LOTTO N. 3 POLIZZA DI ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA. stipulata tra la. e l'impresa di Assicurazioni: e le Coassicuratrici:

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1 Procedura aperta per l affidamento dei servizi assicurativi diversi da RCT/O a favore dell ASL 4 Chiavarese e dell ASL 5 Spezzino LOTTO N. 3 POLIZZA DI ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA stipulata tra la e l'impresa di Assicurazioni: e le Coassicuratrici: Decorrenza: ore 24,00 del 31/12/2011 Scadenza : ore 24,00 del 31/12/2014 1

2 Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi abrogate e prive di effetto. Art. 1 Definizioni Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato: - PER AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DELLA GARA l Azienda Sanitaria Locale n. 4 Chiavarese - - PER AZIENDA SANITARIA ciascuna Azienda Sanitaria Locale (ASL n. 4 Chiavarese e ASL n. 5 Spezzino ) -PER CONTRAENTE il soggetto che stipula l'assicurazione e quindi ciascuna Azienda Sanitaria (ASL n. 4 Chiavarese e ASL n. 5 Spezzino ) - PER ASSICURATO il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione; -PER ASSICURAZIONE: -PER POLIZZA: -PER SOCIETÀ': -PER PREMIO: il contratto di assicurazione; il documento che prova l'assicurazione; l'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici; la somma dovuta dal Contraente alla Società; -PER RISCHIO: -PER SINISTRO: l'entità dei prestata la probabilità che si verifichi il sinistro e danni che possano derivarne; il verificarsi del fatto dannoso per il quale è la garanzia assicurativa; -PER INDENNIZZO: -PER FRANCHIGIA: -PER SCOPERTO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; la parte di danno che l'assicurato tiene a suo carico; la parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico; -PER LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO: la massima esposizione della Società per ogni sinistro; -PER PRIMO RISCHIO ASSOLUTO: totalità del valore l assicurazione di una parte della delle cose assicurate, 2

3 senza l applicazione del dell articolo 1907 del Codice Civile (assicurazione parziale); disposto -PER MERCI: tutte le merci inerenti l'attività dell'assicurato, sia di proprietà che di Terzi, scorte varie, arredo e corredo dei laboratori, uffici, magazzini e/o depositi; -PER MACCHINARIO/ ATTREZZATURE/ ARREDAMENTO: sia di proprietà che presenti presso l'assicurato a qualunque altro titolo, come attrezzature, macchine, registri, stampati, cancelleria, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza (esclusi i relativi contenuti), macchine per scrivere, per calcolare, per duplicare, per fotocopiare, per videoscrittura, computers, stampanti, scanner e altre macchine d ufficio, impianti, attrezzi, indumenti, utensili e relativi ricambi e basamenti, macchine e strumenti medico chirurgici, materiali scientifici, farmaceutici e di medicazione, scorte alimentari, apparecchi di protesi e materiali relativi a quant'altro di simile e affine ed inerente l'attività esercitata dal Contraente, nonché mobili ed arredi di laboratorio e non, e quant'altro occorrente per lo svolgimento dell'attività del Contraente, nulla escluso e/o eccettuato. Sono compresi altresì indumenti ed effetti personali dei pazienti in cura presso l'assicurato, ovunque riposti, nonché preziosi, gioielli, carte valori e quant'altro possa essere depositato dai degenti e regolarmente custodito dall Assicurato. Le sostanze stupefacenti ed i loro assimilati si intendono assicurati solo se riposti, oltre che nelle casseforti, in appositi armadi metallici dotati di idonea serratura; -PER VALORI: denaro, valute italiane, europee ed estere in banconote, metalli preziosi e/o rari nonché preziosi per uso industriale, monete, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominato o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, tickets restaurant, polizze d'assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'assicurato sia 3

