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1 rr:ijicl LI;I;I~Regione Umbria [U;I'J [1'110 Consiglio Regionale Clél::I:J Palazzo Cesaroni Piazza Italia, ] PERUGIA Tel F" " sni@crumbria.it ATTO N. 608 DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale (deliberazione n dei ) "Modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali" Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno. Monitoraggio e Sviluppo Processi il Trasmesso alla 111Commissione Consi/iare Permanente il

2 Cod. D I REGIONE UMBRIA Modulo M/8 OGGETIO: DDL MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25/10/2006 n presenti assenti LORENZETII MARIA RITA L1VIANTONICARLO BOTIINI LAMBERTO Presidente Vice Presidente GIOVANNETII MARIO. MASCIO GIUSEPPE PRODI MARIA RIOMMI VINCENZO ROMETII SILVANO ROSI MAURIZIO STUFARA DAMIANO Presidente: Relatore: Direttore: LORENZETII MARIA RITA ROMETII SILVANO RANIERI ERNESTA MARIA Segretario Verbalizzante : BALSAMO MARIA

3 LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge Finanziaria 2003); Visto l'art. 90, comma 25 della citata legge finanziaria ove è disposto che, gli enti pubblici territoriali che non intendano gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che stabiliscano i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le Regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento; Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge: "Modalità d'affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali", presentata dal Direttore della Direzione Agricoltura e Foreste, Aree protette, Valorizzazione dei sistemi Naturalistici e Paesaggistici, Beni ed Attività Culturali, Sport e Spettacolo; Preso atto del parere favorevole espresso all'unanimità dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 29 agosto 2006; Preso atto altresì del parere favorevole espresso dal Comitato legislativo nella sua seduta del 4 ottobre 2006; Visto la DGR n del 21 giugno 2006 con cui Il DDL in questione è stato preadottato; Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno approvato con deliberazione della Giunta regionale 13 dicembre 2000, n. 1439; Preso atto che il disegno di legge non necessita di copertura finanziaria; Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e dalla relativa relazione; Visto il regolamento interno della Giunta; A voti unanimi espressi nei modi di legge, DELIBERA 1. d'approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto: "Modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali" e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di rappresentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale; 2. di disporre la trasmissione del presente atto al Consiglio regionale e d'indicare l' allo sport di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter nonché di assumere tutte le iniziative necessarie. IL DIRETTORE: (] ()..t.v1'~ IL PRESIDENTE: IL RELATORE:. IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:

4 Diseono di leooe: " MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI " RELAZIONE.(. -.,,:.':.:~'~.~'~~;~~ ""-<,->jè'~'~ ~~ :s::.' ' co ~" ;o.~.-, : '.~. -- q<i. ~~~1:J~ Il disposto del comma 25 dell'art. 90, della legge 289/2002, (legge finanziaria 2003) recita: "Nei casi in cui gli enti pubblici territoriali che non intendano gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che stabiliscano i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Lo stesso comma 25 chiama in causa le Regioni affinché disciplinino con propria legge le modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi pubblici. Questa disposizione nel perseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica al contempo mira alla salvaguardia del bene di proprietà pubblica ed alla conservazione di natura di "pubblico servizio", quindi alla effettiva funzione pubblica dell'impianto sportivo. Nella nostra regione come per altro su tutto il territorio nazionale, il servizio di gestione degli impianti sportivi è sin dagli anni ottanta affidato a privati e tra questi, anche a società ed associazioni sportive dilettantistiche. L'attesa quindi degli enti pubblici proprietari oltre che dell'associazionismo sportivo utilizzatore degli impianti è di avere anche in Umbria linee guida ed indicazioni normative certe sulla materia. Per focalizzare meglio le esigenze del comparto e poter dare una successiva risposta alle necessità degli enti pubblici locali territoriali e all'associazionismo sul tema dell'affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi pubblici, il 24 marzo 2005, presso la sala del Consiglio provinciale di Terni è stata realizzata una prima iniziativa pubblica rivolta ai comuni ed alle associazioni sportive. Con essa è iniziata un'indagine conoscitiva e di osservazione sul territorio per conoscere al meglio la reale situazione riguardo l'affidamento del servizio di gestione e soggetti gestori, individuati nel tempo, dagli enti proprietari. L'azione conoscitiva di osservazione è proseguita anche sul territorio della Provincia di Perugia e si è svolta a Villa Umbra il per terminare il 28 novembre 2005 presso Villa Redenta in Spoleto. Da tale processo di osservazione sono stati raccolti dati ed esperienze esistenti in materia di gestione impianti sportivi pubblici utili all'attività svolta dal gruppo tecnico di lavoro, attivato per formulare linee generali da utilizzare per D.D.L. in argomento. Il gruppo tecnico, composto da un funzionario regionale quale coordinatore, da un rappresentante nominato dall'upi, uno dal CONI Regionale dell'umbria, uno dal CONI di Perugia, uno dal CONI di Terni, due rappresentanti degli enti di promozione sportiva e da cinque rappresentanti responsabili degli uffici Sport di altrettanti Comuni dell'umbria, si è riunito nelle seguenti date: 31 gennaio e 24 febbraio marzo I tecnici hanno analizzato molteplici aspetti relativi all'affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi sia dal punto di vista dell'ente locale proprietario che dal punto di vista dell'associazionismo utente, - spesso anche gestore dell'impianto - ed hanno redatto un elaborato quale base di riferimento per il disegno di legge.

