Veneto Caccia edizione digitale Notiziario on line a cura dell' Associazione Cacciatori Veneti Confavi Anno 2014 n. 1

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1 Veneto Caccia edizione digitale Notiziario on line a cura dell' Associazione Cacciatori Veneti Confavi Anno 2014 n. 1 S P E C I A L E R I C H I A MI V I V I C o s a c a m b i a c o n l e nu o v e m o d i f i c he a l l a L. S / 9 2 C A L E N D A R I O V E N A T OR I O /

2 Maria Cristina Caretta Sommario Cari Cacciatori, è con grande entusiasmo che Vi presento la nostra nuova versione del periodico Veneto Caccia on line. Il giornale edito nel web raggiunge in tempo reale ogni angolo del mondo e, in una società globalizzata, non può che essere questo il veicolo privilegiato dell informazione. La nostra Associazione si è sempre distinta e impegnata nel divulgare una corretta informazione perché riteniamo che la prima regola per difendere la nostra passione sia proprio quella di essere correttamente e tempestivamente informati. Questo nostro ulteriore strumento, il Veneto caccia on line, ci darà la possibilità di raggiungere più velocemente un numero più elevato di Cacciatori. Abbiamo mantenuto la struttura della rivista cartacea ma, al di là della forma, saranno i contenuti che come sempre faranno la differenza. Continua quindi il miglioramento del nostro servizio informativo che tenta di essere sempre al passo con i tempi. Come tutti gli strumenti innovativi, anche questo potrà essere ulteriormente migliorato grazie ai Vostri suggerimenti che, più che volentieri, attendiamo di ricevere. PAG. 1 ACV CONFAVI PRESENTE AD HUNTING SHOW 2014 PAG. 2 FESTA DELLA CACCIA, DELLA PESCA E DELLA CULTURA RURALE PAG. 3 ACV CONFAVI AL GAME FAIR DI TARQUINIA (VT) PAG. 4 LA CONFAVI PRESENTE ALLA GIORNATA DELL'ORGOGLIO VENATORIO DI BERGAMO PAG. 5 CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2014/2015 PAG. 13 LA REGIONE METTE NEI GUAI I CACCIATORI DEL VENETO PAG. 14 NOTA ACV CONFAVI SU EMANAZIONE DECRETO LEGGE N. 91 DEL 24 GIUGNO 2014 PAG. 26 LE RICETTE DEL CARNIERE Buona lettura a tutti Voi

3 H u n t in g S h o w Un affluenza oltre ogni più rosea aspettativa. Mai come quest anno migliaia di appassionati del mondo della caccia, della pesca ed in generale dei portatori della cultura rurale, hanno letteralmente preso d assalto lo stand delle nostre associazioni. Esprimiamo grande soddisfazione nel constatare che sono sempre di più le persone perbene che capiscono il valore propositivo di difesa di una parte importante della nostra storia, della nostra cultura e delle nostre tradizioni, nonostante le vergognose campagne denigratorie lanciate della parte integralista e malsana degli animal ambientalisti. In occasione di questa kermesse di valenza internazionale abbiamo presentato alcuni dei progetti a cui stiamo lavorando. In particolare, quelli concernenti alcuni centri didattico culturali, tra i quali quello del Bosco di Dueville (Vi), quello dell area naturalistica sul Massiccio Grappa e quello di Cerea (Vr). Di notevole interesse anche quello per il ripristino ambientale della laguna veneziana, realizzato in collaborazione con l Università degli studi Ca Foscari di Venezia. Abbiamo constatato che i visitatori hanno accolto con grande entusiasmo queste iniziative. In molti infatti hanno chiesto di poter dare una mano e impiegare il loro tempo in questi e in futuri progetti come i tanti volontari, appartenenti ai mondi della caccia, della pesca, della cinofilia, dell agricoltura e della parte "sana", propositiva e non integralista dell ambientalismo che ci stanno aiutando a realizzare i nostri interventi e senza i quali sarebbe impossibile raggiungere certi risultati. Non posso esimerci dal ringraziare la nostra splendida comunità umana che ha affollato lo stand della Fondazione per la cultura rurale Onlus e dell Associazione Cacciatori Veneti Confavi, ed in particolare i 140 volontari che senza sosta hanno garantito la migliore accoglienza in Fiera. Clicca qui per visualizzare la gallery fotografica 1

