ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI ISTRUZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE

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1 ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI ISTRUZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna - modificata dalla Legge Regionale 20 aprile 2016, n. 7 Modifiche alla L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 (Titolo III Capo I art. 21 e art. 28) Decreto Sindaco Metropolitano del 12 Settembre 2016 (prot. n /I del ) Deliberazione R.A.S. n. 11/1 del 01 marzo 2016 Legge 07 aprile 2014, n. 56 Circolare Ministero Interno n. 32/2014 Circolare Ministero Interno n. 35/2014 Approvato con atto Dirigenziale n. del

2 Premessa Le seguenti istruzioni operative sono volte all'applicazione della: Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna - modificata dalla Legge Regionale 20 aprile 2016, n. 7 Modifiche alla L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 (Titolo III Capo I art. 21 e art. 28); Decreto Sindaco Metropolitano del 12 Settembre 2016 (prot. n /I del ); delibera R.A.S. n. 11/1 del 01 marzo 2016 avente ad oggetto: L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna. Elezione del consiglio metropolitano, art. 21, comma 5. Indirizzi e modalità operative; Circolare del Ministero dell'interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali n. 32/2014 avente ad oggetto: Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni. Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale; Circolare del Ministero dell'interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali n. 35/2014 avente ad oggetto: Legge 11 agosto, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n Modifiche alla legge n. 56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali. L' organizzazione concreta delle consultazioni ed ogni onere finanziario correlato fanno capo alla Provincia di Cagliari. Il Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Cagliari sarà composto da 14 consiglieri. Con il presente documento si intende fornire, una sintesi dei principali adempimenti connessi al procedimento elettorale. 1. INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI I comizi per l'elezione del Consiglio Metropolitano sono indetti con provvedimento del Sindaco del Comune di Cagliari che per diritto è Sindaco Metropolitano (art. 20, comma 2 L.R. 2/2016 modificata con L.R. 7/2016). Il Sindaco del Comune di Cagliari, proclamato in data 8 giugno 2016, a seguito delle consultazioni amministrative svoltesi il 5 giugno 2016, ha adottato il decreto del 12 settembre 2016 con il quale convoca i comizi elettorali per l'elezione del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Cagliari, e dispone che le operazioni di voto si tengano il giorno domenica 23 ottobre Il decreto di indizione è pubblicato all'albo pretorio on line dell'ente, nonché nella sezione del sito dedicata alle elezioni metropolitane. 2. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE Ai sensi della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 concernente il Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna - come modificata dalla legge regionale 20 aprile 2016, n. 7 e della legge 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, l'ufficio elettorale è costituito, nelle more della costituzione degli uffici del consiglio metropolitano, presso l'amministrazione provinciale di Cagliari, secondo quanto stabilito con deliberazione

3 del commissario straordinario della Provincia di Cagliari n. 30 del 4 marzo ( Decreto Sindaco Metropolitano del 12 settembre 2016 prot. n /I del ). L'Amministratore straordinario della Provincia di Cagliari con delibera n. 83 del , ha confermato la costituzione dell'ufficio elettorale, come disposto con delibera del Commissario straordinario della Provincia di Cagliari n. 30 del 4 marzo ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO Sono elettori, per il Consiglio Metropolitano di Cagliari, i Sindaci e i Consiglieri dei comuni facenti parte della Città Metropolitana di Cagliari in carica. Fanno parte della Città Metropolitana di Cagliari, oltre al comune di Cagliari, i comuni di Assemini, Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartu S. Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu, Decimomannu, Maracalagonis, Pula, Sarroch, Settimo San Pietro, Sinnai, Villa San Pietro, Uta. Sono eleggibili a Consigliere Metropolitano i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica nei comuni dell'area metropolitana. 4. REQUISITI PER LA CANDIDATURA Per le cause di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità si rinvia alla disposizioni vigenti, in quanto applicabili in relazione al ruolo di Consigliere metropolitano. Nessun candidato può accettare la candidatura in più liste. 5. DETERMINAZIONE DEL CORPO ELETTORALE Ai fini della determinazione numerica e nominativa dell elettorato attivo, i Segretari Comunali dei Comuni, individuano gli amministratori in carica (Sindaco e Consiglieri comunali) al 35 giorno antecedente a quello della data fissata per le elezioni. Su richiesta dell'ufficio Elettorale, gli stessi Segretari Comunali dei comuni trasmettono tale l'elenco. Nell'attestazione il Segretario comunale indica per ogni amministratore: nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, carica ricoperta. Entro il 23/09/2016, l'ufficio elettorale, con atto del Responsabile, determina la composizione del corpo elettorale e lo pubblica sul sito istituzionale della Provincia di Cagliari link Città Metropolitana di Cagliari. Nel caso in cui si verifichino cambiamenti nel corpo elettorale che intervengano tra il 35 giorno antecedente ed il giorno prima della votazione, il Segretario Comunale ne deve dare tempestiva comunicazione all'ufficio Elettorale, e tale variazione sarà annotata sulla Lista sezionale. Tale dato consentirà di calcolare il numero minimo di sottoscrizioni a corredo della presentazione delle liste di candidati a Consigliere Metropolitano. Sulla base degli elenchi forniti dai Segretari Comunali, l'ufficio Elettorale costituisce la Lista Sezionale degli aventi diritto al voto e lo aggiorna nei casi indicati nel successivo capoverso. La Lista Sezionale è articolata in base alle fasce di popolazione dei comuni dell'area metropolitana di Cagliari previste dall'art. 28 della L. R. n. 2/2016, modificata dalla L. R. n. 7/2016. All'interno delle fasce, gli amministratori sono divisi per comune ove ricoprono la carica (Sindaco o Consigliere) e, anteposto il rispettivo Sindaco, ordinati alfabeticamente in base a cognome e nome. Ad ogni fascia è assegnato un colore, come previsto dalla delibera

4 G.R. n. 11/1 del , e dal Decreto Sindaco Metropolitano del 12 Settembre 2016 (prot. n /I del ). Eventuali variazioni del corpo elettorale vanno subito comunicate, dal Segretario comunale competente, all Ufficio Elettorale, che provvede alle conseguenti annotazioni nella lista sezionale degli aventi diritto al voto. Successivamente, gli amministratori comunali, non ancora iscritti, per qualunque causa, alla lista sezionale, possono allo scopo presentare idonea certificazione sottoscritta dal Segretario Comunale del relativo Comune anche il giorno stesso della votazione, presso il seggio elettorale. 6. PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI REQUISITI DELLE LISTE Termini e modalità di presentazione delle liste dei candidati Le liste dei candidati si presentano all Ufficio elettorale presso l'amministrazione provinciale, via Ciusa, n piano Cagliari, dalle ore 8.00 alle ore di domenica 2 ottobre 2016 e dalle ore 8.00 alle ore di lunedì 3 ottobre 2016, da uno dei sottoscrittori o da altro soggetto formalmente delegato da essi. Le candidature sono presentate sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere, e sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto. ll numero minimo di sottoscrizione andrà calcolato in base al numero effettivo degli aventi diritto al voto accertato al 35 giorno antecedente la votazione e pubblicato sul sito internet della provincia di Cagliari. Come previsto dall'art. 1 comma 28 della 56/2014, nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della Legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applicano le disposizioni sulla rappresentanza di genere. Dichiarazione di presentazione delle liste di candidati 1. La dichiarazione di presentazione della lista di candidati deve essere prodotta su moduli a forma libera con il contrassegno, nome e cognome, data e luogo di nascita dei candidati e sottoscrizioni autenticate. 2. La dichiarazione di presentazione consisterà in un atto principale (Modulo PL_1) e in un certo numero di atti separati (Modulo PL_2) sufficiente a raccogliere il prescritto numero di sottoscrizioni. Gli atti separati sono parte integrante della dichiarazione la quale dovrà contenere: elenco delle sottoscrizioni (Modulo PL_2); dichiarazioni di accettazione della candidatura (Modulo PL_3); duplice esemplare di contrassegno elettorale di forma circolare, in due misure diverse: uno di 10 cm di diametro (per la riproduzione sul manifesto delle liste di candidati) e uno di 3 cm di diametro (per la riproduzione sulla scheda di votazione), entrambi stampati su foglio lucido o semi-lucido, di formato A4 con grammatura di almeno 100 g/mq (preferibilmente 200 g/mq) il contrassegno dovrà essere altresì presentato su supporto informatico (preferibilmente su un comune CD standard ISO9660), quale file grafico in formato JPG o PNG (preferibile), con risoluzione di almeno 300dpi e tavolozza di almeno 256 colori. 3. Qualora il contrassegno contenga i simboli di partiti o gruppi politici del Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio regionale, dovrà essere allegato anche un atto di autorizzazione all'uso del simbolo da parte del Presidente, Segretario o Rappresentante legale, a livello nazionale, regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'art. 14 dalla legge 53/1990.