4 di terzi e del quale l'assicurato stesso sia responsabile, unitamente ai documenti di vendita effettuata a mezzo carta di credito, che si intendono pertanto parificati a tutti gli effetti a denaro contante, compresi i tickets; -PER INSEDIAMENTI E/O STABILIMENTI: -PER DIPENDENTI: -PER FURTO: -PER RAPINA: -PER ESTORSIONE: la Direzione Generale, tutti gli Ospedali, RSA, Ambulatori, sedi di Dipartimenti, Centri, Uffici, Reparti, Farmacie, Impianti (anche senza presenza di personale) e qualsiasi altro locale, ubicazione e/o dipendenza nella quale o attraverso la quale l'assicurato esercita la propria attività anche presso terzi; gli amministratori, i dirigenti, i funzionari, gli impiegati, gli operai, gli intermedi, gli autisti, gli incaricati della sorveglianza, i commessi ed i consulenti e collaboratori in genere, i medici con rapporto convenzionale, gli studenti, i borsisti, i tirocinanti, gli specializzandi, i dipendenti di imprese terze, addetti alla pulizia degli stabilimenti e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti ove sono ubicati gli stabilimenti stessi nonché ad attività in genere appaltate dal Contraente, che prestano servizi per lo stesso anche in via temporanea. Non si considera dipendente esclusivamente l'amministratore con potere di rappresentanza dell'azienda Contraente; come definito dall'art. 624 del Codice Penale; sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. La garanzia è valida anche nel caso che i dipendenti dell'assicurato vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia, diretta sia verso i dipendenti stessi sia verso altre persone presenti. E' equiparato alla rapina il furto con strappo e/o scippo; per estorsione si intende il caso in cui i dipendenti dell'assicurato vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia, diretta sia verso i dipendenti stessi sia verso altre persone (art. 629 Codice Penale). 4

5 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 - Norme che regolano l'assicurazione La presente assicurazione, aggiudicata con gara per la cui procedura provvede la ASL n. 4 Chiavarese, si intende prestata alle condizioni tutte previste dalla Polizza di Assicurazione nonché dalle Condizioni Particolari pattuite tra la Società e il Contraente. In relazione alla pluralità di Contraenti e, pur nel contesto di una copertura secondo la formula del rischio comune, si precisa che, ai fini dell'operatività della garanzia, nessuna eccezione potrà essere opposta ad un Contraente od Assicurato diverso dal soggetto cui è addebitabile il comportamento o l'omissione che l'abbia determinata. Per ciascun Contraente sarà emesso da parte della Società un esemplare originale di Polizza. Art. 2 - Dichiarazioni dell'assicurato Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.. Art. 3 - Altre Assicurazioni Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art C.C., ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicurazione insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori. Art. 4 - Decorrenza dell Assicurazione, pagamento del premio. L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento del premio avvenga, in deroga all'art del c.c. entro 30 giorni dalla sopra citata data. In caso di pagamento del premio successivamente al trentesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore del giorno di pagamento del premio. Il premio annuo convenuto sarà corrisposto dal Contraente, senza applicazione di alcun sovrappremio, in 2 rate semestrali di pari importo, scadenti rispettivamente alle ore del 31 dicembre e del 30 giugno di ogni annualità assicurativa. Le rate successive devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di scadenza. Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'agenzia cui è assegnato il contratto. 5

6 Art. 5- Durata dell'assicurazione. Il presente contratto si intende stipulato per la seguente durata: dalle ore del fino alle ore del e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le Parti. Ove, in base alle proprie valutazioni, il Contraente lo ritenga opportuno e se compatibile con la normativa vigente, è tuttavia in facoltà di quest ultimo richiedere il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella iniziale, con lettera raccomandata da inviarsi almeno due mesi prima della scadenza. E comunque facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna in tal caso a prorogare l assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza. Art. 6- Oneri Fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 7- Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 8- Coassicurazione e Delega Qualora la polizza risulti ripartita tra diverse Società Coassicuratrici, la sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Società Coassicuratrici, indicate in polizza o appendice, a firmare anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Direzione o Agenzia della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, nessuna esclusa, s'intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici, ivi comprese citazioni e notificazioni di carattere processuale. La Società Delegataria è incaricata dalle Società Coassicuratrici dell'intera gestione della polizza di assicurazione, ivi compresi, ad esempio, l'esazione dell'intero premio, il rilascio quietanze, la liquidazione ed il pagamento dei danni. Si dà e si prende atto che non vi è responsabilità solidale tra le Società Coassicuratrici. ASL N. 4 CHIAVARESE - RISCHI ASSICURATI Art. 9 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE La garanzia di cui al presente articolo è valida per la sola Azienda ASL n. 4 Chiavarese. La presente polizza assicura l'indennizzo delle perdite materiali e dirette subite dal Contraente ASL n. 4 Chiavarese in conseguenza degli eventi sotto indicati verificatisi relativamente alle: Sez. 1 e Sez. 2. Sez.1: Furto, rapina, estorsione di merci, macchinari, attrezzature, arredamenti negli insediamenti. Somma assicurata: ,00 6

