Somministrazione e vendita di bevande alcoliche: minori e legislazione collaterale al codice della strada

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1 Somministrazione e vendita di bevande alcoliche: minori e legislazione collaterale al codice della strada NAPOLI SECUR CITY - 30 e 31 maggio 2013 Dr. Pezzullo Michele Com. te Polizia Municipale Premessa Fin dal 2001 sono state introdotte limitazioni alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in particolari fasce orarie notturne e su alcune tipologie di strade a seguito dell elevato numero di incidenti con feriti e, soprattutto, decessi. Numeri davvero allarmanti spingevano, non solo l Italia, ma tutta la Comunità Europea ad assumere normative che ponessero fine a questa assurda guerra con migliaia di feriti e morti. Dai dati raccolti, emergeva che una delle prime cause di incidentalità, con elevato indice di mortalità, era la guida in stato di ebbrezza, soprattutto in ore notturne e, soprattutto, nelle notti del venerdì e sabato, da cui fu coniato la angosciante termine delle stragi del sabato sera. La Commissione Europea con il Libro Bianco - La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte, adottato il , nella terza parte, ove veniva trattato il problema della insicurezza della strada ed il rapporto con gli utenti (cfr. pag. 67 e seguenti), presentava dati drammatici: più di 1,64 milioni di concittadini morti sulla strada dal 1970 al 1999; oltre decessi per incidenti stradali nel solo anno 2000, ove la fascia di età più colpita è quella dei anni, per la quale gli incidenti stradali rappresentano la prima causa di decesso. Alla luce di questi dati, la Commissione decideva che la battaglia contro l'insicurezza sulle strade esige che l'unione europea si doti tra il 2000 e il 2010 di un obiettivo ambizioso di riduzione del 50% del numero di morti. La Commissione intende concentrarsi sull'obiettivo di dimezzare il numero di morti per incidenti stradali in tale periodo. Tra le cause principali degli incidenti stradali, oltre alla guida pericolosa ed alla necessità di armonizzare ed uniformare i cartelli stradali, la Commissione individuava anche la guida in stato di ebbrezza e l uso di droghe: Bisogna inoltre proseguire nella lotta al flagello della guida in stato di ebbrezza e risolvere la questione dell'uso di droghe o farmaci che influenzano la capacità di guidare in condizioni sicure (cfr. pag. 71). A tal proposito la stessa Commissione, già il 17 gennaio 2001 aveva adottato una raccomandazione con la quale sollecitava gli Stati membri ad introdurre nei propri codici un tasso limite di alcolemia di 0,5 g/l per tutti i conducenti e di 0,2 g/l per i conducenti professionisti, quelli di motocicli e per i neopatentati. Elementi certi sulla infortunistica stradale in Italia e le principali cause sono ricavabili dalla pubblicazione dell Aci del 31 ottobre 2012, ove sono riportati i dati della statistica, condotta in collaborazione con l Istat, sugli incidenti stradali avvenuti in Italia nell anno In tale anno gli incidenti stradali con lesioni a persone, rilevati in Italia, sono stati e hanno causato il decesso di persone, mentre altre sono rimaste ferite. Tali dati, impressionanti per l elevato numero di morti e feriti, dobbiamo comunque ritenerli, al tempo stesso confortanti se si pensa che proprio nel 2011 si è registrata la più alta diminuzione del numero di morti rispetto al 2001, pari al 45,6%; l Italia, rispetto all obiettivo fissato, non ha ancora raggiunto il limite stabilito, benché ormai vicina a questo traguardo. 1

2 Ogni giorno, durante il 2011, si sono verificati mediamente 563 incidenti stradali che hanno comportato lesioni alle persone e, in particolare, la morte di 11 persone ed il ferimento di altre 800. L indice di mortalità ha mostrato che gli incidenti più gravi sono avvenuti sulle strade extraurbane (escluse le autostrade), dove si sono registrati 4,7 decessi ogni 100 incidenti; mentre gli incidenti sulle strade urbane sono stati meno gravi, con 1,1 morti ogni 100 incidenti, e sulle autostrade è stato pari a 3,1. E, ancora, emerso che l indice di mortalità si è mantenuto superiore alla media giornaliera con circa 2 decessi ogni 100 incidenti per il periodo dalle 21 alle 7 del mattino, raggiungendo il valore massimo intorno alle 5 del mattino con 6,0 decessi ogni 100 incidenti. Considerando, peraltro, la fascia oraria notturna compresa tra le 22 e le 6 del mattino, il più elevato indice di mortalità è stato raggiunto la domenica notte con 3,8 morti per 100 incidenti e il venerdì e sabato notte con 3,6 e 3,5 morti per 100 incidenti. Tra i conducenti deceduti a seguito di incidente stradale, i più colpiti sono stati soggetti compresi nella fascia di età tra i 20 e i 39 anni (1.003 in totale); in particolare i giovani 20-24enni e gli adulti tra i anni con picchi di mortalità rispettivamente di 263 e 275 morti. Da