I nuovi principi di revisione ISA Italia

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1 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI PISA I nuovi principi di revisione ISA Italia considerazioni generali e stato dell arte della normativa Pisa, 20 novembre 2015 Relatore: Alessandro Gigliarano Rappresentante Commissione Qualità Assirevi

2 Evoluzione della normativa di riferimento in Italia 2002 Introduzione di nuovi Principi di revisione ISA predisposti in sede IAASB, caratterizzati da un nuovo approccio principle basis (con valutazione preliminare del rischio) e non più dal ruling basis (con descrizione di un approccio operativo per le singole voci di bilancio) Riforma del diritto societario con introduzione del controllo contabile (nuova attività distinta dal controllo gestionale svolto tradizionalmente dal Collegio Sindacale) Prima controversia nella professione sul contenuto del controllo contabile verso controllo di gestione D.Lgs. 32/2007 di recepimento della Direttiva 2003/51/CE con introduzione di uno schema standard di relazione di revisione che chiude la prima controversia professionale. 2

3 Evoluzione della normativa di riferimento in Italia 2010 D.Lgs. 39/2010 di recepimento della Direttiva 2006/43/CE (nota come Ottava Direttiva) sul controllo legale, con norme che definiscono per la prima volta un testo unico sulla revisione legale. Seconda controversia professionale sull applicabilità della nuova normativa (solo EIP oppure tutte le società di capitali) con principi di revisione applicati: ISA Clarified tradotti tranne ISA 700 (relazione di revisione) sostituito da PR 01 (giudizio su relazione sulla gestione) e PR 02 (relazione sul bilancio) Alcuni Regolamenti attuativi del D.Lgs 39/2010 emessi dal MEF Nuovi Principi di revisione ISA Italia (convenzione - MEF - Consob - determina della RGS). Si chiude la seconda controversia professionale. 3

4 I nuovi principi di revisione ISA Italia considerazioni generali e stato dell arte della normativa D.Lgs 39/2010 Sancisce che: La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 26 della Direttiva 2006/43/CE. In attesa che la Commissione Europea adotti i principi di revisione sopra indicati, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Consob. Tutti i soggetti iscritti al Registro dei revisori legali sono tenuti ad osservare, nell'esercizio della revisione legale svolta ai sensi del D.Lgs. 39/2010, i principi di revisione elaborati da: MEF, soggetti convenzionati (ODCEC, Assirevi, INRC) e Consob. I Principi di revisione internazionali (ISA Italia) o anche solo ISA Italia, sono stati elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/2010. Determina del MEF - Ragioneria Generale dello Stato (RGS) -del 23 dicembre 2014 Determina del MEF - Ragioneria Generale dello Stato (RGS) - del 23 dicembre

5 I nuovi principi di revisione ISA Italia Comprendono: considerazioni generali e stato dell arte della normativa n. 33 Principi ISA Italia derivanti dagli ISA Clarified 2009 (dal n. 200 al n. 720) tradotti in lingua italiana n. 2 Principi di revisione predisposti al fine di adempiere a disposizioni normative e regolamentari dell ordinamento italiano non previste dagli ISA Clarified: SA n. 250B, relativo a verifiche periodiche della regolare tenuta della contabilità sociale SA n. 720B, relativo all espressione del giudizio di conformità sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio revisionato. Principio internazionale ISQC 1 Italia sul controllo della qualità 5

6 I nuovi principi di revisione ISA Italia considerazioni generali e stato dell arte della normativa Non sono compresi: n. 3 documenti internazionali relativi a «International Framework for Assurance of Engagements», che non trovano applicazione ai fini della revisione legale svolta in Italia ai sensi del D.Lgs. 39/2010: ISA 800 Revisione di un bilancio redatto con scopi specifici ISA 805 Revisione di un singolo prospetto/conto/voce ISA 810 Relazione sulla sintesi di bilancio Che NON fanno parte degli ISA Italia e pertanto non sono applicabili 6

7 Le macro-categorie degli ISA e degli ISA Italia ISA Principi generali e responsabilità ISA Italia 200 Obiettivi generali della revisione 210 Accordi relativi ai termini degli incarichi 220 Controllo della qualità dell incarico di revisione contabile del bilancio 230 La documentazione della revisione 240 Responsabilità del revisore relativamente alle frodi 250 Considerazioni di leggi e regolamenti 260 Comunicazione con i responsabili della governance 265 Comunicazione delle carenze nel controllo interno Includono 'Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori' 7

