LE SANZIONI DISCIPLINARI E PECUNIARIE, TRA CODICE DELLE ASSICURAZIONI E REGOLAMENTAZIONI ISVAP

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1 Milano, 6 ottobre 2011 LE SANZIONI DISCIPLINARI E PECUNIARIE, TRA CODICE DELLE ASSICURAZIONI E REGOLAMENTAZIONI ISVAP Avv. Andrea Maura 1

2 Le sanzioni amministrative pecuniarie 2

3 Profili generali - 1 o Ai sensi dell'art. 324 del Codice delle Assicurazioni (C.d.a.), la violazione delle disposizioni ivi indicate da parte degli intermediari (anche se commesse da propri dipendenti o ausiliari),comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 1.000,00 a ,00; o Nei casi di particolare gravità o ripetizione dell'illecito, i limiti minimo e massimo sono raddoppiati. 3

4 Profili generali - 2 ola norma sanziona l inosservanza da parte degli Intermediari degli artt.: 109, comma 4 del C.d.a. (iscrizione nella Sez. E dei collaboratori degli iscritti nelle sez. A, B e D; obbligo degli iscritti nella sez. A di comunicare alle Imprese preponenti i soggetti che operano per loro conto) 4

5 Profili generali , comma 6 del C.d.a (obblighi di comunicazione a carico delle Imprese e degli Intermediari, ai quali è stata data attuazione dall art. 36 del Reg. Isvap n. 5/2006); 117, comma 1 del Cda (separazione patrimoniale e conto separato); 119, comma 2, ultimo periodo, del Cda (distribuzione di soli prodotti standardizzati, da parte degli iscritti nella sez. D, salvo iscrizione ad altra sezione del RUI). 5

6 Profili generali del C.d.a (informazioni precontrattuali e regole di comportamento, cui è stata data attuazione dal Reg. Isvap n. 5/2006); 121 del Cda (informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza, cui è stata data attuazione dai Reg. Isvap n. 5/2006 e n. 34/2010); 131 del Cda (trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell ambito delle coperture RCA, cui è stata data attuazione dal Reg. Isvap n. 23/2008). 6

7 Profili generali del C.d.a (divieto di abbinamento nell ambito delle polizze RC Auto); 182, commi 2 e 3, del Cda (pubblicità in materia di prodotti assicurativi); 183 del Cda (regole di comportamento, cui è stata data attuazione dai Reg. Isvap n. 5/2006 e 35/2010); 185, comma 1, del Cda (Nota informativa); 191 del Cda (norme regolamentari). 7

8 I destinatari - 1 ol'art. 325 del C.d.a. prevede che destinatari delle sanzioni sono gli intermediari (e le imprese) responsabili della violazione. 8

9 I destinatari - 2 o I destinatari possono evitare di essere condannati al pagamento della sanzione, qualora riescano a dimostrare che la violazione è stata posta in essere: dai propri dipendenti o collaboratori, con abuso di doveri d'ufficio e per trarne personale vantaggio. 9

10 I destinatari - 3 o In tal caso, la sanzione è comminata al dipendente o collaboratore alla cui azione od omissione è imputabile l'infrazione. o Salvo rivalsa, l'intermediario risponde, comunque, a titolo di responsabilità civile. 10

11 I destinatari - 4 o Le imprese di assicurazione rispondono in solido con l'autore della violazione nel caso in cui l'inosservanza sia stata posta in essere da soggetti ai quali siano state affidate funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle Imprese medesime. 11

12 La procedura sanzionatoria 12

13 La procedura sanzionatoria - 1 o Le norme sulle procedure di applicazione delle sanzioni sono state implicitamente abrogate o novellate dagli articoli 24 e 26 della Legge 28 dicembre 262, n. 2005, (c.d. Legge sulla tutela del risparmio), modificata da D.lgs. 29 dicembre 2006, n o In particolare, la procedura per l applicazione delle sanzioni è disciplinata dal Regolamento ISVAP n. 1 del 15 marzo 2006, modificato ed integrato dal Provv. Isvap n del