rilevare che gli incidenti stradali sono stati verbalizzati nel maggior numero dei casi, per il 66,6%, dalla Polizia Locale, mentre la Polizia Stradale e i Carabinieri hanno accertato, rispettivamente, il 17,4% e il 15,8 degli incidenti. Ritornando al rapporto tra il 2001 e il 2011, è emerso che in Italia gli incidenti stradali hanno censito una forte e costante diminuzione; le lesioni a persone sono passate da a , con un calo del 21,8%; i morti da a con un -45,6% e i feriti da a con un -21,8%. Nello stesso periodo si è registrata anche una costante riduzione dell indice di mortalità (numero di), passando da 2,70 decessi ogni 100 incidenti nel 2001 a 1,88 nel Il calo registrato in Italia del 45,6%, è comunque il più elevato del valore medio europeo, pari a 44,5% Concludiamo questo triste conteggio di morti e feriti, con un dato che riguarda la città di Napoli; per quanto riguarda l'indice di mortalità nelle grandi città, il tasso più alto si è verificato a Napoli con 1,8, seguito da Venezia (1,6), Messina (1,4) e altre; quello più basso invece è a Trieste (0,3), Genova (0,4) e Milano (0,4). Per contro, dobbiamo aggiungere che la Campania presenta i livelli di mortalità più bassi in Italia, con 42 morti per milione di abitanti, mentre i triste primato tocca all Emilia Romagna e, a seguire, tutte le Regioni del Nord. Venerdì, sabato e domenica i giorni più pericolosi Sempre dalla predetta fonte ACI rileviamo che il venerdì è il giorno della settimana in cui si concentra il maggior numero di incidenti con lesioni a persone con il 15,6% del totale, mentre il sabato presenta la frequenza più elevata, in termini assoluti, con 641 decessi, pari al 16,6%. L indice di mortalità presenta il valore massimo, con 2,8 morti ogni 100 incidenti, la domenica, seguita dal 2,2% del sabato, mentre nei restanti giorni della settimana raggiunge valori compresi tra 1,6% e 1,7%. I sinistri con lesioni a persone del venerdì e sabato notte rappresentano il 40,7% del totale degli incidenti notturni; analogamente, i morti e i feriti del venerdì e sabato notte sono, rispettivamente, il 42,8% e il 43,3% del totale dei morti e feriti nelle ore notturne, con 3,6 e 3,5 morti per 100 incidenti. L elevata percentuale di incidenti notturni del venerdì e del sabato, come emerso da un recente studio ISTAT, è determinata proprio da alcuni comportamenti di consumo di 2

3 alcol con un alterato stato psicofisico del conducente; risultano a rischio soprattutto i giovanissimi che frequentano discoteche e luoghi di intrattenimento con consumo di alcolici, in particolare durante il fine settimana, proprio allo scopo di procurarsi un ubriacatura, il cosiddetto binge drinking. Le principali vittime di incidenti mortali i giovani da 20 a 24 anni. Come già detto, tra i decessi in incidenti stradali nel 2011 pari a 3.860, di cui maschi e 855 femmine, la classe di età in cui si registra il maggior numero di morti è quella compresa tra i 20 e 24 anni. Valori molto elevati si riscontrano anche in corrispondenza delle fasce di età 25-29, e anni; mentre per quanto riguarda i feriti in incidenti stradali, le età per le quali si registrano frequenze più elevate, per entrambi i sessi, sono quelle comprese tra i 15 e i 39 anni, con un picco nella classe di età L ebbrezza è la più importante causa di morte sulle strade d Europa: i decessi per incidenti sono circa ogni anno - Nella maggior parte dei Paesi che tengono sotto controllo questo triste fenomeno, è emerso che in uno su cinque dei conducenti deceduti a seguito di un incidente stradale, viene rilevata una concentrazione di alcol nel sangue superiore al limite legale, che in Italia, come nella maggioranza degli altri Paesi, è pari a 0,5 grammi per litro, con esclusione dei neopatentati, conducenti professionali e guidatori di veicoli utilizzabili con patente di categoria C, D ed E per i quali l'assunzione di alcol è totalmente interdetta. L uso di alcool e stupefacenti rappresenta un grave pericolo per chi guida. Lo dimostrano i dati dello studio compiuto dall Osservatorio sulle droghe di Lisbona, nell ambito del progetto Druid, finanziato dalla Commissione Europea, che ha messo a confronto tredici paesi UE nel periodo , analizzando un campione di oltre conducenti. Secondo tale studio, il 30% degli incidenti gravi è associabile all'alcool Uno studio della Commissione Europea sostiene che l alcol alla guida in Europa è responsabile di circa il 30 per cento delle morti tra i conducenti. Sullo stesso piano si pone l Istituto Superiore di Sanità, secondo cui circa il 30 per cento degli incidenti stradali in Italia è provocato da conducenti in stato psicofisico alterato da alcol e droghe. Norme per la limitazione alla somministrazione e vendita di bevande alcoliche Dai dati sopra esaminati, emergeva il dovere di adottare regole più rigide per i giovani e i conducenti neopatentati, che sono più coinvolti in incidenti