Anno 2013 N. RF305. La Nuova Redazione Fiscale ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

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1 Anno 2013 N. RF305 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 8 OGGETTO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI RIFERIMENTI ART. 30, DL 78/2010; DLGS N. 46/99; CIRC. INPS N. 108/2013, N. 98/2013 CIRCOLARE DEL 11/12/2013 Sintesi: si riepilogano le modalità di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali determinati in Unico PF, con particolare attenzione a quelli dovuti dai soggetti iscritti alla gestione Ivs (artigiani e commercianti) nonché alla gestione separata Inps (lavoratori autonomi senza cassa di previdenza). Si esamina la disciplina relativa la riscossione dei contributi previdenziali dovuti da: artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS dell Inps professionisti iscritti alla Gestione separata dell Inps. Sul punto, si rammenta che secondo l art. 30 del DL 78/2010: A decorrere dal 1 gennaio 2011, l attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. Pertanto (analogamente a quanto avviene in ambito tributario): l avviso di addebito assorbe le funzioni prima svolte dalla cartella esattoriale e dal ruolo acquisendo così natura di atto esattivo tuttavia, ai fini della riscossione, l Inps, può ancora avvalersi dell avviso bonario, quale atto che precede l avviso di addebito. REQUISITI DELL AVVISO DI ADDEBITO Come di consueto, l avviso di addebito deve contenere, a pena di nullità: AVVISO DI ADDEBITO: ELEMENTI PREVISTI DALLA NORMA (art.30, DL 78/2010) - codice fiscale del contribuente - l intimazione ad adempiere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell avviso - periodo di riferimento del credito - l indicazione che, in mancanza di pagamento, - causale del credito - gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi, ove dovuti - l indicazione dell Agente della Riscossione competente (in base al domicilio fiscale del contribuente) l agente della riscossione indicato procederà ( senza la preventiva notifica della cartella di pagamento ) ad espropriazione forzata - la sottoscrizione, anche con firma elettronica, del responsabile dell ufficio che ha emesso l atto AVVISO DI ADDEBITO: ULTERIORI ELEMENTI INDICATI DALL INPS (circ. Inps 168/2010) sede INPS competente dati anagrafici del debitore e domicilio fiscale rilevato dall Anagrafe tributaria importo del credito, distinto per singolo periodo e ripartito tra quota capitale, sanzioni e interessi anno del credito totale delle somme richieste nell avviso, comprensivo dei compensi di riscossione modalità di pagamento responsabile del procedimento tipologia di credito, con indicazione della Gestione previdenziale di riferimento e, in caso di crediti da atto di accertamento dell Inps/altri enti, indicazione degli estremi dell atto e relativa data di notifica

2 Redazione Fiscale Info Fisco 305/2013 Pag. 2 / 8 AMBITO APPLICATIVO L avviso di addebito, secondo la circ. Inps 168/2010 viene utilizzato per recuperare: le somme dovute a titolo di contributi non versati alla scadenza mensile o periodica i crediti derivanti dai controlli effettuati dall Istituto previdenziale o da altri enti. Pertanto, ai fini in esame, l Inps ha distinto gli avvisi in relazione ai casi di: omissione contributiva accertamento AVVISO DI ADDEBITO DA OMISSIONE CONTRIBUTIVA L omissione contributiva riguarda quei contributi previdenziali e assistenziali: denunciati ma non versati (in tutto o in parte) alle scadenze di legge ovvero, versati in ritardo AVVISO BONARIO Secondo la citata circ.168/2010, in caso di omissione contributiva, l Inps può ancora avvalersi della facoltà di richiedere il pagamento al debitore mediante avviso bonario (art. 24, DLgs.46/99) prima di emettere l avviso di addebito. Pertanto, la formazione e la notifica dell avviso di addebito avviene solo se il debitore non provvede al pagamento nei termini fissati nell avviso bonario (ovvero 30 gg dalla sua ricezione). Nota: nella recente Circ. 98/2013, l Inps ha precisato che le comunicazioni relative a detti contributi: non sono più inviate a mezzo posta ma sono messe a disposizione sul cassetto previdenziale. In ogni caso, sono esclusi dall invio dell avviso di addebito i crediti oggetto di rateazione o i crediti inseriti in un piano di rientro. AVVISO DI ADDEBITO DA ACCERTAMENTO L avviso di addebito da accertamento riguarda, invece, i crediti accertati a seguito di: verifica ispettiva dell INPS o di altri enti accertamento d ufficio notificato con lettera di diffida. Pertanto, per gli atti emessi dall Inps, verrà intimato al contribuente di adempiere al pagamento, entro 90 giorni dalla notifica dell atto; se entro tale termine: non viene proposto ricorso amministrativo (ai Comitati regionali o provinciali dell INPS) oppure, non viene pagato il dovuto sarà notificato l avviso di addebito. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DETERMINATI IN UNICO In relazione ai contributi dei soggetti iscritti all IVS ed alla Gestione separata, si rammenta che: Artigiani e commercianti Lavoratori autonomi i contributi sul reddito minimale (cd fissi ) e contributi sulla parte eccedente il minimale reddituale, sono determinati in Unico PF in base al reddito dichiarato ai fini fiscali I contributi alla Gestione separata INPS sono determinati in UNICO PF in base al reddito dichiarato ai fini fiscali.

