LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass. 9617/2014. Cartella esattoriale: i rimedi esperibili
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- Guido Romano
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1 Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, allorchè sia mancata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori; b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorchè si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora (Cassazione civile, sez. II 05/05/2014 n. 9617) LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 / 12
2 SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore - Presidente - Dott. MATERA Lina - Consigliere - Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere - Dott. D'ASCOLA Pasquale - rel. Consigliere - 2 / 12
3 Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 8634/2009 proposto da: C.M. <...>, elettivamente domiciliata in ROMA, <...>, presso lo studio dell'avvocato <...>, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 3 / 12
4 EQUITALIA GERIT SPA <...>, IN PERSONA DELL'AMM.RE DELEGATO E LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA <...> C/O STUDIO <...> ; ASSOCIATI, presso l'avvocato <...>, che la rappresenta e difende; COMUNE ROMA P.I. <...>, IN PERSONA DEL SINDACO IN CARICA P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, <...> presso lo studio dell'avvocato <...>, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato <...> ; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 5076/2008 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 05/03/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2014 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA; udito l'avvocato <...> difensore della ricorrente che si riporta al ricorso; 4 / 12
5 udito l'avv. <...> con delega depositata in udienza dell'avv. <...> difensore della Gerit spa che si riporta al controricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO l)con ricorso ex art. 615 c.p.c., del 4 novembre 2005 C. M. si opponeva al pignoramento di beni mobili subito in esecuzione di crediti del comune di Roma, derivanti da sanzioni amministrative relative al Codice della Strada. 5 / 12
6 Il tribunale di Roma con sentenza del 5 marzo 2008 dichiarava inammissibile l'opposizione, alla quale avevano resistito tanto il Comune che Equitalia Gerit spa, rilevando che le eccezioni relative alla mancata notifica del verbale di accertamento e le contestazioni delle sanzioni avrebbero dovuto essere dedotte con ricorso ex art. 22 L. 689/81 nel termine di trenta giorni dalla notifica delle cartelle. L'opponente ha proposto ricorso immediato per cassazione, notificato il 7 aprile 2009 e illustrato da memoria. Gli intimati hanno resistito con separati controricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE 2) Preliminarmente va esaminato e respinto il rilievo della difesa di Equitalia, secondo la quale il ricorso la sentenza impugnata avrebbe dovuto essere impugnata con appello. 6 / 12
7 La tesi non ha pregio, perchè il giudice di merito ha qualificato implicitamente e inequivocabilmente la domanda proposta da parte C. quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., contro la quale il rimedio esperibile ratione temporis - cioè in relazione ai giudizi pendenti prima dell'entrata in vigore della legge 69/09, che ha abrogato l'ultimo inciso dell'art. 616 c.p.c. - era il ricorso immediato per cassazione. Di tale qualificazione si ha riscontro non solo dall'epigrafe della sentenza impugnata, che individua l'oggetto come "opposizione ex art. 615 c.p.c.", ma soprattutto dalla motivazione della decisione. Essa ha infatti respinto tutti i motivi di opposizione deducendo che avrebbero dovuto essere fatti valere con ricorso ex art. 22 e che, in difetto di tale iniziativa processuale - che quindi è stata ritenuta insussistente - l'opposizione era inammissibile. La declaratoria di inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 doveva essere pertanto impugnata con il rimedio stabilito per i giudizi di questo tipo e non con l'appello, mezzo previsto per opporsi alle decisioni rese nelle controversie instaurate ai sensi della L. n. 689 del ) Con il primo motivo l'opponente denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c.. 7 / 12
