REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

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1 TARANTO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE d e l l o STATUTO SOCIALE CONFCOMMERCIO TARANTO Confcommercio Imprese per l Italia Associazione provinciale di Taranto Viale Magna Grecia n TARANTO Tel. 099/ Fax 099/

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3 PREMESSA Ai sensi dell art.20 dello Statuto sociale, l assemblea della Confcommercio-Imprese per l Italia Associazione provinciale di Taranto (di seguito denominata Confcommercio Taranto), allo scopo di consentire la corretta attuazione delle disposizioni statutarie, ha emanato il seguente regolamento: ART. 1 (Soci) Sono considerati soci della Confcommercio Taranto: il titolare o il collaboratore familiare, purché coniuge o parente entro il 2 grado, che esercitano nel territorio della provincia un impresa commerciale, turistica, di servizi, od ogni altra attività sussidiaria nei settori citati. La qualifica di collaboratore deve essere certificata dal titolare, unitamente alla delega conferita al collaboratore medesimo a rappresentare la ditta nelle assemblee, in eventuali cariche sociali e designazioni; il Socio o Legale rappresentante delle Società di persone, il Socio o Amministratore delle Società di capitali, munito di specifica delega della rispettiva Società. ART. 2 (Aspirante Socio) Sono considerati aspiranti soci della Confcommercio Taranto coloro che, apprestandosi ad intraprendere un attività di lavoro autonomo nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, sono ammessi a far parte della Confcommercio Taranto per un periodo massimo di due anni e ad usufruire dei vari servizi di assistenza e formazione professionale attivati dall Associazione, in modo da prepararsi a svolgere nel migliore dei modi la nuova attività e nel rispetto di tutte le normative vigenti. Gli aspiranti soci dovranno sottoscrivere una domanda di adesione che li impegna anche al pagamento di una quota deliberata dagli Organi previsti dallo Statuto sociale. La qualifica di aspirante socio non consente l esercizio dell elettorato attivo, né di quello passivo. ART. 3 (Assetto organizzativo dei soci) Ai sensi degli artt.10 e 11 dello Statuto, i soci sono collocati in Delegazioni Comunali, in Delegazioni di Quartiere per il comune capoluogo, e in Categorie e Federazioni di Settore. È dato mandato alla Giunta di risolvere eventuali problemi che dovessero insorgere circa la collocazione degli associati nelle predette Delegazioni e/o Categorie. ART. 4 (Cariche sociali) REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE dello STATUTO SOCIALE CONFCOMMERCIO TARANTO Tutte le cariche sociali ricoperte nelle Delegazioni Comunali e di Quartiere, nelle Categorie e nelle Federazioni di Settore, nonché negli Organi direttivi della Confcommercio Taranto, sono gratuite. È fatto obbligo a tutti i dirigenti di partecipare attivamente alla vita e alle attività dell Associazione, giustificando - per tempo - eventuali assenze. In caso di assenza da tre sedute consecutive senza giustificato motivo, l organo di appartenenza delibera la decadenza della carica sociale, ai sensi dell art.14 dello Statuto sociale. ART. 5 (Insediamento del Consiglio Generale) Nella sua prima riunione di insediamento, il nuovo Consiglio Generale della Confcommercio Taranto provvederà alla cooptazione dei membri previsti dall art.21dello Statuto nelle persone dei Presidenti pro- 3

