programma formativo partecipando a: a) eventi formativi organizzati dai Consigli provinciali dei Consulenti del Lavoro; b) eventi formativi organizzati da soggetti terzi in conformità ai criteri di valutazione di cui al successivo art. 8; c) altri eventi ritenuti idonei alla propria formazione professionale, per i quali dovrà essere richiesto al Consiglio provinciale di appartenenza la conformità ai criteri di valutazione del successivo art. 8; 2. La richiesta di cui alla lettera c) del precedente comma 1, corredata dalla documentazione necessaria, deve essere presentata entro i trenta giorni successivi all evento. Le richieste presentate oltre tale termine non verranno prese in considerazione dai Consigli Provinciali. 3. Decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta senza che il Consiglio Provinciale abbia inviato alcuna comunicazione all interessato, la stessa si intende accolta. ART. 8 CRITERI DI VALUTAZIONE 1. I Consigli provinciali organizzano o accreditano gli eventi formativi ai sensi dell art. 7 nonchè riconoscono l attribuzione di crediti ai sensi dell art. 6 del presente regolamento in conformità ai seguenti criteri: l evento formativo e l attività formativa devono avere ad oggetto le materie previste dall art. 2; la tipologia dell evento formativo (convegno, seminari, tavole rotonde, conferenze, corsi di aggiornamento, masters universitari); la durata effettiva dell evento;

32 modalità di svolgimento: metodo frontale, videoconferenza, tecnologia e-learning ; l evento formativo deve essere organizzato con modalità adeguate ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi formativi che si prefigge. 2. Con determina del Consiglio nazionale sono stabilite le linee guida attuative del presente articolo. ART. 9 ACCREDITAMENTO DELL EVENTO FORMATIVO 1. I soggetti interessati all accreditamento di un evento conforme a quanto previsto dagli artt. 2 e 8 devono presentare preventivamente apposita domanda al Consiglio provinciale nel cui ambito territoriale si svolge l evento. 2. Il Consiglio provinciale delibera entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda. 3. La domanda deve contenere la descrizione analitica dell evento e l evidenza della sua conformità a quanto previsto dagli artt. 2 e Il Consiglio provinciale si riserva, in ogni caso, di controllare e verificare, anche successivamente all evento nelle forme che riterrà più opportune, la rispondenza del programma inviato e valutato rispetto all effettivo svolgimento dei lavori. 5. La non corrispondenza dell evento effettivamente realizzato ai requisiti indicati nella domanda costituisce motivo di revoca o riduzione dei crediti formativi. ART. 10 ESONERI 1. Il Consulente del lavoro che abbia compiuto 70 anni è esonerato dall obbligo della formazione continua qualora ne faccia esplicita richiesta al Consiglio Provinciale competente. 2. Nei casi di malattia, infortunio, servizio militare o civile il Consiglio Provinciale, su

33 richiesta dell iscritto, riproporziona i crediti da conseguire tenendo conto della documentazione prodotta dall interessato in allegato alla dichiarazione di cui al comma 1 dell art. 11. Nel caso di maternità i crediti da conseguire vengono rideterminati considerando quale intervallo di impedimento formativo il periodo che decorre da tre mesi antecedenti la data del parto e il compimento dell anno di età del bambino. Nel caso di affidamento o adozione i crediti da conseguire vengono rideterminati per il periodo di un anno dal relativo provvedimento. 3. Il Consiglio Provinciale, su richiesta del Consulente del lavoro interessato può esonerarlo in tutto o in parte dall obbligo formativo nei seguenti casi: a) assistenza alle persone di cui alla legge 104/92; b) altri casi di temporaneo impedimento e nei documentati casi di forza maggiore; 4. Il Consulente del Lavoro che non svolge, né in forma autonoma, né in qualità di dipendente, né in qualsiasi altra modalità, l attività professionale, può presentare istanza motivata di esonero dall obbligo formativo al Consiglio Provinciale competente. In caso di accoglimento dell istanza l esonero decorre dalla data di presentazione dell istanza stessa. 5. Nei casi previsti alla lettera a) del comma 3 la richiesta deve essere presentata entro 30 (trenta) giorni dal fatto impeditivo; negli altri casi la richiesta, adeguatamente documentata, deve essere allegata alla dichiarazione di cui al comma 1 dell art. 11. ART. 11 ADEMPIMENTI DELL ISCRITTO E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 1. Entro il mese di febbraio successivo alla fine del biennio il Consulente del Lavoro deve presentare al Consiglio provinciale al cui albo è iscritto una dichiarazione che attesti la formazione professionale svolta in conformità al regolamento.

34 2. Il Consiglio provinciale, con verifiche a campione da effettuarsi tramite richiesta al Consulente del Lavoro della documentazione comprovante lo svolgimento della formazione, provvede ad accertare la corrispondenza della dichiarazione di cui al comma 1 con la documentazione prodotta. ART. 12 PROGRAMMA ANNUALE 1. Ai sensi dell art. 14, comma 1, lett. i) della Legge n 12/1979, il Consiglio provinciale predispone entro il trenta novembre di ogni anno il programma formativo di massima che intende realizzare per l anno successivo in conformità a quanto previsto dal regolamento, e la trasmette al Consiglio nazionale entro il 15 dicembre. 2. Gli eventi formativi possono essere organizzati unitamente ad altri Consigli provinciali, ovvero in collaborazione con soggetti terzi adeguatamente qualificati. ART.13 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE 1. Ai sensi dell art. 23, comma 1, lett. e), della legge n. 12/1979, il Consiglio Nazionale coordina e promuove l attività dei Consigli provinciali per favorire le iniziative intese all aggiornamento, miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti, nonché assicura la più ampia diffusione delle proposte formative predisposte dai Consigli provinciali. ART. 14 SANZIONI 1. In conformità al Titolo IV "sanzioni disciplinari" della legge 11 gennaio 1979 n. 12, il mancato conseguimento dei crediti formativi previsti dal presente regolamento determina

35 l applicazione della sanzione della censura. 2. In caso di mancata comunicazione della dichiarazione di cui all art. 11, comma 1, il Consiglio provinciale diffida il Consulente del Lavoro ad adempiere nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni; in caso di inottemperanza alla diffida si applica il comma 1 del presente articolo. 3. Il ricorso avverso l'irrogazione della sanzione è disciplinato dalla legge 12/1979 nonché dal vigente Regolamento della Trattazione dei Ricorsi approvato dal Consiglio Nazionale dell Ordine. ART. 15 NORME DI ATTUAZIONE Il Consiglio nazionale entro il 31/10/2009 emana e pubblica sul sito ufficiale di categoria le norme di attuazione per definirne le modalità applicative. ART. 16 NORME TRANSITORIE E FINALI 1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dall approvazione e pubblicazione delle norme attuative. 2. In sede di prima applicazione il periodo di valutazione dell obbligo ha durata triennale dal 1/1/2008 al 31/12/2010. Nel suddetto triennio ogni Consulente del Lavoro deve conseguire almeno 75 ( settantacinque) crediti di cui 3 (tre) nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico. I Consulenti del lavoro che, ai sensi del punto D bis) del precedente regolamento, hanno inviato al proprio Consiglio provinciale entro il mese di febbraio 2009 la dichiarazione di non esercitare l attività professionale e che intendono essere dispensati dall obbligo formativo, anche per gli anni 2010 e seguenti, devono presentare tempestiva istanza di esonero ai sensi dell art. 10 comma 4 del presente Regolamento.

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