C O M U N E D I F O G L I A N I S E PROVINCIA DI BENEVENTO

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1 C O M U N E D I F O G L I A N I S E PROVINCIA DI BENEVENTO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA COMUNALE DEL COMUNE DI FOGLIANISE Art. 1 OGGETTO Il presente Regolamento disciplina l organizzazione e la gestione dell Isola Ecologica Comunale sita alla via Serradocile del Comune di Foglianise autorizzata con ordinanza n. 155 del del commissario delegato ex o.p.c.m. n del Art. 2 FINALITÀ DELLA STAZIONE ECOLOGICA L isola ecologica è una stazione ecologica finalizzata alla razionalizzazione e alla massimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati. Il servizio riveste, ad ogni effetto di Legge e Regolamento, carattere di interesse pubblico, nei riflessi dell igiene, dell economia e del decoro. Pertanto le modalità operative di espletamento del servizio sono subordinate all osservanza delle disposizioni legislative vigenti, alle prescrizioni dei Regolamenti Comunali di Igiene e di quello concernente la disciplina dei servizi di gestione di rifiuti urbani ai sensi della normativa vigente in materia, nonché alle norme della convenzione di servizio e del presente Regolamento. Art.3- AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL ISOLA L isola potrà essere messa a disposizione e dunque affidata in gestione all appaltatore del servizio di raccolta integrale dei rifiuti che è obbligato a rispettare tutte le prescrizioni di cui all ordinanza n. 155 del del commissario delegato ex o.p.c.m. n del , della normativa vigente in materia nonché del presente regolamento. Art. 4 ACCESSO ALL ISOLA ECOLOGICA Saranno autorizzati ad accedere direttamente ed a conferire rifiuti solo i seguenti soggetti: a) i cittadini residenti o proprietari e/o locatari di abitazioni insistenti nel territorio comunale per quanto riguarda le utenze domestiche; b) i titolari di utenze non domestiche con sede nel territorio comunale limitatamente ai rifiuti di tipo espressamente assimilati agli urbani o che provengono dall applicazione di speciali normative a carattere generale;

2 c) i gestori del pubblico servizio di raccolta per le operazioni di conferimento dai mezzi satellite di raccolta domiciliare ai container o mezzi di maggiore capienza, con eventuale riduzione volumetrica, per il trasporto definitivo ai centri di recupero e di trattamento, o anche per la sola sosta temporanea finalizzata alla razionalizzazione dei trasporti medesimi, purchè siano escluse operazioni che possano configurarsi come smaltimento o recupero ai sensi degli allegati B e C del soppresso D. Lgs. 22/97, come richiamate nel D.L. 152/2006. L accesso con automezzi all interno dell isola ecologica sarà consentito ad un massimo di 2 utenti contemporaneamente per non creare eccessivo affollamento e un più tranquillo e corretto controllo delle operazioni di scarico. Qualora gli operatori del servizio ne ravvisino la necessità sarà loro facoltà di impedire o concedere l accesso ad un numero di veicoli diverso da quello indicato. L accesso all utenza sarà consentito solo durante gli orari ed i giorni stabiliti per l apertura dell isola. L accesso fuori dai giorni ed orari prestabiliti sarà permesso esclusivamente agli operatori del servizio o per motivi di interesse pubblico. Nelle stazioni ecologiche sarà ammessa la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi ma solo se provenienti da utenze domestiche, cioè rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione o dai servizi pubblici di raccolta rivolti alle medesime utenze o rinvenuti su aree pubbliche o aperte al pubblico. Saranno altresì conferibili rifiuti speciali non pericolosi ma solo nel caso in cui il Comune abbia provveduto alla loro assimilazione, mediante apposito regolamento, sulla base dei criteri quali quantitativi, predeterminati dalla vigente normativa ovvero con deliberazione dei competenti organi comunali. Art. 5 QUANTITÀ CONFERIBILE Al fine di consentire il corretto funzionamento dell Isola ecologica, i materiali conferiti saranno accettati compatibilmente con la capacità di ricezione della stazione ecologica come individuata ed autorizzata dal commissario delegato con ordinanza n.155 del Art. 6 ORARI DI APERTURA La stazione ecologica è un area recintata e custodita con specifici orari di apertura. L accesso alla stazione ecologica è consentito ai soggetti elencati al precedente art. 4 che devono conferire la tipologia di rifiuti ammessa. L Isola ecologica è funzionante per un minimo di 16 ore settimanali nei giorni feriali, ed osserverà l orario di apertura concordato con il Comune prima dell inizio dell attività di gestione. In ogni caso, gli orari d apertura saranno resi noti mediante cartello apposto in loco durante la gestione. A cura del personale di servizio presso l Isola ecologica i rifiuti devono essere opportunamente separati, conferiti negli appositi contenitori di raccolta con ordine e senza creare intralcio e disagi ai cittadini conferitori.

