Legge 24 dicembre 2003, n "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo"

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1 Legge 24 dicembre 2003, n. 363 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2004 Capo I FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione) 1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i princìpi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell ambiente. Capo II GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE Art. 2. (Aree sciabili attrezzate) 1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali. 2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonchè le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard. Legge 24 dicembre 2003, n. 363 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2004 Capo I FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione) 1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i princìpi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell ambiente. Capo II GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE Art. 2. (Aree sciabili attrezzate) 1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali. 2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve e pratiche sportive, nonchè le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.

2 3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni. L individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni. 4. All interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore. 3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni. L individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni. 4. All interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di tre piste di sci alpino, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore. 4-bis Sono soggetti all obbligo di utilizzo del casco anche i partecipanti alle competizioni sportive. 5. All interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni interessati individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato. Art. 3. (Obblighi dei gestori) 1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l obbligo di proteggere gli utenti da 5. All interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste di sci alpino, servite da almeno dieci impianti di risalita, i gestori individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato. L idoneità tecnica di tali aree è verificata da un responsabile individuato dai gestori. Art. 3. (Obblighi dei gestori) 1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo, sulla base dei criteri e dei requisiti stabiliti dalle regioni, alla messa in sicurezza delle piste e all individuazione dei soggetti cui spetta la

3 ostacoli presenti lungo le piste mediante l utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo. 2. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all ente regionale competente in materia l elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta l applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro a euro. direzione delle piste medesime. I gestori hanno l obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo. 2. Fermo restando quanto previsto dall articolo 21, i gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all ente regionale competente in materia l elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. Le regioni utilizzano tali dati per individuare le piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni e possono imporre ai gestori, previo contraddittorio con gli stessi, le necessarie prescrizioni per rafforzare la messa in sicurezza delle piste, compresa la fissazione di limiti massimi di affollamento delle stesse. I dati raccolti dalle regioni e dalle Forze di polizia sono trasmessi annualmente al Ministero della salute e all Osservatorio della montagna a fini scientifici e di studio. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 in materia di soccorso e trasporto degli infortunati comporta l applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro a euro. 3-bis I gestori individuano, in prossimità dell area sciabile, tenuto conto della conformazione e dell ampiezza dei luoghi nonché delle esigenze dell attività di elisoccorso, apposite aree destinate all atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati. Art. 4. (Responsabilità civile dei gestori) 1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell esercizio delle piste e non possono consentirne Art. 4. (Responsabilità civile dei gestori) 1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell esercizio delle piste e non possono consentirne

4 l apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all uso di dette aree. 2. Al gestore che non abbia ottemperato all obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro a euro. 3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. l apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all uso di dette aree. 2 Al gestore che non abbia ottemperato all obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro a euro. 3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3-bis E fatto obbligo ai gestori di consentire agli utenti,all atto della vendita del titolo di transito, l acquisto aggiuntivo di una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni provocati a persone o a cose nella pratica degli sport invernali di discesa e di assicurarne adeguata pubblicità. 3-ter Con accordo tra il Governo, le regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, vengono definiti i parametri per la valutazione delle condizioni di sicurezza delle piste. I comprensori sciistici che adottano tutte le misure di sicurezza ivi previste, potranno richiedere l inserimento in una lista di piste sicure con il bollino azzurro. Art. 5. (Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni) 1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nell esercizio degli sport invernali, è stanziata la somma di euro annui, a decorrere dall anno Le campagne informative sono Art. 5. (Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni) 1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nell esercizio degli sport invernali, è stanziata la somma di euro annui, a decorrere dall anno Le campagne informative sono definite e predisposte,

5 definite e predisposte, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli affari regionali, d intesa con il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla più ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente legge. 2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziate dal comma 1, il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca concorda con la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta di cui al comma 1, anche stipulando con essa apposite convenzioni e prevedendo campagne informative da realizzare nelle scuole, da svolgere anche durante il normale orario scolastico. 3. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1 è fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all articolo 2 di esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente legge, garantendone un adeguata visibilità. sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d intesa con il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla più ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente legge. 2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziate dal comma 1, il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca concorda con la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta di cui al comma 1, anche stipulando con essa apposite convenzioni e prevedendo campagne informative da realizzare nelle scuole, da svolgere anche durante il normale orario scolastico. 3. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1 è fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all articolo 2 di esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica, con particolare riguardo a quanto previsto dall articolo 12 e alle regole di condotta previste dalla presente legge, garantendone un adeguata visibilità. Al gestore che non ottemperi a tale obbligo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro a euro. 3-bis I gestori provvedono, altresì, ad esporre quotidianamente i bollettini sui rischi valanghe emessi dal servizio Meteomont del Corpo forestale dello Stato o del Comando truppe alpine ovvero quelli predisposti dalle strutture esistenti a livello regionale e locale.