5 4. I contrassegni depositati non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente utilizzati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro ricusazione. 5. Le dichiarazioni di presentazione delle liste di candidati possono contenere la designazione del nominativo di un delegato effettivo ed eventualmente anche di un delegato supplente che possa sia ricevere le comunicazioni di ammissione o ricusazione della lista, sia presenziare alle operazioni dell'ufficio Elettorale nel sorteggio del numero d'ordine delle liste. In mancanza di designazione dei delegati, ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del procedimento sarà fatta ai capolista delle liste di candidati per l' elezioni del consiglio metropolitano che potranno direttamente svolgere le suddette attività dei delegati. 6. Le accettazioni e le firme di sottoscrizione delle liste possono essere autenticate da uno dei soggetti e con le modalità previste dall'art. 14 della legge 53/1990. In caso di autentica da parte di amministratori locali, andrà allegata alla dichiarazione di presentazione della lista la comunicazione di disponibilità presentata al Sindaco. I soggetti autorizzati ad autenticare ai sensi dell'art. 14 della legge 53/90 non possono autenticare le proprie sottoscrizioni. 7. Al presentatore della lista sarà richiesto, al momento della consegna, il recapito di un telefono cellulare e di un' indirizzo mail valido per le successive comunicazioni. 8. L'Ufficio Elettorale, al ricevimento delle liste, procederà a restituire ricevuta di avvenuta presentazione (Modulo PL_4). Nessun candidato può accettare la candidatura in più liste. I candidati non possono sottoscrivere le liste per il consiglio né della propria lista né di altre liste o candidature concorrenti. 7. ESAME DELLE LISTE In sede di esame e di ammissione delle liste, l'ufficio Elettorale deve svolgere le seguenti operazioni: - Verificare che le liste dei candidati siano state presentate nei termini, ricusa le liste presentate fuori termini. - Verificare che siano state prodotte e siano regolari le dichiarazioni di accettazione delle candidature. - Verificare che i candidati siano effettivamente sindaci o consiglieri comunali in carica. Ricusa le eventuali candidature di persone non eleggibili. - Verificare che le liste siano state prodotte nel rispetto del numero minimo e massimo di candidati previsto, che contengano le sottoscrizioni, che tali sottoscrizioni siano regolarmente autenticate. Ricusa le liste che non rispettano il numero minimo e massimo richiesto e/o che non siano regolarmente autenticate. - Verificare il possesso del requisito di elettore da parte dei sottoscrittori, sulla base della lista degli aventi diritto al voto pubblicata sul sito internet della Provincia. - Verificare che i contrassegni delle liste per le elezioni del consiglio metropolitano non siano confondibili con simboli o diciture utilizzate tradizionalmente da altri partiti o movimenti, non rechino immagini religiose e, qualora rechino simboli di partiti, che ne sia autorizzato l'uso da parte del legale rappresentante con dichiarazione autentica. In caso di contrassegno non rispettante dette prescrizioni deve essere inviata richiesta, a cura dell'ufficio Elettorale, al presentatore della lista che deve provvedere alla sostituzione del contrassegno entro massimo 24 ore pena la ricusazione della lista. - Verificare eventuali doppie sottoscrizioni di liste, considera valida solo la sottoscrizione autenticata prima.

6 Entro il 5 ottobre l'ufficio Elettorale completa l'esame delle liste e comunica subito l'esito ai delegati delle liste o, ove non ci siano delegati, ai capolista. L'eventuale richiesta di integrazioni/sanatorie sarà tempestivamente comunicata mediante mail o telefono, al delegato, ove indicato, o al capolista della lista interessata indicando altresì il termine, massimo 24 ore, assegnato per la regolarizzazione. L'ammissione o ricusazione delle liste avverrà tramite verbale redatto dall'ufficio Elettorale entro l'8 ottobre L'eventuale ricusazione sarà tempestivamente comunicata al delegato, ove indicato, o al capolista della lista interessata. Il giorno stesso o il giorno dopo l'ufficio Elettorale convoca, via mail o telefono, ai recapiti posseduti, i delegati, ove indicati, o i capolista delle liste ammesse e procede al sorteggio del numero d'ordine in base al quale i contrassegni delle liste dovranno essere riportati sulle schede di votazione. 8. PUBBLICAZIONE DELLE LISTE Entro il 15/10/2016 le liste con i nominativi dei candidati a consigliere metropolitano, secondo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'ufficio Elettorale, saranno pubblicate sul sito internet della Provincia link Città Metropolitana di Cagliari. 9. PROPAGANDA ELETTORALE I candidati alla carica di Consigliere metropolitano, al di fuori dell esercizio delle funzioni istituzionali, in qualità di Sindaci o Consiglieri comunali e con risorse esclusivamente proprie, possono effettuare attività di propaganda elettorale. 10. ISTITUZIONE E UBICAZIONE SEGGIO ELETTORALE Il Responsabile dell'ufficio Elettorale con apposito atto, procede alla nomina dei componenti di un unico Seggio elettorale, per tutto il territorio metropolitano, individuando i componenti all'interno dell'ufficio Elettorale. Il seggio elettorale deve essere composto da: - un Dirigente o Funzionario in veste di Presidente - quattro Funzionari o Impiegati di cui uno con funzioni di Segretario. Con lo stesso provvedimento, il Responsabile dell ufficio elettorale nomina tre componenti supplenti. Il Presidente del seggio elettorale, procede, all'individuazione di due componenti del seggio, incaricati della raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedale o ammessi a votare a domicilio. Le domande di assistenza vengono trasmesse, all'ufficio Elettorale, possibilmente, entro tre giorni dalla data prevista per le elezioni. Il seggio elettorale è ubicato nella sede della Città Metropolitana, Palazzo Viceregio, Piazza Palazzo, n.1 - Cagliari.

7 11. FORMAZIONE DELLA LISTA SEZIONALE Predisposizione della Lista sezionale contenente l'elenco degli aventi diritto al voto. Il contingente degli aventi diritto al voto è formato dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica al 35 giorno antecedente la votazione, tenendo altresì conto di eventuali modifiche a detto contingente intervenute successivamente a tale data e comunicate all'ufficio Elettorale dai Segretari Comunali. La Lista sezionale contiene le generalità degli elettori (nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita). L'elenco sarà suddiviso per fascia demografica, poi in ordine alfabetico per ciascun Comune di appartenenza. All'interno di ogni Comune verrà indicato prima il Sindaco e poi i Consiglieri. La lista sezionale verrà colorata, in base alla fascia demografica del Comune - (art. 28 L. R. 2/2016 modificata dalla L.R. n. 7/ delibera G. R. n. 11/1 del , Decreto Sindaco Metropolitano del 12 Settembre 2016 (prot. n /I del ).) così da agevolare la consegna della scheda del giusto colore all'elettore, al momento del voto. Per agevolare le operazioni del seggio ed ammettere a votare più elettori contemporaneamente è possibile suddividere la Lista Sezionale in due distinti elenchi. 12. RAPPRESENTANTI DI LISTA Il delegato effettivo (o, in caso di impedimento, il delegato supplente) designato nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, può, designare un rappresentante di lista. In mancanza di designazione di delegato, la designazione del rappresentante di lista può essere fatta esclusivamente dal capolista della lista dei candidati. Le designazioni, autenticate, devono pervenire all'ufficio Elettorale entro le ore 15 di venerdi 21 ottobre, o direttamente al seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. 13. SCHEDE DI VOTO. l'ufficio Elettorale provvede a far predisporre la stampa delle schede elettorali da consegnare al Seggio - in numero corrispondente a quello del corpo elettorale determinato ai sensi del paragrafo 5 e, sulla base del modello ministeriale, nei colori in seguito descritti, così come disposto dalla delibera G.R. n. 11/1 del e dal Decreto Sindaco Metropolitano del 12 Settembre 2016 (prot. n /I del A queste va aggiunta una scorta di schede di ciascun colore pari al 10% degli elettori di quella fascia. In particolare alle schede elettorali sono assegnati i seguenti colori: fascia a) comuni con popolazione fino a abitanti colore azzurro fascia b) comuni con popolazione superiore a e fino a colore arancione fascia c) comuni con popolazione superiore a e fino a colore grigio fascia d) comuni con popolazione superiore a e fino a colore rosso fascia e) comuni con popolazione superiore a e fino a colore verde fascia f) comuni con popolazione superiore a e fino a colore viola fascia g) comuni con popolazione superiore a e fino a colore giallo fascia h) comuni con popolazione superiore a abitanti colore marrone

8 FASCIA DEMOGRAFICA N ABITANTI PER FASCIA b) Superiore a e fino a d) Superiore a e fino a e) Superiore a e fino a N COMUNI FACENTI PARTE DELLA CITTA' METROPOLITANA 1) Villa San Pietro 13 Totale Arancione 13 1) Sarroch 2) Settimo San Pietro 3) Pula 4) Maracalagonis 5) Decimomannu 6) Uta 7) Elmas SINDACI E CONSIGLIERI SPETTANTI Totale Rosso 119 1) Quartucciu 2) Sinnai 21 f) Superiore a e fino a g) Superiore a e fino a Totale Verde 38 1) Monserrato e) Capoterra 3) Assemini 4) Selargius 5) Sestu Totale Viola 113 1) Quartu S. Elena 29 Totale Giallo 29 h) Superiore a ) Cagliari 35 Totale Marrone 35 Indicazioni sulla modalità di redazione delle schede. (circolare ministero n. 32/2014) Il modello di scheda di voto per l'elezione del Consiglio Metropolitano, diviso in quattro parti verticali, prevede per ogni parte un numero massimo di riquadri pari a quattro. All'interno di ogni riquadro, sono stampati, nella parte superiore a sinistra, il contrassegno della lista avente 3 cm. Di diametro e, sotto, una riga tratteggiata per l'espressione di un voto di preferenza per un candidato della lista stessa. Nella parte esterna di ogni scheda sono stampati dei riquadri con l'indicazione del tipo di consultazione, della fascia demografica di appartenenza del comune dell'amministratore-elettore, prevedendo anche appositi spazi per apporvi il timbro (fornito dalla provincia) e la firma o sigla di uno degli scrutatori. Materiale in dotazione al Seggio L' Ufficio Elettorale provvede inoltre a consegnare al Seggio, oltre alla Lista sezionale, il materiale di cancelleria (penne, matite, timbro e tampone inchiostrante, scatole o buste e spago o scotch per il confezionamento dei plichi, ecc) un'urna per contenervi le schede votate nonché un esemplare di verbale delle operazioni del seggio ed una tabella di scrutinio. Tutto il materiale necessario alle operazioni viene fornito prima dell'inizio dell'autenticazione delle schede.

9 14. ALLESTIMENTO DEL SEGGIO AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTO In seguito all insediamento del seggio, che può avvenire dalle ore (sedici) del giorno antecedente il giorno di votazione, gli scrutatori contano le schede elettorali ricevute in dotazione al seggio e autenticano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale, mediante l apposizione, all interno dell apposito riquadro, della firma o sigla di uno di loro e del timbro della Provincia di Cagliari. Ove l allestimento del seggio avvenga il giorno prima di quello fissato per la votazione, a conclusione delle operazioni, le schede siglate vengono riposte o custodite, a cura del Presidente del seggio, in luogo sicuro e vengono da questi riprese il giorno successivo, fissato per le elezioni. Separatamente vengono depositate le scorte. Nella sede di voto e nei locali antistanti vengono affissi i manifesti elettorali. 15. OPERAZIONI DI VOTAZIONE AMMISSIONE DEGLI ELETTORI E MODALITA' DI VOTO Le votazioni hanno luogo dalle ore 8.00 alle ore del 23 ottobre 2016 nei locali della Città Metropolitana Palazzo Viceregio, Piazza Palazzo, n.1 Cagliari, alla presenza dei rappresentanti di lista se designati. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità. In alternativa gli elettori possono essere identificati per riconoscimento personale da parte di un dei componenti del seggio. Gli estremi del documento o la firma del componente del seggio che ha riconosciuto l'elettore vengono registrati sulla lista sezionale accanto al nominativo dell'elettore. L elettore, impedito nell espressione autonoma del voto, in base a certificazione medica che indichi la specifica patologia invalidante, può esprimere il voto con l assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta. Viene verbalizzato il nome e cognome dell accompagnatore identificato a voce alta in presenza dell elettore assistito. L elettore che, intrasportabile in quanto affetto da gravissime infermità ex L. n. 46/2009, intenda esercitare il diritto di voto al proprio domicilio, dovrà far pervenire al Responsabile dell'ufficio Elettorale: dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l abitazione in cui dimora; certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell azienda sanitaria locale. Tale procedura deve essere adottata anche nel caso in cui l elettore si trovi in degenza presso una struttura sanitaria ricadente all interno del territorio della Provincia di Cagliari, con certificazione rilasciata dal legale rappresentante dell istituto/casa di cura. La pertinente richiesta andrà formulata al Responsabile dell'ufficio Elettorale entro tre giorni dalla data prevista per le elezioni. Alle operazioni di voto possono assistere i rappresentanti di lista, con facoltà di chiedere la verbalizzazione delle non conformità da essi rilevate. Il Presidente consegna all'elettore la scheda di voto e una penna biro di colore nera o blu e lo invita a recarsi in cabina o in altra postazione munita di riparo per assicurare la segretezza del voto. L' elettore, dopo aver votato, ripiega la scheda e la riconsegna al presidente che la inserisce nell'urna. Nel caso in cui la scheda consegnata risulti deteriorata, può essere consegnata all'elettore una nuova scheda, previa restituzione della scheda deteriorata, che verrà immediatamente eliminata prendendone nota a verbale.