3 Redazione Fiscale Info Fisco 305/2013 Pag. 3 / 8 Ne segue che: per i contributi sul reddito minimale di artigiani/commercianti: non si pone alcun problema di quantificazione, essendo predeterminati nei loro importi dall Inps; per questi, l Istituto, si limita a verificarne il corretto versamento e procede, in caso di omissione, alla notifica dell avviso bonario per tutti gli altri contributi: si possono porre problemi di quantificazione determinati dal fatto che la base imponibile contributiva coincide (in tutto o in parte) con quella fiscale. Pertanto, qualsiasi variazione in aumento/diminuzione del reddito imponibile, d impresa o di lavoro autonomo, si riflette anche sul calcolo dei contributi. Esempio: le ordinarie attività di controllo dell Agenzia delle Entrate, della GdF, ecc. che determinano una variazione dell imponibile fiscale, esplicano i propri effetti sull imponibile quello contributivo e, conseguentemente, sulla contribuzione dovuta ASSOGGETTAMENTO ALL AVVISO DI ADDEBITO Contributi e premi previdenziali che vengono determinati in base alla dichiarazione dei redditi rientrano nell ambito applicativo del DL 78/2010; ciò comporta che anche per la riscossione dei contributi e premi risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall Agenzia delle Entrate in base alle dichiarazioni dei redditi, viene notificato l avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. Nota: permane una residuale competenza dell Agenzia delle Entrate in relazione all iscrizione a ruolo di detti premi e contributi e relativi interessi e sanzioni che risultano dovuti: - per gli anni d imposta 2007 e 2008 in base agli esiti dei controlli automatici e formali - per gli anni d imposta 2006 e successivi in base agli accertamenti notificati entro il 31/12/2009. Pertanto, le somme oggetto dell avviso d addebito possono derivare sia da accertamenti d ufficio (amministrativi) o ispettivi dell INPS che da accertamenti dell Agenzia delle Entrate. ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE Come anticipato, considerato che i contributi previdenziali dovuti da artigiani/commercianti per la quota eccedente il minimale e dai professionisti senza cassa sono determinati in Unico: A) l attività di accertamento e liquidazione permane in capo all Agenzia delle Entrate; la stessa, infatti, individua/ridetermina i contributi previdenziali dovuti sui maggiori redditi d impresa o di lavoro autonomo accertati nel corso delle attività di controllo. B) la riscossione, in caso di omesso pagamento, segue la disciplina dell avviso di addebito formato e notificato dall Inps. TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO FISCALE RILEVANTI AI FINI INPS Sul sito istituzionale dell Inps viene precisato che le tipologie di accertamento che influiscono sulla contribuzione sono: la liquidazione automatica (art. 36-bis,DPR 600/73) l accertamento parziale (art. 41-bis, DPR 600/73) gli studi di settore e i parametri contabili. Inoltre, possono dar luogo ad un ricalcolo dei contributi previdenziali anche altre tipologie di accertamento (es: accertamento induttivo puro, analitico-induttivo o analitico), a condizione che la rettifica determini un maggior imponibile fiscale, rilevante a fini contributivi. Redditometro: non incide sui contributi previdenziali l accertamento sintetico (in quanto attribuisce un reddito presunto di capitale e non di impresa o professionale).

