FOGLIO INFORMATIVO OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

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1 FOGLIO INFORMATIVO OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI LEASING CLARIS LEASING S.P.A. Intermediario finanziario appartenente al Gruppo Bancario Veneto Banca S.p.a. con sede legale in Treviso (TV), Piazza Rinaldi n. 8 Capitale sociale e riserve al ,00 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso: Tel. 0422/427411, Fax. 0422/ Sito internet: Indirizzo Mail: claris.leasing@venetobanca.it Iscritta nell Elenco Generale Intermediari Finanziari ex art. 106 D.Lgs. 385/93 al n nonché nell Elenco Speciale n art. 107 D. Lgs. 385/93 tenuto dalla Banca d Italia La Società ha stipulato un accordo di convenzione atto all intermediazione del servizio leasing a favore della propria clientela con: - la Veneto Banca S.p.a. con sede legale in Piazza G.B. Dall Armi 1 - Montebelluna (TV); - BancApulia S.p.a. Via Tiberio Solis n San Severo (FG), (già Banca Meridiana Spa); - Credito di Romagna S.p.a. con sede in Forlì (FC) in Via Ravegnana Angolo Via Traiano Imperatore. Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo. CHE COS È LA LOCAZIONE FINANZIARIA (CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI) Per locazione finanziaria si intende l operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dal concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del Cliente (utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito ed eventualmente di prorogarne il loro utilizzo a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili. Fornitore ed utilizzatore possono anche coincidere (cosiddetto lease-back). La funzione economica dell operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il concedente mette a disposizione del Cliente il bene da questi definito. Al momento della stipula del contratto viene chiesto all utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo (anticipo), mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato. L operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall offerta dei seguenti servizi aggiuntivi: - Assicurazione in convenzione stipulata tra la Concedente e la Compagnia Generali Italia S.p.a. I rischi tipici dell operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del Cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria. Sul piano contrattuale il Cliente-utilizzatore, da un lato, si assume il controllo e la verifica del bene consegnato alle condizioni pattuite, l obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del concedente, nonché l obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell assunzione di tali rischi, il Cliente-utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti. Sul piano economico-finanziario, poiché l operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell investimento dell utilizzatore, il Cliente nella locazione finanziaria si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato. Nei casi in cui l ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall Euro, il Cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l Euribor), si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un operazione a canoni fissi costanti per l intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro. IL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (Legge n.662/96 art.2, comma 100, lettera a) La Società opera con il Fondo di Garanzia per le PMI, costituito con Legge n. 662/96 (di seguito denominato Fondo). Il Fondo, regolamentato da proprie Disposizioni Operative, ha lo scopo di consentire alle piccole e medie imprese (PMI) un più facile accesso al credito, mediante il rilascio di una Garanzia pubblica (nella forma di: Garanzia Diretta, Controgaranzia o Cogaranzia) a fronte di finanziamenti concessi. La garanzia del Fondo e in ultima istanza dello Stato, riducendo il rischio delle Banche e degli Intermediari, consente agli stessi di praticare alle imprese condizioni più vantaggiose in termini di tasso e/o di volume di credito concesso. L impresa cliente ha la possibilità di richiedere l intervento del Fondo. In tal caso, la Società valuta l ammissibilità all intervento di garanzia. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE Il corrispettivo di un operazione di locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione fra gli altri della struttura dell operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc.. Un parametro di riferimento per misurare l onerosità di questo flusso di pagamenti è il tasso leasing, definito nelle Istruzioni della Banca d Italia come: il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell opzione Aggiornamento 01/04/2016 1

2 finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l acquisto del bene e dei relativi interessi. Nella tabella sottostante sono riportati i tassi leasing nominali annui massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria. Categorie di operazioni Classi di importo in unità di euro TASSO MASSIMO PRATICATO NOMINALE ANNUO LEASING STRUMENTALE LEASING IMMOBILIARE LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALE Fino a ,00 Oltre ,00 Tasso fisso Tasso variabile Fino a ,00 Oltre ,00 13,75 9,50 9,50 8,30 12,00 11,90 Nella tabella allegata relativa alle rilevazione dei tassi effettivi globali sono riportati i tassi effettivi globali rilevati come dal D.M. Economia e Finanze in corso di pubblicazione in G.U. Si precisa che trattandosi di tassi globali medi rilevati sul sistema, il tasso effettivo globale praticato sulla singola operazione potrà anche essere superiore a quello pubblicato, ma non potrà in alcun caso essere superiore ai tassi soglia specificati sempre nell allegata tabella. Il tasso leasing concretamente praticato al Cliente sulla specifica operazione, che tiene conto fra l altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell operazione stessa, viene espressamente indicato in contratto. Parametri e criteri di indicizzazione Le operazioni possono essere concluse a tasso fisso oppure a tasso variabile. L elevato costo del bene e la lunga durata del contratto sono normalmente i fattori determinanti per la conclusione di contratti indicizzati. Nelle