4 F e s t a de l l a Ca cci a, de l l a P e s ca e de l l a Cu l t u r a r u r a l e L''Associazione Cacciatori Veneti CONFAVI in collaborazione con la Fondazione per la Cultura Rurale Onlus, con l''associazione per la difesa e la promozione della Cultura Rurale Onlus e con diverse altre associazioni di agricoltori, cacciatori, pescatori ed allevatori, ah organizzato una festa della caccia, della pesca e della Cultura rurale presso il Palalago di Marola di Torri di Quartesolo (VI) nei giorni maggio 2014, alla quale hanno partecipato diverse migliaia di persone per assistere ai numerosi eventi organizzati, quali: Gare di pesca gare di percorso caccia e di tiro al piattello scuola di lancio con esche artificiali scuola di tiro al piattello scuola di pesca mostre degli arnesi tradizionali e degli attrezzi usati nella caccia e nella pesca mostre fotografiche sulla caccia, sulla pesca e sulla cultura rurale mostre con diorami e preparazioni tassidermiche della fauna ittica e della fauna selvatica mostra dei disegni e dei dipinti dei bambini che ritraggono le attività portatrici della cultura rurale tiri liberi al piattello e di percorso caccia per principianti e per semplici cacciatori presentazione ed illustrazione dei centri didattico culturali legati alla cultura rurale presentazione e degustazione dei prodotti tipici locali mostra degli arnesi e degli attrezzi utilizzati nei secoli nelle abitazioni e nelle aree rurali scuola di tiro con l''arco mostra di falchi e dell''antica arte della falconeria ricchi stands gastronomici con colazione, pranzo e cena a base dei prodotti tipici locali serate danzanti e trattenimenti vari spettacoli pirotecnici spettacoli ed intrattenimenti per bambini, giovani ed adulti. Ringraziamo tutti i volontari che, nonostante le inclemenze del tempo, hanno voluto dare il proprio contributo per favorire l ottima riuscita della festa. Clicca qui per visualizzare la gallery fotografica 2

5 C o n f a v i a l G a me F a i r d i T a r q u i n i a Dal 31 maggio al 2 giugno 2014 si è svolta a Tarquinia la 24^ edizione dell unico esempio di country festival italiano, con la partecipazione di 170 espositori, in aumento del 22% rispetto al 2013, con la presenza, tra gli altri, delle più importanti aziende del comparto armi e caccia. In crescita anche il numero di visitatori con oltre 35mila presenze, Game Fair Italia ha ospitato oltre 250 eventi e dato la possibilità sia agli appassionati delle discipline interessate sia a famiglie e cultori della vita all aria aperta di trascorrere tre giornate nell incantevole scenario della Maremma. Immersi nel verde di Tarquinia, località ricca di storia e fascino, operatori e visitatori hanno potuto esplorare gli 80 ettari della magnifica tenuta di Spinicci, aperti al pubblico in occasione della Manifestazione. La Confederazione delle Associazioni Venatorie Italiane ha presenziato con un proprio affollatissimo stand, bissando il successo conseguito ad Hunting Show di Vicenza di febbraio 2014, preludio del successo che molto probabilmente conseguirà con la propria presenza al Gamer Fair di Vico del Gargano (FG) che si terrà il 6 e 7 settembre Lo stand CONFAVI è stato visitato da molte migliaia di persone che hanno dimostrato vivo apprezzamento per l allestimento del nostro stand improntato sulle cacce tradizionali italiane. Non c era angolo della manifestazione in cui non si notasse l impronta coloro giallo che contraddistingue la nostra Confederazione. 3

6 G io r n a t a de l l ' o r g o g l io v e n a t o r io L Associazione Cacciatori Veneti Confavi presente alla manifestazione dell orgoglio venatorio nazionale organizzata il 18 maggio u.s. a Bergamo. Abbiamo voluto unire le forze con gli amici lombardi per rivendicare maggior rispetto per i cacciatori italiani e per tutte le altre attività portatrici della cultura rurale. La splendida festa della caccia, della pesca e della cultura rurale che si è tenuta a Vicenza dall uno al quattro maggio u.s. e che ha visto la partecipazione di migliaia di cacciatori, pescatori, allevatori, agricoltori e la parte propositiva e non integralista dell ambientalismo italiano, ci ha insegnato che uniti si vince. Se sapremo far capire cosa rappresentiamo in termini numerici, economici, occupazionali, sociali e culturali, avremo maggiori possibilità di essere rispettati, sia dall opinione pubblica che dai rappresentanti istituzionali. Questo e altri momenti che andremo ad organizzare serviranno a far capire il ruolo importante svolto gratuitamente dai cacciatori a beneficio dell intera collettività. 4

