QUADRO NORMATIVO SANZIONATORIO CON PRONTUARIO E MODULISTICA QUADRO NORMATIVO NAZIONALE DEFINIZIONI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "QUADRO NORMATIVO SANZIONATORIO CON PRONTUARIO E MODULISTICA QUADRO NORMATIVO NAZIONALE DEFINIZIONI"

Transcript

1 Avvertenze La presente trattazione rispecchia esclusivamente l interpretazione dello scrivente e non impegna in alcun modo l Amministrazione dello Stato di appartenenza. Si invitano tutti gli operatori a verificare, al momento dell applicazione, gli eventuali mutamenti e l orientamento dell Autorità Amministrativa o Giudiziaria Competente. Buon lavoro Dr. Elio SAVI QUADRO NORMATIVO SANZIONATORIO CON PRONTUARIO E MODULISTICA QUADRO NORMATIVO NAZIONALE I principali riferimenti a livello nazionale sono: - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; - R.D. 06 maggio 1940, n. 635 Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. - Codice penale Libro III Capo I Sezione III paragrafo 2 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell alcolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza (artt ); - D.L. 3 agosto 2007, n Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 ottobre 2007, n.160; - D.lgs. 30 aprile 1992 n 285 Nuovo Codice della Strada; - L. 29 luglio 2010 n 120 recante modifiche al Codice della Strada; - L. 30 marzo 2001 n Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati; - L. 25 agosto 1991 n.287 (normativa nazionale sulla somministrazione); - D.Lgs. 31 marzo 1998 n.114 (cd. Decreto Bersani). - DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158 convertito con Legge 8 novembre 2012, n. 189 «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute.». DEFINIZIONI - Art. 1 della L. 30 marzo 2001 n Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, definisce come bevanda alcolica ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume. BEVANDE SUPERALCOLICHE: - Art. 89 TULPS (abrogato) prevedeva l obbligo di una apposita licenza per la vendita al minuto di bevande con contenuto alcolico superiore a 21 per cento del volume - Art. 177 reg. es. TULPS: Si considerano bevande alcoliche aventi un contenuto in alcol superiore al 21 per cento del volume anche quelle che vengano ridotte al disotto di tale limite mediante diluizione e miscela all'atto della vendita al minuto. - Art. 179 reg. es. TULPS: Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge, che si trovano nei pubblici esercizi di vendita al minuto, debbono portare

2 all'esterno, in modo visibile, la designazione del liquore, con la scritta: «contiene alcol in quantità superiore al 21 per cento del volume». CODICE PENALE E ALCOL ART. 686 c.p. Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione. Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro Alla stessa sanzione soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe. E' sempre disposta la cessazione dell'attività illecitamente esercitata. Se l'attività è svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle è disposta altresì la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per un periodo non superiore a sette giorni. Per le previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 [disp. att. c.p. 19-bis]. La sanzione comporta la cessazione dell attività illecita, ovvero la sospensione dell esercizio e la chiusura dello stabilimento in caso di reiterazione delle qualora si tratti di attività in possesso di autorizzazione. Detta norma va collegata alle leggi speciali che regolano la produzione ed il commercio di alcolici. ART. 687 c.p. Consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non consentito. Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcoliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 51. Questa norma prevede una sanzione specifica per chi consuma alcol all interno di un pubblico esercizio fuori dagli orari di apertura dello stesso. La sanzione per il mancato rispetto degli orari da parte dell esercente è già prevista dalle leggi sulla somministrazione (L. 287/91). ART. 688 c.p. Ubriachezza. Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309. [La pena è dell arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l incolumità individuale (artt c.p.)]*. La pena è aumentata se l ubriachezza è abituale. * dichiarazione di incostituzionalità L ubriachezza è uno stato di alterazione mentale conseguente ad intossicazione acuta da alcol, diversa dall ebbrezza che si limita all annebbiamento delle facoltà mentali. Lo stato di ubriachezza che generalmente si palesa con perdita della coscienza e spesso in forma molesta non necessita di rilievi strumentali, ma deve essere manifesto e quindi inequivocabilmente percepibile da chiunque. Per l attività di accertamento è necessario descrivere compiutamente i segni dell ubriachezza (andamento barcollante, perdita di coscienza, incapacità a pronunciare le parole, ecc.), raccogliendo anche eventuali testimonianze a conferma della percezione da parte di tutti. La guida in stato di ebbrezza di cui all art.186 de C.d.S. può concorrere con la violazione amministrativa di cui all art.688 C.P. così si è espressa in materia la Cassazione Penale Sez. U., sent. n del (cc. del ), Cirigliano (rv ). Concorso con altri reati: guida in stato di ebbrezza. La contravvenzione di ubriachezza punita dall'art. 688 cod. pen. concorre con la guida in stato di ebbrezza punita dall'art. 186 del codice della strada, data la diversità degli interessi giuridici rispettivamente tutelati dalle due norme. Nel codice penale, infatti, l'art. 688 cod. pen. mira alla prevenzione dell'alcolismo e alla tutela dell'ordine pubblico, in quello stradale, invece, l'art. 186 vuole garantire la sicurezza della circolazione sulle strade e l'incolumità di chi vi si trova. La differenza tra l'ebbrezza e l'ubriachezza sta nell'intensità dell'alterazione

3 psicofisica, più grave nella seconda per la presenza di un maggior tasso alcolemico, nonché nel fatto che mentre l'ebbrezza può non essere manifesta, l'ubriachezza è punibile solo quando lo è.... ART. 689 c.p. Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente. L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno (ora ammenda da euro 516 a euro o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi). La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici. Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro con la sospensione dell'attività per tre mesi. Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata [c.p. 64]. La condanna importa la sospensione dall'esercizio ART. 690 c.p. Determinazione in altrui dello stato di ubriachezza. Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la ubriachezza altrui, somministrando bevande alcoliche, è punito con l arresto fino a 6 mesi o con l ammenda da euro 30 a euro 309. Per la condotta specifica si evidenzia che il reato deve consumarsi in luogo pubblico o aperto al pubblico e quindi sono da escludersi ad esempio circoli, feste private, abitazioni e simili. ART. 691 c.p. Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza. Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno (ora ammenda da euro 516 a euro o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi). Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio. L. 30 marzo 2001 n 125 LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ALCOL E DI PROBLEMI ALCOLCORRELATI L rt.15 della L 125/01 Sancisce che : Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.lgs. 626/94 e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali. Chi non rispetta il divieto di assunzione sopra citato è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.

4 L art.13 della L.125/2001 È VIETATA LA PUBBLICITÀ DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE CHE: a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi; b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della sanità; c) rappresenti minori intenti al consumo di alcol ovvero rappresenti in modo positivo l'assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche. È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni di età. È vietata la pubblicità radiotelevisiva di bevande superalcoliche nella fascia oraria dalle 16 alle È inoltre vietata in qualsiasi forma la pubblicità di bevande superalcoliche: a) sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori; b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione dei minori. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione. Art. 14 della L.125/2001 VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE SULLE AUTOSTRADE. 1. Nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore Nelle medesime aree di cui al comma 1, è altresì vietata la somministrazione di bevande superalcoliche. Nelle stesse aree è vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro Qualora, nell'arco di un biennio, sia reiterata una delle delle disposizioni di cui ai commi 1 o 2, il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni. Art. 14 bis della L.125/2001 VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE IN AREE PUBBLICHE. 1. La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. 2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore

5 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro Per le di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate. 3. Resta fermo quanto previsto dall articolo 14 della presente legge, dall articolo 6-bis del decretolegge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, e dall articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.. Art. 14 ter della L125/201. INTRODUZIONE DEL DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE A MINORI. 1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta. 2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro con la sospensione dell'attività per tre mesi. ALTRI DIVIETI Somministrazione a minori di anni 16 negli istituti di educazione Sono vietati nelle scuole, nei convitti e in tutti gli istituti di educazione e di ricovero la somministrazione e l'uso di bevande alcooliche ai minori degli anni 16, comprendendosi fra tali bevande anche il vino. (art. 24 del R.D. 2316/1934) I contravventore è punito con la stessa pena prevista dall'art. 689 c.p. La somministrazione di bevande alcoliche da parte di minore. Secondo l art. 188 del Reg. TULPS I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche negli esercizi pubblici, anche se trattisi di esercizi nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituiscono prestazione unica od essenziale dell esercizio. ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE D.L n. 117 DISPOSIZIONI URGENTI MODIFICATIVE DEL C.D.S PER INCREMENTARE I LIVELLI DI SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE Art. 6. Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza. 1. OMISSIS. 2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

6 2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. 2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto. 2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano: a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. 2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro a euro Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte dell'obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2- quinquies è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2. VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI SULLE AUTOSTRADE Premessa importante: la vendita per asporto avviene in contenitore chiuso, mentre la somministrazione presuppone la consumazione sul posto. Sulle autostrade la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche è soggetta a ulteriori restrizioni, come misura per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool (Art. 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125 ). Divieto di vendita per asporto di bevande superalcoliche Nelle aree di servizio situate lungo autostrade è vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6. La violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro

7 Divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche Quanto alla somministrazione nelle medesime aree, occorre distinguere. la somministrazione di bevande superalcoliche è sempre vietata; la somministrazione di bevande alcoliche è vietata dalle ore 2 alle ore 6. La violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro Vendita per asporto di bevande alcoliche Nei minimarket degli autogrill, che rientrano nella definizione di esercizi di vicinato il divieto di vendita opera dalle ore 24 alle ore 6. Nei bar degli autogrill, come in tutti gli esercizi esterni all autostrada, si dovrebbe applicare l art. 6 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117 che vieta la vendita per asporto dalle 3 alle 6. Tuttavia, poiché, come si è visto, la somministrazione deve essere interrotta alle ore 02, e la possibilità di vendita deriva dall autorizzazione alla somministrazione, si ricava che anche la vendita per asporto deve cessare alle 02. Peraltro, secondo parte della dottrina, in base ad una diversa interpretazione all art. 5 della legge 287/91, solo la somministrazione potrebbe proseguire fino alle 02, mentre la vendita per asporto dovrebbe cessare alle 24, come nel minimarket. Reiterazione Qualora, nell arco di un biennio, sia reiterata una delle, il prefetto dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni. La reiterazione è disciplinata dall'art. 8 bis della legge 689/1981 Autorità competente L autorità competente ad infliggere le sanzioni amministrative pecuniarie, oltre che a disporre la sospensione della licenza, è il. Attenzione! Esiste una grande differenza tra ripetute contestazioni e reiterazione. Nel primo caso due distinte contestazioni nel biennio, quand anche seguite da pagamento in misura ridotta (P.M.R.) impongono al prefetto di adottare la sanzione accessoria della sospensione della licenza. La reiterazione, invece, ai sensi dell art. 8-bis della L. 689/81, ha luogo quando le due sono accertate dall Autorità con provvedimento esecutivo: essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta. Stranamente, quindi, la norma che disciplina il divieto di vendita e somministrazione di alcoolici sulle autostrade è meno severa della norma generale. VENDITA E SOMMINISTRAZIONE SU AREE PUBBLICHE L art. 87 del T.U.L.P.S. prevede: È vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione. L art. 176 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. specifica però: Agli effetti dell'art. 86 della legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di

8 cui all'art. 89 della legge (superalcoliche), ed a litri 0,33 per le altre. Per le bevande non alcoliche, è considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo. Il commercio su aree pubbliche, ai sensi del D.Lgs. 114/98, è l attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, disciplina il commercio su aree pubbliche svolto: a) su posteggi dati in concessione per dieci anni; b) su qualsiasi area purché in forma itinerante. L art. 87 del T.U.L.P.S. vieta la vendita ambulante di bevade alcooliche di qualsiasi gradazione, e quindi senz altro vieta la forma itinerante. Non si può invece considerare ambulante l attività esercitata da un chiosco su posteggio decennale. Tuttavia, l art. 30, comma 5 del D.Lgs. 114/98 fa salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all art. 176, comma 1 del Regolamento. Vale a dire che l art. 30 vieta la somministrazione di alcoolici, e consente unicamente la vendita in determinati recipienti chiusi. Per le strutture con posteggio decennale autorizzate ai sensi del D.Lgs. 114/98, si giunge quindi a questa conclusione, peraltro non da tutti condivisa 1) la somministrazione (e la vendita per il consumo interno al chiosco) è sempre vietata; 2) la vendita per asporto di bevande alcooliche in recipienti sigillati di capacità inferiore a l. 0,33 è vietata; 3) la vendita per asporto di bevande alcooliche in recipienti sigillati di capacità pari o superiore a l. 0,33 è ammessa. Non essendo prevista una specifica sanzione, sembra doversi applicare l art. 17 del T.U.L.P.S., che prevede una sanzione amministrativa di competenza del prefetto. Successivamente è intervenuto l art. 23 della legge 7 luglio 2009, n. 88 il quale, in conformità alle linee di indirizzo contenute nella strategia comunitaria in materia di riduzione dei danni derivanti dal consumo di alcol, ha inserito nella legge 30 marzo 2001, n. 125, il nuovo art. 14 bis (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche, per stabilire che: 1. la somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall art. 86, primo comma, del TULPS; 2. chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro Per queste è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate. Sono escluse dal divieto e sono quindi lecite la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate. Inspiegabilmente la legge richiede la licenza di cui all art. 86 TULPS da tempo non più esistente in quanto sostituita dall autorizzazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e poi dalla normativa regionale. Dovendo tuttavia dare un significato alla norma, essa va interpretata nel senso che è consentita la vendita e la somministrazione di alcolici su spazi o aree pubblici solo se pertinenti agli esercizi elencati all art. 86 TULPS, cioè trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori o altre bevande anche non alcoliche.

