Polizza di Assicurazione contro gli Infortuni

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1 Soluzione Polizza di Assicurazione contro gli Infortuni SOMMARIO 1 DEFINIZIONI pag. 2 NORME GENERALI INFORTUNI 2 Oggetto e delimitazione del rischio pag. 4 3 Prestazioni pag. 6 4 Sinistri - diritti e doveri delle parti pag. 9 5 Disposizioni varie pag Condizioni Aggiuntive pag Tabelle pag. 15 Tabella I - percentuali di Invalidità permanente pag. 15 Tabella II - classificazione delle attività pag. 17 Tabella III - tabella INAIL per Invalidità permanente pag. 17 NORME GENERALI DI ASSISTENZA 8 Premesse pag Assistenza sanitaria pag Servizi di assistenza pag Disposizioni comuni pag. 26 NOTIZIE UTILI 12 Articoli del Codice Civile menzionati pag Cosa fare in caso di sinistro pag Prescrizione pag. 31 Mod. NF48A - Ed. 07/2015 Data ultimo aggiornamento: 30/04/2015 Pagina 1 di 30

2 1 DEFINIZIONI Nel testo che segue si intende per: Assicurato: Assicurazione: Beneficiari: Contraente: Diaria: Franchigia: Indennizzo: Infortunio: Infortunio professionale: Infortunio extraprofessionale: Invalidità permanente: Inabilità temporanea: Istituto di cura: IVASS/ISVAP: Malattia: Polizza: Premio: Ricovero: Sinistro: Società: Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Il contratto di assicurazione. Gli eredi dell Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di Morte. Il soggetto che stipula l assicurazione. La somma assicurata per ogni giorno di Inabilità temporanea o di ricovero ospedaliero o di gesso. La parte di danno che in caso di sinistro rimane a carico dell Assicurato e per la quale la Società non riconosce l indennizzo. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. L evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili. Infortunio verificatosi durante lo svolgimento da parte dell Assicurato delle attività professionali dichiarate. Infortunio verificatosi nello svolgimento da parte dell Assicurato di attività che non abbiano carattere di professionalità. La perdita definitiva, a seguito di Infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dall attività effettivamente esercitata. La perdita temporanea, a seguito di Infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell Assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate. Istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital (struttura sanitaria autorizzata, avente posti letto per degenza diurna, che eroga prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici specialisti), regolarmente autorizzati a fornire assistenza ospedaliera. Non sono considerati Istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche e fisioterapiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani. l Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nel settore assicurativo sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. A far data dal 1 gennaio 2013 l IVASS è succeduto in tutti i poteri, competenze e funzioni di vigilanza precedentemente affidate all ISVAP. Ogni oggettiva alterazione evolutiva dello stato di salute non conseguente ad Infortunio. Il documento che prova l assicurazione. La somma dovuta dal Contraente alla Società. Permanenza in Istituto di cura con pernottamento o in day hospital. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. La Liguria Società di Assicurazioni S.p.A. Pagina 2 di 30

3 Società di assistenza: La struttura convenzionata con la Società, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno, rispondente al Numero Verde (solo per l Italia), al numero urbano (per chiamate anche dall estero), al fax , alla pas.areaassistenza@fondiaria-sai.it Pagina 3 di 30

4 2 OGGETTO E DELIMITAZIONE DEL RISCHIO 2.1 Rischio assicurato L assicurazione vale per gli Infortuni che l Assicurato subisca nello svolgimento: delle attività professionali principali e secondarie dichiarate; di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. Sono considerati Infortuni anche: 1) l asfissia non di origine morbosa; 2) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; 3) l annegamento; 4) l assideramento o il congelamento; 5) i colpi di sole o di calore. 6) le conseguenze (con esclusione delle malattie di cui certi insetti sono portatori necessari) obiettivamente constatabili di morsi o punture di animali. 2.2 Infortuni causati da colpa grave e da tumulti popolari A parziale deroga dell art del Codice Civile, sono compresi in garanzia gli Infortuni causati da colpa grave dell Assicurato. A parziale deroga dell art del Codice Civile, sono compresi in garanzia gli Infortuni causati da tumulti popolari ai quali l Assicurato non abbia partecipato attivamente. 2.3 Infortuni causati da calamità naturali A parziale deroga dell art C.C., l assicurazione è estesa agli Infortuni causati da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni, trombe ed uragani, ma per la metà delle somme indicate in polizza e con un massimo indennizzo di ,00 per persona. Inoltre se più Assicurati con la Società fossero coinvolti in un medesimo evento, l esborso massimo della Società non potrà superare l importo di ,00; se gli indennizzi spettanti complessivamente eccedessero tale importo, gli stessi saranno proporzionalmente ridotti. 2.4 Infortuni occorsi durante il servizio militare L assicurazione resta valida durante il servizio militare di leva in tempo di pace o il servizio civile sostitutivo dello stesso, nonché durante i richiami per esercitazioni. È considerato servizio militare di leva anche quello prestato volontariamente in corpi militari o paramilitari per l assolvimento dell obbligo di leva. L assicurazione non comprende gli Infortuni subiti durante l arruolamento per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale, fermo il diritto per l Assicurato di richiedere la risoluzione dell assicurazione stessa, né gli infortuni subiti durante la partecipazione ad interventi militari fuori dai confini della Repubblica Italiana, fermo il diritto dell Assicurato di richiedere la sospensione dell assicurazione. Nel caso di risoluzione, spetta all Assicurato il rimborso della parte di premio relativa al periodo di assicurazione non goduto, mentre nel caso di sospensione l Assicurato ha diritto di ottenere la protrazione dell assicurazione per un periodo uguale a quello della sospensione. 2.5 Rischio volo L assicurazione è estesa agli Infortuni che l Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri gestiti da aziende che effettuano trasporto pubblico di persone. In caso di incidente che colpisca più Assicurati con la Società, l esborso massimo non potrà superare la somma di ,00 per tutti gli indennizzi. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, le somme spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotte in proporzione al rapporto che intercorre tra il detto limite e il totale degli indennizzi dovuti. 2.6 Rischi esclusi dall assicurazione Sono esclusi dall assicurazione gli Infortuni: a) causati dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l Assicurato è privo della abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e che la patente stessa venga rinnovata; b) causati dalla guida di aeromobili, dal loro uso in qualità di membro dell equipaggio, nonché dall uso, anche come passeggero, di alianti, deltaplani, ultraleggeri, parapendio; c) avvenuti in stato di ubriachezza, o in seguito ad abuso di psicofarmaci, o all uso di stupefacenti o allucinogeni; Pagina 4 di 31