4 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE dello STATUTO SOCIALE CONFCOMMERCIO TARANTO tempore della FENACOM, del CONFIDI-CONFCOMMERCIO, del gruppo Giovani Imprenditori e di Terziario Donna. Nel caso in cui il Presidente dovesse cambiare nel corso del mandato del Consiglio, il nominativo precedentemente indicato sarà sostituito dal nuovo rappresentante segnalato dall organizzazione di appartenenza. Procederà, quindi, alla elezione del Vicepresidente Vicario, delegato all organizzazione, e dei quatto Vicepresidenti e del Delegato all Amministrazione. ART. 6 (Riservatezza ed Etica dirigenziale) Nell esercizio del loro incarico, tutti i dirigenti sono tenuti al rispetto delle norme vigenti e della riservatezza circa notizie, deliberazioni e documenti interni della Confcommercio Taranto. Verbali, Deliberazioni ed altri atti interni dell Associazione vanno, di norma, consultati presso la Segreteria Generale ed in ogni caso non potranno essere divulgati senza la preventiva autorizzazione dell organo che li ha prodotti. I Dirigenti, sono, altresì, tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, le decisioni democraticamente assunte dagli Organi sociali, rispettando l etica dirigenziale e favorendo l ampliamento della base associativa, il rafforzamento dell immagine e del prestigio della Confcommercio Taranto. ART. 7 (Nomine e designazioni in Enti, consessi e commissioni) I Dirigenti e gli associati della Confcommercio Taranto, designati o nominati dalla Giunta o dal Consiglio in Enti o commissioni, devono assolvere al loro compito nel rispetto delle leggi vigenti e del rigore morale, mantenendo un costante collegamento con il Presidente ed il Direttore dell Associazione. Nel caso in cui la Giunta o il Consiglio ravvisassero la necessità od opportunità di procedere ad eventuali sostituzioni, i Dirigenti e Soci interessati favoriranno tali sostituzioni tramite le dimissioni dall incarico ricoperto. ART. 8 (Disposizioni conclusive) Per quanto non previsto dallo Statuto sociale e dal presente Regolamento, si farà riferimento a quanto verrà stabilito dal Consiglio Direttivo e, in casi urgenti, dalla Giunta. Tali deliberazioni costituiranno eventuali disposizioni integrative del presente Regolamento. REGOLAMENTO per le ASSEMBLEE di RINNOVO delle CARICHE SOCIALI Ai sensi dell art.20 dello Statuto sociale e in attuazione del fondamentale principio statutario di democrazia interna nonché dei correlati principi di trasparenza, integrità e partecipazione, l assemblea della Confcommercio-Imprese per l Italia Associazione provinciale di Taranto (di seguito denominata Confcommercio Taranto), nell intento di agevolare e garantire il corretto svolgimento delle Assemblee elettive, ha deliberato il seguente Regolamento integrativo delle norme statutarie e regolamentari. Il regolamento disciplina le procedure elettive: a. del Presidente provinciale; b. del Consiglio generale dell Associazione; c. del Collegio dei Revisori dei Conti; d. del Collegio dei probiviri; e. delle Organizzazioni Territoriali e di Categoria. 4

5 ART. 1 Organizzazioni di categoria che non raggiungono almeno 15 soci regolarmente iscritti Le Categorie che, alla data di convocazione dell Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, non risultassero avere almeno 15 soci iscritti ed in regola con la posizione associativa (salvo deroga della Giunta per obiettive e comprovate ragioni), perdono il diritto alla propria autonoma organizzazione e confluiscono in Assemblee di settori similari. ART. 2 Determinazione del numero dei Consiglieri da eleggere Ai fini della determinazione del numero variabile dei membri da eleggere nei Consigli Direttivi delle Categorie e delle Delegazioni territoriali, in base a quanto previsto dall art.16 dello Statuto, il numero dei soci è computato tenendo conto di tutti gli iscritti che risultano in regola con i versamenti della quota e dei contributi associativi alla data di invio della lettera di convocazione. ART. 3 Assemblee di categoria e territoriali deserte o scarsamente partecipate Nel caso in cui l Assemblea di categoria o della delegazione comunale, regolarmente convocata, andasse deserta o registrasse la presenza fisica o per delega di un numero di associati inferiore al numero dei Consiglieri da eleggere, sarà disposta dalla Giunta la nomina di un Commissario che guiderà la Categoria o la Delegazione territoriale fino alla convocazione di una nuova Assemblea in grado di eleggere validamente il Consiglio Direttivo ed il Presidente. ART. 4 Deleghe Al fine di favorire la partecipazione alle assemblee elettive, ciascun socio potrà essere portatore di non più di due deleghe di socio della medesima Categoria o Delegazione territoriale, in regola con la posizione associativa. L autenticità della firma del delegante sarà effettuata dall Ufficio Verifica Poteri attraverso il confronto con quella depositata presso gli uffici Confcommercio Taranto al momento della sottoscrizione della scheda d adesione. ART. 5 Pubblicizzazione delle assemblee elettive REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE dello STATUTO SOCIALE CONFCOMMERCIO TARANTO Presso tutte le sedi della Confcommercio Taranto si presterà particolare cura ad affiggere gli avvisi di convocazione delle assemblee per il rinnovo delle Categoria e delle Delegazioni territoriali di competenza. ART. 6 Organizzazione dell Assemblea per l elezione del Presidente e del Consiglio dell Associazione Il Consiglio dell Associazione fissa, almeno tre mesi prima della scadenza delle cariche di Presidente e di componente il Consiglio dell Associazione, la data dell assemblea dell Associazione comunicandola direttamente ai presidenti delle categoria e delle delegazioni comunali e pubblicandole sull organo di informazione. Le candidature alla carica di Presidente dovranno essere presentate almeno 45 giorni prima della data di svolgimento della medesima assemblea, depositandole presso la sede provinciale, unitamente al 5

