NOTE in tema di RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE degli A R C H I T E T T I

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1 NOTE in tema di RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE degli A R C H I T E T T I Prima di affrontare l esame di un prodotto assicurativo offerto da primaria Compagnia di assicurazioni per la copertura della responsabilità civile professionale è indispensabile una premessa che illustri in maniera approfondita le problematiche inerenti tale rischio. Una scadenza dimenticata, un documento smarrito, un interpretazione di norme fiscali non corretta, un ritardo nei versamenti, un errore nel progetto o un difetto di costruzione possono significare per i Professionisti non solo la perdita del Cliente, che ha subito pregiudizio, e della parcella ma soprattutto responsabilità patrimoniali. Va tenuto inoltre in debito conto che il professionista risponde del danno arrecato al Cliente, oggi sempre più esigente e meno disposto a lasciar correre, non solo per errori od omissioni personali, ma anche quando questo derivi dal lavoro di dipendenti, di collaboratori ed in generale di persone di cui debba rispondere. Le conseguenze di questi errori possono essere di natura civile, disciplinare e penale (queste ultime rigorosamente per fatti personali). Noi ci occupiamo per garantire al professionista la copertura delle conseguenze patrimoniali dei fatti colposi posti in essere nello svolgimento dell attività professionale. Premettiamo che il professionista è un prestatore d opera intellettuale e che l obbligazione da lui assunta nel contratto con il cliente è normalmente obbligazione di mezzi e non di risultati Egli, nell espletamento dell incarico, ha un preciso obbligo di diligenza (art.1176 C.C.). La violazione di tale obbligo costituisce inadempimento (art.1218 C.C.) e determina il risarcimento del danno. Bisogna però evidenziare che la RC Professionale è specificamente disciplinata dall Art.2236 C.C. Secondo questa norma se la prestazione implica soluzioni di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave. Ne consegue che, nell eventualità in cui l impegno intellettuale richiesto nella fattispecie sia superiore a quello professionale medio ed il professionista abbia dovuto superare i limiti dati dalla preparazione professionale comune, la norma attenua la responsabilità del professionista. Quindi quando il cliente abbia accettato il rischio connesso ad una prestazione professionale, da lui richiesta, implicante soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà non può imputare al professionista, che abbia espletato l incarico con la dovuta diligenza e perizia, le conseguenze dannose dallo stesso subite. Ribadiamo però che al di fuori di tale fattispecie vale la norma generale fissata dall Art.1176 C.C. 2 comma per cui il debitore nell adempiere l obbligazione deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Tale diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell attività esercitata.

2 Focalizziamo alcuni concetti base: PROBLEMI DI SPECIALE COMPLESSITÀ: materie disciplinate da norme di legge particolarmente articolate e/o di significato ambiguo e oggetto di contrastanti interpretazioni giurisprudenziali. La prova della sussistenza di problemi tecnici di speciale difficoltà incombe sul professionista. COLPA: la nozione di colpa è comprensiva delle ipotesi di negligenza, imprudenza o imperizia ovvero di inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o disciplina. IMPRUDENZA: consiste nell avventatezza, agire senza conveniente riflessione, omettendo le dovute cautele e trascurando i rischi che dal compimento dell azione possano derivare. NEGLIGENZA: è data dalla trascuratezza, mancanza di attenzione o sollecitudine. IMPERIZIA: insufficiente preparazione, mancanza di conoscenza di regole tecniche e giuridiche che presiedono l esercizio di una professione COLPA GRAVE: la Corte di Cassazione ha precisato che essa ricomprende: 1. Gli errori non scusabili per la loro grossolanità 2. Le ignoranze incompatibili con il grado di preparazione ed addestramento che una data professione richiede o che la reputazione di un professionista dà motivo di ritenere esistenti 3. La temerarietà sperimentale ed ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni ed interessi primari che il cliente affida alle cure di un prestatore d opera intellettuale. ONERE DELLA PROVA: sul cliente incombe l onere di provare il danno subito e l esistenza del nesso di causalità fra questo e l attività del professionista. Sul professionista grava l onere di provare l impossibilità a lui non imputabile della perfetta esecuzione e della sussistenza di problemi tecnici di particolare difficoltà (art.1218). Agli effetti dell onere della prova a carico del cliente è da tenere in considerazione la distinzione fra obbligazione di mezzi e di risultato assunta dal professionista. Infatti nel caso di obbligazione di mezzi il cliente dovrà provare la mancanza di diligenza. Nel caso di prestazione di risultato il cliente dovrà solo provare di non aver conseguito quanto contrattualmente gli spettava. Resterà a carico del professionista l onere di provare che il mancato raggiungimento del risultato è stato determinato da causa a lui non imputabile. IL RISARCIMENTO PER RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE L insorgenza della responsabilità civile è subordinata all esistenza delle seguenti condizioni: - condotta dolosa o colposa - danno - nesso di causalità fra condotta e danno La colpa comprende i seguenti casi: - negligenza

3 - imprudenza - imperizia ed inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o disciplina La responsabilità civile del professionista è limitata: - ai casi di dolo o colpa grave ove la prestazione da eseguire implichi soluzioni di problemi di particolare difficoltà ( art.2236) - in tutti gli altri casi il professionista è responsabile anche per i danni di colpa semplice (Art comma) Responsabilità Contrattuale Disciplinata da art.1176 e2236 RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONISTI Responsabilità extracontrattuale Rientra nei principi generali di cui all art Danni per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali DANNI COPERTI Perdite patrimoniali (es.sanzioni fiscali,errori nell accertamento di proprietà, scadenza di termini et similia) Dobbiamo convenire, anche alla luce di quanto sopra illustrato, che lo svolgimento dell attività professionale, regolata da leggi e regolamenti sempre più numerosi e spesso purtroppo di non facile interpretazione, è divenuto più complesso e carico di responsabilità. Certamente per tale ragione si sta diffondendo maggiormente il bisogno di un adeguata copertura assicurativa affinché comportamenti colposi propri e, molto più frequentemente, l inesperienza e la disattenzione di collaboratori non producano al professionista anche rilevanti perdite pecuniarie. L ambito professionale degli Architetti è estremamente vasto. Si estende dall esercizio dell attività di progettista di opere pubbliche, civili, industriali e rurali e/o direttore dei lavori a quella di ausiliario del giudice, a quella di urbanista, di costruzione di opere civili, industriali, di impianti elettrici, di ponti, di opere idrauliche portuali, ecc. Da ciò la necessità di un testo di polizza al tempo stesso ampio ed adattabile alle personali esigenze. La Legge 109 del 12/4/1994 (nota come Legge Merloni) e successive modificazioni ed il suo regolamento DPR 554/99 hanno creato nuove esigenze assicurative per i progettisti incaricati della progettazione esecutiva di opere pubbliche. L Art.30 comma 5 di detta legge stabilisce che i professionisti debbano essere assicurati non

4 solo per i rischi derivanti dallo svolgimento delle proprie attività di competenza, ma anche per le nuove spese di progettazione ed i maggiori costi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo. Per maggiori costi si intende la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l esecuzione dell intervento a causa dell errore od omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essa avrebbe affrontato per l esecuzione del progetto esente da errori od omissioni. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione sostenuti dalla stazione appaltante qualora per motivate ragioni, affidino ad altri progettisti l incarico. Il massimale richiesto per queste due specifiche coperture deve essere non inferiore al 10% dell importo dei lavori progettati con il limite di 1 milione di EURO per lavori di importo inferiore a 5 milioni di EURO (IVA esclusa) e non inferiore al 20% dell importo dei lavori progettati con il limite di 2,5 milioni di EURO per lavori di importo superiore a 5 milioni di EURO (IVA esclusa). La polizza deve decorrere dall approvazione del progetto ed avere validità per tutta la durata dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Come abbiamo visto la Legge pone a carico dei progettisti l obbligo dell assicurazione di responsabilità civile professionale con estensione agli specifici rischi di cui alla normativa Merloni. E pertanto indispensabile, nella scelta della Compagnia presso cui stipulare la polizza a copertura dei rischi professionali, accertarsi che la stessa, a richiesta del Professionista, sia disposta a fornire adeguata copertura per i rischi di cui sopra con un testo contrattuale, che soddisfi i requisiti di Legge, ed a rilasciare la lettera d impegno che deve essere presentata, vinta la gara, contestualmente alla sottoscrizione del contratto con la stazione appaltante. La Legge 109/94 ha subito successive modifiche sino al tormentato iter che ha portato alla definizione della c.d. "Merloni-ter". Questa legge tuttavia non ha portato alla definitiva sistemazione del settore degli appalti pubblici in quanto, nel corso del 2002, il Legislatore ha sentito l esigenza di promulgare alcune nuove norme che hanno modificato, sia pure in modo non sostanziale, il quadro così configuratosi. Allo stato è invalso l uso del termine "Merloni-quater" per definire l insieme normativo come venutosi a configurare a seguito delle modifiche legislative introdotte con il "Collegato infrastrutture" ovvero Legge del 1 agosto 2002 n Desidero inoltre sottolineare che in data 30 novembre 2005, l Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha emesso un comunicato relativo alla polizza di responsabilità civile professionale del progettista in particolare in relazione alla dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale. Le norme di cui sopra sono state riprese nel T.U. D.lgs 163 del 12/04/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. La suddetta disposizione prevede che: Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.