7 Sez.2: Furto, rapina, estorsione di valori negli insediamenti della Contraente Somma assicurata: 1) ,00= (quarantottomila) complessivi su: a) denaro contante e titoli di credito custoditi in casseforti nei seguenti punti di riscossione: -Centro Unico Prenotazioni (CUP)- Poliambulatori-Uffici Amm.vi di Chiavari; -Ospedale di Lavagna; -Distretto Socio Sanitario n. 14 di Rapallo; -Ospedale di Rapallo N.S. di Montallegro ; -Ospedale di Santa Margherita Ligure; -Ospedale di Sestri Levante; -Dipartimento di Prevenzione di Chiavari; -Poliambulatori di Cicagna. b) denaro contenuto negli sportelli self service per servizi di pagamento ticket da parte degli utenti (apparecchiature del tipo Punto Giallo / Punto Rosso ecc) in comodato d'uso/noleggio/proprietà del Contraente nei seguenti punti di riscossione: -Distretto Socio Sanitario n. 14 di Rapallo; (n. 1 apparecchiatura); -Ospedale di Rapallo N.S. di Montallegro (n. 1 apparecchiatura); -Ospedale di Chiavari (n. 1 apparecchiatura); -Ospedale di Sestri Levante (n. 2 apparecchiature); -Ospedale di Lavagna (n. 2 apparecchiature); -Ospedale di Santa Margherita Ligure (n. 1 apparecchiatura). 2) 2.000,00= (duemila) complessivi su: c) denaro contante e titoli di credito posti fuori dalle casseforti, ma chiusi a chiave nei cassetti, mobili, armadi, anche metallici, nei punti di riscossione riportati nella partita Sez. 2 sub a) che precede. Le somme assicurate ed i limiti di indennizzo sono intese a Primo Rischio Assoluto e quindi non avrà applicazione il disposto dell'art del Codice Civile (assicurazione parziale). Le somme assicurate rappresentano il massimo indennizzo che la Società potrà essere tenuta a pagare per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei sinistri. In caso di sinistro la somma assicurata si ridurrà di un importo uguale a quello che risulterà essere a termini delle condizioni della presente polizza, l'indennizzo pagabile, fino al termine dell'annualità assicurativa in corso. Dopo ogni sinistro indennizzato, il Contraente/Assicurato avrà tuttavia diritto di chiedere il reintegro dell intera somma assicurata per singola partita, dietro versamento del relativo rateo di premio sino al termine del periodo assicurativo in corso. L eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto nei modi previsti dalle condizioni contrattuali di seguito esposte. ASL N. 5 SPEZZINO - RISCHI ASSICURATI Art. 10 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE La garanzia di cui al presente articolo è valida per la sola Azienda ASL n. 5 Spezzino. La presente polizza assicura l'indennizzo delle perdite materiali e dirette subite dal Contraente ASL n. 5 Spezzino in conseguenza degli eventi sotto indicati verificatisi relativamente alle: Sez. 1, Sez. 2, Sez. 3. 7