5 d) causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio; e) causati dalla partecipazione dell Assicurato a reati dolosi commessi o tentati; f) causati da guerra e insurrezioni; sono invece compresi nell assicurazione gli infortuni causati da guerra o da insurrezione che l Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per un massimo di 15 giorni dall insorgere di tali eventi, a condizione che l Assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o l insurrezione; g) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). Sono altresì esclusi gli Infortuni causati: h) dalla pratica di sport comportanti l uso di veicoli e di natanti a motore; i) dalla pratica del paracadutismo; l) dalla pratica svolta anche a titolo non professionistico dei seguenti sport: alpinismo o sci alpinismo (oltre il 3 grado della scala di Monaco), atletica pesante, arti marziali, lotta nelle varie forme, pugilato, rugby, equitazione, football americano, hockey nelle varie forme, canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti caratterizzati da cascate, immersioni subacquee con autorespiratore, bob, slittino, salto dal trampolino con sci, sci acrobatico, sci su ghiacciaio, speleologia; m) dalla partecipazione a gare organizzate dalle competenti Federazioni e riservate ai propri tesserati di: baseball, calcio, ciclismo, polo, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, pentathlon moderno, rugby, sci a livello regionale organizzate da sci club, sport su ghiaccio, velocità su pattini a rotelle, skate-board nonché dalla partecipazione a imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche, sci estremo); n) dalla pratica professionale di attività sportive da parte dell Assicurato. Sono comunque esclusi gli infarti, da qualunque causa determinati, le ernie non traumatiche nonché le rotture del tendine di Achille. 2.7 Validità territoriale L assicurazione è valida in tutto il mondo. 2.8 Persone non assicurabili Premesso che la Società, qualora fosse stata a conoscenza che l Assicurato era affetto da alcoolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), diabete insulinodipendente non avrebbe consentito a prestare l assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall art C.C., indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall art. 5.2 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio) delle Norme Generali Infortuni e dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Limite di età dell Assicurato Articolo abrogato. Pagina 5 di 31

