Introduzione alla CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE
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- Carla Marra
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1 GRUPPO DI LAVORO IN MATERIA ARBITRALE In collaborazione e a supporto dell attività del Consiglio dell Ordine dei Dottori Commercialisti per le circoscrizioni di Ivrea Pinerolo Torino Introduzione alla CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE Contenuto: - premessa - nozioni introduttive - procedimento, effetti e costi della conciliazione - il conciliatore - il procedimento di conciliazione della Camera Arbitrale del Piemonte: cenni - i vantaggi della procedura di conciliazione - clausola di conciliazione consigliata La presente scheda è stata realizzata da: Giancarlo ALBIS, Marco BIANCHIN, Marco CIANI, Silvia CORNAGLIA, Claudio DURANDO, Antonella MAMBERTI, Giuseppe PEYRON e Carlo REGIS.
2 PREMESSA Il presente lavoro intende mettere in evidenza le principali caratteristiche del procedimento di conciliazione stragiudiziale introdotto dal legislatore nel più ampio quadro della recente riforma del diritto societario. Con il nel D.Lgs. n. 5/2003, il legislatore ha infatti espressamente previsto che eventuali controversie insorgenti in relazione a rapporti societari (ma non solo) possano essere risolte con il ricorso ad una procedura alternativa alla giustizia ordinaria, ispirata a criteri di informalità, rapidità, riservatezza e contenimento dei costi per le parti, provvedendo a regolamentarne il procedimento e gli effetti. Introduzione alla conciliazione stragiudiziale a cura del Gruppo di Lavoro in materia arbitrale - Pag. 2 di 15
3 Che cos è NOZIONI INTRODUTTIVE La conciliazione stragiudiziale è una procedura alternativa di risoluzione delle controversie (A.D.R. ovvero Alternative Dispute Resolution) nella quale il conciliatore è chiamato ad aiutare le parti a trovare una soluzione alla controversia. La conciliazione si distingue dall arbitrato in quanto il conciliatore, diversamente dall arbitro, non è chiamato a decidere. Inoltre, la conciliazione si distingue dalla transazione in quanto non è sufficiente il mero incontro delle volontà delle parti, ma è richiesta la presenza e l'intervento attivo di un terzo (il conciliatore). A cosa serve La conciliazione stragiudiziale serve, prima di iniziare un procedimento (giudiziario o arbitrale) o durante lo stesso, per verificare se vi siano spazi per sanare il conflitto in tempi brevi ed a costi notevolmente ridotti. Ambito di applicazione La conciliazione stragiudiziale prevista dal decreto legislativo n. 5/2003 ha per oggetto la risoluzione delle controversie in materia di: - rapporti societari; - trasferimento delle partecipazioni sociali; - patti parasociali; - rapporti in materia di intermediazione mobiliare; - materie di cui al decreto legislativo n. 385/1993 (testo unico bancario); - credito per le opere pubbliche. Per ogni maggiore approfondimento, si rinvia alla lettura dell art. 1 del decreto legislativo n. 5/2003, espressamente richiamato dall art. 38 del medesimo decreto. Gli organismi di conciliazione Affinché la conciliazione stragiudiziale svolga gli effetti giuridici previsti dal decreto legislativo n. 5/2003, il relativo procedimento deve essere gestito, su istanza della parte interessata, da organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza. La norma prevede che gli organismi di conciliazione debbano richiedere l iscrizione in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia ed in particolare che le CCIAA abbiano diritto ad ottenerne l iscrizione su semplice domanda. Introduzione alla conciliazione stragiudiziale a cura del Gruppo di Lavoro in materia arbitrale - Pag. 3 di 15
4 Fonti normative e regolamenti Nel più ampio quadro della riforma del diritto societario, la conciliazione stragiudiziale trova le proprie fonti normative: - nel D.Lgs. n. 5/2003 (G.U. 22/01/03), recante la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario (in particolare agli articoli: 38, 39 e 40); - nel Decreto Ministeriale 23/07/04 n. 222 (G.U. 23/08/04) con cui è stato emanato il regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di conciliazione; - nel Decreto Ministeriale 23/07/04 n. 223 (G.U. 23/08/04) con cui è stato emanato il regolamento recante l approvazione delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione. La Camera Arbitrale del Piemonte ha di recente rinnovato il proprio regolamento per uniformare la procedura di conciliazione ai criteri richiesti della nuova normativa. I documenti citati sono reperibili nel sito della Camera Arbitrale del Piemonte all indirizzo: Introduzione alla conciliazione stragiudiziale a cura del Gruppo di Lavoro in materia arbitrale - Pag. 4 di 15