8 Le macro-categorie degli ISA e degli ISA Italia La valutazione dei rischi e le risposte ai rischi identificati e valutati ISA ISA Italia 300 Pianificazione della revisione 315 Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell impresa e del contesto in cui opera 320 La significatività 330 Le risposte ai rischi identificati e valutati 402 Considerazioni sulla revisione di imprese che esternalizzano attività 450 Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione Includono 'Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori' 8

9 Le macro-categorie degli ISA e degli ISA Italia ISA Elementi probativi ISA Italia 500 Elementi probativi 501 Elementi probativi considerazioni specifiche su determinate voci 505 Conferme esterne 510 Primi incarichi di revisione saldi iniziali 520 Procedure di analisi comparativa 530 Campionamento di revisione 540 Revisione delle stime contabili (incluso il fair value) 550 Parti correlate 560 Eventi successivi 570 Continuità aziendale 580 Attestazioni scritte Includono 'Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori' 9

10 Le macro-categorie degli ISA e degli ISA Italia L utilizzo del lavoro di altri soggetti ISA ISA Italia 600 La revisione del bilancio di gruppo 610 Utilizzo del lavoro dei revisori interni 620 Utilizzo del lavoro dell esperto del revisore Includono 'Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori' 10

11 Le macro-categorie degli ISA e degli ISA Italia ISA Le conclusioni e la relazione di revisione sul bilancio ISA Italia 700 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio 705 Modifiche al giudizio nella relazione di revisione 706 Richiami di informativa nella relazione del revisore 710 Informazioni comparative 720 Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione Includono 'Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori' 11

12 ISA Italia: Principali novità per macro categorie Principi generali e responsabilità ISA Italia 210 Accordi relativi ai termini degli incarichi Prevista la forma scritta Stabilito un contenuto minimo obbligatorio ISA Italia 220 e ISQC 1 Italia Controllo della qualità Maggiori dettagli rispetto al precedente PR 220 Definite le modalità del riesame della qualità dell'incarico di revisione (EQCR) Verifica e documentazione dell effettivo funzionamento del sistema di controllo interno relativamente agli aspetti rilevanti ai fini della revisione contabile ISA Italia 260 e 265 Comunicazioni con i responsabili di governance Dettagli sulle circostanze che richiedono comunicazioni con i responsabili delle attività di governance Prevista la forma scritta per talune comunicazioni 12

13 ISA Italia: Principali novità per macro categorie La valutazione dei rischi e le risposte ai rischi identificati e valutati ISA Italia 320 e 450 Significatività e valutazione degli errori Definizione del concetto di significatività operativa (performance materiality) Maggiore considerazione della significatività nella valutazione degli errori di revisione nell espressione del giudizio professionale sul bilancio Prevista l attestazione scritta da parte della direzione aziendale delle differenze di revisione ritenute non significative e/o non pervasive ai fini del giudizio professionale sul bilancio e pertanto non considerate nel bilancio sottoposto a revisione Il revisore deve comunque effettuare le proprie autonome valutazioni di tali differenze 13

14 ISA Italia: Principali novità per macro categorie Elementi probativi ISA Italia e 505 Elementi probativi Conferma di alcune procedure di revisione obbligatorie ISA 540 Revisione delle stime Maggior rigore e scetticismo nella revisione delle stime e considerazione delle eventuali ingerenze da parte della direzione ISA 550 Parti correlate Regole aggiuntive nella valutazione del rischio e nelle comunicazioni con i responsabili delle attività di governance ISA 560 Eventi successivi Attività del revisore sui fatti di cui viene a conoscenza dopo l'approvazione del bilancio 14

15 ISA Italia: Principali novità per macro categorie L utilizzo del lavoro di altri soggetti ISA Italia 600 Revisione del bilancio di gruppo Responsabilità del revisore Riferimenti per la definizione del ruolo di revisore principale Componenti significative e non significative del gruppo Dimensione del lavoro sulle componenti del gruppo Maggiori dettagli relativamente a:. strategia di revisione,. comprensione del gruppo,. valutazione dei revisori delle componenti,. risposte per fronteggiare rischi. 15

