PROGRAMMA CORSO PER CTU VARESE

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1 PROGRAMMA CORSO PER CTU VARESE Seconda lezione del corso MERCOLEDI 22 APRILE 2009 e VENERDI 22 MAGGIO Relatore: Giudice Dott.ssa EMILIA ANTENORE Argomento trattato: l attività del CTU Sommario: 1. Premessa. 2. Poteri del CTU 3. Fasi peritali 4. Il verbale delle operazioni 5. Richiesta di proroga 1. PREMESSA Nella categoria degli ausiliari del Giudice rientra certamente, per espressa indicazione del legislatore (Codice di procedura civile - Titolo I, Capo III "Del consulente, del custode e degli altri ausiliari") il consulente tecnico, il quale pone istituzionalmente a disposizione del Giudice le nozioni della scienza, dell'arte e della tecnica. Di tali nozioni il Giudice si giova abitualmente per la risoluzione della controversia, senza perciò essere vincolato dalle determinazioni cui perviene il c.t.u. e senza che le indagini demandate all'ausiliare possano sostituire la prova dei fatti, che incombe comunque sulla parte. Se è generalmente disposta per fornire al Giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti (consulente deducente), la c.t.u. può atteggiarsi, tuttavia, quale fonte oggettiva di prova quando sia oltre che strumento di valutazione tecnica anche strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili ed apprezzabili solo con l'ausilio di cognizioni tecniche (consulente percipiente), come nel caso in cui la consulenza supplisca l'ispezione giudiziale, quando quest'ultima debba eseguirsi con l'ausilio del Consulente tecnico, ad esempio, per ottenere la descrizione dei luoghi o rilevare la consistenza e le caratteristiche di un'opera o accertare il valore della stessa. In questo secondo caso, comunque, le parti non possono sottrarsi all onere della prova in quanto è vietata l'attività meramente esplorativa del c.t.u.. Così è possibile delegare 1

2 al Consulente l accertamento di fatti, ma sempre senza violare il principio dell onere della prova. Quindi il Giudice può affidare al Consulente tecnico non solo l'incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente ). Se nel processo possa trovare ingresso una consulenza deducente o una consulenza percipiente è, comunque, una problematica che riguarda il Giudice in quanto il c.t.u. si trova a svolgere un incarico già disposto e i limiti della sua attività coincidono con quelli del quesito a lui rivolto. 2. POTERI E FACOLTÀ DEL C.T.U. L art. 194 c.p.c. 1 identifica in modo preciso le attività che il consulente tecnico può compiere nel corso del giudizio. Le stesse possono, sostanzialmente, identificarsi in: 1) Assistenza alle udienze alle quali viene invitato dal giudice fornendo i chiarimenti richiesti (v. anche artt. 62 e 197 c.p.c. 2 ); 2) Collaborazione con il giudice nelle indagini; 1 Art Attività del consulente Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal Giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all art. 62, da sé solo o insieme col Giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi. Anche quando il Giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze. 2 Art. 62 c.p.c. - Attività del consulente- Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463 [n.d.r. ora:424 e 445; si riferiscono, rispettivamente, al processo per le controversie in materia di lavoro e al processo per le controversie in materia di assistenza e di previdenza obbligatorie]. Art. 197 c.p.c. Assistenza all udienza e audizione in camera di consiglio. Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori. 2