8 Sez.1: Sez.2: Sez.3: Furto, rapina, estorsione di merci, macchinari, attrezzature, arredamenti negli insediamenti escluso il contenuto delle farmacie. Somma assicurata: ,00 Furto, rapina, estorsione di contenuto delle farmacie, inclusi i medicinali Somma assicurata: ,00 Furto, rapina, estorsione di denaro, titoli, valori in genere, ticket pasto etc: a) -comunque custoditi, durante l'orario di apertura; -custoditi in casseforti o in armadi o in cassetti chiusi a chiave, durante gli orari di chiusura; b) -trasportati dai dipendenti o da persone incaricate, mentre svolgono il servizio di portavalori. Somma assicurata: ,00 Le somme assicurate ed i limiti di indennizzo sono intese a Primo Rischio Assoluto e quindi non avrà applicazione il disposto dell'art del Codice Civile (assicurazione parziale). Le somme assicurate rappresentano il massimo indennizzo che la Società potrà essere tenuta a pagare per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei sinistri. In caso di sinistro la somma assicurata si ridurrà di un importo uguale a quello che risulterà essere a termini delle condizioni della presente polizza, l'indennizzo pagabile, fino al termine dell'annualità assicurativa in corso. Dopo ogni sinistro indennizzato, il Contraente/Assicurato avrà tuttavia diritto di chiedere il reintegro dell intera somma assicurata per singola partita, dietro versamento del relativo rateo di premio sino al termine del periodo assicurativo in corso. L eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto nei modi previsti dalle condizioni contrattuali di seguito esposte. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO Art. 11- Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve: darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro quindici giorni da quando il proprio ufficio competente ne ha avuto conoscenza; Il Contraente o l'assicurato deve altresì: tenere a disposizione, fino ad avvenuta liquidazione del danno, tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo, salvo le spese di guardianaggio se ritenute necessarie per la tutela dei beni assicurati; dare la dimostrazione della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che le Società e i Periti ritenessero necessario esperire presso i terzi; presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dall'autorità competente, in relazione al sinistro. Tuttavia, l'eventuale danno potrà essere risarcito anche in assenza del "Certificato di Chiusa Istruttoria" esponendo in quietanza l'impegno della Contraente di produrre tale documento non appena l'autorità lo rilascerà. 8

9 Art. 12- Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo. Art. 13- Procedura della valutazione del danno L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Art. 14- Mandato dei Periti I periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti dalla clausola "Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro"; 3) verificare l esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri previsti nella clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno"; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità. Art. 15- Valore delle cose assicurate e determinazione del danno L'ammontare del danno indennizzabile, entro il limite delle somme assicurate, è determinato come segue; a) per i danni ai beni di cui all'art. 9 Sezione 1 (ASL 4 CHIAVARESE ) e di cui all'art. 10 Sezioni 1 e 2 (ASL 5 SPEZZINO ): 1) in caso di danno parziale, la spesa sostenuta per riparare o ripristinare le parti dei beni danneggiati, senza tenere conto dei profitti sperati né dei danni del mancato 9

10 godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.; 2) in caso di danno totale, il valore a nuovo, intendendosi per tale l'importo corrispondente alla spesa necessaria per il rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico. Sono esclusi dall'assicurazione "valore a nuovo" gli indumenti ed effetti personali dei pazienti nonchè le cose fuori uso o non più utilizzate per l'uso corrente al momento del sinistro; b) per i danni ai beni di cui all'art. 9 Sezione 2 (ASL 4 CHIAVARESE ) e di cui all'art. 10 Sezione 3 (ASL 5 SPEZZINO ): -il valore nominale dei beni. Art. 16- Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di centoventi giorni; in tal caso la Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Anche il Contraente può recedere dal contratto nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto con le stesse modalità di cui al comma precedente, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso dalla Società. Art. 17- Pagamento dell'indennizzo Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione, e comunque entro e non oltre 90 giorni dalla data del sinistro. Art. 18- Recupero delle cose rubate Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In questo ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate: sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto. Art Mezzi di chiusura L assicurazione furto è prestata alla condizione, che si considera essenziale per l efficacia del contratto che: a) le mura esterne, i soffitti, i pavimenti e le pareti interne della costruzione che separano i locali occupati dall Assicurato da quelli confinanti siano integri e di spessore normale e 10