16 ISA Italia: Principali novità per macro categorie Le conclusioni e la relazione di revisione sul bilancio ISA Italia da 700 a 720 Giudizio e relazione sul bilancio Nuovi modelli di relazione di revisione per contenuto e struttura Definizione delle possibili tipologie di giudizio con modifica Precisazioni sulle responsabilità del revisore sui dati comparativi Precisazioni sulle responsabilità per le informazioni contenute in documenti che contengono il bilancio sottoposto a revisione 16

17 Controllo della qualità (ISA Italia 220 e ISQC 1 Italia) Il controllo della qualità nella revisione legale deve essere esaminato secondo i seguenti aspetti: Soggetti che effettuano il controllo: Controllo esterno da parte delle autorità di vigilanza Controllo interno da parte del Revisore Oggetto del controllo: Controllo del sistema interno di controllo della qualità Controllo dell incarico di revisione completa Il principio di revisione internazionale ISA Italia 220 prevede che l'applicazione dello stesso si basi sul presupposto che il soggetto incaricato della revisione sia tenuto al rispetto dell'isqc 1 Italia ovvero di disposizioni nazionali più stringenti in merito al proprio sistema di controllo interno della qualità. 17

18 Controllo della qualità (ISA Italia 220 e ISQC 1 Italia) Il controllo esterno della qualità è stato istituito dall art. 20 del D.Lgs. 39/2010, ed interessa obbligatoriamente tutti i Revisori legali iscritti nel Registro, quindi Revisori individuali e Società di revisione. Tale controllo è previsto ogni: tre anni per gli iscritti nel Registro che svolgono la revisione contabile in Enti di Interesse Pubblico (EIP). Il controllo è già svolto dalla CONSOB da tempo ed è attualmente in corso come secondo triennio. sei anni per gli iscritti al Registro che non svolgono la revisione legale in Enti di interesse pubblico. Il controllo sarà a cura del MEF e non è ancora avviato in attesa del Regolamento applicativo del D.Lgs. 39/

19 Controllo della qualità (ISA Italia 220 e ISQC 1 Italia) Il controllo esterno della qualità si riferisce agli incarichi di revisione ed interessa tutti i Revisori, Esso ha per oggetto la verifica dei seguenti aspetti fondamentali per singolo incarico di revisione legale: adeguatezza dei documenti di revisione risultanti dalle carte di lavoro conformità ai principi di revisione conformità ai requisiti di indipendenza applicabili quantità e qualità delle risorse investite dimensione dei corrispettivi per la revisione adeguatezza della relazione di revisione E si pone questi obiettivi generali: garantire una qualità elevata all attività di revisione contabile rafforzare e consolidare la fiducia degli utilizzatori dei bilanci sull affidabilità della revisione contabile. 19

20 Controllo della qualità (ISA Italia 220 e ISQC 1 Italia) Il controllo esterno della qualità riguarda inoltre, per le sole Società di revisione, il sistema interno di controllo della qualità adottato dalla Società di revisione. Questo aspetto della normativa italiana pone delle perplessità in quanto la stessa richiede da una parte l applicazione dei principi di revisione internazionali i quali a loro volta prevedono, per tutti i Revisori, l obbligo di istituire un proprio sistema interno di controllo della qualità anche se con criteri di proporzionalità per i Revisori individuali e le Società di revisione di minori dimensioni. Occorre comunque considerare che i principi di revisione sono stati predisposti nei paesi dove la revisione contabile si è sviluppata per prima ed ispirandosi in prevalenza alle Società di revisione di maggiori dimensioni per le quali la verifica del sistema interno di controllo della qualità è significativo a causa della complessità di tali organizzazioni. In considerazione di quanto sopra, può essere compreso il disposto del D.Lgs 39/2010 che prevede la verifica esterna del sistema interno di controllo della qualità per le sole Società di revisione e non per i Revisori individuali. 20

