contro nei confronti di per l'annullamento
|
|
- Lazzaro Leonardi
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 617 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Coop.A.S. Cooperativa di Assistenza Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus - No Profit, con sede in Sassari, in persona del legale rappresentante in carica, e San Camillo de Lellis Soc. Coop. Sociale, con sede in Sassari, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentate e difese dagli avv.ti Gianfranco Benelli e Antonio Maria Lei, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti; contro Comune di Sassari, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Simonetta Pagliazzo, Anna Piredda, Marco Russo e Maria Ida Rinaldi, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti; nei confronti di La Coccinella Società Cooperativa Sociale; Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus; Omnia Cooperativa Sociale; Parsifal Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale Onlus; Oltrans Service - Società Cooperativa Sociale; per l'annullamento col ricorso introduttivo:
2 - del bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 71 del 19 giugno 2015, concernente l'appalto annuale del servizio di gestione dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Sassari - Anno educativo 2015/16; - del capitolato speciale d'appalto; - dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante; - del silenzio - diniego di autotutela formatosi sul preavviso di ricorso giurisdizionale, ex art. 243-bis del d.lgs n. 163/2006, inoltrato dalla ricorrente;- di ogni altro atto o provvedimento connesso, comunque risalente alla stazione appaltante; con i motivi aggiunti depositati il : - della determinazione del Dirigente del Settore valorizzazione del patrimonio e contratti n del , di aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del servizio di gestione dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Sassari - Anno educativo 2015/16; - della determinazione del Dirigente del Settore Attività educative giovanili e sportive n del , di affidamento diretto, senza procedura di gara, del lotto n. 6 al Consorzio Territoriale Network Etico Italia soc. coop. sociale consortile onlus; - della determinazione del Dirigente del Settore Attività educative giovanili e sportive n del , con la quale si è esteso, senza gara o pubblicazione del bando, alla cooperativa Parsifal Consorzio di Cooperative Sociali, il contratto relativo alla gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, per una unità educativa aggiuntiva per il nido d'infanzia di via Madrid;- della determinazione dirigenziale n del , di aggiudicazione provvisoria;- di tutti i verbali di gara e dei verbali di consegna anticipata;- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi; nonché, all'occorrenza, per la declaratoria di inefficacia dei contratti, se stipulati. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sassari;
3 Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Col ricorso in esame la parte ricorrente chiede l annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue. Con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2015, il Comune di Sassari ha indetto una gara per l'affidamento della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Sassari - Anno educativo 2015/16, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'appalto è suddiviso in sei lotti, per ciascuno dei quali nel bando è indicato il valore complessivo. Le ricorrenti, gestori uscenti dei lotti n. 2 e 4 la San Camillo de Lellis e n. 3 e 6 la Coop.A.S., ritenendo che la base d'asta non permetta di formulare un'offerta che rispetti il costo del lavoro, hanno proposto il ricorso in esame col quale si chiede l'annullamento del bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 71 del 19 giugno 2015, concernente l'appalto annuale del servizio di gestione dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Sassari - Anno educativo 2015/16; - del capitolato speciale d'appalto; - dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante; - del silenzio - diniego di autotutela formatosi sul preavviso di ricorso giurisdizionale, ex art. 243-bis del d.lgs n. 163/2006, inoltrato dalla ricorrente;- di ogni altro atto o provvedimento connesso, comunque risalente alla stazione appaltante.
