proposta di legge n. 3

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "proposta di legge n. 3"

Transcript

1 REGIONE MARCHE 1 CONSIGLIO REGIONALE proposta di legge n. 3 a iniziativa del Consigliere Giuseppe Ricci presentata in data 21 luglio 2000 RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI, FRESCHI E CONSERVATI (25)

2 REGIONE MARCHE 2 CONSIGLIO REGIONALE Signori Consiglieri, la legge ha lo scopo di disciplinare una materia di grande attualità ed urgenza, quale la raccolta di funghi epigei spontanei, che, in conseguenza del vertiginoso aumento del numero dei raccoglitori a vario titolo, ha provocato un forte impatto ambientale innescando un processo di degrado ed impoverimento dei boschi dell Appennino marchigiano. Ciò è dovuto in particolare alla scarsa competenza micologica ed ambientale di molti raccoglitori che, spesso, distruggono senza alcuna ragione ogni specie di funghi e non rispettano le norme di salvaguardia del territorio. Nel contempo la legge si propone di far fronte al problema altrettanto urgente della tutela della salute pubblica, dal momento che negli ultimi anni si assiste ad un notevole e parallelo aumento degli avvelenamenti ed intossicazioni da funghi, con conseguente sensibile incremento del costo sociale della sanità in questo settore. Ciò è dovuto alla inadeguata conoscenza delle specie fungine velenose e tossiche presenti nel nostro territorio. La legge in argomento prevede che le funzioni amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei siano delegate alla Province che le esercitano in modo uniforme nel territorio regionale, mediante accordi conclusi a norma dell articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n Le Province, nell esercizio delle funzioni delegate, si avvalgono della cooperazione dei Comuni, delle Comunità montane, delle Aziende sanitarie, del Corpo forestale dello Stato nonché della collaborazione delle università e delle associazioni micologiche e naturalistiche. E previsto che la raccolta dei funghi debba essere esercitata nel rispetto dell ambiente naturale, degli ecosistemi vegetali e delle stesse specie fungine. Per la tutela della salute pubblica, la raccolta dei funghi nel territorio regionale non è libera, ma può essere praticata esclusivamente dalle persone che siano in possesso di abilitazione conseguibile a mezzo di esame diretto ad accertare la conoscenza dei funghi velenosi e tossici riportati negli allegati elenchi A e B, delle più diffuse specie eduli riportate nell allegato elenco C, nonché delle principali norme regionali vigenti in materia di tutela della flora e dell ambiente. Coloro che intendono esercitare, sia pure occasionalmente, il commercio dei funghi, debbono conoscere ed identificare le specie fungine riportate negli elenchi A, B e C annessi alla presente legge, nonché le norme di commercializzazione dei funghi freschi e conservati. Sono esonerate dal sostenere l esame di abilitazione le persone che sono in possesso del tesserino rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 della l.r. 34/1987 e le persone che abbiano conseguito, secondo l ordinamento vigente presso altre Regioni, un abilitazione equipollente a quella prevista dalla Regione Marche. E stabilito che, in via transitoria, non debbano sostenere l esame di abilitazione le persone che, per l attività svolta o per la pratica esercitata, abbiano la conoscenza delle specie fungine e delle norme poste a salvaguardia dell ambiente naturale e degli ecosistemi vegetali. Per la raccolta dei funghi epigei spontanei, nella Regione Marche, è necessario essere in possesso, oltre che dell abilitazione, dei permessi annuali o mensili, il cui rilascio è subordinato al pagamento di tariffe fissate dalle Province in modo uniforme nel territorio regionale. I proventi, derivanti dal rilascio dei permessi, sono utilizzati dalle Province per iniziative e attività rivolte ad una corretta gestione della raccolta dei funghi e per organizzare e tenere corsi didattici, iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi epigei spontanei nonché la loro tutela e quella della salute pubblica. E previsto che la raccolta dei funghi epigei spontanei sia libera nei boschi e nei terreni non coltivati. Nei terreni coltivati ed in quelli utilizzati per il pascolo del bestiame, la ricerca e la raccolta dei funghi possono essere esercitate secondo gli usi e le consuetudini vigenti. La disciplina proposta si completa con la previsione di sanzioni amministrative per l inosservanza delle norme regionali. Gli organi preposti alla vigilanza per l applicazione della legge 352/1993 e della regolamentazione regionale sono quelli definiti dall articolo 11 del d.p.r. 14 luglio 1995, n Relativamente alla commercializzazione dei funghi, si rinvia alle disposizioni stabilite dal d.p.r. 376/1995.

3 REGIONE MARCHE 3 CONSIGLIO REGIONALE Art La Regione delega le funzioni amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei alle Province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro-Urbino, che le esercitano nel rispetto della presente legge e della legge 23 agosto 1993, n Le Province organizzano l esercizio delle funzioni amministrative delegate in modo uniforme nel territorio regionale, mediante accordi conclusi dalle stesse a norma dell articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n Si avvalgono della cooperazione dei Comuni, delle Comunità montane, delle Aziende sanitarie e del Corpo forestale dello Stato, nonché della collaborazione delle associazioni micologiche e naturalistiche presenti ed operanti in sede provinciale o locale. 3. Per acquisire conoscenze e valutazioni scientifiche, utili per l esercizio delle funzioni amministrative delegate, le Province possono costituire consulte di esperti, designati dalle università, dal Corpo forestale dello Stato e dalle associazioni micologiche e naturalistiche. Art Nel territorio della regione la raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita compatibilmente con le esigenze di salvaguardia dell ambiente naturale, degli ecosistemi vegetali e dei funghi epigei spontanei. 2. Per motivi di tutela dell ecosistema e di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione, le Province, sentito il parere o su richiesta dei Comuni, delle associazioni micologiche e delle Comunità montane competenti per territorio, possono disporre limitazioni o divieti solo per periodi definiti e consecutivi nella raccolta dei funghi. Art Per la salvaguardia dell ambiente naturale e degli ecosistemi vegetali nonché dei funghi epigei spontanei e per la salvaguardia della salute pubblica, la raccolta dei funghi può essere esercitata dalle persone munite di abilitazione e di permesso, entro i limiti e con le modalità previsti dalla presente legge. 2. Autorizzazioni speciali per la raccolta dei funghi sono rilasciate dalle Province per scopi scientifici, in occasione di mostre, seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico. Art L abilitazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei è rilasciata dalle Province alle persone che sostengono, con esito favorevole, l esame rivolto ad accertare il possesso delle seguenti conoscenze:

4 REGIONE MARCHE 4 CONSIGLIO REGIONALE a) le specie di funghi velenosi e tossici di cui agli allegati elenchi A e B e le specie più diffuse di funghi eduli di cui all allegato C; b) le principali norme di legge della Regione in materia di tutela della flora e dell ambiente naturale. 2. Coloro che intendono esercitare, sia pure occasionalmente, il commercio dei funghi epigei freschi spontanei, debbono, inoltre, dimostrare di conoscere e di identificare tutte le specie fungine di cui ai summenzionati elenchi A, B e C, nonché di avere conoscenze delle norme di commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. Art Sono ammessi a sostenere l esame di abilitazione coloro che abbiano compiuto i sedici anni di età e che corrispondano alla Provincia presso cui intendono sostenere l esame la tassa stabilita dalle Province in misura uguale per tutto il territorio regionale. 2. La tassa, di cui al comma 1, sarà commisurata al costo dell organizzazione delle sessioni d esame e del funzionamento delle commissioni esaminatrici. Art Per il rilascio dell abilitazione, ciascuna Provincia, ogni anno, indice una o più sessioni d esame, anche in sedi decentrate, presso i Comuni o le Comunità montane, e nomina una o più commissioni. 2. Ogni commissione d esame è composta da un presidente e da quattro membri, di cui un rappresentante delle associazioni micologiche locali, esperti in micologia, in tossicologia e legislazione sulla raccolta e commercializzazione dei funghi, nonché sulla tutela della flora e dell ambiente naturale. 3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal personale dell amministrazione provinciale. Art Al presidente, ai membri e al segretario della commissione d esame, per ogni giorno di seduta, le Province corrispondono un gettone di presenza stabilito dalle stesse in misura uniforme per tutte le commissioni costituite nella regione, nonché l indennità di missione agli aventi diritto, come determinata dall articolo 1 della l.r. 4 luglio 1994, n. 23. Art Sono esonerate dal sostenere l esame di abilitazione le persone che sono in possesso del tesserino rilasciato a norma degli articoli 3 e 4 della l.r. 6 ottobre 1987, n. 34 e le persone che hanno conseguito, secondo l ordinamento vigente in altre

5 REGIONE MARCHE 5 CONSIGLIO REGIONALE Regioni, un abilitazione equipollente a quella prevista dalla presente legge. 2. In via transitoria sono altresì esonerate le persone che, alla data di entrata in vigore della presente legge, dimostrino di essere coltivatori diretti ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590, gestori dell uso dei boschi, utenti di proprietà collettive agricolo-forestali ovvero persone di età superiore a sessant anni. 3. Non sono esonerate dal sostenere l esame di abilitazione le persone che, sia pure occasionalmente, esercitano il commercio dei funghi. Art Le persone indicate nell articolo 8, commi 1 e 2, per ottenere l abilitazione prevista dalla presente legge, sono tenute a presentare alla Provincia istanza corredata da documentazione attestante la propria qualifica o i requisiti di cui sono in possesso, nonché a versare alla Provincia la tassa di cui all articolo Le Province rilasciano le abilitazioni ai soggetti di cui all articolo 8 a seguito accertamenti, da parte della commissione prevista dall articolo 6, della documentazione prodotta. Art Le persone in possesso di abilitazione, per poter esercitare la raccolta dei funghi, sono tenute a munirsi di permesso di durata annuale o mensile, valido per tutto il territorio regionale ed in quello di altre Regioni con le quali sia stata stipulata apposita convenzione. 2. Le Province stabiliscono, in modo uniforme per il territorio regionale, le tariffe per il rilascio dei permessi, con possibilità di fissare agevolazioni tariffarie per le persone di cui ai commi 2 e 3 dell articolo 2 della legge 352/1993. Stabiliscono altresì le modalità per il rilascio dei permessi nonché gli enti, gli esercenti pubblici e gli altri soggetti da autorizzare alla distribuzione degli stessi e alla riscossione delle relative tariffe. Art Presso ogni Provincia è costituito un fondo formato dalle tariffe di cui all articolo 10, riscosse dalle stesse ogni anno. 2. Detto fondo è utilizzato in parte dalle Province per le funzioni di coordinamento e per le finalità previste dall articolo 12 ed in parte ripartito da ogni Provincia fra le Comunità montane e i Comuni tenendo conto principalmente delle rispettive superfici boschive e pascolive. Art Le risorse economiche del fondo saranno utilizzate dalle Province, dalle Comunità montane e dai Comuni, per promuovere e svolgere, anche attraverso le università e le associazioni

6 REGIONE MARCHE 6 CONSIGLIO REGIONALE micologiche e naturalistiche, corsi didattici, convegni di studio, iniziative culturali e scientifiche che riguardano gli aspetti di conservazione e tutela ambientale, collegata alla raccolta dei funghi epigei spontanei, nonché la loro tutela e quella della salute pubblica. Le predette risorse sono altresì utilizzate per organizzare e svolgere corsi di formazione di guardie giurate da adibire alla vigilanza della presente legge. 2. Le Province possono affidare le attività previste dal comma 1 alle Comunità montane o ai Comuni, assicurando loro le risorse necessarie. Art La raccolta dei funghi epigei spontanei è libera nei boschi e nei terreni non coltivati. Nei terreni coltivati e nelle superfici utilizzate dal bestiame al pascolo, la raccolta dei funghi viene esercitata secondo gli usi e le consuetudini vigenti. 2. I proprietari dei boschi e dei terreni o coloro che ne hanno la disponibilità, hanno il diritto di aver riservata la raccolta dei funghi epigei spontanei, purché manifestino tale volontà esplicitamente con apposite tabelle, conformemente alle disposizioni emesse dalle Province in modo uniforme in tutto il territorio regionale e laddove siano in atto interventi di miglioramento delle suddette superfici boschive realizzati con finanziamenti pubblici. 3. La raccolta è altresì riservata ai proprietari dei giardini e dei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo, adiacenti agli immobili medesimi. Art Le persone che esercitano la raccolta dei funghi epigei spontanei sono tenute a rispettare le norme poste a salvaguardia dell ambiente naturale e degli ecosistemi vegetali e degli stessi funghi. 2. Ogni persona può raccogliere giornalmente una quantità massima di tre chilogrammi di funghi. Art Nella raccolta dei funghi è vietato l uso di rastrelli, uncini od altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l apparato radicale della vegetazione. 2. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie. 3. E vietata la raccolta di esemplari appartenenti ai generi Boletus, Russula, Agaricus e Calocybe, aventi il diametro del cappello inferiore a quattro centimetri e di Amanita Caesaria allo stadio di ovolo chiuso. 4. E vietata altresì la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie, anche se velenosa o tossica. 5. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi ed aerati, idonei a consentire la diffusione delle spore. E vietato in ogni caso l uso di contenitori di plastica.

