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1 Consiglio Nazionale delle Ricerche Direzione Generale Circolare n. 7/2001 Roma 9 febbraio 2001 Posiz Prot. N Ai Dirigenti e Direttori delle Unità Organiche e Strutture del CNR Loro Sedi Oggetto: Trattamento di missione per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. La legge 21/11/2000 n. 342 recante "misure in materia fiscale" all'art. 34 ha introdotto con decorrenza 1/1/2001 radicali modifiche al regime fiscale applicabile ai redditi derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. In virtù dell'inserimento dei predetti rapporti nell'art. 47 lett. c) bis del TUIR operato dalla norma citata i corrispettivi erogati in relazione ai rapporti stessi si qualificano "redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente" fatte salve le eccezioni previste dalla norma medesima. Tale nuova configurazione ha comportato un necessario riesame del trattamento in oggetto da attribuire ai titolari dei rapporti di cui sopra finora costituito nell'ambito del regime di lavoro autonomo dal solo rimborso delle spese di viaggio e soggiorno. Al riguardo occorre rammentare che ai soggetti dipendenti dalla P.A. che già si trovano in posizione di "assimilati" ai sensi della lett. b) del richiamato art. 47 del TUIR in quanto espletano incarichi in funzione della qualifica rivestita o in rappresentanza dell'ente di appartenenza viene attribuito come è noto il trattamento economico di missione dei pubblici dipendenti in virtù del terzo comma dell'art. 26 della legge 18/12/73 n Attesa la nuova qualificazione di "assimilati" dei titolari dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa si ritiene di poter estendere per analogia l'applicazione del predetto trattamento ai titolari stessi che siano dipendenti della P.A.

2 Inoltre al fine di addivenire ad una disciplina uniforme per tutta la categoria dei collaboratori di cui trattasi si ravvisa l'opportunità di applicare il menzionato trattamento di missione anche ai soggetti che non rivestono la posizione di pubblici dipendenti. Di tale applicazione è necessario tuttavia fare esplicito richiamo in via convenzionale all'atto dell'affidamento dell'incarico prefissando contestualmente l'equiparazione dei collaboratori alle qualifiche del personale dell'ente. Ai fini dell'anzidetta equiparazione dovrà farsi riferimento alla tabella allegata alla presente (All. A) nella quale sono state previste delle professionalità tipo alle quali ricondurre eventualmente con criterio di assimilazione le qualifiche o le posizioni rivestite dai singoli collaboratori. In relazione a quanto precede si dispone che per le missioni effettuate a decorrere dal 1 Gennaio 2001 debba procedersi alla liquidazione del relativo trattamento economico secondo la normativa di missione e sulla base della documentazione e modulistica previste per il personale dipendente. Sotto il profilo fiscale e contributivo è necessario richiamare l'attenzione delle SS.LL. su un particolare aspetto che ha dato luogo ad interventi interpretativi da parte dell'amministrazione finanziaria nel corso di una recente videoconferenza. La questione si incentra sulla non assoggettabilità ad imposizione delle spese e sull'applicazione delle soglie di non imponibilità delle diarie ai sensi dell'art comma del TUIR prevedendo il comma stesso che non danno luogo a reddito imponibile entro i menzionati limiti i rimborsi e le indennità relative alle missioni effettuate fuori dal territorio comunale. In proposito è stato chiarito che ai fini della predetta non assoggettabilità occorre far riferimento al domicilio fiscale del collaboratore ovvero al comune sede di lavoro se quest'ultimo risulta prefissato nell'atto di incarico. Pertanto qualora l'atto d'incarico contempli la sede di lavoro la norma dianzi citata trova applicazione per le missioni effettuate al di fuori del comune ove trovasi tale sede mentre non è applicabile alle missioni compiute per raggiungere la sede stessa con conseguente imposizione in tal caso sia delle spese che dell'intero importo delle diarie.

3 Se invece l'atto d'incarico non individua la sede di lavoro in virtù delle particolari caratteristiche di alcune attività si applicheranno i criteri di non imponibilità di cui al richiamato art comma del TUIR a tutte le missioni effettuate dai collaboratori al di fuori del proprio domicilio fiscale comprese naturalmente quelle necessarie a raggiungere la sede di lavoro. Si riassume con il seguente schema: a) l'atto di incarico prevede la sede di lavoro - missioni effettuate al di fuori del comune in cui si trova la sede di lavoro non imponibilità delle spese non imponibilità delle diarie entro i limiti di cui all'art comma del TUIR - missioni effettuate per raggiungere la sede di lavoro imponibilità delle spese imponibilità dell'intero importo delle diarie b) l'atto di incarico non prevede la sede di lavoro - missioni effettuate al di fuori del comune di domicilio fiscale non imponibilità delle spese non imponibilità delle diarie entro i limiti di cui all'art comma del TUIR Per quanto attiene all'iter procedurale concernente la liquidazione delle spese riguardanti le missioni effettuate dai collaboratori afferenti alle strutture dell'amministrazione Centrale si precisa che le relative richieste corredate di copia dell'atto di incarico dovranno essere inoltrate dalle strutture stesse al Dipartimento Bilancio e Ragioneria - Ufficio Pagamenti diversi Amministrazione Centrale. Eventuali chiarimenti in merito alla presente circolare potranno essere richiesti anche telefonicamente al predetto Ufficio (tel. int. 3311/3292/3354) Si ringrazia per la collaborazione. IL DIRETTORE GENERALE Dr. PIERO MARINI