4 A tal fine, la parte ricorrente avanza articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e conclude per l'accoglimento del ricorso. Successivamente, essendo intervenuta l aggiudicazione definitiva della gara in questione, le ricorrenti hanno avanzato motivi aggiunti, con i quali si chiede l'annullamento della determinazione del Dirigente del Settore valorizzazione del patrimonio e contratti n del , di aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del servizio di gestione dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Sassari - Anno educativo 2015/16; - della determinazione del Dirigente del Settore Attività educative giovanili e sportive n del , di affidamento diretto, senza procedura di gara, del lotto n. 6 al Consorzio Territoriale Network Etico Italia soc. coop. sociale consortile onlus; - della determinazione del Dirigente del Settore Attività educative giovanili e sportive n del , con la quale si è esteso, senza gara o pubblicazione del bando, alla cooperativa Parsifal Consorzio di Cooperative Sociali, il contratto relativo alla gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, per una unità educativa aggiuntiva per il nido d'infanzia di via Madrid;- della determinazione dirigenziale n del , di aggiudicazione provvisoria;- di tutti i verbali di gara e dei verbali di consegna anticipata;- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi. Si chiede infine, all'occorrenza, la declaratoria di inefficacia dei contratti, se stipulati. Si è costituita in giudizio l Amministrazione comunale intimata, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto. Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni. Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2016, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO
5 Col ricorso in esame si chiede l'annullamento del bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 71 del 19 giugno 2015, concernente l'appalto annuale del servizio di gestione dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Sassari - Anno educativo 2015/16; - del capitolato speciale d'appalto; - dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante; - del silenzio - diniego di autotutela formatosi sul preavviso di ricorso giurisdizionale, ex art. 243-bis del d.lgs n. 163/2006, inoltrato dalla ricorrente;- di ogni altro atto o provvedimento connesso, comunque risalente alla stazione appaltante. Con i motivi aggiunti si chiede l'annullamento della determinazione del Dirigente del Settore valorizzazione del patrimonio e contratti n del , di aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del servizio di gestione dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Sassari - Anno educativo 2015/16; - della determinazione del Dirigente del Settore Attività educative giovanili e sportive n del , di affidamento diretto, senza procedura di gara, del lotto n. 6 al Consorzio Territoriale Network Etico Italia soc. coop. sociale consortile onlus; - della determinazione del Dirigente del Settore Attività educative giovanili e sportive n del , con la quale si è esteso, senza gara o pubblicazione del bando, alla cooperativa Parsifal Consorzio di Cooperative Sociali, il contratto relativo alla gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, per una unità educativa aggiuntiva per il nido d'infanzia di via Madrid;- della determinazione dirigenziale n del , di aggiudicazione provvisoria;- di tutti i verbali di gara e dei verbali di consegna anticipata;- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi. Si chiede infine, all'occorrenza, la declaratoria di inefficacia dei contratti, se stipulati. La domanda impugnatoria avanzata col ricorso introduttivo e i motivi aggiunti deve essere accolta, stante la fondatezza delle censure di violazione degli articoli 2, 86 e 89 del d.lgs. 163 del 2006 e dei principi sanciti da tali norme, secondo cui deve essere
6 garantita la qualità delle prestazioni e il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza e deve essere altresì assicurato che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza. Ritiene il collegio che, alla luce dei rilievi e conteggi effettuati dalla ricorrente, così come risultanti nel ricorso, nei motivi aggiunti e nella relazione peritale di parte in ordine all'analisi dei costi della gestione dei servizi educativi in questione, risultino fondate le incongruenze, lamentate dalle ricorrenti, in ordine alla corretta individuazione dei costi da sostenere per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia del comune di Sassari, avuto riguardo, in primo luogo, al corretto calcolo del costo del lavoro; dovendosi altresì ritenere che, a fronte degli specifici rilievi e conteggi, analiticamente operati dalle ricorrenti con riguardo ai sei lotti oggetto dell'appalto, risultino invece generiche e non decisive le controdeduzioni in proposito espresse dall'amministrazione resistente. In particolare, non appare decisiva l'obiezione dell'amministrazione secondo cui in certi periodi dell'anno ci sarebbe una minore affluenza di bambini nelle strutture in questione, in assenza della previsione di strumenti di mobilità o altra natura che consentano un utilizzo alternativo del personale che risultasse, nel caso, in esubero rispetto alle esigenze contingenti, posto che, altrimenti, il personale assegnato alla struttura rileva comunque ai fini del calcolo del costo del personale, anche per i periodi dell'anno in cui si verifichi una minore affluenza di bambini nella struttura. Ritiene, altresì, il collegio che rilievo decisivo, nel caso di specie, ai fini della fondatezza delle censure in esame, così come espresse già nell'atto introduttivo del gravame, in ordine all'errata e insufficiente quantificazione dei costi del lavoro, debba essere riconosciuto ai rilievi espressi dalle ricorrenti nella memoria di replica depositata il 31 dicembre 2015, avuto riguardo ai fogli di calcolo posti dall'amministrazione comunale a base della individuazione del prezzo di gara, rilievi