7 REGIONE MARCHE 7 CONSIGLIO REGIONALE 6. E vietata la raccolta e l asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per opere di regimazione delle acque, per le pratiche colturali, per la manutenzione ordinaria delle strade, fermo restando l obbligo, in quest ultimo caso, dell integrale ripristino anche naturalistico, dello stato dei luoghi. Art Ai fini della tutela della salute pubblica, sono istituiti presso le Aziende sanitarie, uno o più centri di controllo micologico pubblico: Ispettorati micologici. 2. Le Aziende sanitarie, d intesa con le Province, determinano le tariffe per il controllo dei funghi commisurate al costo del servizio reso. Art Salvo che il fatto non sia considerato reato da leggi statali, le persone che nella raccolta dei funghi non osservino le norme della presente legge, sono soggette alla confisca dei funghi raccolti e alla sanzioni amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire centomila. 2. Le persone prive di abilitazione o di permesso, le persone che, pur non avendo titolo, esercitano l attività di raccolta nelle aree di cui all articolo 13, nonché le persone che non osservano le norme di cui all articolo 15, commi 1, 4 e 6 e comunque in caso di ripetute violazioni alla presente legge, sono soggette, oltre che alle sanzioni di cui al comma 1, all interdizione dal raccogliere funghi da uno a due anni. Art La vigilanza sull applicazione della presente legge è affidata, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, agli agenti del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, alle Aziende sanitarie, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei Consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della sanità. 2. Le guardie giurate, addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i requisiti dell articolo 138 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 ed essere riconosciute dal prefetto competente per territorio. Art La commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati è disciplinata dalle norme di cui al d.p.r. 14 luglio 1995, n. 376.

8 REGIONE MARCHE 8 CONSIGLIO REGIONALE Art Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 4 della l.r. 6 ottobre 1987, n. 34 relativi alla delega e alla disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei. 2. La l.r. 34/1987 assume la denominazione: Norme per la tutela e la commercializzazione dei tartufi.

9 REGIONE MARCHE 9 CONSIGLIO REGIONALE A - Elenco delle più comuni specie velenose 1) Amanita phalloides 2) Amanita phalloides var. alba 3) Verna 4) Virosa 5) Cortinarius orellanus e suo gruppo 6) Galerina marginata 7) Gyromitra escuienta 8) Lepiota halveola e suo gruppo B - Elenco delle più comuni specie tossiche 1) Amanita pantherina 2) 44 muscaria 3) Boletus satanas 4) 56 lupinus 5) Clitocybe dealbata e suo gruppo 6) Entoloma sinuatum ( = Entoloma lividum) 7) Hebeloma sinapizans 8) Lactarius piperatus e tutti quelli a lattice bianco e pepato 9) Leplota cristata 10) Mycena pura 11) Omphaiotus olearius 12) Paxiilus involutus 13) Russula luteotacta e tutte quelle a sapore acre 14) Tricholoma filamentosum 15) Tricholoma pardinum 16) Tricholoma sciodes 17) Tricholoma virgatum 18) Tricholoma bresadolanum 19) Tricholoma suiphureum 20) Hypholoma fasciculare 21) Hypholoma subiateritium 22) Agaricus xanthoderma e suo gruppo 23) Ramaria formosa 24) Ramaria pallida 25) Inocybe fastigiata ( = Inocybe rimosa)

10 REGIONE MARCHE 10 CONSIGLIO REGIONALE C -Elenco delle specie di funghi spontanei e coltivati di cui è consentita la commercializzazione allo stato fresco, integrato a norma dell articolo 4, comma 2, del d.p.r. 14 luglio 1995, n ) Agaricus arvensis 2) Agaricus bisporus ( = Psalliota bispora) 3) Agaricus bitorquis 4) Agaricus campestris 5) Agaricus hortensis ( = Psalliota hortensis) 6) Agaricus macrosporus 7) Agrocybe aegerita ( = Pholiota aegedta) 8) Amanita caesarea 9) Armiliariella mellea ( = Armiliaria mellea) 10) Auricularla auricula judae 11) Boletus aereus 12) Boletus aestivalis 13) Boletus appendiculatus ( = Boletus reticulatus) 14) Boletus edulis 15) Boletus impolitus 16) Boletus pinophilus ( = Boletus pinicola) 17) Boletus regius 18) Krombholziella rufa ( = Boletus auriantiacum) 19) Krombholziella scabra ( = Boletus scaber) 20) Krombholziella ( = Leccinum; tutte le specie) 21) Xero comus badius ( = Boletus badius) 22) Suillus granulatus ( = Boletus granulatus) 23) Suillus luteus ( = Boletus luteus) 24) Calocybe gambosa ( = Tricholoma georgii) 25) Cantharellus (tutte le specie, escluse il subcibarius, tubaeformis var. lutescens, muscigenus) 26) Craterellus cornucopioides 27) Clitocybe geotropa 28) Clitocybe gigantea ( = Leucopaxillus giganteus) 29) Hydnum repandum 30) Hygrophorus penarius 31) Hygrophorus russula ( = Tricholoma russula) 32) Camarophyiius pratensis ( = Hygrophorus pratensis) 33) Lactarius deliciosus 34) Lactarius sanguifluus 35) Lentinus edodes 36) Macrolepiota konradii ( = Lepiota konradii) 37) Macrolepiota procera ( = Lepiota procera) 38) Marasmius oreades 39) Morchella (tutte le specie) 40) Pholiota mutabilis ( = Kuehneromices mutabilis) 41) Pholiota nam ko mutabilis 42) Pleurotus cornucopiae 43) Pleurotus eryngii 44) Pleurotus ostreatus 45) Russula aurata

11 REGIONE MARCHE 11 CONSIGLIO REGIONALE 46) Russula cyanoxantha 47) Russula delica 48) Russula heterophylla 49) Russula vesca 50) Russula virescens 51) Stropharla rugosoannutata 52) Tricholoma columbetta 53) Tricholoma equestre 54) Tricholoma gausapatum 55) Tricholoma imbricatum 56) Tricholoma myomyces 57) Tricholoma portentosum 58) Tricholoma scaipturatum 59) Tricholoma terreum 60) Volvariella escuienta

Il Consiglio regionale ha approvato; il Presidente della Giunta regionale promulga. Art. 1

Il Consiglio regionale ha approvato; il Presidente della Giunta regionale promulga. Art. 1 Legge regionale 6 novembre 2002, n. 21. Integrazioni e modifiche alla legge regionale 25 luglio 2001, n. 17 "Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati". Il

Dettagli

Regione Marche L.R. 25 luglio 2001, n. 17 (1). Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati.

Regione Marche L.R. 25 luglio 2001, n. 17 (1). Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati. Regione Marche L.R. 25 luglio 2001, n. 17 (1). Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati. Modificata con la LR 31/2009, art. 24 (1) Pubblicata nel B.U. Marche

Dettagli

file://e:\funghi\leggi\marche.htm

file://e:\funghi\leggi\marche.htm Pagina 1 di 7 MARCHE L.R. 25 luglio 2001, n. 17. e successive modificazioni Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati. Art. 1 Esercizio delle funzioni amministrative.