condizioni particolari del contratto che viene stipulato è precisato se il contratto è a tasso fisso oppure a tasso indicizzato. Viene riportata di seguito la clausola di indicizzazione che indica il parametro scelto: EURIBOR 3M 365, la base di riferimento rispetto alla quale sono calcolate le differenze di valore del canone, la franchigia per il calcolo della indicizzazione. La formula applicata per il calcolo è la seguente: Var = ove: - Var è la misura della variazione del canone n; - Q è pari: Per i contratti regolati a canoni posticipati, al capitale residuo risultante dopo la scadenza del canone n-1; Per i contratti regolati a canoni anticipati, alla differenza tra il capitale residuo risultante dopo la scadenza del canone n-1 e l importo del canone n in quanto con scadenza ad inizio periodo; - tr è il tasso di riferimento di cui all appendice di indicizzazione del contratto; - tm è la media aritmetica delle quotazioni del tasso identificato nell appendice di indicizzazione al contratto rilevata per valuta nel periodo di competenza del canone n; - g è il numero di giorni di competenza del canone n. Per consentire al Cliente una facile determinazione dell importo mensile calcolato a seguito della variazione del costo del denaro, vengono riportate in allegato al contratto - è necessaria la messa in decorrenza del contratto per la puntuale determinazione le variazioni riferite ad ogni 0,10 di punto percentuale dell indice Euribor preso come base di variazione del costo del denaro. I tassi effettivi globali delle operazioni rilevati ai sensi dell art.2 della Legge n. 108/96 e pubblicati dal Ministero dell Economia e delle Finanze sono pubblicizzati sia attraverso affissione presso i locali aperti al pubblico, sia nello specifico allegato al presente foglio informativo. Di seguito vengono riportati per tipologia di beni oggetto dei contratti di leasing i costi massimi applicabili degli oneri ed accessori non riportati nelle condizioni particolari del contratto. Spese massime applicabili a tutte le tipologie di beni (IVA esclusa) Supplemento istruttoria per operazioni di importazione 2.500,00 Spese comunicazioni periodiche 250,00 Spese perizie tecnico-estimative Onorari Tariffe Albi Professionali Spese incasso canoni e altre voci 15,00 Liquidazione contributi agevolati 250,00 Spese per copie documenti e/o 250,00 + costi documentati (per erogazione) richiesta documenti mancanti Spese registrazione contratti 250,00 + costo registrazione Spese pagamento imposte e 250,00 + costi documentati tasse,multe e sanzioni Variazioni amministrative e contrattuali (cessioni, proroghe, ecc.) 1.000,00 Spese mancato pagamento alla scadenza anche con intervento Agenzie specializzate 10% sull importo con minimo di 50,00 più 250,00 + costi documentati * se con intervento di personale interno o esterno Rilascio procura/dichiarazioni 250,00 + costi documentati Interessi di mora Euribor 3M + 6 punti percentuali autorizzazioni/attestazioni Spese emissione dichiarazione liberatoria 50,00 + costi documentati Spese risoluzione contratto 2.500,00 Interessi prefinanziamento Euribor 3M + 5 punti percentuali Variazione domiciliazione bancaria 250,00 Recupero spese conteggio riscatto anticipato 250,00 Variazione anagrafica locatario 250,00 + costi documentati Spese di strutturazione dell operazione 0,5% valore bene con minimo 1.000,00 Q x (tm tr) x g Costo del Fondo di Garanzia per le PMI (L.662/96) se previsto dal prodotto 1% inteso come valore massimo e se dovuto in base alla normativa vigente Aggiornamento 01/04/2016 2

3 Spese massime per autoveicoli/ imbarcazioni/ aeromobili Spese istruttoria Spese Servizio Assicurativo con copertura 20% - autoveicoli: 1% del valore bene con minimo di 400,00 in convenzione (solo per autoveicoli) da - imbarcazioni: 1% del valore bene con minimo di 5.000,00 calcolarsi su importo cespite - aeromobili: 1% del valore bene con minimo di 5.000,00 Spese gestione riscatto anche anticipato: Spese delega a condurre 250,00 + costi documentati - autoveicoli 500,00 + passaggio proprietà Spese gestione sinistri 2.000,00 + costi documentati - imbarcazioni/aeromobili 2.000,00 + costi documentati Cambio esercenza o aeroporto 2.000,00 Spese pratiche agevolate 2.000,00 Spese rogito fuori Provincia 500,00 + costi documentati Cambio armatore/ capitaneria/ registro iscrizione 2.000,00 Treviso Spese massime per beni strumentali (beni mobili non registrati) Spese istruttoria 1% del valore bene con minimo di 800,00 Spese gestione sinistri 2.000,00 + costi documentati Spese pratiche agevolate 3.000,00 Spese servizio assicurativo con 1,5% copertura in convenzione (calcolato su imponibile cespite) Spese o commissione di gestione cantiere (anche per contratto fotovoltaico) 0,50% del valore bene con minimo 1.000,00 Spese gestione riscatto anche anticipato 2.000,00 Spese massime per immobili/ fotovoltaici Spese istruttoria 2% del valore immobile con minimo 1.000,00 Gestione stato avanzamento lavori 0,50% del valore immobile (singolo SAL) con minimo 1.000,00 Spese pratiche agevolate 3.000,00 Spese gestione sinistri Spese Servizio Assicurativo con copertura in Convenzione (calcolato su imponibile cespite) ,00 + costi documentati 1% Spese o commissione di gestione cantiere (anche per contratto fotovoltaico) Spese rogito fuori Provincia Treviso 0,50% del valore bene con minimo 1.000,00 Spese gestione riscatto anche anticipato: 500,00 + costi documentati Spese richieste autorizzazioni riguardanti modifiche, addizioni, migliorie, ecc. 1% del costo bene con un minimo di 2.000,00 + costi documentati 1% del valore immobile con minimo di 2.000,00 Clausole contrattuali regolanti il servizio e l operazione Il contratto di locazione finanziaria di autoveicoli e di beni strumentali è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione del bene ed all indicazione del suo fornitore, sono indicati tutti i dati economici e finanziari sopra visti, e l eventuale parametro di indicizzazione; nella seconda parte (Condizioni Generali di Contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l intero rapporto di locazione finanziaria con il Cliente-utilizzatore. Per i contratti riguardanti beni immobili e imbarcazioni