DISPOSITIVI DI MISURA DELLA VELOCITA

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1 DISPOSITIVI DI MISURA DELLA VELOCITA I sistemi di rilevamento possono essere: FISSI (senza la presenza di operatori di polizia modalità straordinaria di controllo) MOBILI (con la presenza di operatori di polizia) A secondo della modalità di accertamento possono essere: dispositivi per l accertamento della velocità istantanea o puntuale dispositivi per velocità media Approvazione e verifica degli apparecchi Tutti gli strumenti utilizzati per misurare la velocità dei veicoli devono essere approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le approvazioni delle apparecchiature per l osservanza dei limiti di velocità, concesse a decorrere dal 1 gennaio 1981, decadono venti anni dopo il loro rilascio. Da tale data gli apparecchi non possono essere né commercializzati né utilizzati Per gli apparecchi impiegati in presenza di personale di Polizia Stradale il controllo periodico dello strumento di misura non è necessario se non è espressamente richiesto dal costruttore nel manuale d uso e dovrà essere fatto con le cadenze in esso previste. Per gli apparecchi impiegati in assenza di personale di Polizia Stradale, dovranno essere sottoposti a verifica almeno annuale La verifica può essere effettuata dal costruttore dell apparecchio all uopo abilitato ovvero dal Centro di Taratura accreditato presso il S.I.T. Riduzione a favore del trasgressore Alla velocità accertata si applica una riduzione del 5% del valore rilevato, con un minimo di 5 km/h, eventuali decimali non potranno essere arrotondati. Ad esempio: limite di velocità 130 km/h velocità rilevata 148 km/h riduzione del 5% (7,4) velocità accertata 140,6 km/h quindi sanzione ai sensi art 142 c.8 CdS per aver superato il limite di oltre 10 hm/h. Tale percentuale vale per le rilevazioni effettuate da tutti gli strumenti per l accertamento della velocità sia istantanea o puntuale che media. Gestione della apparecchiature Gli apparecchi di misura utilizzati per contestare gli eccessi di velocità devono essere nella completa disponibilità degli Uffici o Comandi da cui dipendono gli accertatori e, tenendo conto che l accertamento a tale violazione è compito specifico della Polizia Stradale, non può essere delegato pena la nullità degli accertamenti. Essi posso essere comunque presi in locazione, in comodato o in leasing prevedendo anche le operazioni di manutenzione. E però necessario che le apparecchiature siano costantemente mantenute nella completa ed esclusiva disponibilità degli organi di polizia stradale. A tal fine l intervento della polizia stradale deve concretizzarsi: per le postazioni mobili, nell installazione, nella verifica di funzionalità e nel costante controllo del corretto funzionamento dell apparecchio;

2 per le postazioni fisse, nella verifica della funzionalità del sistema di controllo e nella sua attivazione o disattivazione, anche a distanza Attività che possono essere affidate ai privati Possono essere affidate ai privati le attività manuali e complementari come ad esempio la rimozione dei rullini, la sostituzione dei rullini, lo sviluppo dei rullini, la stampa dei fotogrammi, la masterizzazione dei dati relativi, la predisposizione degli stampati per le procedure di notifica. Gli organi di polizia stradale possono avvalersi di tecnici specializzati purché ad essi non siano affidati compiti di accertamento e controllo. Qualora lo sviluppo dei fotogrammi venga affidato ad un laboratorio privato è necessaria la presenza di un operatore della polizia stradale durante l intera operazione. Il corrispettivo spettante all aggiudicatario dell appalto di locazione non potrà mai essere commisurato alle sanzioni riscosse. Precauzioni per la tutela della riservatezza personale i dispositivi di controllo utilizzati per l accertamento degli eccessi di velocità, che consentono di documentare la violazione per consentirne la visione successiva, devono essere impiegati nel rispetto delle norme sulla riservatezza personale (D.L.vo 196/2003). In particolare, è necessario che: gli apparecchi di rilevazione, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, memorizzino le immagini solo in caso di infrazione; salva la possibilità di utilizzo dei dati per fini giudiziari, le immagini rilevate siano utilizzate solo per l accertamento e la contestazione degli illeciti stradali; la registrazione continua del monitoraggio del traffico sia conservata in forma di dati anonimi, senza possibilità di identificazione dei veicoli o delle persone per essere resa disponibile, sempre attraverso dati anonimi, soltanto per studi o ricerche sul traffico; le risultanze fotografiche o le riprese video siano rese disponibili e siano trattate solo dal personale responsabile degli organi di polizia e dagli incaricati del trattamento e della gestione dei dati; le immagini siano conservate solo per il periodo di tempo strettamente necessario all applicazione delle sanzioni e alla definizione dell eventuale contenzioso; nella conservazione delle risultanze fotografiche o video, siano adottati gli accorgimenti di sicurezza necessari affinché sia evitato l accesso non autorizzato ai dati e alle immagini trattate. le prescrizioni sopra richiamate non operano quando i sistemi utilizzati e le relative registrazioni effettuate, per la distanza, per l ampiezza dell angolo visuale, per la qualità degli strumenti ovvero per altre cause contingenti, non contengano dati identificativi dei veicoli. Le fotografie o le immagini de gli illeciti accertati non devono mai essere inviate al domicilio dell intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione ma sarà resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale. Al momento dell accesso dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo controllato. Non è possibile effettuare il rilevamento della velocità con sistemi automatici che prevedono la ripresa fotografica frontale del veicolo in eccesso di velocità ad eccezione delle riprese frontali realizzate con l ausilio di dispositivi laser, in quanto costituisce solo il supporto che documenta una violazione accertata direttamente dall operatore di polizia.