14 La procedura sanzionatoria - 2 oil Regolamento mira a dare attuazione alle indicazioni del: Codice delle assicurazioni integrate dalle disposizioni della Legge sulla tutela del risparmio. 14

15 La procedura sanzionatoria - 3 o In linea con quanto previsto dalla legge n. 262/05, il potere di applicare le sanzioni spetta all ISVAP, la quale vi provvede, uniformando il proprio comportamento al principio di separazione delle funzioni istruttorie da quelle decisorie. 15

16 La procedura sanzionatoria - 4 o Coerentemente, il Reg. Isvap n. 1/06 affida alla Vice- Direzione Generale dell Istituto le funzioni istruttorie. o Il Vice Direttore Generale procede, quindi alla firma degli atti di contestazione predisposti dai Servizi competenti per materia che, nell esercizio delle loro funzioni abbiano rilevato fatti suscettibili di dar luogo all applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. 16

17 L avvio del procedimento sanzionatorio - 1 Ai sensi dell art. 3 del Reg. Isvap n. 1/06, l atto di contestazione, a firma congiunta di due Capi dei Servizi competenti per materia o, in caso di assenza o impedimento di uno di essi, da un Capo Servizio e da un Dirigente dei Servizi medesimi, è notificato ai soggetti destinatari delle sanzioni entro 120 giorni, ovvero entro 180 giorni per i soggetti residenti all estero, dall accertamento dei fatti. La data di notifica dell atto di contestazione rappresenta la data di avvio del procedimento sanzionatorio. 17

18 L avvio del procedimento sanzionatorio - 2 o L atto di contestazione contiene: una sintetica esposizione dei fatti, le violazioni riscontrate, l indicazione del responsabile del procedimento, il termine entro il quale gli interessati possono esercitare i diritti di difesa. 18

19 Istruttoria del procedimento sanzionatorio - 1 o Ai sensi dell art. 4 del Reg. Isvap n. 1/06, entro 60 giorni dalla data di notifica dell atto di contestazione i soggetti destinatari delle sanzioni possono far pervenire ai Servizi dell Istituto: memorie difensive od altri elementi controdeduttivi, nonché richiesta, ove lo ritengano necessario, di essere sentiti, direttamente od attraverso propri rappresentanti. In tal caso l audizione si terrà entro 180 giorni dal ricevimento della richiesta. 19

20 Istruttoria del procedimento sanzionatorio - 2 o Entro i successivi 90 giorni dal ricevimento delle memorie difensive o dall audizione, se successiva, i Servizi dell Istituto concludono la fase istruttoria del procedimento sanzionatorio e ne riferiscono gli esiti al Servizio Sanzioni con relazione motivata. o In assenza di memorie difensive o di richiesta di audizione i Servizi dell Istituto provvedono agli adempimenti di cui sopra entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di cui alla slide precedente. 20

21 Istruttoria del procedimento sanzionatorio - 3 o Ove il soggetto destinatario si sia avvalso della facoltà di cui all art. 327, comma 1, del Cda, la relazione, da trasmettere al Servizio Sanzioni entro 90 giorni decorrenti dal completamento delle verifiche di cui al comma 4 dell art. 327 del Cda, dovrà contenere indicazioni circa la realizzazione delle condizioni richieste per dar luogo all irrogazione della sanzione sostitutiva. 21

22 I commi 1 e 4 dell art. 327 del Cda - 1 o Il primo comma prevede che, qualora vengano accertate: più violazioni della stessa disposizione del Cda, o delle norme di attuazione, per le quali sia prevista l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, attraverso una pluralità di azioni od omissioni la cui reiterazione sia dipesa dalla medesima disfunzione dell'organizzazione dell'impresa o dell'intermediario, (segue) 22