6 3 PRESTAZIONI 3.1 Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell Infortunio. Se, al momento dell Infortunio, l Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella Tabella I (pagg. 14 e 15) sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. 3.2 Morte Indennizzo per il caso di Morte Se l Infortunio ha come conseguenza la Morte, la Società corrisponde la somma assicurata ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell Assicurato in parti uguali. L indennizzo per il caso Morte non è cumulabile con quello per Invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità permanente, l Assicurato muore in conseguenza del medesimo Infortunio, la Società corrisponde ai Beneficiari soltanto la differenza tra l indennizzo per Morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità permanente Morte presunta Qualora l Assicurato sia scomparso a seguito di Infortunio indennizzabile ai sensi di polizza e, in applicazione dell art. 60, comma 3 del Codice Civile o dell art. 211 del Codice della Navigazione, l Autorità giudiziaria ne abbia dichiarato la Morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Società corrisponde ai Beneficiari la somma assicurata per il caso di Morte. Se, dopo il pagamento dell indennizzo, viene provata l esistenza in vita dell Assicurato, la Società ha diritto di agire nei confronti sia dei Beneficiari sia dell Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta. 3.3 Invalidità permanente Invalidità totale Se l Infortunio ha come conseguenza l Invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata Invalidità parziali tabellate Se l Infortunio ha come conseguenza una Invalidità permanente definitiva parziale, l indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di Invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori delle menomazioni indicate nella Tabella I (pagg. 14 e 15) Invalidità parziali non tabellate - Criteri Se l Infortunio ha come conseguenza una Invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti dalla Tabella I (pagg. 14 e 15), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati: - nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate nella Tabella I (pagg. 14 e 15), le percentuali ivi indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; - nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell arto stesso; - nel caso in cui l Invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella Tabella I (pagg. 14 e 15), la stessa viene determinata tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione; - la perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l applicazione della percentuale di Invalidità, calcolata sulla base dei valori indicati nella Tabella I (pagg. 14 e 15) e dei criteri sopra richiamati, ed è pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%; - per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità permanente tenendo conto dell eventuale applicazione di presidi correttivi Franchigia assoluta e differenziata per Invalidità parziali La liquidazione dell indennizzo per Invalidità permanente verrà effettuata con le seguenti modalità: a) sulla parte di somma assicurata fino a ,00 non si fa luogo ad indennizzo quando l Invalidità permanente è di grado pari od inferiore al 3% della totale; se invece l Invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l indennizzo è liquidato solo per la parte eccedente; b) sulla parte di somma assicurata eccedente ,00 e fino a ,00 non si fa luogo ad indennizzo quando l Invalidità permanente è di grado pari od inferiore al 5% della totale; se invece l Invalidità permanente Pagina 6 di 31

7 risulta superiore a tale percentuale, l indennizzo è liquidato solo per la parte eccedente; c) sulla parte di somma assicurata eccedente ,00 non si fa luogo ad indennizzo quando l Invalidità permanente è di grado pari od inferiore al 10%; se invece l Invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l indennizzo è liquidato solo per la parte eccedente Abolizione Franchigia - Supervalutazione Nel caso in cui l Invalidità permanente sia di grado superiore al 30% della totale, l indennizzo verrà liquidato senza deduzione di alcuna delle franchigie previste al precedente punto Qualora il grado di Invalidità permanente superi il 65%, verrà liquidato l intero capitale assicurato. 3.4 Inabilità temporanea Inabilità temporanea - Liquidazione integrale Se l Infortunio ha come conseguenza una Inabilità temporanea, la Società corrisponde la somma assicurata a partire dal giorno successivo a quello dell infortunio ed escludendo i giorni di franchigia di cui al seguente punto La diaria viene corrisposta per un massimo di 300 giorni per ciascuna annualità assicurativa. L indennizzo per Inabilità temporanea è cumulabile con quello per Morte o per Invalidità permanente Franchigia assoluta e differenziata sulla Inabilità temporanea L indennizzo per Inabilità temporanea decorre: a) dal decimo giorno successivo, rispetto a quello computabile ai sensi di polizza, per somme assicurate non eccedenti 52,00; b) dal quindicesimo giorno successivo, rispetto a quello computabile ai sensi di polizza, per somme assicurate eccedenti 52, Abolizione Franchigia Se l Infortunio comporta ricovero ospedaliero o immobilizzazioni con apparecchi gessati o con tutori equivalenti, purché rigidi ed inamovibili, l indennizzo verrà liquidato dal primo giorno successivo all Infortunio stesso, senza deduzione di alcuna delle franchigie previste al precedente punto Rimborso delle spese di cura Per la cura delle lesioni causate da Infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del massimale assicurato: in caso di ricovero o intervento chirurgico le spese sostenute durante la degenza in Istituto di cura per: - esami - onorari dei medici, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante all intervento, nonché i diritti di sala operatoria e materiale di intervento (comprese endoprotesi) - rette di degenza - trattamenti riabilitativi - cure mediche relativamente alle prestazioni sanitarie extra-ricovero le spese prescritte da medici specialisti e sostenute per: - accertamenti diagnostici - onorari dei medici - interventi chirurgici ambulatoriali - medicinali, materiale farmaceutico e parafarmaceutico - trattamenti riabilitativi - noleggio o acquisto di apparecchiature terapeutiche e/o ortopediche. Le spese del presente punto sono rimborsate nella misura dell 80%; il rimanente 20%, con il minimo di 77,00 per ogni infortunio, resta a carico dell Assicurato. 3.6 Diaria da ricovero e da gesso La Società corrisponde all Assicurato l indennità giornaliera a tale titolo prevista in polizza: a) in caso di ricovero ospedaliero reso necessario da Infortunio indennizzabile a termini di polizza per un periodo massimo di 300 giorni per ciascuna annualità assicurativa; b) in caso di applicazione di apparecchi gessati o di tutori immobilizzanti equivalenti (esclusi collari o tutori terapeutici amovibili), resa necessaria da infortuni e sempreché l immobilizzazione abbia una durata di almeno sette giorni, la Società liquida la diaria assicurata a partire dal giorno successivo a quello dell infortunio regolarmente denunciato e per un periodo massimo di 120 giorni per ciascuna annualità assicurativa. Il pagamento dell indennizzo viene effettuato a cura ultimata, con presentazione di certificazione medica attestante la durata del ricovero e, per la gessatura, la sede della frattura nonché la data di applicazione e quella di rimozione Pagina 7 di 31

