PROPOSTA DI LEGGE N.
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- Virginia Agostini
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1 CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA XV LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE N. presentata dai Consiglieri regionali LAI- COCCO Daniele S. AGUS - PIZZUTO Norme in materia di turismo itinerante *************** RELAZIONE DEI PROPONENTI La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di emanare norme e regolamenti che, in una logica di sviluppo globale del settore turistico, tengano conto anche del turismo alternativo, quale quello itinerante, praticato con l'utilizzo di caravan e autocaravan. Essa prevede l'istituzione da parte dei comuni di aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio, ne determina la dotazione minima dei servizi nell'osservanza delle norme igienicosanitarie, le strutture interne, le caratteristiche delle aree ed il periodo di sosta. Allo stesso tempo viene regolamentata la gestione di aree di sosta che a diverso titolo afferiscono a enti privati. L esigenza di una puntuale regolamentazione di questa forma di turismo, che sta riscontrando notevole diffusione anche nella nostra isola nasce da diversi e variegati motivi. Esso rappresenta un potenziale economico di notevole interesse, garantendo aumenti di fatturato non solo agli operatori turistici in senso stretto (ristoratori, guide turistiche, agenzie di viaggi, musei, attrazioni turistiche in genere, ecc.), ma anche a molte altre categorie economiche che fruiscono indirettamente dello sviluppo del turismo itinerante. Sono questi, solo a titolo di esempio, i piccoli commercianti nel settore alimentari, i distributori di carburante, i posteggiatori meccanici, gli artigiani, che altrimenti, solo marginalmente potrebbero avvantaggiarsi di un incremento del turismo in Sardegna. Importante è il fatto che questa forma di turismo non si concentra solo nei periodi di alta stagione, ma garantisce un flusso continuo per gran parte dell'anno. Esso inoltre permette di diversificare l offerta turistica anche a livello geografico, essendo diffuso non solo nei centri costieri, ma anche nei paesi interni che manifestano svariate capacità di sviluppo turistico per le bellezze naturali, storico-archeologiche, folkloristiche ed enogastronomiche con conseguente sviluppo socio-economico locale.
2 Attorno al turismo itinerante insistono diversi timori che riguardano soprattutto l impatto ambientale che comporterebbe l utilizzo di tale strumento, quali il rischio di scarico di rifiuti lungo luoghi e spazi non adeguati (soprattutto strade, ma anche campagne, spiagge). Facendosi carico di tale timore, tale legge intende da un lato regolamentare le aree di sosta e dall altro fornire ai turisti itineranti servizi adeguati per lo smaltimento dei rifiuti. Si rende pertanto necessaria una normativa adeguata che consenta di dotare queste zone di strutture ricettive destinate ad accogliere i veicoli in oggetto nel rispetto delle norme di salvaguardia ambientale.
3 TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE Norme in materia di turismo itinerante Art. 1 Finalità La Regione autonoma della Sardegna, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta nel territorio regionale, favorisce l'istituzione di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite, individuate dai comuni singoli o associati a supporto del turismo itinerante. Art. 2 Aree di sosta - requisiti minimi 1. Le aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan, nel rispetto anche delle disposizioni di cui all' articolo 378 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), sono dotate di: a) pozzetto di scarico autopulente; b) erogatore di acqua potabile; c) adeguato sistema di illuminazione; d) contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale; e) toponomastica della città contenente le informazioni turistiche aggiornate redatte nelle lingue locali ed in altre lingue. 2. Le caratteristiche tecniche minimali richieste alle aree attrezzate ai sensi della presente legge sono definiti con apposito regolamento da parte della Giunta Regionale. In particolare il regolamento dovrà definire: a) caratteristiche dell area di sosta, fatto salvo quanto già definito dall art. 2 della presente legge; b) dimensionamento dell area; c) regolamentazione dell ingresso/uscita dell area di sosta. Art. 3 Localizzazione aree e dimensionamento 1. La Giunta regionale stabilisce criteri e priorità al fine di realizzare un'equilibrata dislocazione delle aree attrezzate sul territorio regionale. 2. La localizzazione delle aree, tiene conto della vicinanza dai percorsi ordinari del servizio di trasporto pubblico e di trasporto alternativo, del collegamento con piste ciclabili, della vicinanza con esercizi commerciali, ricreativi e culturali, di eventuali offerte turistiche. 3. L area deve essere indicata con l'apposito segnale stradale a partire dal confine comunale. 4. L insediamento deve avere un basso impatto ambientale.