6 Art. 6. (Segnaletica) 1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed avvalendosi dell apporto dell Ente nazionale italiano di unificazione, determina l apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse. Art. 6. (Segnaletica) 1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed avvalendosi dell apporto dell Ente nazionale italiano di unificazione, determina l apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse. 1-bis Sulla base dei dati di cui all articolo 3, comma 2, i gestori provvedono ad adeguare alle prescrizioni eventualmente imposte dalle regioni la segnaletica nelle piste con elevata frequenza di infortuni. 1-ter I comuni e soggetti di cui all articolo 21 verificano l adempimento degli obblighi relativi alla segnaletica da parte dei gestori. Art. 7. (Manutenzione e innevamento programmato) 1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell articolo 2 provvedono all ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica. 2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all inizio della pista, nonchè presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune. Art. 7. (Manutenzione e innevamento programmato) 1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell articolo 2 provvedono all ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica. 2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all inizio della pista, nonchè presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune. I gestori possono individuare alcune piste o tratti di pista da lasciare non battuti.

7 3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può disporre la revoca dell autorizzazione. 4. Il gestore ha l obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell obbligo di cui al presente comma comporta l applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro a euro. 5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, è autorizzata la spesa di di euro per l anno A decorrere dall anno 2004 si provvede ai sensi dell articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità e i criteri per l assegnazione e l erogazione dei contributi. 6. Lo Stato, nel limite massimo di di euro per l anno 2003, interviene a sostegno dell economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall anno 2004 si provvede ai sensi dell articolo 11, comma 3, lettera f), della 3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può disporre la revoca dell autorizzazione. 4. Il gestore ha l obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell obbligo di cui al presente comma comporta l applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro a euro 5 In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, è autorizzata la spesa di di euro per l anno A decorrere dall anno 2004 si provvede ai sensi dell articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità e i criteri per l assegnazione e l erogazione dei contributi. 6 Lo Stato, nel limite massimo di di euro per l anno 2003, interviene a sostegno dell economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall anno 2004 si provvede ai sensi dell articolo 11, comma 3, lettera f), della

8 legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell ammontare complessivo dell intervento ammesso a contributo. L efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Capo III NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI Art. 8. (Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici) 1. Nell esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 150 euro. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni. 4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell ammontare complessivo dell intervento ammesso a contributo. L efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Capo III NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI Art. 8. (Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici) 1. Nell esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma Il responsabile della violazione delle disposizioni in tema di utilizzo del casco di cui al comma 1 e di cui all articolo 2, comma 4, 4-bis e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 250 euro. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni. 4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione

9 amministrativa del pagamento di una somma da euro a euro. 5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a euro. 6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dell autorità giudiziaria. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1º gennaio amministrativa del pagamento di una somma da euro a euro. 5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a euro. 6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dell autorità giudiziaria. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1º gennaio Art. 9. (Velocità) 1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l incolumità altrui. 2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti. Art. 9. (Velocità e obblighi di prudenza nel comportamento) 1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l incolumità altrui e non provochi danni. 2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti. 2-bis Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento specifico di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, al tipo di pista, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all intensità del traffico. 2-ter Gli sciatori che non hanno una adeguata padronanza della tecnica sciistica non possono accedere alle piste classificate difficili. Art. 10. (Precedenza) 1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle. Art. 10. (Precedenza) 1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.