9 Tra gli altri esercizi vanno evidentemente ricompresi tutti quelli che hanno ottenuto una autorizzazione dal Comune, anche temporanea, per la vendita e la somministrazione di alcolici. Purtroppo, in questo contesto, si è inserito il Ministero dello Sviluppo economico che, probabilmente sommerso da un pressante lavoro di lobby, in pieno marasma confusionale ha emanato (non si capisce a quale titolo) la circolare n del 30 luglio 2009, in cui afferma di ritenere che nulla sia stato innovato dall introduzione della norma di cui all art. 23. ATTIVITA DI ACCERTAMENTO Chi può somministrare o vendere bevande alcoliche Attualmente nel nostro Paese la vendita di bevande alcoliche per il consumo sul posto (somministrazione) può essere effettuata dagli esercizi in possesso delle seguenti autorizzazioni: 1) Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande prevista dalla Legge 25/08/91 N. 287 e/o dalle varie leggi regionali sulla somministrazione; 2) Autorizzazione per le attività ricettive (alberghi, campeggi, etc) previste dalla Legge 29/03/2001 n. 135 e dalle leggi regionali del settore, relativamente alle persone alloggiate; 3) Cantine ed enoteche (strade del vino) limitatamente alla degustazione e mescita dei prodotti vitivinicoli (Legge 27/07/99 n. 268); 4) Autorizzazione per l esercizio di attività agrituristiche previste dalla legge 29/02/2006, n. 96 e dalle leggi regionali. E da evidenziare che ai sensi dell art. 152 del regolamento di esecuzione del TULPS, le suddette autorizzazioni costituiscono anche licenza di cui all art. 86 TULPS. Per la vendita delle bevande alcoliche (cessione per asporto) occorre invece essere in possesso delle seguenti autorizzazioni o qualifiche professionali: 1) Autorizzazione per la vendita al minuto prevista dal D.Lgs. 31/03/1998, n. 114 (Decreto Bersani); 2) Autorizzazione prevista dalla qualifica di produttore agricolo (D.Lgs. 18/05/2001, n. 228); 3) Autorizzazione insita nella qualifica di artigiano che consente la vendita nei locali dell azienda, di alcolici di propria produzione; 4) Produttore di vino (art. 191 Regolamento esecuzione TULPS); 5) Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande prevista dalla Legge 25/08/91 N. 287 e/o dalle varie leggi regionali sulla somministrazione. I requisiti degli addetti alla somministrazione Soprattutto in estate, nei bar e negli chalet costieri, è possibile notare dietro al bancone di mescita, ragazzini intenti a somministrare di tutto, comprese bevande alcoliche. Spesso le Forze dell Ordine lasciano correre, facendo finta di non vedere, ma, come il lettore saprà, l art. 188 del TULPS (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza) stabilisce che per la somministrazione di alcolici non possono essere impiegati minori degli anni 18 (Il 2 e 3 comma dell articolo 188 Reg. TULPS, che consentivano l impiego per la somministrazione di minori, parenti e affini del gestore, fino al terzo grado, sono stati abrogati dall art. 6 del DPR 28 Maggio n. 311). Art. 182 reg.es. TULPS: Le autorità di pubblica sicurezza e sanitarie, allo scopo di accertare il grado delle bevande alcoliche di qualsiasi genere hanno sempre facoltà di far procedere al prelevamento dei campioni nei modi e nelle forme stabilite dalle norme speciali sulla materia. Il prelevamento dei campioni è limitato a due sole bottiglie, che contengano ciascuna non meno di un quinto di litro della bevanda da verificarsi e che devono essere consegnate all'autorità richiedente.

10 Una di tali bottiglie è inviata, per l'accertamento del grado di alcol, ad uno dei laboratori dello Stato incaricato dell'analisi dei vini e l'altra è conservata ad eventuale disposizione dell'autorità giudiziaria. I campioni non utilizzati si restituiscono allo esercente. Art. 183 reg.es. TULPS: Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, quando l'accertamento delle contravvenzioni lo richieda, o l'esercente contesti la natura o il grado alcolico della bevanda, debbono sequestrare una bottiglia della bevanda in contestazione. Art. 15 L.689/81 e art. 20 del relativo regolamento di esecuzione indicano le modalità di revisione delle analisi e gli istituti incaricati per le stesse. Per l accertamento delle delle norme penali e di quelle che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, si applicano rispettivamente il CPP e la legge 689/81. Inoltre, secondo l art. 183 del Reg. TULPS Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, quando l accertamento delle contravvenzioni lo richieda, o l esercente contesti la natura o il grado alcolico della bevanda, debbono sequestrare una bottiglia della bevanda in contestazione Occorre poi rammentare che vendita, vendita per asporto e somministrazione non sono fattispecie identiche: la vendita, ad esempio, comprende la vendita per asporto (in contenitore chiuso), la vendita al banco e la somministrazione (nel bicchiere per il consumo sul posto). In altri termini, la somministrazione rientra nella vendita, ma non tutte le vendite costituiscono somministrazione. Autorità competente Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra la Provincia autonoma di Bolzano e il Commissario del Governo, la Corte Costituzionale (sentenza n. 259 del 2010) ha stabilito che spetta allo Stato e quindi al prefetto, applicare la sanzione, nell esercizio della competenza esclusiva in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza: Al riguardo la Corte aveva già riconosciuto che la disposizione si inserisce in un contesto normativo volto a favorire una «presa di coscienza dei pericoli, per l incolumità degli utenti della strada, derivanti dall abuso di bevande alcoliche» (sentenza n. 152 del 2010), cosicché risulta evidente che i provvedimenti adottati sono volti esclusivamente ad evitare che si possano verificare episodi di guida in stato di ubriachezza potenzialmente lesivi dell ordine pubblico. Le conclusioni della Corte Costituzionale, in ordine alla competenza del ad infliggere le sanzioni amministrative, sembra possano applicarsi anche alla somministrazione su aree pubbliche e nei chioschi ed alla vendita e somministrazione di bevande superalcoliche sulle autostrade.

11 PRONTUARIO ALCOL CODICE PENALE Riferimenti Autorità competente Art. 686 c.p Fabbricare o introdurre nello stato droghe, liquori o altre bevande alcoliche ovvero detenere per la vendita o vendere droghe, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell autorità. Da 413 a p.m.r: non ammesso Cessazione dell attività se priva di autorizzazioni, ovvero sospensione dell esercizio o chiusura dello stabilimento in caso di reiterazione delle qualora si tratti di attività in possesso di autorizzazione. Direzione regionale delle entrate Riferimenti Art. 687 c.p Acquistare o consumare, in un esercizio pubblico, bevande alcoliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita. Sino ad 51 p.m.r. 17 Nota: all esercente si applicherà la sanzione relativa alla vendita fuori orario prevista dalla normativa sulla somministrazione (L.P. 09 luglio 2000 n 14 per la Provincia di Trento) Riferimenti Art. 688 c.p. Essere colto in stato di ubriachezza manifesta in luogo pubblico o aperto al pubblico Da 51 a 309 p.m.r. 102

12 Riferimenti Autorità competente Art. 689 c.p. Esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità. Ammenda da euro 516 a euro o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi. La condanna comporta la sospensione dall esercizio Reato di competenza del Giudice di Pace Riferimenti Autorità competente Art. 690 c.p In luogo pubblico o aperto al pubblico cagionare la ubriachezza altrui, somministrando bevande alcoliche Arresto fino a 6 mesi o ammenda da euro 30 a euro 309. Reato di competenza del Giudice di Pace Riferimenti Autorità competente Art. 691 c.p Somministrare bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza. Ammenda da euro 516 a euro o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi. Se si tratta di un esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio. Reato di competenza del Giudice di Pace

13 PRONTUARIO ALCOL D.L. 03 agosto 2007 n 117 Riferimenti Art. 6, comma 2 del D.L. 03 agosto 2007 n 117 convertito con modifiche dalla L. 2 ottobre 2007 n 160 In qualità di titolare/gestore di. ometteva di interrompere la vendita o la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3.00 alle ore N.B. Non si applica nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto Da a p.m.r ,67 Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte dell obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies è disposta la sospensione della licenza o dell autorizzazione all esercizio dell attività ovvero dell esercizio dell attività medesima per un periodo da sette a trenta giorni, secondo valutazione dell autorità competente a cui verrà inoltrata apposita relazione di servizio. Riferimenti Art. 6, comma 2 bis del D.L. 03 agosto 2007 n 117 convertito con modifiche dalla L. 2 ottobre 2007 n 160 In qualità di titolare/gestore di esercizio di vicinato ometteva di interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore alle ore N.B. Non si applica nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto Da a p.m.r ,67 Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte dell obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies è disposta la sospensione della licenza o dell autorizzazione all esercizio dell attività ovvero dell esercizio dell attività medesima per un periodo da sette a trenta giorni, secondo valutazione dell autorità competente a cui verrà inoltrata apposita relazione di servizio

