Bollettino Anno IX - n. 3. Marzo 2006

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1 Bollettino Anno IX - n. 3 Marzo 2006

2 (Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

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4 (Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni) Bollettino Anno IX n. 3 Marzo aprile 2006

5 ISVAP via del Quirinale, Roma tel fax

6 Indice 1. COMUNICAZIONI INTERPRETATIVE COMUNICAZIONE INTERPRETATIVA N ATTIVITA PROVVEDIMENTALE REGOLAMENTI Regolamento n. 1 del 15 marzo 2006 Regolamento concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VII (destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento) del decreto legislativo 17 marzo 1995 n Relazione al Regolamento n.1 del 15 marzo 2006 concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VII (destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie) PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE Provvedimento n del 30 marzo 2006 ISVAP 6 dicembre 2004, n ALTRI PROVVEDIMENTI Provvedimento n del 21 marzo 2006 (G.U. del 29 marzo 2006 n. 74) Autorizzazione alla Cattolica Aziende S.p.A., con sede in Verona, ad estendere l esercizio dell attività assicurativa in alcuni rami danni di cui al punto A) dell allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995 n Provvedimento n del 30 marzo 2006 Autorizzazione a BNP Paribas S.A., con sede in Parigi, ad assumere, per il tramite della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con sede in Roma, una partecipazione rilevante pari al 50% del capitale sociale di BNL Vita Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Provvedimento n del 30 marzo 2006 Autorizzazione alla Swiss Reinsurance Company S.A., con sede in Zurigo, ad assumere, tramite la Rappresentanza italiana, con sede in Roma, una partecipazione rilevante pari al 12% del capitale sociale di Net Insurance S.p.A., con sede in Roma Provvedimento n del 30 marzo 2006 Autorizzazione a Capitalia S.p.A., con sede in Roma, ad assumere, per il tramite di FinecoBank S.p.A., con sede in Milano, una partecipazione rilevante pari al 15% del capitale sociale di Net Insurance S.p.A., con sede in Roma Provvedimento n del 31 marzo 2006 Cosida S.p.A. con sede in Napoli, in liquidazione coatta amministrativa. Nomina del commissario liquidatore PARTECIPAZIONI ASSUNTE DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE PUBBLICAZIONI, ORDINATE PER SOCIETÀ ASSICURATIVA DICHIARANTE, RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL ART. 5 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20, COME SOSTITUITO DALL ART. 114, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N (MARZO 2006) I

7 4. SANZIONI ORDINANZA N. 1 DEL 22 MARZO RECLAMI RECLAMI PER TIPOLOGIA DI IMPRESE (I TRIMESTRE 2006) RECLAMI RIGUARDANTI I RAMI DANNI (I TRIMESTRE 2006) RECLAMI RIGUARDANTI I RAMI VITA (I TRIMESTRE 2006) RECLAMI RIGUARDANTI LE IMPRESE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (I TRIMESTRE 2006) ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL UNIONE EUROPEA ELENCHI DEGLI OPERATORI DEL MERCATO ASSICURATIVO AGENTI DI ASSICURAZIONE ISCRITTI NELL ALBO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE ISCRITTI NELL ALBO NAZIONALE MEDIATORI DI ASSICURAZIONE ISCRITTI NELL ALBO NAZIONALE MEDIATORI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE ISCRITTI NELL ALBO PERITI DI ASSICURAZIONE ISCRITTI NEL RUOLO NAZIONALE PERITI ASSICURATIVI ISCRITTI NEL RUOLO NAZIONALE PARERI RESI ALL AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ART. 20, COMMA 4, L. 287/90) PARERE del 1 marzo 2006 Parere preliminare all apertura di istruttoria operazione di concentrazione concernente l acquisizione del controllo esclusivo di SEAR - Società Europea di Assicurazioni e di Riassicurazioni da parte della ALA Assicurazioni SpA PARERE dell 8 marzo 2006 Parere preliminare all apertura di istruttoria operazione di concentrazione concernente l acquisizione del controllo esclusivo di Egida SpA (di seguito semplicemente Egida) da parte di Assicurazioni Internazionali di Previdenza SpA (di seguito AIP) PARERE del 20 marzo 2006 Parere preliminare all apertura di istruttoria operazione di concentrazione concernente l acquisizione del controllo esclusivo di Liguria, società di Assicurazioni SpA e, per via indiretta, di Liguria Vita da parte della società Fondiaria SAI SpA CONCORSI CONCORSO PER TITOLI A BORSE DI STUDIO ISVAP PER IL PERFEZIONAMENTO ALL ESTERO DEGLI STUDI IN MATERIA ASSICURATIVA ANNO ACCADEMICO 2007/ ALTRE NOTIZIE MODIFICHE STATUTARIE Cambio della denominazione sociale di FinecoVita s.p.a., con sede in Milano II

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10 1. COMUNICAZIONI INTERPRETATIVE