21 Controllo della qualità (ISA Italia 220 e ISQC 1 Italia) Il sistema interno di controllo della qualità è obbligatorio per tutti i Revisori e si caratterizza come segue: La natura, la tempistica e l ampiezza delle procedure di controllo interno dipendono da diversi fattori, quali la dimensione e la natura dell attività svolta dal Revisore, dalla sua distribuzione geografica, dalla struttura organizzativa e dalle considerazioni di costi/benefici. Le procedure adottate sono diverse per ogni Revisore, così come la natura e l ampiezza della documentazione di supporto. Le procedure interne devono rimarcare l assunzione di responsabilità da parte di tutto il personale professionale nello svolgimento dell incarico di revisione ed in particolare da parte dei più elevati livelli aziendali. Le persone alle quali sono assegnati compiti operativi nell ambito del sistema di controllo della qualità devono avere la necessaria esperienza, capacità ed autorità nell assunzione delle proprie responsabilità. 21

22 Controllo della qualità (ISA Italia 220 e ISQC 1 Italia) Le procedure interne che costituiscono il sistema di controllo della qualità devono prevedere per tutti i Revisori il rispetto dei seguenti aspetti organizzativi: requisiti professionali: indipendenza, integrità, obiettività, riservatezza e professionalità preparazione e competenza di un organico che abbia un livello di competenza e di aggiornamento tali da consentirle di fare fronte alle proprie responsabilità con la dovuta diligenza assegnazione degli incarichi a personale che abbia il livello di formazione e di preparazione tecnica che il lavoro richiede direzione, supervisione e riesame del lavoro a tutti i livelli, per garantire ragionevolmente che il lavoro eseguito rispetti adeguati livelli qualitativi consultazione all'interno o all'esterno della società, coloro che hanno l'esperienza e la competenza che la specifica situazione richiede 22

23 Controllo della qualità (ISA Italia 220 e ISQC 1 Italia) Le procedure interne che costituiscono il sistema di controllo della qualità devono prevedere per tutti i Revisori il rispetto dei seguenti aspetti organizzativi (seguito): consultazione all'interno o all'esterno della società, coloro che hanno l'esperienza e la competenza che la specifica situazione richiede accettazione e mantenimento della clientela: il revisore deve valutare ogni cliente potenziale prima di accettarne gli incarichi esaminare, in modo continuativo, i rapporti che la legano alla clientela acquisita tenere nella debita considerazione la propria indipendenza e la capacità di fornire al cliente un servizio adeguato e, per quanto riguarda il cliente, l integrità della sua Direzione monitoraggio: accertare, con controlli continui durante l anno, l adeguatezza e l efficacia operativa delle proprie direttive e procedure per il controllo della qualità sia con riferimento ai singoli incarichi di revisione che al sistema interno di controllo della qualità. 23

24 Controllo della qualità (ISA Italia 220 e ISQC 1 Italia) Tra le procedure interne che compongono il sistema di controllo della qualità deve essere considerato, come obiettivo per ogni incarico di revisione legale, il controllo tempestivo ed adeguato del processo di formazione del bilancio da parte del cliente con lo scopo particolare di: evidenziare e valutare eventuali rischi significativi di revisione; pianificare le procedure di revisione necessarie (inclusa la eventuale consultazione) per la gestione dei rischi significativi identificati; delineare la possibile tipologia di giudizio professionale sul bilancio; assicurare e verificare la correttezza e completezza dell informativa contenuta nel bilancio sottoposto a revisione contabile. 24

25 Controllo della qualità (ISA Italia 220 e ISQC 1 Italia) Le procedure interne di controllo della qualità devono in sintesi sviluppare tra il personale professionale una cultura interna orientata alla qualità confermando che la qualità è un requisito essenziale nell esecuzione degli incarichi di revisione contabile. In presenza delle caratteristiche indicate sopra, sarà possibile per tutti i Revisori dimostrare ai verificatori esterni (Regulator) che gli incarichi di revisione legale sono pianificati ed eseguiti in conformità ai principi di revisione e che la relazione di revisione emessa è adeguatamente supportata da un analisi dei rischi e della loro valutazione. Per le Società di revisione di maggiori dimensioni sono previsti (e sono già in corso da parte della CONSOB) controlli esterni anche sul corretto adempimento degli obblighi in materia di normativa antiriciclaggio. 25