4 Redazione Fiscale Info Fisco 305/2013 Pag. 4 / 8 ATTIVITÀ ISPETTIVA DELL INPS Per quanto riguarda, l attività ispettiva condotta dall Inps si osserva che questa attiene alla posizione contributiva dell imprenditore/professionista e dei relativi collaboratori, piuttosto che all ammontare imponibile; pertanto, oltre alla verifica del regolare versamento della contribuzione dichiarata, i controlli possono riguardare, ad esempio: la corretta iscrizione del soggetto presso la Gestione previdenziale di appartenenza il corretto inquadramento contributivo nonché l adempimento degli obblighi relativi ad gli eventuali familiari coadiutori dell imprenditore. Dal punto di vista procedurale, si osserva che: VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO LETTERE DI DIFFIDA l attività ispettiva dell Inps si conclude con la redazione di un verbale di accertamento unico. In relazione alla violazione contestata, può o meno contenere la diffida a regolarizzare le violazioni riscontrate entro 30 giorni dalla notifica del verbale. In ogni caso, l Istituto attende 90 giorni dalla notifica del verbale prima di formare l avviso di addebito. Ciò per consentire sia la regolarizzazione del debito, sia l eventuale opposizione al verbale. il personale ispettivo, qualora rilevi illeciti per inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo, diffida il trasgressore (e l eventuale obbligato in solido) alla regolarizzazione delle inosservanze entro 30 giorni dalla notificazione del verbale ispettivo. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore (o l eventuale obbligato) paga la sanzione: - in misura pari al minimo previsto dalla legge - ovvero ad 1/4 della sanzione stabilita in misura fissa Mentre, se il trasgressore (o l eventuale obbligato in solido) paga il debito contestato dopo 30 giorni dalla notifica del verbale, sono applicabili le sanzioni nella misura ridotta di cui all art. 16 della L. 689/81. Qualora trascorrano 90 giorni dalla notifica del verbale senza che sia avvenuto il pagamento (ovvero sia stato proposto nei termini il ricorso), si procede alla notifica dell avviso di addebito. FASI SUCCESSIVE LA NOTIFICA DEL VERBALE O DELLA LETTERA DI DIFFIDA Come già rilevato, entro 90 giorni dalla notifica dell atto di accertamento ispettivo o, in caso di accertamento d ufficio, della lettera di diffida emessi dall INPS, è possibile: procedere al pagamento del dovuto (in unica soluzione ovvero in forma rateale) proporre ricorso amministrativo ai Comitati regionali o provinciali dell Inps. RATEAZIONE DEL DEBITO CONTRIBUTIVO L art.2 del DL 338/89, riconosce all INPS, previa autorizzazione del Min. Lavoro, la possibilità di concedere la rateazione dei debiti previdenziali rispettivamente in 12, 24 e 36 mensilità. Nota: in particolari casi, il Min. Lavoro, può concedere con apposito decreto il pagamento dilazionato fino a 60 mensilità (art. 116, L. 388/2000)