14 Riferimenti Art. 6, comma 2-quater del D.L. 03 agosto 2007 n 117 convertito con modifiche dalla L. 2 ottobre 2007 n 160 In qualità di titolare/gestore di *., proseguendo l attività oltre le ore 24.00, ometteva di mettere a disposizione dei clienti presso un uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico tipo precursore. Da 300 a p.m.r. 400 Nota si applica agli esercizi pubblici indicati dall art. 86 del TULPS, ai locali in cui si svolge attività di intrattenimento e svago, ai circoli privati, su spazi ed aree pubbliche. Riferimenti Art. 6, comma 2-quater del D.L. 03 agosto 2007 n 117 convertito con modifiche dalla L. 2 ottobre 2007 n 160 In qualità di titolare/gestore di *., proseguendo l attività oltre le ore 24.00, ometteva di esporre all entrata, all interno e all uscita dei locali le apposite tabelle che riproducano: a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell aria alveolare espirata; b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo Da 300 a p.m.r. 400 Nota * si applica agli esercizi pubblici indicati dall art. 86 del TULPS, ai locali in cui si svolge attività di intrattenimento e svago, ai circoli privati, su spazi ed aree pubbliche. Riferimenti Art. 15, comma 1 e 4 della L. 30 marzo 2001 n 125. Persona impiegata in attività lavorativa. elencata dal provv. 16 marzo 2006 (G.U. numero 75 del ) tra le attività comportanti un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, assumeva alcolici nonostante il divieto previsto dalla L. 125/2001. Da 516 a p.m.r. 860,67

15 Riferimenti Art. 13, comma 1 e 3 della L. 30 marzo 2001 n 125. Nelle aree di servizio autostradali effettuare la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22:00 alle ore 06:00. Da a p.m.r. 2333,33 Sospensione della licenza per 30 gg. in caso di reiterazione biennale della violazione. Riferimenti Art. 13, comma 2 e 4 della L. 30 marzo 2001 n 125. Nelle aree di servizio autostradali effettuare la somministrazione di bevande superalcoliche Da a p.m.r Sospensione della licenza per 30 gg. in caso di reiterazione biennale della violazione. Riferimenti Art. 13, comma 2 e 4 della L. 30 marzo 2001 n 125. Riferimenti Nelle aree di servizio autostradali effettuare la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 02:00 alle ore 06:00. Da a p.m.r Sospensione della licenza per 30 gg. in caso di reiterazione biennale della violazione Art. 14 bis, comma 2 della L. 30 marzo 2001 n 125. Vendere o somministrare alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi muniti di licenza ex art. 86 del TULPS, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate. Da a p.m.r Confisca della merce e dell attrezzatura di vendita.

16 Riferimenti Art. 14 bis, comma 2 della L. 30 marzo 2001 n 125. Vendere alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi muniti di licenza ex art. 86 del TULPS, dalle ore 24 alle ore 7, tramite distributori automatici. Da a p.m.r Confisca della merce e dell attrezzatura di vendita. Riferimenti Art. 14ter, della L. 30 marzo 2001 n 125. chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto Da 250 a p.m.r.333

17 Timbro Comando Nr... di prot. OGGETTO: Verbale di contravvenzione per infrazioni punibili con sanzione amministrativa ai sensi della Legge 24 novembre 1981, nr.689, redatto a carico di:- Generalità Trasgressore. ******************************************************************************** L'anno addì del mese di alle ore in negli Uffici del Comando in intestazione. I sottoscritti Ufficiali e Agenti di P.G... appartenenti al Comando di cui sopra, danno atto di aver proceduto a contestare al nominato in oggetto, la violazione di cui all art 6 co.2 del D.L nr.117 modificato dalla L nr.120 poichè Quale amministratore unico, titolare, e legale rappresentante dell esercizio commerciale all insegna, consentiva la somministrazione di bevande alcoliche/ superalcoliche oltre le ore 3 (TRE) e prima del decorso delle tre ore successive. Infrazione accertata alle ore.. del. in Via.. del Comune di.., presso l esercizio commerciale all insegna Fonti di prova acquisite ai sensi dell art.13 L nr.689 :- 1. Constatazione diretta degli operanti, L infrazione di cui sopra è stata contestata a:- Generalità trasgressore c.s. generalizzato presente al momento del controllo. L obbligato in solido si identifica nel nominato in oggetto.. Si avverte la parte che, ai sensi dell'art.16 della Legge nr.689, è ammesso il pagamento in misura ridotta, con effetto liberatorio per tutti i coobbligati, della somma di 6.666,67 Euro, pari ad un terzo del massimo o- se più favorevole - al doppio del minimo della sanzione prevista dagli articolo di Legge violati sovraindicati, oltre alle spese del procedimento. Il pagamento in misura ridotta ai sensi dell art.16 della Legge 689/81 può essere effettuato, entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione del presente atto, nei modi qui sotto specificati:---- In contanti presso qualsiasi Ufficio Postale o istituto bancario, trascrivendo sul modello 23 Modulario F.23 :- Codice Ufficio o Ente 9A2 ovvero codice del Comando. Codice Territoriale A561 ovvero codice del Comune di ubicazione del Comando Codice causale P.A. Estremi atto o del documento Anno. nr di protocollo del presente verbale. Codice Tributo 741T Descrizione Sanzione amministrativa Importo 6.666,67 Euro allegando copia del presente verbale. * Dell'avvenuto pagamento deve essere data Comunicazione a questo Comando, presentando copia della quietanza, onde evitare l'inoltro del rapporto all'autorità competente ai sensi dell'art.17 Legge nr Eventuali scritti difensivi, documenti o richieste di essere sentiti dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data della contestazione/notificazione ai sensi dell'art.18 Legge 689/81 all Ufficio Territoriale del Governo di.. Gli Ufficiali e Agenti di P.G.

18 Timbro Comando Nr... di prot. OGGETTO: Verbale di contravvenzione per infrazioni punibili con sanzione amministrativa ai sensi della Legge 24 novembre 1981, nr.689, redatto a carico di:- Generalità Trasgressore. ******************************************************************************** L'anno.. addì..del mese di. alle ore in negli Uffici del Comando in intestazione. I sottoscritti Ufficiali e Agenti di P.G. tutti appartenenti al Comando di cui sopra, danno atto di aver proceduto a contestare al nominato in oggetto, la violazione di cui all art 6 co.2 quater del D.L nr.117 modificato dalla L nr.120 poichè Quale presidente Amministratore Unico dell esercizio commerciale all insegna, proseguendo l attività oltre le ore 24.00, ometteva di mettere a disposizione dei clienti presso un uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico tipo precursore. Infrazione accertata alle ore.. del. in Via.. del Comune di.., presso l esercizio commerciale all insegna Fonti di prova acquisite ai sensi dell art.13 L nr.689 :- 1) Constatazione diretta degli operanti, L infrazione di cui sopra è stata contestata a:- Generalità trasgressore c.s. generalizzato presente al momento del controllo. L obbligato in solido si identifica nel nominato in oggetto.. Si avverte la parte che, ai sensi dell'art.16 della Legge nr.689, è ammesso il pagamento in misura ridotta, con effetto liberatorio per tutti i coobbligati, della somma di 400,00 Euro, pari ad un terzo del massimo o- se più favorevole - al doppio del minimo della sanzione prevista dagli articolo di Legge violati sovraindicati, oltre alle spese del procedimento. Il pagamento in misura ridotta ai sensi dell art.16 della Legge 689/81 può essere effettuato, entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione del presente atto, nei modi qui sotto specificati:---- In contanti presso qualsiasi Ufficio Postale o istituto bancario, trascrivendo sul modello 23 Modulario F.23 :- Codice Ufficio o Ente 9A2 ovvero codice del Comando. Codice Territoriale A561 ovvero codice del Comune di ubicazione del Comando Codice causale P.A. Estremi atto o del documento Anno. nr di protocollo del presente verbale. Codice Tributo 741T Descrizione Sanzione amministrativa Importo 400,00 Euro allegando copia del presente verbale. * Dell'avvenuto pagamento deve essere data Comunicazione a questo Comando, presentando copia della quietanza, onde evitare l'inoltro del rapporto all'autorità competente ai sensi dell'art.17 Legge nr Eventuali scritti difensivi, documenti o richieste di essere sentiti dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data della contestazione/notificazione ai sensi dell'art.18 Legge 689/81 all Ufficio Territoriale del Governo di.. Gli Ufficiali e Agenti di P.G.

