ACCORDO ex art. 15 Legge 7 agosto 1990 n. 241

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1 REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO 10 SETTORE POLITICHE SOCIALI ACCORDO ex art. 15 Legge 7 agosto 1990 n. 241 tra Il Dipartimento del Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato della Regione Calabria e l Università della Calabria Il Dipartimento Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato della Regione Calabria (d ora innanzi più semplicemente Regione), con sede a Catanzaro Via Lucrezia della Valle - C.F , rappresentato per il presente atto dal Dott., nella sua qualità di, e L Università della Calabria (d ora innanzi più semplicemente Unical), con sede a Rende (CS), via P. Bucci 7/11B, C.F , rappresentata per il presente atto dal Prof., nella sua qualità di, PREMESSO CHE - in data 15/12/2011 la Regione Calabria e l Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) hanno sottoscritto un Protocollo d intesa volto, fra l altro, alla creazione di un Centro di coordinamento regionale contro le discriminazioni e di una Rete locale antidiscriminazioni; - detto Protocollo d intesa stabilisce il reciproco impegno dell UNAR e della Regione Calabria a condividere prassi, informazioni, strumenti e conoscenze utili all azione di prevenzione, contrasto, assistenza alle vittime di discriminazione e monitoraggio del fenomeno, nonché a collaborare per la partecipazione congiunta a iniziative da candidare a finanziamento a livello nazionale, europeo e internazionale; - con Delibera di Giunta n. 376 del 25/10/2013 la Regione Calabria ha avviato la realizzazione della Rete regionale per la prevenzione e il contrasto di tutte le discriminazioni, tramite l approvazione delle linee guida UNAR e la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse per l adesione alla Rete; - con successivo decreto dirigenziale del 09/06/2014, è stato approvato l elenco delle sette Antenne e dei sette Punti informativi aderenti alla Rete e, contestualmente, sono stati sottoscritti i protocolli d intesa con le cinque Province che hanno assunto il ruolo di Nodi territoriali; - la Regione Calabria e l UNAR hanno sottoscritto un Accordo per la realizzazione, da parte della Regione Calabria, delle attività del progetto Promozione e sviluppo della Rete regionale antidiscriminazioni in Calabria, con l obiettivo di contribuire al sostegno e al rafforzamento della Governance della Rete regionale antidiscriminazioni creata dalla Regione, supportando la cooperazione tra gli organismi pubblici e privati che ne fanno parte e assicurando il coordinamento tra il loro operato e quello della Rete nazionale a regia UNAR; 1

2 - per la realizzazione del suddetto Accordo l UNAR concede alla Regione Calabria la somma complessiva di ,00 (novantamila/00) a valere sui fondi del Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema (PON GAS), Asse D Ob. Specifico azione 2; - con D.D.G. n. del la Regione Calabria ha preso atto dell Accordo sottoscritto con l UNAR per la realizzazione del progetto sopra menzionato; VISTI - l art. 19 del Trattato per il Funzionamento dell Unione Europea (TFUE), che individua sei fattori di discriminazione che le istituzioni comunitarie devono impegnarsi a combattere: il sesso, la razza e l'origine etnica, la religione e le convinzioni personali, gli handicap, l'età e le tendenze sessuali; - l'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'unione Europea approvata il 4 novembre 2000, che vieta "qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o l orientamento sessuale"; - l'art. 3 della Costituzione Italiana che afferma: "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali"; - la Direttiva 2000/43/CE del Consiglio europeo, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e la Direttiva 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, vietando ogni forma di discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale; - il D.lgs. n. 215 del 9 luglio 2003, in attuazione della sopra citata Direttiva comunitaria n. 2000/43/CE, che ha istituito l UNAR quale ufficio operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, ed avente, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del DPCM , "la funzione di garantire, in piena autonomia di giudizio ed in condizioni di imparzialità, l'effettività del principio di parità di trattamento fra le persone, di vigilare sull'operatività degli strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni, nonché di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica, analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere ed il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso"; - il Parere del Comitato delle Regioni (2009/C 211/12) "non discriminazione, pari opportunità e applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone" che ribadisce il reale bisogno di integrazione orizzontale della non discriminazione, possibile soltanto attraverso il coinvolgimento degli enti regionali; - il già citato decreto legislativo n. 215/2003 e il decreto legislativo n.216 del 2003 (emanato in recepimento della direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e lavoro), integrati con la legge del 6 giugno 2008, n. 101 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", che ha adeguato la normativa alle pronunce della Corte di Giustizia dell Unione Europea; - il "Testo Unico" delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", di cui al d.lgs. 25/7/1998, n. 286, che all'art. 44, comma 12, afferma 2