10 Art. 11. (Sorpasso) 1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità. 2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato. Art. 12. (Incrocio) 1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica. Art. 13. (Stazionamento) 1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista. 2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità. 3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa. 4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei. Art. 11. (Sorpasso) 1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità. 2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato. Art. 12. (Incrocio) 1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica. Art. 13. (Stazionamento) 1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista. 2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità. 3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa. 4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei. 4-bis Durante la sosta presso rifugi o altre zone lo sciatore deve collocare l attrezzatura fuori del piano sciabile, in modo da non recare intralcio ad altre persone. Art. 14. (Omissione di soccorso) 1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l avvenuto incidente, è soggetto alla Art. 14. (Omissione di soccorso) 1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l avvenuto incidente, è soggetto alla

11 sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a euro. Art. 15. (Transito e risalita) 1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità. 2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all articolo 16, comma In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla. 4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonchè quelle adottate dal gestore dell area sciabile attrezzata. Art. 16. (Mezzi meccanici) 1. È inibito ai mezzi meccanici l utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo. 2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica. 3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione. sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a euro. Art. 15. (Transito e risalita) 1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità. 2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all articolo 16, comma In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla. 4. La risalita della pista delle piste da sci a piedi, con gli sci ai piedi e con l utilizzo delle racchette da neve sulle piste da sci sono normalmente vietati. Tali comportamenti sono ammessi previa autorizzazione del gestore dell area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e devono comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonchè quelle adottate dal gestore dell area sciabile attrezzata. Art. 16. (Mezzi meccanici) 1. È inibito ai mezzi meccanici l utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo. 2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica. 3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione. 3-bis Le regioni provvedono a disciplinare,

12 relativamente alla stagione sciistica, l utilizzo dei mezzi meccanici al di fuori delle aree sciabili secondo criteri e limiti che garantiscano il rispetto delle esigenze di sicurezza e di tutela dell ambiente montato. Art. 17. (Sci fuori pista e sci-alpinismo) 1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi. 2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso. Art. 18. (Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni) 1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti. 2. Le regioni determinano l ammontare delle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro. Art. 17. (Sci fuori pista e sci-alpinismo) 1. Il concessionario, il gestore degli impianti di risalita e i comuni non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi e segnalati ai sensi del comma 2- ter. 2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuori pista devono munirsi di appositi sistemi elettronici di soccorso per garantire un idoneo intervento. 2-bis I gestori degli impianti di risalita e i comuni possono segnalare i percorsi fuori pista maggiormente praticati e, in tale caso, provvedono anche alla diffusione delle informazioni di cui al comma 2-bis e di cui all articolo 5, comma 3-bis. Art. 18. (Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni) 1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti. 2. Fatte salve alcune sanzioni previste dalle disposizioni delle regioni o delle province autonome per condotte diverse da quelle sanzionate dalla presente legge, i responsabili della violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 sono assoggettati alla sanzione amministrava del pagamento di una somma da 30 a 250 euro. 2-bis In caso di particolare gravità delle condotte vietate dalla presente legge o di reiterazione delle violazioni, i soggetti competenti al controllo provvedono, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, al ritiro del tirtolo di transito giornaliero o

13 alla sospensione del titolo plurigiornaliero fino a giorni 3. Al trasgressore viene rilasciato un documento per consentirgli l utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni il titolo può essere definitivamente ritirato. 2-ter Ai soggetti cui è ritirato il tritolo di transito è fatto divieto di acquistare, per il periodo stabilito a norma del comma 2- bis, un nuovo titolo. In caso di violazione di tale divieto essi sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma a 50 a 250 euro, oltre al ritiro del nuovo titolo. Art. 19. (Concorso di colpa) 1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni. Capo IV DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA FINANZIARIA Art. 20. (Snowboard) 1. Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard. Art. 19. (Concorso di colpa) 1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni. Capo IV DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA FINANZIARIA Art. 20. (Snowboard, telemark e altre pratiche sportive) 1. Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard, il telemark o altre tecniche di discesa assimilabili. 1-bis In relazione alle altre pratiche sportive individuate dalle regioni ai sensi dell articolo 2 e ai percorsi per lo sci di fondo escursionistico, per le racchette da neve e per la passeggiata nordica (nordic walking), che possono essere individuati anche dai comuni, le regini provvedono a stabilire le modalità per la segnalazione dei percorsi e per l affissione dei bollettini sul rischio di valanghe, ferma restando l applicabilità dell articolo 17. Art. 21. (Soggetti competenti per il controllo) Art. 21. (Soggetti competenti per il controllo)

