Legge di Bilancio 2017: interventi in materia previdenziale e pensionistica

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1 La circolare di lavoro e previdenza n. 43/2016 Prestazioni assistenziali e previdenziali Legge di Bilancio 2017: interventi in materia previdenziale e pensionistica di Maria Magri - dirigente area lavoro-welfare di Confindustria Il 28 settembre 2016 Governo, Cgil, Cisl e Uil hanno sintetizzato in un verbale gli elementi di fondo emersi nel corso del tavolo aperto sulle problematiche in campo previdenziale. Tali elementi hanno costituito la base per gli interventi introdotti in materia nel DdL Bilancio per il Il verbale 28 settembre 2016 Governo-sindacati Nel verbale conclusivo del confronto avviato il 24 maggio 2016 sulle problematiche in campo previdenziale tra Governo, Cgil, Cisl e Uil si distinguono 2 fasi. Una prima relativa a misure che dovrebbero essere oggetto della prossima Legge di Bilancio e una seconda su ulteriori interventi di riforma previdenziale nel corso del Si sintetizzano di seguito gli obiettivi della prima fase. Riduzione delle imposte sulle persone fisiche per i redditi da pensione Completando il percorso avviato con la Legge di Stabilità 2016, partendo dai pensionati con più di 74 anni, si prevede l aumento della detrazione d imposta (riconosciuta fino a euro) per tutti i pensionati al fine di uniformare la loro no tax area a quella dei lavoratori dipendenti (8.125 euro). Aumento dei trattamenti pensionistici di importo basso Si prevede un intervento sulla somma aggiuntiva (la c.d. quattordicesima mensilità), teso sia ad aumentare gli importi corrisposti sia ad estendere la platea dei beneficiari di circa 1,2 milioni di pensionati. Ciò sarà realizzato sia attraverso un aumento dell importo per gli attuali beneficiari (circa 2,1 milioni di pensionati con redditi fino a 1,5 volte il trattamento minimo annuo Inps), sia attraverso l erogazione della quattordicesima anche ai pensionati con redditi fino a 2 volte il trattamento annuo minimo Inps (circa euro mensili nel 2016) nella misura prevista oggi. 35

2 Cumulo gratuito dei periodi contributivi Si consente la possibilità di cumulare tutti i contributi previdenziali non coincidenti maturati in gestioni pensionistiche diverse, inclusi i periodi di riscatto della laurea (N.B. ciò vuol dire che il riscatto della laurea sarebbe utile anche ai fini del diritto alla pensione oltre che alla sua misura), ai fini sia delle pensioni di vecchiaia sia di quelle anticipate. Tale possibilità potrà essere esercitata senza oneri da tutti gli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in modo che possano conseguire un unica pensione, anche nelle ipotesi in cui sia stato già maturato un autonomo diritto alla pensione presso una singola gestione. L assegno pensionistico sarà calcolato pro rata con le regole di ciascuna gestione. Lavoratori precoci Si favoriscono le carriere lunghe e iniziate in età molto giovane dai c.d. lavoratori precoci (cioè quelli con 12 mesi di contributi legati a lavoro effettivo anche non continuativo prima del compimento del diciannovesimo anno d età). In particolare, si prevede un intervento diretto a: eliminare le penalizzazioni sul trattamento pensionistico previste dall articolo 24, comma 10, D.L. 201/2011 in caso di accesso al pensionamento anticipato prima di 62 anni d età; consentire l accesso alla pensione con 41 anni di contributi per disoccupati senza ammortizzatori sociali, persone in condizioni di salute che determinano una disabilità e lavoratori occupati in alcune attività particolarmente gravose. Le categorie di lavoro gravoso saranno individuate dopo un confronto tra Governo e OO.SS. utilizzando 3 criteri di massima: l attuale normativa che individua le attività usuranti è, in particolare, il D.Lgs. 67/2011; l analisi delle mansioni per le quali, sulla base della normativa italiana e delle analisi scientifiche internazionali, si sono rivelati più alti i rischi di stress lavoro correlato (istituto previsto a livello europeo e recepito in Italia nel 2008); nei limiti della disponibilità dei dati, una verifica degli indici infortunistici e di malattie professionali in funzione del crescere dell età anagrafica. Lavori usuranti Si introducono nuove e migliori condizioni di accesso al pensionamento per le lavoratrici e i lavoratori occupati in mansioni usuranti ai sensi del D.Lgs. 67/

