NOTA INFORMATIVA PER IL CONTRAENTE / ASSICURATO

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1 NOTA INFORMATIVA PER IL CONTRAENTE / ASSICURATO Nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (il "Codice delle Assicurazioni Private") ed in conformità con quanto disposto dalle circolari dell'isvap. n. 303 del 2 giugno 1997 e n. 518/D del 21 novembre Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni Private, nel presente documento e nelle Condizioni Generali di Assicurazione le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie, ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono evidenziate. A- INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA La presente Polizza viene conclusa dalla Rappresentanza Generale per l Italia della Inter Partner Assistance S.A., di seguito detta (IPA) Società Internazionale di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Belgio, 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 166, cap. soc , 100% Axa Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l Italia, Sede e Direzione Generale: via Antonio Salandra, 18, c.a.p Roma, tel , fax N. RM del Registro Imprese di Roma, numero di iscrizione all'albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione 00014, Part. I.V.A Cod. Fisc IPA, già autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia a norma del D.M. 19 ottobre 1993 (G.U. del n.250), opera in regime di stabilimento. B- INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Legge applicabile. IPA propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana. Tuttavia, ai sensi dell'art. 180 del Codice delle Assicurazioni Private il Contraente e l IPA potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. C- INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Reclami in merito al contratto. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri da parte del Assicurato o dalla Contraente devono essere inoltrati per iscritto alla Società (Servizio Clienti di Inter Partner Assistance S.A. Via Antonio Salandra, 18, c.a.p Roma numero fax servizio.clienti@ip-assistance.com). Qualora i chiarimenti ricevuti non venissero ritenuti soddisfacenti o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, il reclamo potrà essere inoltrato all ISVAP in qualità di organo competente. Fermo quanto sopra eventuali reclami in merito al contratto stesso potranno essere rivolti all'isvap Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale n. 21, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la qualificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui le Parti dovessero scegliere di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'organo incaricato di esaminare i reclami previsto dalla legislazione prescelta. In tal caso l'isvap faciliterà le comunicazioni tra l autorità competente e il Contraente. Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal Contratto I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art C.C. Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo. D- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. La legge 31 dicembre 1996 n. 675, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali è stata abrogata dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che ha introdotto, a far data dal 1 gennaio 2004, il nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"). Il Codice stabilisce, in particolare, che il soggetto interessato (di seguito anche "interessato") debba essere preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che lo riguardano e che il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso del soggetto interessato salvo i casi previsti dalla legge. A tal fine IPA fornisce la seguente informativa: 1. INFORMAZIONI SULLA SOCIETA Vedi il precedente punto A- INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA. 2. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento è Inter Partner Assistance S.A., in persona del Rappresentante Generale per l Italia pro tempore. L elenco delle persone individuate come responsabili è disponibile presso la sede dell IPA. 3. FONTE DEI DATI I dati personali trattati da IPA sono raccolti direttamente presso gli interessati, o altri soggetti con cui questi abbiano stretto rapporti (es.: contraenti di assicurazioni con cui sia assicurato o beneficiario, coobbligati o altri operatori assicurativi, come agenti, broker, assicuratori, organismi associativi o consortili propri del settore assicurativo). Se i dati non sono raccolti presso l'interessato l'informativa, comprensiva delle categorie dei dati trattati, è data al medesimo interessato, all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. In ogni caso, tutti questi dati vengono trattati nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di IPA. 4. DATI SENSIBILI Il Codice considera sensibili i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, sindacali e lo stato di salute, e li tutela con particolare attenzione. Qualora IPA venga in possesso di dati sensibili il consenso rilasciato riguarda anche il trattamento di tali dati, per le finalità di cui al successivo paragrafo. Viceversa, qualora i dati sensibili siano espressamente richiesti da IPA il loro trattamento sarà subordinato alla preventiva raccolta, volta per volta, del consenso. 5. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO Il trattamento dei dati personali raccolti presso l interessato o presso terzi è svolto:

2 A. per finalità attinenti l esercizio dell attività assicurativa e riassicurativa, cui IPA è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, nonché per l adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie o impartiti da Autorità di vigilanza e controllo. Queste attività possono essere svolte anche da soggetti operanti in Italia e all estero che collaborano con IPA e a cui pertanto IPA comunica i dati, o da soggetti cui IPA è tenuta a comunicare i dati (soggetti tutti costituenti la così detta catena assicurativa indicati al punto 8a) limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l interessato e IPA. Il consenso richiesto concerne pertanto anche il trattamento svolto da tali soggetti; B. per finalità commerciali e di marketing, quali quelle di informazione e promozione di prodotti e servizi, di rilevazione della qualità dei servizi prestati, di ricerche di mercato etc. Queste attività possono essere svolte dalla IPA e dai soggetti di cui al punto 8b). Il consenso richiesto concerne pertanto anche il trattamento svolto da tali soggetti. 6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 7. CONFERIMENTO DEI DATI Ferma restando l autonomia dell interessato si fa presente quanto segue: - per le finalità di cui al punto 5a) il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente funzionale all esecuzione dei rapporti contrattuali che, senza i dati, non potrebbero, in tutto o in parte, essere eseguiti; - per le finalità di cui al punto 5b) il conferimento dei dati è facoltativo ed il rifiuto di conferirli non comporta alcuna conseguenza sullo svolgimento dei rapporti contrattuali, precludendo soltanto la possibilità di svolgere le suddette attività commerciali e di marketing. 8. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI A. Per le finalità di cui al punto 5a), e per quanto strettamente necessario in relazione al tipo di polizza, i dati personali dell interessato possono essere comunicati per essere sottoposti a trattamenti correlati, aventi le medesime finalità limitatamente a quanto di stretta competenza a: - coassicuratori (indicati nella polizza) e riassicuratori; - soggetti facenti parte del Network di IPA; - consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto di IPA; - enti associativi (ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e organismi consortili propri del - settore assicurativo; - Pubbliche Amministrazioni od enti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria per Legge, regolamento o normativa comunitaria; - società di revisione e di certificazione (indicata negli atti di bilancio); - società che forniscono servizi informatici e telematici o che svolgono specifiche operazioni quali la protocollazione o l invio della corrispondenza, la liquidazione dei sinistri, l archiviazione dei dati etc. B. Per le finalità di cui al punto 5 b), i dati personali possono essere comunicati a: - società di IPA (controllanti, controllate e collegate anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge); - società terze specializzate nella rilevazione della qualità dei servizi, in ricerche di mercato e informazione e promozione commerciale; - soggetti facenti parte della catena distributiva di IPA. I dati personali non sono soggetti a diffusione. 9. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL ESTERO I dati personali possono essere trasferiti, per le finalità di cui al punto 5 lett. a) e lett. b), sia verso Paesi dell Unione Europea sia verso Paesi terzi rispetto all Unione Europea, alle medesime categorie di soggetti indicati al punto 8, rispettivamente primo e secondo comma. 10. DIRITTI DELL INTERESSATO Il Codice conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'interessato può: ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; chiedere di conoscere l'origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento, nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, l'indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili nominati e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in via anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e al trattamento che lo riguarda a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I diritti in oggetto potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al responsabile nominato con lettera raccomandata o all'indirizzo di posta elettronica paola.lanzillotto@ip-assistance.com. Nell'esercizio dei diritti, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia. IPA, per garantire l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, adotta misure idonee volte ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato medesimo e a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente. 2

3 PREMESSO CHE ESTENDO S.p.A., in seguito denominata Contraente, ha interesse a stipulare un contratto assicurativo a copertura dell estensione di garanzia (Ramo 09); INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l Italia, in seguito denominata Società, è disposta a fornire la copertura assicurativa estensione di garanzia; Il Cliente Distributore in seguito denominato Committente, ha conferito incarico al Contraente di fornire i servizi connessi alla estensione di garanzia e alla copertura assicurativa per danni di natura accidentale prestate dalla Società, da abbinare alla commercializzazione dei Prodotti nell ambito della propria rete di distribuzione; L Acquirente/Assicurato che ha sottoscritto un Modulo di Adesione contestualmente all acquisto di un Prodotto presso i punti vendita della Committente potrà attivare la copertura assicurativa telefonando alla centrale operativa del Contraente raggiungibile componendo il numero verde gratuito ; La Società prende atto che sono stati formalizzati accordi di collaborazione tra il Contraente e i Centri di Assistenza Tecnica ( C.A.T. ) presenti sul territorio nazionale ed europeo ai quali è stata affidata l attività di verifica e di individuazione delle cause che hanno generato il guasto e/o il malfunzionamento dei Prodotti; La Contraente provvede ad intrattenere direttamente i rapporti (attività di verifica ed individuazione delle cause) con la rete convenzionata dei C.A.T. e all emissione dei Buoni di Acquisto a favore degli Assicurati/Acquirenti che ne hanno diritto. Alla data di efficacia della presente Polizza, il Contraente provvederà a comunicare alla Società la lista dei C.A.T. convenzionati, che potrà essere aggiornata entro scadenze da concordarsi tra le Parti, ovvero su richiesta della Società; Il Committente ha richiesto e il Contraente si è impegnato a stipulare con Società assicurativa di gradimento del Committente specifica polizza al fine di fornire adeguate coperture assicurative a garanzia dei guasti e/o malfunzionamenti riconducibili a difetti di fabbricazione dei Prodotti ovvero a danni di natura accidentale occorsi ai Prodotti; Il Contraente e la Società, con l adesione del Committente anche ai fini degli artt 8, 15 e 26 che seguono, intendono stipulare la presente Polizza alle condizioni successivamente riportate. alle seguenti denominazioni Contraente e Società attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato. 3

