CAPITOLATO D ONERI Particelle Forestali 52/A e 53/A Piano di Assestamento Forestale CAPITOLATO D ONERI

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1 CAPITOLATO D ONERI Per la vendita di materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco di alto fusto di Faggio di proprietà del Comune di Lauria (Pz) alla località Cannicella. Particelle forestali 52/A e 53/A del Piano di Assestamento Forestale di estensione utile complessiva pari a ha CONDIZIONI GENERALI Art.1 Ente che effettua la vendita e forma di vendita L amministrazione Comunale di Lauria (Pz) mette in vendita, in esecuzione della Determinazione del Responsabile dell Area Tecnica n 187 del 29/09/2011, con la quale si conferiva l incarico per la redazione del progetto di taglio esecutivo al Consorzio Marche Verdi che a sua volta incaricava i suoi collaboratori, Dottori Forestali Marcantonio Giovanni e Ferraro Luciano, il materiale legnoso ritraibile dal bosco di alto fusto di Faggio di cui alle Particelle forestali 52/A e 53/A del Piano di Assestamento Forestale vigente. Il progetto di taglio esecutivo è stato autorizzato dalla Regione Basilicata - Ufficio Foreste e Tutela del Territorio con parere di conformità del 30/09/2014 prot /14AJ. La vendita avviene a mezzo di asta pubblica soggetta ad offerta in aumento ai sensi degli articoli 73/c e 76 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D.23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni. La vendita avviene a corpo partendo con offerte solo in aumento sul prezzo a base di stima di ,00 (diconsi sessantacinquemilacinquecentocinquanta/00 euro) complessivi, oltre Iva. Il prezzo a base d asta è la sommatoria della stima delle due particelle forestali. Art.2 Prezzo e rischi di vendita. Il prezzo posto a base d asta è di ,00 (diconsi sessantacinquemilacinquecentocinquanta/00 euro), oltre I.V.A. La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell aggiudicatario. Egli eseguirà il taglio, l allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato di oneri a rischio, conto e spesa proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. L amministrazione venditrice all atto della consegna, garantisce solamente il numero e la specie delle piante, ma non le loro dimensioni, né la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi. Art.3 Materiale in vendita e confini del lotto Il materiale legnoso posto in vendita è dato da n alberi d alto fusto suddivise come segue: Particella forestale 52/A: n di cui n 4132 aventi diametro ad 1,30 mt da terra maggiore o uguale a 17,5 cm e 2096 aventi diametro ad 1,30 mt inferiore a 17,5 cm. Tutte le piante sono state contrassegnate, su apposita specchiatura al ceppo, con il numero progressivo di martellata dal n. 1 al n incluso, in tinta rossa indelebile e con l impronta del martello forestale, in dotazione ai Professionisti incaricati, recanti la sigla Stemma Regione Basilicata -PZ- 604 e 458. Le piante con diametro ad 1,30 mt da terra minore o uguale a 17,5 cm, sono state contrassegnate su apposita specchiatura al ceppo, con una X in tinta di colore rosso. Particella forestale 53/A: n di cui n 3283 aventi diametro ad 1,30 mt da terra maggiore o uguale a 17,5 cm e 3368 aventi diametro ad 1,30 mt inferiore a 17,5 cm. Tutte le piante sono state contrassegnate, su apposita specchiatura al ceppo, con il numero progressivo di martellata dal n. 1 al n incluso, in tinta rossa indelebile e con l impronta del martello forestale, in dotazione ai Professionisti incaricati, recanti la sigla Pagina 1 di 11

2 017 - Stemma Regione Basilicata -PZ- 604 e 458. Le piante con diametro ad 1,30 mt da terra minore o uguale a 17,5 cm, sono state contrassegnate su apposita specchiatura al ceppo, con una X in tinta di colore rosso. Le piante assegnate al taglio all interno delle due particelle sono individuate con anello in tinta rossa al tronco al fine di facilitarne il riconoscimento. Il lotto boschivo, composto dalle due particelle forestali in vendita è definito dai seguenti confini: Nord: particella forestale n.51/a del Piano di Assestamento Forestale; Sud: particella forestale n.54/a del Piano di Assestamento Forestale; Est: proprietà privata; Ovest: particelle forestali n. 56 e 60 del Piano di Assestamento Forestale. I confini altresì sono identificabili lungo tutto il perimetro delle particelle forestali da allineamento di piante anellate, in tinta rossa indelebile, con anello singolo per confine di particelle forestali e anello doppio per confine di proprietà (pubblico/privato). Art.4 