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12 Comunicazione interpretativa 1.1 COMUNICAZIONE INTERPRETATIVA N. 2 Oggetto: Codice delle Assicurazioni. Aggiornamenti e precisazioni sui limiti di applicabilità di cui alla Comunicazione Interpretativa del 2 febbraio u.s. Si fa seguito alla Comunicazione interpretativa del 2 febbraio u.s. per fornire aggiornamenti e precisazioni all elenco delle norme del Codice delle Assicurazioni ritenute dall Istituto di immediata applicabilità. In particolare, si segnala l inserimento tra le norme immediatamente applicabili di alcune norme del Titolo XVIII Sanzioni e procedimenti sanzionatori, conseguenti all emanazione in materia di assetti proprietari delle imprese di assicurazione e di partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione. dell emanazione dei Regolamenti di supporto o alla realizzazione dei previsti Albi, Registri e Ruoli, continueranno a trovare applicazione in via transitoria le norme primarie e secondarie previgenti. dell Istituto. Roma, 30 marzo 2006 Il Presidente (Giancarlo Giannini) Si riporta di seguito l elenco delle Disposizioni del Codice immediatamente applicabili, aggiornato al 30 marzo

13 Bollettino ISVAP n. 3/2006 TITOLO I Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 8 Art. 9 TITOLO II Art. 11 c. 1, 2 e 4 Art. 12 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 27 Art. 29 TITOLO III Art. 30 c. 1 e 2 DISPOSIZIONI GENERALI Finalità della vigilanza Ministro delle attività produttive Autorità di vigilanza Destinatari della vigilanza Disposizioni comunitarie Regolamenti ed altri provvedimenti ACCESSO ALL ATTIVITÀ ASSICURATIVA Attività assicurativa Operazioni vietate Attività in regime di stabilimento Attività in regime dì prestazione di servizi Rappresentante per la gestione dei sinistri Rispetto delle norme di interesse generale Divieto di operare in regime di prestazione di servizi ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ ASSICURATIVA Requisiti organizzativi dell impresa TITOLO IV DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI Art. 52 Art. 53 Art. 56 c. 2 e 3 TITOLO V Art. 57 c. 1, 2 e 3 Art. 61 TITOLO VI Art. 63 Nozione Attività esercitabili Altre norme applicabili ACCESSO ALL ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE Attività di riassicurazione Attività in regime di prestazione di servizi ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE Requisiti organizzativi stabilimento). 4

14 Comunicazione interpretativa TITOLO VII ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO Art. 68 Art. 70 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 78 Autorizzazioni (relativamente alle acquisizioni a qualsiasi titolo di del 10% del capitale dell impresa di assicurazione o riassicurazione rappresentato da azioni con diritto di voto e, in ogni caso, di quelle superamento delle soglie del 5% e del 10% del capitale dell impresa di assicurazione o riassicurazione rappresentato da azioni con diritto Comunicazione degli accordi di voto Nozione di controllo Partecipazioni indirette Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione Protocolli di autonomia Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione Art. 79 Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione (ad eccezione del comma 4, primo periodo). La preventiva autorizzazione di cui all art. 79, comma 3 deve intendersi esercitanti attività diverse da quella assicurativa e riassicurativa Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 86 Art , comma 1 devono intendersi riferiti a tutte le operazioni aventi ad oggetto società esercitanti attività diverse da quella assicurativa e riassicurativa Vigilanza prudenziale Gruppo assicurativo Impresa capogruppo Poteri di indagine Disposizioni di carattere generale o particolare TITOLO VIII Art. 88 Art. 89 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 99 Art. 100 Art. 102 BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI Disposizioni applicabili Disposizioni particolari Principi di redazione Esercizio sociale e termine per l approvazione Deposito e pubblicazione Relazione sulla gestione Imprese obbligate Direzione unitaria Esonero dall obbligo di redazione Data di riferimento Relazione sulla gestione Revisione contabile del bilancio 5

15 Bollettino ISVAP n. 3/2006 Art. 103 Art. 104 Art. 105 TITOLO IX Art. 106 Art. 107 Art. 116 c. 2 Art. 117 Art. 118 c. 1 Art. 119 c. 1 TITOLO X Art. 122 c. 2, 3 e 4 Art. 123 c. 2, 3 e 4 Art. 124 Art. 126 (escl. c. 2 lett. Art. 129 Art. 130 Art. 132 c. 1 e 2 Art. 136 Art. 137 Art. 139 Art. 140 Art. 141 c. 1, 2 e 3 Art. 142 Art. 144 Art. 145 c. 1 Art. 147 Art. 148 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 156 c. 2 e 3 Attuario nominato dalla società di revisione Accertamenti sulla gestione contabile Revoca dell incarico all attuario revisore INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE Attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa Ambito di applicazione Attività in regime di stabilimento e di prestazione di servizi (limitatamente al comma 2, primo periodo) Separazione patrimoniale Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi Doveri e responsabilità verso gli assicurati ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI Veicoli a motore Natanti Gare e competizioni sportive Soggetti esclusi dall assicurazione Imprese autorizzate Obbligo a contrarre Funzioni del Ministero delle attività produttive Danno patrimoniale Danno biologico per lesioni di lieve entità Pluralità di danneggiati e supero del massimale Risarcimento del terzo trasportato Diritto di surroga dell assicuratore sociale Azione diretta del danneggiato Proponibilità dell azione di risarcimento Stato di bisogno del danneggiato Procedura di risarcimento Procedura Mandatario per la liquidazione dei sinistri Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica Attività peritale TITOLO XI DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI ASSICURATIVE Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Coassicurazione comunitaria Determinazione dell oggetto della delega Requisiti particolari Modalità per la gestione dei sinistri 6