Dettagli

Integrazione della normativa connessa alla raccolta ed alla commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati. Legge 23 agosto 1993, n.

Integrazione della normativa connessa alla raccolta ed alla commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati. Legge 23 agosto 1993, n. Integrazione della normativa connessa alla raccolta ed alla commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati Legge 23 agosto 1993, n. 352 Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI NEL TERRITORIO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI NEL TERRITORIO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO ENTE PARCO NATURALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO - CARPEGNA Provincia di Pesaro e Urbino REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI NEL TERRITORIO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO

Dettagli

Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376. * Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. (pubbl. in Gazz. Uff. n. 212 dell 11 settembre

Dettagli

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE MINISTERO DELLA SALUTE D.P.R. 14.7.95 n. 376 Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (G.U. n. 212 dell 11 settembre 1995)

Dettagli

Il Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati Il Presidente della

Dettagli

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

C O N S I G L I O R E G I O N A L E Atti consiliari Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia C O N S I G L I O R E G I O N A L E LEGGE REGIONALE (n. 22) approvata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 4 aprile 2000

Dettagli

Pagina 1 di 12 D.P.R. 14/07/1995, n. 376 sommario Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. Pubblicato nella Gazz. Uff. 11

Dettagli

Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10. ALIMENTI, BEVANDE, OGGETTI USO DOM., SOST.AGR.(Igiene A) Vigilanza igienica su alimenti,bevande,sost. uso agrario D.P.R. 14-7-1995 n. 376 Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della

Dettagli

Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376

Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (Pubblicato nella

Dettagli

*** NORMATTIVA - Stampa ***

*** NORMATTIVA - Stampa *** Pagina 1 di 7 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1995, n. 376 Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. Vigente

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 12 DEL REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE N. 12 DEL REGIONE UMBRIA LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 21-02-2000 REGIONE UMBRIA "Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati" Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA

Dettagli

Art. 4 AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA

Art. 4 AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA Art. 4 AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA L AUTORIZZAZIONE E E VALIDA SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE X 6 ANNI PREVIO VERSAMENTO DI UN CONTRIBUTO ALL ENTE PREPOSTO AL RILASCIO DEL TESSERINO DI 30.00 ANNUI MODALITA

Dettagli

CAMPANIA LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 24 LUGLIO 2007 DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI FRESCHI E CONSERVATI. Art. 1.

CAMPANIA LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 24 LUGLIO 2007 DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI FRESCHI E CONSERVATI. Art. 1. CAMPANIA LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 24 LUGLIO 2007 DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI FRESCHI E CONSERVATI Art. 1 Finalità 1. La presente legge disciplina, sul territorio della regione

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 24 LUGLIO 2007 DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI FRESCHI E CONSERVATI IL CONSIGLIO REGIONALE

LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 24 LUGLIO 2007 DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI FRESCHI E CONSERVATI IL CONSIGLIO REGIONALE LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 24 LUGLIO 2007 DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI FRESCHI E CONSERVATI IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

Dettagli

Alla scoperta di Funghi e Tartufi : Commestibilità e Velenosità dei funghi della Val D Agri

Alla scoperta di Funghi e Tartufi : Commestibilità e Velenosità dei funghi della Val D Agri Alla scoperta di Funghi e Tartufi : Commestibilità e Velenosità dei funghi della Val D Agri Convengo di Micologia a cura del Prof. Perilli Domenica, 4 Novembre c/o Hotel Kiris Villa D Agri Perché organizzare

Dettagli

Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia VIII LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI PROPOSTA DI LEGGE N. 22 Presentata dai consiglieri Gottardo, Molinaro

Dettagli

L.R. 24/2007 e s.m.i. Tutela dei funghi epigei spontanei

L.R. 24/2007 e s.m.i. Tutela dei funghi epigei spontanei Direzione Ambiente Settore Sostenibilità e Recupero Ambientale, Bonifiche L.R. 24/2007 e s.m.i. Tutela dei funghi epigei spontanei PRONTUARIO PER L APPLICAZIONE DELLE (in vigore dal 1 aprile 2015) art.

Dettagli

Leggi Regionali - Testi coordinati n del 22/03/1999 (Boll. n 20 del 17/05/2000)

Leggi Regionali - Testi coordinati n del 22/03/1999 (Boll. n 20 del 17/05/2000) Leggi Regionali - Testi coordinati n 000016 del 22/03/1999 (Boll. n 20 del 17/05/2000) Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei. Testo coordinato con la LR 22 dicembre 1999, n. 68. Avvertenza.

Dettagli

COMUNITA MONTANA ALTO ASTICO E POSINA UFFICIO DI PIANO DISCIPLINA DELLA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI

COMUNITA MONTANA ALTO ASTICO E POSINA UFFICIO DI PIANO DISCIPLINA DELLA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI COMUNITA MONTANA ALTO ASTICO E POSINA UFFICIO DI PIANO Via Europa 22, 36011 Arsiero (VI) Tel. 0445 712707 Fax 0445-741797 mail: g.zuccollo@asticoposina.it DISCIPLINA DELLA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI Novità

Dettagli

Cosa sono i funghi? Come sono fatti i funghi? Dove crescono e quanti sono i funghi? Come si nutrono? Come si riproducono? A cosa servono?

Cosa sono i funghi? Come sono fatti i funghi? Dove crescono e quanti sono i funghi? Come si nutrono? Come si riproducono? A cosa servono? il Mondo dei funghi Cosa sono i funghi? Come sono fatti i funghi? Dove crescono e quanti sono i funghi? Come si nutrono? Come si riproducono? A cosa servono? Come si riconoscono quelli buoni da mangiare?

Dettagli

Richiesta rilascio tesserino

Richiesta rilascio tesserino Richiesta rilascio tesserino Il rilascio dei tesserini di cui all art.2, co.1, lettere a) e b) della L.R. n 3/06 va richiesto al Comune di residenza con domanda in bollo da 16,00 (1) (allegato B); nell'ipotesi

Dettagli

COMUNITA MONTANA BELLUNO PONTE NELLE ALPI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI

COMUNITA MONTANA BELLUNO PONTE NELLE ALPI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI COMUNITA MONTANA BELLUNO PONTE NELLE ALPI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI L.R. 19 agosto 1996, n. 23 La Comunità Montana Belluno Ponte nelle

Dettagli

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006, n. 14. Modifica della legge regionale 25 agosto. conservati nel territorio regionale)

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006, n. 14. Modifica della legge regionale 25 agosto. conservati nel territorio regionale) 8144 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 19-5-2006 LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006, n. 14 Modifica della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione

Dettagli

REGIONE VENETO L.R. 19 agosto 1996, n. 23.