6 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE dello STATUTO SOCIALE CONFCOMMERCIO TARANTO programma del candidato. I consigli direttivi di categoria e delle delegazioni comunali dovranno a loro volta depositare presso la sede provinciale, trenta giorni prima dello svolgimento dell assemblea elettiva: la/e proposta/e di candidatura alla carica di componente il Consiglio dell Associazione, al fine della costituzione della lista; l elenco dei consiglieri delegati a rappresentare la categoria o la delegazione comunale al fine della composizione dell assemblea. Art. 7 Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri Non oltre 45 giorni prima della data dell Assemblea in prima convocazione, il Consiglio delibera la costituzione, presso la sede dell Associazione, di una Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri, composta da cinque commissari. Nella sua prima seduta, convocata dal commissario più anziano d età, la Commissione nomina, a maggioranza, al proprio interno il Coordinatore ed il Segretario. Sono compiti della Commissione: a. predisporre i moduli di dichiarazione per la presentazione delle candidature; b. ricevere le candidature ed accertare la sussistenza dei requisiti per la composizione degli Organi associativi e di eventuali cause di incompatibilità; c. decidere sui reclami proposti avverso le esclusioni dagli elenchi dei candidati; d. verificare il diritto di voto degli associati presenti in Assemblea; e. coadiuvare il Presidente ed il Segretario dell Assemblea nel sovrintendere allo svolgimento delle votazioni; f. coadiuvare gli scrutatori nello spoglio delle schede elettorali. Dei lavori della Commissione che precedono l Assemblea si redige succinto processo verbale, sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario. La Commissione si avvale degli uffici dell Associazione. Art. 8 Modalità e termini di presentazione delle candidature Ai fini dell accertamento della sussistenza dei requisiti per la composizione degli Organi associativi e di eventuali cause di incompatibilità, le candidature sono presentate per iscritto, via fax o via , alla Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri, fino a 30 giorni prima della data dell Assemblea in prima convocazione. La candidatura consiste in una dichiarazione, apposta sull apposito modulo predisposto dalla Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri, con la quale ciascun soggetto esprime la propria disponibilità ad essere eletto alla carica di componente di un Organo associativo, attesta il possesso dei requisiti per la composizione dello stesso ed indica la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità. Art. 9 Elenchi dei candidati Non oltre 10 giorni prima della data dell Assemblea in prima convocazione, la Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri compila gli elenchi dei candidati. Gli elenchi sono depositati e pubblicati presso la sede e nella sezione associativa del sito internet dell Associazione. Gli elenchi sono altresì affissi presso i locali dell Assemblea, per tutta la sua durata. L elenco dei candidati al Collegio dei Revisori dei Conti reca il nominativo di ciascun candidato con l eventuale indicazione dell iscrizione al Registro dei Revisori Contabili, ai sensi del d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 88. L elenco dei candidati al Collegio dei Probiviri reca i nominativi dei candidati con l eventuale indicazione, per quanti ne siano in possesso, della qualifica di magistrato ordinario in pensione. 6

7 Art. 10 Esclusioni. Reclami Ai soggetti che non siano risultati in possesso dei requisiti per la composizione dell Organo associativo a cui le rispettive candidature si riferiscono, la Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri, lo stesso giorno di pubblicazione degli elenchi di cui all art.9, comunica per iscritto, via fax o via , i motivi dell esclusione dagli elenchi predetti. Non oltre 2 giorni dopo la pubblicazione degli elenchi di cui sopra, i soggetti esclusi possono presentare reclamo alla Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri che decide, a maggioranza dei propri componenti, non oltre 3 giorni prima della data dell Assemblea in prima convocazione. La decisione della Commissione è comunicata per iscritto, via fax o via , all interessato il giorno stesso in cui è presa. In caso di accoglimento del reclamo, la Commissione provvede alla integrazione degli elenchi. Art. 11 Votazioni Il voto per eleggere ciascuno degli Organi associativi è segreto. La votazione è unica per ciascuno degli organi associativi da eleggere. L ordine delle votazioni è il seguente: il Presidente provinciale, il Consiglio generale, il Collegio dei Revisori dei Conti; il Collegio dei Probiviri Il voto si esprime validamente compilando la scheda elettorale con l indicazione del cognome e del nome dei candidati prescelti, in numero non superiore al numero dei componenti dell Organo associativo da eleggere. Nel calcolo dei voti non si computano le schede non valide, gli astenuti e le schede completamente non compilate. Qualora il numero degli eletti risulti inferiore al numero dei componenti dell Organo associativo da eleggere, si procede ad una nuova votazione e così via ad oltranza. Art. 12 Spoglio delle schede e proclamazione degli eletti Lo spoglio delle schede è effettuato dagli scrutatori nominati dall Assemblea. Per ciascun Organo associativo da eleggere è redatta la graduatoria dei candidati che hanno riportato voti. Nei limiti del numero dei componenti degli Organi associativi da eleggere e fermi restando i criteri di composizione di ciascun Organo, risultano eletti i candidati che hanno riportato più voti. In caso di parità di voti, si procede al ballottaggio, e così via sino ad elezione avvenuta. I risultati delle votazioni, con l indicazione dei voti riportati da ciascun candidato, sono resi noti all Assemblea, che su proposta del Presidente procede alla proclamazione degli eletti. REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE dello STATUTO SOCIALE CONFCOMMERCIO TARANTO ART. 13 Termine di presentazione delle candidature per il rinnovo delle categorie e delle delegazioni territoriali Di norma le candidature per il rinnovo delle cariche sociali delle Categorie e delle Delegazioni comunali devono pervenire presso la sede provinciale dell Associazione almeno: cinque giorni prima della data fissata per l assemblea per la carica di Presidente, unitamente ad un documento indicante il programma del candidato; tre giorni prima della data fissata per l assemblea per la carica di Consigliere. 7