26 Controllo della qualità (ISA Italia 220 e ISQC 1 Italia) L ISQC 1 Italia stabilisce principi e fornisce linee guida per il controllo di qualità da parte dei Revisori incaricati della revisione contabile completa e di altri incarichi di assurance e servizi correlati. Inoltre, l ISQC 1 Italia prevede delle Linee guida ed altro materiale esplicativo con considerazioni specifiche per i Revisori di dimensioni minori. Queste considerazioni sono sviluppate nella Guida interpretativa ed applicativa dell IFAC con esempi di manuale operativo per i casi di : Revisore individuale senza staff professionale Revisore con due - cinque Partner 26

27 Controllo della qualità (ISA Italia 220 e ISQC 1 Italia) L ISQC 1 Italia prevede l applicazione delle disposizioni in esso contenute in modo proporzionato alla limitata complessità organizzativa del Revisore individuale e delle Società di revisione di minore dimensione. Ad esempio: la documentazione e la comunicazione delle direttive e delle procedure possono essere meno formali ed estese basandosi su note manuali, questionari e moduli; lo stesso vale per la valutazione della performance del personale professionale che può essere fatta con minori formalità; non è richiesta l osservanza di alcune regole generali se risultano non applicabili nel caso specifico: l assegnazione del personale, il riesame del lavoro, la comunicazione annuale del risultato del monitoraggio; 27

28 Controllo della qualità (ISA Italia 220 e ISQC 1 Italia) (seguito) la procedura di consultazione in mancanza di risorse interne, può essere fatta usufruendo dei servizi di consulenza prestati da altri Revisori legali o da organismi professionali e di vigilanza o da organismi che forniscono servizi di controllo della qualità; il riesame della qualità del lavoro può essere affidato a professionisti esterni adeguatamente qualificati oppure avvalendosi di altri Revisori legali; il monitoraggio dei lavori e delle procedure interne di controllo della qualità possono essere affidati a professionisti esterni adeguatamente qualificati oppure ad altri Revisori legali ovvero ad altre organizzazioni appropriate. la gestione dei reclami può essere affidata a professionisti esterni adeguatamente qualificati oppure ad altri Revisori legali ovvero ad altre organizzazioni appropriate. 28

29 Controllo della qualità Questioni aperte Il controllo della qualità nei confronti del Collegio Sindacale: Nei confronti di tutto il Collegio o nei confronti di un singolo Sindaco? Verifica adeguata dei documenti selezionati: Quali documenti: una revisione completa o solo qualche aspetto relativo ai diversi incarichi ricoperti? La conservazione delle carte di lavoro: Da parte del Presidente oppure di tutti i componenti del Collegio? 29

30 Controllo della qualità Questioni aperte (seguito) Il controllo della qualità nei confronti del Collegio Sindacale: Definizione delle procedure di revisione da svolgere individualmente e di quelle da svolgere collegialmente Riesame del lavoro effettuato in sede collegiale o in maniera «circolare» tra i componenti del collegio o da terzi indipendenti? Gli eventuali dipendenti/ausiliari che assumono il ruolo di «personale professionale» Consultazione: deve essere effettuata, ove ritenuto necessario, da terzi indipendenti 30

31 Controllo della qualità Questioni aperte (seguito ) Il controllo della qualità nei confronti del Collegio Sindacale: Esiste in sintesi l aspettativa che i futuri Regolamenti affrontino e chiariscano il tema della collegialità, sia relativamente alla portata dell ispezione che al processo sanzionatorio, per i Revisori individuali che svolgono la revisione come componenti del Collegio Sindacale. 31

32 ISA Italia Formazione del giudizio e relazione sul bilancio Il giudizio sul bilancio è espresso dal revisore senza modifica laddove è possibile concludere che il bilancio è redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull informazione finanziaria applicabile in accordo con, alternativamente: le norme italiane (Codice Civile e principi OIC) i principi contabili internazionali ( IFRS ) adottati dall Unione Europea In ogni caso il giudizio del revisore senza modifica fornisce una reasonable assurance sulla correttezza e completezza della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e/o del gruppo di appartenenza 32

33 ISA Italia Formazione del giudizio e relazione sul bilancio (seguito) La nuova struttura suddivide la relazione di revisione in paragrafi ognuno con una specifica identificazione sul suo contenuto: Titolo : relazione del revisore indipendente ai sensi della normativa in base alla quale è emessa la relazione di revisione Destinatario: qualora l'incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/2010, il destinatario della relazione di revisione è il soggetto che ha conferito l'incarico di revisione (Assemblea degli Azionisti). Il Consiglio di Amministrazione o altri Organi di governance sono i destinatari normalmente per incarichi di revisione volontaria. 33