stradali causati dalla guida in stato di ebbrezza, nel tentativo di arginare le devastanti stragi del sabato sera e contenere il numero di morti per incidenti stradali; diventava sempre più urgente introdurre nel Codice della strada e nella legislazione collaterale norme finalizzate ad inasprire il sistema sanzionatorio per la guida in stato di ebbrezza con l introduzione di un limite di concentrazione alcolica del sangue più basso o uguale a zero per i giovani e i conducenti neopatentati, limitando, contestualmente, la diffusione di bevande alcoliche in determinate fasce orarie notturne. Legge 125/01 Già con la legge della legge 125/01 1, legge quadro in materia di alcol e problemi correlati, finalizzata alla prevenzione, cura e reinserimento sociale degli alcol dipendenti, con l articolo 6 fu modificato il comma 4 dell articolo 186 dell allora vigente Codice della strada, introducendo la facoltà, per gli organi di Polizia stradale, di effettuare accertamenti 1 Legge 30 marzo 2001, n. 125, recante Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati ; in G. U. n. 90 del

4 quando il conducente si trovava in stato di alterazione psico fisica da alcol, abrogando l ipotesi limitativa dell intervento previsto solo in caso di incidente stradale. Con il successivo articolo 14 era stato introdotto, per la prima volta in Italia, il divieto di vendita al banco di bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22 alle ore 6, prevedendo, al comma 2, gravi sanzioni pecuniarie. A seguito, poi, dell adozione da parte della Commissione Europea del Libro bianco sui trasporti con l obiettivo della riduzione del 50% del numero di decessi per incidenti stradali, della lotta alla guida in stato di ebbrezza e della raccomandazione di adottare normative che riducessero il tasso limite di alcolemia, il nostro legislatore, nell ambito delle disposizioni volte ad assicurare la sicurezza nella circolazione stradale, adottò il D. L. 121/2002 2, convertito con modificazioni dalla Legge 168/2002 3, prevedendo la riduzione del tasso massimo di alcolemia consentito, portandolo dagli originari 0.8 g./l. agli attuali 0,5 g/l., con conseguente sanzione penale a carico dei trasgressori.. Decreto legge 117/07 convertito in Legge 160/07 Ancora una volta, sotto la spinta delle ininterrotte stragi del sabato sera, che destavano enorme impressione nell opinione pubblica, l aumento delle violazioni con maggiore rischio per la sicurezza stradale e l enorme numero di decessi per incidenti stradali causati dal consumo delle bevande alcoliche, soprattutto tra i giovani, lo Stato con il D. L. 117/07 4, convertito con modificazioni dalla legge 160/07 5, fu mosso all adozione di ulteriori misure, ancora più restrittive, preordinate per un verso all inasprimento delle sanzioni per guida in stato di ebbrezza e sotto l effetto di sostanze stupefacenti e per l altro a promuovere, nei consumatori di alcolici, la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza. In particolare, l art. 5 del D. L. 117/07, introdusse rilevanti modifiche all articolo 186 e 187 del Codice della strada, prevedendo tre fasce di ebbrezza alcolica con tre distinti trattamenti sanzionatori in relazione al tasso alcolemico accertato. Con il successivo art. 6 fu introdotto l obbligo per i titolari e gestori di locali con spettacoli ed intrattenimento, con attività congiunta di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, di interrompere la somministrazione di alcolici dopo le 02 di notte. All esterno di tali locali dovevano essere messi a disposizione degli utenti apparecchi che consentissero una rilevazione volontaria, da parte dei clienti, del tasso alcolemico. Gli stessi gestori erano, altresì, obbligati a tenere esposte all interno e all esterno di tali locali, tabelle alcolemiche riproducenti i sintomi correlati ai diversi tassi di alcolemia e le quantità di alcol che potevano determinare il superamento dei limiti stabiliti, pari a 0,50 g/l. Legge 120/10 2 Decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, recante Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale ; in G. U. n. 144 del Legge 1 agosto 2002, n. 168, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale ; in G. U. n. 183 del Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, recante Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione ; in G. U. n. 180 del Legge 2 ottobre 2007, n. 160, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione ; in G. U. n. 230 del

