CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE BOSCO PIOGERA COMUNE AROLA (VB)

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1 CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE BOSCO PIOGERA COMUNE AROLA (VB) CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): (CUP): Pagina 1 di 13

2 SOMMARIO ART. 1 Oggetto della concessione ART. 2 Durata della concessione ART. 3 Valore della concessione ART. 4 Aggiudicazione ART. 5 Piano di Ripristino ART. 6 Descrizione del lotto boschivo ART. 7 Deposito spese (spese di martellata e stima, bolli registri, rilievi periodici e collaudo) ART.8 Risoluzione del contratto per mancata cauzione e versamento delle spese di stima, martellata, rilievo danni e collaudo (deposito spese) ART. 9 Consegna del bosco ART. 10 Giorno di inizio dei lavori ART. 11 Termine del taglio ART. 12 Proroghe ART. 13 Divieti di subappalti ART.14 Rispetto alle leggi forestali ART.15 Rilevamento dei danni ART.16 Divieto di introdurre altro materiale e di lasciar pascolare animali ART.17 Modalità del taglio ART. 18 Penalità per mancata conservazione delle impronte del martello o ceppaia mal recisa ART. 18bis Altre penalità ART. 19 Indennizzo per tagli irregolari e abusivi ART. 20 Versamento delle penalità ART. 21 Piante morte in piedi e tronchi marcescenti ART. 22 Custodia del bosco e responsabilità dei danni ART. 23 Possibilità di acquisto e taglio di piante danneggiate da eventi meteorici ART. 24 Sospensione del taglio ART. 25 Gestione della tagliata e ripulitura dei residui di lavorazione ART. 26 Obblighi dell aggiudicatario per i passaggi e la viabilità ART. 27 Costruzione di capanne e/o ricoveri nel bosco ART. 28 Rispetto del novellame ART. 29 Esbosco, trasporto ART. 30 Chiusura lavori e Collaudo ART.31 Interessi sulle penalità e indennizzi ART. 32 Assicurazione operai ART.33 Passaggio in fondi di altri proprietari ART. 34 Svincolo del deposito cauzionale ART. 35 Infrazione non contemplate ART. 36 Copertura assicurativa ART. 37 Spese contrattuali ART. 38 Canone di concessione ART. 39 Inadempienze contrattuali gravi Decadenza ART. 40 Controversie giudiziarie ART. 41 Rinvio a norme di diritto vigente Pagina 2 di 13

3 ART. 1 Oggetto della concessione Il presente Capitolato ha per oggetto l affidamento in concessione, ex art. 30 d.lgs 50/2016, del comprensorio forestale denominato Piogera (Foglio 10 particelle 1, 18, 2, 21, 3, 73, Foglio 100, 136) a un gestore che, nel ricavare il giusto compenso per il proprio lavoro, in termini di legname ritratto, indirizzi il bosco, secondo le indicazioni che sono espresse nella relazione dettagliata allegata al presente capitolato (Allegato n. 1) e che saranno poi più dettagliatamente impartite nei futuri specifici progetti di utilizzazione forestale. Lo scopo è comunque quello di ridurre quegli squilibri fisici, visivi e paesaggistici tipici di un popolamento con aspetto prettamente artificioso facendo evolvere il bosco, in breve tempo, in un popolamento armonioso che, per il suo aspetto naturaliforme, ben risulterà inserito nel contesto paesaggistico e potrà meglio assolvere quelle funzioni di interesse pubblico (e quindi in perfetta linea con gli usi civici). Le modalità esecutive del progetto verranno svolte tramite affidamento del terreno boscato a un azienda idonea, in grado di provvedere, con la consulenza tecnica adeguata, ad eseguire interventi che facciano evolvere il bosco verso una situazione di miglior naturalizzazione. Obiettivi tecnici Trasformare i popolamenti di conifere coetanei costituiti da specie esotiche (pino strobo,larice giapponese, cedro dell Hymalaia) o da conifere autoctone, ma non idonee al sito (abete rosso, larice europeo) in popolamenti disetaneiformi (formati da individui di differente età) costituiti da specie autoctone tipiche del sito e, in particolare, la faggeta disetaneiforme che, insieme a piccoli popolamenti attribuibili all acero-tiglio-frassineto, popoleranno gli impluvi dal particolare microclima nell ottica di una perfetta rinaturalizzazione del sito. Tipologie forestali interessate dall intervento La superficie totale catastale interessata dall intervento è costituita dalle tipologie riassunte nella tabella (All. n. 1) che sono in parte attribuibili a rimboschimenti artificiali di conifere ed in parte a tipologie naturaliformi costituite da cedui di castagno, acero frassineti di neoformazione e da faggete naturaliformi in parte governate a ceduo ed in parte rappresentate da fustaie disetaneiformi (cioè con individui di età differenti). ART. 2 Durata della concessione La durata della concessione è fissata in nove anni. ART. 3 Valore della concessione L importo presunto della concessione, per l intera durata del contratto, è stimato in ,84 costituito dal prodotto legnoso principale (imballaggio/segagione e legna da Pagina 3 di 13