16 Comunicazione interpretativa TITOLO XII Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 171 c. 1 e 2 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 179 Art. 180 Art. 181 NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE Raccordo con le disposizioni del codice civile Criteri di redazione Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione Divieto di abbinamento Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante Diritto di recesso Assicurazione di tutela legale Diritti dell assicurato nell assicurazione di tutela legale Assicurazione di assistenza Revocabilità della proposta Diritto di recesso Inversione dell onere della prova nei giudizi risarcitori Capitalizzazione. Nozione Contratti di assicurazione contro i danni Contratti di assicurazione sulla vita TITOLO XIII TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL ASSICURATO Art. 182 c. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Art. 183 c. 1 Art. 184 Art. 187 TITOLO XIV Art. 188 Art. 189 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 194 Art. 195 Art. 199 Art. 203 Art. 204 Art. 205 Art. 206 Art. 207 Art. 208 Pubblicità dei prodotti assicurativi Regole di comportamento Misure cautelari ed interdittive Integrazione della nota informativa VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI Poteri di intervento Poteri di indagine Norme regolamentari Imprese di assicurazione italiane Imprese di assicurazione di altri Stati membri Imprese di assicurazione di Stati terzi Imprese di riassicurazione Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri Autorizzazione relativa all esercizio dell attività assicurativa Autorizzazione relativa all assunzione del controllo di imprese di assicurazione Poteri di indagine in collaborazione con le autorità di altri Stati membri Assistenza per l esercizio della vigilanza supplementare Scambi di informazioni per l esercizio della vigilanza supplementare Rapporti con la Commissione europea relativamente ad imprese di Stati terzi 7

17 Bollettino ISVAP n. 3/2006 Art. 209 TITOLO XVI Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE copertura Art. 222 Violazione delle norme sul margine di solvibilità o sulla quota di garanzia Art. 224 Procedura di apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali Art. 225 Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell autorizzazione Art. 226 Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi Art. 227 Misure in caso di situazione di solvibilità corretta negativa Art. 229 Commissario per il compimento di singoli atti Art. 230 Commissario per la gestione provvisoria Art. 231 Amministrazione straordinaria Art. 233 Organi della procedura di amministrazione straordinaria Art. 234 Poteri e funzionamento degli organi straordinari Art. 235 Adempimenti iniziali Art. 237 Adempimenti in materia di pubblicità Art. 238 Esclusività delle procedure di risanamento Art. 239 Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere Art. 240 Decadenza dall autorizzazione rilasciata all impresa di assicurazione Art. 241 (escl c. 2-1 periodo) Liquidazione ordinaria dell impresa di assicurazione Art. 242 Revoca dell autorizzazione rilasciata all impresa di assicurazione Art. 243 Revoca dell autorizzazione rilasciata ad un impresa di assicurazione di uno Stato terzo Art. 244 Decadenza e revoca dell autorizzazione rilasciata all impresa di riassicurazione Art. 245 Liquidazione coatta amministrativa Art. 246 Organi della procedura Art. 247 Adempimenti in materia di pubblicità Art. 248 Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza Art. 249 Effetti nei confronti dell impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti Art. 250 (escl. c 4 ult periodo) Poteri e funzionamento degli organi liquidatori Art. 251 Adempimenti iniziali Art. 252 Accertamento del passivo Art. 253 c. 1, 2, 3 e 4 Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri Art. 254 Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi Art. 255 Appello Art. 256 Insinuazioni tardive Art. 257 Liquidazione dell attivo Art. 258 Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione Art. 259 Trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione Art. 260 Ripartizione dell attivo 8

18 Comunicazione interpretativa Art. 262 Concordato Art Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere Art. 265 Liquidazione coatta di imprese non autorizzate Art. 266 Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato Art. 267 Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili, navi e aeromobili, Art. 268 Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica Art. 269 Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà, sul bene situato nel territorio della Repubblica Art. 270 Diritto alla compensazione nei rapporti con l impresa di assicurazione Art. 271 Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani Art. 272 Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli Art. 273 Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell impresa di assicurazione Art. 274 Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori Art. 275 Amministrazione straordinaria della capogruppo assicurativa Art. 276 Liquidazione coatta amministrativa della capogruppo assicurativa Art. 277 Amministrazione straordinaria delle società del gruppo assicurativo Art. 278 Liquidazione coatta amministrativa delle società del gruppo assicurativo Art. 279 Procedure proprie delle singole società del gruppo assicurativo Art. 280 Disposizioni comuni agli organi delle procedure Art. 281 Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale TITOLO XVII Art. 285 c. 1 e 3 Art. 286 c. 2 e 3 Art. 287 Art. 288 Art. 289 Art. 290 Art. 291 Art. 292 Art. 293 c. 1 e 3 Art. 294 Art. 295 Art. 296 Art. 297 SISTEMI DI INDENNIZZO Fondo di garanzia per le vittime della strada Liquidazione dei danni a cura dell impresa designata Esercizio dell azione di risarcimento Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti Prescrizione dell azione Pluralità di danneggiati e supero del massimale Diritto di regresso e di surroga dell impresa designata Liquidazione dei danni a cura del commissario dell impresa in liquidazione coatta Esercizio dell azione di risarcimento Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada Organismo di indennizzo italiano Ambito di intervento dell Organismo di indennizzo italiano 1 Art. 264 Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere: il comma 1, ultimo periodo, contiene un richiamo erroneo all art. 240, c. 3 (decadenza), anziché all art. 242 (revoca - vedi anche art. 243, c. 1). 9