3 3) Compimento delle indagini da solo. L'attività che il Consulente compie è documentata nel verbale, ma il Giudice - il che avviene abitualmente - può disporre che il Consulente rediga relazione scritta (v. art. 195 c.p.c. 3 ) la quale, se non sono demandate indagini, ha carattere meramente valutativo delle prove già acquisite (consulente deducente). Il consulente tecnico, nell ambito delle operazioni peritali, non ha alcun potere di coercizione, cioè di interrogatorio o di assunzione delle prove, ma può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi, ad eseguire piante, calcoli e rilievi. In questo caso il quesito non si esaurisce nella mera richiesta di un parere, ma è anche una richiesta di elementi di fatto che possono servire come prova (fonte oggettiva di prova). La giurisprudenza ha esteso notevolmente il campo interpretativo dell art. 194 c.p.c. ritenendo che il c.t.u., nell'espletamento del mandato ricevuto, ha la facoltà di accertare, anche in mancanza di espressa autorizzazione del Giudice, gli elementi dl fatto che siano strettamente connessi con l'incarico affidatogli, e quindi chiedere informazioni ai terzi o chiarimenti alle parti senza l'espressa autorizzazione del Giudice. Di tali accertamenti il c.t.u. è tenuto ad indicare la fonte affinché sia possibile un controllo della controparte e del Giudice, il quale potrà tenere conto degli elementi acquisiti operando un controllo dell'attendibilità dei medesimi elementi. Si è affermato, pertanto, nella prassi giudiziaria di molti Tribunali, il principio per cui il c.t.u, sia (anche senza autorizzazione) abilitato ad assumere informazioni da terzi e chiedere chiarimenti alle parti, nonché acquisire, anche di sua iniziativa, ogni elemento necessario per rispondere ai quesiti purché rientrante nell'ambito tecnico. Non ha, ovviamente, il potere di accertare i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni il cui onere probatorio incombe sulle parti. 3 Art Processo verbale e relazione. Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta. Se le indagini sono compiute senza l intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa. 3

4 Le dichiarazioni rese dalle parti, però, non hanno valore di confessione o valore negoziale ma hanno soltanto valore indiziario, se è stata dichiarata la fonte di informazione, anche in mancanza di espressa autorizzazione. Anche le informazioni assunte da terzi hanno valore meramente indiziario. 2.A. SE SI SONO GIÀ VERIFICATE LE PRECLUSIONI ISTRUTTORIE Il c.t.u, deve basare la sua attività tecnica solo su elementi documentali e sulle altre prove legittimamente acquisite e pertanto non può: acquisire elementi non prodotti ritualmente in causa che si riferiscono a fatti o situazioni che, in quanto posti a fondamento delle domande ed eccezioni delle parti, debbono per questo essere provate. richiamare una scrittura privata esibitagli da un terzo o dalla parte perché in tal caso si tratterebbe di dover valutare un documento non acquisito al processo che avrebbe potuto essere utilizzato solo nel caso in cui il Giudice, su espressa richiesta di parte, ne avesse ordinato l'esibizione ex art. 210 c.p.c.. In conclusione il CTU può avvalersi per la sua relazione e quindi può prendere in considerazione e valutare solo i documenti ritualmente acquisiti ovvero: le prove precostituite documentali, già prodotte nei termini assegnati dal Giudice ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. ; le prove costituende, come la richiesta di esibizione di documenti che va fatta dalle parti nei termini di decadenza assegnati, non potendo d'ufficio essere disposta l'esibizione di documentazione. Può direttamente acquisire elementi di prova nel caso in cui sia stato incaricato di procedere direttamente all'ispezione giudiziale o di acquisire certificazioni o atti depositati presso pubblici uffici o pubblici registri, richiedendo informazioni a sensi dell'art. 213 c.p.c.. Infatti, l'ispezione e la facoltà di richiedere informazioni alla P.A. sono espressione del potere istruttorio del Giudice, che questi ben può delegare al c.t.u. nella sua attività di indagine la quale può costituire fonte oggettiva di prova. Il Consulente tecnico mentre può consultare gli atti del catasto ed acquisire ai sensi dell'art.213 c.p.c. le planimetrie catastali, non può prendere in esame neppure se ne 4