4 CIRCOLARE N. 16/2003 Roma 6 novembre 2003 P.le Aldo MORO ROMA Tel. (06) Fax (06) Dipartimento per i Servizi Tecnici e di Supporto. Serv. VII- Ragioneria della SAC Ufficio Contabilità Fiscale Pos Prot. n Oggetto: operazioni di conguaglio con la procedura CIR Ai Direttori degli Istituti e dei Programmi Nazionali ed Internazionali di Ricerca Direttori dei Dipartimenti e Dirigenti dell Amministrazione Centrale LORO SEDI Premessa Il DPR 29 settembre 1973 n. 600 così come successivamente integrato e modificato detta precise disposizioni in materia di conguaglio di imposta da effettuarsi a cura dei sostituti. L art. 23 comma 3 e 4 del richiamato decreto stabilisce che per i redditi di lavoro dipendente di cui all art. 48 del DPR 917/86 nonché per i compensi e le indennità di cui all art. 47 comma 1 lettera b) c) f) del DPR stesso i sostituti d imposta devono effettuare entro il 28 febbraio dell anno successivo e comunque in caso di fine rapporto alla data di cessazione dello stesso le operazioni di conguaglio tra le ritenute operate e l imposta complessivamente dovuta sull ammontare degli emolumenti compensi ed indennità percepite nell anno di riferimento. Anche i redditi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi previsti dall articolo 47 lettera c) bis devono essere assoggettati a conguaglio con le stesse modalità previste nel ricordato art. 23 comma 3 e 4 del DPR 600/73 per effetto del rinvio allo stesso decreto del successivo art. 24. Tali articoli definiscono anche le linee generali sulle modalità di effettuazione del conguaglio (detrazioni ai sensi degli artt. 12 e 13 del DPR 917/86 se spettanti e richieste le eventuali certificazioni dei redditi percepiti da altri soggetti terzi etc.). In sede di conguaglio inoltre dovranno essere calcolate e successivamente versate le addizionali regionali e comunali all Irpef istituite rispettivamente con D.Lgs. 447/97 e D.Lgs. 360/98 secondo le disposizioni di seguito impartite. Le operazioni di conguaglio con la procedura di contabilità CIR Quanto sopra premesso con la presente si forniscono le istruzioni affinché le singole unità organizzative (U.O.) possano effettuare con la procedura CIR le operazioni di conguaglio sui compensi corrisposti a favore di terzi persone fisiche nell anno d imposta

5 L effettuazione del conguaglio con la procedura CIR presuppone che in anagrafica siano già stati definiti i codici tipo rapporto che consentono unitamente al tipo di trattamento del compenso una corretta effettuazione in automatico di ogni singolo conguaglio. Per le U.O. della Struttura Amministrativa Centrale (Sac) le operazioni di conguaglio saranno effettuate direttamente dal Servizio VII del DSTS Ragioneria della SAC. Si fa presente che le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate contestualmente all emissione dell ultimo mandato di pagamento a favore del beneficiario per l anno Sarà pertanto necessario emettere e tenere in sospeso il mandato di pagamento contabilizzato e numerato (con il comando contabilizza Co.Fi ). Tale mandato pertanto non dovrà essere inserito in distinta nè inviato al Cassiere prima dell effettuazione delle operazioni di conguaglio. (Le U.O. che hanno già inserito in distinta ed inviato al cassiere l ultimo mandato di pagamento del compenso potranno comunque effettuare il conguaglio seguendo le istruzioni di cui al punto C)). Si precisa che tale mandato dovrà comunque essere trasmesso in banca in tempo utile per la sua esecuzione entro il 31/12/2003 come già specificato anche nella nota del Servizio VII Ragioneria della SAC del 3/11/2003 prot. 244/2003. Con riferimento agli emolumenti erogati dalle singole U.O. sono da conguagliare tutti i redditi di cui al DPR 917/86 corrisposti nell anno 2003 inquadrati in anagrafica CIR con i seguenti codici tipo rapporto : COLL - Collaborazioni coordinate e continuative - Art. 47 lett. c)bis (inclusi i contratti d opera). BORS - Borse di studio Art. 47 lettera c) ASS - Altri redditi assimilati - art. 47 lettera b) (es. compensi a componenti di commissioni di concorso per i gettoni di presenza incarichi di ricerca gratuiti altre attività per convenzioni ed accordi). A) Collaborazioni coordinate e continuative e Borse di studio Come sopra specificato il conguaglio deve essere effettuato contestualmente all emissione dell ultimo mandato relativo all anno di imposta ovvero alla data di cessazione del rapporto. Modalità operative Per la gestione del conguaglio è necessario accedere al folder Documenti Amministrativi - conguaglio gestione. La maschera presenta 4 tabelle: 1. testata; 2. terzo; 3. dati esterni; 4. conguaglio. 2

6 Successivamente sarà necessario accedere al folder: 5. documenti contabili mandati associazione manuale mandati reversali gestione 1 Testata (All. 1): 1.1 questa prima tabella deve essere compilata inserendo nelle caselle Competenza dal al le date 01/01/ /12/2003 indipendentemente dalla durata del rapporto nel corso dell anno. La procedura effettuerà le operazioni di conguaglio su tutti i mandati che si trovano nello stato emesso a favore del terzo compresi nell arco di tempo delle date inserite; 1.2 i campi escludi quota variabile deduzione irpef intera e quota fissa deduzione irpef intera si riferiscono alla applicazione della no tax area rispettivamente di euro ed euro Tali campi devono essere fleggati solo ed esclusivamente dietro richiesta scritta del beneficiario al fine di: - escludere nella procedura di conguaglio la quota variabile della deduzione irpef; - attribuire l intera deduzione fissa. Diversamente la procedura automaticamente calcolerà entrambe le deduzioni in funzione della durata del rapporto nel corso dell anno di riferimento. 2 Terzo (All. 2): 2.1 individuare il terzo sul quale si effettuano le operazioni di conguaglio inserendo il codice terzo Cir ; 2.2 scegliere le modalità di pagamento e il tipo di rapporto collaboratori coordinati e continuativi o borsisti. 2.3 selezionare il tipo di trattamento conguaglio e fleggare il campo abilita conguaglio. 3 Dati esterni (All. 3): questa tabella deve essere compilata ed attivata esclusivamente quando l interessato abbia presentato il modello Cud di un diverso Datore di Lavoro ed abbia espressamente richiesto l effettuazione del conguaglio progressivo. Diversamente l utente dovrà attivare solo il tasto crea conguaglio senza compilare alcun campo della presente tabella. 4 Conguaglio (All. 4): questa tabella visualizza gli esiti del conguaglio distinti per le diverse tipologie di imposte: a) credito/debito Irpef; b) debito addizionale regionale; c) debito addizionale comunale. Attivando la funzione SALVA la procedura consolida l operazione di conguaglio attribuisce allo stesso un numero ed una data e genera automaticamente un compenso. Dalle operazioni di conguaglio possono derivare le seguenti situazioni: 4.1 Debito Irpef debito Addizionale Regionale debito Addizionale Comunale. Contabilizzando il compenso generato dal conguaglio con la funzione contabilizza Co.Fi. viene a prodursi una reversale per ciascun debito d imposta (Irpef Addizionale Regionale Addizionale Comunale). Nel folder documenti associati sotto la tabella compenso e possibile visualizzare tale operazione. 3