3 che: "le Regioni, in collaborazione con le Province e con i Comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale [ ] predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime di discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi"; - il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999; - il Regolamento CE 1083/2006 recante disposizioni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; - il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce, tra l altro, le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006; - il Quadro Strategico Nazionale approvato dalla Commissione Europea il 13 luglio 2007; - il PON GAS per le Regioni dell'obiettivo Convergenza, a titolarità del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, approvato con Decisione C (2007) n del 21 novembre 2007; - la Convenzione del 10 aprile 2008 e il successivo Addendum del 28 giugno 2012 con la quale il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha delegato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità le funzioni di gestione, controllo, monitoraggio e valutazione degli interventi a valere sull Asse D del PON GAS per le Regioni dell Obiettivo Convergenza; - l art.15 della legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 7 agosto 1990, che stabilisce la facoltà per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; CONCORDANO QUANTO SEGUE Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo. Articolo 1 Principi generali Con il presente Accordo vengono disciplinati i rapporti tra la Regione e l Unical in quanto soggetto incaricato di attuare il progetto Promozione e sviluppo della Rete regionale antidiscriminazioni in Calabria, le cui attività sono dettagliate nella scheda descrittiva allegata (allegato A), che è parte integrante del presente Accordo. Le Parti si impegnano a conseguire gli obiettivi previsti dal presente Accordo nei tempi prefissati. Articolo 2 Oggetto, obiettivi e finalità L Accordo ha come oggetto la realizzazione, da parte dell Unical, delle attività del progetto Promozione e sviluppo della Rete regionale antidiscriminazioni in Calabria, con l obiettivo di contribuire al sostegno e al rafforzamento della governance della Rete regionale antidiscriminazioni creata dalla Regione, supportando la cooperazione tra gli organismi pubblici e privati che ne fanno parte e assicurando il coordinamento tra il loro operato e quello della Rete nazionale a regia UNAR in termini di omogeneità dei processi operativi, uniformità del trattamento dei dati e implementazione omogenea di iniziative di prevenzione, rilevazione e rimozione delle discriminazioni. Il presente Accordo, inoltre, persegue le seguenti finalità: - elaborare standard omogenei di intervento sul territorio e assicurare livelli essenziali e uniformi per la presa in carico delle segnalazioni; - acquisire, conseguentemente, dati statistici omogenei e comparabili, con lo scopo di dare una rappresentazione adeguata sia a livello nazionale che territoriale dei fenomeni di discriminazione razziale; 3

4 - assicurare consulenza tecnica a tutti gli operatori della Rete regionale antidiscriminazioni della Calabria; - assicurare un coinvolgimento diretto, continuativo e partecipato di tutte le ONG operanti in materia di non discriminazione sul territorio regionale. Articolo 3 Modalità di attuazione della collaborazione Nello svolgimento delle attività, l Unical si impegna a collaborare con la Regione e con l UNAR fattivamente ed efficacemente, al fine di attuare quanto definito in dettaglio nell Allegato A al presente Accordo e di garantire il raggiungimento degli obiettivi del progetto. Nella realizzazione delle attività, l Unical si impegna a rendere evidente che le stesse sono svolte in nome e per conto della Regione, rispettando le disposizioni generali in materia di informazione e pubblicità degli interventi finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo Programmazione Articolo 4 Obblighi dell Unical L Unical si obbliga a: a. assicurare il coordinamento scientifico delle azioni di cui all Allegato A del presente Accordo, in relazione agli obiettivi dello stesso; b. presentare alla Regione, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, un Piano esecutivo in cui saranno dettagliati i contenuti delle attività, la tempistica di realizzazione (crono programma) e le voci di costo (budget) previste per la realizzazione del progetto; c. trasmettere alla Regione la relazione intermedia relativa allo stato di avanzamento dell intervento, nonché una relazione complessiva finale entro i termini stabiliti dall art. 7; d. terminare le attività e produrre i relativi output di cui all allegato A) del presente Accordo entro i termini stabiliti all art.8; e. assicurare, per l'intera durata del presente Accordo, i necessari raccordi con la Regione; f. sottoporre all approvazione della Regione le eventuali modifiche apportate al Piano esecutivo; g. garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Fondo Sociale Europeo ; h. assicurare il rispetto di quanto indicato dalla Circolare n.2/2009 emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di ammissibilità delle spese cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo per il periodo 2007/2013; i. esibire idonea documentazione e fornire assistenza in caso di ispezioni effettuate dal personale autorizzato dai soggetti che ne hanno diritto, ivi compresi i funzionari e i rappresentanti della Commissione Europea. Per quanto riguarda i punti a, b, c, d, e, f., l Unical assegna la responsabilità esclusiva al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell Università della Calabria, individuando come responsabile scientifico il Direttore del Dipartimento, il Prof. Piero Fantozzi. Articolo 5 Obblighi della Regione La Regione si obbliga a: a. svolgere funzioni di coordinamento, monitoraggio e verifica delle attività di cui al presente Accordo; b. garantire che l Unical riceva tutte le istruzioni e le informazioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione del progetto; c. approvare il Piano esecutivo presentato dall Unical e concordare le relative modalità di attuazione; 4