34 ISA Italia Formazione del giudizio e relazione sul bilancio Paragrafo introduttivo identificazione della società, dichiarazione che il bilancio è stato oggetto di revisione contabile, identificazione dei prospetti di bilancio, riferimento alla sintesi dei principi contabili significativi e alle altre note esplicative, periodo di riferimento Responsabilità degli amministratori per la redazione del bilancio Responsabilità del revisore per l espressione del giudizio, l applicazione dei principi di revisione internazionali, la portata ed i limiti della revisione Giudizio del revisore sulla rappresentazione veritiera e corretta Altri obblighi di reportistica solo per l Italia, il giudizio di coerenza sulla relazione sulla gestione Firma, data, sede del revisore 34

35 ISA Italia Formazione del giudizio e relazione sul bilancio INTESTAZIONE e DESTINATARIO della relazione di revisione Incarico di revisione legale RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA DI REVISIONE] INDIPENDENTE AI SENSI DELL ART. 14 (E 16, se trattasi di cliente EIP) DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39 [integrare eventualmente con le ulteriori norme di riferimento per incarichi relativi a società che operano in settori particolari] Agli Azionisti della ABC S.p.A. Incarico di revisione volontaria RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA DI REVISIONE] INDIPENDENTE Agli Azionisti (oppure Al Consiglio di Amministrazione) della ABC S.p.A. oppure ad un Terzo interessato 35

36 ISA Italia Formazione del giudizio e relazione sul bilancio RELAZIONE SUL BILANCIO [d esercizio][consolidato] Bilancio redatto in conformità ai principi contabili IFRS [Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile dell allegato bilancio [d esercizio][consolidato] [della Società ABC S.p.A.] [del gruppo ABC], costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al [gg][mm][aa], [[dal conto economico,] dal conto economico complessivo,] dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l esercizio chiuso a tale data, da una sintesi dei principi contabili significativi e dalle altre note esplicative. Bilancio redatto in conformità ai principi contabili italiani [Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile dell allegato bilancio [d esercizio][consolidato] [della Società ABC S.p.A.] [del gruppo ABC], costituito dallo stato patrimoniale al [gg][mm][aa], dal conto economico per l esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 36

37 ISA Italia Formazione del giudizio e relazione sul bilancio Responsabilità degli amministratori per il bilancio d esercizio][consolidato] Bilancio redatto in conformità ai principi contabili IFRS Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio [d esercizio][consolidato] che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall Unione Europea (nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell art. 9 del D.Lgs. 38/2005, per i clienti EIP). Bilancio redatto in conformità ai principi contabili italiani Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio [d esercizio][consolidato] che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 37

38 ISA Italia Formazione del giudizio e relazione sul bilancio Responsabilità [del revisore][della società di revisione] E [mia][nostra] la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio [d esercizio][consolidato] sulla base della revisione contabile. [Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio [d esercizio][consolidato] non contenga errori significativi. La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio [d esercizio][consolidato]. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio [d esercizio][consolidato] dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 38

39 ISA Italia Formazione del giudizio e relazione sul bilancio (seguito) Nell effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio[d esercizio][consolidato] dell impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull efficacia del controllo interno dell impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio [d esercizio][consolidato] nel suo complesso. [Ritengo][Riteniamo] di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il [mio][nostro] giudizio.. 39

40 ISA Italia Formazione del giudizio e relazione sul bilancio Giudizio (senza modifica) Bilancio redatto in conformità ai principi contabili IFRS A [mio][nostro] giudizio, il bilancio [d esercizio][consolidato] fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria [della Società ABC S.p.A.] [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l esercizio chiuso a tale data, in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall Unione Europea (nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell art. 9 del D.Lgs. 38/2005, per i clienti EIP). Bilancio redatto in conformità ai principi contabili italiani A [mio][nostro] giudizio, il bilancio [d esercizio][consolidato] fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria [della Società ABC S.p.A.] [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa] e del risultato economico per l esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 40