23 I commi 1 e 4 dell art. 327 del Cda - 2 o l ISVAP provvede alla contestazione degli addebiti, e con lo stesso provvedimento fissa un termine perentorio, non superiore a 180 giorni entro il quale la parte deve effettuare gli interventi necessari per eliminare la disfunzione riscontrata, nel caso ritenga di avvalersi di tale facoltà. o Ai sensi dell art. 327, comma 2 del Cda, la parte, che intenda effettuare gli interventi di cui al comma 1, deve darne comunicazione all'isvap, entro 60 giorni dal provvedimento di contestazione degli addebiti, indicandone modalità, caratteristiche ed effetti attesi. 23

24 I commi 1 e 4 dell art. 327 del Cda - 3 o Ai sensi del comma 4, nel caso in cui la parte si sia avvalsa della facoltà prevista dal citato comma 2, l'isvap, entro 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato per eliminare la disfunzione riscontrata, verifica che siano state adottate le misure correttive e ne comunica gli esiti alla parte del procedimento. 24

25 I commi 1 e 4 dell art. 327 del Cda - 4 o L'adozione delle misure correttive secondo le modalità e le caratteristiche indicate nella comunicazione all'isvap rende applicabile un'unica sanzione amministrativa pecuniaria, sostitutiva di quelle derivanti dalle violazioni della medesima disposizione, che sarà determinata in misura non inferiore ad ,00 e non superiore ad ,00. o Eventuali rilievi formulati dall'isvap non precludono l'applicazione della sanzione sostitutiva, ma sono valutati in sede di determinazione della sanzione stessa. 25

26 La conclusione del procedimento sanzionatorio - 1 o Ai sensi dell art. 5 del Reg. Isvap n. 1, il Servizio Sanzioni, verificata la ritualità e la completezza degli adempimenti istruttori compiuti e valutate le risultanze dell istruttoria dei Servizi dell Istituto, predispone gli atti conclusivi del procedimento sanzionatorio sottoponendoli al Presidente per la decisione. 26

27 La conclusione del procedimento sanzionatorio - 2 o Il provvedimento motivato adottato dal Presidente è notificato al soggetto cui è stata rivolta la contestazione entro 90 giorni dal ricevimento da parte del Servizio Sanzioni della relazione motivata dei Servizi dell Istituto. 27

28 La conclusione del procedimento sanzionatorio - 3 o Il provvedimento di irrogazione della sanzione reca l ingiunzione del relativo pagamento e trovano applicazione: l art. 326, commi 7 e 8, del Cda e l art. 24, commi 5 e 6, della Legge sul risparmio (abrogati dal D.lgs. 104/2010). o Il procedimento sanzionatorio, con l irrogazione della sanzione ovvero l archiviazione, si conclude entro 2 anni dalla data del suo avvio. 28

29 Il ricorso avverso i provvedimenti sanzionatori - 1 o Ai sensi dei commi 7 e 8 dell art. 326 del Cda: le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti che applicano la sanzione, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. o I ricorsi medesimi, sono notificati anche all'isvap, che provvede alla difesa in giudizio con propri legali. o I provvedimenti che infliggono le sanzioni pecuniarie, e le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi sono pubblicati nel Bollettino dell'isvap. 29

30 Il ricorso avverso i provvedimenti sanzionatori - 2 o Le controversie relative i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti (con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti) sono disciplinati dall art. 119 del D.lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo). 30

31 Il ricorso avverso i provvedimenti sanzionatori - 3 o L art. 135 del D.lgs. 104/2010 prevede, tra l altro, la competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, avverso i provvedimenti aventi natura sanzionatoria emanati dall ISVAP. 31

32 Termini per il pagamento - 1 o L art. 6 del Reg. Isvap n. 1/06 prevede che il pagamento delle sanzioni irrogate debba avvenire, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di irrogazione della sanzione. che salgono a 60, se il destinatario risiede all estero. o Nel provvedimento di irrogazione della sanzione sono indicate le modalità di pagamento. 32

33 Termini per il pagamento - 2 o Si ricorda che l'art. 24, comma 4, della Legge sul Risparmio prevede che alle sanzioni amministrative irrogate dalle Autorità indipendenti, tra cui l ISVAP, non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 33