7 La modalità sopra descritta limitatamente alle addizionali opera esclusivamente alle seguenti condizioni: esistenza di una specifica richiesta da parte del beneficiario di effettuare in unica soluzione l intero addebito delle addizionali dovute; mancanza di emolumenti e/o compensi da corrispondere nell esercizio successivo. Ove non venga specificatamente richiesto il versamento in unica soluzione e ricorrano le condizioni per pagamenti nell anno successivo è necessario provvedere a fleggare la apposita casella rateizzo. Conseguentemente la procedura provvederà a generare una reversale per il debito Irpef dovuto e memorizzerà il debito per addizionali che sarà automaticamente ripartito in 11 rate da prelevare a partire dai compensi erogati nel mese di gennaio 2004 con emissione delle relative reversali pro quota. Resta inteso che qualora la durata del rapporto nell anno successivo sia inferiore ad 11 mesi la procedura provvederà a trattenere sull ultimo compenso le somme residue dovute. Si ricorda che tutte le fasi sopra descritte vengono automaticamente generate dal sistema. 4.2 Credito Irpef debito Addizionale Regionale e debito Addizionale Comunale. Contabilizzando il compenso generato dal conguaglio con la funzione contabilizza Co.Fi. la procedura genera un mandato di pagamento per il totale del credito Irpef una reversale per il debito da Addizionale Regionale e una reversale per il debito da Addizionale Comunale. Nel folder documenti associati sotto la tabella compenso e possibile visualizzare tale operazione. La modalità sopra descritta limitatamente alle addizionali opera esclusivamente alle seguenti condizioni: esistenza di una specifica richiesta da parte del beneficiario di effettuare in unica soluzione l intero addebito delle addizionali dovute; mancanza di emolumenti e/o compensi da corrispondere nell esercizio successivo. Ove non venga specificatamente richiesto il versamento in unica soluzione e ricorrano le condizioni per pagamenti nell anno successivo è necessario provvedere a fleggare la apposita casella rateizzo. Conseguentemente la procedura provvederà a generare un mandato di pagamento per il credito Irpef maturato e memorizzerà il debito per addizionali che sarà automaticamente ripartito in 11 rate da prelevare a partire dai compensi erogati nel mese di gennaio 2004 con emissione delle relative reversali pro quota. Resta inteso che qualora la durata del rapporto nell anno successivo sia inferiore ad 11 mesi la procedura provvederà a trattenere sull ultimo compenso le rate residue dovute. Anche in questo caso le fasi sopra descritte vengono automaticamente generate dal sistema. 4.3 Credito Irpef credito Addizionale Regionale credito Addizionale Comunale. Contabilizzando il compenso generato dal conguaglio con la funzione contabilizza Co.Fi. viene generato un mandato di pagamento per il totale del credito Irpef e delle due addizionali regionali e comunali. I due mandati uno relativo all ultima rata del compenso pagato nel 2003 l altro relativo al credito scaturito dalle operazioni di conguaglio dovranno essere inseriti in distinta ed inviati all Istituto cassiere. 4

8 5 Associazione Manuale Mandati/ Reversali (All. 5). Nelle operazioni di conguaglio di cui ai punti 4.1 e 4.2 il mandato di pagamento emesso e tenuto in sospeso e le reversali generate dal compenso non sono legate tra loro. Occorrerà pertanto procedere all associazione manuale del mandato suddetto con le reversali derivate dal conguaglio. Come precedentemente segnalato tale mandato dovrà essere stato già contabilizzato aver ricevuto dalla procedura il relativo numero e non essere stato inserito in distinta con conseguente invio al cassiere. L associazione manuale mandati/reversali avviene attraverso l attivazione delle seguenti fasi della procedura: Documenti contabili mandati associazione manuale mandati/ reversali gestione; la procedura visualizzerà la maschera associazione manuale mandato/reversali ricerca ; in questa fase l utente dovrà inserire nella casella numero mandato il relativo numero del mandato di pagamento tenuto in sospeso e successivamente attivare la funzione esegui ricerca ; la procedura proporrà due maschere sottostanti denominate rispettivamente reversali disponibili e reversali selezionate ; l utente dovrà provvedere a selezionare le reversali presenti nella maschera reversali disponibili e spostarle con le apposite frecce nella maschera reversali selezionate e successivamente salvare le operazioni effettuate; tale operazione avrà effetto soltanto sulla riduzione dell importo netto del mandato di pagamento a favore del beneficiario; procedere alla stampa del mandato e delle reversali ad esso collegate. inserire il mandato e le relative reversali in distinta ed inviare al cassiere in tempo utile per l esecuzione entro il 31/12/2003. Si fa presente che la procedura di rateizzazione delle addizionali non è al momento disponibile e sarà rilasciata per la sua operatività entro la prima decade di dicembre c.a.. Conseguentemente le operazioni di conguaglio con rateizzazione delle addizionali potranno essere effettuate solo a partire dal 9 dicembre salvo diversa comunicazione. Prima di tale data si potrà procedere esclusivamente a quei conguagli per i quali le addizionali regionali e comunali vengano prelevate per intero. B. Altri redditi assimilati Come tali devono intendersi tutti quei compensi e trattamenti accessori corrisposti a soggetti terzi nel periodo d imposta 2003 (gettoni di presenza e relative missioni a componenti di commissione di concorso compensi e/o missioni corrisposti a dipendenti di altre amministrazioni in base a convenzioni missioni per incarichi di ricerca gratuiti svolti da dipendenti di P.A.). Si fa presente che limitatamente all esercizio 2003 i compensi e relativi trattamenti accessori qualificati come redditi assimilati non saranno assoggettati a conguaglio da parte delle unità organizzative. A decorrere dal 1/1/2004 la procedura CIR effettuerà il calcolo delle relative addizionali regionali e comunali su ogni singolo pagamento delle competenze spettanti. Dalla procedura scaturirà pertanto un mandato a favore del beneficiario e tre reversali rispettivamente per l Irpef e le due Addizionali Regionali e Comunali per il loro successivo versamento. Per quanto concerne l imposizione fiscale dei redditi assimilati come sopra descritti si fa presente che verrà utilizzato il sistema del montante nel senso che successivi pagamenti si sommeranno tra loro al fine di determinare ogni volta l aliquota progressiva di assoggettamento fiscale. 5