19 Timbro Comando Nr... di prot. OGGETTO: Verbale di contravvenzione per infrazioni punibili con sanzione amministrativa ai sensi della Legge 24 novembre 1981, nr.689, redatto a carico di:- Generalità Trasgressore. ******************************************************************************** L'anno addì.. del mese di..alle ore in.. negli Uffici del Comando in intestazione. I sottoscritti Ufficiali e Agenti di P.G. tutti appartenenti al Comando di cui sopra, danno atto di aver proceduto a contestare al nominato in oggetto, la violazione di cui all art 14 bis.2 co. L nr.125 perché benché autorizzato per l esercizio dell attività di commercio ambulante di prodotti alimentari, consentiva, in area pubblica, la somministrazione di bevande alcoliche/ superalcoliche oltre le ore 24 e prima delle ore Infrazione accertata alle ore del. in Via del Comune di., presso la rivendita ambulante di panini all insegna.. Fonti di prova acquisite ai sensi dell art.13 L nr.689 :- 1) Constatazione diretta degli operanti, L infrazione di cui sopra è stata contestata a:- Generalità Trasgressore c.s. generalizzato presente al momento del controllo. Gli obbligati in solido si identificano in:- Generalità del legale rappresentante alla cui carica spetta la rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio.. Si avvertono la parti che, ai sensi dell'art.16 della Legge nr.689, è ammesso il pagamento in misura ridotta, con effetto liberatorio per tutti i coobbligati, della somma di (mille ) Euro, pari ad un terzo del massimo o- se più favorevole - al doppio del minimo della sanzione prevista dagli articolo di Legge violati sovraindicati, oltre alle spese del procedimento. Il pagamento in misura ridotta ai sensi dell art.16 della Legge 689/81 può essere effettuato, entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione del presente atto, nei modi qui sotto specificati:---- In contanti presso presso qualsiasi Ufficio Postale o istituto bancario, trascrivendo sul modello 23 Modulario F.23 :- Codice Ufficio o Ente 9A2 ovvero codice del Comando. Codice Territoriale A561 ovvero codice del Comune di ubicazione del Comando Codice causale P.A. Estremi atto o del documento Anno. nr di protocollo del presente verbale. Codice Tributo 741T Descrizione Sanzione amministrativa Importo (mille ) Euro allegando copia del presente verbale. * Dell'avvenuto pagamento deve essere data Comunicazione a questo Comando, presentando copia della quietanza, onde evitare l'inoltro del rapporto all'autorità competente ai sensi dell'art.17 Legge nr Eventuali scritti difensivi, documenti o richieste di essere sentiti dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data della contestazione/notificazione ai sensi dell'art.18 Legge 689/81 all Ufficio Territoriale del Governo di.. Gli Ufficiali e Agenti di P.G.

VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE. A cura dell Appuntato Scelto Zamparelli Giovanni.

VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE. A cura dell Appuntato Scelto Zamparelli Giovanni. VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE A cura dell Appuntato Scelto Zamparelli Giovanni. Violazioni in Esercizi Pubblici muniti di licenza di cui all art. 86 c. 1 e 2 del TULPS

Dettagli

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI Ufficio Studi e Formazione

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI Ufficio Studi e Formazione CITTA' DI TORINO DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI Ufficio Studi e Formazione CIRCOLARE N. 140 Operativa OGGETTO: Attività Produttive. Commercio Esercizi Pubblici.

Dettagli

Modena, 12 Maggio 2015

Modena, 12 Maggio 2015 CORSO FORMATIVO/INFORMATIVO PER GESTORI DI ATTIVITA ECONOMICHE CON VENDITA O SOMMINISTRAZIONE DI ALCOL, ADDETTI ALLA VENDITA O SOMMINISTRAZIONE, OPERATORI SANITARI, ADDETTI ALLA SICUREZZA Modena, 12 Maggio

Dettagli

Approvato con DCC n.39 del 25/7/2003

Approvato con DCC n.39 del 25/7/2003 REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ORDINANZE DEL SINDACO E DEI DIRIGENTI Approvato con DCC n.39 del 25/7/2003 Art.

Dettagli

DL 03/08/2007, n. 117

DL 03/08/2007, n. 117 DL 03/08/2007, n. 117 Decreto Legge 3 Agosto 2007, n. 117 Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dettagli

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME PROVINCIA DI BOLOGNA AREA SERVIZI PER LA COLLETTIVITA E IL TERRITORIO REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C.

Dettagli

REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE Art. 3 - AUTORITA COMPETENTE Art. 4 - SOGGETTI ACCERTATORI

Dettagli

Legge 29 luglio 2010, n. 120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Legge 29 luglio 2010, n. 120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Legge 29 luglio 2010, n. 120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale. omissis Art. 54. (Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne) 1. All'articolo 6

Dettagli

Violazione articolo 186 Codice della Strada TABELLA ESPLICATIVA DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI DOPO LA LEGGE 120/2010

Violazione articolo 186 Codice della Strada TABELLA ESPLICATIVA DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI DOPO LA LEGGE 120/2010 Violazione articolo 186 Codice della Strada (Modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 G.U. n. 175 del 29.07.2010) TABELLA ESPLICATIVA DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI DOPO LA LEGGE 120/2010 A cura

Dettagli

Violazione articolo 186 Codice della Strada (Modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 G.U. n. 175 del )

Violazione articolo 186 Codice della Strada (Modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 G.U. n. 175 del ) Violazione articolo 186 Codice della Strada (Modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 G.U. n. 175 del 29.07.2010) TABELLA ESPLICATIVA DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI DOPO LA LEGGE 120/2010 A cura

Dettagli

FITA Unione Nazionale Imprese di Trasporto Sede Nazionale 00161 Roma Via G. A. Guattani 13 Tel (06) 441881 Fax (06) 44249506 E Mail : fita@cna.

FITA Unione Nazionale Imprese di Trasporto Sede Nazionale 00161 Roma Via G. A. Guattani 13 Tel (06) 441881 Fax (06) 44249506 E Mail : fita@cna. Prot. n. 197/07/ML/mf Roma, 6 settembre 2007 Presidenza Nazionale Cna Fita Unioni Regionali Cna Fita Oggetto: Decreto Legge 3 Agosto 2007, n. 117 Disposizioni urgenti modificative del codice della strada

Dettagli

Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione (2).

Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione (2). D.L. 3-8-2007 n. 117 Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione. Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto 2007, n. 180. D.L. 3 agosto

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE CONTRO I DANNI DERIVANTI DAL FUMO NORME DI RIFERIMENTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE CONTRO I DANNI DERIVANTI DAL FUMO NORME DI RIFERIMENTO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE CONTRO I DANNI DERIVANTI DAL FUMO NORME DI RIFERIMENTO Legge 11 novembre 1975, n. 584 (G.U. 5 dicembre 1975, n. 322, recante: Divieto di fumare in determinati

Dettagli

L. 18 agosto 2000, n. 248 (1). Nuove norme di tutela del diritto di autore (2).

L. 18 agosto 2000, n. 248 (1). Nuove norme di tutela del diritto di autore (2). L. 18 agosto 2000, n. 248 (1). Nuove norme di tutela del diritto di autore (2). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 settembre 2000, n. 206. (2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate

Dettagli

CIRCOLARE n. 44/2009 Roma, 15 luglio 2009 Prot. n. 938 MF/bf

CIRCOLARE n. 44/2009 Roma, 15 luglio 2009 Prot. n. 938 MF/bf CIRCOLARE n. 44/2009 Roma, 15 luglio 2009 Prot. n. 938 MF/bf ALLE ASSOCIAZIONI E SINDACATI PUBBLICI ESERCIZI ADERENTI ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO TURISMO E SERVIZI E p.c.: AI SIGG.

Dettagli

COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI

COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI (Approvato con D.C.C. n 21 in data 27/09/2010) INDICE Articolo

Dettagli

COMUNE DI NERVIANO. Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali.

COMUNE DI NERVIANO. Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali. COMUNE DI NERVIANO Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali. INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art.

Dettagli

COMUNE DI CARBONE (Provincia di Potenza)

COMUNE DI CARBONE (Provincia di Potenza) COMUNE DI CARBONE (Provincia di Potenza) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE CONTRO I DANNI DERIVANTI DAL FUMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30.1.2012 Art. 1 Norme

Dettagli

QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309

QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309 QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei

Dettagli

ART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento

ART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento ART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,

Dettagli

COMUNE DI NOVARA AREA SICUREZZA DEL CITTADINO POLIZIA AMMINISTRATIVA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE COMMERCIO

COMUNE DI NOVARA AREA SICUREZZA DEL CITTADINO POLIZIA AMMINISTRATIVA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE COMMERCIO COMUNE DI NOVARA AREA SICUREZZA DEL CITTADINO POLIZIA AMMINISTRATIVA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE COMMERCIO Prot. n. 9817 Novara, lì 10.02.2012 RI 04/789 ORDINANZA SINDACALE N. 56 (1) OGGETTO: Disciplina

Dettagli

Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione. Versione Stampabile DECRETO-LEGGE 3 agosto 2007, n. 117 Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione. Vigente al: 16-02-2011 IL PRESIDENTE

Dettagli

Decreto Legge 117/07. Guida senza patente (ART. 116 del C.d.S.)

Decreto Legge 117/07. Guida senza patente (ART. 116 del C.d.S.) Decreto Legge 117/07 Il 4/8/2007 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 117/07 emanato dal Governo contenente nuove norme per la sicurezza stradale che prevedono sanzioni più dure per diverse tipologie

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE 1 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento, adottato

Dettagli

Legge 2 ottobre 2007, n. 160

Legge 2 ottobre 2007, n. 160 Legge 2 ottobre 2007, n. 160 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli

Dettagli

Violazioni al c.d.s. che prevedono l applicazione della confisca del veicolo. Violazione Procedimento confisca Sequestro Affidamento

Violazioni al c.d.s. che prevedono l applicazione della confisca del veicolo. Violazione Procedimento confisca Sequestro Affidamento Modifiche al codice della strada. Legge 120/2010. La sanzione amministrativa della confisca, il sequestro e l affidamento in custodia del nella guida in stato di ebbrezza. Ugo Sergio Auteri Con le modifiche

Dettagli

COMUNE DI BASTIA UMBRA PROVINCIA DI PERUGIA ORDINANZA DEL SINDACO N. 1 DEL Ufficio: SETTORE POLIZIA E ATT. PRODUTTIVE

COMUNE DI BASTIA UMBRA PROVINCIA DI PERUGIA ORDINANZA DEL SINDACO N. 1 DEL Ufficio: SETTORE POLIZIA E ATT. PRODUTTIVE COMUNE DI BASTIA UMBRA PROVINCIA DI PERUGIA ORDINANZA DEL SINDACO N. 1 DEL 19-01-2012 Ufficio: SETTORE POLIZIA E ATT. PRODUTTIVE Oggetto: Liberalizzazioni in materia di orari e di chiusura domenicale e

Dettagli

(Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool)

(Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool) Art. 53. (Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool) 1. L'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e' sostituito dal seguente: «Art. 14. - (Vendita

Dettagli

DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO ALL INGROSSO

DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO ALL INGROSSO ZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO ALL INGROSSO Presentata in allegato al modello 1 Il sottoscritto, nato a Prov. il e residente in Via, n., C.F. in qualita di 0 titolare

Dettagli

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze Comune di Bagnolo Mella Provincia di Brescia Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

Dettagli

Norma violata Art. 142, comma 8 2 Art. 142, comma 9 10 sono sostituite dalle seguenti: Art. 142, comma 8 5 Art. 142, commi 9 e 9 bis 10

Norma violata Art. 142, comma 8 2 Art. 142, comma 9 10 sono sostituite dalle seguenti: Art. 142, comma 8 5 Art. 142, commi 9 e 9 bis 10 D.L. 3 agosto 2007, n. 117. Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 180 del 4 agosto 2007),

Dettagli

DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Guida sotto l influenza dell alcool Art. 186 cds

DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Guida sotto l influenza dell alcool Art. 186 cds DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE Guida sotto l influenza dell alcool Art. 186 cds Sommario SOMMARIO La guida sotto l influenza dell alcool: Fattispecie; Condotte sanzionate; Presupposti per il controllo;

Dettagli

Città di Cinisello Balsamo

Città di Cinisello Balsamo Città di Cinisello Balsamo Regolamento per la determinazione e applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali Approvato con Delibera

Dettagli

LAVORI PREPARATORI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE. d'iniziativa del deputato NASTRI

LAVORI PREPARATORI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE. d'iniziativa del deputato NASTRI LAVORI PREPARATORI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 1643 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato NASTRI Modifiche al codice penale e all'articolo 380 del codice di procedura penale, in materia

Dettagli

Attività di vendita Commercio in forma itinerante

Attività di vendita Commercio in forma itinerante Attività di vendita Commercio in forma itinerante Descrizione In questa tipologia sono comprese tutte le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate in forma

Dettagli

Art. 8 Violazioni riguardanti la configurazione, la costruzione e l'attrezzatura dei macelli

Art. 8 Violazioni riguardanti la configurazione, la costruzione e l'attrezzatura dei macelli D.Lgs. 6-11-2013 n. 131 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento

Dettagli

Art. 126-bis. Patente a punti. (1) (2) - Gruppo Agenti Sara Mercoledì 05 Settembre :04 -

Art. 126-bis. Patente a punti. (1) (2) - Gruppo Agenti Sara Mercoledì 05 Settembre :04 - Art. 16-bis. Patente a punti. (1) () - Gruppo Agenti Sara Mercoledì 0 Settembre 007 11:0-1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI COMUNE DI BIENTINA Provincia di Pisa PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI Sommario Art. 1 Ambito di applicazione Art. 2 Pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie

Dettagli

Prefettura di Cagliari Ufficio territoriale del Governo

Prefettura di Cagliari Ufficio territoriale del Governo Prot. M_ITPR_CAUTG00232562006-03-23-AREA I bis 23 marzo 2006 AI SIGG. SINDACI DELLE PROVINCE DI CARBONIA-IGLESIAS MEDIO CAMPIDANO e, p.c. AL SIG. QUESTORE AL SIG. COMANDANTE PROV.LE CARABINERI AL SIG.