il contratto è redatto in unico documento. Di seguito si riporta l elenco ed una breve descrizione delle più significative clausole contrattuali che costituiscono le Condizioni Generali di Contratto, facendo presente che in caso di contestazioni e/o controversie trova applicazione esclusivamente il contenuto delle singole clausole così come riportato nelle Condizioni Generali di Contratto. Principali clausole contrattuali caratterizzanti la locazione finanziaria di autoveicoli 1) La disciplina pattizia del contratto di locazione finanziaria è contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto, redatte su formulari predisposti unilateralmente dalla Concedente contenenti, tra l altro, clausole c.d. vessatorie, le quali derogando ai principi generali dell ordinamento giuridico necessitano della specifica approvazione scritta che si ottiene mediante la doppia sottoscrizione. Di seguito si riporta in sintesi il contenuto delle più significative clausole contrattuali comprese nelle Condizioni Generali di Contratto: a) Obblighi del Concedente: il Concedente ha l obbligo di acquistare l autoveicolo richiesto dall Utilizzatore presso il Fornitore indicatogli e di farglielo da questi consegnare solo dopo avvenute le formalità di immatricolazione. b) Consegna dell autoveicolo denuncia dei vizi: la consegna dell autoveicolo solitamente avviene con le modalità e nel luogo concordati tra il Fornitore e l Utilizzatore; al momento della consegna l Utilizzatore è tenuto a controllare la conformità del bene a quello richiesto, il suo perfetto funzionamento, nonché la presenza degli optional e della documentazione necessaria per la circolazione; in carenza di tutto ciò, l Utilizzatore ha diritto di rifiutare la consegna e di eccepire al Fornitore ogni suo inadempimento dandone tempestiva notizia alla Concedente. c) Esonero da responsabilità della Concedente legittimazione ad agire dell Utilizzatore: in considerazione del suo intervento prettamente finanziario,la Concedente è esonerata da tutte le responsabilità che riguardano il bene, i cui rischi sono, pertanto, assunti dall Utilizzatore. La Concedente in sede d ordine concorda con il Fornitore che tutte le garanzie che le spettano quale proprietario del veicolo ed in conseguenza dell atto di compravendita stipulato siano operative anche a favore dell Utilizzatore. d) Utilizzo e manutenzione dell autoveicolo: l Utilizzatore deve usare l autoveicolo con diligenza nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada; egli è inoltre tenuto a custodirlo ed a curarne a proprie spese la manutenzione secondo le istruzioni al riguardo impartite dal fabbricante rivolgendosi ad officine da questi autorizzate o, se esistenti, convenzionate con la Concedente. L Utilizzatore è, inoltre, tenuto a sottoporre l autoveicolo alle eventuali revisioni previste per legge alle rispettive scadenze. e) Spese, imposte e tasse di proprietà: l Utilizzatore è tenuto al pagamento di tutte le spese, imposte e tasse, incluse quelle di proprietà, facenti capo all autoveicolo o al contratto di locazione finanziaria. f) Obbligo di assicurazione: l Utilizzatore, per tutta la durata del contratto, ha l obbligo di coprire l autoveicolo con apposita polizza assicurativa, con clausola di vincolo a favore della Concedente, contro i rischi di responsabilità civile, incendio e furto. L Utilizzatore potrà usufruire del Servizio Assicurativo offerto da Claris Leasing Spa, il cui costo è indicato nelle Condizioni Particolari del contratto, comprensivo delle coperture Incendio e Furto, Incendio, Furto e Kasko o Incendio, Furto e Clausola Eventi con Aggiornamento 01/04/2016 3

4 polizza convenzione stipulata con Generali Italia S.p.a. della quale l Utilizzatore ha precedentemente preso visione ed i cui termini sono riassunti nell allegato estratto. g) Sinistri furti e contravvenzioni: l Utilizzatore è tenuto a comunicare alla Concedente ogni sinistro occorso dal veicolo provvedendo a sporgere, entro i termini previsti, le relative denunce alla Compagnia di assicurazione e, se dovute, alle Autorità competenti. In caso di furto o sinistro con distruzione totale o irreparabile dell autoveicolo il contratto si scioglie e l Utilizzatore è tenuto a corrispondere alla Concedente l indennità all uopo prevista; negli altri casi l Utilizzatore è tenuto a far riparare l autoveicolo a regola d arte e presso officine autorizzate dal fabbricante. In tutti questi casi l eventuale indennizzo assicurativo incassato dalla Concedente verrà retrocesso all utilizzatore o compensato con quanto da questi ancora dovuto. h) Corrispettivo, indicizzazione: l Utilizzatore ha l obbligo di corrispondere alle rispettive scadenze il corrispettivo dovuto in forza del contratto. Il corrispettivo inizialmente pattuito può subire modifiche a seguito della successiva variazione del prezzo di acquisto dell autoveicolo ovvero per effetto della clausola di indicizzazione. i) Altri costi e oneri accessori: per gli adempimenti connessi con la vita del contratto, la Concedente ha previsto la applicazione di oneri e costi accessori indicati nelle condizioni del contratto. La Concedente si riserva facoltà di variarli durante la vita del contratto per tenere conto degli aumenti subiti da detti costi e oneri accessori. La Concedente ha l obbligo di comunicare ai Clienti i maggiori costi o di rendere noto mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. l) Opzioni finali di acquisto ed obbligo di restituzione dell autoveicolo: al termine del contratto se l Utilizzatore non esercita la facoltà di acquistare l autoveicolo al prezzo predeterminato, ha l obbligo di restituirlo alla Concedente nel luogo e nei modi da questi indicati. m) Clausola risolutiva espressa e penale di risoluzione: in caso di inadempimento dell Utilizzatore al pagamento anche di un solo corrispettivo periodico o di uno degli obblighi sopra indicati ed espressamente richiamati nella clausola risolutiva espressa, la Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante il semplice invio di una raccomandata a.r. A seguito della risoluzione del contratto per inadempimento dell Utilizzatore, la Concedente ha diritto richiedere il risarcimento del danno