4 DEFINIZIONI Acquirente/Assicurato Assicurazione Certificato di Garanzia Supplementare C.A.T. Committente Contraente Italia Modulo di Adesione Polizza Premio Prodotto Il soggetto, persona fisica, che ha acquistato presso i punti vendita della Committente un Prodotto per uso non professionale e ha sottoscritto contestualmente il Modulo di Adesione finalizzato alla estensione della garanzia fornita dalla casa costruttrice del Prodotto per guasti e/o malfunzionamenti riconducibili a difetti di fabbricazione per un ulteriore periodo di 12 mesi e alla copertura assicurativa per danni di natura accidentale avvenuti nel termine di 90 (novanta) giorni dalla data di acquisto del Prodotto. Il documento che prova l Assicurazione. Il documento denominato Regolamento Cliente, che viene consegnato all Acquirente/Assicurato con la sottoscrizione del Modulo di Adesione al momento dell acquisto del Prodotto. Tale documento è numerato progressivamente e su di esso viene riportato l estratto delle condizioni e delle prestazioni garantite dalla presente Polizza. Centri di Assistenza Tecnica convenzionati con la Contraente per l attività di verifica e di individuazione delle cause che hanno generato il guasto e/o il malfunzionamento dei Prodotti. Il Cliente distributore che ha conferito incarico al Contraente di fornire i servizi connessi all estensione di garanzia e alla copertura assicurativa per danni di natura accidentale prestate dalla Società, da abbinare alla commercializzazione dei Prodotti nell ambito della propria rete di distribuzione. Estendo S.p.A. Il territorio italiano, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano. Il contratto che disciplina i servizi erogati dal Committente per il tramite del Contraente a favore dell Acquirente/Assicurato. Il presente contratto di assicurazione. La somma dovuta dal Contraente alla Società. Il prodotto di elettronica di consumo e/o l elettrodomestico di valore di acquisto non superiore ad EUR 300,00, inclusa IVA, venduto nell ambito della rete di distribuzione del Committente. A titolo esemplificativo e non limitativo, elettrodomestici, apparecchiature audio-video ed informatiche, quali televisori, videoregistratori, lettori DVD, videocamere, HI-FI, cordless, palmari predisposti all utilizzo telefonico, personal computer, notebook, macchine per la produzione di vapore, lavatrici e 4

5 Sinistro Società Usura Guasti e/o malfunzionamenti riconducibili a difetti di fabbricazione Danno Accidentale Valore di Acquisto simili, asciugatrici, lavastoviglie, condizionatori, frigoriferi, congelatori, fabbricatori di ghiaccio, cucine, elettrodomestici da incasso e/o altri elettrodomestici, fotocamere digitali, console di gioco, ivi inclusi tutti quei Prodotti per i quali il Committente ha provveduto ad emettere fattura nei confronti dell Acquirente/Assicurato al momento dell acquisto e purché gli stessi non vengano utilizzati dagli Acquirenti/Assicurati a scopo professionale. Il fatto dannoso subito dal Prodotto per il quale è prestata la garanzia assicurativa di cui alla presente Polizza. Inter Partner Assistance S.p.A., impresa assicuratrice che emette e sottoscrive la presente Polizza. Il normale deterioramento e logorio che qualsiasi Prodotto e/o sue parti, incluse quelle meccaniche, subiscono per il solo effetto dell uso prolungato nel tempo. Il prodotto difettoso è il prodotto insicuro rispetto agli standards di sicurezza che legittimamente ci si può attendere da quel tipo di bene. I difetti di fabbricazione sono quelli che viziano solo alcuni esemplari tra quelli prodotti su larga scala: il bene esce dal sistema produttivo con qualche difetto o a causa di un occasionale errore del sistema stesso o a causa di qualche svista degli addetti del sistema. Ogni danno che pregiudichi la funzionalità del Prodotto in garanzia generato da cause esterne improvvise ed imprevedibili. Il prezzo del Prodotto, non comprensivo di IVA, risultante dalla fattura e/o scontrino fiscale. 5

6 MESSA IN COPERTURA CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Per la messa in copertura è necessario rientrare nell elenco di coloro che hanno aderito alla presente Polizza. Tale elenco sarà predisposto dal Committente ed inviato alla Società tramite il Contraente, dopo verifica dello stesso da parte di quest ultima, così come convenuto tra le Parti nell ART TRASMISSIONE DEI DATI E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI. Al fine della validità della copertura assicurativa il Committente, in solido con il Contraente, si rende responsabile: della raccolta delle adesioni al programma assicurativo per conto della Società e della relativa comunicazione a quest ultima, a titolo gratuito quale servizio offerto ai suoi clienti; della comunicazione al singolo Assicurato dei contenuti del programma assicurativo offerto (estratto di Polizza), nonché della raccolta del modulo di adesione, dell autorizzazione al trattamento dei dati personali e della loro conservazione. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO BUONA FEDE Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, del Committente e/o dell Acquirente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 c.c. Tuttavia, l omissione da parte del Contraente, del Committente e/o dell Acquirente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente, del Committente e/o dell Acquirente/Assicurato all atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l intera annualità). ALTRE ASSICURAZIONI L Assicurato, a parziale deroga di quanto disposto dall art.1910 C.C. è esonerato dalla preventiva comunicazione dell esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro, la Contraente/Assicurato deve tuttavia darne avviso per iscritto a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma del terzo comma dell art.1910 C.C. In caso di attivazione di altra Società, le prestazioni e le garanzie previste nel contratto saranno operanti, entro i limiti indicati, quale rimborso all Assicurato degli eventuali maggiori importi addebitati all Assicurato stesso dalla Società che ha erogato la prestazione o la garanzia superando il proprio massimale. 6

