dal sito della cgil - il TAR ha annullato la circolare della funzione Pubblica relativa alle visite specialistiche. Allego la sentenza.
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- Geronimo Feliciano Guerra
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1 assenze per visite specialistiche - Inviato da rex68x - 17/04/ :07 dal sito della cgil - il TAR ha annullato la circolare della funzione Pubblica relativa alle visite specialistiche. Allego la sentenza. Re: assenze per visite specialistiche - Inviato da IPSCT - 18/04/ :59 Visita Specialistica 3 Mesi, 3 Settimane fa Giorgia Salve a tutti, vorrei porre un quesito. Se viene concesso ad un dipendente un permesso per visita specialistica, perché sul certificato si deve indicare necessariamente l'orario di visita, visto che comunque al dipendente è stato concesso di assentarsi per l'intera giornata e comunque viene decurtato ai sensi della legge Brunetta? ipsct Contratto Scuola art 17 comma 16 Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare. Giorgia Quindi parliamo di assenza per malattia per cui viene disposta la visita fiscale. Invece nella mia scuola viene concessa questa giornata solo per visita specialistica e equiparata alla malattia per la decurtazione. Per questo, per me ovviamente, nasce il dilemma. Che senso ha l'orario se poi vengo considerata comunque assente per malattia a tutti gli effetti. Grazie per la risposta ma il dubbio mi resta. Siamo noi a sbagliare? Silvios Ma cosa e stato autorizzato : - permesso retribuito? o assenza per malattia con certificato medico? 1 / 8
2 DA QUESTO DISCENDE LA RISPOSTA mandi Giorgia E' stato autorizzato 1 giorno per visita specialistica (nella mi scuola è chiamata malattia senza visita fiscale) e con l'obbligo dell'orario di visita sul certificato. Io non riesco a capire. Roby Forse per capire occorre leggere la Circolare n. 2 del del Dipartimento della Funzione pubblica, indirizzata a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all art. 1 comma 2 del d.l.vo 165/2001. Qualche amministrazione l ha trasmessa ai propri dipendenti. L ha fatto per esempio il MIUR nel Dipartimento che si occupa dei dipendenti ministeriali, ma non il Dipartimento che gestisce il personale delle scuole. Ma che l amministrazione l abbia trasmessa ai propri dipendenti o che non l abbia trasmessa rimane il fatto che la legge (DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n Art. 55-septies comma 5) da cui discende la Circolare n. 2 del è valida ed obbligatoriamente da applicare a tutte e pubbliche amministrazioni. ipsct per quanto riguarda la risposta data in precedenza non ho dubbi in quanto le visite specialisticche appartengono alle malattie in questo caso del personale della Scuola, sebbene siano stati scritti fiumi di parole non ho letto da nessuna parte che la visita specialistica non fa parte della malattia, di conseguenza nella mia scuola operiamo in questo modo. PERMESSI per visite specialistiche 5 Mesi, 1 Settimana fa paolopi Eravamo rimasti proprio qui, prima della rimbombante campagna sulla buona scuola. Vi chiederei gentilmente di incontrare proposte concrete per risolvere questo problema che dobbiamo 2 / 8
3 affrontare quotidianamente. Non è un caso che le proposte siano attuabili soltanto con accordi interni: in altre parole poichè non è giusto prendere malattia per una visita specialistica si creano condizioni a livello quasi esclusivamente verbale, di ricorrere ad ore di recupero non detraibili. Ma per voi c'è una formula che potrebbe essere inserita nella contrattazione come postilla che sancisce una regolamentazione delle ore o giornate per visite specialistiche? silvios non è giusto prendere malattia per una visita specialistica MA DA QUANDO E POSSIBILE SE UNO E AMMALATO E CERTIFICATO DAL MEDICO CHE LO ATTESTA NON SI AMMALA PER ANDARE A FARE LA VISITA MANDI IPSCT La visita specialistica è considerata assenza per malattia quando è in concomitanza con le assenze appunto per malattia tale da giustificare la non presenza a casa per la visita fiscale. La situazione interna per ogni Scuola non è praticabile in quanto ci si deve attenere alla normativa, in merito aspettiamo chiarimenti ai quesiti inviati al MIUR che sino ad oggi non sono pervenuti. Re: assenze per visite specialistiche - Inviato da IPSCT - 22/05/ :14 Informativa della Dott.ssa Noemi Secci Inps, malattia e visite fiscali, le nuove regole dal 2015 A seguito di una recente circolare Inps, sono cambiate diverse disposizioni in materia di visite fiscali: vediamo insieme l intera disciplina. In caso di malattia, vi sono diversi adempimenti che il dipendente deve svolgere, per dimostrare la legittimità della sua assenza. 3 / 8