8 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE dello STATUTO SOCIALE CONFCOMMERCIO TARANTO ART. 14 Elaborazione delle schede da sottoporre a votazione L Assemblea - preso atto delle candidature pervenute nei termini previsti dal precedente articolo e deliberata con voto palese l eventuale ammissione di nuove candidature - stabilisce la scheda definitiva dei candidati indicati in ordine alfabetico, da sottoporre a votazione ed elegge il Seggio elettorale per procedere alle operazioni di voto. ART. 15 Proclamazione degli eletti Al termine delle operazioni di scrutinio, i Presidente del seggio elettorale proclamerà i candidati eletti, in base al numero dei voti da ciascuno riportati. In caso di parità tra due o più candidati alla carica di presidente, si procederà al ballottaggio tra gli interessati e, perdurando la parità, sarà dichiarato eletto il socio con maggiore anzianità associativa. In caso di parità tra due o più candidati alla carica di consigliere, sarà dichiarato eletto il socio con maggiore anzianità associativa. ART. 16 Accettazione dell incarico Ai fini della immediata accettazione dell incarico, i candidati - anche se per giustificato motivo - non potessero essere presenti all assemblea, dovranno sottoscrivere, oltre alla propria candidatura, anche la disponibilità ad accettare l incarico, se eletti. ART. 17 Numero delle preferenze consentite Nelle Assemblee elettive, ciascun socio potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero dei Consiglieri da eleggere, in base a quanto previsto dagli art.16 dello Statuto. ART. 18 Apertura e chiusura delle urne Il Presidente del Seggio elettorale dispone la chiusura dell urna non appena avranno votato tutti i soci presenti fisicamente o per delega. ART. 19 Facoltà di accesso alle Assemblee elettive Alle assemblee per il rinnovo dei Consigli Direttivi, hanno diritto di convocazione e di accesso soltanto gli associati che risultino in regola con la posizione associativa e che facciano parte della Categoria o della Delegazione Comunale chiamata ad eleggere il rispettivo Consiglio Direttivo. La relativa certificazione è costituita da un apposito tesserino rilasciato dall Ufficio verifica poteri, che sarà operativo un ora prima dell inizio dell assemblea. Eventuali contestazioni nei confronti dell ufficio verifica poteri potranno essere presentate al Presidente del Seggio elettorale, esibendo idonea certificazione dalla quale risulti l avvenuto pagamento delle quote e dei contributi associativi. 8

9 ART. 20 Durata del dibattito nelle assemblee elettive Considerata la finalità precipua delle Assemblee elettive ed allo scopo di consentire a tutti gli associati di esercitare il diritto di voto, il dibattito - successivo alla relazione del Presidente - non potrà superare la durata massima complessiva di 1 ora, mentre i singoli interventi non potranno superare la durata di cinque minuti. Art. 21 Eventuali contestazioni alle operazioni di voto Eventuali contestazioni alle operazioni di voto dovranno essere presentate immediatamente al Presidente del seggio elettorale prima dello scioglimento dell assemblea, onde poter dirimere - seduta stante - le questioni insorte. Eventuali ricorsi potranno essere presentati al Collegio dei Probiviri ed ai controinteressati entro e non oltre 7 giorni dalle decisioni adottate dall assemblea. Trascorso invano tale termine, le decisioni assembleari adottate si intendono accettate e confermate. Art. 22 Norme transitorie In fase di prima applicazione del presente regolamento i tempi per l organizzazione dell Assemblea per l elezione del Presidente e del Consiglio dell Associazione sono così ridotti: definizione data dell assemblea dell Associazione: 60 giorni prima della scadenza delle cariche di Presidente e di componente il Consiglio dell Associazione; presentazione candidature alla carica di Presidente: 30 giorni prima della data di svolgimento dell assemblea; presentazione candidature alla carica di Consigliere ed elenco dei consiglieri delegati a rappresentare la categoria o la delegazione comunale al fine della composizione dell assemblea:15 giorni della data di svolgimento dell assemblea. REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE dello STATUTO SOCIALE CONFCOMMERCIO TARANTO 9

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