3 In particolare, si concorda di: consentire l anticipo del pensionamento di 12 o 18 mesi anche rispetto all attuale normativa agevolata, attraverso l eliminazione delle finestre di accesso ; prevedere che l accesso al beneficio possa avvenire, a partire dal 2017, avendo svolto una o più attività lavorative usuranti, sia per un periodo di tempo almeno pari a 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa, senza il vincolo di impiego in attività usurante nell anno di raggiungimento del requisito, sia avendo effettuato l attività particolarmente usurante per un numero di anni almeno pari alla metà dell intera vita lavorativa; eliminare l adeguamento dei requisiti alla speranza di vita a decorrere dal 2019; valutare la fattibilità amministrativa di semplificazioni relative alla documentazione necessaria per la certificazione del diritto di accesso al beneficio. Nuova forma di sostegno all uscita flessibile dal mercato del lavoro: APE Attualmente la flessibilità in uscita per le generazioni prossime al pensionamento (sistema retributivo e misto della riforma Dini) è prevista solo per le carriere lunghe con il canale del pensionamento anticipato. Canale che trova negli interventi indicati una sua maggiore efficacia ed equità (precoci, usuranti e cumulo). A ciò si contrappone una sostanziale rigidità nell uscita dal mercato del lavoro per coloro che, non avendo maturato carriere molto lunghe, possono accedere al solo pensionamento di vecchiaia. Per questi motivi, le lavoratrici e i lavoratori con età anagrafica pari o superiore ai 63 anni e che maturano entro 3 anni e 7 mesi il diritto a una pensione di vecchiaia d importo (certificato dall Inps) non inferiore a un certo limite, potranno accedere su base volontaria a un nuovo strumento finanziario denominato Anticipo pensionistico (APE). L APE rappresenta un flusso finanziario ponte, di ammontare commisurato alla pensione di vecchiaia attesa al raggiungimento dei requisiti anagrafici e certificata dall Inps ed erogato fino alla maturazione degli ordinari requisiti pensionistici di età per la pensione di vecchiaia. Per l APE è previsto un periodo di sperimentazione della durata di 2 anni. APE volontaria L APE è richiesta presso l Inps ed è finanziata da un prestito corrisposto da un istituto di credito. Contestualmente al prestito, il richiedente accende un assicurazione contro il rischio di premorienza con una compagnia assicuratrice. 37

4 L APE è esente da imposte ed è erogata mensilmente per 12 mensilità. La restituzione del prestito (comprensiva degli interessi bancari e degli oneri relativi alla polizza assicurativa) avviene a partire della data di pensionamento con rate di ammortamento costanti per una durata di 20 anni. In caso di decesso del soggetto che ha avuto accesso all APE, il capitale residuo sarà rimborsato dall assicurazione con la quale è stata stipulata la polizza contro il rischio premorienza e, quindi, non si rifletterà sull eventuale pensione di reversibilità o sugli eredi. Il lavoratore o la lavoratrice interessati sceglieranno l istituto di credito e la società assicuratrice fra quelli aderenti a un apposita convenzione stipulata con il Ministero dell economia e delle finanze, nella quale saranno definite le condizioni standard di miglior favore. APE agevolata o social Ferma restando la non piena condivisione da parte delle OO.SS. sul meccanismo dell APE, il Governo e le OO.SS. convengono sull obiettivo di prevedere un APE agevolata per alcune categorie, tramite la definizione di bonus fiscali aggiuntivi o di trasferimenti monetari diretti, volti a garantire un reddito ponte interamente a carico dello Stato per un ammontare prefissato (ferma restando la facoltà dell individuo di richiedere una somma maggiore). Tale intervento agevolativo riguarderà alcune categorie di lavoratrici e lavoratori ritenuti in condizioni di maggior bisogno, sulla base di requisiti quali: lo stato di disoccupazione (e assenza di reddito); la gravosità del lavoro (pesante o rischioso) per la quale la permanenza al lavoro in età più elevata aumenta il rischio di infortunio o di malattia professionale; le condizioni di salute; i carichi di lavoro di cura legato alla presenza di parenti di primo grado conviventi con disabilità grave. APE e imprese Nel caso di accordo tra le parti, al fine di agevolare la scelta del lavoratore, il datore di lavoro può sostenere i costi dell APE attraverso un versamento all Inps di una contribuzione correlata alla retribuzione percepita prima della cessazione del rapporto di lavoro, in presenza di accordi collettivi anche attraverso appositi Fondi bilaterali in essere o appositamente creati, in modo da produrre un aumento della pensione tale da compensare gli oneri relativi alla concessione dell APE. Allo stesso fine, il Governo si impegna a definire interventi di agevolazione fiscale per favorire quote di contribuzione aggiuntiva non ordinaria da parte del datore di lavoro alla previdenza 38