5 Con la legge 120/10 6 sono state introdotte nuove e ancora più stringenti disposizioni in ordine alla sicurezza stradale ed al consumo di bevande alcoliche, con limitazioni alla vendita e somministrazione. L art. 33 ha nuovamente modificato l articolo 186 del Codice della strada, prevedendo la depenalizzazione della violazione di ebbrezza leggera, ebbrezza con gradazione alcolemica superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l, passando dall ammenda all applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi. La sanzione penale resta, invece, per gli altri due gradi di violazione con inasprimento della pena per alterazione superiore a 1,5 g/l e aumento delle pene anche in caso di incidente stradale da parte del conducente in stato di ebbrezza Con il medesimo articolo 33, comma 2, viene introdotto il nuovo articolo 186-bis che prevede l obbligo del tasso alcolemico pari a zero per i conducenti di veicoli fino a 21 anni, neopatentati per i primi tre anni, conducenti professionisti di mezzi pesanti per il trasporto di cose e di autobus per il trasporto di persone. Gli articoli 53 e 54, che di seguito analizzeremo prevedono, rispettivamente, misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool, con riformulazione dell'articolo 14 della legge 125/01, e modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne, con riscrittura dell'articolo 6 del decreto-legge 117/07. Limitazioni alla vendita e somministrazione di alcolici sulle autostrade Il nuovo articolo 14 della legge 125/01, sostituito dall art. 53 della legge120/10, prescrive che nelle aree di servizio poste lungo le autostrade è vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22,00 alle 06,00. Nelle stesse aree è vietata la somministrazione di bevande superalcoliche in qualunque fascia oraria, mentre viene vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 02,00 alle 06,00. La differenza tra le due disposizioni sta, ovviamente, proprio nella distinzione tra le bevande alcoliche e le superalcoliche, come viene definita dalla stessa legge 125/01, all art. 1, comma 2, che stabilisce che per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol, mentre per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume. E agevole dimostrare che tali misure sono state adottate con lo scopo di limitare il consumo di alcol nelle ore notturne sulle autostrade per prevenire incidenti stradali più elevati nelle ore notturne e sulle strade extraurbane. Disciplina della somministrazione di bevande alcoliche nelle ore notturne La legge 120/2010 ha, inoltre, modificato sostanzialmente anche la disciplina della somministrazione e della vendita di bevande alcoliche nelle ore notturne negli esercizi commerciali e di somministrazione dei centri abitati. L articolo 54, riformulando buona parte dell articolo 6 del decreto-legge 117/07; in particolare il comma 2 ha disposto, tra l altro, che i titolari ed i gestori di esercizi muniti di licenza prevista dall art. 86, comma 1 e 2 7, del Testo unico delle leggi di pubblica 6 Legge 29 luglio 2010, n. 120, recante Disposizioni in materia di sicurezza stradale ; in G. U. n. 175 del , S. O. n Il comma 2 dell art. 86 Tulps è stato abrogato dall art. 13, comma 1, lett. g), del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012 n

6 sicurezza (Tulps ) 8, ovvero alberghi, pensioni, ristoranti, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, sale pubbliche di bigliardo o di altri giochi leciti, stabilimenti balneari, nonchè i locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli ed altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, e chiunque somministri bevande alcoliche e superalcoliche in spazi o aree pubblici, ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle 3 ore successive. Il successivo comma 2-bis, dello stesso articolo 6, stabilisce, inoltre, che i titolari e gestori degli esercizi di vicinato, di cui all art. 7 del D. Lgs. 114/98 9, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24,00 alle 06,00. Gli orari di interruzione della vendita e di somministrazione delle bevande in argomento, individuati ai predetti commi 2 e 2-bis, possono essere modificati con disposizione del Questore per particolari esigenze di sicurezza ed ordine pubblico. I predetti divieti non troveranno, però, attuazione nelle notti tra il 31 dicembre ed il 1 gennaio e tra il 15 ed il 16 agosto, come previsto dal successivo comma 2-ter. Tale deroga, davvero singolare, desta qualche perplessità in chi scrive; si percepisce la sensazione di un particolare consenso per i consumatori di tali bevande nelle due notti del capodanno e di ferragosto; come se il legislatore avesse autorizzato i cittadini (e soprattutto i giovani) a consumare bevande alcoliche e superalcoliche e porsi alla guida dei veicoli senza alcun limite, lasciando loro un salvacondotto per eventuali abusi. Ci chiediamo, increduli, se nelle due notti in argomento i conducenti sono anche protetti da eventuali incidenti o sono lasciati liberi di morire dopo aver abusato di alcolici, essendo certi di evitare qualsiasi controllo. Applicazione divieto di vendita alle medie e grandi strutture Ritornando al nostro tema, necessita soffermarsi su un argomento posto a seguito della liberalizzazione degli orari di vendita delle attività commerciali. Il divieto