3 Segnalazione delle postazioni di controllo Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere: preventivamente segnalate; ben visibili. Segnalazione Le caratteristiche e modalità di impiego dei segnali e dei dispositivi di segnalazione luminosa dovranno essere collocati in modo conforme alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada con le disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 15 agosto 2007 tenendo conto che: Non vi è una distanza minima tra il segnale di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce. Essa dovrà tale da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante pertanto, salvo casi particolari potrà essere quella prevista dall art. 79 c3 del Reg. Esec. del CdS ossia Autostrade e strade extraurbane principali m 250 Strade extraurbane secondarie e urbane di m 150 scorrimento con velocità superiore a 50 km/h Altre strade m 80 la distanza massima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso che indica la presenza della postazione di controllo e la postazione stessa non può essere superiore a km 4, e tra il segnale e la postazione non devono essere presenti intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche; le caratteristiche costruttive dei segnali stradali utilizzabili sono quelle previste dal regolamento di esecuzione del codice della strada per i segnali di indicazione; per i dispositivi luminosi a messaggio variabile sono quelle previste dall articolo 170 del medesimo regolamento. Per le postazioni mobili: possono essere utilizzati segnali collocati in modo permanente sulla strada solo quando la posizione delle postazioni è stata oggetto di preventiva pianificazione coordinata ed il loro impiego in quel tratto di strada non è occasionale ma assume il carattere di sistematicità. Possono essere impiegati dispositivi luminosi a messaggio variabile installati su veicoli e collocati ad adeguata distanza dalla postazione stessa. Visibilità Le postazioni fisse possono essere rese visibili attraverso un opportuna colorazione delle installazioni in cui sono contenute ovvero attraverso la collocazione su di esse di un segnale di indicazione dell organo operante in conformità a quello di cui all articolo 125 del regolamento di esecuzione. Per le postazioni mobili possono essere rese visibili attraverso l impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali. In alternativa, quando sia utilizzato un veicolo di serie nella disponibilità della Pubblica Amministrazione, dovrà essere posto sul veicolo o in corrispondenza di esso un segnale come sopra indicato, ovvero un dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile. Soggetti che possono utilizzare i dispositivi e i mezzi tecnici di controllo

4 Essi sono gli organi di polizia previsti dall art 12 c 1 del CdS. Per quelli previsti dai c. 2 e 3 sarà possibile sono in caso di contestazione immediata ovvero, senza effettuare la contestazione immediata purchè l impiego dei mezzi tecnici di controllo avvenga in presenza e controllo di dipendenti con qualifica di polizia stradale. Operatori da impiegare nell attività di controllo Nei casi di accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari, è sufficiente la costante presenza di un operatore di polizia stradale. Quando il servizio di controllo preveda la contestazione immediata della violazione è sufficiente l utilizzazione di una sola unità operativa composta da almeno due operatori di polizia stradale. La valutazione del numero degli operatori da impiegare e delle modalità del loro impiego resta in ogni caso rimessa alla valutazione discrezionale del responsabile del Comando o dell Ufficio da cui dipendono. INDIVIDUAZIONE DEI TRATTI DI STRADA PER RILEVAMENTO SENZA OPERATORI DI POLIZIA I tipi di apparecchiatura per il controllo della velocità sono: dispositivi di controllo: sono costruiti specificamente per accertare violazioni come i misuratori di velocità; mezzi tecnici di controllo: sono gli apparecchi che consentono di controllare il traffico a distanza quali videocamere, sistemi digitali di rilevamento del passaggio ecc. I dispositivi di controllo per l accertamento in automatico devono essere approvati e omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Qualora la contestazione delle infrazioni rilevate con i predetti dispositivi tecnici sia differita non è richiesta un adeguata motivazione caso per caso, della mancata contestazione immediata. Individuazione con decreto del prefetto delle strade sulle quali è ammesso l uso dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo strade di tipo A (autostrade) e di tipo B (strade extraurbane principali) i dispositivi di controllo possono essere sempre utilizzati e senza che sia necessaria una preventiva ricognizione da parte del prefetto. strade di tipo C (strade extraurbane secondarie) e di tipo D (strade urbane di scorrimento) è indispensabile il decreto del Prefetto Quando le strade di tipo B e C attraversano i centri abitati, assumendo la classificazione di strade urbane di quartiere o strade locali non è ammessa l installazione di sistemi di rilevamento a distanza, consentita invece, quando assumono la classificazione di strade urbane di scorrimento, previa individuazione puntuale da parte del Prefetto del tratto di strada. Sulle strade di tipo A e B nonché sui tratti di altre strade individuati dal prefetto è sempre consentita la contestazione differita della violazione. Criteri per la determinazione dei tratti di strada in cui è possibile l utilizzo di dispositivi e mezzi di controllo del traffico