Dettagli

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201 Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201 Attuazione l'articolo 11 Regolamento (UE) n. 260/2012 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici

Dettagli

Art. 2. Disposizioni in materia di limitazioni nella guida

Art. 2. Disposizioni in materia di limitazioni nella guida Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

Dettagli

COMUNE DI NIBIONNO PROVINCIA DI LECCO REGOLAMENTO COMUNALE PER L ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE

COMUNE DI NIBIONNO PROVINCIA DI LECCO REGOLAMENTO COMUNALE PER L ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE COMUNE DI NIBIONNO PROVINCIA DI LECCO REGOLAMENTO COMUNALE PER L ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE INDICE Articolo 1 Articolo 2 - Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5

Dettagli

Vigilanza art. 19 D.Lgs. n 139 del 08/03/ art. 14 D.Lgs. n 81 del 9 aprile 2008

Vigilanza art. 19 D.Lgs. n 139 del 08/03/ art. 14 D.Lgs. n 81 del 9 aprile 2008 Vigilanza art. 19 D.Lgs. n 139 del 08/03/2006 - art. 14 D.Lgs. n 81 del 9 aprile 2008 Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza sull'applicazione della

Dettagli

Controlli sulle imprese di competenza della Polizia Locale - Art. 25 d.lgs. n. 33/2013.

Controlli sulle imprese di competenza della Polizia Locale - Art. 25 d.lgs. n. 33/2013. Controlli sulle imprese di competenza della Polizia Locale - Art. 25 d.lgs. n. 33/2013. Tipologia dei controlli, modalità e criteri. Il Comando di Polizia Locale svolge i controlli sulle attività produttive

Dettagli

Sicurezza Alimentare e mozzarella di bufala

Sicurezza Alimentare e mozzarella di bufala ALIMENTARE Sicurezza Alimentare e mozzarella di bufala Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 219 del 20-9-2014 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 9 settembre 2014 DECRETO-LEGGE

Dettagli

Lo stato di ebbrezza Guida di veicoli

Lo stato di ebbrezza Guida di veicoli Lo stato di ebbrezza Guida di veicoli Articolo 186 C.d.S. L attuale Codice della Strada prevede che, qualora un conducente venga sorpreso a circolare con un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l, viene

Dettagli

Ministero dell Economia e delle Finanze Roma, 13 aprile 2006 Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Ministero dell Economia e delle Finanze Roma, 13 aprile 2006 Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Ministero dell Economia e delle Finanze Roma, 13 aprile 2006 Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato DIREZIONE GENERALE Direzione per i giochi CIRCOLARE N. 2006/12680/GIOCHI/ADI Agli Uffici regionali

Dettagli

Bozza Disegno di legge Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime

Bozza Disegno di legge Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime Bozza Disegno di legge Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime ART. 1 (Omicidio sul lavoro) 1. Dopo l'articolo 589-ter del codice penale,

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 7 ottobre 00 (Gazzetta Ufficiale n. 55 del novembre 00) Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 0, comma 6, del testo

Dettagli

Excursus sulla nuova depenalizzazione licenziata dal Governo Girolamo Simonato

Excursus sulla nuova depenalizzazione licenziata dal Governo Girolamo Simonato Excursus sulla nuova depenalizzazione licenziata dal Governo Girolamo Simonato Con l avvio del nuovo anno, il Governo ha licenziato il pacchetto depenalizzazioni, approvato con il decreto legislativo 15

Dettagli

COMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE

COMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE Approvato con deliberazione di C.C. n. del 14 Maggio 2011

Dettagli

LEGGE 29 luglio 2010, n. 120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (10G0145)

LEGGE 29 luglio 2010, n. 120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (10G0145) LEGGE 29 luglio 2010, n. 120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (10G0145) CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 La Camera dei deputati

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 767/2009 DEL 13 LUGLIO 2009 SULL IMMISSIONE SUL MERCATO E SULL USO DEI

Dettagli

Articoli Codice della Strada modificati dal Decreto Legge 92/2008

Articoli Codice della Strada modificati dal Decreto Legge 92/2008 Articoli Codice della Strada modificati dal Decreto Legge 92/2008 Articolo 186 - Guida sotto l influenza dell alcool Articolo 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti Articolo

Dettagli

Editrice. Depenalizzazione: ecco il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Editrice. Depenalizzazione: ecco il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 22.1.2016 La Nuova Procedura Civile, 1, 2016 Editrice Depenalizzazione: ecco il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Dettagli

LA FRODE TOSSICA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE

LA FRODE TOSSICA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE LA FRODE TOSSICA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE Art. 6 l. 283/1962 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRECO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRECO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2263 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato GRECO Modifiche al codice penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo

Dettagli

I SOPOL ANVU WEB LA FORMAZIONE A PORTATA DI UN CLICK

I SOPOL ANVU WEB LA FORMAZIONE A PORTATA DI UN CLICK Sezione Codice della Strada PRONTUARI/STUDI Autore MASSAVELLI Marco Vice Com.te Polizia Municipale Druento 6 aprile 2012 RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA IN CONSEGUENZA DI IPOTESI DI REATO casistiche operative

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CRISTIAN IANNUZZI, CATALANO, DEL GROSSO, GALLINELLA, SPESSOTTO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CRISTIAN IANNUZZI, CATALANO, DEL GROSSO, GALLINELLA, SPESSOTTO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1646 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI CRISTIAN IANNUZZI, CATALANO, DEL GROSSO, GALLINELLA, SPESSOTTO Modifiche al codice penale,

Dettagli

Comune di Grado Provincia di Gorizia

Comune di Grado Provincia di Gorizia Comune di Grado Provincia di Gorizia REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LA DISCIPLINA PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI Adottato con deliberazione consiliare n.49 dd. 26 novembre 1999.

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 360

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 360 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 360 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore RANUCCI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2013 Modifica dell articolo 689 del codice penale in materia di

Dettagli

LA FRODE TOSSICA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE

LA FRODE TOSSICA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE LA FRODE TOSSICA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE Art. 6 l. 283/1962 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE Bashkia e Fermës Provinça e Kozencës Comune di Firmo Provincia di Cosenza REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE Indice Pag. Art. 1 Oggetto

Dettagli

D. Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 473

D. Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 473 D. Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 473 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo

Dettagli

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE C I T T A D I L A G O N E G R O (Provincia di Potenza) REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N... DEL IN VIGORE DAL... INDICE DEGLI ARTICOLI

Dettagli

DECRETO LEGGE 3 agosto 2007, n.117

DECRETO LEGGE 3 agosto 2007, n.117 DECRETO LEGGE 3 agosto 2007, n. 117 Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione(g.u. 4 agosto 2007, n. 180),convertito, con modificazioni,

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 02.02.2000 Approvato dal Co.Re.Co. in data 06.03.2000 prot.n. 21606

Dettagli

1) Una norma penale si definisce in bianco? PRIMA PROVA SCRITTA N 03 a) Quando essa ha il precetto formulato in maniera generica. b) Quando in essa non è prevista la sanzione. c) Quando essa ha la sanzione

Dettagli

SERVIZIO STUDI TEL Dossier n. 405

SERVIZIO STUDI TEL Dossier n. 405 Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite

Dettagli

Atti Parlamentari 33 Camera dei Deputati. Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Atti Parlamentari 33 Camera dei Deputati. Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: Atti Parlamentari 33 Camera dei Deputati comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: Non si applica, altresì, alcuna limitazione alle attività promosse da circoli e associazioni che abbiano come finalità

Dettagli

REGIONE MARCHE 24 settembre 1992, n. 47: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 disciplina dell'attività di estetista.

REGIONE MARCHE 24 settembre 1992, n. 47: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 disciplina dell'attività di estetista. REGIONE MARCHE 24 settembre 1992, n. 47: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 disciplina dell'attività di estetista. (Pubblicata nel B.U.R. 28 settembre 1992, n. 84) Art. 1 - Finalità 1.