di vendere bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24,00 alle 06,00, imposto dal predetto comma 2-bis, era stato fissato solo per gli esercizi di vicinato e non per le altre strutture commerciali in ragione del fatto che l art. 13, comma 3, del D. Lgs. 114/98 consentiva ai Comuni di poter autorizzare solo gli esercizi di vicinato ad effettuare l attività di vendita anche nelle ore notturne. Con la recente liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, operata dall articolo 31 del D.L. 201/ , convertito con modificazioni dalla Legge 214/ , che aveva modificato l articolo 3, c. 1, lettera d-bis, del D. L. 8 Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante Testo unico leggi di Pubblica sicurezza ; in G. U. n. 146 del , S. O. 9 Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; in G. U. n. 95 del , S. O. n Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici ; in G. U. n. 284 del , S. O. n Legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201,recante disposizioni urgenti per la crescita,l'equità e il consolidamento dei conti pubblici ; in G. U. n. 300 del , S. O. n

7 223/ , convertito dalla legge 248/06 13, anche gli esercizi commerciali di media e grande struttura possono scegliere di restare aperti durante le ore notturne. Si è posto, pertanto, il problema della possibilità di detti esercizi di effettuare la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche anche dopo le ore 24,00, atteso che la disposizione in argomento vietava tale vendita solo agli esercizi di vicinato. Il Ministero dello Sviluppo Economico, interpellato in merito, con una prima risoluzione n del 17 gennaio 2013, ha ritenuto che il divieto di vendita delle bevande alcoliche dalle ore 24 alle 06, previsto dal predetto comma 2-bis per gli esercizi di vicinato, dovesse estendersi anche alle medie e grandi strutture di vendita. Il Mise ha motivato tale interpretazione rilevando che la suddetta norma, rivista dalla legge 120/2010, era riferita solamente agli esercizi di vicinato in quanto, all epoca, erano i soli esercizi commerciali che potevano essere autorizzati all attività di vendita anche nelle ore notturne. Ha, altresì, evidenziato lo stesso Ministero che il comma 2, anch esso riformulato dalla legge 120/2010, aveva disposto l interruzione della somministrazione e vendita, nelle ore notturne dalle 03 alle 06, di tali bevande in tutte le attività commerciali, nei locali di spettacolo ed intrattenimento, nei circoli privati e negli spazi o aree pubbliche. Orbene, dalla lettura congiunta dei commi 2 e 2-bis, sempre secondo il Mise, è di tutta evidenza la volontà del legislatore di limitare il consumo di bevande alcoliche nelle ore notturne sia negli esercizi di vendita che in quelli di somministrazione di alimenti e bevande, compresi i circoli privati gestiti da persone fisiche, enti o associazioni. Alla luce di tali analisi, il Ministero conclude che, con riferimento specifico agli esercizi commerciali, è altrettanto evidente che nel divieto alla vendita rientrano non solo gli esercizi di vicinato ma anche le medie e grandi strutture che decidono di restare aperti nelle ore notturne. Attesa, infine, la peculiarità della materia in discussione, il Mise ha inviato copia di tale risoluzione al Ministero dell Interno per conoscerne il parere in merito e, con successiva risoluzione n del 20 febbraio 2013, ancora il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che il Ministero dell Interno, con nota del n.557/pass/u/002663, aveva espresso condivisione per l interpretazione fornita nella prima risoluzione, aggiungendo inoltre che la limitazione del divieto ai soli esercizi di vicinato, darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento in danno di questi ultimi ed in favore delle medie e grandi strutture. Infine, il MinInterno nella stessa nota ha chiarito che per l eventuale violazione di tali disposizioni da parte di queste ultime strutture devono essere applicate, al pari degli esercizi di vicinato, le sanzioni previste dal comma 3 dell art. 6, che subito dopo esamineremo. Obbligo precursore e tabelle alcolemiche Al fine di rendere i conducenti dei veicoli consapevoli del loro stato di idoneità alla guida dopo l assunzione di alcolici e, quindi, evitare di incorrere nelle gravi sanzioni previste dagli articoli 186 e 186-bis del Codice della strada e, contestualmente, migliorare 12 Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223,recante Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale ; in G. U. n. 153 del Legge 4 agosto 2006, n. 248, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale ; in G. U. n. 186 del , S. O. n