5 ,,,-~:;.r.\ '" punto di vista dell'associazionismo uten~e!...spesso anch~ gestore dell'impianto~ ~~.'~~~"~ hanno redatto un elaborato quale base di nfenmento per Il disegno di legge. \:~\<,;;';~ ~ L'elaborato ha tenuto conto delle differenti realtà territoriali esistenti in m'..' l'i di gestione dei servizi sportivi e della diversa tipologia e capacità degli impian "o '. y svolgere promozione sportiva. Il disegno di legge in argomento si rivolge agli impianti senza rilevanza economica, che, per caratteristiche, dimensioni, ubicazione, sono improduttivi di utili o produttivi di esigui introiti, comunque insufficienti a coprire i costi di gestione. Vuole essere uno strumento guida per i comuni che non intendono gestire gli impianti sportivi in forma diretta. Il testo del disegno e stato presentato ai Comuni ed all'associazionismo sportivo regionale in un'iniziativa pubblica realizzata il18 aprile 2006 a Villa Umbra, Perugia. Il disegno di legge, oltre a rispondere alla normativa nazionale, valorizza il sistema Sport dell'umbria e gli impianti sportivi pubblici, la cultura dell'associazionismo sportivo dilettantistico territoriale, le esperienze territoriali produttrici di efficaci ed efficienti modelli di gestione ed il ruolo dell'ente locale quale soggetto cui spetta creare le condizioni sul territorio per una promozione sportiva aperta a tutti. Valorizza il ruolo della Regione in quanto soggetto che detta linee, principi e programma interventi in materia di sport sul territorio. La bozza di articolato oltre a soddisfare il merito del comma 25 dell'art. 90 della legge 289/2002, introduce elementi concettuali e normativi che sottolineano il ruolo degli enti locali e della Regione nel "Sistema Sport dell'umbria". Il disegno di legge inoltre valorizza innovativi modelli di gestione che sono già attivi sul territorio ed hanno prodotto risultati positivi sul piano promozionale dello sport per tutti e di tutela del bene pubblico. L'articolo 1 riporta le finalità e oggetto della legge. L'art. 2 prevede che la normativa si applichi agli impianti sportivi di proprietà pubblica che non siano direttamente gestiti dall'ente locale e che non abbiano rilevanza economica ed imprenditoriale, per i quali, l'affidamento del servizio di gestione è regolato dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni. L'art. 3 definisce il significato di gestione e ribadisce che gli impianti pubblici possono essere affidati in gestione alle associazioni, società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali. Le associazioni e società sportive possono assumere una delle forme giuridiche indicate dall'articolo 90, comma 17, lettere a), b) e c) della I. 289/2002 e riconosciute dal CONI ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n L'art. 4 indica i criteri generali che gli enti locali proprietari degli impianti sportivi devono rispettare nella scelta del soggetto affidatario e nella valutazione delle offerte. A tali fondamentali criteri potranno aggiungeme altri nel rispetto del principio dell'autonomia amministrativa. L'art. 5 indica le modalità e le procedure di affidamento che devono rispettare il metodo dell'evidenza pubblica. Limita inoltre l'affidamento diretto a tre soli casi: quando sul territorio c'è un solo soggetto che promuove l'unica disciplina sportiva praticabile nell'impianto; quando il servizio di gestione è affidato ad una società a capitale interamente o maggioranza pubblica; quando i soggetti sportivi sul territorio si aggregano in unico soggetto sportivo. L'art. 6 prevede che il rapporto d'affidamento del servizio debba essere regolamentato con apposita convenzione che stabilisca i criteri d'uso, le modalità per il monitoraggio dei costi e dei benefici.