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15 La Regione del Veneto mette nei guai i cacciatori migratoristi La Giunta regionale del Veneto, con propria delibera n. 500 del 04 aprile 2014, ha stabilito che tutti i cacciatori del Veneto in possesso di richiami vivi per l esercizio dell attività venatoria da appostamento (sia fisso che temporaneo) debbano procedere alla dichiarazione dei soggetti detenuti al fine di permettere l effettuazione del censimento regionale dei richiami vivi. Con la stessa DGR n. 500 del 04 aprile 2014 la Giunta regionale ha altresì individuato le metodologie per la rilevazione dei dati in ordine alla consistenza del patrimonio dei richiami vivi in disponibilità e del fabbisogno di richiami vivi di cattura per l esercizio dell attività venatoria. Nella stessa DGR n. 500 del 04 aprile 2014 la Giunta regionale ha inserito l allegato A riportante il prospetto della modulistica da utilizzare da parte delle amministrazioni provinciali per la distribuzione ai cacciatori del Veneto. Nel sopracitato modulo inserito nell allegato A viene però riportata la seguente dicitura : Dichiara altresì di essere a conoscenza di poter detenere un massimo complessivo di n. 10 richiami vivi di cattura (scelta di caccia di tipo C) o di 40 richiami vivi di cattura (massimo 10 per specie se scelta di caccia di tipo B). Non esiste limite per i richiami di allevamento. Va ricordato che la legge statale n. 157/92,agli artt. 4 e 5, così recita: Art. 4 Cattura temporanea e inanellamento 4. La cattura per la cessione a fini di richiamo e' consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola cesena tordo sassello tordo bottaccio merlo pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati. Art. 5 Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi 2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami ivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità. Va ricordato altresì che la legge regionale del Veneto n. 50/93, all art. 20 comma 8, così recita: Art. 20 Esercizio venatorio da appostamento. 8. Ad ogni cacciatore, che esercita l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva, è consentito l'uso di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Ad ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non può superare il numero massimo complessivo di dieci unità. Tali limiti non si applicano ai richiami appartenenti alle specie cacciabili provenienti da allevamento. Come si potrà facilmente evincere dalla comparazione della normativa statale con quella della Regione del Veneto, appare una sostanziale differenza tra quanto previsto dalle due normative. In effetti, mentre la legge statale n. 157/92 stabilisce che non siano detenibili più di dieci unità per singola specie, la legge regionale del Veneto, a cui la legge statale ha demandato il compito di 13

16 regolamentare l utilizzo dei richiami vivi, stabilisce che non siano utilizzabili più di dieci richiami vivi di cattura per ogni singola specie, lasciando intendere che un cacciatore possa detenere un numero superiore a dieci richiami vivi di cattura per singola specie ma che non ne possa utilizzare nell esercizio dell attività venatoria più di dieci per specie ( per un totale di quaranta unità complessive per chi esercita la caccia da appostamento fisso e dieci unità complessive per chi esercita la caccia da appostamento temporaneo). Se ne deduce che, seguendo le indicazioni riportate sul modulo dell allegato A, diramato dalla Giunta regionale del Veneto con DGR n. 500 del 04 aprile 2014, il cacciatore in possesso di richiami vivi di cattura dovrebbe dichiarare la detenzione di un numero massimo di dieci unità di richiami vivi di cattura per ogni singola specie, anche se il cacciatore stesso è legalmente entrato in possesso di un numero superiore di richiami vivi di cattura ritirati dagli impianti di cattura gestiti dalle province. Essendo la dichiarazione di possesso dei richiami vivi una vera e propria autocertificazione (prova ne sia che deve essere allegato al modulo compilato e sottoscritto anche la copia di un documento di identità valido), il cacciatore che compila il modulo si rende responsabile delle sue dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Ad un possibile controllo da parte degli agenti di vigilanza, il cacciatore che ha dichiarato la detenzione di dieci richiami vivi di cattura, possedendone in realtà un numero superiore, incorrerebbe nel pericolo di essere denunciato per falsa dichiarazione. Ritenendo inaccettabile che i cacciatori del Veneto siano messi nelle condizioni di esporsi a possibili sanzioni penali solo per aver rispettato la normativa regionale vigente, la nostra Associazione ha chiesto alla Giunta regionale del Veneto l emanazione di una formale interpretazione autentica prima che scada il termine per la presentazione da parte del cacciatore dell autocertificazione sulla detenzione dei propri richiami vivi. A pochi giorni dalla scadenza fissata per la raccolta delle autocertificazioni compilate dai cacciatori, la Regione del veneto non ha ancora emanato la sua circolare interpretativa, lasciando nei guai tutti i cacciatori migratoristi del Veneto. Maria Cristina Caretta Presidente Associazione Cacciatori Veneti Confavi Note Acv Confavi sull'emanzazione del Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014 che modifica la Legge Statale n. 157/92 Con Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014 il Governo italiano ha modificato in alcune sue parti la legge statale n. 157/92. In particolar modo, all art. 16 del sopracitato Decreto Legge, il Governo italiano ha modificato l art. 4 e 5 della legge statale 157/92 che norma la questione degli impianti di cattura e dei richiami vivi. Inoltre il sopracitato Decreto Legge ha modificato anche l art. 13 che definisce i mezzi per l esercizio dell attività venatoria e l art. 21 che stabilisce i divieti. Ma andiamo per ordine, analizzando in cosa consistono le modifiche alla legge statale n. 157/92, evidenziando in giallo le parti del testo oggetto dell intervento di modifica da parte del Decreto legge n. 91/2014: 14