10 Durante le operazioni di voto devono essere sempre presenti tre componenti del seggio. Se alle venti ci sono ancora elettori nei locali del seggio, anch'essi devono essere ammessi a votare. Successivamente dovrà essere conteggiato e verbalizzato il numero dei votanti. 16. MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL VOTO Ogni elettore esprime il proprio voto per una lista, apponendo una croce sul simbolo della lista prescelta, riprodotto sulla scheda elettorale ed, eventualmente esprimendo una sola preferenza per uno dei candidati della lista, scrivendo il cognome del candidato, e il nome e cognome in caso di omonimia, sulla riga tratteggiata posta sotto la denominazione della lista (contrassegno). I voti di preferenza scritti immediatamente sotto la prima preferenza e/o quelli attribuiti ad un candidato di una lista diversa da quella votata sono da considerare nulli.. OPERAZIONI DI SCRUTINIO Lo scrutinio, sarà avviato immediatamente dopo la fine delle votazioni. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista designati ed intervenuti. Prima dell inizio dello scrutinio, il seggio elettorale provvede a: a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato; b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato. Le schede siglate non utilizzate sono conservate e sigillate in apposita busta. Le scorte non utilizzate sono conservate separatamente. Nel verbale è indicato l eventuale utilizzo delle scorte e la relativa motivazione. Lo scrutinio avviene estraendo le schede dall urna. Il Presidente del seggio enuncia l espressione di voto e passa ciascuna scheda al Segretario che ne prende nota a verbale. L espressione di voto è riportata sulle tabelle di scrutinio dagli scrutatori incaricati. Ciascun voto, ha un peso diverso a seconda della fascia demografica del Comune di appartenenza dell'elettore, la tabella di scrutinio pertanto sarà composta da diverse tabelline, pari a quelle delle fasce demografiche dei comuni della città metropolitana, ove saranno segnati i voti riportati da ciascun candidato suddivisi per fascia demografica di appartenenza degli elettori. Nella tabella di scrutinio e nel verbale dovranno essere riportati, oltre ai voti validi attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Il Presidente, sentiti gli scrutatori, provvede a dichiarare nulle le schede elettorali nei seguenti casi: quando risultano non autenticate dal seggio elettorale; ove contenenti scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto; qualora non consentano di risalire in modo univoco alla volontà dell elettore; Le operazioni di cui al presente paragrafo sono inserite a verbale. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Al termine dello scrutinio, il Presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra: a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti; b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente sigilla la scatola dove sono contenute, in buste diverse, le schede scrutinate, quelle siglate ma non usate e quelle di scorta, non siglate; a parte sono conservati:

11 - il verbale delle operazioni di seggio; - le tabelle di scrutinio; I documenti di cui ai due punti precedenti sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Sul sigillo è apposta la firma del Presidente e dei rappresentanti di lista, ove presenti. Successivamente alla proclamazione degli eletti il materiale è separatamente archiviato presso la Provincia di Cagliari. 18. PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI A conclusione dei lavori di scrutinio l'ufficio Elettorale provvede, esaminati eventuali reclami e contestazioni, alla proclamazione dei risultati in base al Verbale ed alla Tabella di scrutinio. La proclamazione dei risultati deve avvenire lo stesso giorno dello scrutinio o al massimo il giorno successivo, alla presenza dei rappresentanti di lista. Le operazioni di proclamazione sono raccolte in apposito Verbale di Proclamazione. In particolare l'ufficio Elettorale procede a calcolare innanzitutto l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica, per il calcolo il numero degli abitanti è quello risultante dai dati dell' ISTAT relativi alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di indizione delle elezioni (art. 28 comma 1bis L.R. n. 2/2016 come modificata dalla L.R. n. 7/2016) e secondo le modalità, le operazioni e i limiti indicati nell'allegato A) della L. n. 56/2014, L. R. 2/2016 come modificata dalla L.R. n. 7/2016 (Titolo III Capo I art. 21 e art. 28), Deliberazione R.A.S. n. 11/1 del 01 marzo 2016, Decreto Sindaco Metropolitano del 12 Settembre 2016 (prot. n /I del ). Di seguito si illustra il calcolo provvisorio dell'indice di ponderazione: 1) Raggruppare i Comuni del territorio nelle fasce demografiche come previste nell'art. 28 della L.R. n. 2/2016 come modificata dalla L.R. n. 7/2016: fascia a) comuni con popolazione fino a abitanti colore azzurro fascia b) comuni con popolazione superiore a e fino a colore arancione fascia c) comuni con popolazione superiore a e fino a colore grigio fascia d) comuni con popolazione superiore a e fino a colore rosso fascia e) comuni con popolazione superiore a e fino a colore verde fascia f) comuni con popolazione superiore a e fino a colore viola fascia g) comuni con popolazione superiore a e fino a colore giallo fascia h) comuni con popolazione superiore a abitanti colore marrone 2) Per ciascuna fascia demografica prendere il dato Istat della popolazione di riferimento, che è data dalla somma della popolazione di tutti i Comuni che appartengono a tale fascia. La somma della popolazione di tutte la fasce demografiche coinciderà con il totale della popolazione del territorio di riferimento della città metropolitana. 