DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13
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- Eduardo Riva
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1 C o p i a A l b o VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13 OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE I.M.U. - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA - ANNO PROVVEDIMENTI. L anno duemilatredici addì quindici del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: Cognome e Nome Presente 1. Banchio Sergio - Sindaco Sì 2. Invernizzi Giorgio - Vice Sindaco Sì 3. Marchisio Giorgio - Assessore Sì 4. Bargiano Barbara - Assessore Sì 5. Lombardo Claudio - Assessore No (g) 6. Coccolo Carla - Assessore Sì 7. Cortassa Carlo - Assessore Sì 8. Garzino Adriana - Consigliere Sì 9. Serafino Pierantonio - Consigliere Sì 10. Millone Manuele - Consigliere Sì 11. Nurcis Marcellina - Consigliere No (g) 12. Battisti Francesco - Consigliere Sì 13. Macchioni Francesco - Consigliere Sì 14. Nesci Maurizio - Consigliere Sì 15. Chiabrando Danilo - Consigliere No (g) 16. Prat Enrico - Consigliere Sì 17. Diotti Antonio - Consigliere Sì Totale Presenti: 14 Totale Assenti: 3 Assiste all adunanza la Segretaria Comunale Mariagrazia Manfredi la quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Banchio Sergio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
2 DCC n. 13 del Oggetto: Imposta Municipale I.M.U. Determinazione delle aliquote e detrazioni di imposta Anno 2013 Provvedimenti. Premesso che: IL CONSIGLIO COMUNALE - l art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n, 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall anno 2012, e fino al 2014 l istituzione dell Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011; - i commi successivi del medesimo articolo ed in particolare quelli dal 6 al 10 fissano la misura base dell imposta ed introducono riduzioni e detrazioni da applicare in relazione a fattispecie tassativamente previste dal legislatore. Nello specifico: il comma 6 fissa l aliquota di base dell imposta nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali; il comma 7 dispone che l aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; il comma 8 dispone che l aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all art. 9, comma 3 bis del D. L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino allo 0,1 per cento; il comma 10 dispone che dall imposta dovuta per l abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell imposta dovuta, euro 200, rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400; il comma 11 del sopra citato articolo 13 riserva allo Stato la quota d imposta pari alla metà dell Imposta Municipale Propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l aliquota base dello 0,76 per cento, mentre il comma 17 prevede che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell art. 2 del D. Lgs. n. 23/2011, vari in funzione delle differenze di gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere calcolata la differenza di gettito; Per gli anni 2013 e 2014: 1) viene soppressa la riserva a favore dello Stato del 50% dell aliquota ordinaria (7,6 per mille) sugli immobili non adibiti ad abitazione principale; 2) viene riservato allo Stato il gettito dell IMU derivante dagli immobili di categoria D calcolata ad aliquota standard del 7,6 per mille con possibilità da parte dei Comuni di incrementare l aliquota base fino a 0,3 punti percentuale (art. 1 co. 380 della L. 228/2012 Legge di stabilità) il cui gettito resta acquisito al bilancio del Comune; 3) ai Comuni rimarrà l intero gettito derivante dall attività di accertamento dell eventuale evasione (imposta, interessi e sanzioni); 4) il maggior gettito 2012 derivante dall applicazione delle aliquote base IMU, al netto del 50% dello 0,76% da versare direttamente allo Stato rispetto al gettito ICI del 2010 con l aggiunta della quota del trasferimento statale sostitutivo dell ICI abolita sulla prima abitazione viene acquisito al bilancio dello Stato mediante pari riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio. In caso di incapienza il Comune è tenuto a versare l eccedenza al bilancio dello Stato;
