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1 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VITERBO CORSO DI AGGIORNAMENTO 40 h per C.S.P. e C.S.E. AI SENSI DELL ALLEGATO XIV del D.LGS. 81/08 e smi In collaborazione con CEFAS RISCHIO BIOLOGICO A cura di: Danilo Monarca AGENTI BIOLOGICI

2 AGENTI BIOLOGICI La protezione da agenti biologici è contemplata dal Titolo X: Esposizione ad Agenti biologici del Testo Unico sulla salute e sicurezza D.Lgs. N.81/2008. Ciascun tipo presenta specifiche interazioni con l organismo umano, sopravvivenza con l ambiente esterno, durata media di vita. Una diversa pericolosità intesa in senso generico CAMPO DI APPLICAZIONE art. 266 tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di agenti biologici AGENTI BIOLOGICI Connessi alla manipolazione di microrganismi e/o all esposizione (deliberata o potenziale) ad agenti biologici, capaci di provocare infezioni, allergie, intossicazioni. L Art 267 del D.Lgs. N.81/2008 definisce: a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico; c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

3 CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO Il rischio biologico, in generale, viene classificato in base alle caratteristiche di pericolosità di un microrganismo. Tali caratteristiche sono: l infettività: ossia la capacità del microrganismo patogeno di penetrare nell ospite e di moltiplicarsi in esso; la patogenicità: ossia la capacità di produrre la malattia a seguito dell infezione; la trasmissibilità: ossia la capacità di un microrganismo patogeno di essere trasmesso da un soggetto infetto ad un soggetto sensibile; la neutralizzabilità: ossia la disponibilità di misure profilattiche per prevenire la malattia o di efficaci misure la cura. CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO Gli agenti biologici, nell Art 268 del D.Lgs.81/2008., a seconda delle caratteristiche di pericolosità, sono stati classificati in 4 gruppi: - GRUPPO 1 Basso rischio individuale e collettivo : agenti con poche probabilità di causare malattie in soggetti umani(es. E.coli) ; - GRUPPO 2 Rischio moderato a livello individuale e limitato a livello collettivo : agenti che possono causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori, è poco probabile che si propaga nella comunità; sono disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche (es. Salmonella, enterovirus);

4 CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO - GRUPPO 3 un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un serio rischio per i lavoratori; può propagarsi nella comunità ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche - GRUPPO 4 un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità, non sono disponibili di norma efficaci misure profilattiche e terapeutiche (es. virus Ebola). OBBLIGHI E MISURE DI PREVENZIONE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1- Comunicare all organo di vigilanza attività che comportano l utilizzo di agenti biologici del gruppo 2-3 (art 269) 2- richiedere autorizzazione del Ministero della sanità per attività che comportano l utilizzo di agenti biologici del gruppo 4 3- valutazione del rischio (art. 271) 4- misure tecniche-procedurali, 5- misure igieniche, 6- attività formative, 7- interventi di sorveglianza sanitaria per il personale esposto a rischio per la salute. COMUNICAZIONE 1- il nome ed indirizzo dell azienda e del titolare; 2- documento di valutazione di cui art. 271 comma 5 (rel. Tecnica) 3- attività comportano la presenza di OGM, ai quali si applica l all. 4 del D.Lgs.vo 206/2001

5 Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 206 "Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE, 9 concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati" m ALLEGATO IV MISURE DI CONTENIMENTO E ALTRE MISURE DI PROTEZIONE 1. Le sottoelencate tabelle indicano i requisiti minimi e le misure necessarie, per ciascun livello di contenimento in attivita' di laboratorio (tabella I) e per altre attivita' (tabella II). Le tabelle Ib e Ic riportano aggiunte e modifiche, rispetto alla tabella Ia, rispettivamente per serre o camere di crescita (Ib) e per stabulari (Ic). AUTORIZZAZIONI art. 270 Il datore di lavoro che vuole utilizzare un ag. del gruppo 4, deve richiedere una autorizzazione al Min. della salute, correlata da: - Informazioni art Elenco degli agenti che si intende utilizzare L autorizzazione è lasciata dal ministero ed ha durata di 5 anni, eventualmente rinnovabile. Il Ministero inoltre, comunica all organo di vigilanza competente per il territorio, le autorizzazioni concesse e le eventuali variazioni.

