Istituto Comprensivo Capoluogo Brogna Via On. L. Longo, Polistena - RC

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1 Istituto Comprensivo Capoluogo Brogna Via On. L. Longo, Polistena - RC CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO (articolo 43 regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) -aggiornato alla L. 98/2013, rif. art. 82 comma 3 bis DLS 163/2006- OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO dell Intervento per il miglioramento della sostenibilità ambientale e della innovatività delle strutture scolastiche Scuola Elementare "Trieste" a valere dei seguenti progetti autorizzati: C 1-5 FESR04_POR_CALABRIA , 241, 291, 282, 229 dell'istituto Comprensivo Capoluogo Brogna Polistena - PON FESR Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per l'apprendimento" POR FERS CALABRIA 2007/13. Programma Operativo Nazionale FESR "Ambienti per l'apprendimento - Asse II, ob. C. CUP: C18G CUP: C18G CUP: C18G CUP: C18G CUP: C18G Euro Totale importo esecuzione lavorazioni (soggetto a ribasso) ,30 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 5.933,34 Importo totale a base d'appalto ,64 Somme a disposizione dell'amministrazione ,16 Totale progetto ,80 Data 26/07/2013 I PROGETTISTI 1

2 I N D I C E ART. 1) OGGETTO DELL APPALTO... 5 ART. 2) FORMA E AMMONTARE DELL APPALTO... 5 ART. 3) DESCRIZIONE DEI LAVORI... 6 ART. 4) FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE E VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE... 9 ART. 5) MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO... 9 CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE...10 ART. 6) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO...10 ART. 7) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO...10 ART. 8) DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L APPALTO...11 ART. 9) FALLIMENTO DELL APPALTATORE...11 ART. 10) RAPPRESENTANTE DELL APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE...11 ART. 11) NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L ESECUZIONE...12 ART. 12) DENOMINAZIONE IN VALUTA...12 CAPO III - GARANZIE...12 ART. 13) CAUZIONE PROVVISORIA...12 ART. 14) CAUZIONE DEFINITIVA...12 ART. 15) RIDUZIONE DELLE GARANZIE...13 ART. 16) ASSICURAZIONI A CARICO DELL IMPRESA...13 CAPO IV - TERMINI PER L ESECUZIONE...15 ART. 17) CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI...15 ART. 18) TERMINI PER L ULTIMAZIONE DEI LAVORI...15 ART. 19) PROROGHE...16 ART. 20) SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI...16 ART. 21) SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P ART. 22) PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE...17 ART. 23) DANNI DI FORZA MAGGIORE...18 ART. 24) PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA...18 ART. 25) INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE...18 ART. 26) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI...19 CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA...19 ART. 27) ANTICIPAZIONE...19 ART. 28) PAGAMENTI IN ACCONTO...20 ART. 29) CONTO FINALE E PAGAMENTI A SALDO...20 ART. 30) RITARDO NELLA CONTABILIZZAZIONE E/O NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO...21 ART. 31) PAGAMENTI A SALDO...21 ART. 32) REVISIONE PREZZI...22 ART. 33) CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI...22 CAPO VI - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI...22 ART. 34) LAVORI A MISURA...22 ART. 35) LAVORI A CORPO...23 ART. 36) LAVORI IN ECONOMIA...23 ART. 37) VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D OPERA...23 CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L ESECUZIONE...24 ART. 38) DIREZIONE DEI LAVORI...24 ART. 39) VARIAZIONE DEI LAVORI...24 ART. 40) VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI...25 ART. 41) PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI...25 CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA...25 ART. 42) NORME DI SICUREZZA GENERALI...25 ART. 43) SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO...25 ART. 44) PIANI DI SICUREZZA...25 ART. 45) PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA...26 ART. 46) OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA...26 CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO...27 ART. 47) SUBAPPALTO...27 ART. 48) RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO...29 ART. 49) PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI E RITARDI NEI PAGAMENTI...29 CAPO X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D UFFICIO...29 ART. 50) CONTROVERSIE...29 ART. 51) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE...30 ART. 52) TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME CONTESTATE...30 ART. 53) CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA...30 ART. 54) DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI...32 ART. 55) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO...32 ART. 56) RECESSO DAL CONTRATTO...33 CAPO XI - DISPOSIZIONI PER L ULTIMAZIONE