34 Le sanzioni disciplinari 34

35 Profili generali - 1 o Ai sensi dell art. 329 del Cda, gli intermediari, compresi i produttori diretti, i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari degli stessi, che, nell'esercizio della loro attività, anche nei casi puniti ai sensi dell'articolo 324, violino le norme del Codice delle Assicurazioni o le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla gravità dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: richiamo censura radiazione 35

36 Profili generali - 2 o Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, è disposto per fatti di lieve manchevolezza. o La censura è disposta per fatti di particolare gravità. o La radiazione è disposta per fatti di eccezionale gravità e determina l'immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione. 36

37 Le singole fattispecie 37

38 La radiazione - 1 o Ferma l applicazione della procedura di applicazione delle sanzioni di cui all art. 331 del Cda, implementata dal Reg. Isvap n. 6/06, l'art. 62 del Reg. Isvap n. 5 del 2006, prevede la sanzione della radiazione nei casi di: intermediazione di contratti di imprese non autorizzate o non abilitate ad operare in Italia; contraffazione o falsificazione della documentazione contrattuale;

39 La radiazione - 2 contraffazione della firma del contraente su modulistica contrattuale; rilascio di false attestazioni in sede di offerta o di esecuzione del contratto di assicurazione; mancata rimessa dei premi assicurativi o delle somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti, dovute dalle imprese agli assicurati o ad altri aventi diritto;

40 La radiazione - 3 violazione delle disposizioni dell art. 54 e 54 bis del Reg. Isvap n. 5 del 2006 (obblighi di separazione patrimoniale); versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese in conti correnti diversi dal conto corrente separato di cui all articolo 54;

41 La radiazione - 4 esercizio dell attività di intermediazione in violazione delle disposizioni in materia di distribuzione dei prodotti da parte dei soggetti di cui alla sez. D ed in materia di collocamento di forme pensionistiche complementari e multilevel marketing; comunicazione o trasmissione di informazioni e consegna o trasmissione di documenti al contraente o all Isvap non rispondenti al vero;

42 La radiazione - 5 svolgimento dell attività di intermediazione da parte degli iscritti alle sezioni A e B, in assenza della polizza di r.c. Professionale; ripresa dell attività da parte degli intermediari iscritti nelle sezioni A o B come inoperativi, in assenza della polizza di r.c. Professionale; esercizio dell attività di intermediazione per il tramite di addetti non iscritti al registro, operanti al di fuori dei propri locali.

43 La censura - 1 o Sempre ai sensi dell'art. 62 del Reg. Isvap n. 5 del 2006, l Istituto dispone la censura in caso di: inosservanza degli obblighi di cui all art. 36, comma 1 (obblighi di comunicazione all Isvap) o comma 5 (mancata comunicazione nei termini all Isvap dell interruzione del rapporto con soggetti iscritti alla sezione E) del Reg. Isvap n. 5 del 2006;

44 La censura - 2 violazione delle disposizioni di cui all art. 38 (aggiornamento professionale) del Reg. Isvap n. 5 del 2006; esercizio dell attività di intermediazione tramite di addetti non in possesso dei requisiti previsti dall art. 42 (onorabilità e professionalità) del Reg. Isvap n. 5 del 2006; violazione delle disposizioni di cui all art. 46 (intermediario che ricopre anche cariche incompatibili) del Reg. Isvap n. 5 del 2006;

45 La censura - 3 violazione delle disposizioni dell art. 47. comma1/a (comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità) o comma 2 (obbligo di riservatezza) del Reg. Isvap n. 5 del 2006; accettazione di mezzi di pagamento diversi o aventi caratteristiche difformi da quelle prescritte dall art. 47, comma 3 del Reg. Isvap n. 5 del 2006; violazione delle disposizioni di cui all art. 51 (modalità dell informativa) del Reg. Isvap n. 5 del 2006;

46 La censura - 4 violazione delle disposizioni di cui agli art. 48 (conflitti di interesse), 49 (informativa precontrattuale) o 50 (informativa su potenziali situazioni di conflitto di interessi) del Reg. Isvap n. 5 del 2006; violazione delle disposizioni di cui all art. 52 (adeguatezza dei contratti offerti) del Reg. Isvap n. 5 del 2006;