5 Si precisa altresì che la suddetta dichiarazione deve contenere specificatamente l impegno alla stipula della polizza da parte della compagnia assicuratrice che, in tal modo, assume un vero e proprio obbligo giuridico al successivo rilascio della polizza stessa. Con tale comunicato viene stabilito che le stazione appaltanti non possono richiedere la suddetta dichiarazione di impegno da parte delle compagnie di assicurazione in sede di gara, in quanto ciò risulta in contrasto con la disposizione e comporta un ingiustificato aggravio del procedimento. Dopo tale premessa andiamo ad analizzare la soluzione assicurativa da noi predisposta ed oggetto di apposito binder sottoscritto con i Lloyds di Londra per la copertura dei rischi inerenti la responsabilità civile professionale degli Architetti. Abbiamo elaborato soluzioni assicurative sia per i liberi professionisti che per dipendenti di Enti Pubblici rispondenti alle esigenze di una tutela completa, ben articolata e personalizzabile in relazione alle posizioni non sempre coincidenti dei vari soggetti interessati. Lo schema contrattuale da noi messo a punto è stato sottoposto ad assicuratori di altissimo livello internazionale che hanno accettato, non senza qualche difficoltà, di accollarsi i rischi in esso previsti a condizioni economicamente interessanti. Per gli Architetti liberi professionisti la garanzia assicurativa viene prestata, nei limiti dei massimali stabiliti in polizza, per la responsabilità civile derivante all'assicurato a sensi di Legge in conseguenza di un fatto accidentale direttamente connesso all'esercizio dell'attività della libera professione di Architetto, iscritto al relativo Albo professionale e svolta nei termini delle leggi che la regolano e dei regolamenti che la disciplinano, verificatosi durante l'esecuzione di opere e comunque rientrante nell ambito di applicazione della tariffa professionale ministeriale e purché l Assicurato al momento del comportamento colposo sia regolarmente abilitato ed iscritto all Albo Professionale del relativo Ordine e non sospeso per qualunque causa dall esercizio della professione. L Assicurazione è prestata esclusivamente nell espletamento delle prestazioni professionali dichiarate. La garanzia è estesa ai danni patrimoniali anche per l attività di progettazione e/o direzione dei lavori. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti. Per quanto riguarda le coperture specifiche richieste dalla legge 109/94 e dal DPR 554/99 il testo di polizza da noi redatto prevede con apposita appendice l estensione della garanzia per le nuove spese di progettazione ed i maggiori costi per il massimale richiesto nel singolo caso. Il premio va conteggiato sul valore dell opera al netto dell IVA. Questo meccanismo ci garantisce la massima gestibilità del rapporto con il cliente all insorgere di necessità connesse ad incarichi assunti da Enti Pubblici, siamo infatti in condizione, per accordi intercorsi con gli Assicuratori, di rilasciare tempestivamente i certificati di copertura richiesti dalla legge 109/94 e DPR 554/99 smi. Norme riconfermate dal T.U. 163/06. Altre caratteristiche salienti della nostra polizza rispetto a prodotti analoghi proposti dal mercato assicurativo sono: - eliminazione dell esclusione di determinate opere quali strade e ferrovie, impianti teleferici, bacini e dighe, opere subacquee - estensioni a rischi specifici quali:

6 - attività di consulenza, collaudo, ricerche catastali; - attività di amministratore di stabili condominiali, con esclusione dei danni derivanti da omissioni o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione e da omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione; - rilevamenti topografici; - redazione di compromessi; - relazioni tecniche per visure ipotecarie e/o catastali; - incarichi di perito nominato dall'autorità Giudiziaria; - presentazione delle denunce di successione e/o riunione di usufrutto; - liquidazione e concordato con gli uffici competenti relativi agli accertamenti di valore per compravendite, successioni, donazioni, riunione di usufrutto; - tracciamento di fabbricati, strade, acquedotti e fognature; - ricorsi presso le commissioni Tributarie, compresi condoni edilizi; - estimo di fabbricati a qualsiasi uso destinati di aree fabbricabili, di fondi rustici, di frazionamento edilizio e lottizzazioni; - certificazione in dipendenza della legge per la prevenzione incendi e della legge 46/90 e successivi decreti di attuazione; - certificazione in dipendenza della legge sanatoria dell'abusivismo edilizio; - supporto del Coordinatore Unico previsto dall'art.74 quater della Legge 109/94 modificata dalla Legge 216/95 e dal TU 163/06 - consulenze ambientali e sulla sicurezza del lavoro relative al T.U. 81/08; - le sanzioni di natura fiscale, multe, ammende inflitte ai clienti dell'assicurato ivi comprese quelle conseguenti a ritardi nella presentazione di atti o documenti o da decadenza di termini, in quanto determinate da errori od omissioni colpose posti in essere dall'assicurato o dalle persone per le quali o con le quali sia tenuto a rispondere. Per tale garanzia il massimale per anno assicurativo previsto in polizza si intende ridotto a 1/3. La responsabilità civile derivante all Assicurato da fatto colposo e o doloso di collaboratori, sostituiti di concetto, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell Assicurato, anche se iscritti ad un Albo professionale; salvo il diritto di regresso dell Assicuratore nei confronti degli eventuali responsabili per fatto doloso; - i danni derivanti da terremoto ed alluvione solo se conseguenti ad errori di progettazione e/o direzione lavori in violazione colposa delle norme vigenti. - L attività di certificazione energetica e relativa ispezione impianti svolta ai sensi del D.Legs 311\2006 e smi Teniamo inoltre ad evidenziare altri punti caratterizzanti : Inizio e termine della garanzia: è stabilito che l assicurazione copra tutte le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato nel corso del periodo di assicurazione senza limiti per quanto riguarda il pregresso se il Professionista è stato assicurato nei dieci anni precedenti la stipula del nuovo contratto: In caso contrario la garanzia per il pregresso avrà inizio dalla data di effetto della prima polizza senza interruzione di continuità. Periodo di osservazione: alla cessazione del contratto è previsto un periodo di 12 mesi nel corso del quale potranno essere presentate richieste di risarcimento per azioni colpose purché riferite al periodo di validità della polizza. In caso di cessazione definitiva dell attività è concessa facoltà di prolungare la garanzia per ulteriore periodo di 4 anni ove l Assicurato non abbia stipulato nuovo contratto con altro Assicuratore in forma Claims Made. Estensione Territoriale: vale per i danni che avvengano in tutto il mondo con l esclusione di Stati Uniti, Canada e Messico.