5 PROCEDIMENTO, EFFETTI E COSTI DELLA CONCILIAZIONE Principi informatori dei regolamenti di procedura Le regole fondamentali del procedimento di conciliazione sono indicate dall art. 40 del D.Lgs. n. 5/2003, il quale preliminarmente sancisce che i regolamenti di procedura adottati dagli organismi di conciliazione devono prevedere: - la riservatezza del procedimento; - le modalità di nomina del conciliatore che ne garantiscano l imparzialità e l idoneità al corretto e sollecito svolgimento dell incarico; - la sottoscrizione, da parte del conciliatore, di una dichiarazione di imparzialità (prevista all art. 15 del D.M. n. 222/2004). Il procedimento di conciliazione stragiudiziale è ispirato a criteri di informalità, rapidità, riservatezza e contenimento dei costi per le parti. Definizioni Il legislatore (art. 1 - D.M. n. 222/2004) precisa che: - per conciliazione deve intendersi il servizio reso da uno o più soggetti, diversi dal giudice o dall arbitro, in condizioni di imparzialità rispetto agli interessi in conflitto e avente lo scopo di dirimere una lite già insorta o che può insorgere tra le parti, attraverso modalità che comunque ne favoriscono la composizione autonoma ; - per conciliatore deve intendersi le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la prestazione del servizio di conciliazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo ; - per organismo di conciliazione deve intendersi l organizzazione di persone e mezzi che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all erogazione del servizio di conciliazione. Effetti dell istanza di conciliazione L istanza di conciliazione proposta agli organismi di conciliazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Qualora il contratto o lo statuto della società prevedano una clausola di conciliazione e il tentativo non risulti esperito, il giudice, su richiesta della parte interessata con istanza proposta nella prima difesa, dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a lui e fissa un termine (compreso tra trenta e sessanta giorni) per il deposito dell istanza di conciliazione innanzi ad un organismo di conciliazione. Introduzione alla conciliazione stragiudiziale a cura del Gruppo di Lavoro in materia arbitrale - Pag. 5 di 15
6 Se l istanza di conciliazione non è depositata nel termine fissato, il processo può essere riassunto dalla parte interessata. Se la conciliazione non riesce, all atto di riassunzione dovrà essere allegato apposito verbale (di fallita conciliazione) rilasciato dall organismo di conciliazione. In ogni caso, decorsi sei mesi dal provvedimento del giudice che ha disposto la sospensione del giudizio, la causa di sospensione s intende cessata. Effetti dell esito positivo della conciliazione Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, viene redatto processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore. Il verbale, previo accertamento della regolarità formale, è omologato con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l Organismo di conciliazione, e cositutisce titolo esecutivo (per l espropriazione forzata, per l esecuzione in forma specifica e per l iscrizione di ipoteca giudiziale). Effetti dell esito negativo della conciliazione Se una parte non aderisce all esperimento del tentativo di conciliazione, il conciliatore ne dà atto in un apposito verbale. Se il tentativo di conciliazione è esperito ma non riesce, se entrambe le parti lo richiedono il procedimento di conciliazione si conclude con una proposta del conciliatore rispetto alla quale ciascuna delle parti indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di tali posizioni il conciliatore dà atto in apposito verbale di fallita conciliazione. Se il tentativo di conciliazione è esperito ma non riesce, in assenza della richiesta di entrambe le parti al conciliatore per la formulazione di una proposta conciliativa, il procedimento si conclude con la redazione, da parte del conciliatore, di apposito processo verbale di non riuscita conciliazione. E importante evidenziare che in tutti i casi di insuccesso del tentativo di conciliazione, le parti mantengono il diritto di ricorrere, in qualsiasi momento, alle forme tradizionali di risoluzione delle controversie (giudizio ordinario o arbitrato). Effetti del comportamento delle parti La mancata comparizione di una delle parti e le posizioni assunte dinanzi al conciliatore (beninteso, in quest ultimo caso, solo qualora entrambe le parti abbiano richiesto la formulazione di una proposta al conciliatore), sono valutate dal giudice nell eventuale Introduzione alla conciliazione stragiudiziale a cura del Gruppo di Lavoro in materia arbitrale - Pag. 6 di 15