3) Calcolare il rapporto percentuale (troncato alla terza cifra decimale) esistente tra popolazione appartenente a ciascuna fascia demografica e popolazione totale del territorio svolgendo il seguente calcolo: totale pop. Fascia Y / totale popolazione territorio x 100. Quindi ciascun Comune che appartiene ad una certa fascia demografica acquisisce il valore percentuale attribuito alla fascia stessa (indipendentemente dalla popolazione propria di quel comune):

12 la legge attribuisce lo stesso valore di ponderazione a tutti i Comuni di pari fascia. Armonizzazione della ponderazione Il legislatore prevede ulteriori meccanismi di armonizzazione per la ponderazione, per evitare le seguenti situazioni di eccessivo peso ponderato: - rapporto percentuale tra popolazione di un comune e totale popolazione maggiore del 45% - rapporto percentuale tra popolazione di una fascia e totale popolazione maggiore del 35% Il primo caso non riguarda il territorio della città metropolitana di Cagliari, mentre il secondo caso si verifica per una fascia demografica (fascia h). La procedura prevista dal legislatore prevede di fissare nel 35% il rapporto percentuale massimo per la fascia demografica che supera tale soglia e attribuire l eccedenza derivante alle altre fasce in modo proporzionale. Per tale operazione è necessario quindi calcolare il totale della popolazione delle fasce che non superano il 35%, utilizzando tale totale come nuova base di calcolo per riattribuire proporzionalmente l eccedenza. Quindi l indice di ripartizione (che sarà dato da [eccedenza perc] / [totale pop. fasce che non superano il 35%] ) sarà moltiplicato al totale popolazione per ciascuna delle fasce che non supera il 35%, ottenendosi il valore numerico che si sommerà al rapporto percentuale di tale fascia. Si determina infine (così come lo definisce la legge) l indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica nel seguente modo: rapp. perc. di una certa fascia / numero complessivo dei sindaci e consiglieri della medesima fascia (troncando il relativo risultato alla terza cifra decimale) X L'Ufficio Elettorale ridetermina il suddetto indice di ponderazione in sede di proclamazione degli eletti considerando il numero effettivo degli aventi diritto al voto accertato al momento dell'elezione (escludendo in questa fase i dati relativi ai comuni commissariati). (Circ. n. 32/2014 pag. 16, 4 capoverso). Successivamente l'ufficio Elettorale procede a: accertare per ogni lista e per ogni candidato il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica - moltiplicare, per ogni fascia, i voti attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato, per il relativo indice di ponderazione - sommare tra loro, per ogni lista e per ogni candidato, i voti ponderati così ottenuti per tutte le fasce. Si ottiene così la cifra elettorale ponderata di ogni lista e la cifra individuale ponderata di ogni candidato - formare per ciascuna lista la graduatoria dei candidati secondo l ordine decrescente delle cifre individuali ponderate - assegnare a ciascuna lista il numero di consiglieri spettanti in applicazione del metodo d Hondt - dichiarare eletti i candidati della lista stessa seguendo la graduatoria delle cifre individuali ponderate ottenute. A parità di tale cifra è eletto il candidato del sesso meno rappresentato fra gli eletti della lista e, in caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più giovane. Entro il terzo giorno successivo alla proclamazione si pubblicano sul sito internet della Provincia i nominativi degli eletti. Le eventuali surroghe dei consiglieri metropolitani previste dall'art. 1 comma 39 della L. n. 56/2014, possono essere effettuate dai consigli stessi.

13 Dopo la proclamazione, il Responsabile trasmette immediatamente alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo copia del relativo verbale e dei prospetti allegati. Le determinazioni dell ufficio elettorale sono comunicate al Sindaco metropolitano ed agli eletti, per la convalida nella prima seduta utile del Consiglio metropolitano, nonché, per conoscenza, a tutti i Sindaci dell area metropolitana, e all'amministratore Straordinario della Provincia di Cagliari. Il Segretario Generale Responsabile dell'ufficio Elettorale Dott. Paolo Maggio

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