3 ART. 57) ULTIMAZIONE DEI LAVORI...33 ART. 58) PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI...34 ART. 59) TERMINI PER IL COLLAUDO E LA REGOLARE ESECUZIONE...34 CAPO XII - NORME FINALI...35 ART. 60) ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL APPALTATORE...35 ART. 61) OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL APPALTATORE...38 ART. 62) PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE...38 ART. 63) UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI...38 ART. 64) OBBLIGHI IN MATERIA ENERGETICA...38 ART. 65) CUSTODIA DEL CANTIERE...39 ART. 66) CARTELLO DI CANTIERE...39 ART. 67) SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE...39 CAPO XII -QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO - ORDINE DA TENERSI NELL ANDAMENTO DEI LAVORI...41 ART. 68) MATERIALI IN GENERE...41 ART. 69) NORME DI RIFERIMENTO...41 ART. 70) MODALITÀ DI PROVA, CONTROLLO E COLLAUDO...41 ART. 71) MATERIALI NATURALI E DI CAVA...41 ART. 72) CALCI, POZZOLANE, LEGANTI IDRAULICI, SPECIALI E LEGANTI SINTETICI. MODALITÀ DI FORNITURA E DI CONSERVAZIONE...43 ART. 73) LATERIZI...47 ART. 74) MATERIALI FERROSI E METALLI VARI...48 ART. 75) LEGNAMI...49 ART. 76) MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI...50 ART. 77) MATERIALI E COMPONENTI DI PARTIZIONI INTERNE...51 ART. 78) COLORI E VERNICI...51 ART. 79) MATERIALI DIVERSI...53 ART. 80) ADDITIVI...54 ART. 81) TUBAZIONI...55 ART. 82) SOSTANZE IMPREGNANTI GENERALITÀ...58 ART. 83) IMPREGNANTI CONTRO LA FORMAZIONE DI EFFLORESCENZE SALINE...58 ART. 84) IMPREGNANTI PER INTERVENTI DI DEUMIDIFICAZIONE...58 ART. 85) PRODOTTI PER LA PULIZIA DEI MANUFATTI LAPIDEI...59 ART. 86) MATERIALI PER IMPIANTI ELETTRICI...60 ART. 87) MATERIALI PER USO STRUTTURALE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI...67 ART. 88) DEMOLIZIONI E RIMOZIONI...67 ART. 89) SCAVI GENERALITÀ...67 ART. 90) SCAVI DI SBANCAMENTO...67 ART. 91) SCAVI DI FONDAZIONE...68 ART. 92) RILEVATI E RINTERRI...68 ART. 93) PONTEGGI...69 ART. 94) OPERE PROVVISIONALI...72 ART. 95) MALTE. QUALITÀ E COMPOSIZIONE...72 ART. 96) MALTE E CONGLOMERATI...73 ART. 97) MALTE ADDITIVATE...74 ART. 98) CONGLOMERATI DI RESINA SINTETICA...76 ART. 99) MURATURE DI MATTONI...76 ART. 100) PARETI DI UNA TESTA ED UN FOGLIO CON MATTONI PIENI E FORATI...77 ART. 101) MURATURE MISTE...77 ART. 102) INTEGRAZIONE E RIPRISTINO DELLE MURATURE...77 ART. 103) RISARCITURA DELLE MURATURE MEDIANTE PARZIALE SOSTITUZIONE DEL MATERIALE ART. 104) FISSAGGIO DEI PARAMENTI ORIGINARI...78 ART. 105) SIGILLATURA DELLE TESTE DEI MURI...78 ART. 106) TAGLI DELLE MURATURE CON LA SEGHE...79 ART. 107) CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE GENERALITÀ...79 ART. 108) IMPERMEABILIZZAZIONI GENERALITÀ...80 ART. 109) LAVORI DI DEUMIDIFICAZIONE GENERALITÀ...81 ART. 110) VESPAI, INTERCAPEDINI E DRENAGGI...82 ART. 111) SISTEMI DI PULITURA GENERALITÀ...83 ART. 112) METODI DI PULITURA DI EDIFICI COMUNI...84 ART. 113) CONSOLIDAMENTO DI MANUFATTI EDILI...84 ART. 114) RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI GENERALITÀ...85 ART. 115) MATERIALI LAPIDEI DI RIVESTIMENTO...87 ART. 116) STUCCATURE E TRATTAMENTO DELLE LACUNE...87 ART. 117) RIPRISTINO DI INTONACI E DECORAZIONI MEDIANTE L UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA DEL VUOTO...88 ART. 118) PAVIMENTI...88 ART. 119) RIVESTIMENTO DI PARETI...91 ART. 120) OPERE IN MARMO, PIETRE NATURALI ED ARTIFICIALI...91 ART. 121) RESTAURO DEI PAVIMENTI E DEI RIVESTIMENTI GENERALITÀ

4 ART. 122) SISTEMAZIONE DI LASTRE LAPIDEE DI RIVESTIMENTO...93 ART. 123) INTONACI...94 ART. 124) DECORAZIONI...95 ART. 125) RESTAURO DI INTONACI E DI DECORAZIONI GENERALITÀ...96 ART. 126) RIPRISTINO DI INTONACI DISTACCATI MEDIANTE L ESECUZIONE D INIEZIONI A BASE DI MISCELE IDRAULICHE...96 ART. 127) TRATTAMENTO CONSERVATIVO DI PARETI INTONACATE CON MALTE A BASE DI CALCE...96 ART. 128) OPERE IN FERRO NORME GENERALI E PARTICOLARI...97 ART. 129) RESTAURO DEGLI ELEMENTI METALLICI GENERALITÀ...97 ART. 130) METODI PULITURA DI ELEMENTI METALLICI...98 ART. 131) PROTEZIONE DEGLI ELEMENTI METALLICI ART. 132) OPERE DA VETRAIO ART. 133) OPERE DA PITTORE NORME GENERALI ART. 134) ESECUZIONI PARTICOLARI IMPIANTI ART. 135) IMPIANTI GENERALITÀ ART. 136) IMPIANTI ELETTRICI GENERALITÀ ART. 137) IMPIANTI DI SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE ART. 138) BARRIERE ARCHITETTONICHE ART. 139) CONGLOMERATI BITUMINOSI: STRATO DI BASE STRATI DI COLLEGAMENTO (BINDER) E DI RISAGOMATURA MISCELE E STRATI DI USURA CONTROLLO DEI REQUISITI DI ACCETTAZIONE MATERIALI PER FINITURA SEDE STRADALE VERNICE RINFRANGENTE PER SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE OPERE DA CARPENTIERE ART. 140) OPERE E MANUFATTI IN ACCIAIO OD ALTRI METALLI ART. 141) OPERE DA LATTONIERE - CANALI DI GRONDA E PLUVIALI TUBAZIONI TUBAZIONI DI CLORURO DI POLIVINILE ( PVC ) ART. 142) IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ART. 143) IMPIANTO SERVOSCALA ART. 144) PRODOTTI PER COPERTURE DISCONTINUE (A FALDA) ART. 145) PRODOTTI DI VETRO (LASTRE, PROFILATI AD U E VETRI PRESSATI) ART. 146) INFISSI

5 CAPO I - OGGETTO ED AMMONTARE DELL APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE Art. 1) Oggetto dell appalto 1. La realizzazione del presente progetto segue l avviso congiunto per la programmazione dei Fondi Strutturali Europei POR-FESR-2007 IT 16 1 PO 004 "Ambienti per l'apprendimento". Asse II qualità degli ambienti scolastici Obiettivo C, orientata ad incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici e potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e la qualità della vita degli studenti; e segue l accordo intercorso fra la Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV del MIUR, l Autorità di Gestione del PON FESR Ambienti per l Apprendimento e l Autorità di Gestione del PO FESR Calabria , che ha autorizzato il Piano di interventi dopo la stipula della Convenzione per l attribuzione del ruolo di Organismo Intermedio del PO FESR 2007 IT 16 1 PO 008 tra la Regione Calabria ed il MIUR e rispetto al quale il MIUR riveste il ruolo di Organismo Intermedio. 2. L appalto ha per oggetto l esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione di opere necessarie per incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche della Scuola Elementare Trieste Via Trieste Polistena (RC) ed in particolare: - Interventi per il Risparmio energetico; - Interventi per incrementare la sicurezza della scuola; - Interventi per aumentare l attrattività del plesso scolastico; - Interventi per garantire l accessibilità agli utenti disabili; - Interventi finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative. 3. Sono compresi nell appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti definitivi dei quali l appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 4. L esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell arte e l appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell adempimento dei propri obblighi... Art. 2) Forma e ammontare dell appalto Il presente appalto è dato a: CORPO 1. L importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell appalto, ammonta a ,64#. (diconsi euro DuecentoTredicimilaSeicentoCinque/64 oltre IVA) Di cui: a) Per lavori a misura:. 0,00 b) Per lavori a corpo: ,64 c) In economia: - Per forniture. 0,00 - Per mano d opera. 0,00 L importo degli oneri per la sicurezza, già incluso nelle cifre sopraindicate, ammonta a ,34# (diconsi euro CinquemilaNovecentoTrentatre/34) 5

6 IMPORTI COMPLESSIVI PER CIASCUNA CATEGORIA DI CUI SI COMPONE L APPALTO CATEGORIA OS6 Opere di finitura etc. etc Importo Soggetto a Ribasso Cat OS ,90 Costo Sicurezza CAT OS ,03 Costo Netto Manodopera CAT OS ,57 Importo totale dei lavori CAT OS6: ,50 % su totale lavori 84,86 % CATEGORIA OG1 Opere di edilizia generale etc. etc. Importo Soggetto a Ribasso Cat OG ,45 Costo Sicurezza CAT OG1 898,31 Costo Netto Manodopera CAT OG ,39 % su totale lavori 15,14 % Importo totale dei lavori CAT OG1: ,15 2. L importo contrattuale corrisponde all importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell importo degli oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori definito al comma 1, e non soggetto al ribasso d asta ai sensi del combinato di-sposto dell art. 131, comma 3, del D.Lgs 163/2006 e dell art. 100 comma 1 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. Art. 3) Descrizione dei lavori Il progetto di che trattasi è formato dai seguenti elaborati esecutivi: ELABORATI TECNICO GENERALI Tav. GEN GEN GEN Titolo RELAZIONE GENERALE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELAZIONE SUI MATERIALI INQUADRAMENTO TERRITORIALE 6

7 GEN PLANIMETRIA STATO DI FATTO GEN PLANIMETRIA STATO DI FATTO CON DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN.05 PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO Azione C1: Interventi per il contenimento Energetico PIANTE Azione C1: Interventi per il contenimento Energetico ABACO INFISSI - PARTICOLARI Azione C1: Interventi per il contenimento Energetico RELAZIONE SPECIALISTICA SUL RISPARMIO ENERGETICO (L. 10 e s.m.i.) Azione C2: Incremento della Sicurezza degli edifici scolastici PORTE REI 60: UBICAZIONE PIANTA ZONA D INTERVENTO Azione C3: Interventi per l attrattività degli Edifici Scolastici INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROSPETTO SU VIA TRIESTE: ELABORATI GRAFICI Azione C3: Interventi per l attrattività degli Edifici Scolastici INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROSPETTO SU VIA TRIESTE: PARTICOLARI Azione C4: Interventi per l accessibilità degli Edifici Scolastici ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO Azione C4: Interventi per l accessibilità degli Edifici Scolastici RELAZIONE SPECIALISTICA SULLE STRUTTURE DELLA PENSILINA Azione C4: Interventi per l accessibilità degli Edifici Scolastici PARTICOLARI SERVOSCALA Azione C4: Interventi per l accessibilità degli Edifici Scolastici PARTICOLARI PENSILINA Azione C5: Interventi per la promozione dell attività sportiva TRACCIAMENTO CAMPI DI PALLAVOLO E PALLACANESTRO ELABORATI GRAFICI TEC. 01 TEC.02 TEC.03 TEC.04 TEC TEC TEC TEC TEC TEC TEC.06 ELABORATI TECNICO ECONOMICI ELENCO PREZZI ANALISI DEI PREZZI NON PREVISTI NEL PREZZIARIO DI RIFERIMENTO COMPUTO METRICO OPERE A CORPO: Rampa Disabili COMPUTO METRICO ESTIMATIVO QUADRO ECONOMICO GENERALE QUADRO ECONOMICO AZIONE C1 QUADRO ECONOMICO AZIONE C2 QUADRO ECONOMICO AZIONE C3 QUADRO ECONOMICO AZIONE C4 QUADRO ECONOMICO AZIONE C5 QUADRO DELL INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITÀ DI MANODOPERA PER LE DIVERSE CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L OPERA O IL LAVORO; 7

8 MAN.01 MAN.02 MAN.03 SIC.01 SIC.02 SIC.03 SIC.04 SIC.05 Tav. ELABORATI SICUREZZA E MANUTENZIONE Titolo PIANO DI MANUTENZIONE DELL OPERA - MANUALE D USO FASCICOLO DELL OPERA PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI RELAZIONE DI STIMA DEI COSTI ANNUI DI MANUTENZIONE PER LE OPERE IN PROGETTO PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI SISTEMAZIONE PLANIMETRICA CANTIERE DIAGRAMMA DI GANTT - CRONOPROGRAMMA STIMA DEI COSTI DI SICUREZZA I lavori che formano oggetto dell appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori: Descrizione Sintetica Dell'opera L oggetto del presente lavoro riguarda l intero edificio scolastico. L intervento si colloca perfettamente nell ottica della riqualificazione degli edifici scolastici in relazione all efficienza energetica e alla messa a norma degli impianti, all abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione d impianti sportivi e al miglioramento dell attrattività degli spazi dell Istituto. Con tale intervento si vuole aggiungere un ulteriore tassello al percorso di adeguamento intrapreso negli anni precedenti. Un obiettivo sostanziale della politica della scuola è infatti sostenere ed ampliare la scolarizzazione, la socializzazione, la formazione personale degli alunni e conseguentemente il successo scolastico. La sistemazione architettonica dell edificio e la sua razionalizzazione costituiscono un obiettivo necessario alla funzionalità della scuola stessa ed al miglioramento della sostenibilità ambientale e alla valorizzazione dell offerta formativa. Incrementare la qualità delle Infrastrutture scolastiche, l ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e per migliorare la qualità della vita degli studenti ha quindi come obiettivo quello di promuovere la trasformazione delle scuole in centri di apprendimento polifunzionali accessibili eventualmente anche a terzi. Descrizione sintetica degli interventi I lavori che formano l'oggetto del progetto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che potranno essere specificati successivamente a seguito di eventuali nuove indicazioni e/o prescrizioni imposte dai vari enti, e più precisamente: - Intervento di sostituzione degli infissi con lo scopo di incrementare la classe energetica dell edificio mediante la fornitura e la messa in opera di infissi a taglio termico e vetrate con vetro-camera bassoemissivi (U 1,3 W/mq*K ). In particolare è prevista la messa in opera di infissi in PVC multicamera con vetro camera. A tale scopo si prevede di eseguire le seguenti opere: 1. Rimozione delle finestrature esistenti. 2. Eventuali interventi di impermeabilizzazione del vano finestra con l ausilio di silicone e simili; 3. Eventuale messa in opera di controtelaio se necessario; 4. Fornitura e messa in opera dei nuovi infissi in p.v.c multicamere con vetrate a vetrocamera di sicurezza di tipo 6/7 e gas inerte ((U 1,3 W/mq*K ), montati sul telaio fisso precedente, se usufruibile 5. Piccoli lavori di ripristino murario, se necessario; 6. Raccolta, trasporto e conferimento dei materiali asportati e comunque di risulta. 8