41 ISA Italia Formazione del giudizio e relazione sul bilancio RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione (e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, per i clienti EIP) con il bilancio [d esercizio][consolidato] [Inserire il paragrafo come previsto dal principio di revisione (SA Italia) n. 720B] Nome Cognome del revisore / Denominazione della società di revisione Nome Cognome del responsabile dell incarico Firma del revisore / Firma del responsabile dell incarico Data della relazione di revisione Sede del revisore / Sede del revisore responsabile dell incarico 41

42 ISA Italia Formazione del giudizio e relazione sul bilancio Giudizio con modifica Il revisore deve esprimere un giudizio con modifica nella relazione di revisione quando, a conclusione delle proprie verifiche: ritiene che, sulla base degli elementi probativi acquisiti, il bilancio nel suo complesso possa contenere errori significativi; ritiene di non essere in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per concludere che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi. Il giudizio con modifica può essere: un giudizio con rilievi, un giudizio negativo, una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio 42

43 ISA Italia Formazione del giudizio e relazione sul bilancio In caso di giudizio con modifica, la relazione deve contenere uno specifico paragrafo prima del giudizio Questo paragrafo si identifica con uno specifico titolo e fornisce una descrizione dell aspetto che ha dato origine alla modifica, quindi il titolo può essere: Elementi alla base del giudizio con rilievi Elementi alla base del giudizio negativo Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio Anche il successivo paragrafo del giudizio con modifica avrà un titolo specifico che può essere: Giudizio con rilievi Giudizio negativo Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio 43

44 ISA Italia Formazione del giudizio e relazione sul bilancio Esempio 1 - Giudizio con rilievi (errore nel bilancio) - Ente di Interesse Pubblico: società italiana emittente azioni quotate - Il bilancio è redatto in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall Unione Europea e ai provvedimenti emanati in attuazione dell art. 9 del D.Lgs. 38/05 - Le rimanenze di magazzino sono errate. L errore è ritenuto significativo ma non pervasivo per il bilancio. 44

45 ISA Italia Formazione del giudizio e relazione sul bilancio Responsabilità [del revisore][della società di revisione] «omissis» [Ritengo][Riteniamo] di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il [mio][nostro] giudizio con rilievi. Elementi alla base del giudizio con rilievi Le rimanenze di magazzino della Società sono iscritte nella situazione patrimoniale-finanziaria per un importo di xxx. Gli amministratori non hanno valutato tali rimanenze di magazzino al minore tra il costo e il loro valore netto di realizzo ma unicamente al costo; ciò costituisce una deviazione dagli International Financial Reporting Standards adottati dall Unione Europea. Le registrazioni della Società indicano che qualora gli amministratori avessero valutato le rimanenze di magazzino al minore tra il costo e il loro valore netto di realizzo, sarebbe stato necessario svalutare le stesse per un importo di xxx. Conseguentemente, il costo del venduto sarebbe stato superiore di xxx, e le imposte sui redditi, l utile netto ed il patrimonio netto sarebbero stati inferiori rispettivamente di xxx, di xxx e di xxx. 45

46 ISA Italia Formazione del giudizio e relazione sul bilancio Giudizio con rilievi A [mio][nostro] giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto descritto nel paragrafo Elementi alla base del giudizio con rilievi, il bilancio d esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società ABC S.p.A. al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l esercizio chiuso a tale data, in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell art. 9 del D.Lgs. n. 38/05. 46

47 ISA Italia Formazione del giudizio e relazione sul bilancio Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio d esercizio [Inserire il paragrafo come previsto dal principio di revisione (SA Italia) n. 720B] In caso di giudizio con rilievi è necessario valutare di volta in volta i potenziali effetti sul giudizio di coerenza 47

48 I nuovi principi di revisione ISA Italia Modifiche agli ISA e ISA Italia Le modifiche ai principi di revisione internazionali ISA a seguito di nuove pronunce dello IAASB (International Auditing and Assurance Standard Board) saranno recepite in Italia attraverso specifiche «determine» del MEF (questo è stato sancito nella Determina della RGS del 23 dicembre 2014 con cui sono stati approvati i nuovi ISA Italia). Poiché lo IAASB si è già pronunciato su numerosi argomenti, sono previste in Italia «determine» della RGS per modificare gli ISA Italia appena emessi relativamente a quanto segue: - relazione di revisione (ISA 700 e seguenti) - continuità aziendale (ISA 570) - identificazione e valutazione dei rischi (ISA 315) - utilizzo del lavoro dei revisori interni (ISA 619) - comunicazioni con i responsabili della governance (ISA 260). 48