eventuale come risultante dalla applicazione dell art. 14 del contratto di leasing. n) Foro competente: in deroga alle disposizioni del Codice di Procedura Civile per ogni causa derivante dal contratto sarà sempre competente il Foro di Treviso. Principali clausole contrattuali caratterizzanti la locazione finanziaria di beni strumentali 1) La disciplina pattizia del contratto di locazione finanziaria è contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto, redatte su formulari predisposti unilateralmente dalla Concedente contenenti, tra l altro, clausole c.d. vessatorie, le quali derogando ai principi generali dell ordinamento giuridico necessitano della specifica approvazione scritta che si ottiene mediante la doppia sottoscrizione. Di seguito si riporta in sintesi il contenuto delle più significative clausole contrattuali comprese nelle Condizioni Generali di Contratto: a) Obblighi del Concedente: il Concedente ha l obbligo di acquistare il bene richiesto dall Utilizzatore presso il Fornitore indicatogli e di farglielo da questi consegnare alle condizioni pattuite. b) Consegna del bene denuncia dei vizi: la consegna del bene deve avvenire secondo le modalità e nel luogo concordati tra il Fornitore e l Utilizzatore. Al momento della consegna l Utilizzatore è tenuto ad accertare la regolarità e conformità del bene ai requisiti previsti nell ordine, dalle Leggi, Direttive e Normative in materia di sicurezza sul lavoro e antinquinamento; provvede quindi a sottoscrivere il verbale di consegna e il verbale di collaudo e benestare al pagamento. In mancanza della rispondenza del bene ai requisiti l Utilizzatore ha diritto di rifiutare la consegna del bene e di eccepire al Fornitore ogni suo inadempimento dandone tempestiva notizia alla Concedente. c) Esonero da responsabilità della Concedente legittimazione ad agire dell Utilizzatore: in considerazione del suo intervento prettamente finanziario,la Concedente è esonerata da tutte le responsabilità che riguardano il bene, i cui rischi sono, pertanto, assunti dall Utilizzatore. La Concedente in sede d ordine concorda con il Fornitore che tutte le garanzie che le spettano quale proprietario del veicolo ed in conseguenza dell atto di compravendita stipulato siano operative anche a favore dell Utilizzatore. d) Utilizzo e manutenzione del bene: l Utilizzatore deve usare il bene con diligenza e secondo quanto indicato nel Manuale delle istruzioni per l uso consegnato dal Fornitore e nei limiti di impiego nello stesso indicati, inoltre osservare le leggi e le disposizioni, anche locali, che regolano il suo impiego. L Utilizzatore deve astenersi dall utilizzo del bene che non sia corredato dalle certificazioni e da altri documenti previsti per legge o per prescrizioni delle Direttive CE in materia antinfortunistica e di sicurezza del lavoro. e) Spese, imposte e tasse di proprietà: l Utilizzatore è tenuto al pagamento di tutte le spese, imposte e tasse, incluse quelle di proprietà, facenti capo al bene o al contratto di locazione finanziaria. f) Obbligo di assicurazione: l Utilizzatore, per tutta la durata del contratto, ha l obbligo di coprire il bene con apposita polizza assicurativa, con clausola di vincolo a favore della Concedente, contro ogni rischio di trasporto, carico e scarico, dal luogo di consegna al luogo di installazione, danni parziali o totali al bene con polizza all risks completa. Nel caso uno o più beni del contratto siano costituiti da veicoli le polizze saranno: furto e incendio in Italia e all Estero per il valore di ciascun veicolo e responsabilità Civile verso terzi. L Utilizzatore potrà usufruire, in alternativa, del Servizio Assicurativo offerto da Claris Leasing Spa e comprensivo delle coperture previste nella polizza convenzione stipulata con Generali Italia S.p.a. della quale l Utilizzatore ha precedentemente preso visione ed accettato le condizioni. Nel caso l Utilizzatore scelga di utilizzare detto servizio, un estratto della polizza gli viene contestualmente consegnato ed il costo del servizio assicurativo viene indicato nelle Condizioni Particolari del contratto. g) Sinistri furti e contravvenzioni: l Utilizzatore è tenuto a comunicare alla Concedente ogni sinistro subito dal bene provvedendo a sporgere, entro i termini previsti, le relative denunce alla Compagnia di assicurazione e, se dovute, alle Autorità competenti. In caso di furto o sinistro con distruzione totale o irreparabile del bene il contratto si scioglie e l Utilizzatore è tenuto a corrispondere alla Concedente l indennità all uopo prevista; negli altri casi l Utilizzatore è tenuto a far riparare il bene a regola d arte e ad inviare alla Concedente la documentazione attestante l avvenuta riparazione. In tutti questi casi l eventuale indennizzo assicurativo incassato dalla Concedente verrà retrocesso all utilizzatore o compensato con quanto da questi ancora dovuto. h) Corrispettivo, indicizzazione: l Utilizzatore ha l obbligo di corrispondere alle rispettive scadenze il corrispettivo dovuto in forza del contratto. Il corrispettivo inizialmente pattuito può subire modifiche a seguito della successiva variazione del prezzo di acquisto del bene ovvero per effetto della clausola di indicizzazione. i) Altri costi e oneri accessori: per gli adempimenti connessi con la vita del contratto, la Concedente ha previsto la applicazione di oneri e costi accessori indicati nelle condizioni del contratto. La Concedente si riserva facoltà di variarli durante la vita del contratto per tenere conto degli aumenti subiti da detti costi e oneri accessori. Aggiornamento 01/04/2016 4