7 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL ASSICURAZIONE Fermo quanto disposto dal successivo articolo 5.4 e a parziale deroga di quanto previsto all art C.C., l'assicurazione resterà sospesa in caso di mancato pagamento, anche del primo premio, decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza dei termini di cui agli artt. 5.2 e 5.3 che seguono e riprenderà vigore dalle ore del giorno del pagamento, fermo restando il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti. EFFICACIA E DURATA DELLA POLIZZA La presente Polizza ha effetto a decorrere dalle ore del giorno successivo alla data di sottoscrizione della Polizza (inizio del contratto) e scade alle ore 24:00 del 31 dicembre 2010 (termine del contratto). In mancanza di disdetta inviata mediante lettera raccomandata A.R. da una delle Parti all altra almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza e a patto che venga rinnovato il Contratto di Servizi, come definito al successivo art. 25, tra Committente e Contraente (quest ultima si obbliga a comunicare tale circostanza alla Società prima della scadenza della Polizza), l assicurazione si intende prorogata con tacito rinnovo per un periodo di un anno/365 (trecentosessantacinque) giorni e così successivamente. Nel caso in cui, invece, il Contratto di Servizi, come definito al successivo art. 25, non venga rinnovato è escluso il tacito rinnovo e la Polizza avrà scadenza alle ore del anche in assenza di apposita disdetta. DELLE SINGOLE ADESIONI La garanzia assicurativa oggetto della presente Polizza ( Garanzia ) opera - in relazione a ciascun Prodotto per il quale l Acquirente/Assicurato, contestualmente all acquisto, ha sottoscritto il Modulo di Adesione sia per i guasti e/o i malfunzionamenti riconducibili a difetti di fabbricazione a prosecuzione della garanzia convenzionale già fornita dalla casa costruttrice sia per i danni di natura accidentale. La Garanzia per i guasti e/o i malfunzionamenti riconducibili a difetti di fabbricazione ha validità ed efficacia, in relazione al singolo Prodotto, dalla data di scadenza della garanzia originale fornita dalla casa costruttrice ( Garanzia Convenzionale ) fino al 36 (trentaseiesimo) mese successivo alla data di acquisto del Prodotto riportata sulla relativa fattura e/o scontrino fiscale. Nel caso in cui, in relazione al singolo Prodotto, non sia presente la Garanzia Convenzionale, la Garanzia avrà validità ed efficacia dalla scadenza del 24 (ventiquattresimo) mese successivo alla data di acquisto del Prodotto riportata sulla relativa fattura e/o scontrino fiscale fino al 36 (trentaseiesimo) mese successivo alla data di acquisto. In nessun caso la Garanzia ha validità ed efficacia oltre il 36 (trentaseiesimo) mese dalla data di acquisto del Prodotto. La Garanzia per i danni di natura accidentale copre, invece, i danni, rientranti in tale tipologia, che siano occorsi e, comunque, siano stati dichiarati dall Acquirente/Assicurato al Contraente, nei termini di cui al Modulo di Adesione, entro 90 (novanta) giorni dalla data di acquisto del Prodotto indicata sulla relativa fattura e/o scontrino fiscale. 7

8 Ciascuna Garanzia copre esclusivamente il Prodotto per il quale è stata attivata e per il quale è stato sottoscritto dall Acquirente/Assicurato il relativo Modulo di Adesione, anche qualora sulla fattura e/o sullo scontrino fiscale in possesso dell Acquirente/Assicurato siano indicati più Prodotti. L Acquirente/Assicurato che ha attivato la copertura assicurativa mediante la sottoscrizione del modulo di adesione contestualmente all acquisto del Prodotto, in caso di cessione del Prodotto, dovrà comunicare al Contraente, utilizzando il numero telefonico messo a disposizione dal Contraente i dati identificativi del nuovo Acquirente/Assicurato, pena la decadenza della copertura assicurativa e del diritto all indennizzo. In caso di mancato rinnovo della Polizza, la data di termine del contratto viene considerata come ultimo giorno utile alla messa in copertura di nuovi Assicurati e di nuovi Certificati di Garanzia Supplementare. Le adesioni attivate successivamente a tale termine, non potranno essere considerate valide al fine della copertura assicurativa. DISDETTA DEL CONTRATTO Qualora una delle Parti intenda esercitare la facoltà di disdetta della Polizza nel rispetto del termine sopra indicato, la stessa dovrà inviare la sopra richiamata lettera raccomandata anche al Committente. Resta comunque inteso che i Certificati di Garanzia Supplementare attivati in data anteriore alla data di efficacia della disdetta avranno validità fino alla loro naturale scadenza. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO La Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi dell art C.C. DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente, ai sensi dell art C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. ESENZIONE DA RESPONSABILITÀ E STIPULA A FAVORE DEL TERZO La Contraente stipula la presente Polizza nell interesse di tutti i soggetti indicati nelle premesse, restando esonerata da qualsiasi responsabilità in ordine all esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto e relative ai rapporti sorgenti tra Acquirente/Assicurato e Società assicuratrice. 8