47 La censura - 5 violazione delle disposizioni di cui all art. 53 (documentazione da consegnare ai contraenti) del Reg. Isvap n. 5 del 2006; costituzione di un conto corrente separato non conforme alle disposizioni previste dall articolo 54 o stipulazione di una fideiussione bancaria non conforme alle disposizioni previste dall articolo 54 bis del Reg. Isvap n. 5 del 2006;

48 La censura - 6 versamento dei premi nel conto corrente separato oltre i termini previsti dall articolo 54, comma 2; violazione delle disposizioni di cui all art. 55, comma 2 (informativa sull autorizzazione a svolgere operazioni di incasso e/o di pagamento da parte dei broker) o comma 3 (avuto riguardo agli iscritti ala sezione E di cui il broker si avvalga) del Reg. Isvap n. 5 del 2006;

49 La censura - 7 inosservanza degli obblighi di conservazione della documentazione di cui all art. 57 del Reg. Isvap n. 5 del 2006; violazione delle disposizioni di cui all art. 59 (regole di comportamento nelle vendite a distanza) del Reg. Isvap n. 5 del 2006; violazione delle disposizioni di cui all art. 60 (informazioni da fornire al contraente nelle vendite a distanza) del Reg. Isvap n. 5 del 2006;

50 La censura - 8 violazione delle disposizioni di cui all art. 61 (attività di intermediazione tramite internet) del Reg. Isvap n. 5 del 2006; stipulazione di contratti di assicurazione RCA a condizioni diverse da quelle spettanti all assicurato o in assenza dell attestato dello stato di rischio o dell acquisizione dei dati inerenti all identità del contraente e, se persona diversa, dell intestatario del veicolo o o a condizioni diverse da quelle spettanti all assicurato in base ai dati risultanti dall attestato dello stato di rischio o relativi all identità del contraente e dell intestatario del veicolo, se persona diversa.

51 Il richiamo ol Isvap dispone, infine, la sanzione del richiamo per fatti di lieve manchevolezza.

52 L art. 62 comma 3 del Reg. Isvap n. 5/06 o Avuto riguardo alle sanzioni sopra elencate, il comma 3 dell'art. 62 del Reg. Isvap n. 5 del 2006, considerate le circostanze, la recidiva e ogni elemento disponibile, prevede che l'isvap possa comminare la sanzione immediatamente inferiore o superiore.

53 L art. 62 comma 4 del Reg. Isvap n. 5/06 o In caso di corresponsabilità della società per omesso controllo o disfunzioni organizzative che hanno consentito la sistematica reiterazione dell'illecito, la radiazione della persona fisica comporta anche la cancellazione della società dal R.U.I.

54 La procedura sanzionatoria 54

55 La procedura sanzionatoria - 1 o Il Reg. Isvap n. 6/2006, modificato dal Provv. Isvap n. 2564/2007 attua l art. 331 del Cda, disciplinando: la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti, tra l altro, delle persone fisiche iscritte nel RUI ed il funzionamento del Collegio di Garanzia sui procedimenti disciplinari, istituito presso l ISVAP. 55

56 La procedura sanzionatoria - 2 o In particolare, il Regolamento disciplina: il funzionamento e l articolazione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, regola la ripartizione delle funzioni istruttorie e deliberative e stabilisce le norme di svolgimento della procedura, nel rispetto del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa dell interessato, in materia di illeciti disciplinari previsti dal Cda e dai Regolamenti attuativi che siano commessi da intermediari e periti assicurativi. 56

57 Istruttoria e avvio del procedimento - 1 o AI sensi dell art. 3 del Reg. Isvap n. 6, l istruttoria, è curata dalla Sezione Consulenza Legale ed è affidata ad un Funzionario che assume la responsabilità del procedimento. 57

