Condizioni generali di contratto
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- Adelina Cappelletti
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1 CGC Restituzione cartoline postali altri operatori 31 ottobre 2014 Condizioni generali di contratto per la restituzione di cartoline postali affidate dai mittenti ad altri operatori postali rinvenuti nella rete di Poste Italiane ARTICOLO 1 - PREMESSE ED ALLEGATI 1.1 Le presenti Condizioni Generali di contratto (d ora innanzi CGC ), unitamente ai documenti allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Modulo di Adesione (di seguito, nel complesso Contratto ) e regolano le modalità di restituzione di cartoline postali affidate dai mittenti ad altri operatori postali e rinvenuti da Poste Italiane (di seguito Poste ) - fornitore del Servizio Postale Universale ai sensi degli artt. 3 e 23 del D.Lgs 261/199, come modificato dal D.L. 58/ nella propria rete. 1.2 Le CGC sono redatte in esecuzione di quanto disposto dall Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito AGCOM), in qualità di Autorità di regolamentazione del settore postale, con Delibera n. 385/13/CONS del 20/06/2013 di approvazione delle Condizioni generali per l espletamento del servizio postale universale, in vigore dal 16/08/2013 (Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2013). 1.3 Le cartoline postali sono invii che presentano caratteristiche peculiari ed in particolare: - non recano l indicazione dei mittenti ai quali non possono, comunque, essere restituite, - sono spedite occasionalmente, per cui i mittenti medesimi hanno un interesse pressoché esclusivo alla loro consegna al destinatario, così come d altronde rilevato da AGCOM nella citata delibera. 1.4 L art. 18 Restituzione degli invii affidati ad altro operatore e rinvenuti nella rete postale di Poste italiane prevede che gli invii affidati ad altro operatore e rinvenuti nella rete postale di Poste Italiane sono restituiti all'operatore, secondo condizioni, termini e modalità stabilite in accordo tra le parti, nel rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza tra le condizioni applicate da Poste Italiane per la restituzione degli invii ai propri mittenti e quelle per la restituzione degli invii
2 all'operatore concorrente. 1.5 Le CGC tengono conto, altresì, di quanto stabilito dall art.20 del Decreto Legislativo 261/1999 secondo cui indipendentemente dalla natura del soggetto che espleta il servizio, la proprietà degli invii postali è del mittente sino al momento della consegna al destinatario. 1.6 Con la sottoscrizione del Modulo di Adesione, l operatore postale (di seguito Operatore ) dichiara di essere in possesso di idoneo titolo abilitativo allo svolgimento del servizio postale, ivi riportato ed aderisce alla presenti CGC in conformità alla normativa sopra citata, con particolare riguardo all art. 18 delle condizioni generali del servizio postale universale. Si allega: All.1: Layout degli invii per i quali si richiede la restituzione (loghi e ogni altro segno distintivo). ART. 2- OGGETTO 2.1 Le presenti CGC hanno per oggetto le condizioni e modalità di restituzione da parte di Poste all Operatore di cartoline postali affidate a quest ultimo dai propri clienti mittenti, caratterizzate dai layout indicati dall Operatore stesso nell Allegato 1 e rinvenuti nella rete di Poste. 2.2 Resta sin d ora inteso che le presenti CGC non disciplinano in alcun modo l eventuale erogazione di servizi postali resi da Poste in favore dell Operatore in forza di un preesistente accordo. 2.3 In conformità al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/09 recante disposizioni in ordine all'identificazione dell'operatore postale sugli invii e la relativa modulistica, non sono oggetto altresì delle presenti CGC le cartoline postali che presentino segni distintivi attribuibili a diversi operatori postali, o non attribuibili in modo chiaro ed univoco ad alcun operatore postale. Tali cartoline saranno trattate da Poste secondo le previsioni di cui all art.17 delle condizioni generali del servizio postale universale. 2.4 Resta, altresì, inteso tra le Parti che con la sottoscrizione del Modulo di Adesione, l Operatore dichiara di:
3 a) agire nell interesse dei clienti mittenti, al fine di garantire il recapito a destino di tali invii; b) non aver impartito alcuna disposizione in qualunque modo volta ad incoraggiare l utilizzo delle cassette di impostazione di Poste per l immissione delle cartoline affidate all Operatore medesimo. ART. 3 EFFICACIA, DURATA E RECESSO 3.1 Il presente Contratto ha durata di un anno dal suo perfezionamento e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta dell Operatore da inviarsi, a mezzo comunicazione raccomandata A.R. all indirizzo riportato sul Modulo di Adesione per le questioni relative alla formalizzazione del contratto, almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. 3.2 Al fine di consentire a Poste di porre in essere le attività operative propedeutiche alla esecuzione del presente Contratto, quest ultimo avrà efficacia a decorrere dal 15 giorno successivo alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, ovvero dal 15 giorno successivo alla consegna a Poste da parte dell Operatore dell Allegato 1, se successiva. 3.3 L Operatore potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento previa comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A/R, all indirizzo di Poste indicato sul Modulo di Adesione per le questioni relative alla formalizzazione del contratto, restando inteso che il recesso sarà efficace decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione. 3.4 Successivamente alla cessazione del Contratto per qualsiasi motivo, le cartoline postali eventualmente rinvenute saranno trattate secondo le modalità e le procedure definite in applicazione dell art. 17 delle condizioni generali del servizio postale universale. ART. 4 OBBLIGHI E RESPONSABILITA DELL OPERATORE 4.1 Al fine della corretta esecuzione delle prestazioni a carico di Poste, l Operatore è obbligato ad eseguire puntualmente tutte le attività di propria competenza, ai sensi e per gli effetti delle presenti CGC e dei relativi allegati ed, in particolare, quelle di seguito indicate: a) adottare ogni misura idonea ad evitare il fenomeno dell immissione di propri invii nella rete
4 di Poste; b) fornire a Poste, contestualmente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione o comunque entro i 30 giorni successivi, un indicazione dettagliata dei layout utilizzati per gli invii dei propri mittenti (con specifico riferimento alla zona di affrancatura ), mantenendo tale descrizione aggiornata, assumendosi ogni responsabilità e manlevando Poste da eventuali pretese di Operatori terzi; c) assumere ogni responsabilità e manlevando Poste da eventuali pretese da parte dei mittenti; d) rispettare quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/09 recante disposizioni in ordine all'identificazione dell'operatore postale sugli invii e la relativa modulistica ; e) ricevere o ritirare le cartoline postali presso l indirizzo indicato sul Modulo di Adesione; f) esonerare Poste da qualsiasi responsabilità ed obbligo nei confronti del mittente; g) provvedere al pagamento dei corrispettivi previsti nel successivo art.6 con le modalità e secondo le tempistiche previste nel medesimo articolo. Resta inteso che, ove l Operatore rifiutasse di ricevere gli invii e tale rifiuto risultasse ingiustificato, lo stesso dovrà riconoscere a Poste i corrispettivi di cui al successivo art. 6, fermo restando l applicazione dell art. 17 delle condizioni generali del servizio postale universale; h) mettere a disposizione di Poste il proprio referente riportato sul Modulo di Adesione per ogni evenienza; i) adottare ogni misura idonea a tutela del diritto alla riservatezza ed alla segretezza della corrispondenza; l) comunicare a Poste eventuali variazioni dei dati riportati sul Modulo di Adesione ed in ogni caso l eventuale cessazione del titolo abilitativo entro 5 giorni solari dalla variazione/cessazione stessa, al fine di consentire a Poste di porre in essere i necessari adempimenti. ART.5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA DI POSTE 5.1 Al fine della corretta esecuzione delle prestazioni previste dal presente Contratto, Poste si obbliga ad eseguire puntualmente tutte le attività di propria competenza ai sensi e per gli effetti delle presenti
5 CGC e del relativo allegato, ed in particolare quelle di seguito indicate: a) fornire all Operatore, nel caso di rinvenimento nella propria rete di cartoline postali allo stesso attribuibili, almeno ogni 15 giorni, apposita comunicazione recante indicazione del numero delle cartoline rinvenute e l importo dovuto per la restituzione delle stesse secondo i termini e modalità di pagamento di cui all art. 6.4; b) inviare o rendere disponibili all Operatore, presso l indirizzo riportato sul Modulo di Adesione, la corrispondenza identificata dai layout di cui all Allegato 1, entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte di Poste dell attestazione dell avvenuto pagamento ai sensi dell art. 6.4; c) trattare le cartoline postali rifiutate dall operatore e quelle per le quali non venga effettuato il pagamento ai sensi del successivo art. 6.5, con le modalità previste dall art.17 delle condizioni generali del servizio postale universale, fermo restando quanto previsto al precedente art. 4 lett. g). ART. 6 CORRISPETTIVI E MODALITA DI PAGAMENTO 6.1 Per ciascuna cartolina rinvenuta l Operatore è tenuto a riconoscere a Poste per le attività di cui al presente Contratto un corrispettivo pari alle tariffe del servizio di posta prioritaria retail per l interno, vigenti al momento della consegna. Come comunicato all Autorità di regolamentazione, continueranno ad essere applicate in via transitoria agli operatori le tariffe vigenti al 30 novembre Gli aumenti alla posta prioritaria retail disposti in applicazione della Delibera AGCom 728/13/CONS, saranno eventualmente applicati previa comunicazione di Poste. 6.2 Detti corrispettivi sono da considerarsi esenti ai fini I.V.A. ex art. 10, co. 1, n. 16 del DPR n 633/ Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato in modalità contestuale tramite versamento sull apposito conto corrente postale indicato nel Modulo di Adesione. 6.4 Il corrispettivo è complessivamente determinato con riferimento alle cartoline oggetto di restituzione. A tale scopo Poste invierà via fax o mail, antecedentemente alla restituzione delle cartoline rinvenute nella propria rete, la comunicazione di cui all art. 5.1 a).
6 L evidenza dell avvenuto pagamento dovrà essere inviata alla struttura referente, indicata nella medesima comunicazione, entro 14 giorni dalla data della stessa. Il pagamento potrà essere effettuato con bollettino postale, bonifico o postagiro e la relativa ricevuta dovrà essere esibita a mezzo fax o posta elettronica, come indicato nella comunicazione. 6.5 Gli invii saranno restituiti all Operatore successivamente all accertamento dell avvenuto pagamento dell importo dovuto. In caso di mancato pagamento entro il termine di cui all art. 6.4 gli invii saranno trattati con le modalità previste dall art.17 delle condizioni generali del servizio postale universale fermo restando che l Operatore non potrà ritenersi, in alcun modo, liberato dall obbligo di versare a Poste i corrispettivi previsti nel presente articolo in ragione delle attività svolte da Poste stessa. ART. 7- RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 7.1 In ogni caso di inadempimento di non scarsa importanza da parte dell Operatore o di Poste ad una o più delle obbligazioni previste a proprio carico, l Operatore o Poste potranno diffidare l altra parte a porvi rimedio entro un termine di 15 giorni con la precisazione che decorso tale periodo il Contratto sarà risolto ex art cod. civ. 7.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto ex articolo 1456 qualora l Operatore non risulti più in possesso, per qualsivoglia ragione, di titoli abilitativi necessari alla fornitura dei servizi postali. ART.8 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA 8.1 Le Parti si obbligano a non divulgare o rendere in alcun modo disponibili a terzi le informazioni riservate, qualsiasi notizia, documento, informazione concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione, l'attività e/o il know-how specifico dell altra parte, cui siano venute a conoscenza, anche per il tramite dei propri dipendenti, per qualsivoglia ragione legata all applicazione delle presenti condizioni. Sono fatte salve le notizie o le informazioni che siano o divengano di dominio pubblico, o che siano già state portate a conoscenza dell altra parte da terzi a valido titolo, per le quali è richiesta, comunque, in tale ultimo caso, autorizzazione alla controparte e/o siano
7 fornite all Autorità di Regolamentazione del settore postale ovvero a qualsiasi altra Autorità. E' esclusa, comunque, la duplicazione o riproduzione o asportazione di documentazione dell altra parte, fatte salve le documentazioni necessarie per la fornitura delle prestazioni oggetto delle presenti condizioni. Gli obblighi suddetti permarranno per un periodo di cinque anni successivi alla data di scadenza del presente contratto. Per dipendenti dell Operatore si intendono i lavoratori dipendenti, i consulenti, i fornitori e subfornitori e qualunque terzo che con l Operatore abbia un rapporto contrattuale o di fatto. ART. 9 MODIFICHE E DIVIETO DI CESSIONE 9.1 Poste, anche per sopravvenute esigenze tecnico-operative, economiche e gestionali, si riserva il diritto di variare quanto previsto nelle presenti condizioni e negli allegati. 9.2 Le variazioni saranno comunicate all Operatore con raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima dell applicazione delle stesse. L Operatore, se non intende accettare le variazioni, potrà recedere dal Contratto entro i successivi 15 gg, dandone comunicazione scritta da inviare con raccomandata con avviso di ricevimento all indirizzo di Poste indicato per le comunicazioni, fermo restando l obbligo di pagamento dei corrispettivi dovuti anche a titolo di conguaglio - per attività effettuate fino alla data del recesso. 9.3 In mancanza di tale comunicazione da parte dell Operatore, le variazioni si intenderanno accettate. 9.4 Resta inteso tra le Parti che eventuali variazioni della normativa e della regolamentazione di settore aventi ricadute sulle prestazioni oggetto del presente Contratto, saranno automaticamente recepite. 9.5 Il presente Contratto non è cedibile, in tutto o in parte, se non previo accordo scritto tra le Parti. ART.10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Nell ambito del trattamento dei dati personali connessi all espletamento delle attività previste dal
8 presente Contratto, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi, nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali al solo fine di dare esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente Contratto e all adempimento dei connessi obblighi normativi. In particolare, Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati relativi all altra Parte, che verranno dalla medesima comunicati e che rientrano nella definizione di dato personale ai sensi e per gli effetti del D. lgs 196/2003, sono necessari ai fini dell esecuzione del presente Contratto e saranno da ciascuna trattati, ed eventualmente comunicati a terzi esclusivamente in relazione all adempimento degli obblighi contrattuali, legali e fiscali nascenti dalla sottoscrizione del presente Contratto e ad essa conseguenti e connessi, per il tempo strettamente necessario. I Dati Personali verranno trattati dalle Parti nel rispetto del D. lgs 196/2003 con mezzi cartacei, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi ed idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza per le sole finalità di svolgimento delle prestazioni richieste e per il tempo strettamente necessario all espletamento delle stesse. Le persone incaricate del trattamento saranno individuate dai rispettivi Titolari o dai Responsabili per il trattamento, ove nominati, ed opereranno sotto la loro diretta autorità, attenendosi alle istruzioni dagli stessi impartite. Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare le misure tecniche ed organizzative di cui agli artt del D.Lgs. 196/2003, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, anche attraverso l individuazione di appositi spazi per la prestazione dei servizi e per la conservazione dei dati. ART.11 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 11.1 Per quanto non specificamente previsto dal presente Contratto, si applica la legge italiana Per tutte le controversie derivanti dall esecuzione ed interpretazione del presente Contratto, le Parti indicano come foro competente in via esclusiva il Foro di Roma.
9 ART.12- CLAUSOLE FINALI 12.1 Qualora una delle clausole del presente Contratto dovesse essere dichiarata nulla o inefficace, tale clausola dovrà essere eliminata dal presente Contratto, e questo, ai sensi dell art c.c., rimarrà per il resto pienamente valido ed efficace. Le Parti dovranno comunque attivarsi al fine di integrare il presente Contratto con una clausola che, nel rispetto della legge, sia il più possibile conforme allo scopo ed alle intenzioni manifestate dalle Parti nel presente Contratto Resta inteso che la conclusione del presente Contratto, redatto in esecuzione di quanto stabilito dall art. 18 delle condizioni generali del servizio postale universale, non costituisce né può essere interpretata in alcun modo come atto di transazione o acquiescenza o rinunzia da parte di Poste ad agire presso le competenti sedi giurisdizionali e/o regolatorie a tutela delle proprie pretese risarcitorie.
Condizioni generali di contratto per la restituzione di invii affidati dai mittenti ad altri operatori postali rinvenuti nella rete di Poste Italiane
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