9 VARIAZIONI NELLA PERSONA DELLA CONTRAENTE In caso di alienazione dell'azienda della Contraente o di parte delle Sue attività, gli effetti della Polizza si trasmetteranno al relativo acquirente, resta comunque inteso che l attuale Contraente curerà tutte le fasi relative al suddetto passaggio e sarà, comunque, responsabile in solido con la nuova società per i danni da quest ultima cagionati. Nel caso di incorporazione o di fusione della Contraente con altra società, la Polizza continuerà con la società incorporante o con quella frutto della fusione. Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale della Contraente, la presente Polizza continuerà con la nuova forma societaria. Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dalla Contraente entro il termine di 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi alla Società. Nei casi di scioglimento della Contraente o della sua messa in liquidazione, la Polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati previo conguaglio con il premio minimo garantito annuo stabilito in Polizza e comunque dovuto. ONERI FISCALI Gli oneri fiscali e tutti gli oneri stabiliti per legge relativi all assicurazione sono a carico della Contraente. FORO COMPETENTE Per ogni controversia inerente l esecuzione e/o l interpretazione del presente contratto nei confronti dell Acquirente/Assicurato, il foro territorialmente ed esclusivamente competente è quello del giudice del luogo della residenza o del domicilio elettivo dell Acquirente/Assicurato. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE FORMA DEL CONTRATTO Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti e controfirmata, per accettazione, dal Committente. VERIFICA DEGLI ASSICURATI La Società si riserva il diritto di verificare a posteriori se il beneficiario di una prestazione di assistenza o di una garanzia assicurativa ne ha effettivamente usufruito o ne aveva effettivamente diritto attraverso un controllo con la direzione della Contraente, Quest ultima si impegna, inoltre, a restituire alla Società le spese sostenute in seguito all effettuazione delle prestazioni di garanzia, che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge. 9

10 PUBBLICAZIONI La Contraente dovrà riportare nelle proprie pubblicazioni una sintetica descrizione delle prestazioni assicurative fornite dalla Società. Nelle proprie pubblicazioni, la Contraente dovrà riportare il marchio ed il logo della Società che quest ultima fornirà. Il testo di tali pubblicazioni, per la parte riguardante la Società, dovrà essere preventivamente approvato da quest ultima, fermo restando che le pubblicazioni non saranno oggetto di contributo da parte della Società medesima. CONTROVERSIE Ogni eventuale controversia comunque relativa all interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione della presente Polizza dovrà essere sottoposta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano. TRASMISSIONE DEI DATI E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI La Contraente si impegna a comunicare alla Società, i dati relativi alle coperture secondo le modalità descritte nel successivo art. 28 OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA. OBBLIGO DELLA SOCIETA DI FORNIRE PERIODICAMENTE I DATI AFFERENTI L ANDAMENTO DEL RISCHIO La Società si impegna a fornire alla Contraente, con cadenza mensile, dati afferenti l andamento del rischio. LIMITI DI ESPOSIZIONE E LORO SUPERAMENTO I massimali previsti per le prestazioni e le garanzie qui di seguito riportate si intendono al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge. Le eventuali spese sostenute direttamente dall Acquirente/Assicurato per una prestazione, sempreché contemplata e preventivamente autorizzata dalla Società, saranno rimborsate previa presentazione di validi giustificativi (fatture, ricevute fiscali). Fatto salvo le eventuali esclusioni e/o franchigie previste. RISERVATEZZA Le Parti s impegnano, in ordine alle informazioni che si scambieranno nella predisposizione del contratto e nella sua esecuzione a rispettare gli obblighi dettati in materia di riservatezza, nonché le disposizioni a tutela dei dati personali (L.675/96 e D.Lgs.196/03). La Società non potrà utilizzare i dati in suo possesso per i trattamenti diversi da quelli necessari per svolgere i suoi compiti istituzionali, né potrà trattare i medesimi dati, né cederli a terzi per fini di marketing diretto o indiretto. 10