4 ardere) + prodotto legnoso secondario (ramaglie, cimali, sottomisure per cippato) pari a ,41 quintali. Il dettaglio dei costi come risultante dalla relazione di stima citata e allegata al presente è il seguente: COSTO TOTALE DEGLI INTERVENTI (comprese spese generali ed utili di impresa) Costo totale degli interventi ,87 Spese generali ed utili d impresa (24,30%) ,07 Costo totale degli interventi ,94 Valore netto del legname in piedi ,79 Il canone di concessione annuo è stabilito in ,98. L importo definitivo dello stesso risulterà dall offerta presentata dall impresa aggiudicataria. ART. 4 Aggiudicazione L aggiudicazione della concessione avverrà tramite gara ai sensi D.Lgvo n.50/2016 e ai sensi dell art.95 del D.Lgvo n.50/2016, a favore dell offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri fissati nella determina a contrarre n del ; Per poter partecipare alla gara la ditta deve possedere requisiti di carattere generale e di capacità tecnica previsti dalla normativa vigente. L amministrazione concedente all atto della consegna, garantisce solamente il numero e la specie delle piante, ma non le loro dimensioni, né la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi. ART. 5 Piano di Ripristino La concessione è ammessa solo se il concessionario si adeguerà al piano di ripristino redatto dal professionista incaricato ed allegato alla documentazione d appalto ed approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. del ( all. n. 2). Il piano di ripristino contiene il cronoprogramma degli interventi previsti, nonché la stima del loro valore, ed è corredato da apposita fideiussione bancaria, per almeno un terzo di tale valore, o da altra garanzia equivalente. Il concessionario dovrà attuare il piano nei tempi previsti. Il comune ha il compito di vigilare affinché il piano di ripristino sia esattamente e tempestivamente attuato, escutendo in caso contrario la fideiussione o facendo valere la diversa garanzia fornita. ART. 6 Descrizione del Lotto boschivo Il lotto boschivo oggetto della presente concessione è identificato alle seguenti Pagina 4 di 13

5 particelle: Foglio Particella Proprietario Superficie totale particella Superficie totale particella ettari are centiare mq 10 1 Comune di Arola Comune di Arola Comune di Arola Comune di Arola Comune di Arola Comune di Arola Comune di Arola Comune di Arola TOTALE ART. 7 Deposito spese (spese di martellata e stima, bolli registri, rilievi periodici e collaudo) L aggiudicatario dovrà costituire presso la tesoreria dell Ente un deposito che servirà a pagare le spese di progettazione dei differenti lotti annuali che saranno avviati al taglio. La progettazione che dovrà essere autorizzata dalla Regione Piemonte ai sensi del Regolamento forestale vigente al momento della presentazione della stessa progettazione e contenere gli indirizzi e gli elementi presenti all interno della perizia di stima redatta dal Dott. Forestale Simone Lonati, bolli e diritti di segreteria relativi al contratto. Le spese di progettazione sono fissate nel 10% dell importo a base d asta oltre al 2% di cassa profesisonale ed all IVA in misura di legge. Tali spese comprendono lo svolgimento, da parte di un tecnico di fiducia del Comune, la progettazione ai sensi del Regolamento forestale vigente, rilievi, contrassegno delle piante assegnate al taglio, Direzione lavori e collaudo finale dei lavori eseguiti. ART. 8 Risoluzione del contratto per mancata cauzione e versamento delle spese di stima, martellata, rilievo danni e collaudo (deposito spese) Se l impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 9 entro il termine ivi previsto, l Ente appaltante potrà senz altro rescindere il contratto dandone comunicazione all impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per una nuova gara restando inoltre incamerato il deposito cauzionale provvisorio eseguito per concorrere alla gara. L Ente proprietario potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto. ART. 9 Consegna del bosco Con la comunicazione dell approvazione del contratto di concessione, da farsi all aggiudicatario a mezzo di raccomandata a/r., l Amministrazione concedente inviterà l aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro venti giorni il lotto boschivo. La Pagina 5 di 13

