EMANA il seguente decreto-legge: CAPO I

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1 SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE MISURE URGENTI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE E PER L EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI NONCHE PER LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione e adottare misure per l efficienza degli uffici giudiziari; Considerata la finalità di assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile mediante le predette urgenti misure; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l efficienza del processo amministrativo, nonché in materia di magistratura amministrativa e di organizzazione dei relativi uffici; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia; EMANA il seguente decreto-legge: CAPO I MISURE URGENTI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE E PER L EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI ART. 1 (Applicazione dei magistrati dell Ufficio del massimario e del ruolo per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità per la definizione del contenzioso) 1. All articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: Il primo presidente della corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare temporaneamente i magistrati addetti all ufficio del massimario e del ruolo con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità. Il collegio giudicante della Corte non può essere composto da più di un magistrato dell ufficio del massimario e del ruolo, applicato ai sensi del comma che precede.. 1

2 ART. 2 (Tirocini formativi e misure straordinarie per contrarre i tempi di copertura delle vacanze nell organico degli uffici giudiziari di primo grado 1. All articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. sono sostituite dalle seguenti: possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. ; b) al comma 5-bis, dopo le parole: dell Ordine degli avvocati e sono inserite le seguenti: con il Consiglio nazionale forense relativamente agli uffici di legittimità, nonché. 2. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 8: 1) al comma 1, dopo le parole «posti messi a concorso» sono inserite le seguenti «e di quelli aumentati ai sensi del comma 3-bis» 2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso il Ministro della giustizia richiede al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima; detti posti non possono superare il decimo di quelli messi a concorso. Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta.»; b) all articolo 13, il comma 2 è abrogato. 2

3 3. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 e al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell organico degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015 e nominati, con decreto ministeriale adottato a norma dell articolo 21 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di due mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di dieci mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Conseguentemente i tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell articolo 21, comma 1, del citato decreto legislativo, hanno la seguente durata: a) tre mesi, per il primo periodo; b) due mesi, per il secondo periodo; c) cinque mesi, per il terzo periodo. 4. Le disposizioni del comma 2, lettera a), si applicano anche ai concorsi per magistrato ordinario in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Per l attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro per l anno 2017, di euro per l anno 2018, di euro per l anno 2019, di euro per l anno 2020, di euro per l anno 2021, di euro per l anno 2022, di euro per l anno 2023, di euro per l anno 2024, di euro per l anno 2025, di euro annui a decorrere dall anno ART. 3 (Disposizioni in materia di tramutamenti successivi dei magistrati) 1. All articolo 194, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole:, ad una sede da lui chiesta sono sostituite dalle seguenti: ad una sede e le parole: tre anni sono sostituite dalle seguenti: quattro anni. ART. 4 (Disposizioni per l efficienza degli uffici di sorveglianza e divieto di assegnazione del personale dell amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni) 1. All articolo 68, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il personale amministrativo di cui al periodo precedente non può essere destinato temporaneamente ad altri uffici del distretto giudiziario di appartenenza senza il nulla-osta del presidente del tribunale di sorveglianza.. 3

4 2. In deroga a quanto previsto dall articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il personale in servizio presso l amministrazione della giustizia, fatta eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, non può essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre Il divieto di cui al comma 1 non si applica relativamente ai comandi, ai distacchi e alle assegnazioni presso gli organi costituzionali. ART.5 ( Proroga del trattenimento in servizio di magistrati presso la Suprema Corte di Cassazione e modifica del limite di età per il conferimento di funzioni direttive di legittimità) 1. Al fine di assicurare la continuità negli incarichi apicali, direttivi superiori e direttivi presso la Suprema Corte di Cassazione e la Procura Generale della Corte di cassazione, in ragione delle molteplici iniziative di riforma intraprese per la definizione dell elevato contenzioso ivi pendente, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati che ricoprono funzioni apicali, direttive superiori o direttive presso la Suprema Corte di Cassazione e la Procura Generale, i quali non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso fra la medesima data del 31 dicembre 2016 ed il 30 dicembre Per tutti gli altri magistrati ordinari, resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del All articolo 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Le funzioni direttive di cui all articolo 10, commi da 10 a 13, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo. Le funzioni direttive di cui all articolo 10, comma 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.. ART. 6 (Modifiche alla legge 30 luglio 2007, n. 111, in materia di norme sull'ordinamento giudiziario) 4