9 Resta immutata la facoltà da parte del beneficiario di richiedere per scritto la tassazione dei propri compensi sulla base dell aliquota marginale che dovrà provvedere ad indicare. C. Rapporti conclusi nell anno con compensi interamente corrisposti prima del conguaglio Alcune U.O. potrebbero aver già provveduto al pagamento dell ultimo compenso per l anno 2003 senza aver effettuato le operazioni di conguaglio. Tali U.O. dovranno comunque provvedere al conguaglio con le modalità precedentemente descritte nei punti e 4 anche in assenza del mandato di pagamento relativo all ultimo compenso. Altre U.O. potrebbero aver già effettuato il conguaglio (a seguito della conclusione nell anno dei rapporti di lavoro) senza però aver effettuato l associazione manuale mandato/reversale. Ciò rende impossibile il versamento delle ritenute agli Enti creditori da parte dello scrivente ufficio. In entrambi i casi dovranno essere eseguite le procedure di seguito elencate in relazione ai diversi risultati del conguaglio. C.1 Debito Irpef debito Addizionale Regionale debito Addizionale Comunale Deve essere creato un documento generico passivo con contestuale assunzione dell obbligazione ed emissione del relativo mandato a favore del prestatore per l importo corrispondente al debito complessivo delle imposte Irpef e Addizionali (vedi punto 4.1). Devono essere eseguite le procedure di associazione manuale mandati/reversali e successive operazioni di cui al punto 5. C.2 Credito Irpef debito Addizionale Regionale e debito Addizionale Comunale La procedura genera automaticamente un mandato per l importo dell Irpef risultante a credito. C.2.1 Credito Irpef di importo superiore alle due addizionali Associare le due reversali relative alle due Addizionali Regionali e Comunali al mandato generato dalla procedura. C.2.2. Credito Irpef inferiore alla somma delle due Addizionali ma superiore ad una di esse. Associare al mandato generato la reversale per la quale esiste capienza. Deve essere creato un documento generico passivo con contestuale assunzione dell obbligazione ed emissione del relativo mandato a favore del prestatore per l importo corrispondente all altra reversale da associare allo stesso. Devono essere eseguite le procedure di associazione manuale mandati/reversali e successive operazioni di cui al punto 5. C.2.3 Credito Irpef inferiore a ciascun debito per Addizionali. La procedura genera automaticamente un mandato per l importo dell Irpef risultante a credito. Deve essere creato un documento generico passivo con contestuale assunzione dell obbligazione ed emissione del relativo mandato a favore del prestatore per l importo corrispondente al debito complessivo delle addizionali ( vedi punto 4.2). Devono essere eseguite le procedure di associazione manuale mandati/reversali e successive operazioni di cui al punto 5. Con riferimento a quanto sopra esposto anche se in procedura CIR i mandati e le reversali dovranno tutti essere inseriti in distinta ed inviati al cassiere si fa presente che dovranno fisicamente essere consegnati in banca solo i mandati che abbiano un importo netto da pagare superiore a zero. 6

10 Si precisa che le differenze derivanti dai documenti generici predisposti saranno anticipate dalle singole U.O. al fine di consentire allo scrivente Ufficio il relativo versamento all erario. Successivamente sarà cura delle singole U.O. provvedere a recuperare dai diversi beneficiari l importo anticipato. Il RESPONSABILE (Massimo Saporiti) IL DIRIGENTE (Alessandro Preti) FC/ PC/ ALLEGATI: n. 5 tabelle funzioni CIR 7

11 ALLEGATO 1 Conguaglio - Inserimento Ricerca Ricerca guidata Nuovo Salva Elimina Esercizio 2003 Nr. Conguaglio Testata Terzo Dati Esterni Conguaglio Data registrazione 30/10/2003 Competenza dal: 01/01/2003 al: 31/12/2003 Descrizione CONGUAGLIO ANNO 2003 DI TIZIO CAIO Escludi quota variabile deduzione irpef intera Quota fissa deduzione irpef intera Importo detrazione personale anagrafico Compenso associato 000 CDS Unita Organizzativa Esercizio Progr. Visualizza Compenso Ultima variazione: 8

12 ALLEGATO 2 Conguaglio - Inserimento Ricerca Ricerca guidata Nuovo Salva Elimina Esercizio 2003 Nr. Conguaglio Testata Terzo Dati Esterni Conguaglio Codice xxxx Codice precedente xxxxx Nome TIZIO Cognome CAIO Ragione Sociale Via/P.za Via x Comune ROMA Provincia ROMA Regione LAZIO Codice Fiscale xxxxxxx Partita Iva Term. pagamento Mod. pagamento BO - Bonifico su conto corrente bancario Conto/i... ABI xxxxxx CAB xxxxxxx Numero conto xxxxxxxxxx Intestazione NON Codice iban Codice swift Tipo Rapporto collaboratori coordinati e continuativi Tipo Trattamento Conguaglio Abilita conguaglio Ultima variazione: 9

13 ALLEGATO 3 Conguaglio - Inserimento Ricerca Ricerca guidata Nuovo Salva Elimina Esercizio 2003 Nr. Conguaglio Testata Terzo Dati Esterni Conguaglio Competenza dal: al: Cod. fiscale esterno Imponibile fiscale 000 IRPEF 000 Addizionali Add. regionale 000 Add. provinciale 000 Add. comunale 000 Detrazioni Detrazioni lavoro 000 Detrazioni personali 000 Detrazioni coniuge 000 Detrazioni figli 000 Detrazioni altri 000 Crea Conguaglio Ultima variazione: 10