7 da ritenersi specificazione delle censure in esame ritualmente avanzate con l'atto introduttivo del gravame e ribadite con i motivi aggiunti. Dai richiamati fogli di calcolo, elaborati dall'amministrazione e posti a base della fissazione del prezzo di gara, risulta che la stazione appaltante ha preso a riferimento il costo annuo indicato nelle tabelle ministeriali con riferimento alle ore teoriche ammontanti a 1976 ore (38 ore x 52 settimane), senza considerare che da tali ore teoriche devono essere detratte le "ore mediamente non lavorate" (pari ad ore 428) a causa di ferie, festività, festività soppresse, assemblee sindacali, malattia, gravidanza, infortunio, diritto allo studio, formazione professionale, permessi; al fine di pervenire al dato delle "ore mediamente lavorate" che risultano quindi ammontare a ore 1548 ( ) e che deve considerarsi il dato effettivo e concreto di cui tenere conto ai fini della determinazione del costo orario reale e non teorico del personale medesimo. A fronte del rilievo delle ricorrenti, così come espresso nella citata memoria del 31 dicembre 2015, secondo cui la stazione appaltante prendendo a riferimento il costo annuo del lavoratore così come indicato nelle tabelle ministeriali avuto riguardo alle ore teoriche, senza invece rapportarlo alle "ore mediamente lavorate", ha erroneamente preso a riferimento un costo annuo del lavoratore assolutamente teorico, che non tiene conto delle ore mediamente non lavorate a causa delle varie forme di assenza del lavoratore sopra specificate; la Difesa dell'amministrazione comunale, in sede di discussione alla pubblica udienza del 13 gennaio 2016, ha replicato senza contestare specificatamente i presupposti del rilievo delle ricorrenti, ma semplicemente affermando che doveva ritenersi corretto l'operato dell'amministrazione di prendere a riferimento le ore teoriche in quanto comprensive anche delle ore mediamente non lavorate. Tale assunto non può essere condiviso, dovendosi ritenere evidente che se il costo annuo di un lavoratore è 1000, il costo orario teorico (ottenuto dividendo tale costo
8 annuale per le ore teoriche) sarà un costo molto più basso e non attendibile al fine di individuare il costo orario effettivo del lavoratore; rispetto invece al costo orario medio (ottenuto dividendo il medesimo costo annuale per le "ore mediamente lavorate", numericamente ben inferiori alle ore teoriche, in quanto depurate dalle ore mediamente non lavorate per ferie, festività, malattia, gravidanza, infortunio, ecc.), che non potrà che essere nettamente più elevato rispetto al costo orario teorico e l'unico attendibile al fine di individuare il reale ed effettivo costo orario del lavoratore. Per le suesposte considerazioni, disattese le contrarie argomentazioni dell'amministrazione resistente, stante la fondatezza delle censure esaminate ed assorbito ogni ulteriore motivo, la domanda impugnatoria in esame deve essere accolta, con conseguente annullamento, nella parte d'interesse delle ricorrenti, degli atti impugnati con l'atto introduttivo del gravame e con i motivi aggiunti. Per quanto concerne la domanda di declaratoria di inefficacia dei contratti medio tempore stipulati, in considerazione della natura del servizio (gestione servizi educativi per la prima infanzia), della durata annuale dei contratti medesimi (anno educativo 2015/2016) e dello stato di avanzamento del servizio, ritiene il collegio di non addivenire alla declaratoria di inefficacia dei contratti. Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell'amministrazione comunale resistente e sono liquidate in favore della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, mentre devono essere integralmente compensate nei confronti dei controinteressati. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie parzialmente, nei sensi e nei limiti di cui motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati, nei sensi di cui in motivazione.
9 Condanna l'amministrazione comunale resistente al pagamento in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida forfettariamente in complessivi 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Spese compensate nei confronti dei controinteressati. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati: Caro Lucrezio Monticelli, Presidente Marco Lensi, Consigliere, Estensore Gianluca Rovelli, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 12/02/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
TAR Sardegna, sez. I, 12/2/2016 n. 122
TAR Sardegna, sez. I, 12/2/2016 n. 122 Sull'annullamento di un bando concernente l'appalto annuale del servizio di gestione dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune per non aver calcolato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA
Pagina 1 di 7 N. 01453/2009 REG.SEN. N. 00023/2008 REG.RIC. N. 00313/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 01668/2011 REG.PROV.COLL. N. 01854/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
N. 00233/2016 REG.PROV.COLL. N. 05959/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
N. 12363/2015 REG.PROV.COLL. N. 03411/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
Pagina 1 di 6. 00212/2011 REG.PROV.COLL.. 00490/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.