8 della gessatura stessa. 3.7 Danni estetici Qualora l Assicurato a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza abbia riportato conseguenze di carattere estetico che, pur non comportando invalidità permanente di carattere funzionale, abbiano provocato sfregi o deturpazioni, la Società rimborserà le spese sostenute per cure, applicazioni ed eventuali interventi di chirurgia ricostruttiva effettuate allo scopo di ridurre o eliminare il danno estetico, fino a concorrenza di 2.600,00, purché l intervento avvenga entro due anni dal giorno dell infortunio e non oltre un anno dalla scadenza del contratto. 3.8 Indennità aggiuntiva per soggetti particolari In caso di morte dell Assicurato che abbia a proprio carico figli minori e/o soggetti disabili o portatori di gravi infermità croniche invalidanti e/o anziani non autosufficienti quali eredi legittimi e facenti parte del nucleo familiare, la Società liquida a questi ultimi una ulteriore indennità pari al 30% della somma spettante agli stessi per il caso di morte, con il massimo complessivo di ,00 tra indennità per morte e la presente indennità aggiuntiva. Questa indennità aggiuntiva non viene riconosciuta quando viene liquidata l indennità aggiuntiva per commorienza dei coniugi come da Condizione Aggiuntiva 3.9. Per il caso di invalidità permanente totale o parziale, purché accertata di grado superiore al 65%, la Società liquida una ulteriore indennità pari al 30% della somma assicurata indicata in polizza per il caso di invalidità permanente totale. 3.9 Indennità aggiuntiva per commorienza dei coniugi Nel caso in cui, a seguito di infortunio determinato da uno stesso evento, consegua la morte dell Assicurato e del coniuge - assicurato o non, purché non legalmente separato - e nel contempo tali soggetti lascino figli minori conviventi beneficiari di polizza, la Società liquida a questi ultimi una ulteriore indennità pari al 50% della somma spettante agli stessi per il caso di morte. Pagina 8 di 31

9 4 SINISTRI - DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI Denuncia del sinistro e obblighi relativi dell Assicurato In caso di sinistro l Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell art del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata, per il caso di Inabilità Temporanea, da un primo certificato rilasciato dal reparto di Pronto Soccorso di Istituto di cura e deve contenere l indicazione del luogo, giorno e ora dell evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da certificati medici. Nel caso di Inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. In mancanza, la liquidazione dell indennizzo viene fatta considerando come data di guarigione quella pronosticata dall ultimo certificato regolarmente inviato. L Assicurato o, in caso di Morte, i Beneficiari devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. L inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art del Codice Civile. 4.2 Diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all art del Codice Civile verso i terzi responsabili dell Infortunio. 4.3 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall assicurazione dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto di imposta, relativa al periodo di assicurazione non goduta. 4.4 Determinazione dell indennizzo - Perizia contrattuale L indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di Invalidità permanente o sul grado e durata dell Inabilità temporanea, nonché sull applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall art. 3.1 (Criteri di indennizzabilità) delle Norme Generali Infortuni possono essere demandate ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo perito, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell Ordine dei medici competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio medico. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da esse designato, contribuendo in parti uguali alle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell Invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo. Pagina 9 di 31

10 5 - DISPOSIZIONI VARIE 5.1 Pagamento del premio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I Premi devono essere pagati presso l Intermediario al quale è stata assegnata la Polizza oppure alla Società. Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 47 del Regolamento ISVAP n 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamenti consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art C.C. 5.2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli artt del Codice Civile. 5.3 Aggravamento del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi dell art del Codice Civile. 5.4 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell Assicurato, ai sensi dell art del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. 5.5 Attività diversa da quella dichiarata Fermo il disposto degli articoli 2.6 (Rischi esclusi dall assicurazione), 5.2 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio), 5.3 (Aggravamento del rischio) e 5.4 (Diminuzione del rischio) delle Norme Generali Infortuni, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento dell attività professionale dichiarata in polizza, senza che l Assicurato stesso ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di sinistro: - l indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio; - l indennizzo sarà corrisposto in misura ridotta, se la diversa attività aggrava il rischio, così come risulta dalla tabella seguente: PERCENTUALE RIDOTTA DELL INDENNIZZO IN RELAZIONE ALLA DIVERSA ATTIVITÀ Attività professionale svolta ATTIVITÀ PROFESSIONALE DICHIARATA al momento dell Infortunio Classe A Classe B Classe C Classe D Classe A 100% 100% 100% 100% Classe B 75% 100% 100% 100% Classe C 50% 75% 100% 100% Classe D 25% 50% 75% 100% Per determinare il livello di rischio dell attività dichiarata in polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro e, di conseguenza, la percentuale di riduzione dell indennizzo, si farà riferimento alla Tabella II Classificazione delle attività (pag. 16). Quanto disposto dal presente articolo non si applica nei casi di estensione della garanzia previsti dall art. 2.4 (Infortuni occorsi durante il servizio militare) delle Norme Generali Infortuni. 5.6 Assicurazione di gruppi familiari Qualora la presente assicurazione sia stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato, così come disposto dall art del Codice Civile. 5.7 Altre assicurazioni L Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio. Se l Assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione, la Società non è tenuta a corrispondere Pagina 10 di 31