11 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI E LIMITI DI RESPONSABILITÀ In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell Acquirente/Assicurato o per negligenza di questi, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto. La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad una sua mancata o ritardata prestazione a causa dell intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l assistenza, di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile. La Società non si assume, altresì, alcuna responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dal fornitore o per i danni da questo provocati. TERMINE DI PRESCRIZIONE Il termine di prescrizione dei sinistri relativi alla presente Polizza è di due anni. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE OPERATIVITA DELLA POLIZZA La Garanzia opererà in relazione al singolo Prodotto per il quale l Acquirente/Assicurato, contestualmente all acquisto, abbia sottoscritto il Modulo di Adesione. Il Committente si impegna a trasferire al Contraente i dati identificativi dei Prodotti e degli Acquirenti/Assicurati, affinché lo stesso possa trasferirli alla Società inserendoli su un apposito data-base sempre consultabile dalla Società, fornendo alla stessa le relative chiavi di accesso. Ciascun Prodotto così identificato sarà numerato progressivamente ed in maniera univoca dal Contraente e tale numerazione sarà comunicata alla Società. All esito della procedura descritta negli articoli che seguono, la Società, in caso di Sinistro occorso al Prodotto assicurato nel periodo di validità della Garanzia, provvederà ad autorizzare l emissione da parte del Contraente di un buono di acquisto di importo pari al Valore di Acquisto del Prodotto (il Buono di Acquisto ) a favore dell Acquirente/Assicurato, a condizione che il danno di natura accidentale sia riscontrabile, ovvero il guasto del Prodotto sia riconducibile ad un difetto di fabbricazione e non risulti altrimenti escluso ai sensi dell Art. 33 della presente Polizza. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La garanzia assicurativa oggetto della presente Polizza (l Garanzia ) opera - in relazione a ciascun Prodotto per il quale l Acquirente/Assicurato, contestualmente all acquisto, ha sottoscritto il Modulo di Adesione sia per i guasti e/o i malfunzionamenti riconducibili a difetti di fabbricazione a prosecuzione della garanzia convenzionale già fornita dalla casa costruttrice sia per danni di natura accidentale. La Garanzia per i guasti e/o i malfunzionamenti riconducibili a difetti di fabbricazione ha validità ed efficacia, in relazione al singolo Prodotto, dalla data di scadenza della garanzia originale fornita dalla casa costruttrice ( Garanzia Convenzionale ) fino al 36 (trentaseiesimo) mese successivo alla data di acquisto del Prodotto riportata sulla relativa fattura e/o scontrino fiscale. 11

12 Nel caso in cui, in relazione al singolo Prodotto, non sia presente la Garanzia Convenzionale, la Garanzia avrà validità ed efficacia dalla scadenza del 24 (ventiquattresimo) mese successivo alla data di acquisto del Prodotto riportata sulla relativa fattura e/o scontrino fiscale fino al 36 (trentaseiesimo) mese successivo alla data di acquisto. In nessun caso la Garanzia ha validità ed efficacia oltre il 36 (trentaseiesimo) mese dalla data di acquisto del Prodotto. La Garanzia per i danni di natura accidentale copre, invece, i danni, rientranti in tale tipologia, che siano occorsi e, comunque, siano stati dichiarati dall Acquirente/Assicurato al Contraente, nei termini di cui al Modulo di Adesione, entro 90 (novanta) giorni dalla data di acquisto del Prodotto indicata sulla relativa fattura e/o scontrino fiscale. Ciascuna Garanzia copre esclusivamente il Prodotto per il quale è stata attivata e per il quale è stato sottoscritto dall Acquirente/Assicurato il relativo Modulo di Adesione, anche qualora sulla fattura e/o sullo scontrino fiscale in possesso dell Acquirente/Assicurato siano indicati più Prodotti. L Acquirente/Assicurato che ha attivato la copertura assicurativa mediante la sottoscrizione del modulo di adesione contestualmente all acquisto del Prodotto, in caso di cessione del Prodotto, dovrà comunicare al Contraente, utilizzando il numero telefonico messo a disposizione dal Contraente i dati identificativi del nuovo Acquirente/Assicurato, pena la decadenza della copertura assicurativa e del diritto all indennizzo. LIMITI DI INDENNIZZO PER SINGOLO PRODOTTO L indennizzo che la Società sarà tenuta a corrispondere per singolo Prodotto assicurato è pari al Valore di Acquisto, per l importo massimo indicato nella tabella sottostante per ciascuna fascia di prezzo ivi prevista: Fasce di Prezzo dei Singoli Prodotti Assicurati (Iva Inclusa) Massimo Indennizzo per Singolo Prodotto (Iva Inclusa) Da 0,00 a 100,00 84,00 Da 100,01 a 150,00 125,00 Da 150,01 a 200,00 167,00 Da 200,01 a 300,00 250,00 PROCEDURA IN CASO DI SINISTRO A fronte della comunicazione di un Sinistro da parte di un Acquirente/Assicurato, il Contraente verificherà sul proprio sistema informatico: - gli estremi del Prodotto; - la data di attivazione e di scadenza della Garanzia Convenzionale; - che la data di accadimento del Sinistro sia compresa nel periodo di operatività della Garanzia. Il Contraente assegnerà e comunicherà sia alla Società sia al singolo Acquirente/Assicurato un numero di pratica. Al singolo Acquirente/Assicurato, inoltre, verranno comunicate le modalità 12