N. 00169/2012 REG.PROV.COLL. N. 00164/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
N. 00080/2016 REG.PROV.COLL. N. 00139/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 03482/2012 REG.PROV.COLL. N. 02493/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00434/2016 REG.PROV.COLL. N. 00658/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 01542/2012 REG.PROV.COLL. N. 00963/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00566/2012 REG.PROV.COLL. N. 00399/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 01862/2016 REG.PROV.COLL. N. 00863/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00056/2016 REG.PROV.COLL. N. 02457/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00688/2015 REG.PROV.COLL. N. 00735/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00285/2012 REG.PROV.COLL. N. 00025/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la
DettagliSentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00077/2016 REG.PROV.COLL. N. 00808/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza)
N. 00184/2012 REG.PROV.COLL. N. 00399/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
TAR CAMPANIA NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 7/1/2016 n. 4 Pres. FF. Corciulo, est. Andolfi Decisum: sulla declaratoria del silenzio serbato da un Comune in ordine alla diffida inviata da una ditta concessionaria
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00007/2011 REG.SEN. N. 00984/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliMerita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 2687 del 25 ottobre 2008, emessa dal Tar Piemonte, Torino
L amministrazione, in sede di fissazione del corrispettivo da porre a base della gara, deve tenere in considerazione il rispetto del costo del lavoro derivante dalla contrattazione collettiva di categoria
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 01840/2015 REG.PROV.COLL. N. 13040/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
N. 00087/2016 REG.PROV.COLL. N. 01818/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 01003/2016 REG.PROV.COLL. N. 00592/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01284/2015 REG.PROV.COLL. N. 01077/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 01879/2011 REG.PROV.COLL. N. 01710/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
N. 01672/2015 REG.PROV.COLL. N. 01847/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 00780/2013 REG.PROV.COLL. N. 00464/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00277/2016 REG.PROV.COLL. N. 00089/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
N. 00231/2016 REG.PROV.COLL. N. 06125/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 28/03/2013 13.27 N. 00443/2013 REG.PROV.COLL. N. 00309/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliScritto da Valentina Magnano Martedì 19 Luglio :31 - Ultimo aggiornamento Martedì 19 Luglio :51
N. 01710/2016 REG.PROV.COLL. N. 00226/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliStudio legale law. Anna Teresa Paciotti. Tar Sardegna Sentenza n. 207/2012. Marzo 1, 2012 Categoria Leggi e Sentenze Circolari
Concessione edilizia per l ampliamento di un balcone di un edificio condominiale-va rilasciata sulla scorta dalla delibera dell assemblea condominiale- Tar della Sardegna, con la Sentenza n. 207/2012-commento
DettagliSentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 06619/2016 REG.PROV.COLL. N. 13931/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 00235/2012 REG.PROV.COLL. N. 01866/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha
Dettagliha pronunciato la presente
N. 02566/2016 REG.PROV.COLL. N. 00670/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato
Dettagliper l'annullamento, previa sospensiva,
N. 00841/2012 REG.PROV.COLL. N. 00104/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00730/2016 REG.PROV.COLL. N. 00132/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
N. 01497/2015 REG.PROV.COLL. N. 01513/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha
Dettaglicontro per l'annullamento
N. 00582/2013 REG.PROV.COLL. N. 00308/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00575/2013 REG.PROV.COLL. N. 00672/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliRegione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;
N. 01311/2014 REG.PROV.COLL. N. 01155/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 29/11/2011 8.42 N. 00632/2011 REG.PROV.COLL. N. 00431/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00357/2016 REG.PROV.COLL. N. 00163/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA
Pubblicato il 31/01/2017 N. 00380/2017REG.PROV.COLL. N. 03741/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
TAR EMILIA-ROMAGNA PARMA 09/11/2011 N. 389 N. 00389/2011 REG.PROV.COLL. N. 00250/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 01213/2013 REG.PROV.COLL. N. 01282/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 05209/2014 REG.PROV.COLL. N. 02539/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 1399 del 2015, proposto da:
N. 00006/2016 REG.PROV.CAU. N. 01399/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 00051/2014 REG.PROV.COLL. N. 01889/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
Pubblicato il 15/10/2016 N. 01350/2016 REG.PROV.COLL. N. 00735/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 04/03/2013 20.07 N. 00038/2013 REG.PROV.COLL. N. 00243/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00955/2011 REG.PROV.COLL. N. 01240/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