11 l indennizzo. In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art del Codice Civile. 5.8 Sinistro plurimo Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la Società in conseguenza di un unico evento, l esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l importo di ,00. Qualora gli indennizzi liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti. 5.9 Proroga dell assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell assicurazione, quest ultima è prorogata per un anno e così successivamente, salvo quanto stabilito al punto 2.9 (Limite di età dell Assicurato) Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell Assicurato Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Pagina 11 di 31

12 6 CONDIZIONI AGGIUNTIVE (Valide se espressamente richiamate) A Limitazione dell assicurazione agli Infortuni professionali L assicurazione vale esclusivamente per gli Infortuni conseguenti all attività professionale dichiarata, compresi quelli che avvengono durante il percorso dall abitazione al luogo di lavoro e viceversa. B Limitazione dell assicurazione agli Infortuni extraprofessionali L assicurazione vale esclusivamente per le attività che l Assicurato svolga senza carattere di professionalità. C Valutazione del grado di Invalidità permanente secondo la Tabella INAIL A deroga del punto 3.3, la tabella delle percentuali di Invalidità permanente ivi richiamata (Tabella I pagg. 14 e 15) si intende sostituita con quella allegata al D.P.R. 30/6/65 n e successive modificazioni (Tabella III pag. 17), con rinuncia da parte della Società all applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge stessa, ma con applicazione delle Franchigia prevista al punto D Franchigia assoluta su Invalidità permanente A deroga del punto lett. a) e b) delle Norme Generali Infortuni, non si fa luogo ad indennizzo quando l Invalidità permanente è di grado pari od inferiore al 5% della totale; se invece l Invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l indennizzo è liquidato solo per la parte eccedente. Si conferma la franchigia indicata alla lett. c) del punto G Esenzione franchigia Invalidità permanente fino a ,00 A parziale deroga del punto lett. a), per il caso di Invalidità permanente si conviene che: - sulla parte di somma assicurata fino a ,00, l indennizzo per Invalidità permanente viene liquidato senza applicazione di alcuna franchigia; - sulla parte di somma assicurata eccedente ,00 e fino a ,00, non si fa luogo a indennizzo quando l invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 3% della totale; se invece l invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l indennizzo è liquidato solo per la parte eccedente. Sulla parte di somma assicurata eccedente ,00 si confermano le franchigie indicate alle lettere b) e c) del punto H I.P. specifica per particolari categorie professionali A parziale deroga delle menomazioni indicate nella Tabella I (o, se operante, nella Tabella III pag. 17), in relazione all attività dichiarata, sono operanti le seguenti disposizioni particolari: 1. Invalidità permanente specifica per medici si conviene tra le Parti che, in caso di infortunio che dovesse comportare la perdita anatomica o funzionale totale degli arti superiori, la Società liquiderà l Invalidità permanente secondo le seguenti percentuali: - per la perdita dell arto superiore 100% - per la perdita della mano o dell avambraccio 100% - per la perdita del pollice 80% - per la perdita della falange ungueale del pollice 40% - per la perdita dell indice 80% - per la perdita del mignolo 40% - per la perdita del medio o dell anulare 20% - per la perdita di una falange di ogni altro dito 1/3 del dito. Per le altre menomazioni, relativamente a medici che praticano la chirurgia, l odontoiatria o la fisioterapia, le percentuali di I.P. indicate nella Tabella I (o, se operante, nella Tabella III) si intendono aumentate di 5 punti percentuali, mentre per gli altri medici si intendono quelle indicate nelle citate Tabelle. In caso di infortunio con perdita di più dita, l indennizzo verrà stabilito mediante la somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. La somma massima assicurabile con la presente Condizione Aggiuntiva non può essere superiore a ,00. In caso di somma assicurata superiore, alla parte eccedente ,00 sarà ripristinato il calcolo dell Invalidità permanente previsto dalla Tabella di Invalidità permanente operante. Pagina 12 di 31