19 Bollettino ISVAP n. 3/2006 Art. 298 c. 1, 2, 3, 5, 6 e 7 Art. 299 Art. 301 Art. 302 Art. 303 Art. 304 TITOLO XVIII Art c. 1, 3 e 5 Art. 306 Art. 307 Art. 308 Art. 309 Art. 310 Art. 311 Art. 312 Art. 313 Art. 315 Art. 317 Art. 318 Art. 319 Art. 320 Art. 321 Art. 322 Art 323 Art. 325 Art. 326 Art. 327 Art TITOLO XIX Art. 332 Art. 333 Art. 334 Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati Rimborsi tra organismi di indennizzo Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada Ambito di intervento Fondo di garanzia per le vittime della caccia Diritto di regresso e di surroga SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI Attività abusivamente esercitata Impedimenti all esercizio delle funzioni di vigilanza Collaborazione con la Guardia di Finanza Abuso di denominazione assicurativa Attività oltre i limiti consentiti Condizioni di esercizio Assetti proprietari Vigilanza supplementare Trasparenza delle condizioni di premio e di contratto abbinamento Procedure liquìdative Altre violazioni Pubblicità di prodotti assicurativi Regole di comportamento Nota informativa Doveri degli organi di controllo Doveri della società di revisione Doveri dell attuario revisore e dell attuario incaricato Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie (Regolamento Isvapn.1del15marzo2006) Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (Regolamento Isvap n. 1 del 15 marzo 2006) Pluralità di violazioni e misure correttive Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie (Regolamento Isvap n. 1 del 15 marzo 2006) DISPOSIZIONI TRIBUTARIE, TRANSITORIE E FINALI Fondo di integrazione a copertura del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione Imposte e tasse sulle iscrizioni e sulle annotazioni di vincolo delle attività patrimoniali Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti i 2 Art. 305 Attività abusivamente esercitata applicabilità comma 3*: il comma 3 può applicarsi, nell immediato, solo in relazione alla violazione del comma 1 (svolgimento attività assicurativa o riassicurativa in difetto di autorizzazione). 3 Art. 328 c.4 Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie: il comma 4 contiene un richiamo erroneo al capo IV (Trasparenza delle operazioni e protezione dell assicurato), anziché al capo III (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti). 10

20 Comunicazione interpretativa Art. 335 c. 2, 3, 4, 5 e 6 Art. 338 Art. 341 Art. 342 Art. 343 Art. 344 Art. 345 Art. 346 c. 1, 2 e 3 Art. 347 Art. 348 c. 4 Art. 350 c. 2 Art. 352 Art. 353 Art. 354 Art. 355 Imprese di assicurazione e riassicurazione Imprese di assicurazione e di riassicurazione già autorizzate Imprese in liquidazione coatta Partecipazioni già autorizzate Intermediari già iscritti od operanti Periti di assicurazione già iscritti Istituzioni e enti esclusi Attività di assistenza prestata da enti e società non assicurative Potestà legislativa delle Regioni Esercizio congiunto dei rami vita e danni Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi Coordinamento formale con altre norme di legge Integrazioni alle disposizioni relative all imposta sui premi delle assicurazioni private Norme espressamente abrogate Entrata in vigore 11

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22 2. ATTIVITA PROVVEDIMENTALE

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24 2.1 REGOLAMENTI

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26 Attività provvedimentale - Regolamenti Regolamento n. 1 del 15 marzo 2006 Regolamento concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VII (destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n codice delle assicurazioni private. L ISVAP VISTA concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private; VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, in particolare gli artt. 24 e 26, comma 3, recante meno la facoltà di pagamento in misura ridotta per i procedimenti sanzionatori avviati a partire dal 12 gennaio 2006 ed attribuendo all ISVAP il potere di emanare direttamente i provvedimenti delle Assicurazioni Private nella parte in cui viene fatto riferimento alla Commissione consultiva sui procedimenti sanzionatori e alla facoltà di pagamento in misura ridotta, di cui all art. 16 VISTI in particolare i commi 1 e 3 dell art. 24 della citata legge 28 dicembre 2005, n. 262 per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all irrogazione della sanzione ed agli altri principi in materia di giusto procedimento amministrativo; VISTA competenze; VISTE applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie; VISTA di termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi; RITENUTA la necessità di disciplinare il procedimento sanzionatorio di propria competenza, nel rispetto dei principi di cui all art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e, in quanto compatibili, all art. 9, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 17