Metodo di vendita La vendita avrà luogo a mezzo di asta pubblica nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell avviso d asta o lettera d invito. Prima di iniziare la gara, il Presidente della Commissione di gara darà lettura del capitolato d oneri e del verbale di assegno e darà, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni dell aggiudicazione Art.5 Documenti Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono allegare alla offerta, secondo le modalità previste nell avviso d asta ed a pena di esclusione, i seguenti documenti (oltre ad altri documenti previsti dalle leggi vigenti da specificarsi nel bando di gara o lettera d invito): 1) Quietanza rilasciata dalla tesoreria dell Ente o assegno circolare intestato all Ente proprietario quale cauzione provvisoria a garanzia dell offerta, di importo pari al 2% del valore a base d asta del lotto boschivo. Tale importo verrà restituito dopo l asta a coloro che non risulteranno aggiudicatari, mentre sarà convertito nel deposito cauzionale definitivo per la ditta aggiudicataria, da costituirsi con le necessarie integrazioni all atto del contratto. 2) Un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come Ditta Boschiva, alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di data non anteriore a sei mesi a quella della gara. Nel caso si tratti di Società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale. Sono escluse dalle gare le società di fatto. 3) Un certificato di idoneità a condurre lavorazioni di lotti boschivi di proprietà degli enti pubblici, ai sensi del nuovo regolamento Registro delle ditte boschive di cui alla DGR n. 113 del 24 gennaio 2003, rilasciato dall'ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata di data non anteriore a sei mesi a quella della gara, attestante la idoneità a concorrere all esperimento d asta per il lotto messo in vendita. 4) Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all utilizzazione stessa, nonché del presente capitolato; 5) Una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale d incanto. Pagina 2 di 11

3 6) Una dichiarazione con la quale il concorrente si assume ogni onere per garantire l osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, esonerando sia l Amministrazione appaltante che il Tecnico progettista incaricato da ogni responsabilità in materia restando in capo alla ditta ogni responsabilità in merito. Art.6 Incompatibilità Non possono essere ammessi alla gara: 1. coloro che abbiano in corso con l Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere o che si trovino comunque in causa con l Ente stesso per qualsiasi altro motivo; 2. coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite. Art.7 Esclusione dalla gara L Ente appaltante si riserva la piena facoltà di escludere dall asta qualunque concorrente, rendendo note le ragioni del provvedimento in forma scritta senza che l escluso abbia il diritto ad indennizzo di sorta. Art.8 Validità degli obblighi assunti dalle parti L aggiudicatario dal momento della aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l Ente proprietario, il quale invece non è vincolato fino a quando l aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni. Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per la quale l Ente non è comunque tenuto a specificarne i motivi, o nel caso che la detta approvazione non avvenga nei tre mesi dalla stipula del contratto, l agguidicatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall art. 6 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta. Art. 9 Deposito spese (spese di martellata e stima, bolli registri, rilievi periodici e collaudo) L aggiudicatario dovrà costituire presso la tesoreria dell Ente un deposito che servirà a pagare le spese di martellata e stima, bolli e diritti di segreteria relativi al contratto, alla consegna, oltre che alle spese dei rilievi, assegno e stima di piante sottocavallo e collaudo della tagliata. Se tale versamento successivamente risultasse insufficiente, l aggiudicatario sarà obbligato a completarlo entro il termine e nella misura che verrà indicata dall Ente proprietario; mentre, se il deposito risultasse esuberante, l Ente stesso restituirà all aggiudicatario la rimanenza a collaudo avvenuto. Qualora il deposito non venisse integrato, il taglio e lo smacchio verranno sospesi, e potrà procedersi alla rescissione del contratto, secondo le modalità e con tutte le conseguenze e incameramenti previsti nell art. 11 del presente Capitolato. Art. 10 Deposito cauzionale. Morte, fallimento e impedimenti dell aggiudicatario Al momento dell aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima l aggiudicatario dovrà costituire ai sensi del vigente Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23/05/1924, n. 827) con titoli presso la Cassa Depositi e Prestiti o con fidejussione cauzionale di un Istituto di Credito o di Diritto Pubblico o Assicuratore o di Banche di Interesse Nazionale o presso la tesoreria dell Ente, un deposito cauzionale a garanzia dell esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 10% dell importo del contratto. A tal fine l aggiudicatario integrerà la somma costituita come previsto dall Art.6 Pagina 3 di 11