6 Con la convenzione si debbono perseguire la salvaguardia del bene pubblico, il rispetto degli standard tariffari diversificati per livello d'utenza ed un'adeguata promozione sportiva sul territorio. Attraverso il piano d'utilizzo e quello di conduzione tecnica la convenzione stabilisce oltre che l'utenza e gli orari d'uso anche le attività di manutenzione ai fini del funzionamento a regime dell'impianto. L'art. 7 attribuisce all'ente proprietario funzioni di vigilanza e controllo. L'art. 8 prevede quale norma transitoria che le convenzioni vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge siano adeguate alla stessa entro il 31 dicembre Nel testo sono presenti definizioni che vanno intese come segue: a. Impianto sportivo: luogo adeguatamente attrezzato, ove il cittadino può praticare una più attività sportive per le quali l'impianto è stato costruito; b. gestione dell'impianto sportivo: è l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi all'utenza; c. piano di utilizzo: l'insieme delle tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto che il proprietario o il gestore possono modificare o aggiornare annualmente previa approvazione dell'ente proprietario dell'impianto; d. piano di conduzione tecnica: insieme delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo. cfis legge impianti sportivi enti locali. cloc LPP/sp

7 Diseano di leaae: "Modalità di affidamento del servizio di gestione degli sportivi di proprietà degli enti locali territoriali" Art. 1. (Finalità e oggetto) 1. La presente legge, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289: a) disciplina le modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali non gestiti direttamente dagli stessi; b) garantisce, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 90, comma 24 della I. 289/2002, la massima fruibilità degli impianti sportivi da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, dirette a soddisfare gli interessi generali della collettività; c) valorizza il sistema degli impianti sportivi pubblici e la cultura dell'associazionismo sportivo territoriale, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche prive di fini di lucro; valorizza, altresì, le esperienze territoriali produttrici di modelli di gestione efficaci, già sperimentati nel territorio. Art. 2. (Ambito di applicazione) 1. La presente legge si applica agli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali, realizzati per un uso prevalentemente sportivo, attrezzati per la pratica di una o più attività motorie - sportive, espresse ai vari livelli. 2. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge: a) gli impianti per i quali l'affidamento del servizio di gestione è regolato dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, di seguito TUEL; b) gli impianti gestiti direttamente dagli enti locali proprietari e quelli gestiti mediante convenzioni tra gli stessi enti locali. Art. 3. (Affidamento della gestione) 1. La gestione dell'impianto sportivo comprende l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi. 2. Gli enti locali territoriali che non gestiscono direttamente gli impianti sportivi di cui all'articolo 2, comma 1, affidano il servizio in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive.