6 consegna del lotto boschivo avverrà mediante un sopralluogo in bosco a cui parteciperanno un rappresentante dell Ente appaltante, il Tecnico progettista rappresentante del Comune, un rappresentante della Ditta aggiudicataria. Se l aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il verbale di consegna ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove egli però rifiuti o condizioni la presa in consegna del lotto boschivo, essa si ha come non avvenuta. Su richiesta dell aggiudicatario e qualora l Ente appaltante lo ritenga opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda l aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del capitolato di oneri e degli obblighi relativi nonché dei limiti della zona da utilizzare. Nel caso che l aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dalla avvenuta notifica dell approvazione dell aggiudicazione anche se la consegna avvenga successivamente. Trascorsi tre mesi senza che l Impresa aggiudicataria abbia presa regolare consegna del lotto boschivo, l Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 8 alla risoluzione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale. ART. 10 Giorno di inizio dei lavori L aggiudicatario potrà iniziare effettivamente i lavori allorquando è stata costituita la cauzione definitiva, saldata la prima rata del prezzo di aggiudicazione, compiuta la consegna, ed espletati gli atti amministrativi di rito che concernono l aggiudicazione dei lotti boschivi di proprietà degli Enti Pubblici. Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite, a carico dell Aggiudicatario, le seguenti penalità: 500,00 (diconsi cinquecento/00 euro) per inizio del taglio senza avvenuta comunicazione secondo il disposto del presente articolo; 500,00 (diconsi cinquecento/00 euro) per inizio del taglio prima che si sia proceduto alla consegna di cui all art.9. ART. 11 Termine del taglio Il taglio delle piante e lo sgombero della tagliata dovrà essere terminato entro il termine indicato nella autorizzazione salvo eventuali proroghe concesse dall autorità forestale competente. Il legname e la legna non tagliati ed i prodotti non sgomberati entro i termini sopra indicati passeranno gratuitamente in proprietà dell Ente proprietario rimanendo pur sempre l aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant altro possa verificarsi per tale inosservanza. Tuttavia lo stesso Ente proprietario rinunciando a tale suo diritto da comma precedente, potrà obbligare l aggiudicatario a portare a termine i lavori di utilizzazione forestale: in tal caso lo stesso aggiudicatario dovrà versare all Ente proprietario una sanzione di 1 00,00 (diconsi cento/00 euro) per ogni giorno di ritardo sul termine originario o prorogato dell utilizzazione. ART.12 Proroghe La proroga dei termini per il taglio e lo sgombero dei prodotti della tagliata dovrà essere richiesta, previo nulla osta dell Ente proprietario, un mese prima dello scadere dei termini stessi. Pagina 6 di 13

7 ART. 13 Divieti di subappalti L Aggiudicatario potrà cedere ad altro, in tutto o in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto, previa comunicazione e autorizzazione da parte dell Ente appaltante. La inosservanza di tale obbligo consente all Amministrazione dell Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti di legge. ART.14 Rispetto alle leggi forestali L Aggiudicatario, nell utilizzazione del lotto boschivo, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato sia dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore oltre che alle prescrizioni contenute nell autorizzazione. ART.15 Rilevamento dei danni Durante l utilizzazione un tecnico incaricato dall Ente appaltante (direzione lavori/verifiche in corso d opera) procederà periodicamente al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcatura (per quanto è possibile) del rilevamento stesso, a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettamento od altro mezzo. Tali controlli saranno effettuati con cadenza mensile e sarà redatto apposito verbale. Tali verbali in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, gli Agenti del Corpo Forestale dello Stato (ora corpo dei carabinieri) daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali. ART.16 Divieto di introdurre altro materiale e di lasciar pascolare animali E proibito all aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali di qualunque genere. ART.17 Modalità del taglio Il taglio dovrà essere effettuato a perfetta regola d arte, praticato in prossimità del colletto dell albero reciso. Anche i monconi e/o le piante danneggiate, da abbattere dietro assenso del Tecnico incaricato, dovranno essere recisi a perfetta regola d arte. Comunque, per le piante martellate, il taglio dovrà aver luogo al di sopra dell impronta del martello forestale. ART. 18 Penalità per mancata conservazione delle impronte del martello o ceppaia mal recisa L aggiudicatario ha l obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il numero e l impronta dei martelli Forestali impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliare. Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto il numero che porta la pianta martellata in colore indelebile. Per le sotto indicate infrazioni vengono stabilite, a carico dell Aggiudicatario, le seguenti penalità: Pagina 7 di 13