13 2. Invalidità permanente specifica per artisti e musicisti professionisti si conviene tra le Parti che, in caso di infortunio che dovesse comportare la perdita anatomica o funzionale totale degli arti superiori, la Società liquiderà l Invalidità Permanente secondo le percentuali di I.P. indicate nella Tabella I (o, se operante, nella Tabella III) aumentate di 15 punti percentuali, mentre per tutte le altre menomazioni si applicheranno le percentuali indicate nelle citate Tabelle. I Rischi Sportivi (escluse immersioni con autorespiratore) A parziale deroga del punto 2.6 lett. m) delle Norme Generali Infortuni la garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di uno o più dei seguenti sport: atletica pesante, arti marziali, lotta, pugilato, equitazione, canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti caratterizzati da cascate, bob, slittino, sci con salto dal trampolino, sci acrobatico. Sono escluse da questa estensione le immersioni subacquee con autorespiratore. Nei confronti degli Assicurati che praticano una o più delle attività sportive sopraindicate resta convenuto che non è dovuto alcun indennizzo per Invalidità permanente pari o inferiore al 5% della totale. Per Invalidità permanente superiore a detta percentuale, ferme restando le superiori franchigie previste al punto 3.3.4, l indennizzo viene liquidato solo per l aliquota di Invalidità permanente eccedente il 5% della totale. L Rischi Sportivi (comprese immersioni con autorespiratore) A parziale deroga del punto 2.6 lett. m) delle Norme Generali Infortuni la garanzia si intende estesa ai rischi sportivi di cui alla Condizione Aggiuntiva I), comprese le immersioni subacquee con autorespiratore e compresi i casi di embolia. Resta ferma la franchigia assoluta del 5% nella suddetta Condizione Aggiuntiva. M Estensione alla responsabilità civile del Contraente (solo per aziende) 1) Qualora, nonostante l indennizzo liquidato a termini di polizza, l Assicurato o, in caso di Morte, i Beneficiari o altri aventi diritto, congiuntamente o singolarmente, non rilascino quietanza liberatoria e avanzino maggiori pretese nei confronti del Contraente a titolo di risarcimento dei danni per responsabilità civile, la Società risponde delle maggiori somme che questi fosse tenuto a pagare (per Morte, Invalidità permanente e Inabilità temporanea) in eccedenza all indennizzo predetto, e fino alla concorrenza di un importo pari all indennizzo stesso, ma entro il limite di ,00 per persona. 2) Qualora in un medesimo sinistro siano coinvolti più Assicurati, il maggior esborso a carico della Società non potrà superare complessivamente l importo di ,00. 3) La garanzia prestata con la presente estensione dell assicurazione è operante soltanto per gli infortuni indennizzabili ai sensi di polizza, ma non vale: - per le azioni di rivalsa esperite da Enti gestori di Assicurazioni Sociali obbligatorie; - se, in relazione agli infortuni indennizzabili a termini della presente polizza, è in corso con la Società una polizza per la copertura della responsabilità civile del Contraente derivante da infortuni sul lavoro di dipendenti; - se l infortunato è ascendente o discendente del Contraente, altro parente o affine con lui convivente, amministratore o socio del Contraente, se il Contraente è una società a responsabilità illimitata, nonché nei confronti delle persone che si trovino con lui nei rapporti di ascendenza o discendenza. 4) Se per un Infortunio viene iniziato un procedimento penale o una causa in sede civile, il Contraente dovrà darne comunicazione alla Società appena ne abbia conoscenza; parimenti dovrà informare questa di qualsiasi domanda proposta da infortunati o loro Beneficiari o aventi diritto per conseguire risarcimenti a titolo di responsabilità civile, trasmettendole in ogni caso documenti, notizie e quanto altro riguarda la vertenza. La Società assume fino a quando ne ha interesse, sostenendone le spese a termini di legge, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente avvalendosi di tutti i diritti ed azioni ad esso competenti, nell ambito della propria obbligazione contrattuale. N Esonero della denuncia di altre assicurazioni (solo per aziende) Il Contraente è esonerato dal denunciare altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati abbiano stipulato o stipulino in proprio con la Società o con altre Compagnie. O Esonero della denuncia di infermità (solo per aziende) Il Contraente è esonerato dal denunciare malattie, mutilazioni, difetti fisici da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire. Gli Assicurati sono pertanto inclusi in garanzia indipendentemente dalle loro condizioni fisiche e di salute. È tuttavia espressamente confermato che l indennizzabilità e la liquidazione di eventuali Infortuni avverrà secondo i criteri di indennizzabilità stabiliti al punto 3.1. Viene parimenti confermato il punto 2.8 (Persone non assicurabili). Pertanto qualora l Infortunio colpisca una persona non assicurabile, il relativo premio imponibile sarà restituito dalla Società, senza diritto ad alcuna indennità. Pagina 13 di 31

14 P Assicurazione in base all ammontare delle retribuzioni (solo per aziende) 1) Il Contraente è esonerato dall obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la loro identificazione e per la determinazione delle somme assicurate e del premio si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente tenuti per legge. 2) Agli effetti assicurativi per retribuzione si intende quanto per il dipendente viene comunicato all INPS quale imponibile per il conteggio dei relativi contributi. 3) Per la liquidazione delle indennità è considerata retribuzione annua dell infortunato quella determinata secondo i criteri di cui al punto 2) e corrisposta nei 12 mesi precedenti quello nel quale si è verificato l Infortunio. Se il rapporto di lavoro dell infortunato è inferiore a 12 mesi, la retribuzione maturata nel periodo di lavoro effettivo viene rapportata ad anno. 4) Il tasso di premio viene pattuito per ogni mille Euro di retribuzione computata ai sensi del precedente punto 2). Al premio risultante si applicano sconti e maggiorazioni pattuiti ed aggiunta l imposta di legge. Pagina 14 di 31