14 1. Ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonchè i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti. 1. Ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonchè i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti. 1-bis Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell esercizio delle competenze di cui al comma 1, istituiscono, nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti con il decreto di cui al comma 1-quinques, specifiche figure a cui affidare, mediante convenzione con i gestori, che si avvalgono a tal fine anche della collaborazione dei maestri di sci, i compiti di soccorso e di vigilanza, snche al fine di irrogare le sanzioni; possono altresì procedere, previo accordo con i gestori, a forme di sperimentazione, anche ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1- quater, per migliorare la prevenzione dei rischi nella pratica degli sport invernali. 1-ter Ai fini del migliore esercizio dei servizi di vigilanza e soccorso nelle aree di sci alpino possono essere stipulate convenzioni fra i gestori e i soggetti di cui al comma 1. In assenza dei soggetti di cui al comma 1 o qualora il numero di tali soggetti sia inferiore ai parametri stabiliti con il decreto di cui al comma 1-quinques, i gestori delle aree assicurano l esercizio delle funzioni di vigilanza e soccorso, mediante convenzione con i soggetti di cui al comma 1-bis ovvero, ove sia insufficiente anche tale personale, tramite il proprio personale. 1-quater Nelle convenzioni di cui al comma 1-ter può essere prevista la sperimentazione di sistemi elettronici di identificazione dello sciatore, di registrazione delle sanzioni irrogate e di videocontrollo delle piste, anche al fine

15 di prevenire le violazioni delle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento a quelle previste dall articolo 9. 1-quinques Con decreto del Ministro dell interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie locali, per le politiche giovanili e le attività sportive, della difesa, dell economia e delle finanze, della giustizia, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti: a) le modalità di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, anche con possibilità di pagamento immediato, e le modalità di tenuta dei relativi dati; b) la dotazione minima del personale pubblico e privato, dei servizi di vigilanza da garantire in relazione alla dimensione degli impianti e all affluenza degli sciatori; c) i requisiti, le modalità di selezione e la formazione dei soggetti incaricati dei servizi di vigilanza, n0onchè le modalità di collaborazione dei vigilanti privati con le Forze di polizia; d) i contenuti tipo delle convenzioni di cui al comma 1-ter; e) il modulo per la rilevaizone degli infortuni, idoneo a soddisfare anche le esigenze di carattere statistico di cui all articolo 3, comma 2; f) requisiti minimi dei soggetti che prestano soccorso, anche con riferimento alle attrezzature minime dell equipaggiamento approvate rispetto al rischi specifico. 1-sexies Ai soggetti incaricati di svolgere i compiti di vigilanza, privi della qualifica di pubblico ufficiale, sono attribuiti i poteri di contestazione e di riscossine immediate, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

16 1-septies Dall attuazione delle disposizioni del precedente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; 2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui all articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di maestri di sci. Art. 22. (Adeguamento alle disposizioni della legge) 1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono princìpi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve. 2. Dalle disposizioni dell articolo 2, comma 3, nonchè degli articoli 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, non devono derivare oneri a carico dei bilanci degli enti territoriali che partecipano a società o consorzi di gestione, salva la possibilità di una copertura dei maggiori costi con un innalzamento delle tariffe. 3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione. Art. 23. (Copertura finanziaria) 1. All onere derivante dall attuazione dell articolo 5, comma 1, pari a euro annui a decorrere dall anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito dell unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero medesimo. 2. All onere derivante dall attuazione Il comma 2 è soppresso Art. 22. (Adeguamento alle disposizioni della legge) 1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono princìpi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve. 2. Dalle disposizioni dell articolo 2, comma 3, nonchè degli articoli 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, non devono derivare oneri a carico dei bilanci degli enti territoriali che partecipano a società o consorzi di gestione, salva la possibilità di una copertura dei maggiori costi con un innalzamento delle tariffe. 3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione. Art. 23. (Copertura finanziaria) 1. All onere derivante dall attuazione dell articolo 5, comma 1, pari a euro annui a decorrere dall anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito dell unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero medesimo. 2. All onere derivante dall attuazione

17 dell articolo 7, commi 5 e 6, pari a di euro per l anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito dell unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 3. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. dell articolo 7, commi 5 e 6, pari a di euro per l anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito dell unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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