3 Art. 7 RIFIUTI AMMESSI ALLA STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA I rifiuti conferiti all Isola ecologica, a seguito dell esame visivo effettuato dall addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche. Potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti: Imballaggi in plastica Imballaggi metallici Vetro Rifiuti Ingombranti Imballaggi in carta e cartone * Batterie ed accumulatori diversi di quelli di cui alle voci nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie Medicinali diversi da quelli di cui alla voce * Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio * Vernici, inchiostri, adesivi contenenti sostanze pericolose Legno diverso da quello di cui alla voce Apparecchiature elettriche ed elettroniche furi uso diverse da quelle di cui alla voce e Metallo * Scarti di olio sintetico per motore, ingranaggi e lubrificazione * Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi Pneumatici fuori uso Prodotti tessili Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelli di cui alla voce È compito del Gestore verificare la rispondenza delle frazioni di rifiuti conferite ad una delle categorie sopra riportate e il corretto conferimento delle diverse frazioni da parte dell utenza. Inoltre l Isola ecologica deve garantire: a. la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti; b. la sorveglianza durante le ore di apertura.

4 Art. 8 MODALITÀ DI DEPOSITO DEI RIFIUTI NELL ISOLA ECOLOGICA Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzare il trasporto, il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura,accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento. I rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento, al coperto. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose. Art. 9 MODALITA DI GESTIONE E PRESIDI DELL ISOLA ECOLOGICA All'interno del centro di raccolta apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero. Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei Raee (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) devono essere: a. scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno; b. assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili; c. mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti. Devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori. Il centro di raccolta deve essere disinfestato periodicamente e devono essere rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del centro. Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita, attraverso la compilazione di uno schedario numerato progressivamente conforme alla normativa vigente, in cui devono essere indicati a cura degli addetti al centro di raccolta i quantitativi delle diverse tipologie di rifiuti conferiti al centro ed i quantitativi di quelli inviati a recupero o smaltimento. Art. 10 OBBLIGHI Gli utenti sono obbligati a: a. Rispettare tutte le norme del presente Regolamento, le eventuali osservazioni ed i consigli impartiti dagli Operatori del servizio e le prescrizioni della cartellonistica comunale esposta; b. Raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di scarico sul piazzale dell Isola ecologica; c. Mostrare un documento di identità valido e l eventuale autorizzazione allo scarico, se prevista, quando richiesta dagli Operatori del servizio; d. Effettuare, preliminarmente, il più possibile la differenziazione dei rifiuti conferiti; e. Gettare i rifiuti negli appositi contenitori; f. Accedere secondo le modalità di accesso di cui all art. 3.