REGIONE VENETO L.R. 19 agosto 1996, n. 23. REGIONE VENETO L.R. 19 agosto 1996, n. 23. Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. TITOLO I Finalità Art.1 Finalità. 1. La presente legge disciplina su tutto

Dettagli

REGIONE VENETO. Legge Regionale n. 23 del 19 agosto Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati

REGIONE VENETO. Legge Regionale n. 23 del 19 agosto Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati REGIONE VENETO Legge Regionale n. 23 del 19 agosto 1996 Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati TITOLO I - Finalità Art. 1 - Finalità. 1. La presente legge

Dettagli

COMPETENZE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE TABELLA RIASSUNTIVA

COMPETENZE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE TABELLA RIASSUNTIVA COMPETENZE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE TABELLA RIASSUNTIVA NORMATIVA DI RIFERIMENTO ARTICOLO DI RIFERIMENTO TESTO PER ESTRATTO l.r. 32/1982 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto

Dettagli

Comunità Montana Destra Crati Acri CORSO DI MICOLOGIA

Comunità Montana Destra Crati Acri CORSO DI MICOLOGIA CORSO DI MICOLOGIA Legislazione: Legge Regionale 26/11/2001 n 30; Norme per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati. ORDINANZA 20 agosto

Dettagli

Via Collodi, LUINO (VA) Tel. 0332/ fax 0332/ http:

Via Collodi, LUINO (VA) Tel. 0332/ fax 0332/ http: Via Collodi, 4 21016 LUINO (VA) Tel. 0332/536520 fax 0332/536498 http: www.cm-valliluinese.va.it MODALITA DI RACCOLTA DEI FUNGHI SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA MONTANA VALLI DEL LUINESE L.R. N. 23 GIUGNO

Dettagli

L.R , n. 23 L.R , n. 7 D.G.R. n. 739 del NORME ATTUATIVE PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI.

L.R , n. 23 L.R , n. 7 D.G.R. n. 739 del NORME ATTUATIVE PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI. L.R. 19.08.1996, n. 23 L.R. 31.01.2012, n. 7 D.G.R. n. 739 del 02.05.2012 NORME ATTUATIVE PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI. La Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, Vista la L.R. 19 agosto

Dettagli

Legge 23 agosto 1993, n. 352

Legge 23 agosto 1993, n. 352 Legge 23 agosto 1993, n. 352 Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 1993) La Camera

Dettagli

TITOLO I - Finalità. TITOLO II - Raccolta dei funghi Capo I - Autorizzazione e limiti alla raccolta

TITOLO I - Finalità. TITOLO II - Raccolta dei funghi Capo I - Autorizzazione e limiti alla raccolta Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 23 DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI TITOLO I - Finalità Art. 1 - Finalità. 1. La presente legge disciplina su tutto

Dettagli

RISORSE AGRICOLE NATURALI FORESTALI E DELLA MONTAGNA

RISORSE AGRICOLE NATURALI FORESTALI E DELLA MONTAGNA DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE NATURALI FORESTALI E DELLA MONTAGNA REGIONE AUTONOMA F.V.G. NEWSLETTER NUMERO SPECIALE 20 SETTEMBRE 2005 LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE FRIULI

Dettagli

COMPETENZE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE ex art. 37 l.r. 32/1982 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale)

COMPETENZE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE ex art. 37 l.r. 32/1982 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) Direzione Ambiente Settore Sostenibilità, Salvaguardia ed Educazione Ambientale COMPETENZE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE ex art. 37 l.r. 32/1982 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA Provincia di Brescia Piazza Martiri della Libertà 1 Tel. 030/920108Fax 030/9220030 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI Approvato con deliberazione C.C. n. 30 del

Dettagli

COMUNITA MONTANA BELLUNO PONTE NELLE ALPI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI

COMUNITA MONTANA BELLUNO PONTE NELLE ALPI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI COMUNITA MONTANA BELLUNO PONTE NELLE ALPI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI L.R. 198 agosto 1996, n. 23 L.R. 31 gennaio 2012, n. 7 La Comunità

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 43 DEL REGIONE BASILICATA "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R N. 48"

LEGGE REGIONALE N. 43 DEL REGIONE BASILICATA MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R N. 48 LEGGE REGIONALE N. 43 DEL 26-11-2001 REGIONE BASILICATA "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 14.12.1998 N. 48" Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 77 del 1 dicembre 2001 IL CONSIGLIO

Dettagli

Questionario d esame incluso nella metodologia messa a punto dalla Regione Veneto

Questionario d esame incluso nella metodologia messa a punto dalla Regione Veneto Questionario d esame incluso nella metodologia messa a punto dalla Regione Veneto Le domande che seguono sono state elaborate da un omitato tecnico scientifico, costituito da esperti delle ssociazioni

Dettagli

COMUNE DI PIAZZATORRE - Approvato con deliberazione C.C. n.5 del

COMUNE DI PIAZZATORRE - Approvato con deliberazione C.C. n.5 del COMUNE DI PIAZZATORRE - Approvato con deliberazione C.C. n.5 del 03.05.2010 REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI ANNO 2010 Art. 1 Oggetto del regolamento Il presente regolamento, in attuazione

Dettagli

Regolamento per la raccolta dei funghi epigei commestibili nel territorio del Parco nazionale del Vesuvio

Regolamento per la raccolta dei funghi epigei commestibili nel territorio del Parco nazionale del Vesuvio Regolamento per la raccolta dei funghi epigei commestibili nel territorio del Parco nazionale del Vesuvio Delibera del Consiglio direttivo 2 giugno 1998, n.63 e successive modifiche Art. 1 L Ente Parco

Dettagli

Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 (e s.m.i.) disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati

Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 (e s.m.i.) disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 (e s.m.i.) disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati TITOLO I Finalità Art. 1 - Finalità. 1. La presente legge disciplina

Dettagli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA Deliberazione n. 17 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA Il giorno 23 giugno 2014 alle ore 18.30 nella sede della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane. Convocata dal Presidente, si è riunita la GIUNTA

Dettagli

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, s.m.i. (Aggiornata con l. r. 31 gennaio 2012, n. 7, vigente. Le modifiche sono evidenziate in giallo) DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI

Dettagli

TITOLO I RACCOLTA DEI FUNGHI

TITOLO I RACCOLTA DEI FUNGHI TITOLO I RACCOLTA DEI FUNGHI Art.1 Finalità 1. La raccolta e la commercializzazione dei funghi spontanei, epigei ed ipogei, nel territorio del parco sono disciplinate dalle norme contenute nel presente

Dettagli

LA COMUNITÀ MONTANA CADORE LONGARONESE ZOLDANO,

LA COMUNITÀ MONTANA CADORE LONGARONESE ZOLDANO, LA COMUNITÀ MONTANA CADORE LONGARONESE ZOLDANO, Vista la L.R. 19 agosto 1996 n. 23 che detta norme per la "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"; Vista

Dettagli

Capo I. RACCOLTA DEI FUNGHI. Art. 1. (Finalità)

Capo I. RACCOLTA DEI FUNGHI. Art. 1. (Finalità) Pagina 1 di 8 Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24. (Testo coordinato) Tutela dei funghi epigei spontanei. (B.U. 20 dicembre 2007, n. 51) Modificata da l.r. 28/2008, l.r. 03/2009, l.r. 10/2011, l.r.