5 1. Alla Tabella B, allegata alla legge 30 luglio 2007, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera I il numero 366 è sostituito dal numero 314 ; b) alla lettera L il numero è sostituito dal numero 9.091». CAPO II MISURE URGENTI PER LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA ART. 7 (Disposizioni sul processo amministrativo telematico) 1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 1 gennaio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 25, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l articolo 16- sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»; 1-ter. A decorrere dal 1 gennaio 2018 il comma 1 non si applica per i ricorsi soggetti al processo amministrativo telematico.»; b) all articolo 136: 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, anche in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare dall impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma; in tali casi e negli altri casi di esclusione dell impiego di modalità telematiche previsti dal decreto di cui all articolo 13, comma 1, delle norme di attuazione, si procede al deposito ed alla conservazione degli atti e dei documenti.»; 2) al comma 2-bis, le parole: «Tutti gli atti» sono sostituite dalle seguenti: «Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti»; 3) dopo il comma 2 bis, sono aggiunti i seguenti: 5

6 «2-ter. Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l asseverazione di cui all articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. Nel compimento dell attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.»; «2-quater. Il presidente della sezione o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il privato chiamato in causa dallo stesso giudice, che non possa effettuare il deposito di scritti difensivi o di documenti mediante PEC, a depositare mediante upload attraverso il sito istituzionale.». 2. Alle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 1 gennaio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 3, comma 1, le parole: «possono essere eseguite» sono sostituite dalle seguenti: «sono eseguite»; b) all articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo.»; c) all articolo 5, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Nei casi in cui è previsto il deposito di atti e documenti in forma cartacea, il segretario forma un fascicolo cartaceo recante i dati identificativi del procedimento; nel fascicolo cartaceo, che si considera parte integrante del fascicolo d ufficio, sono inseriti l indice dei documenti depositati, gli atti legittimanti il deposito in forma cartacea e i documenti depositati. L aggiornamento dell indice è curato dal segretario ai sensi del comma 4.»; d) all articolo 13, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti: «1-ter. Salvi i casi in cui è diversamente disposto, tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1 gennaio 2017 sono eseguiti con modalità telematiche, secondo quanto disciplinato nel decreto di cui al comma 1.»; 6

7 «1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione devono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti, mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all'albo degli avvocati. Le comunicazioni di segreteria sono fatte alla PEC del domiciliatario»; e) dopo l articolo 13 è inserito il seguente: «13-bis. Misure transitorie per l uniforme applicazione del processo amministrativo telematico. 1. Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1 gennaio 2017, il collegio di primo grado cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame e vertente sull interpretazione e l applicazione delle norme in tema di processo amministrativo telematico ha già dato luogo a significativi contrasti giurisprudenziali rispetto a decisioni di altri tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato, tali da incidere in modo rilevante sul diritto di difesa di una parte, con ordinanza emanata su richiesta di parte o d ufficio e pubblicata in udienza, può chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata di appartenenza di sottoporre al presidente del Consiglio di Stato istanza di rimessione del ricorso all esame dell adunanza plenaria, contestualmente rinviando la trattazione del giudizio alla prima udienza successiva al sessantesimo giorno dall udienza in cui è pubblicata l ordinanza. Il presidente del tribunale o della sezione staccata provvede entro venti giorni dalla richiesta; il silenzio equivale a rigetto. Il presidente del Consiglio di Stato comunica l accoglimento della richiesta entro trenta giorni dal ricevimento, e in tal caso nell udienza davanti al tribunale il processo è sospeso fino all esito della decisione della plenaria. La mancata risposta del presidente del Consiglio di Stato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta equivale a rigetto. L adunanza plenaria è calendarizzata non oltre tre mesi dalla richiesta, e decide la sola questione di diritto relativa al processo amministrativo telematico.». 3. Le modifiche introdotte dal presente articolo, nonché quelle disposte dall articolo 38, comma 1- bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dall articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 13, hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1 gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1 gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. A decorrere dal 1 gennaio 2017 e sino al 1 gennaio 2018 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno 7