17 QUESTO ERA IL VECCHIO TESTO DELL ART. 4 DELLA LEGGE STATALE N. 157/92 Art. 4 Cattura temporanea e inanellamento 1. Le regioni, su parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonchè il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. 2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'istituto nazionale per la fauna selvatica tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale. ***3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività. ***4. La cattura per la cessione a fini di richiamo e' consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola cesena tordo sassello tordo bottaccio merlo pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati. 5. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto. 6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà. ***(parte del testo oggetto dell intervento di modifica da parte del Decreto legge n. 91/2014) Ecco il testo della modifica apportata dal Decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014: 1. Alla legge 11 gennaio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Non e' consentita la cattura degli uccelli ai fini di richiamo, salvo nei casi previsti dall'articolo 19 bis.» b) all'articolo 4, il comma 4 e' abrogato QUESTO E IL TESTO DELL ART. 19BIS DELLA LEGGE STATALE N. 157/92 A CUI SI RIFERISCE LA MODIFICA DI CUI SOPRA CHE NON E STATO MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE N. 91 DEL 24 GIUGNO

18 Art. 19bis. Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE. 1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge. 2. Le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo e' soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni. Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, ai soggetti abilitati e' fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero. Le regioni prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista. 3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ispra e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. L'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicata all'ispra, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione. Per tali specie, la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE e' determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ispra. Nei limiti stabiliti dall'ispra, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo del presente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE. 4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quelli adottati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività di prelievo. Della pubblicazione e' data contestuale comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la regione interessata ad adeguare, entro quindici giorni dal ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 2009/147/CE. Trascorso tale termine e valutati gli atti eventualmente posti in essere dalla regione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ne dispone l'annullamento. 5. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole 16

19 alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonché all'ispra una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo detta relazione e' altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Nel caso risulti dalla relazione trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo di capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima regione non e' ammessa al riparto nell'anno successivo. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE». QUESTO ERA IL VECCHIO TESTO DELL ART. 5 DELLA LEGGE STATALE N. 157/92 Art. 5 Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi 1. Le regioni, su parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonchè il loro uso in funzione di richiami. ***2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità. 3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali. 5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo. 7. E' vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia. 8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire. 9. E' vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria. ***(parte del testo oggetto dell intervento di modifica da parte del Decreto legge n. 91/2014) 17

20 Ecco il testo della modifica apportata dal Decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014: c) all'articolo 5, al comma 2, le parole: «di cattura» sono soppresse e le parole: «di cui all'articolo 4, comma 4», sono sostituite dalle seguenti: «allodola cesena tordo sassello tordo bottaccio merlo pavoncella e colombaccio» QUESTO ERA IL VECCHIO TESTO DELL ART. 13 DELLA LEGGE STATALE N. 157/92 Art. 13 Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria 1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonchè con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonchè l'uso dell'arco e del falco. 3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. 4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo. 5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo. 6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie. Ecco il testo della modifica apportata dal Decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014: 2. All'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.157,e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere piu' di due cartucce.». QUESTO ERA IL VECCHIO TESTO DELL ART. 21 DELLA LEGGE STATALE N. 157/92 Art. 21 Divieti 1. E' vietato a chiunque: a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima (1) 18