N. 07094/2011 REG.PROV.COLL. N. 04328/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
Pubblicato il 14/11/2016 N. 01485/2016 REG.PROV.COLL. N. 00790/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
DettagliN /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00684/2015 REG.PROV.COLL. N. 00866/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
N. 01691/2015 REG.PROV.COLL. N. 01604/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
N. 00350/2016 REG.PROV.COLL. N. 02308/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Bis ha pronunciato la seguente Reg. Sent. Anno N. 10225 Reg. Gen. Anno
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 30/08/2011 9.48 N. 01229/2011 REG.PROV.COLL. N. 02068/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 793 del 2014, proposto da:
HOME Torna alla pagina precedente N. 00340/2014 REG.PROV.CAU. N. 00793/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 01575/2015 REG.PROV.COLL. N. 01011/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 6 24/11/2011 11.52 N. 01173/2011 REG.PROV.COLL. N. 01135/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00429/2011 REG.PROV.COLL. N. 00823/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettaglicontro per l'annullamento
N. 02057/2013 REG.PROV.COLL. N. 00926/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA
1 di 5 11/03/2016 09:37 N. 01669/2016 REG.PROV.COLL. N. 09622/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza
Dettagliha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2724 del 2015, proposto da:
ito Istituzionale della Giustizia amministrativa - Document Viewer di 5 11/12/2015 20:37 Torna alla pagina precedente N. 00625/2015 REG.PROV.CAU. N. 02724/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02795/2010 REG.SEN. N. 01575/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
N. 06131/2016 REG.PROV.COLL. N. 00857/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.
N. 00078/2012 REG.PROV.COLL. N. 01010/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 02501/2014 REG.PROV.COLL. N. 02190/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) SENTENZA
N. 03989/2013 REG.PROV.COLL. N. 02631/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettaglicontro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 01421/2012 REG.PROV.COLL. N. 01591/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00467/2014 REG.PROV.COLL. N. 00786/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente
DettagliIL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA SENTENZA. sul ricorso n. 2303/1995 proposto dai signori Pierluigi Erriu, Eligio Carrus,
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 1000/2007 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. n. 2303/1995 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 2303/1995
Dettagliha pronunciato la presente
Pubblicato il 10/01/2017 N. 00299/2017 REG.PROV.COLL. N. 07005/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA
N. 01464/2009 REG.SEN. N. 01310/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha pronunciato la presente Lecce - Sezione
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00693/2014 REG.PROV.COLL. N. 00409/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
N. 05544/2016 REG.PROV.COLL. N. 12273/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 6 13/02/2012 8.59 N. 00460/2012REG.PROV.COLL. N. 09926/2011 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA
Pubblicato il 26/09/2016 N. 00329/2016REG.PROV.COLL. N. 00290/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)
N. 01135/2015 REG.PROV.COLL. N. 00067/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 01265/2015 REG.PROV.COLL. N. 01259/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettaglicontro e con l'intervento di per l'annullamento
N. 00010/2016 REG.PROV.COLL. N. 05923/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 24/01/2013 8.20 N. 00086/2013REG.PROV.COLL. N. 02095/2008 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE SENTENZA ZAMMIT VITTORIO ZAMMIT M.BEATRICE SOLERO VITTORIO
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE Registro Decis.:899/06 Registro Generale 2187/2005 nelle persone dei Signori: ANTONIO CAVALLARI Presidente TOMMASO
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 02359/2011REG.PROV.COLL. N. 01746/2006REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda)
N. 01132/2012 REG.PROV.COLL. N. 00465/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliin sede giurisdizionale (Sezione Terza)
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE III Sentenza 23/5/2016 n. 2169. Pres. Maruotti, est. Prosperi Decisum: sull illegittimità del provvedimento di ricusazione di una lista a causa della tardiva allegazione della
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter) SENTENZA
N. 10462/2013 REG.PROV.COLL. N. 07219/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato la presente (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 2951/2009 Reg.Dec. N. 441 Reg.Ric. ANNO 2004 DECISIONE sul ricorso
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA
Page 1 of 6 N. 05694/2010 REG.SEN. N. 01610/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 00769/2014 REG.PROV.COLL. N. 01373/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00834/2012 REG.PROV.COLL. N. 00436/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagli