FORUM P.A. Intervento del Sen. Antonio Montagnino al convegno su La riforma dei servizi pubblici per l impiego in Italia
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- Uberto Massa
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1 FORUM P.A. Intervento del Sen. Antonio Montagnino al convegno su La riforma dei servizi pubblici per l impiego in Italia In un Paese complesso come il nostro, non è semplice portare avanti una riforma i cui punti centrali sono il decentramento, la delegificazione, lo snellimento e l apertura ai privati. Poco più di tre anni fa, quando con la legge 15 marzo 1997, n. 59 il Parlamento ha conferito al Governo la delega per intervenire, tra l altro, in materia di collocamento e di politiche attive del lavoro, fissando gli indirizzi e i criteri essenziali, si è tenuto innanzitutto presente: 1) l esigenza di realizzare un sistema di servizi per l impiego capace di dare impulso effettivo al mercato del lavoro e all incontro tra domanda e offerta di lavoro, e in grado di garantire, quindi, l interesse della società verso la promozione dell occupazione; 2) l obiettivo di rimuovere le rigidità e la burocratizzazione che hanno caratterizzato gli innumerevoli interventi legislativi che, in tema di servizi all impiego, si sono susseguiti per quasi cinquant anni. Partendo dal presupposto che oggi le sfide più importanti riguardano da un lato la modernizzazione del sistema e, dall altro, la capacità di coniugare la formazione professionale e il collocamento, è chiaro che una normativa avanzata deve tentare di rispondere alle nuove esigenze anche consentendo l apertura ai privati. Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 rappresenta certamente una radicale e profonda riforma che va, appunto, nella direzione appena enunciata. Tale decreto, infatti, opera il trasferimento dell attività di collocamento ordinario e delle politiche del lavoro alle regioni e alle provincie, ed apre ai privati; anche se 1
2 l associazione che riunisce le agenzie di collocamento privato sottolinea ancora la permanenza di alcune rigidità. Di particolare interesse risulta poi l integrazione tra attività di formazione professionale e di collocamento che deve avvenire a livello locale (l ambito prescelto può coincidere con la provincia o con i territori in cui si sperimentano i principali strumenti di flessibilità, quali i patti territoriali). Si tratta di una innovazione importante, anche se una enfatizzazione della normativa, a cui non faccia riscontro l attuazione concreta, rischia di complicare ulteriormente le cose. A questo proposito ricordiamo che non tutte le regioni hanno legiferato per dare avvio ai Centri per l Impiego e che, allo stesso modo, non in tutte le regioni sono stati istituiti i nuovi organismi previsti dal decreto legislativo n. 469/1997. Questi, dotati di nuove competenze e strutturati secondo i principi del decentramento, dovrebbero rispondere meglio alla esigenza di creazione di nuova occupazione, superando i limiti delle vecchie strutture, come, ad esempio, le Commissioni per l impiego, che recepivano e valutavano i progetti, senza però fare promozione attiva dell occupazione. Come ho già accennato, la più grande novità è rappresentata dalla legittimazione di idonee strutture organizzative private, in possesso di determinati requisiti di professionalità e patrimonialità, per lo svolgimento dell attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. In presenza dei requisiti richiesti, le agenzie di collocamento privato, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro, possono svolgere, a titolo gratuito, l attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro che deve costituire, peraltro, l oggetto sociale esclusivo delle agenzie stesse. Mi sembra interessante ricordare, inoltre, la novità introdotta dall art.11 dello stesso decreto legislativo n. 469/97 che ha istituito, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Sistema Informativo del Lavoro (SIL), a cui potranno collegarsi, a parità di condizioni, soggetti pubblici e privati. 2
3 La riforma contenuta nel decreto legislativo n. 469/97, è oggetto di numerosi interventi normativi di cui sono relatore: il disegno di legge che ricalca il quesito referendario ritenuto non ammissibile dalla Corte Costituzionale (modifica dell art.10 del dlgs n.469/97), lo schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori (n. 658), e lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro (n. 647). Si tratta, senza dubbio, di provvedimenti idonei a predisporre strumenti validi per la realizzazione degli obiettivi posti dalla legge 59/97, anche se dovrebbero essere accolte alcune perplessità esposte dalla Camera e dal Senato. A questo proposito, in relazione all art. 10 del dlgs n. 469/97, ritengo sia opportuno predisporre una rete di servizi, un mix pubblico privato che garantisca opportunità di lavoro ed efficienza. In questo senso, credo che la normativa attuale sia in grado di porre le basi per il raggiungimento di tali obiettivi. Inoltre è sicuramente necessario rimodulare alcuni aspetti della normativa, come ad esempio la prescrizione relativa alla esclusività dell attività, senza però pensare che la mediazione possa diventare un attività secondaria rispetto ad altre come, per esempio, la formazione, da cui, peraltro, una organizzazione che si occupa di collocamento non può rimanere estranea. Nonostante la necessità di opportuni correttivi, sono tuttavia convinto che noi scontiamo non una carenza nell intuizione legislativa, ma un ritardo nella sua attuazione. Pensiamo ad esempio al ritardo nell avvio del SIL. Nel quadro complessivo della riforma, ritengo sia stato positivo consentire allo Stato di mantenere compiti di indirizzo e di promozione e di coordinamento e programmazione. Per l esercizio di tali funzioni, il decreto legislativo sull incontro tra domanda e offerta di lavoro e il regolamento prevedono alcuni accorgimenti che rappresentano ulteriori tappe per il raggiungimento del traguardo finale. Il successo della normativa e della riforma sta, infatti, nella creazione di un sistema caratterizzato dalla piena affidabilità sia del servizio pubblico che delle agenzie private che si occupano di questo delicato settore. 3