49 I nuovi principi di revisione ISA Italia Modifiche agli ISA e ISA Italia (seguito) In particolare per la relazione di revisione sono previsti cambiamenti su questi aspetti: - ISA 701 (Nuovo ) richiede l indicazione nella relazione di revisione dei punti di revisione fondamentali emersi - ISA 720 (Revised) richiede la verifica da parte del Revisore delle altre informazioni finanziarie e non, contenute in documenti che comprendono il bilancio esaminato. Con il nuovo ISA 720 Revised, si prevede una maggiore responsabilità per il Revisore nell evidenziare eventuali incoerenze significative anche tenendo conto delle conoscenze acquisite nel corso della revisione. Il Revisore deve poi anche esprimersi in accordo con gli ISA sul lavoro svolto. 49

50 I nuovi principi di revisione ISA Italia Normativa italiana da completare con: Regolamento MEF su principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale; Regolamento MEF su principi di indipendenza e obiettività; Regolamento MEF sul controllo della qualità del lavoro di revisione; Definizione della estensione di rete; Regolamento MEF sulla formazione continua (problema delle sovrapposizioni con formazione ODCEC e revisori inattivi) Esame di stato da revisore (problema equipollenza ed esame integrativo) 50

51 I nuovi principi di revisione ISA Italia Normativa italiana adeguata, a partire dal 1 gennaio 2016, con: Direttiva 2013/34/UE recepita con D.Lgs. n. 138/2015 e n. 139/2015, che introduce nuovi parametri per identificare la dimensione delle imprese prevedendo quattro livelli (Euro/milioni): o Micro (Parametri: attivo < 0,35, ricavi < 0,7 e dipendenti < n. 10) o Piccole (Parametri: attivo < 4-6, ricavi < 8-12 e dipendenti < n. 50) o Medie (Parametri: attivo < 20, ricavi < 40 e dipendenti < n. 250) o Grandi (Parametri: attivo > 20, ricavi > 40 e dipendenti > n. 250) L obbligo di revisione è previsto, oltre che per gli EIP, solo per le imprese non EIP di medie e grandi dimensioni. La revisione legale può essere assegnata ad uno o più Revisori abilitati. Problema di ulteriore riduzione delle società da sottoporre a revisione legale dopo le recenti novità per le S.r.l. (soppressione del parametro del capitale sociale per l obbligo di nomina dell organo di controllo). 51

52 I nuovi principi di revisione ISA Italia Normativa italiana adeguata, a partire dal 1 gennaio 2016, con (seguito): Direttiva 2013/34/UE recepita con D.Lgs. n. 138/2015 e n. 139/2015, che prevede una maggiore responsabilità per il Revisore nella verifica della relazione sulla gestione sul cui contenuto è richiesto di esprimere un giudizio sulla: Coerenza con il bilancio esaminato Conformità della sua preparazione ai requisiti di legge applicabili NOVITA Il giudizio dovrà contenere altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell impresa e del relativo contesto acquisite nel corso della revisione, circa l identificazione di eventuali errori significativi, nel qual caso il Revisore deve fornire indicazioni sulla loro natura. 52

53 I nuovi principi di revisione ISA Italia Normativa italiana da adeguare con (seguito): Direttiva 2014/56/UE aprile 2014 (da recepire entro il 17 giugno 2016) e Regolamento 537/2014 per gli EIP, che introducono novità sulla revisione legale: Applicazione della revisione legale in misura proporzionata per le PMI Relazione di revisione diversa tra società EIP e non EIP Dichiarazione su incertezze significative relative a eventi o circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla continuità aziendale Direttiva 2014/95/UE 22 ottobre 2014 (da recepire entro il 6 dicembre 2016), che introduce novità sulla revisione legale per quanto riguarda la comunicazione di informazioni non finanziarie (ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva) da parte delle imprese EIP di grandi dimensioni e di informazioni sulla diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell impresa da parte di società non PMI con valori mobiliari quotati. Tali comunicazioni ed informazioni dovranno essere verificati dai Revisori legali 53

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