9 - Intervento per incrementare il grado di sicurezza della scuola insellando n 2 porte REI 60 asservite ai vani sottoscala interni all edificio; - Intervento per migliorare l attrattività dell edificio attraverso la riqualificazione degli spazi esterni con il miglioramento del confort visivo e l incremento di sicurezza e accessibilità degli spazi e dei percorsi. A tale scopo si prevede di eseguire le seguenti opere: Rifacimento facciata del prospetto su Via Trieste. In particolare è previsto l intervento di rifacimento delle parti visibilmente ammalorate della facciata e degli intradossi degli sporti di copertura. Le pareti saranno trattate per come segue: Spicconatura intonaci ammalorati con salvaguardia degli elementi architettonici preesistenti; Rifacimento intonaco a base di calce per uno spessore complessivo di 5 cm circa, con ricostruzione degli elementi architettonici preesistenti; Scialbature delle parti rifatte. - Intervento per migliorare l accessibilità dell edificio scolastico ed in particolar modo per favorire l accesso alle persone diversamente abile al PT da via Trieste. Allo scopo è previsto: Realizzazione di rampa pedonale per il superamento della prima scalinata da via Trieste; Installazione di un servoscala per il superamento accessibile della seconda gradonata da via Trieste. Il servo scala sarà protetto altresì dalle intemperie grazie ad una pensilina realizzata con una struttura metallica leggera coperta con lastre di policarbonato, da fissare alla parete esterna dell edificio scolastico. - Interevento per il tracciamento di un campo di pallavolo e pallacanestro in resina all interno della corte in uno spazio all uopo destinato. Gli interventi di cui sopra corrispondono alle cinque azioni finanziate dal piano degli interventi: Azione C1: Risparmio Energetico Azione C2: Sicurezza Azione C3: Attrattività Istituti Scolastici Azione C4: Accessibilità Istituti Scolastici Azione C5: Promozione Attività Sportive Art. 4) Forma e principali dimensioni delle opere e Variazioni delle opere progettate 1. La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell appalto, risultano dai disegni allegati al contratto. 2. L Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell interesse della buona riuscita e dell economia dei lavori, senza che l Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 5) Modalità di stipulazione del contratto 1. Il contratto è stipulato a CORPO ai sensi dell art. 53 del D.Lgs 163/2006 e degli articoli 43, commi 6 e 7, e 119 del Nuovo Regolamento. 2. L importo della parte di lavori a corpo, di cui all art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, come determinato in seguito all offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per alcuna delle parti contraenti, per tali valori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori. L importo del contratto può variare, in aumento o in 9

10 diminuzione, per la parte di lavori di cui all art. 2 comma 1, riga 2 colonna a) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all art. 132 del D.Lgs 163/2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Nuovo Regolamento. 3. Per i lavori di cui all art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, previsti a corpo negli atti progettuali e nella lista, i prezzi unitari offerti dall aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e l importo complessivo dell offerta, anche se determinato attraverso l applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella lista, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all art. 2 comma 1, riga 2 e 3 colonna a) della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali e nella lista, i prezzi unitari offerti dall aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali. 4. I prezzi unitari offerti dall aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione ai lavori a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell art. 132 del D.Lgs 163/2006, e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti. 5. I lavori in economia di cui all art. 2 comma 1, ai sensi dell art. 179 del Nuovo Regolamento, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d asta esclusivamente su questi ultimi due addendi. 6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d asta di cui all art. 2, comma 1, colonna a) della Tabella A, del presente capitolato, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui sempre all art. 2 del presente capitolato, comma 1, colonna b) della Tabella A, costituiscono vincolo negoziale l importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parte a misura ed in economia) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell elenco dei prezzi unitari per le parti a misura e in economia. CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE Art. 6) Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d Appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 10 Art. 7) Documenti che fanno parte del contratto 1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, ancorché non materialmente ad esso allegati, oltre al presente Capitolato Speciale e agli articoli non abrogati del Cap. Gen. n. 145/00: a. tutti gli elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, nonché le relazioni geologiche e geotecniche ove richieste; b. l elenco dei prezzi unitari; c. il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all art. 100, del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i.; d. il piano operativo di sicurezza di cui all art. 96, comma 1, lettera g), D.Lgs 81/2008 e s.m. e i.; e. il cronoprogramma di cui all art. 25 del Capitolato Speciale d Appalto;

11 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: la legge 20 marzo 1865, n allegato F, per quanto applicabile; il D.Lgs del 12 aprile 2006, n. 163; il suo regolamento attuativo DPR del 5 ottobre 2010 n. 207; il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e sue modifiche ed integrazioni; il regolamento approvato con DPR 3 luglio 2003, n Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: a) il computo metrico e il computo metrico estimativo; b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all articolo 132 del Codice dei contratti; c) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dalla «lista» di cui all articolo 119 del nuovo regolamento, predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta. Art. 8) Disposizioni particolari riguardanti l appalto 1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. Ai sensi dell art. 106, comma 3, del Nuovo Regolamento, l appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l immediata esecuzione dei lavori. Art. 9) Fallimento dell appaltatore 1. In caso di fallimento dell appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 135 e 136 del D.Lgs 163/ Qualora l esecutore sia un associazione temporanea, in caso di fallimento dell impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente i commi 18 e 19 dell art. 37 del D.Lgs 163/2006. Art. 10) Rappresentante dell appaltatore e domicilio, direttore di cantiere 1. L appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all art. 3 del Cap. Gen. n. 145/00, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Qualora l appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all art. 4 del Cap. Gen. n. 145/00, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell impiego dei materiali. 11

12 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato. Art. 11) Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l esecuzione 1. Nell esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Per quanto riguarda l accettazione, la qualità e l impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l eventuale sostituzione di quest ultimo, si applicano rispettivamente l art. 167 del Nuovo Regolamento e gli articoli 16 e 17 del Cap. Gen. n. 145/00. Art. 12) Denominazione in valuta 1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la denominazione in euro. 2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa. CAPO III - GARANZIE Art. 13) Cauzione provvisoria 1. Ai sensi dell art. 75, comma 1, del D.Lgs 163/2006, l offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% dell importo base indicato nel bando o nell invito, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente. 2. La garanzia prestata deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell offerta, salvo diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell art. 75, comma 5, del D.Lgs 163/ La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata: a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell Amministrazione aggiudicatrice; b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti. 4. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 3, lettera a), deve essere accompagnata dall impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell appalto o della concessione. 5. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 3 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari. 6. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l indicazione di tutte le imprese associate. Art. 14) Cauzione definitiva 1. Ai sensi dell art. 113, comma 1, del D.Lgs 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle 12

13 prescrizioni di cui all articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. 3. Ai sensi del comma 3 dell art. 113 del D.Lgs 163/2006, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell avanzamento dell esecuzione, nel limite massimo del 75% dell importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l appaltatore avrà consegnato all istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 5. Ai sensi dell art. 123 del Nuovo Regolamento, l Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell appaltatore di proporre azione innanzi l autorità giudiziaria ordinaria. 6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell importo originario. Art. 15) Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all articolo 13 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all articolo 14 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 207 del In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell articolo 63, del D.P.R. n. 207 del Il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall organismo accreditato qualora: a) l impresa abbia utilizzato, per la gara e per l eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; c) l'impresa non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA. Art. 16) Assicurazioni a carico dell impresa 1. Ai sensi dell art. 129, comma 1, del D.Lgs 163/2006, e dell art. 125 del DPR 207/2010, l appaltatore è obbligato a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell esecuzione dei lavori. 13