Dettagli

COMUNE DI CALANGIANUS

COMUNE DI CALANGIANUS COMUNE DI CALANGIANUS PROVINCIA OLBIA TEMPIO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI Onde evitare il perpetuarsi dello sfruttamento incontrollato di tutti i prodotti del sottobosco; Considerato

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NELL'AMBITO DEL COMUNE DI VALVESTINO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NELL'AMBITO DEL COMUNE DI VALVESTINO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NELL'AMBITO DEL COMUNE DI VALVESTINO (adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24.06.2005 con atto nr 20) Il presente regolamento

Dettagli

Giovanni Negri (Calcio, Bergamo, Firenze 1960)

Giovanni Negri (Calcio, Bergamo, Firenze 1960) Giovanni Negri (Calcio, Bergamo, 1877 - Firenze 1960) Laureato prima in Medicina e poi in Scienze naturali, nel 1911 conseguì la libera docenza in botanica; nel 1925 ebbe la cattedra all Università di

Dettagli

COMUNITA MONTANA VAL BELLUNA (Limana, Trichiana, Mel, Lentiai, Sedico e Sospirolo)

COMUNITA MONTANA VAL BELLUNA (Limana, Trichiana, Mel, Lentiai, Sedico e Sospirolo) COMUNITA MONTANA VAL BELLUNA (Limana, Trichiana, Mel, Lentiai, Sedico e Sospirolo) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI L.R. 19 agosto 1996, n. 23

Dettagli

COMUNITÀ MONTANA. Provincia di Varese. Via Matteotti, ARCISATE tel. 0332/ fax P.IVA e C. F.

COMUNITÀ MONTANA. Provincia di Varese. Via Matteotti, ARCISATE tel. 0332/ fax P.IVA e C. F. COMUNITÀ MONTANA del PIAMBELLO Valceresio Provincia di Varese Via Matteotti, 18-21051 ARCISATE tel. 0332/47.67.80 fax 47.43.73 - P.IVA e C. F. 95067540120 Valganna Valmarchirolo Legge Regionale 5/12/2008,

Dettagli

Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24.*

Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24.* Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24.* Norme per la raccolta dei funghi epigei. (B.U. 20 dicembre 2007, n. 50) come modificata dalla L.R. 28/2008 e dalla L.R. 3/2009 Il Consiglio regionale ha approvato.

Dettagli

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA Allegato A) COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA REGOLAMENTO COMPRENSORIALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI Legge 23 Agosto 1993 n. 352 e Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31, titolo VIII Approvato dall

Dettagli

Ordinanza del DFI sui requisiti per micologi provvisti di attestato

Ordinanza del DFI sui requisiti per micologi provvisti di attestato Ordinanza del DFI sui requisiti per micologi provvisti di attestato (Ordinanza sui micologi) 1 817.49 del 26 giugno 1995 (Stato 30 aprile 2002) Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 201

Dettagli

Disciplina sulla raccolta, l'incremento e la commercializzazione dei funghi Epigei spontanei, freschi e conservati.

Disciplina sulla raccolta, l'incremento e la commercializzazione dei funghi Epigei spontanei, freschi e conservati. Disciplina sulla raccolta, l'incremento e la commercializzazione dei funghi Epigei spontanei, freschi e conservati Legge Regionale n. 48 del 14-12-1998 Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

Dettagli

(GU n. 201 del )

(GU n. 201 del ) 14 luglio 1995 - I testi qui riportati hanno valore puramente informativo In caso di discordanza prevale il testo riprodotto sulla G.U e BURAS a mezzo stampa. ===================================================================================================

Dettagli

32ª Mostra micologica Funghi e Pisacan Cervasca - domenica 11 ottobre 2015

32ª Mostra micologica Funghi e Pisacan Cervasca - domenica 11 ottobre 2015 Associazione Micologica Bovesana e delle Alpi Cuneesi - Ugo Maria Cumino A.M.B. Gruppo A.M.B.A.C. - CUMINO - Piazza Borelli, 6-12012 BOVES CN 32ª Mostra micologica Funghi e Pisacan Cervasca - domenica

Dettagli

Funghi coltivati e metodi Coltivazioni principali. Funghi spontanei Import, controlli aziendali e condizionamento

Funghi coltivati e metodi Coltivazioni principali. Funghi spontanei Import, controlli aziendali e condizionamento Funghi coltivati e metodi Coltivazioni principali Funghi spontanei Import, controlli aziendali e condizionamento Relatore: Ubaldo Colombo Micologo e Responsabile acquisti e marketing Nuova Amaglio Fungorobica

Dettagli

REGIONE PUGLIA Legge Regionale n. 12 del 25-08-2003

REGIONE PUGLIA Legge Regionale n. 12 del 25-08-2003 REGIONE PUGLIA Legge Regionale n. 12 del 25-08-2003 Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993,

Dettagli

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia REGOLAMENTO per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale adottato ai sensi dell articolo 1, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12. Art.

Dettagli

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL ABRUZZO E DEL MOLISE GIUSEPPE CAPORALE. Centro Micologico Regionale

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL ABRUZZO E DEL MOLISE GIUSEPPE CAPORALE. Centro Micologico Regionale ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL ABRUZZO E DEL MOLISE GIUSEPPE CAPORALE Centro Micologico Regionale ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL ABRUZZO E DEL MOLISE G. CAPORALE Centro Micologico

Dettagli

COMUNE DI RONCONE PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI RONCONE PROVINCIA DI TRENTO COMUNE DI RONCONE PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO SOVRACOMUNALE RIGUARDANTE LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI COMUNI DI BONDO-BREGUZZO- RONCONE E LARDARO Riferimenti legislativi: Legge provinciale

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 48 DEL 14-12-1998 REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE N. 48 DEL 14-12-1998 REGIONE BASILICATA LEGGE REGIONALE N. 48 DEL 14-12-1998 REGIONE BASILICATA DISCIPLINA SULLA RACCOLTA, L INCREMENTO E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI FRESCHI E CONSERVATI IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

Dettagli

COMUNE DI VALNEGRA Provincia di Bergamo REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI

COMUNE DI VALNEGRA Provincia di Bergamo REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI COMUNE DI VALNEGRA Provincia di Bergamo REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI Art. 1 Oggetto del regolamento I Comuni di Branzi, Carona, Foppolo, Isola di Fondra, Moio de Calvi, Roncobello,

Dettagli

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po REGOLAMENTO per la RACCOLTA dei FUNGHI EPIGEI SPONTANEI nel PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO dell EMILIA- ROMAGNA (comma 2, art. 7, Legge Regionale

Dettagli

Dipartimento di Prevenzione Medico U.O.S. Controllo e Sicurezza Alimenti. in sicurezza. piccola guida per il cittadino

Dipartimento di Prevenzione Medico U.O.S. Controllo e Sicurezza Alimenti. in sicurezza. piccola guida per il cittadino Dipartimento di Prevenzione Medico U.O.S. Controllo e Sicurezza Alimenti FUNGHI in sicurezza piccola guida per il cittadino testi a cura della dr.ssa Silvana Filippone, dirigente medico micologo U.O.C.