21 c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purchè dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro silvo pastorale g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale [distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonche' disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli ](*) p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5 q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonchè nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari fare impiego di civette 19

22 usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda fare impiego di balestre v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1 gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e) ***bb) vendere, detenere per vendere, [trasportare per vendere](*), acquistare uccelli vivi o morti, nonchè loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas platyrhynchos) pernice rossa (alectoris rufa) pernice di Sardegna (alectoris barbara) starna (perdix perdix) fagiano (phasianus colchicus) colombaccio (columba palumbus) (*) ***cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio. 2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse. 3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi. ***(parte del testo oggetto dell intervento di modifica da parte del Decreto legge n. 91/2014) Ecco il testo della modifica apportata dal Decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014: 3. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera bb) le parole: «appartenenti alla fauna selvatica che non appartengano alle seguenti specie:» sono sostituite dalle seguenti: «anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'unione europea, ad eccezione delle seguenti:» b) alla lettera cc) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'unione europea anche se importati dall'estero.». 20

23 PER COMODITA RIPORTIAMO I TESTI DEGLI ARTICOLI DELLA LEGGE STATALE 157/92 COSI COME MODIFICATI DAL DECRETO LEGGE N. 91 DEL 24 GIUGNO 2014: Art. 4 ( così come modificato dal Decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014) Cattura temporanea e inanellamento 1. Le regioni, su parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonchè il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. 2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'istituto nazionale per la fauna selvatica tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale. ***3. Non e' consentita la cattura degli uccelli ai fini di richiamo, salvo nei casi previsti dall'articolo 19 bis.» ***4. abrogato 5. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto. 6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà. ***(parte del testo modificato dal Decreto legge n. 91/2014) Art. 5 ( così come modificato dal Decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 ) Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi 1. Le regioni, su parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonchè il loro uso in funzione di richiami. ***2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi appartenenti alle specie allodola cesena tordo sassello tordo bottaccio merlo pavoncella e colombaccio, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità. 3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso 21

24 nell'annata venatoria Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali. 5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo. 7. E' vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia. 8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire. 9. E' vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria. ***(parte del testo modificato dal Decreto legge n. 91/2014) Art. 13 (così come modificato dal Degreto legge n. 91 del 24 giugno 2014) Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria 1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonchè con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. ***I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere piu' di due cartucce. 2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonchè l'uso dell'arco e del falco. 3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. 4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo. 5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo. 6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie. ***(parte del testo modificato dal Decreto legge n. 91/2014) Art. 21 (così come modificato dal Decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014) Divieti 1. E' vietato a chiunque: a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le 22

25 regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima (1) c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purchè dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro silvo pastorale g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale [distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonche' disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli ](*) p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5 q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonchè nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a 23

26 carattere gastronomico u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari fare impiego di civette # usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda fare impiego di balestre v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1 gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e) bb) vendere, detenere per vendere, [trasportare per vendere](*), acquistare uccelli vivi o morti, nonchè loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, ***anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'unione europea, ad eccezione delle seguenti: germano reale (anas platyrhynchos) pernice rossa (alectoris rufa) pernice di Sardegna (alectoris barbara) starna (perdix perdix) fagiano (phasianus colchicus) colombaccio (columba palumbus) (*) cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti ***di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'unione europea anche se importati dall'estero. dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio. 2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse. 3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi. ***(parte del testo modificato dal Decreto legge n. 91/2014) NOTE COSA COMPORTANO LE MODIFICHE AGLI ARTICOLI DELLA 157/92 APPORTATE DAL DECRETO LEGGE N. 91 DEL 24 GIUGNO 2014: Modifiche all art. 4 della legge statale n. 157/92: Le modifiche all art. 4 della legge statale n. 157/92 comportano di fatto la cancellazione della possibilità di approvvigionare i cacciatori dei richiami vivi attraverso gli impianti di cattura che potranno essere 24

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