8 Lamenta che la sentenza impugnata aveva dichiarato inammissibile ogni profilo di opposizione, senza distinguere le questioni riconducibili alla "mancanza o sopravvenuta estinzione per prescrizione dei titoli esecutivi sottostanti" dalle questioni con le quali erano stati denunciati vizi nel procedimento sanzionatorio. Con il secondo motivo è denunciata violazione dell'art. 615 c.p.c., L. n. 689 del 1981, art. 22, D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29. In via subordinata al primo motivo parte ricorrente fa valere l'orientamento (SU 489/00) secondo il quale: "A seguito della notificazione di una cartella esattoriale dalla quale risulti l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, l'interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione, pagamento, ecc.), non può proporre un'azione di accertamento negativo, ma ha la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione". 3.1) E' opportuno esaminare congiuntamente i due motivi, perchè è da quest'ultimo principio, confermato da tutta la successiva giurisprudenza di legittimità, che occorre partire per affermare che il tribunale di Roma ha errato nel non distinguere - tra i motivi di opposizione fatti valere con il ricorso del 4 novembre quelli che configuravano propriamente le ragioni di opposizione ex art. 615 c.p.c., dalle altre ragioni di opposizione. Dal ricorso, esaminabile in relazione alla natura processuale del vizio, emerge che quanto alla cartella di cui al punto 3.1 (pag. 2) era stata eccepita la prescrizione per decorso del termine quinquennale di cui alla L. n. 689, art. 28, 8 / 12
9 ditalchè il tribunale avrebbe dovuto distinguere il motivo di opposizione costituito dalla eccezione di prescrizione dalle due ragioni su cui si è espressamente soffermato, che sono "le eccezioni relative alla mancata notifica del verbale di accertamento e contestazione delle sanzioni". Ciò vale per ogni aspetto con cui si sottoponevano al giudicante questioni attinenti alla mancanza o sopravvenuta estinzione per prescrizione dei titoli esecutivi sottostanti, secondo la formula di cui al quesito posto nel primo motivo. Vi è stata sul punto omessa pronuncia, che dipende, si ripete, dalla circostanza che, come esposto nel secondo motivo e come si avrà modo di ribadire nell'esame del terzo motivo, è l'opposizione all'esecuzione il mezzo idoneo a impugnare la cartella esattoriale per far valere la prescrizione del diritto alla riscossione. (Cass /07; 17312/07; 3647/97; 21043/13). 4) E' infondato il terzo motivo, che lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c., e art. 615 c.p.c., in relazione alle altre doglianze fatte valere (cfr ricorso pag. 9) sub B3 del ricorso, punti a) e b), relativi ai sei verbali recati da altra cartella (ultime cifre 860). I suddetti profili di ricorso attenevano tutti a contestazioni delle violazioni da far valere con opposizione a sanzione amministrativa, eventualmente proposta in via recuperatoria. 9 / 12
10 Era infatti denunciata (pag. 3 del ricorso per cassazione): la elevazione del verbale relativo a transito su corsia preferenziale da parte di accertatori non abilitati; l'irrisolvibile contraddittorietà dell'addebito di circolazione in detta corsia con l'attestazione della omessa contestazione per assenza del trasgressore; la violazione dell'obbligo di procedere a contestazione immediata; l'erronea indicazione del termine per impugnare; l'invalidità della notifica perchè avvenuta mediante consegna al portiere. 4.1) Il ricorso non lamenta che il giudice di merito abbia omesso di mutare il rito e trattare il ricorso quale opposizione L. n. 689 del 1981, ex artt. 22 e 23, ma chiede di stabilire se le domande proposte "fossero qualificabili come contestazioni al diritto di procedere all'esecuzione da farsi valere con opposizione all'esecuzione da farsi valere con opposizione ex art. 615 c.p.c.". Così posta, la censura è priva di fondamento, poichè ben distinte sono nella giurisprudenza della Corte le diverse opposizioni proponibili contro la cartella esattoriale. Si afferma costantemente che: "Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, allorchè sia mancata la notificazione 10 / 12
11 dell'ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori; b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorchè si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. (Cass. 9180/06; 5871/07 ex multis). Incensurabile è quindi, sotto il profilo esposto dall'odierno ricorso, la sentenza del tribunale, laddove ha ritenuto inammissibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione per far valere vizi riconducibili al primo dei tre ordini di questioni testè riassunti sub a), dovendo essere per essi azionato il rimedio volto a "recuperare" le contestazioni della pretesa sanzionatoria. 5) Discende da quanto esposto l'accoglimento di primo e secondo motivo di ricorso, rigettato il terzo. La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa al giudice di altra sezione del tribunale di Roma che esaminerà i motivi di opposizione all'esecuzione proposti dall'opponente e procederà alla liquidazione anche delle spese di questo giudizio. 11 / 12
12 P.Q.M. La Corte accoglie primo e secondo motivo di ricorso; rigetta il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra sezione tribunale di Roma, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 gennaio Depositato in Cancelleria il 5 maggio / 12
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