58 Istruttoria e avvio del procedimento - 2 o Il Funzionario responsabile istruisce il procedimento sulla base degli: degli atti e della documentazione inviati dagli altri Servizi dell Autorità inerenti alla ricorrenza di possibili illeciti disciplinari. o Se necessario richiede, direttamente o attraverso il Servizio che effettua la segnalazione, atti e documenti alle imprese di assicurazione mandanti ed ai soggetti nei confronti dei quali si svolge l istruttoria. 58

59 Istruttoria e avvio del procedimento - 3 o L istruttoria si conclude entro il termine di 90 giorni dal ricevimento degli atti e documenti inviati dagli altri Servizi dell Autorità inerenti alla ricorrenza di possibili illeciti disciplinari. o Il termine può essere interrotto una sola volta per la richiesta di atti e documenti alle imprese di assicurazione mandanti ed ai soggetti nei confronti dei quali si svolge l istruttoria e decorre nuovamente dal pervenimento della documentazione completa. 59

60 Istruttoria e avvio del procedimento - 4 o Il Funzionario responsabile del procedimento disciplinare, esaminati gli atti, previa valutazione del responsabile della Sezione Consulenza Legale, propone al Vice Direttore Generale ovvero ad altro Dirigente delegato dal Presidente, a. la chiusura dell istruttoria per insussistenza della violazione o improcedibilità dell azione disciplinare; b. l avvio del procedimento disciplinare mediante la contestazione all interessato degli addebiti. 60

61 Istruttoria e avvio del procedimento - 5 o Il Vice Direttore Generale, ovvero il Dirigente delegato dal Presidente, a seguito della proposta del Funzionario responsabile, con atto formale, entro il termine previsto per la conclusione dell istruttoria, dispone: la chiusura della stessa o l avvio del procedimento. 61

62 Istruttoria e avvio del procedimento - 6 o L avvio del procedimento avviene con la contestazione degli addebiti all interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 giorni, ovvero entro 180 giorni per i soggetti residenti all estero, dalla data di conclusione dell istruttoria e contiene l indicazione dei diritti dell interessato. 62

63 Istruttoria e avvio del procedimento - 7 Se l attività di intermediazione è esercitata in forma societaria, la contestazione degli addebiti deve essere comunicata, sempre a mezzo raccomandata a/r anche alla società, accompagnata dall avvertenza delle possibili conseguenze in capo ad essa (cancellazione in caso di radiazione della persona fisica) e dall invito a partecipare al procedimento, con gli stessi diritti di difesa riconosciuti all interessato. 63

64 Istruttoria e avvio del procedimento - 8 o Nei medesimi termini viene data notizia dell avvio del procedimento anche alle imprese o agli intermediari con cui il soggetto ha in corso, o ha avuto all epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni. 64

65 Diritti dell interessato o Ai sensi dell art. 4 del Reg. Isvap n. 6/06, l interessato e la società eventualmente interessate entro il termine di 60 giorni dalla notifica della contestazione, hanno facoltà di: a) accedere agli atti del fascicolo e di estrarne copia; b) depositare scritti, memorie difensive e documenti probatori; c) proporre reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l audizione dinnanzi al Collegio. 65

66 Trattazione del procedimento - 1 o Ai sensi dell art. 8 del Reg. Isvap n. 6/06, il Funzionario responsabile, ricevuta notizia dell avvenuta notifica della contestazione degli addebiti all interessato, richiede alla Segreteria per i procedimenti disciplinari la fissazione della adunanza di trattazione. 66

67 Trattazione del procedimento - 2 o La Segreteria provvede sulla base del calendario fissato a norma dell articolo 7, comma 2, tenendo conto del termine previsto per l esercizio dei diritti di difesa e di un ragionevole lasso di tempo per l esame degli atti difensivi. 67

68 Trattazione del procedimento - 3 o Della data della adunanza viene data comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al soggetto sottoposto al procedimento ed agli altri eventuali interessati. o Entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine per l esercizio dei diritti di difesa, la Sezione Consulenza Legale trasmette alla Segreteria il fascicolo del procedimento. 68