5 Redazione Fiscale Info Fisco 305/2013 Pag. 5 / 8 Al fine di ottenere il pagamento dilazionato, si rammenta che: DOMANDA PIANO DI AMMORTA- MENTO occorre presentare apposita istanza che comprenda tutti i debiti contributivi, che risultano denunciati dal contribuente o accertati dall Istituto (in caso contrario, l istanza viene respinta, fermo restando la possibilità di presentare una nuova domanda). Sul punto, si osserva che l Inps riconosce la possibilità di rateazione ai crediti: - che, alla data di presentazione della domanda, non risultano ancora oggetto dell avviso di addebito o per i quali sia effettuata la consegna ad Equitalia - che, in gestione presso gli uffici legali, non siano stati affidati per il recupero agli agenti della riscossione a seguito dell accoglimento della domanda di rateazione, viene emesso il piano di ammortamento. 1 rata: il pagamento della 1 rata (effettuato con F24), determina l attivazione della rateazione, e la conseguente volontà di accettare il piano. Diversamente, il mancato/parziale pagamento della 1 rata, comporta l annullamento del piano stesso. In tal caso: resta preclusa la possibilità per il contribuente di proporre, per le medesime partite a debito, una nuova istanza di rateazione i crediti interessati dall annullamento saranno richiesti al contribuente con avviso di addebito e consegnati all Agente della Riscossione. Rate successive: il versamento di ciascuna rata mensile successiva alla 1 va effettuato: - entro i 30 giorni successivi alla scadenza della rata precedente - con F24, riportando la causale e i codici utilizzati per la prima rata. Revoca del piano di ammortamento: all atto della presentazione della domanda, il contribuente si impegna ad effettuare, in caso di accoglimento: - il versamento delle rate definite nel piano di ammortamento - il versamento dei contributi correnti (mensili o periodici). Il venir meno anche di una sola condizione comporta l immediata revoca della dilazione, così come l accertamento del mancato pagamento di 2 rate mensili consecutive, pur in presenza di regolarità nel versamento della contribuzione dovuta mensilmente o periodicamente. Circ. Inps n.4/2011: ha precisato che, in caso di revoca della dilazione per mancato versamento di 2 rate consecutive, i crediti residui vengono affidati ad Equitalia per il recupero coattivo. E, quindi, preclusa al contribuente decaduto dal piano di rateazione la possibilità di presentare, per il medesimo debito contributivo, una diversa domanda di rateazione all Agente della Riscossione. RICORSO AMMINISTRATIVO ALL INPS Qualora sia proposto ricorso avverso l atto di accertamento ispettivo o la lettera di diffida, in caso di accertamento d ufficio, si verifica la sospensione dell azione di recupero fino alla decisione da parte del competente organo amministrativo. La decisione del ricorso deve intervenire entro i termini di decadenza fissati dall art.25 del DLgs.46/99 altrimenti l Istituto procederà alla notifica dell avviso di addebito.

6 Redazione Fiscale Info Fisco 305/2013 Pag. 6 / 8 Art.25 del DLgs. 46/99: I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo. In caso di rigetto del ricorso, o di accoglimento parziale dal quale derivi una rideterminazione degli importi, le somme dovute (in misura piena o parziale) vanno versate entro 10 giorni dalla notifica, rispettivamente, dell esito del ricorso o della lettera di diffida recante l indicazione della somma rideterminata; in caso contrario, sarà notificato l avviso di addebito. AUTOTUTELA: si ritiene possibile, con riguardo agli atti di accertamento emessi dall Inps, il ricorso all autotutela (d ufficio o su iniziativa di chiunque vi abbia interesse), secondo il regolamento approvato con delibera n. 275 del Consiglio di amministrazione dell Inps. NOTIFICA AL DEBITORE E TRASMISSIONE ALL AGENTE DELLA RISCOSSIONE Una volta completata la sua formazione, l avviso di addebito viene: notificato al debitore trasmesso contestualmente all Agente della Riscossione. NOTIFICA AL DEBITORE L avviso di addebito viene notificato: mediante PEC all indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale (se convenzione tra comune e Inps) mediante invio di raccomandata A/R. TRASMISSIONE ALL AGENTE DELLA RISCOSSIONE L avviso di addebito è consegnato all Agente della Riscossione: contestualmente all invio al debitore mediante trasmissione telematica secondo apposito protocollo concordato con Equitalia. Secondo la determinazione Inps n.72/2010 la consegna è effettuata mensilmente: entro il 25, per i crediti per i quali la scadenza dell avviso si colloca tra il 1 ed il 15 del mese entro il 10, per i crediti per i quali la scadenza dell avviso si colloca tra il 16 ed il 31 del mese. SOSPENSIONE RECUPERO: la procedura di riscossione che ha preso avvio con la notifica dell avviso di addebito può essere sospesa dall Agente della Riscossione oppure con provvedimento del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro. PAGAMENTO DEL DEBITO CONTRIBUTIVO Gli importi indicati nell avviso di addebito vanno versati: entro 60 giorni dalla notifica presso gli sportelli dell agente della riscossione oppure utilizzando il bollettino RAV, o F35 (per i pagamenti parziali, tardivi e rateali), presentati a banche/uffici postali, ricevitorie, ecc...