11 facciano parte di un fabbricato costruito in vivo e cotto, portato completamente a termine, che abbia una copertura con manto esterno incombustibile e con linea di gronda, in linea verticale, ad una altezza non inferiore a 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria, cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; b) ogni apertura verso l esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria, cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura: - robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serratura, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall interno, - oppure protetta da inferriate fissate al muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq. con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Se in caso di sinistro, il furto venisse perpetrato attraverso mezzi non conformi a quanto sopra descritto, il danno viene indennizzato applicando uno scoperto del 20% sull importo indennizzabile. ASL N. 4 CHIAVARESE - GARANZIE PRESTATE- SEZIONE 1 Art Furto, rapina di merci, macchinario-attrezzature-arredamenti negli insediamenti La Società si obbliga ad indennizzare l'assicurato dei danni materiali e diretti riguardanti "merci", "macchinario, attrezzature, arredamento" a questi derivanti da furto, rapina, anche se iniziata fuori dai locali, ed estorsione commessi in qualsiasi insediamento dell'assicurato purché i beni suddetti si trovino riposti nei fabbricati costituenti detti "insediamenti". Sono parificati ai danni da furto o rapina i danneggiamenti, le distruzioni o i danni cagionati ai beni assicurati nella presente sezione. 20.l Capitale assicurato , Guasti cagionali dai ladri L'Assicurazione del furto comprende anche i guasti cagionati alle parti dei locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi, inferriate, recinzioni, etc. (inclusi i vetri) posti in riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, nonché agli eventuali impianti antifurto, se esistenti, in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di 5.000,00 per sinistro a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicare il disposto dell'art "Assicurazione parziale" del Codice Civile Estensione all'aperto: 11

12 La garanzia di cui alla presente sezione è estesa, per ogni evento nel limite di ,00 alle merci, macchinari, attrezzature ed arredamento assicurati anche quando gli stessi si trovano: a) all'aperto o sotto tettoia nell'ambito dei recinti degli insediamenti assicurati; b) riposti in veicoli vagoni ferroviari ed in containers di proprietà dell'assicurato e gli stessi si trovino all'aperto Estensione dei danni agli archivi La garanzia di cui alla presente Sezione è estesa, nel limite del 25% del massimo indennizzo di cui alla presente sezione, ai danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva, a seguito degli eventi garantiti con la presente Sezione di registri, documenti, schede e nastri, incisi per il Centro Elaborazione Dati, stampi e modelli, comprese le spese necessario per la ricostruzione degli stessi e degli indennizzi, eventualmente dovuti per legge a Terzi Estensione al furto con destrezza La garanzia di cui alla presente Sezione è estesa ai danni da furto con destrezza purché commesso all'interno dei locali e delle aree citate, durante l'apertura degli stessi usando speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti; 20.6 Atti vandalici La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate e di quelli arrecati all'interno dei locali contenenti le stesse, da atti vandalici o dolosi. Tale garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza della somma di 2.500,00 per sinistro. SEZIONE 2 Art Furto, rapina, estorsione di valori negli insediamenti La Società si obbliga ad indennizzare l'assicurato dei danni materiali e diretti riguardanti "valori" a lui derivanti da furto, purché essi siano riposti nei fabbricati degli insediamenti assicurati e da estorsione o rapina, anche se iniziata fuori dai locali, da chiunque commessi. Sono parificati ai danni di furto o rapina commessi e/o tentati i danneggiamenti, le distruzioni cagionate ai "valori" assicurati, nonché ai locali, ai mezzi di custodia, di prevenzione e di chiusura. La garanzia si estende anche ai danni ai valori causati nel corso di un furto e/o rapina utilizzando fiamma ossidrica e/o altro mezzo analogo, esclusi comunque i danni da sviluppo di incendio Capitale assicurato , ,00 come riportato all'art. 9-Sez Procedura di ammortamento Per quei titoli o certificati di credito o effetti cambiari per i quali sia possibile espletare la procedura di ammortamento, rimane stabilito che: a) il loro valore è dato dalla somma da essi portata; b) la Società non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze; c) per il titolo o l'effetto reso inefficace, l'assicurazione vale soltanto per le spese relative alla procedura di ammortamento; d) l'assicurato deve restituire alla Società l'indennità per essi percepita non appena, per effetto della procedura di ammortamento, detti titoli o effetti siano divenuti inefficaci. 12