4 del presente capitolato fino al raggiungimento del 10% dell importo del contratto. In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell aggiudicatario, l Ente venditore ha la facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo. Art.11 Rescissione del contratto per mancata cauzione e versamento delle spese di stima, martellata, rilievo danni e collaudo (deposito spese) Se l impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 10 entro il termine ivi previsto, l Ente appaltante potrà senz altro rescindere il contratto dandone comunicazione all impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per una nuova gara restando inoltre incamerato il deposito cauzionale provvisorio eseguito per concorrere alla gara. L Ente proprietario potrà altresì procedere alla rescissione del contratto per i casi previsti dall art.12, 13, 29 e 26 del presente Capitolato. Art.12 Consegna del bosco Con la stessa comunicazione dell approvazione del contratto di vendita, da farsi all aggiudicatario a mezzo di raccomandata a/r., l Amministrazione appaltante inviterà l aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro venti giorni il soprassuolo venduto. Copia dell invito e del contratto di vendita saranno rimessi all autorità Forestale competente per territorio. La consegna del soprassuolo venduto avverrà mediante un sopralluogo in bosco a cui parteciperanno un rappresentante dell Ente appaltante, il Tecnico progettista ed eventualmente un rappresentante dell Ufficio foreste della Regione Basilicata e un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato. Se l aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il verbale di consegna ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove egli però rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta. Su richiesta dell aggiudicatario e qualora l Ente appaltante lo ritenga opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda l aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del capitolato di oneri e degli obblighi relativi nonché dei limiti della zona da utilizzare. Nel caso che l aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dalla avvenuta notifica dell approvazione dell aggiudicazione anche se la consegna avvenga successivamente. Trascorsi tre mesi senza che l Impresa aggiudicataria abbia presa regolare consegna del lotto vendutole, l Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 11 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale. Art.13 Pagamento del prezzo di aggiudicazione L aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell Ente stesso nel seguente modo: in DUE RATE di uguale importo secondo le modalità dell Art. 41. In caso di ritardo decorreranno a favore dell Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale e quello provvisorio. Pagina 4 di 11

5 Art.14 Giorno di inizio dei lavori L aggiudicatario dovrà comunicare all Amministrazione dell Ente, all Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata e al Comando Stazione C.F.S. competente per territorio il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco allorquando è stata costituita la cauzione definitiva, saldata la prima rata del prezzo di aggiudicazione, compiuta la consegna, ed espletati gli atti amministrativi di rito che concernono l aggiudicazione dei lotti boschivi di proprietà degli Enti Pubblici. Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite, a carico dell Aggiudicatario, le seguenti penalità: 500,00 (diconsi cinquecento/00 euro) per inizio del taglio senza avvenuta comunicazione secondo il disposto del presente articolo; 500,00 (diconsi cinquecento/00 euro) per inizio del taglio prima che si sia proceduto alla consegna di cui all art.12. Art.15 Termine del taglio Il taglio delle piante e lo sgombero della tagliata dovrà essere terminato entro il termine indicato nella autorizzazione salvo eventuali proroghe concesse dall autorità forestale competente. Il legname e la legna non tagliati ed i prodotti non sgomberati entro i termini sopra indicati passeranno gratuitamente in proprietà dell Ente proprietario rimanendo pur sempre l aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant altro possa verificarsi per tale inosservanza. Tuttavia lo stesso Ente proprietario rinunciando a tale suo diritto da comma precedente, potrà obbligare l aggiudicatario a portare a termine i lavori di utilizzazione forestale: in tal caso lo stesso aggiudicatario dovrà versare all Ente proprietario una sanzione di 100,00 (diconsi cento/00 euro) per ogni giorno di ritardo sul termine originario o prorogato dell utilizzazione. Art.16 Proroghe La proroga dei termini per il taglio e lo sgombero dei prodotti della tagliata così come previsti dall art. 15 dovrà essere richiesta, previo nulla osta dell Ente proprietario, un mese prima dello scadere dei termini stessi, all Ufficio Foreste della Regione Basilicata cui compete la facoltà di concederla. Art. 17 Divieti di subappalti L Aggiudicatario non potrà cedere ad altro, né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. La inosservanza di tale obbligo consente all Amministrazione dell Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti di legge Art.18 Rispetto alle leggi forestali L Aggiudicatario, nell utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato sia delle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale, sia dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore oltre che alle prescrizioni contenute nell autorizzazione. Art.19 Rilevamento dei danni Durante la utilizzazione un tecnico incaricato dall Ente appaltante (direzione lavori/verifiche in corso d opera) procederà periodicamente al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, Pagina 5 di 11

6 con la marcatura (per quanto è possibile) del rilevamento stesso, a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettamento od altro mezzo e all assegno delle piante sottocavallo. Tali controlli saranno effettuati con cadenza mensile e sarà redatto apposito verbale. Tali verbali in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, gli Agenti del Corpo Forestale dello Stato daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali. Art.20 Divieto di introdurre altro materiale e di lasciar pascolare animali E proibito all aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altri. Art.21 Modalità del taglio Il taglio dovrà essere effettuato a perfetta regola d arte, a superficie inclinata o convessa. Deve inoltre praticarsi in prossimità del colletto, salvo speciale autorizzazione da parte dell autorità forestale. Anche i monconi e/o le piante danneggiate, da abbattere dietro assenso del Tecnico incaricato, dovranno essere recisi a perfetta regola d arte. Comunque, per le piante martellate, il taglio dovrà aver luogo al di sopra dell impronta del martello forestale. Art. 22 Penalità per mancata conservazione delle impronte del martello o ceppaia mal recisa L aggiudicatario ha l obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il numero e l impronta dei martelli Forestali impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliare. Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto il numero che porta la pianta martellata in colore indelebile. Per le sotto indicate infrazioni vengono stabilite, a carico dell Aggiudicatario, le seguenti penalità: o o o o 10,00 (diconsi dieci/00 euro) per ogni impronta cancellata o resa illeggibile, purché il fatto sia stato constatato dal personale di sorveglianza e comunicato al personale forestale, in caso contrario, si riterrà come pianta tagliata non martellata. 10,00 (diconsi dieci/00 euro) per ogni ceppaia non recisa a regola d arte, secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente capitolato; Il TRIPLO del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di aggiudicazione per ogni pianta tagliata non martellata e per piante sottocavallo abbattute pur essendo evitabile il taglio e non computate nella stima oltre ai provvedimenti di legge. Il valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di aggiudicazione per ogni pianta sottocavallo abbattuta in quanto inevitabile. Sarà cura dei tecnici che effettueranno controlli periodici nella tagliata e del tecnico collaudatore, appurare la natura (evitabile o non evitabile) per i sottocavalli riscontrati. Art. 23 Indennizzo per tagli irregolari e abusivi Nell abbattere gli alberi si useranno i mezzi suggeriti dalla pratica forestale o dal tecnico incaricato dall Ente per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l abbattimento (pianta sottocavallo), l aggiudicatario stesso pagherà all Ente proprietario il valore di macchiatico o il triplo di detto valore, a seconda che il danno sia ritenuto inevitabile o evitabile, a stima del collaudatore, senza Pagina 6 di 11