Dettagli

INFORMAZIONI TUTELA DEI FUNGHI EPIGEI E SPONTANEI

INFORMAZIONI TUTELA DEI FUNGHI EPIGEI E SPONTANEI Città di Domodossola RIPARTIZIONE 4^ PIANIFICAZIONE TERRITORIALE UFFICIO AMBIENTE INFORMAZIONI TUTELA DEI FUNGHI EPIGEI E SPONTANEI AMB/inf/scheda rev.00 del 24/07/2009 Oggetto: Legge Regionale 17 dicembre

Dettagli

REGIONE MARCHE 24 settembre 1992, n. 47: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 disciplina dell'attività di estetista.

REGIONE MARCHE 24 settembre 1992, n. 47: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 disciplina dell'attività di estetista. REGIONE MARCHE 24 settembre 1992, n. 47: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 disciplina dell'attività di estetista. (Pubblicata nel B.U.R. 28 settembre 1992, n. 84) Art. 1 - Finalità 1.

Dettagli

Ordinanza del DFI sui requisiti per micologi provvisti di attestato

Ordinanza del DFI sui requisiti per micologi provvisti di attestato Ordinanza del DFI sui requisiti per micologi provvisti di attestato (Ordinanza sui micologi) 1 817.49 del 26 giugno 1995 (Stato 27 dicembre 2005) Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo

Dettagli

DISPENSA IDONEITA ALLA IDENTIFICAZIONE DELLE SPECIE FUNGINE COMMERCIALIZZATE (DPR 14 luglio 1995 n 376)

DISPENSA IDONEITA ALLA IDENTIFICAZIONE DELLE SPECIE FUNGINE COMMERCIALIZZATE (DPR 14 luglio 1995 n 376) Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione Direttore Dr.ssa Marina Scotto Via Collodi, 13-17100 Savona Tel. 019/840.5911 Fax 019/840.5944 e-mail: igienealimenti.sv@asl2.liguria.it DISPENSA

Dettagli

COMUNE DI SANTU LUSSURGIU Provincia di Oristano C.A.P TEL.0783/5519 Fax 0783/552039

COMUNE DI SANTU LUSSURGIU Provincia di Oristano C.A.P TEL.0783/5519 Fax 0783/552039 COMUNE DI SANTU LUSSURGIU Provincia di Oristano C.A.P. 09075 TEL.0783/5519 Fax 0783/552039 ORDINANZA N 12 /2007 Prot. N. 4355 del 15.10.2007 Oggetto: Tutela degli ecosistemi e disciplina della raccolta

Dettagli

ATTIVITA DI MICOLOGIA MICROSCOPICA ANNO 2012

ATTIVITA DI MICOLOGIA MICROSCOPICA ANNO 2012 ATTIVITA DI MICOLOGIA MICROSCOPICA ANNO 2012 Visto il riscontro positivo che hanno avuto le iniziative legate allo studio microscopico dei funghi nel triennio 2009-2011, la Scuola Umbra di Amministrazione

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato PECORARO SCANIO. Disciplina dell attività agromeccanica

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato PECORARO SCANIO. Disciplina dell attività agromeccanica Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 4531 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato PECORARO SCANIO Disciplina dell attività agromeccanica Presentata il 9 febbraio 1998 ONOREVOLI

Dettagli

REGIONE BASILICATA LEGGE REGI ONALE N. 48 DEL

REGIONE BASILICATA LEGGE REGI ONALE N. 48 DEL REGIONE BASILICATA LEGGE REGI ONALE N. 48 DEL 14-12-1998 DISCIPLINA SULLA RACCOLTA, L'INCREMENTO E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI FRESCHI E CONSERVATI Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA

Dettagli

Approvato con DCC n.39 del 25/7/2003

Approvato con DCC n.39 del 25/7/2003 REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ORDINANZE DEL SINDACO E DEI DIRIGENTI Approvato con DCC n.39 del 25/7/2003 Art.

Dettagli

L.R. 5 Agosto 1998, n. 32/1998

L.R. 5 Agosto 1998, n. 32/1998 L.R. 5 Agosto 1998, n. 32/1998 Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco. Capo I Raccolta dei funghi epigei spontanei e di altri

Dettagli

FUNGHI PRIMA DI MANGIARLI FACCIAMOLI CONTROLLARE

FUNGHI PRIMA DI MANGIARLI FACCIAMOLI CONTROLLARE FUNGHI PRIMA DI MANGIARLI FACCIAMOLI CONTROLLARE PRESENTAZIONE L AUSL Umbria 1, visto il numero sempre crescente di persone che si dedicano alla raccolta dei funghi, è consapevole che andare nei boschi

Dettagli

DIRETTIVA ASSESSORIALE 14 giugno Modalità e criteri per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei

DIRETTIVA ASSESSORIALE 14 giugno Modalità e criteri per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei (Quinto documento)!!! Importantissimo per i raccoglitori di funghi!!! Più che di un documento, si tratta di un vero e proprio carteggio, ancora aperto ed in corso, intrapreso dal nostro Responsabile Scientifico

Dettagli

Comunicato stampa PARCO DEL CIRCEO DOPO UNO STOP DI DUE ANNI RIAPRE LA RACCOLTA FUNGHI

Comunicato stampa PARCO DEL CIRCEO DOPO UNO STOP DI DUE ANNI RIAPRE LA RACCOLTA FUNGHI Comunicato stampa PARCO DEL CIRCEO DOPO UNO STOP DI DUE ANNI RIAPRE LA RACCOLTA FUNGHI L Ente Parco Nazionale del Circeo rende noto che il prossimo 8 ottobre si aprirà ufficialmente la stagione per la

Dettagli

RACCOLTA E COMMERCIO DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI

RACCOLTA E COMMERCIO DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI REGIONE TOSCANA Provincia di Firenze RACCOLTA E COMMERCIO DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI (L.R. 16/99 come modificata dalla L.R. 68/99) AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA (ART. 2) La raccolta dei funghi è consentita

Dettagli

LA DISCIPLINA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA DI RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DI FUNGHI