5 abbia appreso gli estremi attraverso dette consultazioni i titoli di acquisto del beni non prodotti in giudizio dalle parti, per le ragioni sopra indicate. Nota bene. Nel corso delle operazioni peritali possono sorgere problemi in ordine ai poteri e limiti dell'incarico affidato al C.t.u. Tra questi problemi può esservi anche l opposizione di una parte ad un documento che il C.T.U. voglia acquisire. In tal caso competente a risolvere le questioni insorte è soltanto il Giudice al quale deve rivolgersi direttamente il c.t.u., a meno che lo abbia già fatto la parte interessata con ricorso ( giudizio incidentale). Il Giudice convoca le parti ed emette i provvedimenti opportuni con ordinanza ai sensi dell'art. 92 disp.att. c.p.c B. SE NON SI SONO GIÀ VERIFICATE LE PRECLUSIONI ISTRUTTORIE Se la consulenza è disposta prima del maturare delle preclusioni istruttorie può ritenersi che il Consulente abbia la facoltà di utilizzare i documenti prodotti dalle parti anche se non inseriti ritualmente nel processo (attraverso il deposito in cancelleria ovvero in udienza). La giurisprudenza ha infatti affermato che l omissione delle formalità prescritte dalla legge non è da sola sufficiente a rendere irrilevante la produzione quando comunque ufficio e controparti siano in grado di prendere conoscenza dei documenti depositati. 2.C. AUSILIARI Il CTU procede personalmente alle rilevazioni ed alle indagini che reputa opportune per adempiere l'incarico affidatogli e in tale attività non è tenuto a redigere verbali, sebbene nulla lo vieti. Al CTU deve ritenersi attribuita la facoltà, senza necessità di autorizzazione del giudice, di avvalersi dell ausilio di collaboratori e di specialisti. 4 Art. 92 dis.att. c.p.c.. Questioni sorte durante le indagini del consulente. Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell incarico conferitogli, il consulente deve informare il Giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso. Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente. Il Giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni. 5

6 In tal caso, però il CTU si assume ipso facto la responsabilità scientifica, giuridica e morale dell opera dei collaboratori. Diversamente, egli può chiedere di essere affiancato da altro CTU specialista di altra disciplina nel qual caso dovrà essere conferito apposito incarico. Nella prassi non è infrequente che il CTU rivolga istanza al giudice per essere autorizzato ad avvalersi di collaboratori o altri specialisti, specie quando ciò comporti un aggravio di spesa. Ciò avviene principalmente per una ragione di ordine pratico, per evitare che in sede di liquidazione delle spettanze al CTU, la spesa per i collaboratori possa non essere riconosciuta. E opportuno, a parere del relatore, disporre la comparizione delle parti in presenza di istanze del CTU dalle quali risulti la necessità di spese ingenti per attività tecniche o specialistiche di supporto. Giova ribadire che, sia in presenza di autorizzazione che in assenza, soltanto il Consulente è responsabile delle analisi e degli accertamenti eseguiti e deve assumerli come propri nella sua relazione. 3. FASI PERITALI 3.A. L INIZIO Il Consulente tecnico che, a norma dell'art. 194 c.p.c, è autorizzato a compiere indagini senza la presenza del Giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale di udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere ( art. 90 disp. att. c.p.c. 5 ). Qualora il c.t.u. abbia indicato il giorno, l'ora ed il luogo di inizio delle operazioni peritali nella stessa udienza nella quale ha prestato giuramento, già di per sè questa equivale a comunicazione alle parti e non c'è bisogno di altro avviso. Questa è la prassi più diffusa. 5 Art. 90 disp.att. c.p.c. Indagini del consulente senza la presenza del Giudice. Il consulente tecnico che, a norma dell articolo 194 del codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il Giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere. Il consulente non può ricevere altri scritti defensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall art. 194 del codice. In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti defensionali. 6