13 21.3 Mezzi di custodia L'Assicurazione di cui alla presente Sezione si intende valida: a) per il rischio di furto, semprechè i valori siano riposti in casseforti e/o armadi corazzati di qualunque tipo. Qualora i valori fossero riposti all interno di appositi contenitori metallici o di cassetti, entrambi chiusi a chiave, la Società indennizzerà le perdite subite sino alla concorrenza di 2.500,00 per sinistro. Si conviene tra le Parti che in nessun caso le apparecchiature self service per i servizi di pagamento del tipo Punto Giallo, Punto Rosso o comunque denominate potranno essere considerate contenitori metallici; b) per i rischi rapina ed estorsione ovunque i valori siano riposti Estensione al furto con destrezza La garanzia di cui alla presente Sezione è estesa ai danni da furto con destrezza purché commesso all'interno dei locali e delle aree citate, durante l'apertura degli stessi usando speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. ASL N. 5 SPEZZINO - GARANZIE PRESTATE- SEZIONE 1 E SEZIONE 2 Art Furto, rapina di merci, macchinario-attrezzature-arredamenti negli insediamenti La Società si obbliga ad indennizzare l'assicurato dei danni materiali e diretti riguardanti "merci", "macchinario, attrezzature, arredamento", (ivi inclusi i medicinali con somma assicurata a parte), a questi derivanti da furto, rapina, anche se iniziata fuori dai locali, ed estorsione commessi in qualsiasi insediamento dell'assicurato purché i beni suddetti si trovino riposti nei fabbricati costituenti detti "insediamenti". Sono parificati ai danni da furto o rapina i danneggiamenti, le distruzioni o i danni cagionati ai beni assicurati nelle presenti Sezioni. 22.l Capitali assicurati Come riportato all'art. 10 Sez ,00 e Sez , Guasti cagionati dai ladri L'Assicurazione del furto comprende anche i guasti cagionati alle parti dei locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi, inferriate, recinzioni, etc. (inclusi i vetri) posti in riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, nonché agli eventuali impianti antifurto, se esistenti, in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di ,00 per sinistro a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicare il disposto dell'art "Assicurazione parziale" del Codice Civile Estensione all'aperto: La garanzia di cui alle presenti Sezioni è estesa, per ogni evento e anno assicurativo nel limite di ,00=, alle merci, macchinari, attrezzature ed arredamento assicurati anche quando gli stessi si trovano: c) all'aperto o sotto tettoia nell'ambito dei recinti degli insediamenti assicurati; d) riposti in veicoli vagoni ferroviari ed in containers di proprietà dell'assicurato e gli stessi si trovino all'aperto Estensione dei danni agli archivi 13