15 7 TABELLE Tabella I Percentuali di Invalidità Permanente Descrizione Percentuali Destro Sinistro Perdita anatomica o funzionale: di un arto superiore di una mano o di un avambraccio di un pollice di un indice di un medio 8 6 di un anulare 8 6 di un mignolo della falange ungueale di un pollice 9 8 di una falange di un altro dito della mano 1/3 del dito Anchilosi: della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola del gomito in angolazione compresa fra 120 e 70 con pronosupinazione libera del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera 10 8 Paralisi completa: del nervo radiale del nervo ulnare Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: al di sopra della metà della coscia 70 al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio 60 al di sotto del ginocchio ma al di sopra del terzo medio di gamba 50 Perdita anatomica o funzionale di: un piede 40 ambedue i piedi 100 un alluce 5 un dito del piede diverso dall alluce 1 della falange ungueale di un alluce 2,5 Anchilosi: dell anca in posizione favorevole 35 del ginocchio in estensione 25 della tibio-tarsica ad angolo retto 10 della tibio-tarsica con anchilosi della sotto-astragalica 15 Paralisi completa dello sciatico popliteo esterno 15 Esiti di frattura scomposta di una costa 1 Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: di una vertebra cervicale 12 di una vertebra dorsale 5 della 12 dorsale 10 di una vertebra lombare 10 Pagina 15 di 31

16 Descrizione Destro Percentuali Sinistro Postumi di un trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti 2 Esiti di frattura del sacro 3 Esiti di frattura del coccige con callo deforme 5 Perdita totale, anatomica o funzionale, di: un occhio 25 ambedue gli occhi 100 Sordità completa di: un orecchio 10 ambedue gli orecchi 40 Stenosi nasale assoluta: monolaterale 4 bilaterale 10 Perdita anatomica: di un rene 15 della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8 Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. Pagina 16 di 31