27 Bollettino ISVAP n. 3/2006 VISTA la delibera assunta dal Consiglio nella seduta del 15 marzo 2006 con la quale è stato approvato il presente Regolamento Adotta il seguente Regolamento: Art Nel presente Regolamento si intendono per: a) decreto : il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; b) destinatari delle sanzioni : i soggetti destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli artt. 306, 308 e 325 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; c) procedimento sanzionatorio : il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; svolgono la fase istruttoria del procedimento sanzionatorio; sanzionatorio per la decisione del Presidente. Art. 2 Procedimento sanzionatorio 1. Il procedimento sanzionatorio è relativo all applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria previste per la violazione delle norme di cui al decreto ed è regolato dalle Art. 3 Avvio del procedimento sanzionatorio di dar luogo all applicazione delle sanzioni di cui all art. 2 predispongono, sulla base della documentazione agli atti, l atto di contestazione delle violazioni rilevate a carico dei destinatari delle sanzioni. delle sanzioni entro 120 giorni, ovvero entro 180 giorni per i soggetti residenti all estero, dall accertamento dei fatti. Nel caso in cui venga contestato l illecito previsto dall art. 327 avvalersi della facoltà di cui al comma 1 della stessa norma. 3. L atto di contestazione contiene una sintetica esposizione dei fatti, le violazioni riscontrate, l indicazione del responsabile del procedimento, il termine entro il quale gli interessati 18

28 Attività provvedimentale - Regolamenti possono esercitare i diritti di cui all art. 4. sanzionatorio. Art. 4 Istruttoria del procedimento sanzionatorio sanzioni possono far pervenire ai Servizi dell Istituto memorie difensive od altri elementi od attraverso propri rappresentanti. In tal caso l audizione si terrà entro 180 giorni dal 2. Entro i successivi 90 giorni dal ricevimento delle memorie difensive o dall audizione, se successiva, i Servizi dell Istituto concludono la fase istruttoria del procedimento sanzionatorio e ne riferiscono gli esiti al Servizio Sanzioni con relazione motivata. In assenza di memorie al presente comma entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma Ove il soggetto destinatario si sia avvalso della facoltà di cui all art. 327, comma 1, del decreto, la relazione - da trasmettere al Servizio Sanzioni entro 90 giorni decorrenti dal della sanzione sostitutiva. Art. 5 Fase conclusiva del procedimento sanzionatorio compiuti e valutate le risultanze dell istruttoria dei Servizi dell Istituto, predispone gli atti conclusivi del procedimento sanzionatorio sottoponendoli al Presidente per la decisione. la contestazione ai sensi dell art. 3, entro 90 giorni dal ricevimento da parte del Servizio Sanzioni della relazione motivata dei Servizi dell Istituto. 3. Il provvedimento di irrogazione della sanzione reca l ingiunzione del relativo pagamento secondo quanto previsto dall art. 6. Si applicano l art. 326, commi 7 e 8, del decreto e l art. 24, commi 5 e 6 della Legge 28 dicembre 2005, n conclude entro due anni dalla data del suo avvio. 19

29 Bollettino ISVAP n. 3/2006 Art. 6 Termini per il pagamento 1. Il pagamento delle sanzioni irrogate in applicazione delle disposizioni di cui al titolo XVIII del decreto è effettuato, ai sensi dell art.18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, entro pagamento è di 60 giorni se il destinatario risiede all estero. Nel provvedimento di irrogazione della sanzione sono indicate le modalità di pagamento. Art. 7 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai procedimenti avviati a partire dal 12 gennaio Art. 8 Disposizioni transitorie 1. I procedimenti sanzionatori già avviati alla data dell 11 gennaio 2006, per i quali nei termini di cui all art.18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 sono state presentate memorie l iter procedurale previsto dal presente Regolamento; il procedimento sanzionatorio, con 2. Per i procedimenti sanzionatori di cui al comma 1 i destinatari della contestazione possono avvalersi della facoltà di cui all art. 328, comma 2 del decreto: a) entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento, nel caso in cui abbiano presentato soltanto memorie difensive nei termini di cui al comma 1; b) Nei termini di cui alle lettere a) e b) i destinatari della contestazione, qualora si avvalgano della facoltà di cui all art. 328, comma 2 del decreto, inoltrano all Isvap copia del documento del procedimento. 3. Per i procedimenti sanzionatori per i quali alla data dell 11 gennaio 2006 era già stata Sanzioni predispone gli atti conclusivi del procedimento sanzionatorio sottoponendoli al Presidente dell Istituto per la decisione. Il provvedimento motivato di irrogazione della 20

30 Attività provvedimentale - Regolamenti Art. 9 Pubblicazione nel Bollettino dell Isvap. E inoltre disponibile sul sito Internet dell Istituto. Art. 10 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Il Presidente (Giancarlo Giannini) 21

31 Bollettino ISVAP n. 3/2006 Relazione al Regolamento n.1 del 15 marzo 2006 concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VII (destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n codice delle assicurazioni private. Il Regolamento disciplinante la procedura sanzionatoria mira a dare attuazione alle indicazioni del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), integrate dalle disposizioni della legge sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati i tempi di emanazione del regolamento di attuazione rispetto al periodo biennale massimo dell impianto codicistico generale. procedimenti sanzionatori, si segnala il divieto di estinzione dell obbligo pecuniario mediante pagamento in misura ridotta (la c.d. oblazione) e l attribuzione all ISVAP del potere di irrogare le di cui all art. 24, Legge n. 262/05 e, segnatamente, al principio di separazione delle funzioni istruttorie da quelle decisorie. procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alla Vice Direzione organizzazione interna, rispondono direttamente al Vice Direttore Generale ove nell esercizio delle proprie competenze rilevino fatti suscettibili di dar luogo all applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, predispongono l atto di contestazione delle violazioni rilevate nei confronti delle imprese e di ogni altro operatore del mercato assicurativo e lo sottopongono La funzione decisoria è attribuita al Presidente dell Istituto, in ciò coadiuvato da un apposito Servizio il Servizio Sanzioni incardinato all interno della Direzione Coordinamento Giuridico dell ISVAP. Il Servizio Sanzioni predispone gli atti conclusivi del procedimento sanzionatorio sottoponendoli al Presidente per la decisione. Elementi caratterizzanti la fase istruttoria sono oltre alla contestazione dell illecito, formulata dei Servizi competenti per materia, la delibazione da parte dei Servizi degli elementi difensivi - rappresentati dai soggetti destinatari delle sanzioni con memorie o mediante audizione - al Elementi caratterizzanti la fase decisoria sono la predisposizione da parte di un unico Servizio competente il Servizio Sanzioni degli atti conclusivi del procedimento per la 22