7 E possibile estendere la garanzia prestata in polizza a: Danni alle opere per errori di progettazione e direzione dei lavori. Rimane a carico dell Assicurato per ciascun sinistro lo scoperto/franchigia convenuta. Perdite patrimoniali anche conseguenti a mancata rispondenza dell opera all uso cui è destinata. Funzione di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l esecuzione (T.U 81/08) Sono previsti diversi massimali di garanzia da ,00 a ,00. Per gli Architetti dipendenti di Enti Pubblici la garanzia viene prestata nei limiti dei massimali onde tenere indenne l'assicurato di quanto, direttamente od in via di rivalsa, debba pagare all'amministrazione e/o ad altri soggetti pubblici o privati, a seguito di atti o fatti od omissioni colposi a lui imputabili, che hanno cagionato una perdita patrimoniale, connessi all'esercizio delle sue funzioni o della carica ricoperta presso l Amministrazione. L assicurazione è operante per fatti, atti od omissioni, anche posti in essere antecedentemente alla data di decorrenza del contratto, dei quali l Assicurato sia stato formalmente informato, e ne abbia fatto denuncia alla Società, per la prima volta nel corso della durata del contratto stesso. La copertura assicurativa vale anche per l esercizio di: attività di progettista, direttore dei lavori o di collaudatore; funzioni di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione o coordinatore per l esecuzione dei lavori ai sensi del T.U. 81/08, e successive modificazioni e/o integrazioni, purché gli assicurati abbiano i requisiti richiesti dal citato decreto legislativo; svolte per conto dell Ente, la copertura assicurativa è estesa ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, e comprende anche: 1) i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, provocati da rovina totale o parziale delle opere stesse; 2) le spese imputabili all Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell opera, con obbligo da parte dell Assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull utilità delle spese suddette o sull entità di esse, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale; 3) le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l opera inidonea all uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie. Nell esercizio delle attività di cui sopra, la copertura assicurativa e estesa al maggior costo per le varianti di cui all art.25, comma 1, lettera d) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e/o integrazioni, ripreso dal T.U. 163/06, entro il limite del 10% del costo di costruzione dell opera progettata. La garanzia di cui al presente punto è operante nel caso in cui il valore dell opera non ecceda un importo pari a 10 volte il massimale convenuto per l Assicurato; qualora il valore dell opera ecceda tale importo, la Amministrazione potrà fare richiesta di copertura alla Società,

8 che si riserva la facoltà di accogliere il rischio e quantificarne il premio da corrispondere. La copertura assicurativa può essere estesa anche per le responsabilità facenti capo agli Assicurati per effetto della posizione, degli incarichi e/o mansioni attribuiti di cui al T.U. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni; in tal caso sono compresi anche i danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose. Siamo inoltre in grado, con un unico contratto, di assicurare per i Professionisti dipendenti di Enti Pubblici anche l attività dagli stessi espletata come Liberi Professionisti. In conclusione dobbiamo constare che oggi è fortemente cresciuta per tutte le categorie professionali la richiesta di adeguate coperture assicurative anche per effetto di nuove disposizioni di legge che, mentre creano per i Professionisti più ampie possibilità di attività, pongono a loro carico molte pesanti responsabilità ( vedi ad esempio legge 46/90,legge 626\94, legge 494\94, legge 109\94 riprese dal T.U 81 del 09/04/2008 per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro e dal T.U. 163 del 12/04/2006 codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ) Nel contempo assistiamo ad un progressivo ed allarmante disinteresse delle Compagnie al settore della responsabilità civile professionale in conseguenza del pesante rapporto sinistri\premi del ramo per cui è divenuto più difficile ed oneroso anche in italia ottenere valide polizze assicurative. Ciò comporta, da parte degli interessati, la necessità di un più attento esame dei prodotti assicurativi proposti con particolare attenzione non solo all oggetto dell assicurazione, ma al momento d inizio della garanzia ed all eventuale periodo d osservazione, alle esclusioni e delimitazioni della copertura, agli scoperti ed alla franchigia prevista, ai sottolimiti di massimale ecc. La sottoscrizione di una polizza di assicurazione di responsabilità civile professionale che, fino ad ieri, era una scelta spesso fatta per amicizia o semplice conoscenza di un operatore del settore, richiede oggi l intervento di un professionista esperto dello specifico ramo assicurativo per evitare di doversi ricordare troppo tardi che, a sinistro avvenuto, vale solo ciò che è scritto. A Cura del Dott. Enrico Astuni Per ogni chiarimento e precisazione in merito saranno a Vostra disposizione presso BIM Insurance Brokers il Dr. Enrico Astuni e il Dr. Bruno Puggioni Telefono Fax Via XX Settembre Genova enrico.astuni@gruppobim.it

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