14 ALLEGATO 4 Conguaglio - Inserimento Ricerca Ricerca guidata Nuovo Salva Elimina Esercizio 2003 Nr. Conguaglio Testata Terzo Dati Esterni Conguaglio IRPEF Totale dovuto Totale goduto Conguaglio Conguaglio Irpef Conguaglio addizionale regionale Conguaglio addizionale provinciale Conguaglio addizionale comunale Totale Irpef 000 DETRAZIONI Totale dovuto Totale goduto Conguaglio Conguaglio detrazioni lavoro Conguaglio detrazioni personali Conguaglio detrazioni coniuge Conguaglio detrazioni figli Conguaglio detrazioni altri familiari Totale Detrazioni DEDUZIONI IRPEF Totale dovuto Totale goduto Conguaglio Deduzione irpef Ultima variazione: 11

15 ALLEGATO 5 Associazione manuale mandato/reversali - Ricerca Esegui ricerca Ricerca guidata Salva Numero Mandato Causale di Pagamento Reversali disponibili Numero Reversale Causale di incasso Stato Data trasmissione contab. Importo Reversali selezionate Numero Reversale Causale di incasso Stato Data trasmissione contab. Importo Ultima variazione: 12

16 Circolare n. 1/2004 Roma 29 gennaio 2004 P.le Aldo Moro ROMA Tel. (06) Fax (06) Dipartimento per i Servizi Tecnici e di Supporto Servizio VII - Ragioneria della Struttura Amministrativa Centrale A Direttori degli Istituti e dei Programmi Nazionali ed Internazionali di Ricerca Pos Prot. n Oggetto: novità in materia di lavoro e previdenza - primi chiarimenti Direttori dei Dipartimenti e Dirigenti dell Amministrazione Centrale LORO SEDI Premessa Dopo oltre due mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo 276/2003 (24 ottobre u.s.) in attuazione della legge delega n. 30/2003 c.d. legge Biagi il Ministero del Lavoro con la circolare n. 1/2004 del 8 gennaio 2004 ha fornito i primi chiarimenti sulla disciplina delle collaborazioni a progetto. Per i destinatari della nuova disciplina dal 24 ottobre 2003 non è più possibile porre in essere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non siano riconducibili alle modalità del lavoro a progetto fatte salve alcune le ipotesi di esclusione per le quali continua a trovare applicazione la previgente disciplina. Inoltre gli articoli 44 e 45 della legge 326/2003 hanno introdotto alcune novità in materia di gestione separata INPS riguardanti le prestazioni occasionali e le aliquote contributive. 1. La pubblica amministrazione e esclusa dalla applicazione della Legge Biagi Con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 276/03 ed a seguito dei numerosi quesiti pervenuti presso la scrivente Direzione si ritiene opportuno segnalare che l art. 1 del decreto suddetto esclude la pubblica amministrazione ed il loro personale FC/ 1

17 dall ambito di applicazione delle nuove norme. La circolare del Ministero del Lavoro n. 1/2004 commentando questo articolo fornisce chiarimenti anche a tutti gli enti pubblici che hanno avviato in questi anni rapporti di lavoro nella forma dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa (compresi pertanto anche i contratti di prestazione d opera) e che si avvalgono di incarichi professionali aventi natura occasionale. La circolare precisa in particolare che la pubblica amministrazione può continuare a stipulare contratti di collaborazione senza tener conto dei limiti introdotti dalla nuova normativa mantenendo il riferimento all'articolo 409 n. 3 del Codice di procedura civile. Viene precisato inoltre che ai sensi del comma 8 dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 276/03 il ministro per la Funzione pubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in questione deve convocare le organizzazioni sindacali al fine di effettuare anche tramite l emanazione di provvedimenti legislativi in materia l armonizzazione per la pubblica amministrazione della disciplina in questione conseguente all'entrata in vigore del decreto legislativo in argomento. Quindi ad oggi le pubbliche amministrazioni per le collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni occasionali devono applicare ancora le vecchie regole. In particolare le prestazioni occasionali indipendentemente dalla durata dell incarico e dall importo del compenso continuano ad essere disciplinate tra i redditi diversi dall art. 67 comma 1 lettera l nel nuovo articolato del TUIR (già art. 81 comma 1 lettera l del TUIR). Si prevedono comunque novità in materia anche in ambito pubblico che saranno oggetto di immediati aggiornamenti da parte dello scrivente Servizio. 2. Gestione separata Inps massimali ed aliquote 2004 Il comma 1 dell art. 45 della Legge 24 novembre 2003 n. 326 (G.U. n. 274 del 25 Novembre 2003) di conversione con modificazioni del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici stabilisce che con effetto dal 1 gennaio 2004 l aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335 che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie è stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti. Lo stesso comma continua ricordando che per gli anni successivi si applicano all aliquota gli incrementi (02 punti percentuali) previsti dall art. 59 comma 15 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 fino al raggiungimento dell aliquota del 19%. FC/ 2

18 I contributi dei collaboratori e dei professionisti non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie pertanto vengono equiparati a quelli previsti per gli iscritti alla gestione commercianti. Nell ultimo mese la stampa specializzata e la dottrina in materia si è espressa con commenti difformi sulla interpretazione della norma in esame e quindi sull applicazione delle nuove aliquote e massimali per il Si è in attesa pertanto di un chiarimento ufficiale dell INPS che una volta disponibile sarà comunicato immediatamente alle SS.LL. da parte dello scrivente Servizio. Sulla base di una interpretazione letterale delle norme di riferimento lo scrivente Servizio sta provvedendo ad aggiornare comunque i trattamenti previsti nella procedura CIR sulla base delle seguenti aliquote: - 10% per i collaboratori titolari di pensione indiretta o di reversibilità; - 10% per i collaboratori iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria; - 15% (per il 2003 era il 12.5%) per i collaboratori titolari di pensione diretta; % (per il 2003 era il 14%) per i collaboratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e che non sono titolari di pensione. Tale aggiornamento sarà disponibile in procedura dal 30 gennaio Pertanto da tale data le SS.LL. potranno effettuare i pagamenti dei compensi in questione nel rispetto delle disposizioni stabilite dall Ufficio Programmazione finanziaria e bilancio della Direzione Generale con nota 663/03 del 19/12/ Prestazioni occasionali: gestione separata INPS per redditi superiori ad Euro Altra novità interessante anche per gli enti pubblici è l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps (all'articolo 2 comma 26 della legge 335/95) dei lavoratori autonomi occasionali. Tale obbligo a partire dal 1 gennaio 2004 è stato introdotto in sede di conversione del decreto 269/2003 dall'articolo 44 comma 2 della legge 326/2003. L'iscrizione alla gestione separata non scatta automaticamente ma solo in presenza di determinate condizioni. Infatti è necessario che l'interessato raggiunga un reddito annuo superiore a euro derivante dall'attività autonoma occasionale. Inoltre l ultimo capoverso del comma 2 in esame dispone che il versamento dei contributi deve essere effettuato con le stesse modalità e termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla citata gestione. La circolare INPS n. 9 del 22 gennaio 2004 fornisce a tal riguardo alcune precisazioni pur rinviando a successiva circolare i chiarimenti circa le modalità ed i termini di versamento dei contributi previdenziali della gestione separata INPS dei prestatori occasionali. FC/ 3