7 Redazione Fiscale Info Fisco 305/2013 Pag. 7 / 8 VERSAMENTO CON F24 Il messaggio INPS n. 2766/2012 ha chiarito che i versamenti effettuati con F24: PRIMA DELL AVVISO DI ADDEBITO DOPO L AVVISO DI ADDEBITO danno luogo all annullamento totale o parziale delle partite richieste con tale avviso (anche se contabilizzati in data successiva) connotandosi come flusso anomalo, vengono imputati in conto alle partite richieste con l avviso di addebito senza generare alcun tipo di provvedimento; i dati del pagamento, infatti, sono comunicati, in via telematica, all Agente della Riscossione il quale mantiene la titolarità del recupero di tutte le voci a debito indicate nell avviso che residuino dopo l attribuzione del versamento COMPENSAZIONE: i debiti contributivi oggetto dell avviso di addebito non possono essere estinti mediante la compensazione con altri crediti erariali o contributivi. RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO L avviso di addebito può essere opposto: entro 40 giorni dalla sua notifica (art. 24, DLgs. 46/99) davanti al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ricade la sede INPS che ha emesso l avviso; tramite ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente. RICORSO CONTRO L'AVVISO DI ADDDEBITO DELL'IMPS GIURISDIZIONE ORDINARIA ENTRO 40 GIORNI AL TRIBUNALE, IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO Come noto, l organo giudiziario preposto: a) per le imposte: è la Commissione Tributaria b) per i contributi previdenziali: è il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro. Pertanto, a fronte di un avviso di accertamento delle Entrate emesso per una unitaria pretesa fiscale, il contribuente deve proporre 2 differenti ricorsi: uno alla CT: per le imposte e le relative sanzioni uno al Tribunale: per i contributi. Nota: una diretta conseguenza della duplicità di giurisdizioni è l impossibilità, per i commercialisti, nonché per gli altri soggetti abilitati all assistenza tecnica davanti alle CT di assumere incarichi difensivi nelle controversie in materia previdenziale davanti al Tribunale (art.82 c.p.c.). per tale tipologia di controversie le parti possono essere assistite solo da un avvocato.

8 Redazione Fiscale Info Fisco 305/2013 Pag. 8 / 8 SOSPENSIONE GIUDIZIE DELLA RISCOSSIONE Come anticipato, è possibile chiedere la sospensione dell azione di recupero del credito contributivo, qualora sussistano gravi motivi ; sul punto si osserva che: l istanza di sospensione va indicata nel ricorso depositato alla cancelleria del Tribunale la sospensione dell esecuzione dovrebbe essere concessa, nel corso del giudizio Tuttavia, poiché le tempistiche con cui viene fissata la prima udienza (60 gg dal deposito del ricorso) sono incompatibili con l urgenza della sospensione, è possibile che la stessa sia concessa anche in un momento antecedente (es: in calce al decreto che fissa la prima udienza). OMESSO VERSAMENTO DELLE SOMME OGGETTO DELL AVVISO DI ADDEBITO Decorsi 60 giorni dalla notifica dell avviso di addebito senza che sia proposto ricorso o che sia stato effettuato il pagamento delle somme dovute, Equitalia può avviare le procedure per la riscossione coattiva del credito contributivo. OMESSO VERSAMENTO/RICORSO AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE POTERI DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE Dal punto di vista procedurale, Equitalia può : procedere alla notifica del pignoramento, e quindi all espropriazione forzata disporre il fermo dei beni mobili registrati iscrivere ipoteca esercitare ogni azione cautelare e conservativa prevista per la tutela del credito. Oltre a ciò, la legge contempla specifici poteri strumentali alla ricerca dei beni del debitore da sottoporre ad esecuzione quali: la facoltà di accedere ai dati dell archivio finanziario presso l Anagrafe tributaria la possibilità di accedere ai dati posseduti dagli uffici pubblici alcune potestà attribuite agli uffici finanziari AVVISO DI MORA: se decorso 1 anno dalla notifica della cartella di pagamento, l espropriazione non ha avuto inizio, Equitalia notifica al contribuente o al coobbligato un intimazione ad adempiere.

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