5 La Concedente ha l obbligo di comunicare ai Clienti i maggiori costi o di rendere noto mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. l) Opzioni finali di acquisto ed obbligo di restituzione del bene: al termine del contratto se l Utilizzatore non esercita la facoltà di acquistare il bene al prezzo predeterminato, ha l obbligo di restituirlo alla Concedente nel luogo e nei modi da questi indicati. m) Clausola risolutiva espressa e penale di risoluzione: in caso di inadempimento dell Utilizzatore al pagamento anche di un solo corrispettivo periodico o di uno degli obblighi sopra indicati ed espressamente richiamati nella clausola risolutiva espressa, la Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante il semplice invio di una raccomandata a.r. A seguito della risoluzione del contratto per inadempimento dell Utilizzatore, la Concedente ha diritto richiedere il risarcimento del danno eventuale come risultante dalla applicazione dell art. 14 del contratto di leasing. n) Foro competente: in deroga alle disposizioni del Codice di Procedura Civile per ogni causa derivante dal contratto sarà sempre competente il Foro di Treviso. Principali clausole contrattuali caratterizzanti la locazione finanziaria di imbarcazioni a) Obblighi del Concedente: il Concedente ha l obbligo di acquistare l imbarcazione richiesta dall Utilizzatore presso il Fornitore indicatogli. L Utilizzatore esprime il consenso affinché l immatricolazione e l iscrizione nel Registro delle Imbarcazioni da Diporto, con l indicazione di esso Armatore sulla licenza di abilitazione alla navigazione, venga curata direttamente dal Fornitore con oneri e spese a carico dell Utilizzatore. b) Consegna dell imbarcazione denuncia dei vizi: la consegna dell imbarcazione solitamente avviene con le modalità e nel luogo concordati tra il Fornitore e l Utilizzatore; al momento della consegna l Utilizzatore è tenuto a controllare la conformità del bene a quello richiesto, il suo perfetto funzionamento, nonché la presenza degli optional e della documentazione necessaria per la navigazione; in carenza di tutto ciò, l Utilizzatore ha diritto di rifiutare la consegna e di eccepire al Fornitore ogni suo inadempimento dandone tempestiva notizia alla Concedente. c) Esonero da responsabilità della Concedente legittimazione ad agire dell Utilizzatore: in considerazione del suo intervento prettamente finanziario, la Concedente è esonerata da tutte le responsabilità che riguardano il bene, i cui rischi sono, pertanto, assunti dall Utilizzatore. La Concedente in sede d ordine concorda con il Fornitore che tutte le garanzie che le spettano quale proprietario del veicolo ed in conseguenza dell atto di compravendita stipulato siano operative anche a favore dell Utilizzatore. d) Utilizzo e manutenzione dell imbarcazione: l Utilizzatore deve usare l imbarcazione in conformità alle leggi e alle disposizioni anche locali che ne regolano la navigazione; egli è inoltre tenuto a custodirlo ed a curarne a proprie spese la manutenzione anche straordinaria secondo le istruzioni tecniche del costruttore o del fornitore rivolgendosi ad officine da questi autorizzate o, se esistenti, convenzionate con la Concedente. L imbarcazione deve essere usata solo per scopi di diporto tra porti ed approdi sicuri. L Utilizzatore si obbliga ad adibire alla conduzione dell imbarcazione solo personale qualificato e munito delle abilitazioni necessarie. e) Spese, imposte e tasse di proprietà: l Utilizzatore è tenuto al pagamento di tutte le spese, imposte e tasse, incluse quelle di proprietà, facenti capo all imbarcazione o al contratto di locazione finanziaria. f) Obbligo di assicurazione: l Utilizzatore, per tutta la durata del contratto, ha l obbligo di coprire l imbarcazione con apposita polizza assicurativa Corpi, con clausola di vincolo a favore della Concedente, contro i rischi di responsabilità civile, incendio e furto sia in Italia che all estero. g) Sinistri furti e contravvenzioni: l Utilizzatore è tenuto a comunicare alla Concedente ogni sinistro occorso dall imbarcazione provvedendo a sporgere, entro i termini previsti, le relative denunce alla Compagnia di assicurazione e, se dovute, alle Autorità competenti. In caso di furto o sinistro con distruzione totale o irreparabile dell imbarcazione il contratto si scioglie e l Utilizzatore è tenuto a corrispondere alla Concedente l indennità all uopo prevista; negli altri casi l Utilizzatore è tenuto a far riparare l imbarcazione a regola d arte e presso officine autorizzate dal fabbricante. In tutti questi casi l eventuale indennizzo assicurativo incassato dalla Concedente verrà retrocesso all utilizzatore o compensato con quanto da questi ancora dovuto. h) Corrispettivo, indicizzazione: l Utilizzatore ha l obbligo di corrispondere alle rispettive scadenze il corrispettivo dovuto in forza del contratto. Il corrispettivo inizialmente pattuito può subire modifiche a seguito della successiva variazione del prezzo di acquisto dell imbarcazione ovvero per effetto della clausola di indicizzazione. Nel caso di contratto di locazione finanziaria a privato, l Utilizzatore dà atto che l ammontare del prezzo di acquisto dell imbarcazione e, quindi, dell operazione di locazione finanziaria del contratto, è superiore al limite previsto dall art. 121 comma 4, lettera a del D.Lgs. n. 385 del 01/09/93 e pertanto il contratto non è soggetto alla disciplina prevista per il credito al consumo dal D.Lgs. sopra richiamato. i) Altri costi e oneri accessori: per gli adempimenti connessi con la vita del contratto, la Concedente ha previsto la applicazione di oneri e costi accessori indicati nelle condizioni del contratto. La Concedente si riserva facoltà di variarli durante la vita del contratto per tenere conto degli aumenti subiti da detti costi e oneri accessori. La Concedente ha l obbligo di comunicare ai Clienti i maggiori costi o di rendere noto mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. l) Opzioni finali di acquisto ed obbligo di restituzione del bene: al termine del contratto se l Utilizzatore non esercita la facoltà di acquistare il bene al prezzo predeterminato, ha l obbligo di restituirlo alla Concedente nel luogo e nei modi da questi indicati. m) Clausola risolutiva espressa e penale di risoluzione: in caso di inadempimento dell Utilizzatore al pagamento anche di un solo corrispettivo periodico o di uno degli obblighi sopra indicati ed espressamente richiamati nella clausola risolutiva espressa, la Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante il semplice invio di una raccomandata a.r. A seguito della risoluzione del contratto per inadempimento dell Utilizzatore, la Concedente ha diritto richiedere il risarcimento del danno eventuale come risultante dalla applicazione dell art. 14 del contratto di leasing. n) Foro competente: in deroga alle disposizioni del Codice di Procedura Civile per ogni causa derivante dal contratto sarà sempre competente il Foro di Treviso. Principali clausole contrattuali caratterizzanti la locazione finanziaria di aeromobili a) Obblighi del Concedente: il Concedente ha l obbligo di acquistare l aeromobile richiesto dall Utilizzatore presso il Fornitore indicatogli. L Utilizzatore esprime il consenso affinché l immatricolazione e l iscrizione dell aeromobile negli appositi registri, venga curata direttamente dal Fornitore con oneri e spese a carico dell Utilizzatore. Aggiornamento 01/04/2016 5