5 d. approvare le eventuali modifiche al Piano esecutivo presentate dall Unical; e. approvare i risultati conseguiti e lo stato di avanzamento delle attività in conformità al Piano esecutivo; f. informare l Unical in merito a eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche di competenza. Articolo 6 Risorse economiche Per la realizzazione dell intero progetto e il raggiungimento delle finalità del presente Accordo è prevista la somma complessiva di ,00 (novantamila/00) a valere sui fondi del citato PON GAS Asse D Ob. Specifico azione 2 gestito dall UNAR. Nessun altro onere potrà comunque derivare a carico della Regione. Articolo 7 Modalità di erogazione Il pagamento dell importo di cui all art.6 da parte della Regione Calabria avverrà con le seguenti modalità: - una prima rata pari a Euro (trentamila/00) a seguito dell approvazione da parte dell UNAR del Piano esecutivo, comprensivo del cronoprogramma e del budget; - una seconda rata pari a Euro (quarantamila/00) entro quattro mesi dall erogazione della prima rata, previa approvazione da parte dell UNAR della relazione intermedia sullo stato di avanzamento delle attività, che dovrà essere presentata dalla Regione Calabria unitamente a un apposita richiesta di erogazione; - una terza rata a titolo di saldo, pari a Euro (ventimila/00), a conclusione delle attività previste dal Piano esecutivo, previa approvazione da parte dell UNAR della relazione conclusiva di progetto, che dovrà essere presentata dalla Regione Calabria corredata della relativa richiesta di erogazione. Il rispetto delle suddette modalità è comunque subordinato all iscrizione in bilancio delle risorse finanziate dall UNAR. Ai fini dell ammissibilità delle spese sostenute ai fini della realizzazione progettuale si rimanda a quanto disposto dalla Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tutta la documentazione prodotta dall Unical ai fini del pagamento dovrà essere trasmessa a mezzo PEC alla Regione. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall esecuzione del presente Accordo, tutti i pagamenti saranno effettuati a favore dell Unical sul conto di tesoreria provinciale di Banca d Italia identificato come segue: - Codice IBAN: - Banca: - Intestatario del conto: - CF: - Luogo di nascita dell Intestatario del conto: - Data di nascita dell Intestatario del conto: - Soggetti delegati ad operare sul conto: Articolo 8 - Decorrenza e durata Il presente Accordo decorre dalla sottoscrizione delle Parti e ha durata fino al 30 giugno L Unical si impegna a concludere le attività di cui all Allegato A), ivi compreso l invio della richiesta di contributo corrispondente al saldo, della relazione finale e degli output di progetto, entro e non oltre il 30 giugno Il rispetto delle suddette modalità è comunque subordinato all acquisizione in bilancio delle risorse finanziate dalla Regione Calabria. 5

6 Articolo 9 Modifiche all Accordo Eventuali proroghe, integrazioni e/o modifiche al presente Accordo potranno essere concordate con apposito atto sottoscritto dalle Parti firmatarie. Articolo 10 Regole di pubblicità È compito dell Unical dare adeguata pubblicità del co-finanziamento europeo del progetto nei confronti di terzi. Pertanto, ogni documento prodotto nell ambito del progetto dovrà riportare il titolo del progetto, le diciture Progetto finanziato dall Unione Europea attraverso il Fondo Sociale Europeo, PON Governance e Azioni di Sistema , unitamente ai loghi obbligatori del Fondo Sociale Europeo e del PON GAS Articolo 11 Diritto applicabile e composizione delle controversie Il diritto applicabile risulta da: a) codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, approvati con DLgs 163/2006 e s.m.i. e relativo regolamento attuativo di cui al DPR 207/2010; b) disposizioni sull Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato di cui al R.D. 18 novembre 1923 n e relativo regolamento di esecuzione di cui a R.D. del 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.; c) Regolamento CE n.1083/2006 relativo a disposizioni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e s.m.i e il relativo regolamento di esecuzione di cui al DPR 3 ottobre 2008 n.196; d) codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti. Eventuali controversie tra le parti concernenti l interpretazione o l applicazione del presente Accordo, non risolvibili in via amichevole, sono attribuite al foro del Tribunale di Roma. Letto, confermato e sottoscritto. Catanzaro, Per l Università della Calabria prof Per il Dipartimento Lavoro, Politiche Famiglia, Formazione Professi Cooperazione e Volontariato della Re Calabria dott

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