17 Tabella II Classificazione delle attività CLASSE A Soggetti che esercitano una professione prevalentemente sedentaria, che non svolgono attività in ambienti ove sono in funzione macchine operatrici, che non accedono a cantieri e impalcature. Elenco esemplificativo delle principali attività Agenti (assicurazione, credito, commercio, industria e servizi) - Albergatori senza lavoro manuale - Amministratori - Antiquari senza restauro - Architetti senza accesso ai cantieri - Avvocati - Barbieri - Benestanti senza particolari occupazioni - Bidelli - Biologi - Camerieri - Casalinghe - Clero (appartenenti al clero, esclusi missionari all'estero) - Collaboratori familiari - Commercialisti - Concessionari auto e motoveicoli - Consulenti (fiscali, del lavoro, finanziari, industriali) - Dentisti - Dirigenti e Quadri senza lavoro manuale - Disegnatori - Domestici e collaboratori familiari - Editori - Enologi - Estetisti - Farmacisti - Fisioterapisti - Fotografi solo in studio - Geologi solo in studio - Geometri senza accesso ai cantieri - Giornalai - Giornalisti solo in redazione - Grafici - Impiegati e Quadri senza acceso ai cantieri, officine, ponteggi - Imprenditori che non prestano lavoro manuale - Indossatori - Ingegneri senza accesso a cantieri - Insegnanti di materie non sperimentali o professionali - Istruttori di scuola guida - Magistrati - Massaggiatori - Medici - Musicisti - Notai - Odontotecnici - Orafi - Ostetriche - Paramedici - Parrucchieri - Pensionati - Periti solo in studio - Programmatori - Sarti - Studenti - Vetrinisti - Volontari. Titolari e addetti di negozio o esercizio commerciale di: abiti, confezioni - accessori per autoveicoli - articoli da regalo - articoli ed apparecchi fotografici e di ottica - arti- coli igienico-sanitari (senza installazione) - articoli in pelle, calzature - articoli sportivi - bar, caffè, birreria (senza lavoro manuale) - cartoleria, libreria - casalinghi - computer, mobili per ufficio - dischi, musica, strumenti musicali - drogheria, vini e liquori - elettrodomestici, radio, TV (esclusa posa di antenne) - generi alimentari - giocattoli - merceria, tessuti - mobili (senza lavoro manuale) - oreficeria, orologeria, gioielleria - panetteria, latteria, pasticceria, gelateria (senza produzione) - pellicce, capi in pelle - profumeria - tabaccheria. Altre attività Attività non elencate, ma riconducibili per analogia ai criteri di appartenenza alla classe. CLASSE B Soggetti che accedono o lavorano abitualmente in laboratori, sale macchine, magazzini, depositi, cantieri; soggetti che svolgono la loro attività all esterno dell azienda, con accesso a cantieri e impalcature, ma senza lavoro manuale e soggetti che compiono frequenti viaggi. Elenco esemplificativo delle principali attività Agricoltori senza uso di macchine operatrici - Albergatori con lavoro manuale - Allenatori sportivi (insegnanti, istruttori, maestri) - Allevatori di animali domestici (esclusi bovini, suini ed equini) - Antiquari con restauro - Architetti con accesso ai cantieri - Autisti esclusi autocarri e autobus - Autotrasportatori senza lavoro di carico e scarico - Commessi viaggiatori Corniciai Cuochi - Dirigenti e Quadri con lavoro manuale e con accesso ai cantieri - Distributori di carburante - Elettrauto - Floricoltori e vivaisti - Fotografi anche all'esterno (fotoreporter) Geologo con attività esterna - Geometri con accesso a cantieri - Gestori di autorimesse Giardinieri - Giornalisti anche all'esterno - Guardapesca, guardie campestri, guardacaccia - Impiegati e Quadri con accesso a cantieri, officine, ponteggi - Imprenditori che prestano lavoro manuale - Ingegneri con accesso a cantieri - Insegnanti di materie sperimentali o professionali - Litografi - Marmisti (posatori solo a terra) Mediatori - Periti anche all'esterno - Piastrellisti - Riparatori di elettrodomestici in genere - Scultori - Tappezzieri - Taxisti - Tipografi - Veterinari - Vigili urbani. Titolari e addetti di negozio o esercizio commerciale di: articoli igienico-sanitari (con installazione) - armeria senza confezionamento di cartucce e munizioni - bar, caffè, birreria (con lavoro manuale) - colori e vernici - ferramenta - fiori e piante - frutta e verdura - panetteria, latteria, pasticceria, gelateria (con produzione) - macelleria (senza macellazione) - pescheria - ristorante, trattoria, pizzeria - salumeria, rosticceria - surgelati - tintoria, lavanderia. Altre attività Attività non elencate, ma riconducibili per analogia ai criteri di appartenenza alla classe. CLASSE C Soggetti che svolgono attività comportanti lavori di pesante manualità, lavori con macchine operatrici, lavori su impalcature e lavori in cantieri, senza uso di esplosivi. Elenco esemplificativo delle principali attività Abbattitori di piante - Agricoltori con uso di macchine operatrici - Allevatori di animali (bovini, suini ed equini) - Antennisti - Autisti di autocarri, anche con carico e scarico, e di autobus - Autotrasportatori con lavoro di carico e scarico - Boscaioli - Calzolai - Carpentieri - Carrozzieri - Elettricisti - Fabbri - Facchini - Falegnami - Fonditore di metalli - Guardie notturne, giurate - Idraulici - Imbianchini - Insegnanti di equitazione, di alpinismo, di sci - Marmisti anche su ponti e impalcature, senza uso di mine - Meccanici - Mobilieri - Muratori - Operai con uso di macchine e accesso a officine, cantieri, ponteggi - Pescatori (esclusa pesca d'altura) - Spedizionieri - Tornitori - Vetrai. Titolari e addetti di negozio o esercizio commerciale di: armeria con confezionamento di cartucce e munizioni - macelleria con macellazione. Altre attività Attività non elencate, ma riconducibili per analogia ai criteri di appartenenza alla classe. CLASSE D Altre attività non comprese né riconducibili nelle classi precedenti. Pagina 17 di 31

18 Tabella III Tabella INAIL per invalidità permanente (Allegato 1 al D.P.R. n del ) Descrizione Percentuali Destro Sinistro Sordità completa da un orecchio 15 Sordità completa bilaterale 60 Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35 Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi 40 Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa tabella pag. 19) Stenosi nasale assoluta unilaterale 8 Stenosi nasale assoluta bilaterale 18 Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace 11 b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace 30 Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25 Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 15 Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazioni dei movimenti del braccio 5 Anchilosi completa dell articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola Anchilosi completa dell articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo-omerale b) per amputazione al terzo superiore Perdita del braccio al terzo medio o totale dell avambraccio Perdita dell avambraccio al terzo medio o perdita della mano Perdita di tutte le dita della mano Perdita del pollice o del primo metacarpo Perdita totale del pollice Perdita totale dell indice Perdita totale del medio 12 Perdita totale dell anulare 8 Perdita totale del mignolo 12 Perdita della falange ungueale del pollice Perdita della falange ungueale dell indice 7 6 Perdita della falange ungueale del medio 5 Perdita della falange ungueale dell anulare 3 Perdita della falange ungueale del mignolo 5 Perdita delle due ultime falangi dell indice 11 9 Perdita delle due ultime falangi del medio 8 Perdita delle due ultime falangi dell anulare 6 Perdita delle due ultime falangi del mignolo 8 Anchilosi totale dell articolazione del gomito con angolazione tra a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) con anchilosi tale da permettere i movimenti di pronosupinazione Anchilosi totale dell articolazione del gomito in flessione massima o quasi Pagina 18 di 31

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