5 complementare, al fine di potenziare la rendita temporanea erogata dalla previdenza complementare o la pensione integrativa per compensare gli oneri dell APE. Tali soluzioni permetteranno di rafforzare la strumentazione per governare i processi di turn over aziendali anche attraverso l individuazione di opportune forme di bilateralità. Uscite anticipate e flessibilità della previdenza complementare: RITA Contestualmente, il Governo si impegna a realizzare un cambiamento normativo e fiscale della previdenza complementare per accrescere la flessibilità di utilizzo di tale strumento, al fine di adeguare le prestazioni della previdenza complementare anche alle necessità della gestione flessibile dell uscita dal mercato del lavoro. In particolare, si definirà una modalità che consenta al lavoratore che ha maturato un montante in un fondo integrativo di attingere prima dell età di pensionamento a tale montante, volontariamente e nella misura scelta, per poter usufruire di una rendita temporanea per il periodo che manca alla maturazione del diritto alla pensione (età del pensionamento di vecchiaia). Tale nuova opportunità (denominata Rendita integrativa temporanea anticipata, RITA) sarà agevolata fiscalmente con una tassazione inferiore a quella attualmente prevista per le anticipazioni, e pari a quella prevista sulla pensione complementare erogata in rendita. Il Governo si impegna altresì a definire strumenti di incentivazione fiscale finalizzati ad agevolare l utilizzo volontario del Tfr accantonato presso l impresa o di contributi aggiuntivi per accedere alle prestazioni anticipate di previdenza complementare. Nella seconda fase le parti si sono impegnate a proseguire il confronto nel corso del 2017 per la definizione di ulteriori misure di riforma. In particolare: in vista di un possibile intervento di riduzione strutturale del cuneo contributivo sul lavoro stabile al termine della fase attuale di esoneri temporanei, valutare l introduzione di una pensione contributiva di garanzia, legata agli anni di contributi e all età di uscita, al fine di garantire l adeguatezza delle pensioni medio-basse; interventi sulla previdenza complementare, volti a rilanciarne le adesioni, a favorire gli investimenti dei fondi pensione nell economia reale e a parificare la tassazione sulle prestazioni di previdenza complementare dei dipendenti pubblici al livello di quella dei privati; 39

6 favorire una maggiore flessibilità in uscita all interno del sistema contributivo, anche con una revisione del requisito del livello minimo di importo (2,8 volte l assegno sociale) per l accesso alla pensione anticipata; valorizzare e tutelare il lavoro di cura a fini previdenziali; valutare la possibilità di differenziare o superare le attuali forme di adeguamento alla speranza di vita per alcune categorie di lavoratrici e lavoratori in modo da tenere conto delle diversità nelle speranze di vita; approfondire lo studio della separazione fra previdenza e assistenza a fini statistici e per la corretta comparazione della spesa previdenziale a livello internazionale. In questa seconda fase il Governo si impegna, dopo il termine previsto dell attuale meccanismo di rivalutazione dei trattamenti pensionistici per fasce di importo, a introdurre un sistema di perequazione basato sugli scaglioni di importo, confermando a partire dal 2019 il ritorno al meccanismo già previsto dalla L. 388/2000. Si impegna, inoltre, a valutare la possibilità di utilizzare un diverso indice per la rivalutazione delle pensioni, maggiormente rappresentativo della struttura dei consumi dei pensionati, e a valutare la possibilità di recuperare parte della mancata indicizzazione ai fini della rivalutazione una tantum del montante nel Legge di Bilancio 2017 Il DdL di Bilancio 2017, n. 4127, all esame della Commissione bilancio della Camera nel momento in cui si scrivono queste note, ha recepito in gran parte i contenuti del verbale, aggiungendo sia alcuni dettagli per la pratica attuazione delle norme sia profili non affrontati nel tavolo. Articolo 24 - Abbassamento aliquota contributiva iscritti alla gestione separata Dal 2017 per i lavoratori autonomi che siano titolari di una posizione fiscale ai fini dell imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e che non risultino iscritti ad altre forme di gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l aliquota contributiva pensionistica è stabilita al 25% (attualmente è pari al 27%). Articolo 25 - Anticipo finanziario a garanzia pensionistica APE sociale APE volontaria A decorrere dal 1 maggio 2017, e in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, è istituito l anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). 40