7 pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente. In caso di danni minori, l indennizzo sarà determinato sulla base dell art.45 del regolamento del R.D.L. 30 dicembre 1923, n 3267, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati. Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate al Comune di San Costantino Albanese nei limiti dell importo del macchiatico o del danno e per l eccedenza alla Regione Basilicata, Dipartimento Finanze agli effetti degli artt. 134 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modifiche. Art. 24 Piante morte in piedi e tronchi marcescenti È fatto divieto di abbattere piante morte in piedi o asportare tronchi marcescenti o ceppaie di utilizzazioni pregresse per il ruolo che la necromassa svolge all interno dell ecosistema forestale Art. 25 Custodia del bosco e responsabilità dei danni All aggiudicatario resta l obbligo della custodia del bosco, dato che a lui viene trasferita la proprietà conservativa della zona dell utilizzazione. L aggiudicatario è responsabile fino all esecuzione del collaudo di tutti i danni e reati che nel bosco, in dipendenza dal taglio o esbosco, saranno commessi sia da esso che dai suoi dipendenti, nonché dei danni e reati commessi da terzi, a meno che ne indichi subito gli autori al personale forestale o giustifichi che, malgrado ogni sua diligenza, non gli fu possibile scoprirli. Art. 26 Possibilità di acquisto e taglio di piante danneggiate da eventi meteorici L aggiudicatario avrà il diritto di opzione sul taglio e l acquisto al prezzo di aggiudicazione delle eventuali piante gravemente danneggiate dagli eventi meteorici (per esempio eventuali piante spezzate dalla neve e dalla vitalità compromessa) che dovessero riscontrarsi nel corso dei lavori e fino al termine di essi, semprechè il quantitativo della massa totale da prelevare non superi il 15% della provvigione esistente (in base a stima da parte del Tecnico incaricato dall Ente proprietario) Qualora il quantitativo delle predette piante dovesse superare il 15% della provvigione esistente, il Tecnico incaricato dall Ente proprietario dovrà darne comunicazione all Ufficio Foreste della Regione Basilicata, al Corpo Forestale competente per territorio, richiedendo o un ulteriore sopralluogo istruttorio o opportune indicazioni tecniche in merito. Ad ogni modo le stesse piante dovranno essere preventivamente martellate ed assegnate al taglio dal Tecnico incaricato dall Ente proprietario in collaborazione con gli Agenti del Corpo Forestale competenti per territorio. Di queste operazioni dovrà redigersi apposito verbale da sottoscriversi dai presenti. In caso di inosservanza, si applicheranno le penalità previste dall art. 23 del Capitolato d oneri oltre ai provvedimenti di legge. Art. 27 Sospensione del taglio L Ufficio Foreste della Regione Basilicata, previo avviso all Amministrazione dell Ente, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata r.r. all aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti degli Agenti forestali e/o del tecnico di fiducia dell Ente, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. Qualora dalla continuazione dell utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione può essere fatta verbalmente dagli Agenti forestali salvo ratifica del Coordinamento Superiore competente e salva all Amministrazione dell Ente la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al Pagina 7 di 11

8 precedente art. 11. In ogni caso l utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria effettuata da un tecnico incaricato dall Ente predetto salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo. Art.28 Gestione della tagliata e ripulitura dei residui di lavorazione La gestione della tagliata in ordine alla sistemazione dei residui della lavorazione, rami e cimali, dovrà procedere contestualmente all utilizzazione. Il materiale secco a terra, la ramaglia, i cimali ed ogni altro residuo della lavorazione dovranno essere prontamente asportati oppure sottoposti a cippatura; in questo secondo caso, il prodotto cippato dovrà essere distribuito all interno del bosco senza rilasciare cumuli. Non è consentito