8 la sicurezza stradale evitando il verificarsi di incidenti stradali, il rinnovato articolo 6, comma 2-quater, ha disposto che i pubblici esercizi, circoli privati, sale giochi, bar, ristoranti, discoteche e altri locali di spettacolo e intrattenimento, che restano aperti dopo le ore 24 e somministrano bevande alcoliche e superalcoliche, presso almeno un uscita del locale, devono tenere un apparecchio per la rilevazione e misurazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che vogliono verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l assunzione di alcool,. Il Ministero dell Interno, con parere n del , ha chiarito che per i rilievi volontari all esterno dei locali non occorre un etilometro omologato del tipo in uso alle forze di polizia stradale, ma basta un apparecchio precursore anche monouso, chimico che si colora (di solito di rosso) nel caso di superamento del tasso di 0,5 grammi, ovvero di tipo elettronico che sul display indica il tasso alcolemico raggiunto. Tali precursori, è bene precisare, non hanno alcun valore legale ed il loro utilizzo è facoltativo. E, altresì, necessario puntualizzare che la normativa non dispone che tali apparecchi devono essere a disposizione dei clienti in forma gratuita, i gestori dei locali sono solo tenuti a renderli disponibili, a richiesta del cliente, per non incorrere nell applicazione delle sanzioni previste, che saranno trattate in seguito. Inoltre, nei predetti esercizi devono essere esposte, all entrata, all uscita e all interno dei locali, apposite tabelle alcolemiche informative sugli effetti del consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché le quantità delle bevande che possono determinare il superamento del tasso alcolemico, pari a 0,5 grammi per litro e, conseguente, la guida in stato di ebbrezza. In attuazione dell art. 6, commi 2 e 4, del D. L. 117/07, il Ministero della Salute ha adottato il Decreto 30 luglio nel quale sono state predisposte due tabelle riportanti i principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica; nella prima tabella sono stati individuati le sensazioni più frequenti, gli effetti progressivi e le abilità compromesse a fronte della concentrazione di alcol nel sangue a partire dal limite di 0,5 g/l stabilito dall art. 186 del codice della strada. Viene, altresì, segnalato che a parità di alcol assunto, gli effetti possono variare da soggetto a soggetto, con possibili manifestazioni talvolta anche opposte tra loro; nella seconda tabella sono indicate le quantità e tipologie di bevande alcoliche che determinano il superamento del tasso alcolemico, pari a 0,5 g/l, per la guida in stato di ebbrezza. Sono analiticamente indicate le diverse bevande alcoliche indicando i diversi livelli di alcolemia in rapporto sia al peso corporeo, sia all assunzione a stomaco pieno o stomaco vuoto e, soprattutto, con la distinzione tra uomini e donne. Infine, con l allegato 3, il decreto fornisce ai titolari e gestori dei locali alcune indicazioni sull utilizzo delle tabelle, allo scopo di consentire, ad un numero più ampio possibile di utenti, una facile lettura e comprensione delle informazioni contenute nelle stesse tabelle, per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e sicurezza stradale. Somministrazione alcolici negli stabilimenti balneari L articolo 54 della legge 120/10, ha introdotto, nel citato articolo 6, al comma 2- quinquies, una disposizione relativa agli stabilimenti balneari che tende a limitare lo svolgimento di attività di intrattenimento con balli e somministrazione di alcolici. 14 Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Decreto 30 luglio 2008, recante Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione ; in G. U. n. 210 del

9 Il citato comma 2-quinquies ha disposto che ai titolari e gestori degli stabilimenti balneari, in possesso della licenza prevista dall articolo 86 del Tulps, è concesso di organizzare nelle ore pomeridiane forme di svago e intrattenimento danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, non prima delle ore 17 e fino alle ore 20. Restano, comunque, in vigore eventuali autorizzazioni per analoghe forme di intrattenimento e svago nelle ore serali e notturne già precedentemente rilasciate. Aggiunge, lo stesso comma, che per lo svolgimento delle predette manifestazioni pomeridiane non trova applicazione l articolo 80 del Tulps. Ricordiamo che tale articolo prescrive l obbligo di verifica, da parte di apposite commissioni tecniche, Commissioni provinciali o comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, delle misure di sicurezza, agibilità e igienicità dei locali ove hanno luogo manifestazioni di spettacolo ed intrattenimento. Anche in questo caso, se per un aspetto rinveniamo la volontà del legislatore di porre un limite a tali tipologie di divertimento con somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, che negli ultimi anni si sono diffuse sugli arenili delle località balneari, non riusciamo a comprendere la motivazione che esonera l imprenditore dal possesso dei requisiti di sicurezza ed agibilità per gli spettacoli pomeridiani, mentre sono poi obbligatori