7 Si introduce cioè la possibilità per il lavoratore vicino al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia di chiedere un prestito finanziario a valere sulla pensione maturata. Si tratta, quindi, di un vero e proprio prestito e non di un anticipo pensionistico. I destinatari sono soggetti: con età anagrafica pari o superiore ai 63 anni e che maturino entro 3 anni e 7 mesi il diritto alla pensione di vecchiaia (certificato dall Inps); con almeno 20 anni di contribuzione; la cui pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell assicurazione generale obbligatoria; che non siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto. Il prestito è erogato in quote mensili per 12 mensilità fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. La durata minima è di 6 mesi. L entità minima e l entità massima richiedibile saranno stabilite da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. I soggetti interessati sceglieranno l istituto di credito e la società assicuratrice fra quelli aderenti agli accordi-quadro da stipularsi tra Ministero dell Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e, rispettivamente, l Associazione Bancaria Italiana e l Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici e altre imprese assicurative primarie. La restituzione del prestito, comprensiva degli interessi bancari e degli oneri relativi a una polizza assicurativa per premorienza, avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di 20 anni. Le somme erogate in quote mensili non concorrono a formare il reddito ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto, a determinate condizioni, un credito di imposta annuo nella misura massima del 50% dell importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi. È inoltre previsto che i datori di lavoro privati, gli Enti bilaterali e i Fondi solidarietà possano, con il consenso del richiedente, incrementare il montante contributivo individuale, versando all Inps in unica soluzione al momento della richiesta dell APE un contributo non inferiore a un determinato importo (ai sensi dell articolo 7, D.Lgs. 184/1997, cioè l importo stabilito per la contribuzione volontaria: 41

8 questo è pari all aliquota di finanziamento prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica applicata all importo medio della retribuzione imponibile percepita nell anno di contribuzione precedente alla richiesta). Con il suddetto D.P.C.M. saranno definite le modalità di attuazione delle disposizioni relative all APE e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti per l accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento di un Fondo di garanzia per l accesso all APE (istituito nello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze) e della garanzia di ultima istanza dello Stato. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione. La misura presenta diverse criticità: infatti, lo strumento, non richiedendo la cessazione del rapporto di lavoro, non dà flessibilità e, al contrario, crea rigidità, comportando oneri a carico delle imprese per la gestione degli esodi. Se fosse, invece, prevista la condizione della cessazione del rapporto di lavoro avrebbe maggior senso e utilità, sia per l azienda che per il lavoratore, la previsione della facoltà del datore di lavoro, d accordo con il lavoratore, di versare una contribuzione per i periodi di non lavoro. In tal caso, la norma dovrebbe prevedere che, ai fini dell'accertamento e della riscossione del contributo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria: così il lavoratore avrebbe una contribuzione garantita dalla sua natura obbligatoria. APE sociale Sempre in via sperimentale, dal 1 maggio 2017 al 31 dicembre 2018, per specifiche categorie di soggetti è prevista, al compimento dei 63 anni, un indennità (APE sociale) a carico dello Stato, pari all importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell accesso alla prestazione. Tale indennità non può essere, comunque, superiore all importo massimo mensile di euro e non è soggetta a rivalutazione ed è corrisposta per il periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell età anagrafica prevista per l accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia. A tale indennità hanno diritto coloro che, al compimento dei 63 anni, abbiano un anzianità contributiva di almeno 30 anni e si trovino in una delle seguenti condizioni: siano disoccupati e abbiano finito da almeno 3 mesi di fruire della NASpI; assistano da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità come definito dalla L. 104/1992; 42