69 Trattazione del procedimento - 4 o Il Collegio, esamina gli atti, compresi gli scritti difensivi depositati dall interessato, avvia la trattazione nell adunanza e dispone l audizione degli interessati che ne abbiano fatto richiesta i quali potranno farsi assistere da un legale o da un esperto di fiducia. o Dell audizione viene redatto apposito verbale sottoscritto dai dichiaranti. 69

70 Trattazione del procedimento - 5 o Il Collegio può richiedere l integrazione delle risultanze istruttorie e disporre la convocazione in adunanza dei soggetti interessati ai fatti oggetto del procedimento e delle imprese e degli intermediari con cui il soggetto sottoposto a procedimento aveva incarichi o collaborazioni in corso all epoca dei fatti per fornire chiarimenti in merito alla sussistenza della violazione contestata fissandone il periodo di espletamento nel corso del quale il termine massimo fissato per la fine del procedimento è sospeso. 70

71 Trattazione del procedimento - 6 o Alle adunanze del Collegio partecipa, senza diritto di voto, il Funzionario responsabile per riferire in ordine all accertamento istruttorio dei fatti concernenti il procedimento. 71

72 Conclusione del procedimento - 1 o Ai sensi dell art. 9 del Reg. Isvap n. 6/06, la delibera del Collegio contiene la proposta motivata di adozione del provvedimento disciplinare ovvero di archiviazione della contestazione nel caso in cui la violazione non risulti provata. o Nel caso in cui venga proposta la sanzione della radiazione, il Collegio si esprime anche sulla sussistenza delle condizioni per le quali si deve disporre la cancellazione della società nella quale opera l interessato. 72

73 Conclusione del procedimento - 2 o Il Collegio delibera in seduta riservata. o In caso di assenza o di altro impedimento temporaneo di un componente, il Collegio o la Sezione può validamente operare con la presenza di due componenti. o Se l assenza o il temporaneo impedimento riguardano il Presidente del Collegio o della Sezione, questi è sostituito dal Presidente di un altra Sezione o, in mancanza, dal componente del Collegio o della Sezione più anziano per età. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 73

74 Conclusione del procedimento - 3 o La delibera, sottoscritta dal Presidente e dal relatore incaricato di redigere le motivazioni, viene trasmessa al Presidente dell ISVAP che, ricevuta la proposta formulata dal Collegio o della Sezione ovvero, dalle Sezioni riunite in seduta comune, assume una delle seguenti determinazioni: a) decide in merito con proprio provvedimento; b) chiede al Collegio o alla Sezione ovvero, dalle Sezioni riunite in seduta comune, il riesame della proposta; c) rimette la proposta formulata dal Collegio o dalla Sezione alle Sezioni riunite in seduta comune perché esprimano la propria proposta. 74

75 Notifica e pubblicazione del provvedimento - 1 o Ai sensi dell art. 10 del Reg. Isvap n. 6/06, il provvedimento adottato dal Presidente dell ISVAP che conclude il procedimento disciplinare: indica i termini e le modalità per proporre eventuale ricorso al giudice amministrativo, ovvero al Presidente della Repubblica in via straordinaria e viene notificato all interessato mediante lettera raccomandata. o Il provvedimento adottato dal Presidente dell ISVAP che applica la sanzione disciplinare è comunicato anche alle imprese o agli intermediari con cui il soggetto sottoposto a procedimento ha in corso, o aveva all epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni. 75

76 Notifica e pubblicazione del provvedimento - 2 o I provvedimenti che infliggono: la sanzione disciplinare della radiazione, le sentenze emesse a conclusione dei ricorsi ai giudici amministrativi ed i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, sono pubblicati nel Bollettino e sul sito internet dell Autorità. 76

77 Termine del procedimento oai sensi dell art. 11 del Reg. Isvap n. 6/06, fatte salve le legittime cause di sospensione, il procedimento disciplinare deve essere concluso entro 365 giorni dall avvio del procedimento. 77

78 Grazie per l attenzione Avv. Andrea Maura Genova Via San Vincenzo, 2 Tel Fax: Mob: E mail: andreamaura@yahoo.it Skype: andrea_maura 78

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