7 Qualora tali indicazioni non siano inserite nel processo verbale d'udienza, la norma prevede che la comunicazione sia fatta con biglietto a mezzo del cancelliere. Tale modalità di comunicazione è assai rara in quanto è consentito che il Consulente dia comunicazione alle parti anche in altre forme purché idonee al fine di ottenere l'effetto (comunicazione) e la documentazione dell'avvenuta comunicazione. La più idonea è la raccomandata con avviso di ricevimento o il telegramma o il telex o fax. L'avviso telefonico, invece, non è idoneo per l'impossibilità di ottenere idonea documentazione. Se il c.t.u. non fissa la data di inizio delle operazioni nel verbale di udienza, ha l'obbligo di dare comunicazione alle parti ed ai consulenti a sensi degli artt. 90 e 91 disp. att. c.p.c. del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritati. Se le parti sono costituite in giudizio la comunicazione va eseguita ai procuratori e non alle parti personalmente. Se la parte è contumace il c.t.u. non dovrà provvedere all'avviso. L'omissione di tali formalità di comunicazione é causa di nullità della consulenza perché viola il principio del contraddittorio, tranne che non risulti che in concreto le parti abbiano ricevuto egualmente notizia dell'inizio delle operazioni o abbiano comunque presenziato a tali operazioni. Trattasi però di nullità relativa che può essere pronunciata solo se la parte l'eccepisca o la deduca alla prima udienza successiva al deposito della relazione tecnica a sensi dell'art. 157 c.p.c.. L'obbligo di comunicazione alle parti sussiste per l'inizio delle operazioni peritali e non per le singole successive operazioni dirette all'espletamento dell'incarico in quanto è onere delle parti assumere adeguate informazioni in merito, fermo rimanendo il loro diritto ad essere presenti e svolgere le loro attività difensive. Diverso è il caso che il c.t.u. rinvii le operazioni a tempo indeterminato. In tale ipotesi, infatti, il c.t.u, deve nuovamente avvertire sia le parti che i consulenti della data in cui riprenderà le operazioni, altrimenti sarebbe violato il diritto di difesa e del contraddittorio con conseguente nullità della consulenza. Trattasi sempre di nullità relativa e va accertato caso per caso se tale mancata comunicazione abbia pregiudicato in concreto la difesa delle parti. Quanto alla consulenza contabile il Consulente deve porre le parti ed i loro consulenti nelle condizioni di partecipare al lavoro di coordinamento, verifica e 7

8 accertamento dei dati acquisiti, affinché possano esaminare i documenti, farsene rilasciare copia, sollevare osservazioni e rilievi in ordine alle varie operazioni.. La violazione di tale obbligo comporta nullità relativa della c.t.u.. 3.B. FASE DELLE INDAGINI Si richiama quanto detto sui poteri e sulle facoltà del c.t.u.. 3.C. FASE DELLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE PERITALE Secondo una prassi giudiziaria che viene seguita in molti Tribunali il contraddittorio tecnico è assicurato, anche nella fase finale del lavoro del c.t.u.. ovvero nella fase della redazione della relazione scritta. In particolare, il Giudice già al momento del conferimento dell incarico può disporre: - che il CTU, a completamento delle indagini, inviti, anche oralmente, le parti a presentare e scambiare, ai sensi degli artt. 194 c.p.c. e 90 disp. att. c.p.c., entro un determinato termine indicato alle parti e ai loro consulenti dallo stesso c.t.u., osservazioni scritte; - che, a sua volta, il CTU depositi in cancelleria la relazione scritta in capitoli separati per punti del quesito e con replica espressa alle eventuali osservazioni di parte. E allegato un modello di verbale in uso presso il Tribunale di Varese nel quale è contenuta tale disposizione. Il deposito della consulenza comporta la fine dell incarico delegato all esperto nominato dal giudice, fatto salvo un eventuale richiamo a chiarimenti o la richiesta di un supplemento delle indagini. La relazione di consulenza deve essere depositata presso la cancelleria del giudice, unitamente ai documenti utilizzati per la redazione della stessa, entro il termine indicato nel provvedimento di nomina. Gli eventuali ritardi nel deposito possono importare non soltanto delle sanzioni di carattere economico, come la riduzione del compenso ai sensi dell art. 52 D.P.R. 115/2002, ma anche la possibile sostituzione del consulente. Tali sanzioni non si applicano quando il ritardo sia giustificato o, comunque, sia stato tempestivamente comunicato al giudice. Anche l inerzia delle parti o la renitenza di una di esse a collaborare con il c.t.u., possono costituire giusta causa di ritardo nel deposito, ma è necessario, in questo caso, 8