14 2. Ai sensi dell art. 125 del Nuovo Regolamento, il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. In caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio viene stabilito in misura unica e indivisibile. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004, n La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni che la Stazione appaltante abbia subito a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all importo del contratto al lordo di IVA e, comunque, non inferiore a euro; b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari al 5% dell importo del contratto al lordo di IVA, con un minimo di euro, ed un massimo di di euro. 5. Nel caso in cui il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, valgono queste condizioni: a) in relazione all assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie previste dai commi 3 e 4, prestate dall appaltatore, coprono senza riserva alcuna anche i danni che vengano causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Nel caso in cui l appaltatore sia un associazione temporanea di concorrenti, fermo restando il regime delle responsabilità disciplinato dall articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dell'articolo 128, del nuovo regolamento, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza riserva alcuna anche i danni che vengano causati dalle imprese mandanti. 7. In base alla previsione di cui all'articolo 125, comma 3, secondo periodo, del nuovo regolamento le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 12 mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione; a tal fine: a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al D.M. 12 marzo 2004, n. 123; b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto; c) restano ferme le condizioni indicate dai commi 5 e Prima che venga emesso il certificato di collaudo provvisorio, l'appaltatore ha l'obbligo di presentare una polizza assicurativa indennitaria decennale postuma, in base alle previsioni di cui all'articolo 129, comma 2, del Codice dei contratti e dell'articolo 126 del nuovo regolamento. Tale polizza decorre dalla data emissione del predetto certificato e cessa alla scadenza del decimo anno dalla stessa data. Il premio viene stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui alle lettere a) e b). Le garanzie assicurative sono efficaci anche qualora si verifichi il caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004, n Tale polizza deve prevedere: 14

15 a) la copertura dei danni che possono derivare dai rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con un limite di indennizzo di importo pari al 20% dell'opera realizzata con un massimo di 14 milioni di euro e una somma assicurata per il costo di ricostruzione a nuovo dell'opera di importo pari al valore dell importo lordo dei lavori comprensivo di IVA; b) la copertura per la responsabilità civile verso terzi per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore all 1% (uno per cento) dell importo del contratto al lordo di IVA. 9. Qualora il contratto di assicurazione relativo alla polizza indennitaria decennale preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 8, lettera a), tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 8, lettera b), tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. CAPO IV - TERMINI PER L ESECUZIONE Art. 17) Consegna e inizio dei lavori 1. L esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell esecutore. 2. É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell art. 11, commi 9 e 12, del D.Lgs 163/2006 e dell art. 153, comma 1, del Nuovo Regolamento; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. L appaltatore non potrà accampare alcuna pretesa a qualsiasi titolo per la consegna anche frazionata delle opere, nè pretendere alcuna proroga. 3. L Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso ai sensi dell art. 159 del Nuovo Regolamento la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell ultimo verbale di consegna parziale. 4. Se nel giorno fissato e comunicato l appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data; i termini per l esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l affidamento del completamento dei lavori, l aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 5. L appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. 6. L appaltatore non può accampare alcune pretesa risarcitoria per il maggior tempo effettivo di esecuzione dei lavori rispetto a quello contrattuale, anche se ciò fosse dovuto a cause dipendenti dalla stazione appaltante. Non è dovuta all appaltatore alcuna maggiorazione di costo per la gestione del cantiere derivante dalla consegna parziale e della conseguente indisponibilità di tutta l area di cantiere. Art. 18) Termini per l ultimazione dei lavori 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell appalto è fissato in giorni 180 (in lettere CENTOOTTANTA) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi e nel rispetto dell art. 40 del Nuovo Regolamento, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali, dei fermi per festività, dei rallentamenti causati dall esecuzione dei lavori in presenza di altre attività (attività scolastica, lavorativa, etc.) nelle aree di intervento che possono limitare l andamento dei lavori. 2. L appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l approntamento delle opere necessarie all inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all utilizzazione, prima della fine dei 15

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