32 Attività provvedimentale - Regolamenti potere decisorio, senza alcuna ingerenza nell istruttoria del procedimento. Il Regolamento si applica ai procedimenti avviati a partire dal 12 gennaio pendenti all atto di entrata in vigore delle disposizioni della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, disponendo la predisposizione da parte del Servizio Sanzioni degli atti conclusivi quando la previgente. Tali procedimenti devono concludersi entro il 31 dicembre Viceversa, ai restanti procedimenti per i quali alla data di entrata in vigore della Legge 262/05 la fase istruttoria non sia stata completata, si applica l iter procedurale previsto dal Regolamento, nel rispetto della separatezza della funzione istruttoria e decisoria. In questo caso la conclusione del procedimento deve avvenire entro il 31 dicembre Ove ne ricorrano i presupposti, per i procedimenti avviati alla data dell 11 gennaio 2006, è ammesso il ricorso all art. 328, comma 2, del Codice delle Assicurazioni, previa espressa integrale rinuncia da parte degli aventi diritto agli ulteriori atti del procedimento. Il Presidente (Giancarlo Giannini) 23

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34 2.2 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

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36 Attività provvedimentale - Provvedimenti di carattere generale Provvedimento n del 30 marzo 2006 ISVAP 6 dicembre 2004, n L ISVAP VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/ integrative; VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/ CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall assicurazione sulla vita, e le successive VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/ CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione; VISTO il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo; VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/ CE relativo alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e della consultazione preliminare in tema di assicurazioni; VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle Assicurazioni private, e, in particolare l art. 354, comma 4, del medesimo decreto; VISTO il Provvedimento ISVAP 6 dicembre 2004 n recante istruzioni di vigilanza e nuovi prospetti del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione; PREMESSO alla disciplina del margine di solvibilità sono stati oggetto di pubblica consultazione dal 22 dicembre 2005 al 31 gennaio 2006; 27

37 Bollettino ISVAP n. 3/2006 RITENUTO opportuno evitare duplicazioni dei calcoli; CONSIDERATA direttiva 2002/87/CE, recepita con il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, relative all eliminazione del computo multiplo attraverso il trattamento delle partecipazioni e degli altri CONSIDERATA l utilità di applicare per l eliminazione del citato computo multiplo le disposizioni relative alla vigilanza supplementare a livello di settore assicurativo ove mutuabili ed, in particolare, per le nozioni di impresa controllante o partecipante le disposizioni generali di cui al titolo I del decreto legislativo 17 aprile 2001 n. 239 e, per le disposizioni ed i criteri applicativi del calcolo di solvibilità corretta, l articolo 11 comma 2, l articolo 28 ed il capo II del titolo IV del medesimo decreto; CONSIDERATA Dispone Art I prospetti dimostrativi del margine di solvibilità di cui agli allegati nn. 2 e 3 del Provvedimento ISVAP 6 dicembre 2004, n sono sostituiti da quelli annessi al presente provvedimento. Art. 2 Allegati 3 e 4 ai prospetti dimostrativi del margine di solvibilità 28

38 Attività provvedimentale - Provvedimenti di carattere generale - non sono soggette a vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione in quanto non assicurazione di stato terzo o in un impresa di riassicurazione; oppure - decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 integrano i prospetti dimostrativi del margine di solvibilità di cui all articolo 1 con l allegato esercitano le assicurazioni nei rami danni, e con l allegato 4, qualora redigano il prospetto operazioni nei rami vita. Art. 3 Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a decorrere dal bilancio dell esercizio Art. 4 Pubblicazione italiana. Il Presidente (Giancarlo Giannini) I prospetti dimostrativi del margine di solvibilità di cui agli allegati nn. 2 e 3 del Provvedimento ISVAP 6 dicembre 2004, n sono sostituiti da quelli annessi al presente Provvedimento disponibili sul sito internet dell Istituto ( nella Sezione Normativa/Provvedimenti. 29