9 che esse siano prontamente segnalate al giudice, chiedendo contestualmente la proroga del termine per il deposito della relazione. 4. IL VERBALE DELLE OPERAZIONI Non dà luogo a nullità della consulenza tecnica l'omessa verbalizzazione delle operazioni compiute senza l'intervento del giudice, così come l'omessa verbalizzazione delle osservazioni e delle istanze delle parti e dei loro consulenti, potendo il CTU limitarsi a farne relazione nel proprio elaborato ai sensi dell'art 195 comma 2 c.p.c., e non essendo comminata alcuna nullità in relazione a dette omissioni (cfr. Cass. 15/2003). E buona prassi tuttavia redigere in forma sintetica un verbale delle operazioni peritali che verrà allegato alla relazione scritta. 5. RICHIESTA DI PROROGA Trova applicazione l art. 154 c.p.c. che disciplina la prorogabilità di tutti i termini ordinatori. La norma prevede che il Giudice, prima della scadenza, possa prorogare, anche d ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza; che la proroga non possa avere una durata superiore al termine originario; che non possa essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato. Nel caso del termine per il deposito della relazione peritale, che ha senz altro natura ordinatoria, il CTU potrà quindi chiedere al Giudice, prima della scadenza, una proroga. L istanza va motivata. Successivamente, sempre prima della scadenza del termine prorogato, potrà chiedere una proroga ulteriore per motivi particolarmente gravi. 9

10 TRIBUNALE DI VARESE R.G. Nr. Parti: / VERBALE DI CONFERIMENTO DI CONSULENZA (allegato al verbale d udienza in pari data) Oggi davanti al Giudice dott., presenti le parti come da verbale d udienza, è comparso il CTU, nato a il con studio in via il quale, avvertito dell importanza delle funzioni affidategli, presta giuramento ripetendo la formula di rito ai sensi dell art. 193 cpc. Al CTU viene posto il seguente quesito: Esaminati gli atti di causa, sentite le parti e i loro consulenti tecnici, assunte le informazioni e esperite le indagini che riterrà del caso, il CTU: Il CTU si riserva di comunicare alle parti a mezzo lettera raccomandata la data di inizio delle operazioni peritali. oppure Il CTU dichiara che le operazioni peritali avranno inizio il alle ore presso. Le parti si riservano, all uopo autorizzate dal Giudice, di nominare propri consulenti sino alla data di inizio delle operazioni peritali. oppure Le parti dichiarano di nominare propri consulenti 10

11 Il Giudice dispone che il CTU, a completamento delle indagini, inviti, anche oralmente, le parti a presentare e scambiare, ai sensi degli artt. 194 cpc e 90 disp. att. cpc, entro 10 gg. osservazioni scritte e, a sua volta, depositi in cancelleria entro il, perché possa essere esaminata tempestivamente dalle parti, relazione scritta in capitoli separati per punti del quesito e con replica espressa alle eventuali osservazioni di parte. Il Giudice invita il Consulente a depositare la propria relazione, oltre che nella tradizionale forma cartacea, anche su supporto informatico. A richiesta, il Giudice liquida al CTU l acconto di che pone, a titolo di anticipazione, a carico di. Rinvia la causa per il prosieguo del giudizio all udienza del, ore. Autorizza, come richiesto, le parti al ritiro dei loro fascicoli. Il Consulente Tecnico d Ufficio Il Giudice 11

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