8 una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l attestazione di conformità al relativo deposito telematico. 5. Le disposizioni sul processo amministrativo telematico contenute negli allegati al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 non si applicano alle controversie di cui all articolo 22 e agli articoli 39 e seguenti del Capo V della legge 3 agosto 2007, n Al fine di garantire la sicurezza del sistema informativo della giustizia amministrativa (SIGA) a decorrere dal 1 gennaio 2017 i depositi telematici degli atti processuali e dei documenti sono effettuati dai difensori e dalle Pubbliche amministrazioni mediante l utilizzo esclusivo di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi, gestiti dal Ministero della Giustizia. 7. Al fine di assicurare il costante coordinamento delle attività relative all avvio del processo amministrativo telematico, di garantire le disponibilità delle risorse umane e strumentali occorrenti nonché di verificare il rispetto dei connessi obblighi di servizio, è istituita una commissione di monitoraggio, presieduta dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato e composta dal presidente di tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo, dal segretario generale della giustizia amministrativa, dal responsabile del servizio centrale per l informatica e le tecnologie di comunicazione, nonché, ove necessario, da altri componenti aventi particolari competenze tecniche, anche esterni all amministrazione, indicati dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in misura non superiore a tre. La partecipazione alla commissione è obbligatoria e a titolo gratuito. La commissione si avvale del personale e delle risorse strumentali e logistiche del segretariato generale della giustizia amministrativa. Il presidente aggiunto del Consiglio di Stato riferisce mensilmente al consiglio di presidenza della giustizia amministrativa sull andamento dei lavori della commissione e propone le eventuali modifiche organizzative che si rendono necessarie per la migliore funzionalità del processo amministrativo telematico. 8. È abrogato il comma 1-bis dell articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n ART.8 (Ufficio per il processo amministrativo) 1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la piena attuazione del processo amministrativo telematico, dopo l articolo 53-bis della legge 27 aprile 1982, n. 186, è inserito il seguente: 8

9 «ART. 53-ter. Ufficio per il processo. 1. A supporto dell attività dei magistrati amministrativi sono costituite strutture organizzative interne degli uffici di segreteria del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, dei tribunali amministrativi regionali, denominate ufficio per il processo, mediante l'impiego del personale di segreteria di area funzionale C e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il tirocinio disciplinato dal regolamento, di cui al decreto del Ministero della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n Con il regolamento di organizzazione di cui all articolo 53- bis, sono individuati i compiti e l organizzazione dell ufficio per il processo, anche, se del caso, prevedendo un unico ufficio per una pluralità di sezioni dell ufficio giudiziario, nonché eventualmente fissando il limite dimensionale minimo dell ufficio giudiziario, necessario per l attivazione dell ufficio per il processo.». 2. Le disposizioni attuative del comma 1 sono emanate entro sei mesi dall entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine si procede, ove necessario, all avvio delle procedure di revisione della contrattazione collettiva di settore. ART. 9 (Disposizioni per l'efficienza della giustizia amministrativa) 1. Per assicurare la funzionalità del Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione della Giustizia amministrativa, nonché per l attuazione del programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, in vista dell avvio del processo amministrativo telematico previsto per il 1 gennaio 2017, la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è rideterminata con la Tabella A allegata al presente decreto e secondo i posti di funzione dirigenziali, così come previsti dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 15 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta 9

10 Ufficiale n. 84 del 12 aprile Tale tabella sostituisce la Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 5 aprile 2011, n La copertura è assicurata mediante autorizzazione di una procedura di assunzioni straordinarie di 53 unità di personale, a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da inquadrare rispettivamente, tre, come dirigenti tecnici, nell Area I Dirigenziale, trenta nella III Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nel profilo professionale di funzionario informatico, venti nella II Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nel profilo professionale di assistente informatico. 3. In funzione dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato si provvede, nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo della Giustizia amministrativa di cui alla Tabella A allegata al presente decreto, e della relativa spesa, alla rimodulazione dei profili professionali e alla loro ripartizione nell ambito delle aree di riferimento, nonché alla individuazione di nuovi profili anche tecnici, nel rispetto dell ordinamento professionale vigente del comparto ministeri. 4. Le procedure di cui al comma 2 sono disposte in deroga a quanto disposto dall articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n.190, e successive modificazioni, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. ART. 10 (Proroga degli effetti del trattenimento in servizio di magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato) 1. Al fine di salvaguardare la funzionalità della giustizia amministrativa e in particolare delle funzioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato, le disposizioni del dell articolo 4, comma 1, si applicano anche ai magistrati del Consiglio di Stato nella posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati allo stesso articolo 4, comma 1, che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età al 31 dicembre Per assicurare la funzionalità della Avvocatura dello Stato, le disposizioni del dell articolo 4, comma 1, si applicano anche agli avvocati dello Stato nella posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati allo stesso articolo 4, comma1, che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età alla data del 31 dicembre

11 3. Al fine di salvaguardare la piena funzionalità della Corte dei conti, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati contabili in servizio, con funzioni direttive o semidirettive, che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso fra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre Per tutti gli altri magistrati contabili resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del CAPO III Disposizioni finanziarie e finali ART. 11 ART. 12 (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 11

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