LA DISCIPLINA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA DI RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DI FUNGHI LA DISCIPLINA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA DI RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DI FUNGHI SEMINARIO SULLA FLORA MICOLOGICA E ILLUSTRAZIONI DELLE SUE NORMATIVE SALA COMUNITA MONTANA ALTO MEDIO

Dettagli

UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA DISCIPLINARE RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI

UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA DISCIPLINARE RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA DISCIPLINARE RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 11 DEL 29/07/2016 Sommario DISCIPLINARE RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI

Dettagli

D.M. 9 ottobre 1998 Menzioni qualificative che accompagnano la denominazione di vendita dei funghi secchi rt. 1: 1. La denominazione di vendita dei funghi porcini secchi deve essere accompagnata dalle

Dettagli

Proposta nr. 61 del 12/02/2013 Pagina 2 di 7

Proposta nr. 61 del 12/02/2013 Pagina 2 di 7 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NEI TERRITORI APPARTENENTI AL PATRIMONIO FORESTALE REGIONALE GESTITO DA VENETO AGRICOLTURA L.R. 31 gennaio 2012 n. 7 Finalità Titolo per la

Dettagli

L.R , n. 16. Raccolta e commercio dei funghi epigei Spontanei, integrata con L.R n 58

L.R , n. 16. Raccolta e commercio dei funghi epigei Spontanei, integrata con L.R n 58 24.11.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 46 L.R.22-3-1999, n. 16. Raccolta e commercio dei funghi epigei Spontanei, integrata con L.R. 17-11-2010 n 58 Titolo I FINALITÀ Art. 1 Finalità

Dettagli

Sommario. CAPITOLO 1: Raccolta e commercio dei funghi freschi in Italia

Sommario. CAPITOLO 1: Raccolta e commercio dei funghi freschi in Italia Sommario PRESENTAZIONE ASSESSORE... pag. 5 PRESENTAZIONE AMMINISTRATORE UNICO...» 6 INTRODUZIONE...» 7 CAPITOLO 1: Raccolta e commercio dei funghi freschi in Italia - La raccolta dei funghi...» 9 - Il

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 58 DEL 17-11-2010 REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE N. 58 DEL 17-11-2010 REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE N. 58 DEL 17-11-2010 REGIONE TOSCANA Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei). Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA

Dettagli

Boletus aestivalis (Paulet) Fr. Boletus edulis Bull.: Fr. Boletus aereus Bull.: Fr. Boletus pinophilus Poder, Cetto &

Boletus aestivalis (Paulet) Fr. Boletus edulis Bull.: Fr. Boletus aereus Bull.: Fr. Boletus pinophilus Poder, Cetto & 1RWH Boletus aestivalis (Paulet) Fr. 1 Boletus edulis Bull.: Fr. 2 Boletus aereus Bull.: Fr. 3 Boletus pinophilus Poder, Cetto & 4 Zuccherelli Boletus radicans Pers.: Fr. 121 5 Boletus satanas S. Lenz

Dettagli

Caratteri organolettici dei funghi

Caratteri organolettici dei funghi Caratteri organolettici dei funghi L ODORE L odore di un fungo è la percezione sul piano olfattivo dell esalazione prodotta dal suo corpo fruttifero o, meglio sporoforo. L appassionato micologo dilettante

Dettagli

1: Raccolta e commercio dei funghi freschi in Italia

1: Raccolta e commercio dei funghi freschi in Italia Sommario PrESENTaZioNE assessore... pag. 5 PrESENTaZioNE amministratore UNiCo...» 6 INTroDUZioNE alla SECoNDa EDiZioNE...» 7 CaPiToLo 1: Raccolta e commercio dei funghi freschi in Italia - La raccolta

Dettagli

REGIONE MOLISE L.R. n 11 del 21 febbraio 2000, (pubbl. BUR Molise del )

REGIONE MOLISE L.R. n 11 del 21 febbraio 2000, (pubbl. BUR Molise del ) REGIONE MOLISE L.R. n 11 del 21 febbraio 2000, (pubbl. BUR Molise del 01-03-2000) "Norme sulla raccolta e sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi stabiliti dalla Legge n. 352/1993."

Dettagli

R E REGOLAMENTO G O L A M E N T O PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI

R E REGOLAMENTO G O L A M E N T O PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI R E REGOLAMENTO G O L A M E N T O PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL DISCIPLINA TERRITORIO DELLA DELLE COMUNITA RACCOLTA MONTANE DEI FUNGHI DEL FRIGNANO, EPIGEI APPENNINO

Dettagli

PROVINCIA DI VICENZA

PROVINCIA DI VICENZA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 34 DEL 07/02/2012 L anno DUEMILADODICI, il giorno SETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 10:00 la Giunta Provinciale si è riunita nella sede provinciale.

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 39 DEL 23/03/2017 OGGETTO

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 39 DEL 23/03/2017 OGGETTO DECRETO DEL PRESIDENTE N. 39 DEL 23/03/2017 OGGETTO RINNOVO NOMINA A GUARDIA GIURATA VENATORIA VOLONTARIA DEL SIG. BEDOGNI RAFFAELE IL PRESIDENTE Visti: gli artt. 161 e 163 del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998

Dettagli

COMUNE DI BRICHERASIO (Provincia di TORINO) REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI DIFESA AMBIENTALE

COMUNE DI BRICHERASIO (Provincia di TORINO) REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI DIFESA AMBIENTALE COMUNE DI BRICHERASIO (Provincia di TORINO) REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI DIFESA AMBIENTALE 1 ART. 1 FINALITA 1. Il Comune di Bricherasio istituisce e coordina il Servizio di Volontariato Comunale

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DI BOSCO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DI BOSCO COMUNE DI GALATRO (Provincia di Reggio Calabria) ^^^^^ REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DI BOSCO Approvato con delibera consiliare n._34 del_28.06.2011 Modificato CC n.44 /2011

Dettagli

PROVINCIA DI TRENTO. Legge Provinciale n 16 del 6 agosto Disciplina della raccolta dei funghi. Art. 1 Finalità.

PROVINCIA DI TRENTO. Legge Provinciale n 16 del 6 agosto Disciplina della raccolta dei funghi. Art. 1 Finalità. PROVINCIA DI TRENTO Legge Provinciale n 16 del 6 agosto 1991 Disciplina della raccolta dei funghi. Art. 1 Finalità. 1. La presente legge disciplina la raccolta dei funghi al fine di: a) conservare agli

Dettagli

LEGGE REGIONALE 13 Agosto 2007 n. 27

LEGGE REGIONALE 13 Agosto 2007 n. 27 LEGGE REGIONALE 13 Agosto 2007 n. 27 BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 22/08/2007 n. 14 Parte prima LEGGE N.27 del 2007 - Norme per la raccolta dei funghi epigei spontanei. Il Consiglio regionale Assemblea

Dettagli