8 3. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 2 indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle forme indicate dall'articolo 90, comma 17, lettere a), b) e c) della I. 289/2002 e riconosciute dal CONI ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio2004, n ~\.~r.id' ~?~;ii~:q< Art. 4. \ '>-~. ;---:.l:> (Criteri di affidamento) G. ~GR.~~/ 1. Gli enti locali territoriali nel disciplinare l'affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi ai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2, scelgono il soggetto affidatario nel rispetto dei seguenti criteri: a) valutazione dei profili economici e tecnici della gestione dell'impianto e valutazione della qualificazione professionale ed esperienza nel settore della gestione di strutture sportive; b) valutazione della qualità della proposta sportiva intesa come affinità del progetto di utenza con le caratteristiche dell'impianto; c) radicamento sul territorio dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3; 2. Gli enti locali territoriali possono individuare altri criteri di valutazione delle offerte oltre a quelli indicati al comma 1. l.-~ ~'" Art. 5. (Modalità e procedure di affidamento) 1. L'individuazione degli affidatari del servizio di cui all'articolo 3 avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. 2. L'affidamento diretto del servizio di gestione può essere previsto nei seguenti casi: a)qualora sul territorio di riferimento sia presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 1; b) qualora il servizio di gestione dell'impianto sia affidato direttamente ad una società, a capitale interamente o maggioranza pubblica, costituita nelle forme dell'articolo 90, comma 17, lettera c) della I. 289/2002; c) qualora i soggetti sportivi operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo.. 3. La concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) può essere affidato, con procedura di evidenza pubblica, ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 17 della I. 289/2002 ed a forme di aggregazione di essi. 4. Gli enti locali territoriali proprietari degli impianti sportivi di cui alla presente legge, nei casi previsti dall'articolo 113 del TUEL, possono ammettere la partecipazione di società di capitali anche in aggregazione con i soggetti di cui all'articolo 90, comma 17, lettere a) e b) della I. 289/2002.

9 '. Art. 6. (Convenzioni) 1. Gli enti locali territoriali proprietari degli impianti stipulano, con il soggetto affidatario del servizio di gestione, una convenzione per la gestione dell'impianto sportivo. 2. La convenzione stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella presente legge; stabilisce altresì le modalità e i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici. 3. La convenzione, in ogni caso, persegue le seguenti finalità: a) salvaguardia dell'impianto sportivo; b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per livello e tipo di utenza; c) adeguata promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto. 4. La convenzione individua le operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi all'utente. 5. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo e il piano di conduzione tecnica. 6. Il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto. Il gestore può modificare o aggiornare annualmente il piano di utilizzo previa approvazione dell'ente proprietario dell'impianto. 7. Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo. Art. 7. (Vigilanza e controllo) 1. Le funzioni di vigilanza e controllo concernente la gestione degli impianti sportivi di cui all'articolo 1 sono esercitate dall'ente proprietario. Art.8. (Norma transitoria) 1. Le convenzioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguate alle disposizioni di cui alla presente legge, entro il 31 dicembre 2008.

10 "/1'1 Il:[1 q'.,. Regione Umbria Giunta Rt.gionale AI Direttore regionale Agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei.sistemi naturalistici e paesaggistici, beni e attività culturali, sport e spettacolo Dott.ssa Maria Ernesta Ranieri Sede PrO!. N RegloneUmbrlà Glunle Regionale -. Pro!. Uscita del 06/10/2006 nr Classitlca:..I.14 m 111\1~1\\II\1111 \\I\I\I\III\III~ GIUNTA REGIONALE Oggetto: Disegno di legge: "Modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali". Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale Comitato Legislativo Si trasmette il disegno di legge in oggetto indicato per il quale il Comitato legislativo, nella seduta del 04 ottobre 2006, ha espresso parere favorevole. Cordiali saluti. REGIONE UMBRIA CORSO PIETRO VANNUCCI, PERUGIA TEL FA gluriegisc reglone.umbrla.il /Avv. Mar~ ( Allegati: n. 1 ddl OF l<.:ltplr{jvrmicri-impi;u1[i",pnrlivio+io,dllc

11 REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI Disecno di lecce: "Modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali". Art. 1. (Finalità e oggetto) 1. La presente legge, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289: a) disciplina le modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali non gestiti direttamente dagli stessi;. b) garantisce, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 90, comma 24 della I. 289/2002, la massima fruibilità degli impianti sportivi da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, dirette a soddisfare gli interessi generali della collettività; c) valorizza il sistema degli impianti sportivi pubblici e la cultura dell'associazionismo sportivo territoriale, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche prive di fini di lucro; valorizza, altresì, le esperienze territoriali produttrici di modelli di gestione efficaci, già sperimentati nel territorio. Art. 2. (Ambito di applicazione) 1. La presente legge si applica agli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali, realizzati per un uso prevalentemente sportivo, attrezzati per la pratica di una o più attività motorie - sportive, espresse ai vari livelli. 2. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge: a) gli impianti per i quali "affidamento del servizio di gestione è regolato dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, di seguito TUEL; 1