8 o 10,00 (diconsi dieci/00 euro) per ogni impronta cancellata o resa illeggibile, purché il fatto sia stato constatato dalla Direzione Lavori e segnalata con apposita relazione illustrativa. o 10,00 (diconsi dieci/00 euro) per ogni ceppaia non recisa a regola d arte, secondo le vigenti norme e regolamenti forestali e le norme del presente capitolato; Il TRIPLO del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di aggiudicazione per ogni pianta tagliata non martellata e non computate nella stima oltre ai provvedimenti di legge. ART. 18 bis Altre penalità Per quanto concerne i popolamenti di cerro è fatto divieto assoluto di abbattere qualunque esemplare della specie anche per gli individui danneggiati in modo più o meno grave dagli incendi boschivi perché importanti esemplari portaseme atti a riprodurre la specie. Per ogni esemplare di cerro abbattutto, proprio perché specie rara da valorizzare, si applicherà la penale di euro indipendentemente dal diametro e dalla posizione sociale nel popolamento. Gli esemplari di faggio dovranno essere abbattuti solo se contrassegnati da martello forestale da parte del tecnico incaricato. Tutti gli esemplari di faggio presenti all interno del popolamento di conifere, di qualunque età e dimensione, per la loro sporadicità, non potranno essere abbattuti e danneggiati. Per ogni esemplare di faggio abbattuto o danneggiato si fissa la penalità di 200 euro. ART. 19 Indennizzo per tagli irregolari e abusivi Nell abbattere gli alberi si useranno i mezzi suggeriti dalla pratica forestale o dal tecnico incaricato dall Ente per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l abbattimento, l aggiudicatario stesso pagherà all Ente proprietario il valore di macchiatico o il triplo di detto valore, a seconda che il danno sia ritenuto inevitabile o evitabile, a stima del collaudatore, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente. ART. 20 Versamento delle penalità Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate al Comune di Arola. ART. 21 Piante morte in piedi e tronchi marcescenti È fatto divieto di abbattere piante morte in piedi o asportare tronchi marcescenti o ceppaie di utilizzazioni pregresse per il ruolo che la necromassa svolge all interno dell ecosistema forestale. Art. 22 Custodia del bosco e responsabilità dei danni Pagina 8 di 13