6 b) Acquisto dell aeromobile: Una volta perfezionato il presente contratto ed adempiute tutte le obbligazioni contestuali, quali ad esempio il versamento del primo canone alla firma, la Concedente diverrà parte del contratto di vendita con il Fornitore, se del caso subentrando all Utilizzatore, e provvederà ad effettuare, anche in più riprese, il pagamento dei corrispettivi spettanti al Fornitore alle scadenze e con le modalità previste nel contratto di vendita, previa autorizzazione dell Utilizzatore. L'Utilizzatore dichiara di essere a conoscenza del fatto che la Concedente potrebbe essere chiamata a pagare il prezzo di acquisto al Fornitore prima della consegna dell'aeromobile e, per quanto occorrere possa, la autorizza a regolarsi in tal senso manlevandola da ogni responsabilità al riguardo; l'utilizzatore dichiara altresì di essere a conoscenza delle Condizioni Generali di Costruzione, di vendita e d'uso del Fornitore e si impegna a rispettarle. Al momento della stipulazione dell'alto notarile di compravendita, l'utilizzatore, anche nell'interesse della Concedente, dovrà aver eseguito con esito favorevole tutti gli usuali accertamenti volti, fra l'altro, a verificare che l'aeromobile è di piena proprietà del Venditore, che è libero da ipoteche, privilegi o altre formalità comunque pregiudizievoli, (in caso di aeromobile usato) che è regolarmene iscritto, che è stato costruito in conformità alle convenzioni internazionali, alle leggi ed alle disposizioni, anche locali, vigenti in materia; la stipulazione dell'atto notarile di compravendita sarà pure subordinata al rilascio, da parte delle competenti autorità, di tutte le autorizzazioni tecnico giuridiche eventualmente rese necessarie dalla natura dell'aeromobile nonché alla validità della documentazione prodotta dal Venditore. L'Utilizzatore assisterà la Concedente in ogni fase dell'acquisto dell'aeromobile e, in particolare, tratterà con il Venditore e la Pubblica Amministrazione ai fini della regolare esecuzione di tutte le trascrizioni e le volture. Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che, stante la natura del rapporto di locazione finanziaria e gli obblighi che l'utilizzatore si assume con il presente contratto, qualsiasi reclamo ed azione nei confronti del Fornitore in relazione alla costruzione ed alla vendita dell'aeromobile spetterà all'utilizzatore medesimo il quale, qualora intendesse agire in giudizio nei confronti del Fornitore, dovrà sostenerne ogni onere e costo; peraltro, in assenza del consenso scritto della Concedente, l'utilizzatore non potrà agire per sentir dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita intercorso fra il Fornitore e la Concedente. c) Consegna dell aeromobile denuncia dei vizi: con la consegna dell'aeromobile da parte del Fornitore direttamente a favore dell'utilizzatore, l'aeromobile si intenderà definitivamente preso in consegna da parte dell'utilizzatore ad ogni effetto contrattuale ed espressamente ai fini della decorrenza della locazione finanziaria. Contestualmente alla consegna, l'utilizzatore provvederà a sottoscrivere ed a far pervenire alla Concedente apposito verbale di presa in consegna, la cui sottoscrizione comporterà la piena ed incondizionata accettazione dell'aeromobile e di tutti i suoi impianti ed accessori, nonché l'attestazione della piena idoneità al suo impiego; conseguentemente, al momento della consegna l'utilizzatore dovrà accertare, anche nell'interesse della Concedente, l'esatta corrispondenza dell'aeromobile a quanto previsto nel presente contratto, il suo perfetto funzionamento e l'assenza di vizi, la piena conformità alle sue esigenze, all'uso cui è destinato ed a tutte le vigenti disposizioni, nazionali e internazionali, nonché la completa dotazione degli accessori e delle dotazioni di bordo. In caso di mancata sottoscrizione del verbale da parte dell Utilizzatore, l'aeromobile si intenderà regolarmente consegnato e tacitamente accettato, con tutti gli effetti di cui sopra, alla data in cui la Concedente, previa autorizzazione dell'utilizzatore, avrà effettuato il pagamento del saldo del prezzo a favore del Fornitore. d) Corrispettivo-modalità di pagamento e interessi di mora: l Utilizzatore deve versare alla Concedente il corrispettivo globale della locazione finanziaria, che viene corrisposto mediante un primo canone alla firma ed un certo numero di canoni periodici, il tutto come indicato nelle condizioni particolari. I versamenti periodici canoni dovuti dall Utilizzatore alla Concedente in conformità alle Condizioni Particolari di contratto, saranno effettuati secondo la periodicità concordata avendo come riferimento la data di consegna dell aeromobile. Il pagamento dei canoni, così come qualsiasi altra somma dovuta alla Concedente dovrà essere effettuato presso l Istituto di credito indicato e sul c/corrente della Concedente o presso il domicilio della stessa. I pagamenti saranno previsti con una autorizzazione permanente di addebito che l Utilizzatore si impegna a sottoscrivere e conferire al proprio Istituto di Credito al momento della firma del contratto; i pagamenti si intenderanno effettuati con la valuta riconosciuta alla Concedente dall Istituto di Credito. Il pagamento dei canoni, così come di ogni diversa somma dovuta alla Concedente, non potrà essere sospeso o ritardato per motivo alcuno e quindi anche in caso di controversie, mancata utilizzazione o impossibilità di godimento dell aeromobile; ogni eventuale pretesa dell Utilizzatore dovrà pertanto essere fatta valere in