4 Di notevole importanza ai fini dell attuazione della delega di cui all art.45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, risulta poi il contenuto del regolamento per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, incluso tra le norme oggetto di delegificazione. Tale regolamento è finalizzato a riordinare, in relazione ai compiti di indirizzo e coordinamento propri dello Stato, come previsto dal dlgs n.469/97, alcune procedure miranti a facilitare l incontro tra domanda e offerta di lavoro, nel rispetto delle competenze delle regioni. In particolare, le disposizioni del regolamento individuano le linee di carattere generale delle procedure di collocamento pubblico per tutte le categorie di lavoratori - ad eccezione della gente di mare e dei disabili - la istituzione dell elenco anagrafico e della scheda professionale in sostituzione delle liste di collocamento e dei libretti di lavoro, e la predisposizione di servizi alle persone in cerca di lavoro (colloqui, orientamento professionale e informazione sugli incentivi), demandando ad appositi provvedimenti regionali l attuazione della nuova normativa regolamentare. Con l introduzione dell elenco anagrafico (che sostituirà le liste di collocamento) e della scheda professionale si è sicuramente fatto un serio passo in avanti in favore della semplificazione, ma occorre consentire anche ai privati di accedere agevolmente alle informazioni e di stipulare convenzioni con le regioni, in modo che possano svolgere efficacemente il proprio lavoro ed evitare, così, che si crei una forte discrepanza tra le dichiarazioni di intenti e la loro concretizzazione. In 11 regioni ci sono 13 società di collocamento privato, le cui principali difficoltà consistono nella carente possibilità di un continuo scambio di notizie. Un ulteriore punto da chiarire riguarda l abolizione delle liste di collocamento a seguito dell introduzione dell elenco anagrafico. Occorre infatti verificare se l introduzione della nuova normativa comporti l abrogazione di tutte quelle disposizioni che pongono l iscrizione o l anzianità della permanenza in tali liste come requisito essenziale per determinati fini. 4
5 Quanto allo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro, la puntuale definizione dello stato di disoccupazione e dei soggetti potenzialmente destinatari delle misure di promozione per l inserimento nel mercato del lavoro, rappresentano, a mio parere, i presupposti essenziali per l avvio e la realizzazione di politiche attive del lavoro ed elemento pregiudiziale per il riordino degli incentivi all occupazione e del sistema di ammortizzatori sociali previsto dall art.45, comma 1, della l. 144/99. La complessità della materia e del processo riformatore dei servizi giustificano, in qualche modo, difficoltà e lentezze nella fase di attuazione. Occorre però recuperare questi ritardi e superare gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di un sistema più razionale di collocamento che consenta il pieno superamento del principio del monopolio pubblico. A questo proposito risulta indispensabile intervenire sia per rendere concretamente operanti le vigenti disposizioni (non basta soltanto prevedere l istituzione del SIL, ma avviarlo in tempi rapidi e garantirne l efficacia), sia per apportare miglioramenti ed integrazioni alla normativa introdotta con il dlgs n.469/97. In questo senso, particolare attenzione merita la disciplina del collocamento privato che deve consentire un apertura più consistente all attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro svolta dai soggetti privati, purché non si eliminino le garanzie necessarie ad evitare un uso distorto di tale attività. Questa è la strada da seguire per definire una legislazione orientata alla modernizzazione, alla efficienza e alla competitività tra i servizi pubblici per l impiego e l attività di collocamento privato. Sono abituato non a enfatizzare, ma ad operare per chiedere innovazioni realizzabili, praticabili, attuabili. Oggi esiste una normativa organica orientata a innovare il sistema del collocamento coniugandolo con l obiettivo della promozione all occupazione. Dobbiamo, pertanto, superare una mentalità diffusa che non si è ancora pienamente adeguata a questa esigenza. C è un mondo che chiede innovazione, un mercato 5
6 diverso e per questo occorrono regole che siano in grado di recepire e rispondere adeguatamente a questo cambiamento. I giovani che si avvicinano al lavoro, così come tutti coloro i quali richiedono un inserimento lavorativo, hanno bisogno di avere garanzie per usufruire di un servizio, pubblico o privato che sia, efficiente, al passo con i tempi e in grado di promuovere realmente occupazione. Sen. Antonio Montagnino 6
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