3 Ai Comuni resta, pertanto, integralmente l introito derivante dagli eventuali aumenti di aliquota deliberati rispetto a quella base, mentre devono versare la quota non incassata per effetto delle eventuali riduzioni applicate; A mente dell art. 13 co. 13 bis del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella L. 214/2011 come sostituito dall art. 10 co. 4 del D.L. 35/2013 convertito nella L. 64/2013 a decorrere dall anno di imposta 2013, inoltre le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione di imposta devono essere inviate esclusivamente in via telematica per la pubblicazione sul sito informatico di cui all art. 1 co. 3 D.L.VO 28/09/1998 n. 360 all apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. L efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il Comune è tenuto ad effettuare l invio entro il 21 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l anno precedente; Atteso che, in relazione al disposto del sopra richiamato art. 13 co. 6 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 e ss.mm.ii., l approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; Richiamate, in proposito, le sottoelencate deliberazioni adottate dal presente Consesso nell anno 2012: 1) D.C.C. n. 24 del 18/06//2012 ad oggetto: Regolamento per l applicazione dell Imposta Comunale Propria (IMU) ; 2) D.C.C. n. 25 del 18/06/2012 ad oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) Provvedimenti ; Vista la proposta formulata dalla Giunta Comunale, giusta DGC n. 89 del , in merito alla determinazione delle aliquote dell I.M.U. per l anno 2013 come di seguito riportato: Aliquota ordinaria 0,98% Abitazione principale e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria 0,50% catastale C2,C6,C7) (1) Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1 grado utilizzata come 0,95% abitazione principale (2) Abitazioni locate a canoni concordati 0,76% Fabbricati sede di nuove aziende che acquistino, e successivamente si insedino, in aree 0,57% industriali dismesse nelle quali sia venuta meno la continuità produttiva e di aziende che (solo I presentino istanza al Comune per il rilascio di permesso di costruire ex-novo uno stabilimento triennio) industriale o artigianale (per il loro primo triennio di attività)(3) Opifici superiori a 1.500,00 MQ vuoti, inutilizzati e non locati ad attività produttive 1,06% (1)Equiparazione all abitazione principale, ai fini dell aliquota ridotta e della detrazione d imposta, delle unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non siano locate o messe a disposizione in uso gratuito a parenti. Inoltre, se la residenza è acquisita presso la Casa di Riposo di Moretta, occorre essere in regola con il pagamento delle rette. (2)Agevolazione sulle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli figli/genitori) a decorrere dal momento in cui viene presentata all ufficio tributi del Comune apposita autocertificazione su modello predisposto (effetto solo dalla data di protocollazione della stessa richiesta). (3) Tale tariffa agevolata non potrà essere fruita a favore di fabbricati sede di nuove aziende che siano tali esclusivamente in virtù di successione ereditaria. L agevolazione tributaria di cui sopra non potrà riguardare fabbricati sede di impresa commerciale così come definita dal piano commerciale in vigore nel Comune di Moretta e neppure a favore di immobili di pertinenza di attività artigianali adibiti esclusivamente a magazzino. Udita la relazione del Sindaco al termine della quale prende la parola il Consigliere Prat il quale dichiara il proprio voto contrario non nei confronti della proposta di deliberazione elaborata dalla Giunta Comunale quanto nei confronti dell intero Governo e del Ministro dell Economia in particolare. Sottolinea l assurdità di votare a metà anno un bilancio di previsione senza, a tale data, avere le idee chiara sui provvedimenti che il Governo adotterà proprio in merito all imposta di cui si sta discutendo.