9 All aggiudicatario resta l obbligo della custodia del bosco, dato che a lui viene trasferita la proprietà conservativa della zona dell utilizzazione. L aggiudicatario è responsabile fino all esecuzione del collaudo di tutti i danni e reati che nel bosco, in dipendenza dal taglio o esbosco, saranno commessi sia da esso che dai suoi dipendenti, nonché dei danni e reati commessi da terzi, a meno che ne indichi subito gli autori al personale forestale o giustifichi che, malgrado ogni sua diligenza, non gli fu possibile scoprirli. Art. 23 Possibilità di acquisto e taglio di piante danneggiate da eventi meteorici L aggiudicatario avrà il diritto di opzione sul taglio e l acquisto al prezzo di aggiudicazione delle eventuali piante gravemente danneggiate dagli eventi meteorici (per esempio eventuali piante spezzate dalla neve e dalla vitalità compromessa) che dovessero riscontrarsi nel corso dei lavori e fino al termine di essi. Il tecnico incaricato del Comune svolgerà le pratiche necessarie per l ottenimento dell autorizzazione al taglio dei suddetti alberi. Art. 24 Sospensione del taglio Il Comune di Arola, tramite il proprio tecnico di di fiducia, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata r.r. all aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti degli Agenti forestali e/o del tecnico di fiducia dell Ente, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. Malgrado la sospensione, il perseverare della Ditta aggiudicataria in tale comportamento può comportare, a giudizio dell Ente appaltante, la risoluzione del contratto e dei conseguenti provvedimenti. In ogni caso l utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria effettuata da un tecnico incaricato dall Ente predetto salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo. Art. 25 Gestione della tagliata e ripulitura dei residui di lavorazione La gestione della tagliata in ordine alla sistemazione dei residui della lavorazione, rami e cimali, dovrà procedere contestualmente all utilizzazione. Il materiale secco a terra, la ramaglia, i cimali ed ogni altro residuo della lavorazione dovranno essere prontamente asportati oppure sottoposti a cippatura o altro tipo di trasformazione. Non è consentito l accumulo di tale materiale (sia cippato che integro) ai margini di strade o piste. E consentita la bruciatura del materiale secco a terra e dei residui della lavorazione nelle aree vuote, a distanza di sicurezza e sotto controllo diretto, scongiurando possibili danni alle piante rilasciate a dote del bosco, purché al di fuori del periodo a rischio incendio boschivo e previa autorizzazione della Regione Piemonte. È fatto divieto di abbandono di qualsiasi rifiuto nella tagliata. Per le sottoindicata infrazione viene stabilita, a carico dell Aggiudicatario, la seguente penalità: 5,29 (diconsi cinque/29 euro) per ogni ara o frazione di ara per mancata ripulitura parziale o totale della tagliata. ART.26 Obblighi dell aggiudicatario per i passaggi e la viabilità Pagina 9 di 13

10 L aggiudicatario è obbligato: 1. a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente; 2. a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo; 3. a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc.; danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname; 4. ad esonerare e rivalere comunque l Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc; ART. 27 Costruzione di capanne e/o ricoveri nel bosco L aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell Ente. Le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo spirare del termine stabilito con l art.11 del presente Capitolato d oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell Ente. Per la sottoindicata infrazione viene stabilita, a carico dell Aggiudicatario, la seguente penalità: 500,00 (diconsi cinquecento/00 euro) oltre il valore delle piante eventualmente abbattute per ogni tettoia o capanna costruita senza la prescritta autorizzazione. ART. 28 Rispetto del novellame L aggiudicatario è obbligato a rispettare il novellame. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato, pagherà una penale di 50,00 se il danno è da ritenersi inevitabile e di 100,00 se poteva essere evitato, a stima del collaudatore, valutabili sulla base di elementi accertabili (eventuali transiti alternativi di mezzi che avrebbero evitato i danni, direzione di caduta degli alberi osservabile dalla tacca direzionale, ecc ), senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente. ART. 29 Esbosco, trasporto Il trasporto dei prodotti si farà per le strade esistenti che, all occorrenza, saranno indicate o dal Tecnico progettista incaricato. L esbosco dovrà avvenire attraverso la viabilità forestale esistente senza ricorrere all apertura di nuove piste, si procederà con animali da soma nelle aree prive di viabilità. Al termine dei lavori tutte le eventuali piste temporanee dovranno essere richiuse ai sensi del vigente regolamento forestale mentre le piste esistenti utilizzate dovranno essere risistemate come alla condizione originaria. Fino alla chiusura dei lavori l utilizzatore è responsabile della cura e manutenzione delle piste esistenti. Per l esbosco sono ammessi tutti i mezzi gommati e sistemi suggeriti dalla buona pratica forestale. Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite, a carico dell Aggiudicatario, le seguenti penalità: 258,23 (diconsi duecentocinquantotto/23 euro) per ogni ettometro di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno; Pagina 10 di 13