14 La garanzia di cui alle presenti Sezioni è estesa, nel limite di ,00= per sinistro e anno assicurativo, ai danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva, a seguito degli eventi garantiti con la presente Sezione di registri, documenti, schede e nastri, incisi per il Centro Elaborazione Dati, stampi e modelli, comprese le spese necessarie per la ricostruzione degli stessi e degli indennizzi, eventualmente dovuti per legge a terzi Estensione al furto con destrezza La garanzia è estesa ai danni da furto con destrezza purché commesso all'interno dei locali e delle aree citate, durante l'apertura degli stessi usando speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti Atti vandalici La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate e di quelli arrecati all'interno dei locali contenenti le stesse, da atti vandalici o dolosi. Tale garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza della somma di ,00 per sinistro. SEZIONE 3 Lettera a) Art Furto, rapina, estorsione di valori negli insediamenti La Società si obbliga ad indennizzare l'assicurato dei danni materiali e diretti riguardanti "valori" a lui derivanti da furto, purché essi siano riposti nei fabbricati degli insediamenti assicurati e da estorsione o rapina, anche se iniziata fuori dai locali, da chiunque commessi. Sono parificati ai danni di furto o rapina commessi e/o tentati i danneggiamenti, le distruzioni cagionate ai "valori" assicurati, nonché ai locali, ai mezzi di custodia, di prevenzione e di chiusura. La garanzia si estende anche ai danni ai valori causati nel corso di un furto e/o rapina utilizzando fiamma ossidrica e/o altro mezzo analogo, esclusi comunque i danni da sviluppo di incendio. SEZIONE 3 Lettera b) Art Furto, rapina, estorsione di valori durante il trasporto La Società si obbliga ad indennizzare l'assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto anche con destrezza, rapina di valori ovunque avvenuti durante il loro trasporto (dal momento in cui sono presi in consegna dai dipendenti addetti al trasporto sino al momento della consegna agli aventi diritto e viceversa), a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell'assicurato che agiscono in qualità di portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi. E' equiparato alla rapina il furto con strappo e/o scippo avvenuto in occasione di infortunio od improvviso malore del portavalori. La garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori -i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell'assicurato- a condizione che, limitatamente ai valori, si avvalgano per il trasporto stesso di veicoli blindati. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'assicurato in base a: a) Contratto dell'assicurato con il suddetto trasportatore; b) Assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio; c) Qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti 14

15 di detto trasportatore. Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati a Poste Italiane S.p.a Estensione di garanzia La garanzia è estesa alle perdite di valori a seguito di smarrimento o di misteriosa ed inspiegabile sparizione, con il limite di 2.500,00= per sinistro ed anno assicurativo Parificazione a dipendenti Sono parificati ai dipendenti gli Amministratori dell'assicurato nonché, in qualità di accompagnatori, i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'ordine, gli agenti di Polizia Municipale e le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza Limiti temporali La garanzia è operante unicamente per il trasporto valori effettuato dalle ore 5,00 alle ore 21,00 giornaliere Esclusioni Sono esclusi dall'assicurazione i dipendenti aventi meno di 18 anni o più di 65 anni, ed in genere ogni persona che, per le sue menomate condizioni fisiche, sia inadatta al servizio portavalori. ALTRE NORME CHE DISCIPLINANO L'OPERATIVITA DEL CONTRATTO VALIDE PER LE SEZIONI TUTTE Art Dichiarazioni relative alle circostanze ed aggravamento del rischio - Buona Fede In deroga agli articoli 1898, 1892, 1893 e 1894 del C.C. l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della presente polizza o nel corso di validità del contratto, non pregiudica il diritto al risarcimento/indennizzo dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in assenza di dolo. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di manutenzione e/o ristrutturazione interna dei reparti di lavorazione, depositi ed uffici, nonché di lavori di costruzione ed allestimento. Art Interpretazione del contratto Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. Si conviene che in caso di contraddizioni, discordanze o dubbi interpretativi delle suddette norme, prevalgono quelle più favorevoli all'assicurato/contraente. Art Foro competente per l esecuzione del presente contratto Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio ai sensi dell'art c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso. 15

16 Art Scioperi - tumulti - sommosse - atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, la somma assicurata, i limiti d'indennizzo delle singole Sezioni, le definizioni, disposizioni e condizioni tutte previste dalla presente polizza si intendono richiamate e confermate, la garanzia di cui alle singole Sezioni si intende estesa ai danni di Furto e Rapina verificatisi in occasione di scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio anche organizzato. Art Dolo e colpa grave A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave dell'assicurato, Contraente e/o loro rappresentanti legali. Art Esclusioni Sono esclusi dall'assicurazione i danni: a) verificatisi in occasione di incendio, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni anche radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, sciopero tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi; b) agevolati dall'assicurato o dalla Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave: da persone del fatto delle quali l'assicurato o la Contraente deve rispondere da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro. Art Veicoli ricoverati nei locali La garanzia copre anche il furto o la rapina commessa utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali e/o pertinenze del Contraente. Art Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati o incustoditi Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del quindicesimo giorno. Art Nuovi stabilimenti e dipendenti Qualora l'assicurato, durante la validità della presente polizza, apra uno stabilimento supplementare, tale stabilimento sarà automaticamente garantito a far tempo dalla data di insediamento. Non sarà necessario dare comunicazione alla Società dell'aumento del numero di stabilimenti o di quello dei dipendenti distaccati negli stabilimenti già assicurati, né sarà necessario corrispondere alcun supplemento di premio per il periodo di assicurazione in corso. 16