separata sede, esclusa in ogni caso la compensazione di qualsiasi sua ragione di credito con quanto da esso, per qualunque titolo, dovuto alla Concedente. Per qualsiasi pagamento effettuato dall Utilizzatore, anche in presenza di diversa dichiarazione da parte sua, la Concedente potrà dare l imputazione ritenuta più opportuna, e quindi anche a decurtazione di debiti derivanti da diversi rapporti contrattuali. L Utilizzatore, in caso di ritardo nel pagamento di qualsiasi somma dovuta alla Concedente, tanto a titolo di canoni che per qualsiasi altro titolo, ivi comprese anche le somme dovute in conseguenza dell anticipata risoluzione del contratto, sarà tenuto senza necessità di costituzione in mora a corrispondere gli interessi moratori da calcolarsi, ad un tasso di interesse di 6 punti percentuali oltre al tasso EURIBOR 3 M 365 rilevato mano a mano come media aritmetica del mese in vigore, dalla scadenza dell obbligazione fino al suo pagamento. e) Adeguamento del corrispettivo: nelle Condizioni Particolari viene specificato se il presente contratto è stipulato con canoni fissi oppure con canoni assoggettati ad indicizzazione periodica. Nel caso di contratto con canoni indicizzati un apposito allegato riporterà le modalità applicative. f) Canoni di prelocazione: durante la fase di costruzione dell aeromobile e fino alla data di consegna e messa in decorrenza del contratto, il Conduttore sarà tenuto a corrispondere alla Concedente, in via trimestrale solare, i canoni di prelocazione che matureranno a partire dalla data di flussi a credito per la Concedente. L ammontare dei canoni di prelocazione sarà calcolato sull ammontare degli esborsi (IVA compresa) effettuati dalla Concedente a qualsiasi titolo per la realizzazione dell aeromobile, meno l ammontare dell importo versato dal Conduttore a titolo di anticipo del contratto. I tassi per il calcolo dei canoni di prelocazione saranno l EURIBOR 3M-365, come media del mese cui fa riferimento, pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 ore maggiorato di 5,0 punti percentuali. Detti canoni di prelocazione dovranno essere corrisposti dal Conduttore alla Concedente allo scadere di ogni trimestre solare e, l ultimo, alla data di consegna dell aeromobile e di messa in decorrenza del contratto. g) Commissioni per operazioni e servizi accessori: In aggiunta al corrispettivo globale della locazione finanziaria, l Utilizzatore sarà tenuto a corrispondere alla Concedente le commissioni per le operazioni ed i servizi accessori dall Utilizzatore medesimo richiesti o resi necessari o comunque dalla Concedente prestati; i servizi per cui l Utilizzatore avrà l obbligo di pagamento delle commissioni e la misura delle stesse saranno quelli elencati nell apposito allegato al presente contratto. L Utilizzatore avrà l obbligo di provvedere al pagamento delle commissioni, oltre all I.V.A. ed ogni altro onere eventualmente dovuto, a semplice richiesta scritta della Concedente, ovvero a seguito della relativa fatturazione. h) Spese, imposte e tasse: Tutte le spese, imposte e tasse nonché qualsiasi onere o tributo, diretto o indiretto, anche di cui le parti al momento non abbiano la possibilità di quantificare l'ammontare o prevedere l'esistenza, inerenti o conseguenti anche in futuro sia alla conclusione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sia all'acquisto, alla proprietà, all'esercizio, allo stazionamento o alla Aggiornamento 01/04/2016 6

7 navigazione dell'aeromobile, resteranno a carico esclusivo dell'utilizzatore; l'utilizzatore si obbliga inoltre a tenere indenne la Concedente e, quindi, a risarcirla dietro sua semplice richiesta, di tutte le spese di carattere legale o giudiziale, ivi compresi gli onorari ed i compensi di qualsiasi natura spettanti ad avvocati, consulenti anche tecnici e professionisti in genere, agenzie specializzate nel recupero dei crediti, che la Concedente medesima dovesse sostenere in relazione sia alla conclusione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sia al recupero dei crediti sia all'acquisto, alla proprietà, all'esercizio, alla navigazione o alla restituzione dell'aeromobile, ed in dipendenza di iniziative, anche giudiziali, assunte sia nei confronti o da parte di terzi sia nei confronti o da parte dello stesso Utilizzatore. i) Modifiche, addizioni e migliorie: in mancanza del preventivo consenso scritto della Concedente, l'utilizzatore non potrà apportare modifiche, addizioni, migliorie od aggiunte di parti ed apparecchiature addizionali o ausiliarie; il consenso della Concedente non esonererà comunque l Utilizzatore da ogni responsabilità al riguardo. Le eventuali modifiche, addizioni o migliorie resteranno comunque acquisite alla Concedente, senza indennizzo a favore dell'utilizzatore anche in caso di risoluzione anticipata del contratto. l) Responsabilità: a far tempo dalla consegna o, se antecedente ad essa, dal momento in cui la Concedente sarà divenuta proprietaria dell'aeromobile o comunque dal momento in cui i rischi si trasferiranno dal Fornitore alla Concedente, l'utilizzatore assumerà a suo carico tutti i rischi (anche per caso fortuito o forza maggiore e compresi quelli derivanti dalla scelta del Fornitore, dalla tutela dei brevetti, delle invenzioni, della proprietà intellettuale e comunque dei diritti di terzi in generale) inerenti alla costruzione, acquisto, trasporto, uso, impiego, navigazione e custodia dell'aeromobile; l'utilizzatore assumerà altresì a suo carico tutti gli oneri, obblighi e responsabilità derivanti dall'esistenza a bordo e dall'uso degli apparati telegrafici e telefonici. m) Assicurazione: l Utilizzatore, nel prendere atto che il consenso della Concedente all'impiego dell'aeromobile è condizionato alla copertura assicurativa obbligatoria per legge, provvederà ad assicurare l'aeromobile, a sue spese, presso compagnia di gradimento della Concedente, per tutta la durata del presente contratto e per il mese successivo alla sua scadenza. Tale assicurazione dovrà prevedere che il valore assicurato debba intendersi accettato come stima; per il primo anno la valutazione dell'aeromobile non dovrà essere inferiore al prezzo pagato dalla Concedente per il suo