19 Innanzitutto viene precisato che la succitata disposizione è di contenuto prettamente previdenziale e contributivo con la quale il legislatore interviene direttamente sull'assetto della Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995. Conseguentemente in riferimento ai redditi di lavoro autonomo dal primo gennaio del corrente anno saranno assoggettati all'obbligo assicurativo e contributivo presso la Gestione separata non solo i percettori di redditi derivanti dall'esercizio per professione abituale di attività di lavoro autonomo diverse da quelle d'impresa (i cosiddetti professionisti privi di cassa ) ma anche i lavoratori autonomi occasionali percettori di redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente fiscalmente classificati tra i redditi diversi di cui all'articolo 67 comma 1 lettera l del Tuir (già articolo 81 comma 1 lettera l). Per tali soggetti l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e del pagamento dei relativi contributi nella misura fissata per le diverse tipologie di assicurati è subordinato al raggiungimento di un reddito annuo derivante da dette attività superiore a euro a prescindere dal numero dei committenti delle prestazioni occasionali. Considerato che il verificarsi di tale condizione è accertabile soltanto da parte del prestatore in sede di dichiarazione dei redditi suscita talune perplessità il riferimento operato dalla disposizione in esame alle modalità e ai termini di versamento previsti non per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (responsabili dell'intero pagamento del contributo dovuto nei termini e con le modalità di cui all'articolo 1 comma 212 della legge 23 dicembre 1996 n. 662) ma a quelli vigenti per i collaboratori coordinati e continuativi (responsabilità del pagamento a carico dei singoli committenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione degli emolumenti). Sulla questione si forniranno immediati chiarimenti dopo che L INPS abbia acquisito in merito il parere del ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Allo stato attuale in attesa dei suddetti chiarimenti circa le modalità di versamento dei contributi INPS le SS.LL. sono invitate ad effettuare la corresponsione dei compensi per prestazione occasionale nel rispetto delle disposizioni stabilite dall Ufficio Programmazione finanziaria e bilancio della Direzione Generale con nota 663/03 del 19/12/2003 esclusivamente nei casi in cui non sia possibile dilazionare ulteriormente il pagamento. In tali casi il trattamento che sarà applicato dalla procedura CIR è lo stesso previsto per l anno 2003 (20% di ritenuta d acconto). IL DIRIGENTE Alessandro Preti FC/ 4

20 Circolare n. 3/2004 Roma 13 febbraio 2004 P.le Aldo Moro ROMA Tel. (06) Fax (06) Dipartimento per i Servizi Tecnici e di Supporto Servizio VII - Ragioneria della Struttura Amministrativa Centrale A Direttori degli Istituti e dei Programmi Nazionali ed Internazionali di Ricerca Pos Prot. n Oggetto: gestione separata INPS - aliquote e massimali 2004 Direttori dei Dipartimenti e Dirigenti dell Amministrazione Centrale LORO SEDI Come anticipato nella circolare dello scrivente Servizio prot n. 1/2004 del 29 gennaio 2004 la legge 326/2003 ha introdotto alcune importanti novità in materia di gestione separata INPS riguardanti in particolare le aliquote contributive (art.45) e le prestazioni occasionali (art. 44). Alcuni chiarimenti con particolare riferimento alle aliquote ed ai massimali per la gestione separata INPS 2004 sono forniti dalla circolare INPS n. 27 del 10 febbraio u.s. (in allegato) sotto illustrata. 1. Gestione separata Inps massimali ed aliquote 2004 Il comma 1 dell art. 45 della Legge 24 novembre 2003 n. 326 ha stabilito che con effetto dal 1 gennaio 2004 l aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335 che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie è stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti. FC/ 1

21 Sulla base di una interpretazione letterale della norma su esposta lo scrivente Servizio aveva provveduto ad aggiornare i trattamenti previsti nella procedura CIR sulla base delle seguenti aliquote: 1. 10% per i collaboratori titolari di pensione indiretta o di reversibilità; 2. 10% per i collaboratori iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria; 3. 15% (per il 2003 era il 12.5%) per i collaboratori titolari di pensione diretta; % (per il 2003 era il 14%) per i collaboratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e che non siano titolari di pensione. Si rimaneva comunque in attesa di un chiarimento ufficiale in particolare per quanto riguarda il punto 4. che è stato fornito con la suddetta circolare dell INPS. Al riguardo l INPS ha chiarito definitivamente che: - per gli iscritti alla gestione separata privi di altra tutela previdenziale l aliquota contributiva è pari al 1780% (comprensiva anche del contributo dello 0.50% per la tutela maternità l assegno per il nucleo familiare e la tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero) per compensi fino ad euro e 1880% per la parte di compenso superiore ad euro e fino ad euro ; - in riferimento alla ripartizione dell onere contributivo tra collaboratore e committente nel silenzio della norma devono ritenersi confermate le vigenti misure di 2/3 a carico del committente e di un terzo a carico del collaboratore e ciò anche in riferimento all aliquota aggiuntiva di un punto; - resta ferma la particolare quota di rivalsa prevista nella misura del 4% in favore dei lavoratori autonomi di cui all art. 53 comma 1 del TUIR iscritti alla Gestione ai sensi dell art. 1 comma 212 della legge 23 dicembre 1996 n Sulla base di quanto chiarito dall INPS pertanto le nuove aliquote ed i nuovi massimali per il 2004 sono: - 10% per i collaboratori titolari di pensione indiretta o di reversibilità per compensi di importo non superiori al nuovo massimale di reddito pari ad euro ; - 10% per i collaboratori iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria per compensi di importo non superiori al nuovo massimale di reddito pari ad euro ; FC/ 2