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40 2.3 ALTRI PROVVEDIMENTI

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42 Attività provvedimentale - Altri provvedimenti Provvedimento n del 21 marzo 2006 (G.U. del 29 marzo 2006 n. 74) Autorizzazione alla Cattolica Aziende S.p.A., con sede in Verona, ad estendere l esercizio dell attività assicurativa in alcuni rami danni di cui al punto A) dell allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995 n L ISVAP VISTO il Testo Unico delle leggi sull esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni VISTO il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive VISTA la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni VISTO il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 e le successive disposizioni VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/ CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall assicurazione sulla vita e le successive VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 concernente il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l art. 354, comma 4 del medesimo decreto; VISTI i provvedimenti ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996, di autorizzazione all esercizio dell attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Cattolica Aziende la decadenza dall autorizzazione all esercizio dell attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 10. R.C.Auto; VISTA essere autorizzata ad estendere l esercizio dell attività assicurativa nei rami 10. R.C.Auto, 12. R.C.Natanti e 15. Cauzione di cui al punto A) dell allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, 33

43 Bollettino ISVAP n. 3/2006 n. 175; VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 1 marzo 2006; CONSIDERATO Aziende S.p.A. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 12,14 e 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; VISTA espresso parere favorevole in ordine all accoglimento della citata istanza; Dispone La Cattolica Aziende S.p.A., con sede in Verona, Via Carlo Ederle n. 45, è autorizzata ad estendere l esercizio dell attività assicurativa nei rami 10. R.C.Auto, 12. R.C.Natanti e 15. Cauzione di cui al punto A) dell allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n Italiana. Il Presidente (Giancarlo Giannini) 34

44 Attività provvedimentale - Altri provvedimenti Provvedimento n del 30 marzo 2006 Autorizzazione a BNP Paribas S.A., con sede in Parigi, ad assumere, per il tramite della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con sede in Roma, una partecipazione rilevante pari al 50% del capitale sociale di BNL Vita Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Milano. L ISVAP VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni VISTA agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/ integrative; VISTO il decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24 aprile dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all assunzione di VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo; VISTO il provvedimento dell ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo; VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private ed, in particolare, l art. 354, comma 4, del medesimo decreto; VISTA l istanza del 22 febbraio 2006, integrata da ultimo in data 1 marzo 2006, con la quale della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con sede in Roma, di una partecipazione rilevante pari al 50% del capitale sociale di BNL Vita Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Milano; CONSIDERATO 35

45 Bollettino ISVAP n. 3/2006 determinati con decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24 elementi ostativi; VISTA espresso parere favorevole in ordine all accoglimento della citata istanza; Dispone BNP Paribas S.A., con sede in Parigi, è autorizzata ad assumere, per il tramite della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con sede in Roma, una partecipazione rilevante pari al 50% del capitale sociale di BNL Vita Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Milano. Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. da parte di BNP Paribas S.A.. Il Presidente (Giancarlo Giannini) 36

46 Attività provvedimentale - Altri provvedimenti Provvedimento n del 30 marzo 2006 Autorizzazione alla Swiss Reinsurance Company S.A., con sede in Zurigo, ad assumere, tramite la Rappresentanza italiana, con sede in Roma, una partecipazione rilevante pari al 12% del capitale sociale di Net Insurance S.p.A., con sede in Roma. L ISVAP VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, VISTA 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/ CEE, in materia di assicurazione diretta diversa dall assicurazione sulla vita, e le successive VISTO il decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24 aprile dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all assunzione di VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo; VISTO il provvedimento dell ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo; VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private ed, in particolare, l art. 354, comma 4, del medesimo decreto; VISTA l istanza del 7 dicembre 2005, integrata da ultimo in data 13 marzo 2006, con la all assunzione, per il tramite della Rappresentanza italiana, con sede in Roma, di una partecipazione rilevante pari al 12% del capitale sociale di Net Insurance S.p.A., con sede in Roma; 37

47 Bollettino ISVAP n. 3/2006 CONSIDERATO determinati con decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24 elementi ostativi; VISTA espresso parere favorevole in ordine all accoglimento della citata istanza; Dispone Swiss Reinsurance Company S.A., con sede in Zurigo, è autorizzata ad assumere, per il tramite della Rappresentanza italiana, con sede in Roma, una partecipazione rilevante pari al 12% del capitale sociale di Net Insurance S.p.A., con sede in Roma. Il Presidente (Giancarlo Giannini) 38

48 Attività provvedimentale - Altri provvedimenti Provvedimento n del 30 marzo 2006 Autorizzazione a Capitalia S.p.A., con sede in Roma, ad assumere, per il tramite di FinecoBank S.p.A., con sede in Milano, una partecipazione rilevante pari al 15% del capitale sociale di Net Insurance S.p.A., con sede in Roma. L ISVAP VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, VISTA 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/ CEE, in materia di assicurazione diretta diversa dall assicurazione sulla vita, e le successive VISTO il decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24 aprile dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all assunzione di VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo; VISTO il provvedimento dell ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo; VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 concernente il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l art. 354, comma 4 del medesimo decreto; VISTA l istanza del 15 novembre 2005, integrata da ultimo in data 14 febbraio 2006, con tramite di FinecoBank S.p.A., con sede in Milano, di una partecipazione rilevante pari al 15% del capitale sociale di Net Insurance S.p.A., con sede in Roma; CONSIDERATO 39

49 Bollettino ISVAP n. 3/2006 determinati con decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24 elementi ostativi; VISTA espresso parere favorevole in ordine all accoglimento della citata istanza; Dispone Capitalia S.p.A., con sede in Roma, è autorizzata ad assumere, per il tramite di FinecoBank S.p.A., con sede in Milano, una partecipazione rilevante pari al 15% del capitale sociale di Net Insurance S.p.A., con sede in Roma. Il Presidente (Giancarlo Giannini) 40