l accumulo di tale materiale (sia cippato che integro) ai margini di strade o piste per una distanza di 20 metri. E consentita la bruciatura del materiale secco a terra e dei residui della lavorazione nelle aree vuote, a distanza di sicurezza e sotto controllo diretto, scongiurando possibili danni alle piante rilasciate a dote del bosco, purché al di fuori del periodo a rischio incendio boschivo; la bruciatura, come previsto dalla legge 116/2014 potrà essere effettuata in cumuli di massimo 3 metri steri/ha per giorno. È fatto divieto di abbandono di qualsiasi rifiuto nella tagliata. Per le sottoindicata infrazione viene stabilita, a carico dell Aggiudicatario, la seguente penalità: 5,29 (diconsi cinque/29 euro) per ogni ara o frazione di ara per mancata ripulitura parziale o totale della tagliata. Art.29 Obblighi dell aggiudicatario per i passaggi e la viabilità L aggiudicatario è obbligato: 1. a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente; 2. a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo; 3. a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc.; danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname; 4. ad esonerare e rivalere comunque l Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc; Art. 30 Costruzione di capanne e/o ricoveri nel bosco L aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell Ente. L autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell Autorità Forestale che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo spirare del termine stabilito con l art.15 del presente Capitolato d oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell Ente. Per la sottoindicata infrazione viene stabilita, a carico dell Aggiudicatario, la seguente penalità: 500,00 (diconsi cinquecento/00 euro) oltre il valore delle piante eventualmente abbattute per ogni tettoia o capanna costruita senza la prescritta autorizzazione. Art. 31 Rispetto del novellame L aggiudicatario è obbligato a rispettare il novellame. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato, pagherà una penale di 50,00 se il danno è da ritenersi inevitabile e di 100,00 se Pagina 8 di 11

9 poteva essere evitato, a stima del collaudatore, valutabili sulla base di elementi accertabili (eventuali transiti alternativi di mezzi che avrebbero evitato i danni, direzione di caduta degli alberi osservabile dalla tacca direzionale, ecc ), senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente Art. 32 Esbosco, trasporto e carbonizzazione Il trasporto dei prodotti si farà per le strade esistenti che, all occorrenza, saranno indicate o dal Tecnico progettista incaricato e/o dagli Agenti forestali competenti per territorio. L esbosco dovrà avvenire attraverso la viabilità forestale esistente senza ricorrere all apertura di nuove piste, si procederà con animali da soma nelle aree prive di viabilità. Al termine dei lavori tutte le eventuali piste utilizzate dovranno essere poste a riposo. Per l esbosco sono ammessi tutti i mezzi gommati e sistemi suggeriti dalla buona pratica forestale. La carbonizzazione si potrà fare nelle aie carbonili preesistenti. L apertura di nuove aie carbonili o piazzali di carico e scarico o di nuove strade e l allargamento di quelle esistenti sono subordinate all autorizzazione del competente Ufficio forestale. Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite, a carico dell Aggiudicatario, le seguenti penalità: 258,23 (diconsi duecentocinquantotto/23 euro) per ogni ettometro di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno; 258,23 (diconsi duecentocinquantotto/23 euro) per ogni aia carbonile o piazzale aperto senza autorizzazione ed assegno; 258,23 (diconsi duecentocinquantotto/23 euro) per ogni ettometro di pista utilizzata e non posta a riposo al termine dei lavori Art. 33 Chiusura lavori e Collaudo Alla scadenza del termine originario o prorogato dell utilizzazione, questa si in tende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata dall eventuale antecedente data di ultimazione, qualora l aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all Ente e alla autorità forestale: in tal caso la chiusura prende data, peraltro, dall arrivo di tale comunicazione alla Autorità Forestale. Il collaudo sarà eseguito, per conto dell Ente appaltante, da un tecnico Forestale incaricato. L aggiudicatario, il rappresentante dell Ente e un rappresentante dell Ufficio Foreste della Regione Basilicata, saranno invitati ad intervenire al collaudo. L assenza di uno o più componenti regolarmente invitati tramite raccomandata a/r non impedisce che il Tecnico incaricato preposto possa eseguire il collaudo che sarà egualmente valido. Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso. Tutte le spese del collaudo sono a carico dell Ente appaltante, che si rivarrà, sul deposito spese di cui al precedente art. 9. Il calcolo del valore di macchiatico delle piante di cui agli articoli 22, 23 e 25 del presente Capitolato d Oneri dovrà in ogni caso fare riferimento al prezzo di mercato vigente entro la scadenza prevista dal collaudo, anche se la stessa dovesse avvenire in data successiva. Il collaudo non potrà essere fatto a terreno coperto di neve. Art. 34 Disponibilità della cauzione L Amministrazione dell Ente potrà rivalersi senz altro direttamente sulla cauzione, qualora il le somme del deposito spese di cui all art.11 non risultassero sufficienti, nonché contro l aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti. Art. 35 Interessi sulle penalità e indennizzi Le somme che l aggiudicatario dovesse versare all Ente, per indennizzi e danni accertati dal Tecnico Pagina 9 di 11

10 incaricato del rilievo dei danni, saranno pagate al più tardi entro dieci giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell utilizzazione e con le modalità contemplate nell art.23. In caso di ritardo, l aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva altra azione dell Ente proprietario. Eventuali sanzioni amministrative o penalità comminate dagli Agenti Forestali saranno pagate entro 60 giorni dalla notifica del verbale amministrativo, mentre eventuali scritti difensivi da parte della Ditta dovranno essere prodotti entro trenta giorni dalla stessa data. Art. 36 Assicurazione operai L aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente, tanto verso l Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi. Egli è obbligato a provvedere, a termine di legge, a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell aggiudicatario dalle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l adempimento dell obbligo di cui sopra. Art.37 Passaggio in fondi di altri proprietari L ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazzali di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari. Art. 38 Svincolo del deposito cauzionale Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all Ente proprietario: il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa, sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall esecuzione del contratto, sia verso l Ente stesso. Con il ritiro della cauzione l aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto. Art. 39 Infrazione non contemplate La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d oneri, che non sia stata prevista, sarà fatta dal collaudatore. Art. 40 Richiamo alla Contabilità Generale dello Stato Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della Legge 18 novembre 1923, n e del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm Art. 41 Modalità di pagamento del Lotto Boschivo Le due rate di uguale importo dovranno essere versate nel seguente modo: a) la I a (prima) rata pari ad ½ dell importo di aggiudicazione, entro DIECI GIORNI dalla data di stipula del contratto; b) la II a (seconda) rata pari ad ½ dell importo di aggiudicazione trascorsi TRE MESI dalla prima, ed in ogni caso, quando nel lotto boschivo rimarrà da utilizzare una quantità di piante il cui valore non sia inferiore ai 2/3 del prezzo di aggiudicazione. Pagina 10 di 11

11 Art. 42 Obblighi dell Ente Dall importo della prima rata dovrà essere prelevata una somma pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da destinare su specifico capitolo di bilancio comunale a destinazione vincolata, in accordo con quanto previsto dall art. 15 della L.R. n. 42 del 10/11/1998 come recentemente modificata (BUR n. 27 del 03/08/2013). L ente proprietario avrà cura di trasmettere al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato competente per il territorio il piedilista di martellata e la documentazione tecnico amministrativa necessaria e utiel per i controlli dei lavori di utilizzazione; L Ente proprietario avrà cura di comunicare all Ufficio Foreste e Tutela del Territorio (Dipartimento Agricoltura) e al Comando stazione del Corpo Forestale dello Stato competente per il territorio, la data di inizio e di chiusura dei lavori nonché il nominativo della Ditta boschiva aggiudicataria dei lotti boschivi. Il Dirigente f.to ing. Nicola Castronuovo Pagina 11 di 11

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