13 operative da espletare ai fini del ritiro del Prodotto da parte del trasportatore designato, indicando altresì che lo stesso dovrà essere consegnato al trasportatore con adeguato imballo. Espletate le predette verifiche, il Contraente organizzerà, a propria cura e spese, il ritiro del Prodotto presso il domicilio dell Acquirente/Assicurato. Il ritiro del Prodotto sarà effettuato entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ritiro del prodotto presso il domicilio dell Acquirente Assicurato. Il Contraente provvederà quindi alla consegna del Prodotto al CAT deputato alle relative verifiche tecniche. Rimane fin da ora inteso che il Prodotto viaggerà a rischio e pericolo dell Acquirente/Assicurato e che la Società non risponderà degli eventuali danni verificatasi durante il trasporto. MODALITA DI CONTROLLO DEI SINISTRI E DI LIQUIDAZIONE DEI DANNI Al ricevimento del Prodotto, il CAT incaricato dal Contraente provvederà alla verifica ed alla individuazione delle cause che ne hanno determinato il guasto o il malfunzionamento. Ultimata la fase di verifica, il CAT trasmette l esito al Contraente, il quale dopo aver controllato che siano state rispettate le procedure previste nel Modulo di Adesione e nella presente Polizza e che i guasti e/o i danni al prodotto non siano espressamente esclusi dalla copertura assicurativa ai sensi dell articolo 33 Esclusioni, provvederà a trasmettere l esito delle verifiche alla Società. Il Contraente trasmetterà alla Società gli esiti della valutazione tecnica effettuata dal CAT, con specifica richiesta di autorizzazione all emissione del relativo Buono di Acquisto, indicante gli estremi del Prodotto, l entità del relativo indennizzo, e le generalità dell Acquirente/Assicurato, affinché la Società entro 48 ore a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione proceda ad autorizzare l emissione del buono d acquisto. Il Contraente, ottenuta la debita autorizzazione da parte della Società, non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ritiro del Prodotto al domicilio dell Acquirente/Assicurato, provvederà ad inviare a quest ultimo (e per conoscenza al Committente) il Buono di Acquisto, specificando che con la sottoscrizione del Buono di Acquisto l Acquirente/Assicurato cederà alla Società in via definitiva la titolarità del Prodotto danneggiato. Qualora la Società ritenga il sinistro non indennizzabile a termini di Polizza, assumerà la gestione del sinistro comunicando al singolo Acquirente/Assicurato le cause di inoperatività della garanzia, informando contestualmente il Contraente ed il Committente sui relativi esiti. La Società prende atto che, alla scadenza di ogni mese di validità della presente Polizza, il Committente emetterà nei confronti del Contraente fattura riepilogativa sulla quale verranno elencati la totalità dei Buoni di Acquisto autorizzati dalla Società ed emessi dal Contraente in tale periodo di riferimento, debitamente sottoscritti dai relativi Acquirenti/Assicurati. Il Contraente provvederà al pagamento della relativa fattura con bonifico bancario da effettuarsi entro 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese. A fronte del predetto pagamento, il Contraente, al fine di ottenere l indennizzo dalla Società per gli importi corrisposti al Committente, invierà alla Società stessa copia della fattura pagata al Committente e dei relativi Buoni di Acquisto emessi nel periodo di riferimento. La Società, una volta verificata la correttezza dei dati riportati in fattura con quanto in suo possesso, provvederà al pagamento dell indennizzo con bonifico bancario da effettuarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della predetta documentazione da parte del Contraente. 13

14 La Società si riserva il diritto di effettuare trimestralmente delle verifiche sulle pratiche liquidate per cui sono stati emessi Buoni Acquisto verificandone gli estremi di indennizzabilità. La Contraente s impegna a mettere a disposizione della Società tutti gli elementi necessari affinché le verifiche possano essere espletate. La Società, a seguito delle verifiche di cui sopra, si riserva il diritto di addebitare alla Contraente eventuali indennizzi erogati attraverso l emissione dei Buoni Acquisto ma non dovuti all Acquirente/Assicurato. ART ESCLUSIONI Sono esclusi dalla copertura assicurativa fornita ai sensi della presente Polizza i guasti e/o danni: a) di natura accidentale verificatisi successivamente al 90 (novantesimo) giorno dalla data di acquisto del Prodotto; b) causati con dolo, colpa grave o uso anomalo del Prodotto da parte dell Acquirente/Assicurato; c) alle parti che, per normale usura e funzionamento, necessitano di periodica sostituzione e/o manutenzione (quali a titolo esemplificativo e non limitativo: i materiali d'uso e consumo, testine, parti in gomma, cinghie, manicotti, filtri, guarnizioni, guaine, telecomandi, lampadine, batterie, singoli tasti delle tastiere, alimentatori, testine di stampanti e fax, unità ottiche, ecc.); d) dovuti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione o che siano conseguenza dell'inosservanza delle prescrizioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione indicate dal costruttore e/o fornitore dei Prodotti; e) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi connessi a lavori di pulitura, controllo, manutenzione e revisione; f) del Prodotto soggetto ad una campagna di richiamo da parte del produttore e/o del distributore originata da difetti dichiarati, in serie o epidemici; g) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; h) ai pannelli LCD con meno di 5 pixel interi bruciati o limitatamente a 3 pixel nel caso in cui siano contigui; i) derivanti da impressionamento dell'immagine sullo schermo, da interventi di collaudo, programmazione, taratura, ed a tutte le operazioni di ordinarla manutenzione e pulitura del Prodotto; j) verificatisi a seguito di eventi naturali, agenti atmosferici, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, eventi socio politici, calamità naturali, incendio, furto, scippo e rapina, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sequestri, terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare; k) verificatisi in occasione di trasporti e/o trasferimenti effettuati dall Acquirente/Assicurato e/o vettori terzi; l) dovuti a virus e, più in generale, a problemi connessi al malfunzionamento del software in dotazione o installato successivamente all'acquisto del Prodotto; 14