11 500,00 (diconsi cinquecento/00 euro) per ogni ettometro di pista utilizzata e non ripristinata a regola d arte allo stato precedente secondo il giudizio del tecnico incaricato dal Comune alla Direzione Lavori. ART. 30 Chiusura lavori e Collaudo Alla scadenza del termine originario o prorogato dell utilizzazione, questa si in tende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata dall eventuale antecedente data di ultimazione, qualora l aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all Ente: in tal caso la chiusura prende data, peraltro, dall arrivo di tale comunicazione all Ente proprietario del lotto boschivo. Il collaudo sarà eseguito, per conto dell Ente appaltante, da un tecnico Forestale incaricato. L aggiudicatario ed il rappresentante dell Ente, saranno invitati ad intervenire al collaudo. L assenza di uno o più componenti regolarmente invitati tramite raccomandata a/r non impedisce che il Tecnico incaricato preposto possa eseguire il collaudo che sarà egualmente valido. Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso. Tutte le spese del collaudo fanno parte dell incarico che il Comune darà ad un tecnico di fiducia e saranno compensate dalla ditta aggiudicataria. ART. 31 Interessi sulle penalità e indennizzi Le somme che l aggiudicatario dovesse versare all Ente, per indennizzi e danni accertati dal Tecnico di fiducia del Comune, saranno pagate al più tardi entro dieci giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell utilizzazione. In caso di ritardo, l aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva altra azione dell Ente proprietario. Eventuali sanzioni amministrative o penalità comminate dagli Agenti Forestali saranno pagate entro 60 giorni dalla notifica del verbale amministrativo, mentre eventuali scritti difensivi da parte della Ditta dovranno essere prodotti entro trenta giorni dalla stessa data. ART. 32 Assicurazione operai L aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente, tanto verso l Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi. Egli è obbligato a provvedere, a termine di legge, a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell aggiudicatario dalle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l adempimento dell obbligo di cui sopra. ART.33 Passaggio in fondi di altri proprietari L ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazzali di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari. ART. 34 Svincolo del deposito cauzionale Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all Ente proprietario: il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa, sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall esecuzione del contratto, sia verso l Ente Pagina 11 di 13

12 stesso. Con il ritiro della cauzione l aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto. ART. 35 Infrazione non contemplate La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d oneri, che non sia stata prevista, sarà fatta dal collaudatore. ART. 36 Copertura assicurativa La Ditta si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge dall espletamento di quanto richiesto dal presente Capitolato. A tale scopo la Ditta dovrà consegnare, in sede di contratto e pena la risoluzione dello stesso, apposita polizza assicurativa di responsabilità civile v.s. terzi stipulata con una primaria Compagnia di assicurazione, nella quale venga espressamente indicato che il Comune deve essere considerato terzo a tutti gli effetti. Tale polizza dovrà coprire tutto il periodo del servizio e deve avere un massimale unico non inferiore a ,00 (tre milioni) per sinistro e per danni a persone (utenti e terzi ), e cose. Dovrà essere altresì stipulata, come già menzionato, polizza contro gli infortuni del personale dipendente, dei minori frequentanti e su ogni altro soggetto coinvolgibile (genitori, parenti, accompagnatori, fornitori, ecc.ra). ART. 37 Spese contrattuali Ditta. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a carico della ART. 38 Canone di concessione Il canone di concessione pari ad ,98, all anno per la durata di nove anni, dovrà essere versato all Ente ogni anno in 4 rate trimestrali. L importo definitivo dello stesso risulterà dall offerta presentata dall impresa aggiudicataria. ART. 39 Inadempienze contrattuali gravi Decadenza L Amministrazione Comunale, fatta salva la possibilità di recesso, si riserva la facoltà di dichiarare, previa diffida senza esito positivo, unilateralmente decaduto il contratto in caso di inadempienze gravi, di violazione degli obblighi assunti che pregiudichino il corretto e puntuale svolgimento del servizio. Pagina 12 di 13

13 In tal caso l Ente incamererà l intero importo della fideiussione, senza alcuna possibilità di eccezione da parte della Ditta. Per inadempienze di obblighi contrattuali che non comportano la decadenza della concessione il Comune provvederà a segnalare per scritto l inadempienza alla Ditta, richiedendogli di fornire per scritto spiegazioni idonee entro un termine da indicare (e comunque non superiore a trenta giorni). Trascorso tale termine senza aver ottenuto risposta, oppure in presenza di spiegazioni non considerate sufficienti dal Comune, provvederà dapprima ad applicare una sanzione di euro (duemila), detraendola dalla cauzione definitiva di cui del presente capitolato. In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili alla Ditta stessa, l Ente si riserva la facoltà di affidare la gestione del servizio alla Ditta seconda classificata in graduatoria. ART. 40 Controversie giudiziarie Per qualsiasi controversia davanti al giudice è competente il Foro di Verbania. ART. 41 Rinvio a norme di diritto vigente Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e ai regolamenti vigenti. ALLEGATI: A. Relazione di stima del bosco denominato Piogera a firma del tecnico Forestale B. Cronoprogramma e Piano di ripristino Pagina 13 di 13

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