22 - 15% (per il 2003 era il 12.5%) per i collaboratori titolari di pensione diretta per compensi di importo non superiori al nuovo massimale di reddito pari ad euro ; % (per il 2003 era il 14%) per compensi fino ad euro e 1880% per redditi superiori a e fino ad euro per i collaboratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e che non siano titolari di pensione. Si fa presente che a decorrere dalla data odierna anche la procedura CIR è stata aggiornata con le suddette novità. 2. Redditi occasionali: rinvio delle istruzioni per il versamento dei contributi Altra novità interessante già illustrata nella precedente circolare dello scrivente è l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps (all'articolo 2 comma 26 della legge 335/95) dei lavoratori autonomi occasionali. L'obbligo a partire dal 1 gennaio 2004 è stato introdotto in sede di conversione del decreto 269/2003 dall'articolo 44 comma 2 della legge 326/2003. Per tali soggetti l'obbligo di iscrizione alla gestione separata ed il pagamento dei relativi contributi nella misura fissata per le diverse tipologie di assicurati è subordinato al raggiungimento di un reddito annuo derivante da dette attività superiore a euro a prescindere dal numero dei committenti delle prestazioni occasionali. Sulla questione l INPS con la circolare n. 27 rinvia i chiarimenti e si riserva di fornire ulteriori istruzioni circa le modalità di versamento dei contributi relativi a tale tipologia di redditi. Allegati: 1. Circolare Inps n. 27 del 10 febbraio IL DIRIGENTE Alessandro Preti FC/ 3

23 CIRCOLARE N. 15/2004 Roma 3/12/2004 P.le Aldo Moro ROMA Tel. (06) Fax (06) Dipartimento per i Servizi Tecnici e di Supporto Servizio VII - Ragioneria della Struttura Amministrativa Centrale Pos Prot. n Allegati A Direttori degli Istituti e dei Programmi Nazionali ed Internazionali di Ricerca Oggetto: redditi soggetti alla Gestione Separata Inps le nuove regole fiscali e previdenziali Direttori dei Dipartimenti e Dirigenti dell Amministrazione Centrale LORO SEDI Premessa A partire dal 1 gennaio 2004 ai sensi dell art. 44 comma 2 del D.L. 269/2003 convertito con modifiche dalla Legge 326/2003 i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale sono obbligati all iscrizione alla Gestione Separata Inps qualora il reddito annuo derivante da tale attività abbia superato l importo di euro a prescindere dal numero di committenti (cfr. circolare CNR n. 1/2004 e 3/2004). Tale disposizione ha innovato l art. 26 della Legge 335/95 inserendo tra i soggetti tenuti alla iscrizione alla Gestione Separata Inps anche i prestatori di lavoro autonomo occasionale che rientrino nella condizione sopra detta. Al fine di attuare quanto stabilito dalle nuove disposizioni e rendere agevole l operatività delle unità organizzative decentrate è stato necessario apportare sostanziali modifiche alla procedura di contabilità SIGLA (ex CIR) in considerazione anche del fatto che il calcolo della contribuzione previdenziale relativa ad ogni singolo compenso dovrà tener conto 1 di 6 Redditi soggetti alla G.S. Inps le nuove regole fiscali e previdenziali

24 cumulativamente di tutti i redditi afferenti alla Gestione Separata Inps già percepiti dal soggetto beneficiario (collaborazioni coordinate e continuative prestazioni d opera assegni di ricerca e prestazioni occasionali) da chiunque corrisposti nel periodo di imposta. Ciò al fine di consentire: - la corretta applicazione dell aliquota di pertinenza (1780% / 1880% o negli specifici casi previsti dalla normativa 10% 15%); - il controllo del massimale fissato per i redditi sopra citati in euro oltre il quale il contributo Inps non è più dovuto. Pertanto sulla base di quanto detto anche il procedimento in SIGLA di determinazione e pagamento dei compensi a titolo di: collaborazione coordinata e continuativa prestazioni d opera ed assegni di ricerca subisce delle modifiche in quanto ai fini della determinazione della corretta contribuzione previdenziale dovrà tenersi necessariamente conto degli altri compensi compresi quelli da prestazioni occasionali eventualmente corrisposti allo stesso soggetto da altre strutture CNR e/o da terzi e comunicati dall interessato (vedi mod. 3). Si rammenta in proposito che con circolare n. 9 del 22 gennaio 2004 l INPS aveva già fornito alcune delucidazioni in materia rinviando però a successive istruzioni la specifica disciplina delle modalità di versamento dei contributi della Gestione Separata Inps relativi ai compensi corrisposti ai prestatori di lavoro autonomo occasionale. L emanazione della nuova circolare la n. 103 (allegato 1 e 2) si è fatta attendere fino al 6 luglio 2004 quando l Inps ha chiarito definitivamente modalità e termini di versamento dei contributi in questione ed ha fornito disposizioni in ordine alla regolarizzazione dei pagamenti di competenza 2004 effettuati dal 1/1 al 30/9/2004 senza operare ritenute Inps (cfr. nota del 23 settembre 2004 prot. Rag Sac 248/2004). 1) La Legge Biagi e la Pubblica Amministrazione A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute al Servizio scrivente si ribadisce che le disposizioni del D.Lgs. 276/2003 (c.d. Legge Biagi) non si applicano alle pubbliche amministrazioni ed al loro personale. Questo significa che le pubbliche amministrazioni compresi il CNR e gli altri enti di ricerca continueranno a disciplinare come per il passato le prestazioni occasionali. Pertanto le pubbliche amministrazioni non sono interessate dalle disposizioni della Legge Biagi ma sono invece tenute al rispetto delle norme riguardanti l assoggettamento dal 1 2 di 6 Redditi soggetti alla G.S. Inps le nuove regole fiscali e previdenziali