per eventuali manifestazioni serali e notturne nello stesso locale. Sanzioni La riformulazione dell articolo 14 della legge 125/01, operata dall articolo 53 della legge 120/10 prevede l applicazione di pesanti sanzioni pecuniarie e misure interdittive dell attività in caso di inosservanza delle disposizioni previste. In particolare il comma 3 prevede che la violazione della disposizione che vieta, nelle aree di servizio delle autostrade, la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle 22 alle 06 è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da a Il successivo comma 4 stabilisce che la violazione delle disposizioni che vietano sulle predette aree delle autostrade sia la somministrazione di bevande superalcoliche che la somministrazione delle bevande alcoliche dalle 02 alle 06 è punita con sanzione pecuniaria da a Nel caso di reiterazione nel corso di un biennio, di una delle violazioni predette, sarà disposta dal Prefetto, competente per il luogo della commessa violazione, la sanzione interdittiva dell attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di 30 giorni. Diversamente, il nuovo comma 3 dell articolo 6 del Decreto legge 117/07, modificato dall articolo 54 della legge 120/10, prescrive che la violazione dei commi 2, 2- bis e 2-quinquies, relativi all inosservanza delle disposizioni relative alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nei locali di pubblico spettacolo ed esercizi pubblici, muniti di licenza ex articolo 86 Tulps, nonchè circoli, nel corso di sagre e fiere, negli esercizi commerciali e negli stabilimenti balneari, è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da a Invece, la violazione delle disposizioni previste dal comma 2-quater, relative all obbligo di mettere a disposizione dei propri clienti gli apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico e di tenere esposte nel locale tabelle alcolemiche informative, è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a Anche nell ipotesi di reiterazione di una delle violazioni dei commi 2, 2-bis e 2- quinquies, nel corso di un biennio, trova applicazione la sanzione accessoria della 9

10 sospensione della licenza o autorizzazione all esercizio dell attività per un periodo da 7 a 30 giorni, secondo la valutazione dell autorità competente. Mentre per l irrogazione della sanzione interdittiva prevista dall articolo 14, comma 5, legge 125/01, viene indicato chiaramente il Prefetto quale autorità competente ad irrogare la misura della sospensione delle autorizzazioni, nel caso delle sanzioni per le violazioni dell articolo 6, commi 2, 2-bis e 2- quinquies, Decreto legge 117/07, il comma 3 rimanda alla valutazione dell autorità competente, senza fornire alcuna indicazione. Secondo alcuni, tale autorità non poteva essere individuata nel Prefetto perché le violazioni non riguardavano norme del Tulps o del Codice della strada, ma trattavasi della sospensione di autorizzazioni commerciali rilasciate dal Comune; pertanto si giungeva alla conclusione che l autorità competente a ricevere il rapporto ed applicare le sanzioni accessorie, doveva essere il Sindaco del Comune ove era stata commessa la violazione. A dirimere la controversia intervenne il Ministero dell Interno, con la nota n. 557/PAS 56 B B (18) del 23 aprile 2008, precisando che la materia rientra nel campo della sicurezza pubblica, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell articolo 117, comma 2, lett. h) della Costituzione. E quindi evidente che in materia di sicurezza pubblica la competenza non può essere demandata al Sindaco, ma al Prefetto che viene, così, individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto in materia, ai sensi dell articolo 17 della legge 689/81, adottando le relative sanzioni. Da quanto argomentato, si deduce che i proventi delle violazioni devono essere attribuiti allo Stato. Somministrazione e vendita di alcolici ai minori Il numero di giovani che perdono la vita o rimangono gravemente feriti in incidenti stradali, come abbiamo già sottolineato nella premessa, è di assoluto rilievo. I dati ACI - Istat ci dicono che il 71% degli incidenti stradali, derivanti da un alterato stato psicofisico del conducente, è dovuto all abuso di alcool e stato d'ebbrezza e coinvolgono spesso i giovani, con conseguenze molto gravi. Tra i conducenti di veicoli sono soprattutto i giovani tra 21 e 24 anni a pagare il più alto tributo di vite. Da una indagine realizzata dalla DOXA nel 2009 su I giovani e l alcool, dedicata allo studio di alcuni aspetti dei comportamenti dei giovani tra i 13 ed i 24 anni, emergevano dati davvero allarmanti sul consumo di bevande alcoliche nella predetta fascia di età. Il 47% dei giovani fra 13 e 24 anni risultavano consumatori regolari di alcol e la bevanda preferita era la birra. Il numero dei consumatori aumentava dopo i 15 anni mantenendosi stabile fino ai 24 anni, mentre