50 Attività provvedimentale - Altri provvedimenti Provvedimento n del 31 marzo 2006 Cosida S.p.A. con sede in Napoli, in liquidazione coatta amministrativa. Nomina del commissario liquidatore. L ISVAP VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle integrative; VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private assicurativa tra le quali quelle contenute nel decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373 concernente l attribuzione all Isvap del potere di adottare tutti i provvedimenti relativi alla liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione ed alla nomina dei commissari liquidatori; VISTO altresì l art. 246 del suddetto decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 il quale prevede la nomina dei commissari liquidatori da parte dell Isvap per un periodo triennale, rinnovabile; VISTO il D.P.R. 17 novembre 1978 con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa la Cosida S.p.A., con sede in Napoli e ne è stato nominato commissario liquidatore l avv. Luigi Campese; VISTA la lettera del 9 marzo 2006 con la quale è stato comunicato all Isvap l avvenuto decesso in pari data dell avv. Luigi Campese; RITENUTA la necessità di provvedere alla sua sostituzione; Nomina L avv. prof. Fiorenzo Liguori commissario liquidatore della Cosida S.p.A., con sede in Napoli, Via Posillipo n oltre il rimborso delle spese effettivamente e legittimamente sostenute. I predetti oneri sono a carico dell impresa in liquidazione coatta amministrativa. Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell Istituto. Il Presidente (Giancarlo Giannini) 41

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52 3. PARTECIPAZIONI ASSUNTE DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

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54 Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione 3.1 PUBBLICAZIONI, ORDINATE PER SOCIETÀ ASSICURATIVA DICHIARANTE, RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL ART. 5 1 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20, COME SOSTITUITO DALL ART. 114, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N (MARZO 2006) Le imprese di assicurazione sono obbligate a comunicare all ISVAP l avvenuta assunzione di partecipazione in altra società qualora la partecipazione: - da sola od unitamente ad altra già posseduta direttamente od indirettamente, comporti il controllo della società partecipata; - assunta direttamente dall impresa di assicurazione con impiego del patrimonio libero, da sola od unitamente ad altra già posseduta direttamente, superi i limiti del 5% del capitale sociale dell impresa ovvero del capitale sociale della società partecipata o quando le variazioni in aumento di una partecipazione già comunicata comportino nuovamente il superamento dei predetti limiti. N. Albo Data Impresa di assicurazione Società partecipata 397/ /02/2006 Allianz Subalpina SANOFI SYNTHELABO variazione in aumento 400/ /02/2006 Allianz Subalpina TOTAL S.A. variazione in aumento 407/ /03/2006 Allianz Subalpina TOTAL S.A. variazione in aumento 409/ /03/2006 Allianz Subalpina HANNOVER RUCKVERSICHERUNG AG 413/ /03/2006 Allianz Subalpina TOTAL S.A. variazione in aumento 441/ /03/2006 Allianz Subalpina GESTEVISION TELECINCO S.A. 343/ /02/2006 Antonveneta Vita UNICREDITO ITALIANO S.P.A. 349/ /02/2006 Antonveneta Vita DEUTSCHE TELEKOM AG variazione in aumento 350/ /02/2006 Antonveneta Vita 3M CO. variazione in aumento 354/ /02/2006 Antonveneta Vita INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP. 1 Le comunicazioni relative all assunzione di partecipazioni da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione continuano ad essere pubblicate in quanto disciplinate in via transitoria dall art. 5 della legge 20/91, in attesa della completa attuazione della normativa prevista dagli artt. 79 e 80 del d.lgs. 9 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni). 45

55 Bollettino ISVAP n. 3/2006 N. Albo Data Impresa di assicurazione Società partecipata 404/ /02/2006 Antonveneta Vita AUTOGRILL S.P.A. 405/ /02/2006 Antonveneta Vita BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 410/ /03/2006 Antonveneta Vita ABN AMRO HOLDINGS N.V. 412/ /03/2006 Antonveneta Vita SANPAOLO IMI S.P.A. variazione in aumento 414/ /03/2006 Antonveneta Vita ENI S.P.A. variazione in aumento 438/ /03/2006 Assicuratrice Val Piave AUTOSTRADE S.P.A. 362/ /02/2006 Assitalia VIVENDI UNIVERSAL S.A. variazione in aumento 364/ /02/2006 Assitalia DEUTSCHE POST AG variazione in aumento 367/ /02/2006 Assitalia AMGA S.P.A. 370/ /02/2006 Assitalia ROCHE HOLDING AG 384/ /02/2006 Assitalia ROCHE HOLDING AG 398/ /02/2006 Assitalia ENIRO AB 423/ /02/2006 Assitalia ROCHE HOLDING AG variazione in aumento 426/ /02/2006 Assitalia BRISA AUTO-ESTRADAS DE PORTUGAL S.A. variazione in aumento 431/ /02/2006 Assitalia ROCHE HOLDING AG variazione in aumento 432/ /02/2006 Assitalia ENIRO AB 360/ /02/2006 Aviva Life SANPAOLO IMI S.P.A. 46

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