6 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ART. 271 il datore di lavoro deve tener conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell agente biologico e delle modalità lavorative; in particolare: Classificazione agenti biologici con riferimento all allegato XLVI; Informazioni delle malattie che possono contrarre; Dei potenziali effetti allergici e tossici; Della conoscenza della patologia alla quale è affetto il lavoratore, che è da porre in correlazione all attività svolta; Del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati; Ulteriori situazioni rese note dall autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio ARTICOLAZIONE DELLA VALUTAZIONE Analisi iniziale e valutativa Fasi del procedimento lavorativo che comportano rischio biologico Numero di lavoratori esposti Nominativo del RSPP Prevenzione e Protezione Metodi e procedure lavorative adottate Misure di prevenzione e protezione Procedure di emergenza per l esposizione ad agenti del gruppo 3 e 4

7 MISURE IGIENICHE Art. 273: Presenza di servizi sanitari con docce e lavaggi oculari e antisettici per la pelle Indumenti protettivi devono essere tenuti separati da quelli civili e tolti quando il lavoratore lascia l ambiente di lavoro Indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici devono essere disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti L accesso alle aree di lavoro è consentito solo al personale autorizzato MISURE IGIENICHE Dispositivi di protezione individuale controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione (provvedendo a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva) E vietato mangiare, bere, fumare all interno delle aree a rischio di esposizione E sconsigliato portare anelli e bracciali, nonché utilizzare lenti a contatto..

8 MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE Evitare l utilizzo dell agente Limitare i lavoratori esposti Progettare i processi lavorativi Misure collettive di protezione Segnalazione di rischio biologico Procedure di emergenza Trattamento rifiuti in condizioni di sicurezza Procedure concordate per trasporto e manipolazione dell agente in sicurezza MISURE SPECIFICHE PER STRUTTURE SANITARIE E VETERINARIE Procedure per la manipolazione, decontaminazione, ed eliminazione, senza rischi per i lavoratori Far riferimento all allegato XLVII Abbandono dell area Informazione dell Organo di Vigilanza Obbligo di segnalazione da parte dei lavoratori di infortuni o incidenti MISURE DI EMERGENZA Abbandono dell area Informazione dell Organo di Vigilanza Obbligo di segnalazione da parte dei lavoratori di infortuni o incidenti INFORMAZIONE E FORMAZIONE art. 278 Rischi salute Precauzioni Misure igieniche Funzione degli indumenti Procedure manipolazione degli agenti Prevenzione incendi All atto dell assunzione Ogni 5 anni Per cambiamenti del grado di rischio

9 SORVEGLIANZA SANITARIA art. 280 Medico Competente MC Visite mediche per i lavoratori a rischio Messa a disposizione di vaccini Allontanamento temporaneo Diritto dei lavoratori a ricevere informazioni sui controlli sanitari ESPOSTI AL GRUPPO 3 E 4 Iscrizione al registro, annotando i lavoratori esposti, attività e la tipologia di agente Aggiornamento periodico del registro anche tramite MC Consegna del registro all Istituto superiore di sanità, ISPESL, ASL Comunicazione dell eventuale cessazione di lavoro, consegna delle cartelle sanitarie di rischio Comunicazione della cessazione lavorativa dell azienda con consegna del registro alle autorità competenti I modelli e le modalità del registro sono determinati con decreto ministeriale SANZIONI Datori di lavoro e dirigenti: arresto da 4 a 8 mesi e ammenda da 2000 a 4000 euro per le violazioni Artt. 269, a euro per art. 280 Preposti: arresto da 4 a 8 mesi e ammenda da 2000 a 4000 euro per gli artt. 269, 279. Lavoratori: arresto fino a 1 mese con l mmenda da 150 a 600 E per la violazione art. 277 comma 3 e da 103 a 309 con la violazione art. 277 comma 1.

10 AGENTI BIOLOGICI Esempi di attività lavorative nelle quali si può rilevare rischio biologico Settore Industria alimentare Agricoltura Industria farmaceutica-centri ricerca Laboratori clinici Raccolta/smaltimento rifiuti Depurazione acque reflue Servizi sanitari Tipo attività/ Luogo svolgimento Macellazione Manipolazione uova Cella frigorifera Stalle, allevamenti Concimazione Veterinaria Stabulari Biotecnologie Analisi biochimiche Discariche, inceneritori Impianti trattamento acque Ospedali Servizi mortuari DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Mascherine Cuffia Occhiali Guanti Visiera

11 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE L efficacia di un guanto può essere valutata a priori in base alla sua permeabilità al virus, sostanze chimiche. Gli indici di protezione (1-6) sono stabiliti in funzione del tempo di protezione ( min). Se correttamente utilizzati e indossati, i respiratori con certificazione governativa, ad esempio NIOSH o CE EN149:2001, consentono di ridurre l'esposizione alle sostanza nocive diffuse nell'aria. Tali respiratori non escludono tuttavia il rischio di malattia o morte. I respiratori N95 e alcuni di quelli europei con marchio CE EN 149: 2001 FFP2 venduti come mascherine chirurgiche possono essere ugualmente utilizzati per ridurre l'esposizione di chi li indossa.

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