Rossi: Il welfare per i giovani riaccende lo sviluppo
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- Cristoforo Molteni
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1 Rossi: Il welfare per i giovani riaccende lo sviluppo 11 ottobre 2011 Postato in: sviluppo%e2%80%9d/ Quando abbiamo lanciato il progetto Giovanisì molti erano scettici. Parole, promesse, dicevano. E invece il progetto va avanti e dopo la misura sui tirocini, su cui continuiamo a lavorare, oggi lanciamo quella per la casa, perché i giovani che vogliono lasciare la casa dei genitori possano conquistare le loro autonomia. Con queste parole il presidente Enrico Rossi ha annunciato oggi alla stampaa l approvazione delle delibera che dà il via a un pacchetto di interventi di 45 milioni nel triennio per contributi ai giovani che intendono prendere una casa in affitto. Lo facciamo ha proseguito il presidente per una ragione di giustizia e per una ragione di sviluppo. Una ragione di giustizia perché non ci possiamo permettere di non essere di aiuto ai giovani aprendo loro prospettive di autonomia. Di sviluppo perché se riusciamo a rompere la distanza dei giovani dalla vita reale la Toscana può trovare in loro il dinamismo di cui ha bisogno. A differenza di altri paesi europei, a cui questa misura e tutto il progettoo Giovanisì è ispirato, l Italia non ha un welfare per i giovani. Noi cerchiamo di costruirlo, anche in un momento finanziariamente difficile, stanziano soldi per i tirocini retribuiti (presto incontreremo anche gli ordini professionali e l università), per il diritto allo studio universitario, raddoppiando i posti per il servizio civile. Dopo la misura per la casa attiveremo ha conlcuso il presidente Rossi anche Fare impresa, per i giovani che vorranno scommettere sulla propria capacità imprenditoriale e su progetti formativi in Italia e all estero. Comunicato stampa di Toscana Notizie
2 Casa / 45 milioni per contributi affitto ai giovani. Al via la prima tranche 11 ottobre 2011 Postato in: Contributi affitti per i giovani: si parte. La delibera che dà il via al pacchetto di interventi per complessivi 45 milioni di euro, da erogare nel triennio , per aiutare i giovani che vivono in Toscana a pagare l affitto e lasciare la famiglia, prevista dalla Regione nella legge finanziaria del 2011 (legge regionale 25/2011) è stata approvata ieri dallaa giunta regionale. La delibera stabilisce i criteri per l erogazione del contributo. Ai primi di novembre verrà aperto il bando per l assegnazione della prima tranche di 15 milioni di euro. Gli interessati avranno 60 giorni di tempo per presentare la domanda. Interessati giovani dai 25 ai 34 anni che vivono in Toscana. L intervento è diretto ai giovani in età compresa tra i 25 ed i 34 anni (con priorità per la fascia anni), residenti in Toscana da almeno 5 anni presso il nucleo familiare di origine. Contributo da 150 a 350 euro al mese per 3 anni E previsto un contributo variabile da a euro all anno (da un minimo di 150 ad un massimo di 350 euro al mese) a seconda delle fasce di reddito e tenendo conto della presenza e del numero di figli. I fondi verranno distribuiti a chi contrae un regolare contratto di affitto, non transitorio, nel territorio toscano, singolarmente o in qualunque forma di convivenza e con priorità per le coppie con figli. La durata massima del finanziamento è di tre anni. Per ogni contratto di locazione è ammesso un unico contributo. Circa 10 mila i giovani toscani potenzialmente interessati La somma stanziata permetterà di erogare contributi ad almeno 10 mila soggetti o nuclei familiari. - Residenza: in Toscana e in famiglia da almeno 5 anni - Età compresa tra 25 e 34, con priorità alla fascia tra 30 e 34 anni - Residenza in Toscana da almeno 5 anni presso la famiglia di origine - Titolarità di un reddito complessivo Irpef non superiore a 35 mila euro e appartenenza ad un nucleo familiare di origine con un reddito non superiore a 40 mila euro (Isee) alla data di presentazione della domanda di contributo. I redditi sono quelli riferiti all anno precedente a quello di presentazione della domanda