5 L accertamento remoto e la contestazione non immediata, su strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, sono ammessi solo quando vi è: un elevato livello di incidentalità derivante da un accurata analisi del numero, della tipologia e, soprattutto, delle cause degli incidenti stradali ivi avvenuti nel quinquennio precedente); la documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali, plano altimetriche e di traffico condizioni che hanno carattere tassativo. Nella valutazione occorre rilevare. 1. la composizione ed il volume di traffico sulla strada 2. le condizioni strutturali e plano altimetriche del tratto interessato considerando, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti elementi: presenza di più corsie per ciascun senso di marcia, ovvero suddivisione della strada in carreggiate separate, anche in ambito urbano, in cui mancano spazi idonei (assenza di banchine o piazzole di dimensioni adeguate) per fermare i veicoli fuori della carreggiata o, comunque, in condizioni di sicurezza (gallerie o viadotti senza spazi per consentire una fermata in sicurezza); situazioni in cui l andamento della strada (curve) o il suo profilo altimetrico (dossi o cunette) limitano la visibilità e condizionano in modo negativo la possibilità di fermare e di fare sostare i veicoli dei trasgressori fuori della carreggiata o, comunque, in condizioni di sicurezza, in corrispondenza del tratto di strada interessato e in quello immediatamente successivo; condizioni particolari di scarsa visibilità, legate, ad esempio, a fenomeni atmosferici ciclicamente ricorrenti (nebbia) che, in concomitanza con altri fattori ambientali o con le caratteristiche della strada (assenza di spazi idonei per effettuare il fermo del veicolo in condizioni di sicurezza), rendono difficile e pericolosa l ordinaria attività di controllo. Procedimento di individuazione ed emissione del decreto da parte del prefetto Il procedimento di individuazione dei tratti di strada in cui è possibile il controllo è avviato dal Prefetto a seguito di richiesta dell organo di polizia stradale competente per territorio o su iniziativa. Su richiesta degli organi di polizia stradale L istanza deve mettere in evidenza: la gravità del fenomeno infortunistico registrato nell ultimo quinquennio nel tratto di strada o nelle immediate vicinanze dello stesso, soprattutto in relazione all inosservanza delle disposizioni in tema di velocità e di sorpasso; le caratteristiche del traffico che vi si svolge in relazione sia alla composizione dello stesso, sia ai volumi che ordinariamente interessano l arteria stradale; le valutazioni dell organo di polizia stradale in ordine alle difficoltà operative per procedere con gli ordinari moduli operativi di controllo alla contestazione immediata delle violazioni nell area segnalata. Deve contenere almeno i seguenti elementi: studio statistico della situazione infortunistica, facendo riferimento ai sinistri che si sono verificati negli ultimi 5 anni nel tratto o nelle immediate vicinanze con l indicazione, per ciascun sinistro, delle presumibili cause e delle conseguenze alle persone o alle cose che ne sono derivate; analisi del traffico riferita ad almeno una giornata lavorativa rappresentativa; relazione conclusiva del responsabile dell ufficio con la quale si illustrano le attività di polizia svolte sulla strada e le difficoltà correlate all utilizzazione degli ordinari modelli operativi di controllo, senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico, o all incolumità dei conducenti controllati e del personale operante. Parere dell ente proprietario o concessionario della strada

