28/03/2017. Rischio biologico Normativa. Nicoletta Vonesch

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1 Rischio biologico Normativa Università Roma Tre, 31 marzo 2017 Nicoletta Vonesch 2 L Agenzia Europea (EU-OSHA) rappresenta il fornitore centrale di informazioni fondamentali per un datore di lavoro o un lavoratore per affrontare in modo efficace problemi di sicurezza e salute sul lavoro Costituita nel 1996 dall'unione europea ed ubicata a Bilbao, in Spagna, EU-OSHA è il principale punto di riferimento per la sicurezza e la salute sul lavoro. L'Osservatorio europeo dei rischi dell'eu-osha ha come obiettivo l identificazione dei rischi nuovi ed emergenti per la sicurezza e salute sul luogo di lavoro, al fine di migliorare la tempestività e l'efficacia delle misure preventive. Data di pubblicazione: 17/12/ Direttiva 90/679/CEE 26 novembre 1990 Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti biologici durante il lavoro D.Lgs 19 settembre 1994, n.626 Attuazione delle direttive 90/679/CEE, 93/88/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori 5 6 1

2 Lista di microrganismi patogeni classificati sulla base della loro pericolosità La legislazione comunitaria è stata modificata. Adeguamento al progresso tecnico 90/679/CEE misure di sicurezza da adottare e sanzioni nel caso che tali misure non vengano rispettate Direttiva 90/679/CEE adozione di un primo elenco di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 93/88/CE del 12 ottobre 1993 elenco preliminare di AB 95/30/CE del 30 giugno /59/CE del 7 ottobre /65/CE del 26 novembre 1997 modifiche all elenco di AB 2000/54/CE del 18 settembre 2000 Art Abrogazione La direttiva 90/679/CEE, come modificata dalle direttive figuranti all'allegato VIII, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione di cui all'allegato VIII, parte B. 7 8 Decreto 12 novembre 1999 Viste le direttive 95/30/CE, 97/59/CE e 97/65/CE.l allegato XI del D.Lgs 626/94 è sostituito dall allegato del presente decreto Elenco virus: HIV, HTLV I e II sono riclassificati al gruppo 3 (**) (non risultano normalmente infettivi attraverso l aria ambiente) 9 10 Titolo I - Disposizioni generali Titolo II - Luoghi di lavoro Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili Titolo V - Segnaletica di sicurezza Titolo VI - Movimentazione manuale dei carichi Titolo VII - Videoterminali Titolo VIII - Agenti fisici (rumore, vibrazioni ) Titolo IX - Sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni) - Agenti biologici I - Atmosfere esplosive II - Disposizioni penali III - Disposizioni finali Art.2 - Titolo I Lavoratore persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione. Al lavoratore così definito è equiparato: (.) l allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di VDT limitatamente ai periodi in cui l allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione

3 Art.20 - Titolo I Obblighi del lavoratore contribuire all adempimento degli obblighi previsti osservare disposizioni e istruzioni ai fini della protezione collettiva e individuale utilizzare correttamente attrezzature di lavoro, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza utilizzare in modo appropriato dispositivi di protezione segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi sopra citati, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre situazioni di pericolo grave ed incombente, dandone notizia all RLS non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o altrui partecipare ai programmi di formazione e addestramento sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto o disposti dal MC ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI Modifiche apportate ai seguenti articoli: 272 Misure tecniche, organizzative, procedurali 273 Misure igieniche 274 Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie 279 Prevenzione e controllo 280 Registri degli esposti e degli eventi accidentali 282 Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti 283 Sanzioni a carico dei preposti 284 Sanzioni a carico del medico competente 285 Sanzioni a carico dei lavoratori Art.266 CAMPO DI APPLICAZIONE Tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici esposizione potenziale uso deliberato Distinzione non sempre chiara nell articolato di legge Documento emanato da Coordinamento tecnico per la prevenzione degli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano Tipologia di rischio espositivo condiziona gli adempimenti

4 Uso o impiego : allorchè microrganismi considerati tali (ai sensi dell art.74 ex D.Lgs 626/94) vengano deliberatamente introdotti nel ciclo lavorativo per esservi trattati, manipolati o trasformati o per sfruttarne le proprietà biologiche a qualsiasi titolo. Ogni qual volta microrganismi si configurano quali materia prima, substrato, catalizzatore, reagente o prodotto in un processo lavorativo Presenza : non si concreta un vero e proprio uso degli agenti biologici mancando il deliberato intento di farne oggetto dell attività lavorativa Fenomeno indesiderato ma inevitabile All. XLIV ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI attività in industrie alimentari attività in agricoltura attività nelle quali vi è contatto con animali e/o prodotti di origine animale attività nei servizi sanitari attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici esclusi laboratori di diagnosi microbiologica attività in impianti di smaltimento di rifiuti e di raccolta di rifiuti potenzialmente infetti attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico Elenco non esaustivo Nelle Università Attività con uso deliberato di agenti biologici Ricerca e sperimentazione di nuovi materiali e processi utilizzanti agenti biologici, compresi i procedimenti biotecnologici Ricerca e sperimentazione di nuovi metodi diagnostici Laboratori di microbiologia Prove biologiche su animali o cellule Attività con potenziale esposizione ad agenti biologici Attività di laboratorio diagnostico chimico-clinico Attività medico-dentistiche Attività veterinarie Attività zootecniche Attività agricole Art.267 DEFINIZIONI Agente biologico: qualsiasi microrganismo coltura cellulare, endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni Microrganismo: qualsiasi entità microbiologica in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico Coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari Art.268 CLASSIFICAZIONE Quattro gruppi sulla base della pericolosità Infettività: capacità di un microrganismo di penetrare e moltiplicarsi nell ospite Patogenicità: capacità di produrre malattia a seguito di infezione Trasmissibilità: capacità di un microrganismo di essere trasmesso da soggetto infetto a suscettibile Neutralizzabilità: disponibilità di efficaci misure profilattiche per prevenire la malattia o terapeutiche per curarla GRUPPO Possibilità di causare malattia Art.268 CLASSIFICAZIONE Probabilità di propagarsi nella comunità Misure profilattiche o terapeutiche All. XVI 1 Bassa Si Si, bassa Efficaci 3 Si, grave Si Efficaci 4 Si, grave Si, alta Assenti Borrelia burgdorferi HAV Toxoplasma gondii Aspergillus fumigatus M. tuberculosis Herpesvirus simiae Naegleria fowleri Coccidioides immitis Virus Lassa Virus Ebola

5 All. XLVI ** rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall aria elenco dei lavoratori deve essere conservato per almeno 10 anni dalla cessazione dell attività All. XLVI Agenti che possono provocare malattie infettive in soggetti umani Classificazione basata su effetto esercitato su lavoratori sani Agenti non inclusi nei gruppi 2, 3, 4 dell elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1 Virus isolati nell uomo e che ancora non figurano nell elenco devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo 2 (a meno che sia provato che non causano malattia nell uomo) vaccino efficace disponibile T: Produzione di tossine A: possibili effetti allergici Art.269 COMUNICAZIONE Datore di lavoro Organo di vigilanza Utilizzo di agenti biologici dei gruppi 2 e 3 almeno 30 giorni prima dell inizio attività Nome e indirizzo azienda, titolare Documento (art.271 comma 5) Art.270 AUTORIZZAZIONE Datore di lavoro Ministero della Salute Utilizzo di agenti biologici di gruppo 4 Nome e indirizzo azienda, titolare Documento (art.271 comma 5) Elenco agenti biologici Art.271 valutazione di tutti i rischi elaborazione del documento (art.28) Art.2 - Titolo I Buone prassi Buone prassi Soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi ed il miglioramento delle condizioni di lavoro 25 settembre 2013 validata dalla Commissione Consultiva Permanente la buona prassi: Applicazione sistemi con aghi di sicurezza (Az. Osp. San Martino di Genova) Elaborate e raccolte da Regioni, ISPESL, INAIL, Organismi Paritetici, validate dalla Commissione Consultiva Permanente

6 Buone prassi microbiologiche procedure che consentono la protezione del prodotto ovvero l oggetto dell esperimento. Ad es.: tecniche di asepsi (sterilizzazione di contenitori, terreni, puntali ) tecniche per impedire produzione di aerosol compartimentalizzazione aree di lavoro pulite/sporche Art.272 MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE PROCEDURALI evita utilizzo di agenti biologici nocivi se possibile limita al minimo numero di lavoratori esposti Contenimento insieme di mezzi fisici e procedure che permettono la protezione dell oggetto dell esperimento e, in caso di spargimento accidentale di un microrganismo, fanno sì che non rappresenti un rischio per il lavoratore e/o non si diffonda al di fuori del laboratorio. progetta processi lavorativi anche attraverso uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere da esposizione accidentale adotta misure di protezione collettive e individuali se impossibile evitare esposizione continua

7 continuazione Art.272 MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE PROCEDURALI Titolo Obblighi X del datore Capo di II lavoro Obblighi del datore di lavoro Art.273 MISURE IGIENICHE ORGANIZZATIVE PROCEDURALI usa il segnale elabora idonee procedure per prelevare manipolare e trattare i campioni servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, se del caso lavaggi oculari e antisettici per la pelle dotazione di indumenti protettivi o altri idonei da riporre in posti separati da abiti civili definisce procedure di emergenza predispone raccolta dei rifiuti concorda procedure per il trasporto dei campioni all interno e all esterno l luogo di lavoro DPI se non monouso devono essere controllati disinfettati e puliti dopo ogni uso divieto di assumere cibi o bevande e fumare nelle aree di lavoro con rischio di esposizione, usare pipette a bocca e applicare cosmetici Art.274 MISURE SPECIFICHE PER STRUTTURE SANITARIE E VETERINARIE Art.275 MISURE SPECIFICHE PER LABORATORI E STABULARI Nei laboratori comportanti uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 ai fini di ricerca, didattici o diagnostici ( ), il datore di lavoro: adotta idonee misure di contenimento in conformità all All.XVII assicura che l uso di agenti biologici sia eseguito: in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento se l agente appartiene al gruppo 2 in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento se l agente appartiene al gruppo 3 in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento se l agente appartiene al gruppo Art.275 MISURE SPECIFICHE PER LABORATORI E STABULARI All. XLVII Nei laboratori comportanti uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per l uomo ( ), il datore di lavoro: adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro: adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento

8 Art.275 MISURE SPECIFICHE PER LABORATORI E STABULARI All. XLVI All. XLVII Agenti gruppo 3**: Nel caso di particolari attività comportanti uso di tali agenti, in relazione al tipo di operazione effettuata e dei quantitativi impiegati può essere sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13 dell All.XVII, assicurare livelli di contenimento previsti per agenti del gruppo 2 Nota preliminare: le misure devono essere applicate in base alla natura dell attività, alla valutazione del rischio per i lavoratori, alla natura dell agente biologico Art.277 MISURE DI EMERGENZA In caso di incidenti che possono provocare dispersione nell ambiente di agenti biologici dei gruppi 2, 3, 4 Lavoratori: abbandonare immediatamente la zona; segnalare al datore di lavoro, o al dirigente o al preposto qualsiasi infortunio o incidente relativo all uso di agenti biologici Datore di lavoro: informare organi di vigilanza, lavoratori e RSL dell evento, cause che lo hanno determinato, misure da adottare per porre rimedio Art.278 INFORMAZIONI E FORMAZIONE 1. Nelle attività per le quali la valutazione. evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, fornisce ai lavoratori,. informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; b) le precauzioni da prendere per evitare l esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei DPI ed il loro corretto impiego; e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4; f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure per ridurne al minimo le conseguenze. Art.2 - Titolo I Formazione Processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda Informazione Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi Addestramento Complesso delle attività dirette a far apprendere uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, DPI e procedure di lavoro Capo III Sorveglianza Sanitaria Artt /54/CE Art.279 PREVENZIONE E CONTROLLO Qualora l esito della VdR ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti a sorveglianza sanitaria adotta misure protettive particolari: messa a disposizione di vaccini efficaci per coloro che non sono già immuni all agente biologico presente nella lavorazione

9 Capo III Sorveglianza Sanitaria Artt Capo III Sorveglianza Sanitaria Artt Art.280 REGISTRO DEGLI ESPOSTI E DEGLI EVENTI ACCIDENTALI obbligatori per attività comportanti uso di agenti biologici dei gruppi 3 e 4 attività svolta agente utilizzato Art.281 REGISTRO DEI CASI DI MALATTIA E DECESSO Medici e strutture sanitarie che refertano casi di malattia o decesso dovuti all esposizione professionale ad agenti biologici trasmettono all ISPESL copia della relativa documentazione clinica eventuali casi di esposizione individuale Art.2 - Titolo I Linee guida Atti di indirizzo e coordinamento per l applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle Regioni, dall ISPESL e dall INAIL, approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano Legislazione normare la tutela del lavoratore esposto al rischio da agenti biologici Leggi indicano una necessità la normano Attuazione della norma richiede utilizzo di informazioni scientifiche che ne permettano applicazione e implementazione Linee guida fornire raccomandazioni di comportamento clinico, elaborate mediante un processo sistematico, per assistere medici e pazienti nel decidere le modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche Procedura Modalità di esecuzione delle attività. Consente di seguire un attività dall inizio alla fine, riconoscendo al suo interno ambiti di responsabilità, figure di riferimento ai vari livelli, strumenti operativi, fonti di dati e informazioni Protocollo Strumento tecnico rigido utilizzato per la specificazione sequenziale di atti tecnici. Si colloca all interno di una procedura Procedura Operativa Standard (POS) Documento controllato contenente istruzioni su tutto ciò che riguarda le singole attività di laboratorio - Accessibile a tutti gli operatori di laboratorio 53 9

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