25 gennaio 2004 alla G.S. Inps dei compensi corrisposti a prestatori di lavoro autonomo occasionale (art. 44 comma 2 del D.L. 269/2003 convertito con modifiche dalla Legge 326/2003). Pertanto una prestazione occasionale conferita dal CNR svolta per un periodo superiore a 30 giorni e per un corrispettivo superiore ad euro 5.000: - continua ad essere disciplinata tra i redditi diversi dall art. 67 comma 1 lettera l nel nuovo articolato del TUIR (già art. 81 comma 1 lettera l del TUIR) e non si trasforma in collaborazione a progetto ; - è assoggettata al nuovo regime previdenziale per la parte eccedente i euro. 2) I requisiti del lavoro autonomo occasionale Come ribadito dallo stesso Inps con circolare n. 103 del 6 luglio 2004 in base all art del codice civile può definirsi lavoratore autonomo occasionale il soggetto che si obbliga a compiere un opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente peculiarità quest ultima che configurerebbe invece unitamente alla periodicità di una prestabilita retribuzione la tipologia della collaborazione coordinata e continuativa. Inoltre l esercizio dell attività deve rivestire carattere del tutto occasionale. In sintesi le caratteristiche distintive del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione coordinata e continuativa vanno individuate principalmente: - nell assenza del coordinamento con l attività del committente; - nell assenza di una retribuzione periodica prestabilita; - nella mancanza dell inserimento funzionale nell organizzazione dell ente; - nel carattere episodico dell attività; - nella completa autonomia del lavoratore in relazione al tempo e alle modalità di esecuzione della prestazione. 3) Iscrizione alla Gestione Separata INPS modalità e termini Con la circolare in questione l Inps ha chiarito che il limite di reddito annuo di euro per i lavoratori autonomi occasionali va inteso a titolo di franchigia vale a dire che esso costituisce una fascia di esenzione dall obbligo di iscrizione alla Gestione separata e dal 3 di 6 Redditi soggetti alla G.S. Inps le nuove regole fiscali e previdenziali

26 versamento dei contributi. In altre parole l obbligo di iscrizione alla Gestione Separata e di versamento della contribuzione sorge solo nel momento in cui i compensi riferiti esclusivamente a rapporti di lavoro autonomo occasionale percepiti nell anno solare (1 gennaio 31 dicembre) anche se derivanti da una pluralità di rapporti superino il limite di euro Di conseguenza redditi percepiti del corso dell anno derivanti da sole prestazioni di lavoro autonomo occasionale maggiori di euro debbono essere assoggettati a contributi G.S. Inps a partire dalla porzione di reddito eccedente gli euro Per iscriversi alla G.S. Inps i lavoratori autonomi occasionali dovranno utilizzare l apposito modello (allegato 3). Poiché a tali soggetti si applicano le stesse norme previste per le collaborazioni coordinate e continuative si ritiene che il modello debba essere presentato dal lavoratore entro 30 giorni dal superamento del limite di euro ) Le aliquote INPS da applicare per il 2004 Agli occasionali tenuti al pagamento dei contributi della G.S. Inps si applicano le stesse aliquote previste per le collaborazioni coordinate e continuative che per l anno 2004 sono le seguenti: 10% per gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (Inps Inpdap ecc.) e per i titolari di pensione indiretta o di reversibilità; 15% per i soggetti titolari di pensione diretta; 1780% per gli iscritti alla G.S. Inps che non risultino assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Tale aliquota si applica sul primo scaglione di reddito pensionabile vale a dire per il 2004 fino a euro Sul secondo scaglione per la quota di reddito eccedente euro e fino al massimale di euro va invece applicata l aliquota del 1880%. Si fa presente che il suddetto massimale pari ad euro si applica anche ai redditi soggetti alle aliquote del 10% e del 15%. 5) Come calcolare i contributi INPS e la ritenuta fiscale I contributi previdenziali debbono essere calcolati (1/3 a carico del prestatore e 2/3 a carico del committente) al netto della franchigia di euro sul compenso lordo erogato al 4 di 6 Redditi soggetti alla G.S. Inps le nuove regole fiscali e previdenziali

27 lavoratore occasionale con esclusione delle spese poste a carico del committente purché indicate nella nota di addebito (ad esempio spese di viaggio documentate). Ad esempio: in caso di compenso pari a ed ipotizzando un addebito di ulteriori 500 per spese inerenti la produzione di reddito i contributi andranno calcolati solo sull importo di Sotto il profilo fiscale invece la ritenuta di acconto del 20% deve essere operata sia sul compenso lordo sia sulle spese indicate in fattura (nell esempio precedente sull importo di 7.300). Pertanto la base imponibile fiscale e quella previdenziale non sempre coincidono. 6) Modalità e termini di versamento dei contributi I contributi dovuti dagli occasionali vanno versati a cura del committente in un'unica soluzione sia per la quota a carico del committente sia del prestatore con le seguenti modalità (cfr. Allegato 4): entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso; utilizzando il modello di versamento F24 con indicazione dei codici: - C10 con riferimento alle aliquote del 10% e del 15%; - CXX con riferimento alle aliquote del 1780% e del 1880%. 7) Modalità di gestione relative al pagamento dei compensi assoggettati a G.S. INPS Al fine di una corretta applicazione della normativa riguardante tutti i compensi soggetti la G.S. Inps lo scrivente ha predisposto i seguenti modelli (Allegato 5): 1. MOD.1 Scheda Anagrafica; 2. MOD.2 Scheda Informativa; 3. MOD.3 Scheda di comunicazione dati per calcolo contributi; 4. MOD. 4 Scheda di comunicazione dati fiscali (per i soli titolari di collaborazioni coordinate e continuative e prestazioni d opera). Il modello 1 deve essere compilato dal lavoratore soggetto alla G.S. Inps presentato alla struttura CNR al momento dell attribuzione dell incarico e rinnovato solo in caso di variazione dei dati in esso contenuti; il modello 2 deve essere compilato dal lavoratore presentato al momento dell attribuzione dell incarico e rinnovato all inizio di ogni anno solare ed in ogni caso di variazione dei dati in esso contenuti; 5 di 6 Redditi soggetti alla G.S. Inps le nuove regole fiscali e previdenziali

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