acquisto, quale indicato nelle condizioni particolari; alle successive scadenze annuali tale valore potrà essere concordato tra la Concedente e l'utilizzatore e dovrà comunque non essere inferiore al valore di mercato dell'aeromobile a quel momento; in mancanza di tale accordo e finché tale accordo non sia raggiunto, il valore assicurato sarà pari all'ammontare stabilito per l'anno immediatamente precedente. L'assicurazione sarà stipulata contro i seguenti rischi: a. responsabilità civile obbligatoria dell'esercente per danni a terzi sulla superficie, responsabilità civile dell'esercente per danni cagionati a terzi dagli aeromobili durante la giacenza ed in conseguenza di urto in volo, responsabilità civile del vettore verso i passeggeri e responsabilità civile verso i trasportati diversi dai passeggeri, il tutto con massimale unico non inferiore ad euro ,00; b. infortuni aeronautici - caso morte e caso invalidità permanente - del personale navigante e dei passeggeri per un capitale assicurato non inferiore ad euro ,00 pro-capite; c. tutti i danni all'aeromobile alle condizioni di "garanzia massima", con estensione agli eventi socio politici, atti di sabotaggio e dolosi, dirottamento forzato, sequestro illegale e catastrofali. Tutte le polizze ottenute dall'utilizzatore dovranno contenere la clausola di vincolo a favore della Concedente. Le polizze dovranno inoltre contenere la clausola "Breach of Warranty Endorsement" (testo approvato da Lloyd's Aviation Underwriters) L'Utilizzatore dovrà far pervenire alla Concedente, prima di ricevere in consegna l'aeromobile, ovvero, secondo il caso, prima della data di scadenza di tali assicurazioni, la polizza o altro documento attestante che la copertura è in vigore. La Concedente non sarà tenuta ad esaminare le polizze di assicurazione né ad avvisare l Utilizzatore qualora l assicurazione fatta non fosse conforme a quanto sopra previsto. Qualora l'utilizzatore non provvedesse a stipulare o a mantenere in vigore le predette coperture assicurative o a pagarne i premi, la Concedente, ferma restando la facoltà di ricorrere alla decadenza del beneficio del termine e alla risoluzione anticipata, potrà provvedere alla copertura ed al pagamento dei relativi premi che l'utilizzatore dovrà rimborsare, dietro semplice richiesta scritta o a seguito della relativa fatturazione. n) Distruzione, furto, perdita dell aeromobile: il presente contratto dovrà ritenersi risolto di diritto, alla data in cui si sarà verificato l'evento, in caso di distruzione totale, furto o comunque in qualsiasi ipotesi di perdita dell'aeromobile. L Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente una indennità pari al totale dei canoni ancora a scadere attualizzati al tasso preso come base di indicizzazione nel caso di contratti indicizzati attualizzati al tasso Euribor 3 M-365 preso come media del mese in vigore alla data di stipula del contratto nel caso di contratti a tasso fisso aumentata dell importo del diritto di opzione indicato nelle Condizioni Particolari. In caso di distruzione totale l Utilizzatore avrà l obbligo di rendersi acquirente del rottame. o) Cessione del contratto, scritture aggiuntive ed integrative, obblighi particolari: la Concedente avrà la facoltà di cedere a terzi, in qualsiasi momento, parte o tutti i diritti derivanti dal presente contratto nonché la proprietà dell'aeromobile; la cessione, con le relative modalità di esecuzione, sarà comunicata all'utilizzatore, che comunque dichiara, ora per allora, di accettarla senza riserva alcuna. Viceversa, in mancanza del preventivo consenso scritto della Concedente, l'utilizzatore non potrà cedere a terzi il presente contratto. p) Fine locazione, opzione finale di acquisto o obbligo restituzione: alla scadenza del contratto l'utilizzatore potrà esercitare, sempre che ne abbia fatto richiesta scritta almeno quattro mesi prima, il diritto di opzione per l'eventuale acquisto finale dell'aeromobile al prezzo indicato nelle condizioni particolari, oltre alle spese ed alle imposte normali nonché a quelle eventuali successive ed a tutte le spese necessarie per l'atto notarile di vendita dell'aeromobile e per il passaggio di proprietà, il tutto da corrispondere in unica soluzione alla scadenza del contratto ovvero anche successivamente, qualora alla scadenza del contratto non fossero noti gli importi delle spese per l'atto notarile di vendita dell'aeromobile e per il passaggio di proprietà; la facoltà di acquisto di cui sopra potrà essere esercitata soltanto a condizione che siano state adempiute tutte le obbligazioni assunte con il contratto e previo il pagamento di tutte le somme ancora dovute alla Concedente. L'aeromobile sarà trasferito all'utilizzatore nello stato di fatto in cui si troverà, senza alcuna garanzia per vizi palesi ed occulti; ovviamente la Concedente sarà esonerata anche da qualsiasi obbligo relativo alla consegna. Qualora l'utilizzatore non esercitasse l'opzione di acquisto o comunque non provvedesse al pagamento del relativo prezzo e di quant'altro ancora dovuto alla Concedente entro la data di scadenza della locazione finanziaria, sarà tenuto a restituire l'aeromobile entro e non oltre la data medesima. q) Risoluzione del contratto per accordo tra le parti: In caso di anticipata risoluzione del contratto per concorde volontà delle parti, il valore dell aeromobile oggetto del contratto sarà determinato dalla attualizzazione (alla data concordata) dei canoni ancora a scadere al tasso preso come base per la indicizzazione meno 1 punto nel caso di contratti indicizzati dalla attualizzazione dei canoni al tasso Euribor 3M-365 preso come media del mese in vigore alla data di stipula del contratto meno 1 punto nel caso di contratti stipulati a tasso fisso aumentato del diritto di opzione indicato nelle Condizioni Particolari. La fattura di vendita dell aeromobile sarà effettuata solamente dopo che la Concedente avrà incassato dall Utilizzatore il valore come determinato al punto precedente, ed ogni altra somma eventualmente dovuta per canoni, spese, tasse e per qualsiasi altro titolo dal presente contratto. Aggiornamento 01/04/2016 7

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