6 Sulle istanze di individuazione dei tratti da sottoporre a controllo si debbano esprimere gli enti proprietari delle strade, tale parere ha natura obbligatoria e vincolante. Emissione del decreto da parte del Prefetto La procedura per l adozione di nuovi provvedimenti dovrà concludersi entro 90 giorni dall istanza presentata dall organo di polizia stradale. MODALITA DI CONTROLLO E DI CONTESTAZIONE Postazioni fisse di rilevamento senza la presenza dell'operatore di polizia Tali postazioni possono essere utilizzate solo quando ricorrono le condizioni indicate nell'articolo 201, comma 1 bis, lettera f) del codice della strada, che richiama le disposizioni contenute nell articolo 4 della legge n. 168 del 2002, cioè: sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali: l utilizzazione o l installazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici in argomento è ammessa senza la necessità di una preventiva verifica della possibilità di procedere alla contestazione immediata, in ragione dell oggettiva difficoltà di procedere al fermo dei veicoli dei trasgressori da parte di chi svolge attività di vigilanza stradale; sugli altri tratti di strada individuati dal prefetto ai sensi dell art.4 della L. 168/2002. Sulle altre strade, cioè su quelle classificate dall articolo 2 del codice della strada, come extraurbane secondarie ovvero urbane di scorrimento, per l utilizzazione o l installazione dei predetti dispositivi è sottoposto ad una preventiva valutazione da parte del Prefetto tendente a verificare che sussistano le obiettive ragioni che legittimano l impiego di strumenti di accertamento a distanza delle violazioni, in deroga al principio generale della contestazione immediata delle violazioni sancito dall articolo 200 del CdS. Le strade urbane di quartiere e le strade locali di tipo E ed F, restano escluse dall ambito di applicazione delle disposizioni sopraindicate persistendo quindi l attività di controllo con l intervento diretto degli organi di polizia stradale. Gli apparati devono essere segnalati con apposito segnale posto sul box, in caso di postazione a livello stradale e sul portale nel caso siano collocati sopra la sede stradale. Postazioni temporanee di rilevamento senza la presenza dell'operatore di polizia I dispositivi di misura possono essere alloggiati all interno di veicoli in sosta fuori della carreggiata ovvero collocati su cavalletti o in strutture removibili poste fuori della carreggiata. Postazioni temporanee di rilevamento con la presenza dell'operatore di polizia Gli strumenti di misura della velocità collocati in postazioni mobili con la presenza e sotto il diretto controllo di un operatore di polizia possono essere utilizzati su tutte le strade sia urbane che extraurbane, precisando che: a) se sono utilizzati in autostrada, sulle strade extraurbane principali e sulle strade indicate nel decreto del Prefetto è sempre ammessa la contestazione differita della violazione e, quindi, possono essere impiegati anche senza necessità di motivare le ragioni per le quali non si è proceduto al fermo del veicolo condotto in eccesso di velocità

7 b) se impiegati su altre strade la contestazione differita della violazione è ammessa solo quando l apparecchiatura di controllo è utilizzata sotto il diretto controllo di un operatore di polizia e ricorre, alternativamente, una delle seguenti condizioni indicate dall articolo 201, comma 1 bis, lettera e) del codice della strada e cioè: o lo strumento, per costruzione, non consente di accertare la velocità dei veicoli se non dopo che sono transitati davanti alla postazione di controllo; o sia impossibile fermare il veicolo in tempo utile o nei modi regolamentari; In tali casi, il verbale di contestazione deve contenere solo l indicazione delle modalità di effettuazione del servizi di controllo che legittimano il mancato fermo immediato del veicolo in eccesso di velocità; c) al di fuori delle condizioni di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere impiegati prevedendo, ove possibile, di fermare immediatamente il conducente in eccesso di velocità per contestargli direttamente la violazione. In caso di impossibilità di contestazione immediata il verbale di contestazione deve indicare in modo preciso i motivi che hanno reso impossibile tale operazione. Fuori dei casi indicati, per l indubbia portata deterrente che assume la contestazione immediata, è opportuno procedere alla contestazione immediata degli illeciti stradali, se necessario con l impiego articolato di più unità operative, nel rispetto della prioritaria esigenza della salvaguardia dell incolumità degli operatori e dei trasgressori. Accertamento con fermo immediato del veicolo e contestazione immediata della violazione In casi di contestazione immediata dell eccesso di velocità al conducente del veicolo appena fermato non è necessario di disporre di prove fotografiche o video o altro a supporto della rilevazione effettuata con lo strumento di misurazione. Le risultanze fornite dagli apparecchi omologati visualizzano la velocità sul display degli apparecchi stessi quindi la piena efficacia e la validità della contestazione si realizza con l accertamento diretto da parte dell operatore addetto al controllo. In questo caso l accertamento della violazione è compiuto dal personale che presidia l apparecchio e che rileva la velocità e, quindi, nel corpo del verbale di contestazione dovrà essere espressamente indicato il nominativo di questi soggetti, precisando che l accertamento è stato compiuto da loro benché il verbale venga redatto dalla pattuglia a valle che ha fermato l auto. Con la quarta ed ultima parte del protocollo vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni in contrasto.

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