le quantità di alcol consumate aumentavano con l aumentare dell età ed in particolare il sabato. Il rapporto su Studio sul consumo di alcool nei giovani e incidenti stradali realizzato nell anno 2009 dall Associazione Culturale Cento giovani, il 17,6% dei giovani, di 13 anni ed oltre, hanno ammesso di avere guidato autoveicoli e motoveicoli in situazioni a rischio, cioè pensando di avere bevuto un po troppo. Proprio per fronteggiare tali emergenze, il D. L. 158/12 15 (Decreto Balduzzi), convertito con modificazioni dalla legge 189/12 16, ha introdotto rilevanti modifiche all articolo 689 del Codice penale e alla legge 125/01, già ampiamente trattata, 15 Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, recante Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute ; in G. U. n. 214 del Legge 8 novembre 2012, n. 189, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute ; in G. U. n. 263 del , S. O. n

11 prevedendo l inasprimento delle sanzioni penali e amministrative a carico di coloro che vendono e/o somministrano bevande alcoliche ai minori degli anni 18. In particolare, l articolo 7, comma 3-bis, del predetto D.L. 158/12, ha introdotto l art. 14 ter nella legge 125/01, con la previsione di norme di contrasto alla vendita e somministrazione di alcolici ai minori. Nello specifico è previsto che gli operatori commerciali che vendono bevande alcoliche, al momento dell acquisto, devono chiedere all acquirente di esibire un documento di identità al fine di accertarsi della sua maggiore età, eccetto il caso in cui questa sia palese. Qualora le bevande alcoliche sono vendute a minore degli anni 18 il titolare o gestore dell esercizio soggiace, ai sensi dell art. 14 ter, comma 1, della legge 125/2001, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.000,00, con pagamento in misura ridotta di 333,33; qualora la violazione è contestata più di una volta, si applica, ai sensi dell art. 14 ter, comma 2, la sanzione pecuniaria da 500,00 a 2.000,00, con p.m.r. pari a 666,66. Il Ministero dell Interno, con risoluzione n del 4 febbraio 2013, ha precisato che le medesime sanzioni si applicano anche a carico di coloro che somministrano le bevande alcoliche al minore con età dai 16 ai 18 anni, agli operatori commerciali che vendono alcolici per asporto a minori di qualunque età. Per le predette violazioni, alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione accessoria della sospensione dell attività per tre mesi. Il Prefetto è individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto ed emanare l ordinanza ingiunzione di pagamento, con proventi allo Stato, nonché ad irrogare la sanzione interdittiva della chiusura dell esercizio. Invece, l art. 689, comma 1, del Codice penale, vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minori degli anni 16, prevedendo la pena dell arresto fino ad 1 anno a carico dei contravventori. In questa ipotesi, occorre procedere a redigere comunicazione di notizia di reato a carico del titolare o gestore del pubblico esercizio per violazione del predetto art. 689, comma 1, nelle forme richieste per i reati di competenza del Giudice di pace, ai sensi del D. Lgs. 274/ Per tale reato, punito come detto con l arresto fino ad un anno, trova ora applicazione l ammenda da euro 516 a euro o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni, ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi ai sensi dell articolo 52, comma 2, lettera b), del citato D. Lgs. 274/2000. Il comma 3-ter, dell articolo 7 del D. L. 158/12, ha introdotto modifiche all articolo 689, introducendo i commi 1-bis e 1-ter,prevedendo una nuova fattispecie delittuosa ed un inasprimento delle pene con una sanzione pecuniaria in caso di reiterazione. Il comma 1-bis ha stabilito che, nel caso in cui le bevande alcoliche sono somministrate mediante distributori automatici che non consentono la rilevazione dei dati anagrafici dell utente con sistemi di lettura ottica dei documenti, si applica la medesima pena del comma1, esaminata la punto precedente. Tale pena non trova applicazione nel caso che sul posto è presente personale della ditta incaricato del controllo dei dati anagrafici degli avventori. Infine, il comma 1-ter dispone che, nel caso in cui la violazione è commessa più di una volta, oltre alla sanzione penale, di cui al comma 1, si applica anche la sanzione 17 Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468 ; in G. U. n. 234 del S. O. n

12 amministrativa pecuniaria da a , con la sospensione dell attività per 3 mesi. Anche per quest ultima ipotesi, riteniamo che ricada in capo al Prefetto la competenza a ricevere il rapporto, emettere ordinanza ingiunzione di pagamento e ad irrogare la misura interdittiva della chiusura dell esercizio, trattandosi anche in questo caso di provvedimenti di sicurezza pubblica. C. te Michele Pezzullo 12

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