4 Art. 4 Affidamento della gestione delle aree e sub-gestione 1. I comuni, singoli o associati, sono gli enti responsabili delle aree di sosta. 2. È favorita, qualora i centri abitati siano contigui, l'associazione di comuni. 3. Tale gestione, per le aree di nuova realizzazione, può realizzarsi direttamente o mediante apposite convenzioni, stipulate sulla base di procedure ad evidenza pubblica, con altri soggetti nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni della gestione stessa. 4. Per le aree pubbliche già esistenti è compito del Comune promuovere la rispondenza delle caratteristiche ai principi esposti nella presente legge 5. I Comuni possono concedere alle Associazioni riconosciute a livello Nazionale, con regolari strutture amministrative, aree o spazi da adibirsi a rimessaggio mezzi itineranti, da dedicare unicamente ai propri soci. 6. Le tariffe, in ogni caso tengono conto dell'articolo 185, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) 7. Al fine della rilevazione statistica del movimento turistico regionale, i soggetti gestori delle aree comunicano gli arrivi alle aziende di promozione turistica, o ai comuni competenti per territorio. Art. 5 Regolamentazione degli impianti in aree private 1. Ai sensi dell articolo 185, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 e dell articolo 378 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 i campeggi e i villaggi turistici sono tenuti alla realizzazione degli impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici, le acque chiare e luride provenienti dagli impianti interni di autocaravan e caravan, anche in transito. Il corrispettivo economico riconoscibile per tale servizio rivolto ai caravan e autocaravan in transito non può essere superiore al 25% del corrispettivo giornaliero, riscontrato in listino, valido per lo stesso mezzo in sosta interna. 2. Il proprietario, concessionario, gestore delle aree di servizio, aventi una superficie complessiva non inferiore a mq. dotato di servizio di ristorazione ovvero di officina di assistenza meccanica deve dotarsi di idoneo impianto igienico - sanitario dedicato allo scarico e carico per bus turistici, caravan e autocaravan in transito 3. Le strutture adibite al rimessaggio dei veicoli ricreazionali, con capacità superiore ai 10 mezzi, devono dotarsi entro 90 giorni dall approvazione della presente legge di idonei impianti igienico sanitari atti ad accogliere le acque chiare e luride provenienti dai mezzi in sosta. 4. L Ente Foreste, può strutturare presso le caserme esistenti, idonei spazi per la sosta degli autocaravan e caravan omologate a norma delle disposizioni vigenti.
5 Art. 6 Pubblicità e durata e regolamentazione tariffe 1. Il comune comunica ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico la dislocazione e i servizi forniti dall'area attrezzata. La Regione provvede a informare, tramite i propri siti istituzionali in rete, dei servizi resi dai comuni e sulle aree specificatamente attrezzate al fine di consentire il miglior utilizzo delle stesse. 2. La sosta di autocaravan e caravan e il soggiorno a bordo dei relativi equipaggi è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive. I comuni possono stabilire deroghe al limite sopra indicato nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali. 3. E compito del Comune definire le tariffe Art. 7 Contributi per la realizzazione delle aree 1. Per la realizzazione delle aree di cui all'articolo 2, La Regione concede contributi in conto capitale a comuni, singoli o associati, ripartendoli per aree programma. Il relativo programma approvato dalla Giunta regionale ai sensi della L.R. 1/1977 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), tiene conto di una equilibrata dislocazione delle aree attrezzate nel territorio regionale. 2. La Regione concede altresì contributi ai comuni, singoli o associati, che intendono ristrutturare o ampliare le aree di sosta già esistenti sul loro territorio, fornendole almeno delle dotazioni indicate all'articolo I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con esclusione delle spese destinate all'acquisto dell'area, e fino al limite massimo di per singolo intervento. 4. Per le aree realizzate da comuni associati il limite massimo è elevato a Art. 8 Presentazione delle domande (per i contributi) 1. Le domande sono presentate all'assessorato Regionale del turismo, artigianato e commercio entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge per il primo anno ed entro il 31 gennaio per gli anni successivi. 2. Le domande sono corredate della seguente documentazione: a) copia della deliberazione dell'intervento; b) progetto e relativo computo metrico estimativo dei lavori. Art. 9 Criteri e modalità concessione contributi 1. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi. L erogazione dei contributi è disposta dal Dirigente del servizio competente entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione consuntiva di spesa.
6 Art. 10 Norma finanziaria 1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in annui. 2. Alla copertura della spesa prevista si provvede tramite specifico stanziamento di annui a valere sul Fondo per nuovi oneri legislativi per gli anni e pertanto sono introdotte le seguenti variazioni: in aumento 07 TURISMO UPB NI Incentivazioni alle attività turistiche itineranti in diminuzione 08 PROGRAMMAZIONE UPB S FNOL Parte corrente Cagliari, 9 aprile 2015
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