3 - Intenzionati a sottoscrivere un regolare contratto di locazione a carattere non transitorio di immobile, situato nel territorio della Toscana, da destinare a prima abitazione - Non titolarità di altri contributi o benefici pubblici erogati per la medesima finalità - Non titolarità, per una quota superiore al 30 per cento, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa siti sul territorio nazionale Famiglia di origine con Isee non superiore a 40mila euro - Per nucleo familiare di origine si intende quello composto da genitori, parenti (ad es. nonni) o affini (es. suoceri) entro il secondo grado. - Per emancipazione dalla famiglia di origine e autonomia abitativa si intende la costituzione da parte dei giovani di un proprio nucleo familiare avente una delle seguenti composizioni: a. nucleo monoparentale con figli (famiglia di 1 solo genitore con 1 o più figli conviventi a carico) b. coppia coniugata o convivente more uxorio c. coppia costituita da giovani che provengono da due distinti nuclei familiari di origine d. persone singole, compresi i separati legalmente (sentenza del Tribunale) e. due o più giovani non legati da rapporti di parentela intenzionati a costituire una solidale coabitazione e a condividere gli oneri e le responsabilità riguardanti la locazione e la complessiva conduzione dell alloggio Coppie sposate o di fatto o gruppi di giovani: ecco i requisiti - Per le coppie (b, c) i requisiti devono essere rispettati da entrambi i giovani, ad eccezione della residenza. Uno dei giovani può non essere residente in Toscana - Il limite massimo di reddito del nucleo familiare è: - 45 mila euro in caso di nuclei familiari (coppie spostate o di fatto lettere b e c) e di due richiedenti di cui alla lettera e) in caso di tre o più richiedenti (lettera e) Tre fasce di reddito: minima, intermedia, massima Il contributo sull affitto sarà più alto se la fascia di reddito a cui appartiene il giovane, o la coppia, o il gruppo è più bassa. Diminuisce con l aumentare del reddito. Tre le fasce di reddito: minima, intermedia e massima: Leggi TABELLA 1 allegata Il contributo aumenta con il numero di figli Il contributo al pagamento del canone di locazione varia da un minimo di (150 euro al mese) ad un massimo di euro all anno (350 euro al mese) ed è articolato in rapporto alla presenza di figli e alle fasce di reddito così come segue: Leggi TABELLA 2 allegata Il numero verde di Giovanisì è
4 LA GIUNTA REGIONALE Visto il Programma regionale di sviluppo approvato dal Consiglio regionale con risoluzione n. 49 del ed in particolare il progetto di interesse generale n. 1. Giovani sì - Progetto per l autonomia dei giovani - obiettivo specifico 1: promozione dell emancipazione dei giovani dalla famiglia di origine; Visto il Documento di programmazione economica e finanziaria 2012 approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 56 del 27 luglio 2011 ed in particolare le azioni prioritarie previste per il progetto Giovani sì nell ambito della linea di intervento Casa ; Vista l informativa preliminare del Piano sanitario e sociale integrato regionale, approvata con decisione della Giunta Regionale n. 27 del ; Vista la Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l anno 2011), e in particolare il Capo I bis del Titolo VII, inserito dalla Legge regionale 29 giugno 2011, n. 25, recante disposizioni in materia di interventi di sostegno finanziario all autonomia abitativa dei giovani di età compresa tra venticinque e trentaquattro anni, con priorità alla fascia fra trenta e trentaquattro, al fine di favorire la loro emancipazione dalla famiglia di origine, sia attraverso soluzioni abitative singole, sia attraverso soluzioni abitative che prevedono altre forme di convivenza ; Visto l art. 118 ter della medesima legge che prevede, nell ambito degli interventi sopra indicati, una specifica misura concernente l erogazione di contributi di sostegno al pagamento del canone di locazione; Rilevato che al comma 9 del citato articolo 118 ter si stabilisce che la Giunta Regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità operative di accesso e di erogazione del contributo e detta indirizzi per la predisposizione del bando, in particolare per quanto concerne i requisiti specifici dei destinatari del contributo e l ammontare del contributo da assegnare in rapporto alle fasce di reddito ed alla presenza di figli; Preso atto che l art. 118 bis e il comma 1 dell art. 118 ter della richiamata legge regionale definiscono i requisiti dei giovani destinatari del contributo, come di seguito riportati: - età compresa tra venticinque e trentaquattro anni, con priorità alla fascia fra trenta e trentaquattro; - cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all Unione Europea oppure, se stranieri, in possesso dei requisiti previsti dall articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); - residenza in Toscana da almeno un quinquennio, presso il nucleo familiare di origine; - titolarità di un reddito complessivo ai fini IRPEF non superiore ad euro ,00 ed appartenenza ad un nucleo familiare di origine titolare di un
5 reddito non superiore ad euro ,00, accertato secondo la normativa in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), alla data di presentazione della domanda di contributo; i redditi sono riferiti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda; - intenzionati a sottoscrivere un regolare contratto di locazione a carattere non transitorio di immobile, situato nel territorio della Toscana, da destinare a prima abitazione; - non titolarità di altri contributi o benefici pubblici erogati per la medesima finalità; - non titolarità, per una quota superiore al 30 per cento, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa siti sul territorio nazionale. Rilevato altresì che lo stesso art. 118 ter, al comma 2 stabilisce che ai fini della concessione del contributo costituiscono criteri di priorità la presenza di uno o più figli e la situazione di monoparentalità ; Considerato pertanto che i principali indirizzi e criteri per la predisposizione dei bandi debbano riguardare i seguenti aspetti: a) definizione dei requisiti specifici e caratteristiche dell autonomia abitativa; b) articolazione del reddito in tre scaglioni allo scopo di dare applicazione al dettato di cui all art. 118 ter, comma 3, della legge laddove è stabilito che il reddito complessivo ai fini IRPEF costruisce, insieme alla presenza o meno di figli, parametro in base al quale modulare l importo del contributo; c) modalità di formazione della graduatoria; d) determinazione, su base annuale, dell entità del contributo in relazione alla presenza dei figli e al reddito; e) indicazioni volte a stabilire organicamente i vincoli e gli obblighi conseguenti alla concessione del contributo e, in caso di eventuale loro violazione, la conseguente revoca e decadenza dal contributo stesso. Ritenuto pertanto di approvare gli indirizzi per la predisposizione dei bandi regionali e le modalità operative di accesso e di erogazione dei contributi, secondo quanto contenuto nell allegato A) al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale; Preso atto che con i commi 1 e 3 del citato art. 118 ter è stata autorizzata la spesa massima di complessivi Euro ,00 da sostenersi per l erogazione di contributi di sostegno al pagamento del canone di locazione in favore dei giovani negli anni 2011, 2012 e 2013; Dato atto che la copertura finanziaria dell intervento di cui sopra, da sostenersi nel triennio , è garantita con le risorse iscritte al capitolo di spesa del bilancio pluriennale vigente 2011/2013, annualità 2011; Vista la L.R. n. 66 del , con la quale è stato approvato il Bilancio dell Esercizio finanziario 2011 e il Bilancio Pluriennale ;
6 Vista la Delibera G.R. n. 5 del , con la quale è stato approvato il Bilancio Gestionale per l anno 2011; Visto il parere favorevole espresso dal C.T.D. nella seduta del ; A voti unanimi DELIBERA 1. di approvare gli indirizzi e criteri per la predisposizione dei bandi contenuti nell allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di dare mandato alla Direzione generale diritti di cittadinanza e coesione sociale Settore politiche abitative - di predisporre i bandi regionali in conformità agli indirizzi e criteri contenuti nel citato allegato A), nonché di provvedere all istruttoria delle domande, all approvazione della graduatoria e allo svolgimento degli ulteriori conseguenti adempimenti. Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f) della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 18 comma 2 della medesima LR 23/2007. Il Dirigente Responsabile GIANLUCA GIOVANNONI Il Direttore Generale BEATRICE SASSI SEGRETERIA DELLA GIUNTA IL DIRETTORE GENERALE ANTONIO DAVIDE BARRETTA