4 Prende la parola il Consigliere Macchioni il quale dichiara il proprio voto contrario nei confronti del provvedimento in discussione anche alla luce delle considerazioni che nonostante il periodo di crisi e di profonda incertezza ci sono anche Comuni che non hanno ritoccato le aliquote IMU per l anno Al termine degli interventi; Visti: l art. 3 co. 48 della L. 23/12/1996 n. 662; gli artt. 9 e 14 co 1 e 6 del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23; il D. Lgs. 15/12/1997 n. 446; il D.L. 16/2012 convertito nella L. 44/2012; la L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) Richiamato, infine, il disposto dell art. 1 co. 169 della L. 27/12/2006 n. 296 che testualmente recita: Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro al data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ; Dato atto, in proposito, che il termine statale per l approvazione del bilancio di previsione 2013 è stato prorogato dapprima al 30/06/2013 dall art. 1 co. 381 della L. 228/2012 e successivamente al 30/09/2013 dall art. 10 co. 4 quater lett. b) del D.L. 35/2013 convertito nella L. 64/2013; Riconosciuta la competenza del presente Consesso a deliberare in merito ai sensi dell art. 13 co. 6 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011; Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del Servizio Finanziario e Tributi ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall art. 3 co. 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella L. 7/12/2012 n. 213 ; Dato atto della partecipazione alla presente seduta del Segretario Comunale ai sensi dell art. 97 comma 4 lett. a) del sopra richiamato Testo Unico; Con votazione espressa in forma palese e con n. 10 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Prat, Macchioni, Nesci) e n. 1 astenuto (Diotti) su n. 14 Consiglieri presenti e n. 13 votanti; D E L I B E R A 1) Di approvare per l anno 2013, sulla base della proposta formulata dall Organo Esecutivo con DGC n. 89/2013 le sotto riportate aliquote per l applicazione dell I.M.U.: Aliquota ordinaria 0,98% Abitazione principale e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria 0,50% catastale C2,C6,C7) (1) Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1 grado utilizzata come 0,95% abitazione principale (2) Abitazioni locate a canoni concordati 0,76% Fabbricati sede di nuove aziende che acquistino, e successivamente si insedino, in aree 0,57% industriali dismesse nelle quali sia venuta meno la continuità produttiva e di aziende che (solo I presentino istanza al Comune per il rilascio di permesso di costruire ex-novo uno stabilimento triennio) industriale o artigianale (per il loro primo triennio di attività)(3) Opifici superiori a 1.500,00 MQ vuoti, inutilizzati e non locati ad attività produttive 1,06%
5 (1)Equiparazione all abitazione principale, ai fini dell aliquota ridotta e della detrazione d imposta, delle unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non siano locate o messe a disposizione in uso gratuito a parenti. Inoltre, se la residenza è acquisita presso la Casa di Riposo di Moretta, occorre essere in regola con il pagamento delle rette. (2)Agevolazione sulle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli figli/genitori) a decorrere dal momento in cui viene presentata all ufficio tributi del Comune apposita autocertificazione su modello predisposto (effetto solo dalla data di protocollazione della stessa richiesta). (3) Tale tariffa agevolata non potrà essere fruita a favore di fabbricati sede di nuove aziende che siano tali esclusivamente in virtù di successione ereditaria. L agevolazione tributaria di cui sopra non potrà riguardare fabbricati sede di impresa commerciale così come definita dal piano commerciale in vigore nel Comune di Moretta e neppure a favore di immobili di pertinenza di attività artigianali adibiti esclusivamente a magazzino 2) Di confermare che: - dall imposta dovuta per l abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione; - per l anno 2013 la detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400,00. 3) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1 gennaio ) Di disporre l inoltro della presente deliberazione al Ministero dell Economia e delle Finanze, Sezione Portale del Federalismo Fiscale nei termini di cui al citato art. 13 bis del D.L. 201/2011 come sostituito dall art. 10 co. 4 del D.L. 35/2013. INDI Con successiva votazione PRESENTI: 14 VOTANTI : 13 ASTENUTI: 1 (Diotti) VOTI FAVOREVOLI: 10 VOTI CONTRARI: 3 (Prat, Macchioni, Nesci) IL CONSIGLIO COMUNALE delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4 del decreto legislativo , n. 267.
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7 Del che si è redatto il presente verbale. Il Presidente F.to: Sergio Banchio F.to: Mariagrazia Manfredii Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall art. 3, co. 1, lett. b) del D.L n. 174 convertito in Legge n. 213 Valeria Bosio Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall art. 3, co. 1, lett. b) del D.L n. 174 convertito in Legge n. 213: F.to: Valeria Bosio Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d ufficio, ATTESTA Che della suestesa deliberazione, ai sensi dell art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 26/07/2013 al 10/08/2013 Moretta, F.to: Mariagrazia Manfredi LA PRESENTE DELIBERAZIONE E DIVENUTA ESECUTIVA IL Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3 comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000); Immediatamente eseguibile (4 comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000). F.to: Mariagrazia Manfredi RICORSI Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: - al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione; - al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. Moretta, Mariagrazia Manfredi
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