15 m) espressamente esclusi dal certificato di Garanzia Convenzionale rilasciato dalla casa costruttrice; n) agli accessori in genere anche se inseriti nella confezione del Prodotto al momento dell'acquisto, nonché ai telefoni cellulari palmari predisposti all utilizzo telefonico. Contestualmente alla decorrenza della presente polizza, le Parti convengo, di comune accordo, di modificare i seguenti articoli di polizza: MODALITA DI CONTROLLO DEI SINISTRI E DI LIQUIDAZIONE DEI DANNI Al ricevimento del Prodotto, il CAT incaricato dal Contraente provvederà alla verifica ed alla individuazione delle cause che ne hanno determinato il guasto o il malfunzionamento. Ultimata la fase di verifica, il CAT trasmette l esito al Contraente, il quale dopo aver controllato che siano state rispettate le procedure previste nel Modulo di Adesione e nella presente Polizza e che i guasti e/o i danni al prodotto non siano espressamente esclusi dalla copertura assicurativa provvederà a trasmettere l esito delle verifiche alla Società. Il Contraente trasmetterà alla Società gli esiti della valutazione tecnica effettuata dal CAT. Nel caso i cui il prodotto venga riparato dal CAT, il Contraente fornirà alla Società il giustificativo dei costi (fattura o foglio di lavoro). La Società, una volta verificata la correttezza dei dati riportati in fattura con quanto in suo possesso, provvederà al pagamento dell indennizzo con bonifico bancario da effettuarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della predetta documentazione da parte del Contraente. Nel caso in cui il prodotto non sia stato riparato, il Contraente emetterà specifica richiesta di autorizzazione all emissione del relativo Buono di Acquisto, indicante gli estremi del Prodotto, l entità del relativo indennizzo, e le generalità dell Acquirente/Assicurato, affinché la Società entro 48 ore a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione proceda ad autorizzare l emissione del buono d acquisto. Il Contraente, ottenuta la debita autorizzazione da parte della Società, non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ritiro del Prodotto al domicilio dell Acquirente/Assicurato, provvederà ad inviare a quest ultimo (e per conoscenza al Committente) il Buono di Acquisto, specificando che con la sottoscrizione del Buono di Acquisto l Acquirente/Assicurato cederà alla Società in via definitiva la titolarità del Prodotto danneggiato. Qualora la Società ritenga il sinistro non indennizzabile a termini di Polizza, assumerà la gestione del sinistro comunicando al singolo Acquirente/Assicurato le cause di inoperatività della garanzia, informando contestualmente il Contraente ed il Committente sui relativi esiti. La Società prende atto che, alla scadenza di ogni mese di validità della presente Polizza, il Committente emetterà nei confronti del Contraente fattura riepilogativa sulla quale verranno elencati la totalità dei Buoni di Acquisto autorizzati dalla Società ed emessi dal Contraente in tale periodo di riferimento, debitamente sottoscritti dai relativi Acquirenti/Assicurati. Il Contraente provvederà al pagamento della relativa fattura con bonifico bancario da effettuarsi entro 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese. A fronte del predetto pagamento, il Contraente, al fine di ottenere l indennizzo dalla Società per gli importi corrisposti al Committente, invierà alla Società stessa copia della fattura pagata al Committente e dei relativi Buoni di Acquisto emessi nel periodo di riferimento. La Società, una volta verificata la correttezza dei dati riportati in fattura con quanto in suo possesso, provvederà al pagamento dell indennizzo con bonifico bancario da effettuarsi entro 60 (sessanta) giorni dal 15

16 ricevimento della predetta documentazione da parte del Contraente. La Società si riserva il diritto di effettuare trimestralmente delle verifiche sulle pratiche liquidate per cui sono stati emessi Buoni Acquisto verificandone gli estremi di indennizzabilità. La Contraente s impegna a mettere a disposizione della Società tutti gli elementi necessari affinché le verifiche possano essere espletate. La Società, a seguito delle verifiche di cui sopra, si riserva il diritto di addebitare alla Contraente eventuali indennizzi erogati attraverso l emissione dei Buoni Acquisto ma non dovuti all Acquirente/Assicurato. ALTRE ESCLUSIONI Si specifica che sono esclusi dalla copertura assicurativa i telefoni cellulari, i palmari, i computer desktop, i notebook, ed i grandi elettrodomestici. 16

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