7 Allegato A Oggetto: Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l anno 2011) - articoli 118 bis e 118 ter - Misure a sostegno dell autonomia abitativa dei giovani. Intervento di sostegno al pagamento del canone di locazione. Indirizzi e criteri per la predisposizione dei bandi Finalità e bandi 1.1 In conformità a quanto stabilito dagli articoli 118 bis e 118 ter della l.r. 65/2010 e dalla presente deliberazione, nel triennio sono approvati uno o più bandi per la concessione di contributi finalizzati a sostenere l autonomia abitativa dei giovani toscani di età compresa fra 25 e 34 anni e per favorire la loro emancipazione dalla famiglia di origine. 1.2 Ciascun bando quantifica e impegna una quota delle risorse finanziarie complessive destinate all attuazione dell intervento in oggetto. Le stesse sono pari complessivamente ad euro ,00 per gli anni 2011, 2012 e Nel caso in cui la suddetta quota impegnata risultasse insufficiente a soddisfare tutte le domande idonee inserite in graduatoria potrà essere integrata fino alla concorrenza del limite massimo di cui all art. 118 ter, comma 1 della l.r. 65/ Definizione di nucleo familiare di origine Per nucleo familiare di origine si intende quello composto da genitori, parenti o affini entro il secondo grado. 3. Emancipazione e autonomia abitativa 3.1 Per emancipazione dalla famiglia di origine e autonomia abitativa si intende la costituzione da parte dei giovani di un proprio nucleo familiare avente una delle seguenti composizioni: a) nucleo monoparentale con figli (si intende il nucleo costituito da un solo genitore con uno o più figli conviventi a carico); b) coppia coniugata o convivente more uxorio; c) coppia costituita da giovani che provengono da due distinti nuclei familiari di origine; d) persone singole, comprese coloro per le quali sia stata pronunciata separazione giudiziale o sia intervenuta l omologazione della separazione da parte del Tribunale;
8 e) due o più giovani non legati da rapporti di parentela, non compresi nelle definizioni di cui alle lettere b) e c), intenzionati a costituire una solidale coabitazione e a condividere gli oneri e le responsabilità riguardanti la locazione e la complessiva conduzione dell alloggio. 4. Requisiti specifici per le coppie o gruppi di giovani 4.1 Per i nuclei familiari di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 3 tutti i requisiti di cui all art. 118 ter della l.r. 65/2010 debbono essere rispettati da almeno uno dei giovani richiedenti. 4.2 L altro componente la coppia deve rispettare i medesimi requisiti ad eccezione di quello indicato alla lettera b) della citata legge. 4.3 Il limite massimo di reddito del nucleo è fissato come segue: - euro in caso di nuclei familiari di cui alle lettere b), c) e di due richiedenti di cui alla lettera e) del precedente punto 3; - euro in caso di tre o più richiedenti di cui alla lettera e) del precedente punto Requisito del reddito 5.1. Per reddito si intende il reddito complessivo ai fini IRPEF risultante dall ultima dichiarazione fiscale. Sono inoltre computati i redditi diversi di cui all art. 67, comma 1, lettere i) e l) 1 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, di lavoro autonomo ed impresa e i redditi da lavoro dipendente ed assimilati. 5.2 Il limite massimo del reddito complessivo ai fini IRPEF non superiore ad euro stabilito all art. 118 ter, comma 1, lettera c) della l.r. 65/2010 è verificato individualmente per ciascuno dei richiedenti indicati nella domanda. 5.3 Per i giovani di cui alle lettere c) ed e) del punto 3 tra i redditi dei due o più nuclei familiari di origine si considera quello avente il valore ISEE più elevato. 6. Fasce di reddito. 6.1 Ai fini della determinazione dell importo del contributo al pagamento del canone di locazione sono applicate le seguenti fasce di reddito: 1 Tuir - art. 67 comma 1 lettere: i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente; l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
9 nuclei familiari fascia di reddito - nucleo monoparentale con figli (definizione punto 3.1 lett. a) - persone singole (definizione punto 3.1 lett. c) - coppia (definizioni punto 3.1 lett. b) e c) - due richiedenti (definizione punto 3.1 lett. e) - tre o più richiedenti (definizione punto 3.1 lett. e) minima da 0 a da 0 a da 0 a intermedia da a da a da a massima da a da a da a Ammontare e durata del contributo. 7.1 Il contributo al pagamento del canone di locazione varia da un minimo di ad un massimo di euro all anno ed è articolato in rapporto alla presenza di figli e alle fasce di reddito così come segue: fasce di reddito di cui al precedente punto 6 minima mese intermedia mese massima mese figli nessuno uno due o più mese mese mese mese mese mese 7.2 In contributo è concesso nello stesso importo per la durata di tre anni ed è attribuito seguendo l ordine delle domande stabilito nella graduatoria. 7.3 Il contributo non può comunque essere superiore al canone di locazione stabilito nel contratto. 8. Graduatoria Priorità 8.1 Le domande sono collocate in un unica graduatoria formata con le modalità e i criteri di priorità sotto elencati: anni; 1. almeno uno dei giovani richiedenti abbia una età compresa fra 30 e nel seguente ordine di precedenza:
10 a) nucleo monoparentale con figli (si intende il nucleo costituito da un solo genitore con uno o più figli conviventi a carico); b) richiedenti con figli; c) richiedenti senza figli. 8.2 Per i nuclei monoparentali di cui alla precedente lettera a), le domande sono a loro volta ordinate in base al maggior numero dei figli; a parità di numero di figli sono disposte in ordine crescente di reddito come definito al precedente punto 5; in caso di ulteriore parità si procede mediante sorteggio. 8.3 Le domande dei richiedenti con figli di cui alla precedente lettera b), sono a loro volta ordinate in base al maggior numero dei figli; a parità di numero di figli sono collocate secondo il seguente ordine di precedenza: a) coppia coniugata o convivente more uxorio; b) coppia costituita da giovani che provengono da due distinti nuclei familiari di origine; c) persone singole, comprese coloro per le quali sia stata pronunciata separazione giudiziale o sia intervenuta l omologazione della separazione da parte del Tribunale; d) due o più giovani non legati da rapporti di parentela, non comprese nelle definizioni di cui alle lettere b) e c), intenzionati a costituire una solidale coabitazione e a condividere gli oneri e le responsabilità riguardanti la locazione e la complessiva conduzione dell alloggio. Le domande così ordinate sono quindi disposte in ordine crescente di reddito come definito al precedente punto 5; in caso di ulteriore parità si procede mediante sorteggio. 8.4 Per i richiedenti senza figli di cui alla precedente lettera c) si applicano le modalità e i criteri indicati al precedente punto Con gli stessi criteri sopra stabiliti la graduatoria comprende infine le domande dei giovani aventi un età compresa fra 25 e 29 anni. 9. Caratteristiche dell abitazione in affitto 9.1 Il bando, nel definire le caratteristiche dell abitazione in affitto, stabilisce che essa: a) non deve appartenere alle categorie catastali A1, A8 e A9 né essere stata realizzata o recuperata in attuazione dei programmi edilizia residenziale pubblica (ERP) e di edilizia agevolata finalizzata alla locazione a canoni calmierati; b) deve possedere i requisiti di abitabilità e di destinazione d uso conforme agli strumenti urbanistici; c) deve essere locata a titolo oneroso; 9.2 Sono escluse dal contributo le locazioni a carattere transitorio, di porzioni di alloggio e di singoli vani.
11 9.3 Il bando stabilisce altresì i casi di incompatibilità fra locatore e locatario in relazione al loro grado di parentela. 10. Modalità operative di accesso ed erogazione del contributo Al fine di agevolare la presentazione delle domande e l erogazione del contributo il bando prevede la messa a disposizione di apposita modulistica e la possibilità di avvalersi del portale internet appositamente dedicato al progetto denominato Giovani Sì. 11. Modalità di restituzione del contributo Decadenza e revoca 11.1 Il bando stabilisce, a carico dei soggetti beneficiari, i vincoli e gli obblighi da rispettare durante il triennio di concessione del contributo e relativa documentazione volta ad attestare il rispetto di detti obblighi Fermo restando quanto stabilito all art. 118 ter, commi 7 e 8 della l.r. 65/2010, il bando articola puntualmente i motivi di decadenza e revoca. 12. Controlli I controlli nei confronti dei beneficiari sono svolti con cadenza annuale. A tal fine si applicano le disposizioni e procedure previste in materia di controlli nell ambito dei programmi e degli interventi di edilizia pubblica agevolata Ulteriori specificazioni Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge regionale e dalla presente deliberazione i bandi specificano ogni altro necessario elemento di tipo procedurale e documentale e definiscono le modalità di monitoraggio in itinere dello stato di attuazione del presente intervento e delle relative risorse stanziate. 2 decreto dirigenziale n. 226
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