Dettagli

PUBBLICI ESERCIZI COMUNICAZIONE RINNOVO AUTORIZZAZIONE

PUBBLICI ESERCIZI COMUNICAZIONE RINNOVO AUTORIZZAZIONE PUBBLICI ESERCIZI COMUNICAZIONE RINNOVO AUTORIZZAZIONE Al Servizio Attività Economiche e Produttive Comune di Crotone Oggetto: rinnovo autorizzazione per l esercizio dell attività di somministrazione al

Dettagli

L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione redatto dagli agenti di polizia stradale.

L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione redatto dagli agenti di polizia stradale. Polizia Locale LE REGOLE DELLA PATENTE A PUNTI Con tutti gli aggiornamenti della legge 120/2010 e della sentenza n. 24457 del 02 dicembre 2010 la Cassazione Civile, sezione II All'atto del rilascio della

Dettagli

D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 (1).

D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 (1). Pagina 1 di 5 D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 (1). Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti (1/circ). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Dettagli

Attività Produttive. Attività di intrattenimento Locali di pubblico spettacolo (discoteche, sale da ballo) Descrizione

Attività Produttive. Attività di intrattenimento Locali di pubblico spettacolo (discoteche, sale da ballo) Descrizione Attività Produttive Attività di intrattenimento Locali di pubblico spettacolo (discoteche, sale da ballo) Descrizione Per locali di pubblico spettacolo si intendono: discoteche, sale da ballo e locali

Dettagli

SINTESI DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

SINTESI DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SINTESI DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO 1) Accertamento; 2) Contestazione (immediata o differita: la notifica); 3) Pagamento in misura ridotta; 4) Rapporto del funzionario o agente che ha eseguito

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2015, n. 204

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2015, n. 204 DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2015, n. 204 Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. (15G00220) (GU n.297 del 22-12-2015) Vigente al: 6-1-2016

Dettagli

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Vigente al: 03-01-2011 Titolo

Dettagli

ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE Domanda di autorizzazione Ai sensi dell art. 3 della Legge 287/1991

ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE Domanda di autorizzazione Ai sensi dell art. 3 della Legge 287/1991 Bollo 14.62 Al Sig. SINDACO del Comune di MESAGNE (BR) ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE Domanda di autorizzazione Ai sensi dell art. 3 della Legge 287/1991 Il sottoscritto

Dettagli

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2009) IL MINISTRO DELL'INTERNO

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2009) IL MINISTRO DELL'INTERNO Decreto 6 ottobre 2009 Ministero dell Interno Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di

Dettagli

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Articolo 1 (Modifiche all articolo 117 Codice della Strada)

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Articolo 1 (Modifiche all articolo 117 Codice della Strada) SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Articolo 1 (Modifiche all articolo 117 Codice della Strada) 1. All articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo Codice della strada, e successive modificazioni;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo Codice della strada, e successive modificazioni; Pagina 1 di 12 Leggi d'italia D.L. 3-8-2007 n. 117 Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione. Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto

Dettagli

DELIBERA N. 321/13/CONS

DELIBERA N. 321/13/CONS DELIBERA N. 321/13/CONS ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETA EDIZIONI PANORAMA DELLA SANITA - SOCIETA COOPERATIVA PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 11 E 13, COMMA 1, DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS

Dettagli

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. (G.U. 28 marzo 2013, n. 74) IL

Dettagli

ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI

ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI La norma che norma le procedure per l accertamento delle violazioni amministrative, le modalità di contestazione dell illecito nonché le successive fasi del procedimento è

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno N. 300/A/1/41236/109/16/1 Roma, 4 febbraio 2005 OGGETTO:Sentenza della Corte Costituzionale n 27/2005 Illegittimità costituzionale parziale del comma 2, dell articolo 126 bis C.d.S - Disposizioni correttive

Dettagli

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA IN VIGORE DAL

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA IN VIGORE DAL MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA IN VIGORE DAL 30.07.2010 ART. CO. VIOLAZIONE SANZIONE PUNTI SANZ. ACC. NOTE 97 5 Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1999, n.250. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1999, n.250. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1999, n.250 Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai

Dettagli

Capitolo III - Incidenti stradali - Rilevazioni ISTAT 2009

Capitolo III - Incidenti stradali - Rilevazioni ISTAT 2009 Indice Indice del materiale presente nel CD-rom Pag. 11 Prefazione» 16 Capitolo I - Sostanze voluttuarie e farmaci» 17 1. Interazioni dell'alcol e dei farmaci sul sistema nervoso centrale» 17 2. Bevande

Dettagli

La normativa antinfortunistica Italiana. Come cambia la Vigilanza

La normativa antinfortunistica Italiana. Come cambia la Vigilanza La normativa antinfortunistica Italiana Come cambia la Vigilanza La Tipologia Sanzionatoria Norme Previgenti Violazioni con previsione di: ARRESTO o AMMENDA (Contravvenzioni) SANZIONI AMMINISTRATIVE Nuova

Dettagli

CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO Ufficio Studi e Formazione

CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO Ufficio Studi e Formazione CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO Ufficio Studi e Formazione CIRCOLARE N. 1 Operativa OGGETTO: Circolazione stradale. Procedura Sanzionatoria. Aggiornamento

Dettagli

COMUNE DI PRADAMANO REGOLAMENTO

COMUNE DI PRADAMANO REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER LA DICIPLINA DELL ORARIO DELLE ATTIVITA DI PUBBLICO SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO E SVAGO DISCIPLINATE DAL T.U.L.P.S. Approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 49 dell 11/10/1999

Dettagli

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE D ESCLUSIONE EX ART. 38 D.Lgs n. 163/2006 E DI ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE D ESCLUSIONE EX ART. 38 D.Lgs n. 163/2006 E DI ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE ALLEGATO 10 DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE D ESCLUSIONE EX ART. 38 D.Lgs n. 163/2006 E DI ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE Il sottoscritto. nato il.. a.. in qualità di.. dell impresa/società......

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Comune di Cerveteri (Provincia di Roma) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 16 novembre

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio

Dettagli

COMUNE DI TULA Provincia di SASSARI

COMUNE DI TULA Provincia di SASSARI COMUNE DI TULA Provincia di SASSARI REGOLAMENTO Comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni a norme dei regolamenti comunali ed alle ordinanze ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Dettagli

COMUNE DI ARBA. Regolamento comunale per l apertura e la gestione di sale giochi

COMUNE DI ARBA. Regolamento comunale per l apertura e la gestione di sale giochi COMUNE DI ARBA Regolamento comunale per l apertura e la gestione di sale giochi Adottato con deliberazione consiliare n. 9 del 28.04.2010 1 Articolo 1 Ambito di applicazione. Il presente Regolamento disciplina

Dettagli

Prot del (Risposta alla nota del )

Prot del (Risposta alla nota del ) Ufficio D2 Disciplina del commercio Via Sallustiana 53 Prot. 504334 del 17.4.2002 FIVA CONFCOMMERCIO Via degli Scipioni 153 00192 ROMA (Risposta alla nota del 3.1.2002) Comune di LOANO (SAVONA) Ufficio

Dettagli

DELIBERA N. 118/13/CSP

DELIBERA N. 118/13/CSP DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA 6 C SRL (AUTORIZZATA ALLA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITARE SUPERFLUO ) - VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 10, COMMA 2, DELLA DELIBERA N. 127/00/CONS

Dettagli

Comune di Costacciaro (Provincia di Perugia)

Comune di Costacciaro (Provincia di Perugia) Comune di Costacciaro (Provincia di Perugia) C O P I A D I O R D I N A N Z A N.14 DEL 20-02-2012 Oggetto: LIBERALIZZAZIONI IN MATERIA DI ORARI E DI CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

Dettagli