9 abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata a norma di legge per il riconoscimento dell invalidità civile, uguale o superiore al 74%; siano lavoratori dipendenti che da almeno 6 anni in via continuativa svolgono attività lavorative considerate gravose 1. Per questa categoria il requisito di anzianità contributiva minima è di 36 anni. Per queste categorie l indennità è espressamente subordinata alla cessazione dell attività di lavoro. Si tratta, nin sostanza, di un ammortizzatore sociale. Il beneficio dell indennità è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, 609 milioni di euro per l'anno 2018, 647 milioni di euro per l'anno anno 2019, 462 milioni di euro per l anno 2020, 280 milioni di euro per l anno 2021, 83 milioni di euro per l anno 2022 e 8 milioni di euro per l anno Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie, la decorrenza dell indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati della sperimentazione di cui al presente articolo, al fine di una sua eventuale prosecuzione L Ape sociale potrebbe essere uno strumento positivo nella misura in cui, trattandosi di un ammortizzatore, le aziende che abbiano soggetti con le caratteristiche previste dalla norma potrebbero utilizzare lo strumento per il ricambio generazionale a costo zero (in tal caso, infatti l APE, come sopra indicato, è subordinata alla cessazione del rapporto di lavoro). Articolo 26 - Quattordicesima La norma: incrementa l importo della c.d. quattordicesima mensilità per coloro che già ne beneficiano (pensionati con redditi fino a 1,5 volte il trattamento minimo annuo Inps); somma aggiuntiva dal 2017 di: 437 euro per lavoratori dipendenti fino a 15 anni di contributi; 546 euro per lavoratori dipendenti con oltre 15 anni di contributi fino a 25 anni di contributi; 655 euro per lavoratori dipendenti con 1 Le attività considerate gravose sono le seguenti: 1) operai dell industria estrattiva, dell edilizia e della manutenzione degli edifici, 2) Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, 3) Conciatori di pelli e di pellicce, 4) Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, 5) Conduttori di mezzi pesanti e camion, 6) professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, 7) addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, 8) professori di scuola pre primaria, 9) facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati, 10) personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, 11) operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti. 43

10 oltre 25 anni di contributi (dal 2008 fino al 2016, è, rispettivamente, invece, pari a 336 euro, 420 euro e 504 euro); prevede l erogazione di una quattordicesima anche ai pensionati con redditi fino a 2 volte il trattamento annuo minimo Inps; somma aggiuntiva dal 2017 di: 336 euro per lavoratori dipendenti fino a 15 anni di contributi; 420 euro per lavoratori dipendenti con oltre 15 anni fino a 25 anni di contributi; 504 euro per lavoratori dipendenti con oltre 25 anni di contributi. Articolo27 - Rendita integrativa temporanea anticipata Viene previsto - in via sperimentale dal 1 maggio 2017 al 31 dicembre di consentire ai potenziali destinatari dell APE, in sostituzione del prestito previdenziale o in combinazione con esso, di accedere in via anticipata alla rendita, nel caso in cui siano iscritti a un Fondo pensione a contribuzione definita. Presupposti per l erogazione della RITA da parte dei Fondi pensione sono la cessazione del rapporto di lavoro e il possesso della certificazione APE, rilasciata dall Inps. Il trattamento fiscale RITA è correttamente equiparato alla disciplina agevolata già vigente delle prestazioni erogate dai Fondi pensione (anticipazioni, riscatti agevolati per mobilità, inoccupazione, invalidità) con imposta sostitutiva del 15%, che si riduce dello 0,30 per ogni anno di durata superiore al quindicesimo, con un minimo del 9 e non a quella dei riscatti tout court (per perdita dei requisiti di partecipazione ad esito di dimissioni o licenziamento), che prevede invece un aliquota maggiorata (almeno 23%). Se la data di iscrizione al Fondo pensione è anteriore al 1 gennaio 2007, gli anni di iscrizione anteriori al gennaio 2007 saranno computati nel massimo di 15. Inoltre, ai fini della determinazione della base imponibile, poiché vi sono diversi regimi fiscali che si sono succeduti nel tempo (c.d. criterio del pro rata temporis), il DdL di Bilancio stabilisce che le somme erogate come RITA saranno imputate prioritariamente agli importi della prestazione maturati sino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati tra gennaio 2001 e dicembre 2006 e poi, successivamente, a quelli maturati dal 1 gennaio Ciò al fine di applicare i diversi regimi fiscali vigenti pro tempore. L introduzione della RITA, flessibilizzando la previdenza complementare, la renderebbe ancora più attraente e potrebbe favorirne un maggior livello di adesione. Tuttavia, riteniamo che, al fine di favorire un rafforzamento del sistema del secondo pilastro a fronte di queste importanti modifiche normative, con l obiettivo di una revisione organica e più efficiente 44