5 Art. 11 DIVIETI Presso l Isola ecologica è vietato: a. Accedere e conferire rifiuti al di fuori degli orari di apertura indicati, eccetto ai mezzi e alle persone autorizzate dal Comune. b. Accedere e conferire rifiuti da parte di soggetto non autorizzato così come prescritto dall art.3; c. Accedere con modalità diverse da quelle prescritte dall art. 3; d. Depositare rifiuti solidi urbani non ricompresi nelle tipologie di cui all art.6; e. Scaricare rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte dall art. 7 e senza ottemperare agli obblighi imposti all utente dall art. 8; f. Rovistare nei contenitori e tra rifiuti di ogni genere fatto salvo il consenso da parte degli Operatori del servizio valutatane l opportunità (di tempo, di luogo e di tipologia del rifiuto); g. Conferire rifiuti provenienti da lavorazioni industriali e artigianali; h. Scaricare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione dell Isola ecologica. Art. 12 COMPITI DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLA STAZIONE ECOLOGICA Sono Operatori del servizio: a. I soggetti incaricati dal Gestore concessionaria della custodia, manutenzione e gestione dell Isola ecologica, nonché al controllo durante la fase di conferimento dei rifiuti da parte dell utenza; b. I soggetti incaricati dall Amministrazione Comunale di prelevare e avviare a recupero o smaltimento i rifiuti; c. il personale dell Area Tecnico Manutentiva del Comune. Gli Operatori del servizio dovranno indossare, durante l orario di lavoro, una divisa fornita dal Gestore, mantenuta pulita ed in perfetto ordine, a cui dovrà essere apposto il tesserino con le generalità dell Operatore, nonché essere dotati dei dispositivi di protezione individuale confacenti ai servizi da svolgere e comunque conformi alle normative di igiene e antinfortunistiche. Gli Operatori del servizio devono, su richiesta dell utenza, dare indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti. Gli Operatori del servizio sono tenuti a compiere le operazioni di scarico dei rifiuti dai mezzi di trasporto dell utenza solo in presenza di gravi handicap o limitazioni fisiche dell'utente che possano impedire o ostacolare il corretto conferimento o generare situazioni di pericolo per l'utente stesso. Gli Operatori devono attenersi alle pattuizioni contenute nella Convenzione di gestione stipulata con il Comune.

6 Art. 13 RESPONSABILITÀ ED ONERI DEL GESTORE Nei riguardi del personale alle proprie dipendenze il Gestore dell Isola ecologica è tenuto alla completa osservanza di tutte le disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nonché del C.C.N.L. applicabile al settore di specie, sia per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico, sia per quanto concerne il trattamento assicurativo e previdenziale. I dipendenti impegnati nell espletamento dei servizi, a cura, onere e responsabilità del Gestore dovranno essere sottoposti a tutte le misure di cautela per l igiene, la sicurezza, la protezione, la prevenzione dei rischi e delle malattie professionali sul lavoro. Nei rapporti con gli utenti il gestore dovrà garantire cortesia, tempestività ed efficacia. Il Gestore è altresì tenuto a quanto di seguito elencato: a. Indicare un nominativo di un responsabile e suo sostituto, con recapito telefonico e fax, a cui far riferimento per qualsiasi motivo; b. Fornire tempestiva e dettagliata comunicazione delle difficoltà incontrate nello svolgimento del servizio (ad esempio il mancato rispetto, da parte degli utenti, delle norme sul conferimento, ecc.). Art. 14 CONTROLLI Le attività di controllo in materia avvengono: Su segnalazione o esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino; Su segnalazione anche verbale da parte degli Operatori del servizio; Su richiesta da parte del Responsabile del Servizio; Su diretta iniziativa dell Ufficio della Polizia Municipale. In qualunque momento è possibile la verifica, da parte sia degli Operatori del servizio che degli organi di Polizia, del contenuto di sacchi, cartoni o altro rinvenuti in violazione alle norme del presente Regolamento. L Amministrazione Comunale potrà in qualunque momento decidere con apposita delibera di Giunta di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo dell Isola ecologica qualora ne ravvisi la necessità o l opportunità. Art. 15 INCENTIVI La Giunta Comunale potrà prevedere degli incentivi per i cittadini che conferiranno i propri rifiuti presso l isola ecologica. Art. 16 NORMA TRANSITORIA Il presente Regolamento entra in vigore all avvenuta esecutività dell atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso. L Amministrazione Comunale si riserva di apportare modifiche alla luce dei risultati ottenuti e di eventuali problemi evidenziati durante il corso della gestione dell Isola ecologica, nonché a fronte dell entrata in vigore di normative di settore difformi.

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