4 In primo luogo, il lavoratore deve richiedere al medico curante l invio telematico all INPS del certificato, per qualsiasi tipo di assenza (anche della durata di mezza giornata), entro il giorno successivo a quello in cui è iniziato l evento, e deve trasmettere copia cartacea o identificativo di tale documento al datore entro due giorni. In caso di mancata guarigione, dovrà poi richiedere, entro gli stessi termini, il certificato di prosecuzione della malattia. Se il professionista curante risultasse irreperibile, sarà valido il certificato rilasciato dalla Guardia Medica. Per comprovare la legittimità dell assenza, tuttavia, l esibizione dell attestazione medica non costituisce l unico adempimento, ma vi è l ulteriore obbligo di reperibilità ai fini della visita fiscale. Si tratta di un accertamento, previsto dallo Statuto dei Lavoratori [1], atto a verificare non, come erroneamente si ritiene, la presenza del dipendente nel proprio domicilio, ma l esistenza o meno della patologia per la quale è stata emessa certificazione. Tale verifica può essere predisposta sia dal datore, che dall Inps: sono previste, sia per i lavoratori pubblici che privati, differenti fasce di reperibilità e regole cui attenersi, che sono variate a partire dal 2015: conoscerle è molto importante, poiché, in caso di violazioni, si andrà incontro a sanzioni. Per quanto concerne gli Statali ed il personale degli Enti Locali, la reperibilità è valida per l intera settimana, festività comprese, nelle fasce orarie che vanno dalle 9:00 alle 13:00, e dalle 15:00 alle 18:00; pertanto, nei predetti orari, i soggetti interessati dovranno farsi trovare presso il domicilio indicato nel certificato, ed attendere la visita del medico fiscale. Sono presenti, poi, alcune regole particolari per il personale del comparto scuola [2]: difatti, il Dirigente Scolastico può richiedere visite fiscali sin dal primo giorno, solo per assenze immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative (non solo festivi o domeniche, ma anche giorni liberi). Rispetto agli Statali, i privati hanno sempre il vincolo di reperibilità, anche durante festivi e week-end, ma con fasce orarie che partono dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00. Non esiste obbligo di reperibilità, invece, né per pubblici, né per personale privato, in caso di malattie nelle quali è a rischio la vita del lavoratore, d infortunio sul lavoro, patologie per causa di servizio, gravidanza a rischio, eventi morbosi correlati all invalidità attestata e, naturalmente, ricovero ospedaliero. 4 / 8
5 Il medico fiscale ha il compito di verificare, anzitutto, l esistenza della patologia, nonché di analizzarla, assieme alle condizioni generali del soggetto: ha facoltà di protrarre la diagnosi di 48 ore, nonché di variarla e di consigliare al lavoratore una visita specialistica. In caso di riduzione della prognosi, dovrà essere fornita una dettagliata motivazione; il dipendente avrà, conseguentemente, l obbligo di rientrare al lavoro nel giorno indicato dal medico fiscale. In caso di assenza immotivata o d impossibilità all accesso o al controllo entro le fasce di reperibilità, al lavoratore verrà negato il 100% della retribuzione per i primi 10 giorni di patologia, ed avrà diritto, per le giornate successive, solo al 50% della retribuzione. Vi sono comunque 15 giorni di tempo per fornire una giustificazione in merito all assenza. Può capitare, ad esempio, che il soggetto debba allontanarsi per sottoporsi a prestazioni, visite o accertamenti diagnostici: in questo caso, dovrà fornire una comunicazione preventiva al datore o all amministrazione, ed utilizzare, come giustificativo, l attestazione di quanto effettuato. Non possono essere, invece, invocati a propria difesa il malfunzionamento del citofono, i difetti uditivi personali, o l effettuazione di qualsivoglia incombenza: la Cassazione, difatti, ha stabilito ormai da tempo [3] il principio per cui è responsabilità del dipendente ridurre al minimo i disagi e predisporre ogni accorgimento utile per consentire l effettuazione della prestazione da parte del medico. Una volta che il lavoratore sia risultato assente dal proprio domicilio, la successiva visita ambulatoriale, alla quale avrà il dovere di presentarsi, non costituisce una giustificazione dell assenza, ma è preordinata alla sola verifica della patologia: pertanto, le sanzioni, pur sussistendo l evento morboso, saranno comunque applicabili Re: assenze per visite specialistiche - Inviato da IPSCT - 22/05/ :44 Visita specialistica Ministero Salute nota prot.n del 24/04/2015 sito Pino Durante. Re: assenze per visite specialistiche - Inviato da IPSCT - 23/09/ :33 Malattia, visite fiscali, reperibilità: tutte le novità Lavoratore in malattia: obbligo di reperibilità, fasce 5 / 8
6 orarie per la visita di controllo del medico dell'inps Il lavoratore ammalato deve sottoporsi, preferibilmente sin dal primo giorno di malattia, ad un accertamento sanitario da parte del proprio medico curante, che produce un apposita certificazione. La disciplina cambia caso a seconda che l assenza per malattia sia di durata pari o inferiore a 10 giorni, oppure sia superiore a 10 giorni: per le assenze da malattia pari o inferiori a 10 giorni, nonché per le assenze fino al secondo evento nel corso dell anno solare, il lavoratore può rivolgersi anche al medico curante non appartenente al SSN (o con esso convenzionato); se invece l assenza supera i 10 giorni o nei casi di eventi di malattia successivi al secondo nel corso dell anno, la certificazione deve essere rilasciata esclusivamente dal medico del SSN (o con esso convenzionato). MEDICO E LAVORATORE: CHI FA COSA Il medico è tenuto ad inviare la certificazione per via telematica all INPS, con le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall Istituto. Il lavoratore deve richiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato e fornirlo al proprio datore di lavoro, quando richiesto. L INPS, a sua volta, mette a disposizione dei datori di lavoro, attraverso i propri canali telematici, gli attestati di malattia ricevuti dai medici. Il lavoratore è esonerato dall invio della documentazione in forma cartacea. Il lavoratore può continuare a presentare, sia all INPS che al datore di lavoro, il certificato di malattia in formato cartaceo quando lo stesso viene rilasciato da medici privati non abilitati all invio telematico o da strutture di pronto soccorso, nonché quando l evento di malattia comporta il ricovero ospedaliero. Al momento della visita il lavoratore può richiedere al medico la copia cartacea del certificato e dell attestato di malattia, o, in alternativa, l invio della copia dei documenti in formato pdf alla propria casella di posta elettronica. Quando la stampa della certificazione non è oggettivamente possibile, il medico può limitarsi a chiedere al lavoratore conferma dei dati anagrafici inseriti rilasciandogli il numero di protocollo. Il lavoratore, infine, può prendere visione dei propri certificati accedendo al sito internet dell INPS, tramite PIN o codice fiscale. IL CONTROLLO DEL MEDICO FISCALE INPS Tutti i datori di lavoro devono presentare le richieste di visita medica di controllo in via telematica, attraverso il portale dell INPS (servizio Richiesta visita medica di controllo ). 6 / 8
7 Al termine della visita di controllo il medico redige presso il domicilio del lavoratore un apposito verbale informatico e ne fornisce copia al lavoratore. Il verbale viene trasmesso in tempo reale ai sistemi informatici dell INPS e reso contestualmente accessibile al datore di lavoro che ha richiesto la visita. Il datore di lavoro può inviare all INPS, con un unica operazione (funzione Invio richieste multiple ), più richieste di visite mediche di controllo (al massimo 50). OBBLIGO REPERIBILITA DEL LAVORATORE E FASCE ORARIE Per consentire il controllo dello stato di malattia, il lavoratore ha l obbligo di essere reperibile presso l indirizzo abituale o il domicilio occasionale: tutti i giorni durante la durata della malattia comprese le domeniche ed i giorni festivi nelle seguenti fasce orarie giornaliere: 1) lavoratori statali e personale enti locali mattina: dalle ore 9 alle 13 pomeriggio: dalle ore 17 alle 18. 2) Lavoratori settore privato mattina: dalle ore 10 alle 12 pomeriggio: dalle ore 17 alle 19. Se i contratti collettivi dovessero stabilire regole diverse sarebbero nulli e quindi inapplicabili. IL LAVORATORE GIA VISITATO PUO RICEVERE UNA SECONDA VISITA? Su tale punto i giudici hanno fornito pareri discordanti. Alcune sentenze ritengono che il lavoratore debba sempre rendersi reperibile nelle fasce orarie, anche nel caso in cui il controllo medico sia già avvenuto, in quanto il datore di lavoro ha diritto alla reiterazione delle visite nei limiti in cui ciò non abbia lo scopo di molestare o danneggiare il lavoratore senza un valido motivo. Un altro orientamento stabilisce invece che, posto il carattere eccezionale della limitazione della libertà di movimento che deriva dall obbligo della reperibilità, il lavoratore non è più tenuto a rispettarla una volta che il medico di controllo abbia accertato la malattia. Diversamente si potrebbe addirittura incidere negativamente sulla guarigione, specialmente per alcune patologie la cui cura può richiedere l allontanamento dal luogo abituale di residenza per località più consone alle condizioni del lavoratore ammalato. 7 / 8
8 SE IL LAVORATORE OSTACOLA LA VISITA Il lavoratore ha il dovere di cooperare all effettuazione delle visite domiciliari, in modo da consentire al medico l immediato ingresso nell abitazione. Se non rispetta tale dovere per incuria, negligenza o altro motivo (si pensi all assenza del nome del lavoratore sul citofono) scatta la decadenza dal diritto al trattamento economico; non vi si può rimediare neanche con la conferma della malattia in una successiva visita ambulatoriale. LAVORATORE ASSENTE ALLA VISITA Se il lavoratore risulta assente alla visita di controllo domiciliare, il medico: rilascia, possibilmente a persona presente nell abitazione del lavoratore, un avviso recante l invito per quest ultimo a presentarsi il giorno successivo (non festivo) alla visita di controllo ambulatoriale, salvo che l interessato non riprenda l attività lavorativa; comunica l assenza del lavoratore all INPS che, a sua volta, avvisa il datore di lavoro. Se il lavoratore non si reca alla visita ambulatoriale, l INPS ne dà comunicazione al datore di lavoro ed invita il lavoratore a fornire le proprie giustificazioni entro 10 giorni. 8 / 8
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