17 Art Furto commesso fuori delle ore di lavoro da persone dipendenti dell'assicurato A parziale deroga dell'art. 32 -Esclusioni, la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dalle condizioni di polizza, anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze: a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali nè di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi; b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi. Art. 37- Franchigia In caso di sinistro la Società corrisponderà all'assicurato la somma liquidata a termini di polizza previa deduzione di una franchigia assoluta di 400,00=. Art. 38- Obblighi informativi della Società per i sinistri La Società alle scadenze del quarto mese successivo ad ogni annualità assicurativa si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei singoli sinistri così suddiviso: numero del sinistro; data di accadimento; data di denuncia; tipologia di avvenimento; importo pagato; importo riservato; importo franchigia; data del pagamento o della chiusura senza seguito. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente possibilmente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. LA SOCIETA IL CONTRAENTE

18 ASL n. 4 Chiavarese SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO 3) L'Impresa di Assicurazioni sottoscritta presenta offerta per l'aggiudicazione del contratto di Assicurazione: Furto e Rapina nei seguenti termini: CALCOLO DEL PREMIO ANNUO LORDO Sez. 1) Furto, rapina, estorsione di merci, macchinario, attrezzature, arredamenti negli insediamenti Somme Assicurate ,00 Tasso annuo lordo % Premio annuo lordo Sez. 2) Furto, rapina, estorsione di valori negli insediamenti del Contraente Somme Assicurate ,00 Tasso annuo lordo % Premio annuo lordo Premio annuo lordo totale (in cifre) (in lettere) Il premio annuo convenuto sarà corrisposto dalla Contraente ASL n. 4 Chiavarese,, senza applicazione di alcun sovrappremio, in 2 rate semestrali di uguale importo scadenti rispettivamente alle ore del 31/12 e del 30/6 di ogni annualità assicurativa. Quota di ritenzione % Quota di ritenzione % (Delegataria / Mandataria) (Coassicuratrice / Mandante) LA SOCIETA' (1) (1) L Offerta Economica deve essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante dell Impresa offerente o da procuratore fornito di idonei poteri 18

19 ASL n. 5 Spezzino SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO 3) L'Impresa di Assicurazioni sottoscritta presenta offerta per l'aggiudicazione del contratto di Assicurazione: Furto e Rapina nei seguenti termini: CALCOLO DEL PREMIO ANNUO LORDO Sez. 1) Furto, rapina, estorsione di merci, macchinario, attrezzature, arredamenti negli insediamenti Somme Assicurate ,00 Tasso annuo lordo % Premio annuo lordo Sez. 2) Furto, rapina, estorsione di valori negli insediamenti del Contraente Somme Assicurate ,00 Tasso annuo lordo % Premio annuo lordo Sez. 3) Furto, rapina, estorsione di contenuto in Farmacie Somme Assicurate ,00 Tasso annuo lordo % Premio annuo lordo Premio annuo lordo totale (in cifre) (in lettere) Il premio annuo convenuto sarà corrisposto dalla Contraente ASL n. 5 Spezzino, senza applicazione di alcun sovrappremio, in 2 rate semestrali di uguale importo scadenti rispettivamente alle ore del 31/12 e del 30/6 di ogni annualità assicurativa. Quota di ritenzione % Quota di ritenzione % (Delegataria / Mandataria) (Coassicuratrice / Mandante) LA SOCIETA' (1) 19

20 (2) L Offerta Economica deve essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante dell Impresa offerente o da procuratore fornito di idonei poteri 20

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