12 I I.r [' REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI b) gli impianti gestiti direttamente locali proprietari e quelli gestiti convenzioni tra gli stessi enti locali. dagli enti mediante Art. 3. (Affidamento della gestione) 1. La gestione dell'impianto sportivo comprende l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi. 2. Gli enti locali territoriali che non gestiscono direttamente gli impianti sportivi di cui all'articolo 2, comma 1, affidano il servizio in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive. 3. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 2 indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle forme indicate dall'articolo 90, comma 17, lettere a), b) e c) della I. 289/2002 e riconosciute dal CONI ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n COI..,r,o,\."" ""'''.'(J 1'.... '~:,ct1.'-:-;r "T"\'o I.l S~,O'.. -..,.-.\ 1 DI',... ~,.", "tf"li'!o '>J.:,)l.l J)() ". l'. '/.. Uc n'a Art. 4. (Criteri di affidamento) 1. Gli enti locali territoriali nel disciplinare l'affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi ai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2, scelgono il soggetto affidatario nel rispetto dei seguenti criteri: a) valutazione dei profili economici e tecnici della gestione dell'impianto e valutazione della qualificazione professionale ed esperienza nel settore della gestione di strutture sportive; b) valutazione della qualità della proposta sportiva intesa come affinità del progetto di utenza con le caratteristiche dell'impianto; c) radicamento sul territorio dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3; 2. Gli enti locali territoriali possono individuare altri criteri di valutazione delle offerte oltre a quelli indicati al comma 1. 2

13 .,' REGIONE DELL'UMBRIA. GIUNTA REGIONALE. DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI Art. 5. (Modalità e procedure di affidamento) 1. L'individuazione degli affidatari del servizio di cui all'articolo 3 awiene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. 2. L'affidamento diretto del servizio di gestione può essere previsto nei seguenti casi: a) qualora sul territorio di riferimento sia presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 1; b) qualora il servizio di gestione dell'impianto sia affidato direttamente ad una società, a capitale interamente o maggioranza pubblica, costituita nelle forme dell'articolo 90, comma 17, lettera c) dell!i I. 289/2002; c) qualora i soggetti sportivi operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo. 3. La concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) può essere affidato, con procedura di evidenza pubblica, ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 17 della I. 289/2002 ed a forme di aggregazione di essi. 4. Gli enti locali territoriali proprietari degli impianti sportivi di cui alla presente legge, nei casi previsti dall'articolo 113 del TUEL, possono ammettere la partecipazione di società di capitali anche in aggregazione con i soggetti di cui all'articolo 90, comma 17, lettere a) e b) della I. 289/2002. COJì.1fTl\TO LEG):~I,.\'~':"'/O Il :-:~~;:.:;~::'ct:.:\~'io Dr.ssCl no;"\j'u Fwi,J Art. 6. (Convenzioni) 1. Gli enti locali territoriali proprietari degli impianti stipulano, con il soggetto affidatario del servizio di gestione, una convenzione per la gestione dell'impianto sportivo. 2. La convenzione stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella presente legge; stabilisce altresì le modalità e i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici. 3

14 .., REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE. DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 3. La convenzione, in ogni caso, persegue le seguenti finalità: a) salvaguardia dell'impianto sportivo; b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per livello e tipo di utenza; c) adeguata promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto. 4. La convenzione individua le operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi all'utente. 5. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo e il piano di conduzione tecnica. 6. Il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto. Il gestore può modificare o aggiornare annualmente il piano di utilizzo previa approvazione dell'ente proprietario dell'impianto. 7. Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportiva. Art. 7. (Vigilanza e controllo) 1. Le funzioni di vigilanza e controllo concernente la gestione degli impianti sportivi di cui all'articolo 1 sono esercitate dall'ente proprietario. Art. 8. (Norma transitoria) 1. Le convenzioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguate alle disposizioni di cui alla presente legge, entro il 31 dicembre G~_'1 i"eru9l\,1, Il \ é forme! 4

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