11 della disciplina, sarebbe stato oltremodo utile apportare quei correttivi fiscali ulteriori, migliorativi di quelli già esistenti, finalizzati: all evoluzione verso la logica prevalente tra i paesi Ocse, cioè quella sintetizzata con l acronimo EET: esenzione in fase di accumulo, esenzione dei rendimenti frutto della gestione del risparmio e tassazione, solo in fase di erogazione della rendita pensionistica; al superamento del criterio del pro rata temporis nella tassazione delle prestazioni, da sostituire con un meccanismo più snello che salvaguardi l attuale trattamento di favore; alla revisione della disciplina della tassazione dei rendimenti realizzati dai Fondi pensione italiani, che sono sottoposti a tassazione sul maturato, anziché sul realizzato, come nei Fondi comuni di investimento. Inoltre, al fine di garantire un coordinamento normativo sistematico e non ingenerare confusione, occorre considerare le condizioni di applicazione della RITA anche alla luce del DdL Concorrenza, che potrebbe essere approvato a breve e che presenta previsioni in qualche modo sovrapponibili. L articolo 16 DdL dispone, infatti, che le forme pensionistiche complementari prevedano che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi (anziché 48 mesi, come attualmente previsto dal D.Lgs. 252/2005), le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell'aderente, erogate con un anticipo di 5 anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell'aderente, anche in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono in ogni modo innalzare l'anticipo di cui al periodo precedente fino a un massimo di 10 anni (attualmente l anticipo massimo previsto dal suddetto D.Lgs. 252/2005 è di 5 anni). Articolo 28 - Abolizione penalizzazioni La disposizione elimina le penalizzazioni per chi va in pensione anticipata prima dei 62 anni, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1 gennaio L inoperatività della penalizzazione sarebbe scaduta a fine La penalizzazione consiste nella riduzione dell 1% per ogni anno di anticipo nell accesso al pensionamento rispetto all età di 62 anni e del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a 2 anni (articolo 24, comma 10, D.L. 201/2011). 45

12 La Legge di Stabilità 2015 aveva previsto che, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1 gennaio 2015, le disposizioni di cui all articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici anticipati, non si applicano limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre La Legge di Stabilità 2016 estende l applicazione di tale norma ai trattamenti pensionistici anticipati aventi decorrenza negli anni 2012, 2013 e 2014, al fine di escludere anche per essi le sopra indicate penalizzazioni, esclusivamente con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1 gennaio La modifica normativa prevista dalla Stabilità 2017 consente di eliminare le penalizzazioni definitivamente per chi va in pensione anticipata prima dei 62 anni. La misura è positiva in quanto aiuta le imprese a gestire in maniera meno costosa i piani di riorganizzazione degli esuberi. Articolo 29 - Cumulo periodi assicurativi Si consente la possibilità di cumulare tutti i contributi previdenziali non coincidenti maturati in gestioni pensionistiche diverse, senza oneri, per gli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in modo che possano conseguire un unica pensione, anche nelle ipotesi in cui sia stato già maturato un autonomo diritto alla pensione presso una singola gestione. La misura è molto positiva: in un mercato del lavoro sempre più flessibile è essenziale uno strumento di ricongiunzione gratuita dei vari periodi assicurativi per avere la pensione. È importante sottolineare anche che il cumulo è utile sia per la pensione di vecchiaia che per quella anticipata. Articolo 30 - Lavoratori precoci Si consente l accesso alla pensione con 41 anni di contributi ai lavoratori precoci (con 12 mesi di contributi legati a lavoro effettivo prima del compimento del diciannovesimo anno d età) che si trovino nelle seguenti condizioni: disoccupati senza ammortizzatori sociali; soggetti che assistono parenti di primo grado conviventi con disabilità; 46

13 soggetti che abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell invalidità civile, uguale o superiore al 74%; lavoratori che svolgono le attività di cui all'allegato A, sopra richiamato, da almeno 6 anni in modo particolarmente rischioso e difficoltoso; attività usuranti (ai sensi del D.Lgs. 67/2011). Per le modalità di attuazione della norma si rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall entrata in vigore della legge. Il beneficio dell anticipo del pensionamento è riconosciuto a domanda nel limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, 550 milioni di euro per l'anno 2018, 570 milioni di euro per l'anno anno 2019, 590 milioni di euro annui a decorrere dall anno Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda. La misura è positiva, in quanto aiuta le imprese a gestire in maniera meno costosa i piani di riorganizzazione degli esuberi. Bisognerà prestare, però, particolare attenzione al decreto attuativo. Articolo 31 - Lavori usuranti Vengono ampliate con adeguato incremento di spesa le categorie alle quali si applicano i benefici per i lavori usuranti in quanto: non vengono più esclusi i lavoratori previsti dell articolo 24, comma 17 2, L. 214/2011; non è richiesto lo svolgimento di mansioni usuranti nell anno di maturazione del requisito, 2 Sintesi comma 17: - viene ridotto agli anni , invece che agli anni , il periodo transitorio, così che dal 1 gennaio 2012 e non dal 1 gennaio 2013 entra in vigore la disciplina a regime; - risulta abolita la generalizzata riduzione di 3 anni a regime per i requisiti di pensionamento, significando che dal 2012 il pensionamento per i lavoratori in parola avviene secondo il sistema delle quote prevista dalla tabella B allegata alla L. 247/2007, senza lo sconto dei 3 anni; - per i lavoratori turnisti che abbiano prestato lavoro notturno, mentre l originaria disciplina prevedeva una riduzione massima dell età di 1 o 2 anni rispettivamente per i lavoratori che abbiano svolto turni da 64 a 71 giorni all anno ovvero da 72 a 78 giorni all anno, la riforma Monti precisa che tale previsione resta valida solo per gli anni , mentre dal 1 gennaio 2012 viene previsto che il pensionamento avvenga secondo il sistema delle quote previste dalla predetta tabella B, incrementate di 2 anni e 2 unità per i lavoratori che abbiano svolto turni notturni da 64 a 71 giorni all anno, e di 1 anno e 1 unità per i lavoratori che abbiano svolto turni da 72 a 78 giorni all anno. - oltre ai nuovi requisiti, è aggiunta l applicazione del regime delle decorrenze (la c.d. finestra mobile), significando che per l effettivo pensionamento si devono attendere altri 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti. 47

14 i requisiti sono resi alternativi tra di loro, viene eliminata in via transitoria l incremento inerente l incremento dell aspettativa di vita fino al La misura appare corretta e coerente con diverse esigenze (al pari delle misure per i lavoratori precoci). Articolo 32 - No tax area pensionati Completando il percorso avviato con la scorsa Legge di Stabilità, partendo dai pensionati con più di 74 anni, si prevede l aumento della detrazione d imposta (riconosciuta fino a euro) per tutti i pensionati al fine di uniformare la loro no tax area a quella dei lavoratori dipendenti. Articolo 33 - Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico Si tratta dell ennesima (l ottava) salvaguardia per determinate categorie di lavoratori dall incremento dei requisiti di accesso alla pensione previsto dalla Legge Fornero del 2012; in particolare, la salvaguardia viene estesa a ulteriori soggetti. Tali misure non sono condivisibili, in quanto intervengono in maniera impropria sulla riforma Fornero, causando tra l'altro ingiustificate disparità di trattamento. Articolo 34 - Riduzione autorizzazione di spesa articolo 1, comma 284, L. 208/2015 Si riducono gli stanziamenti per il 2017 e per il 2018 previsti dalla Legge di Stabilità 2016 per finanziare la norma che prevede la facoltà dei lavoratori, che maturino entro il 31 dicembre 2018 il trattamento pensionistico di vecchiaia, di trasformare il rapporto da full time a part time. 48

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