7 successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell art. 96 del codice di procedura civile. Con questa previsione, il legislatore parrebbe aver voluto introdurre un sistema sanzionatorio per scoraggiare eventuali atteggiamenti ostili o comunque ostativi alla conciliazione. Infatti, se da un lato è vero che il comportamento tenuto dalle parti nel corso della conciliazione è del tutto ininfluente per la decisione nell eventuale successivo giudizio di merito (non potendo le dichiarazioni rese dalle parti essere utilizzate nel successivo processo, né formare oggetto di prova testimoniale), dall'altro può indurre il giudice ad escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la conciliazione, potendo anche condannarlo, in tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente. Effetti delle dichiarazioni rese dalle parti Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento di conciliazione non possono essere utilizzate nel giudizio promosso a seguito dell insuccesso nel tentativo di conciliazione, né possono essere oggetto di prova testimoniale. I costi della conciliazione Le indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici sono stabiliti dal D.M. 223/2004, il quale prevede che per le spese di conciliazione è dovuto, da ciascuna parte, l importo compreso tra il minimo ed il massimo indicato nella seguente tabella (variabile in funzione del valore della lite): fino a da a da a da a da a da a da a da a da a oltre Il valore della lite è indicato nella domanda di conciliazione a norma del codice di procedura civile. Introduzione alla conciliazione stragiudiziale a cura del Gruppo di Lavoro in materia arbitrale - Pag. 7 di 15
8 Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile. Le spese di conciliazione devono essere corrisposte prima dell inizio dell incontro di conciliazione in misura non inferiore alla metà: in caso contrario, l organismo sospende il procedimento e lo riassume solo dopo l intervenuto pagamento. Oltre agli importi sopra indicati, è dovuto da ciascuna parte anche l importo di euro 30,00 a titolo di spese di avvio del procedimento (non dovute se la domanda di conciliazione è presentata congiuntamente). Esenzione fiscale L art. 39 del Decreto Legislativo n. 5/2003 prevede: - che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura''; - che ``il verbale di conciliazione è esente dall'imposta del registro entro il limite di valore di venticinquemila euro. La previsione del limite di venticinquemila euro parrebbe essere stata inserita al preciso scopo di evitare che il ricorso alla conciliazione sia utilizzato a fini meramente elusivi: in altri termini, che attraverso l attivazione di controversie simulate si possa giungere a realizzare in sede conciliativa un assetto di interessi eguale a quello che si potrebbe ottenere mediante la stipulazione di atti o contratti diversamente soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale. Il previsto limite di esenzione deve intendersi riferito all importo indicato nel verbale di conciliazione e non al valore della lite indicato nelle domande formulate dalle parti. Introduzione alla conciliazione stragiudiziale a cura del Gruppo di Lavoro in materia arbitrale - Pag. 8 di 15
9 IL CONCILIATORE Professionalità e formazione Il conciliatore ha il compito di creare le condizioni ideali affinché le parti trovino una volontaria composizione della controversia, prima che la stessa possa sfociare in un vero e proprio giudizio (arbitrato o giustizia ordinaria). E quindi compito del conciliatore tentare di avvicinare le posizioni assunte dalle parti, formalizzando il problema e sollecitando le parti a formulare esse stesse eventuali proposte di possibile soluzione alla controversia. La professionalità richiesta al conciliatore è quindi indipendente dall appartenenza a particolari categorie professionali, essendo invece determinante la conoscenza e la capacità di utilizzare specifiche tecniche di conciliazione (relazionali e psicologiche). Il conciliatore deve in ogni caso essere portatore dei fondamentali requisiti di imparzialità, indipendenza e idoneità dove: - per imparzialità si intende la capacità propria di ogni individuo di mantenere un comportamento neutrale tra le parti pur nella inevitabile possibilità di condividere con una sola di esse pensieri, comportamenti o affinità; - per indipendenza si intende la mancanza di condizionamenti di natura economica o sociale: non può quindi essere indipendente il conciliatore che abbia (o abbia avuto) con una delle parti rapporti economici o che comunque possa essere condizionato nel proprio giudizio dal timore di pregiudizi economici o sociali; - per idoneità si intendono le capacità tecniche e professionali acquisite con la preparazione (ad esempio, con la partecipazione a corsi qualificanti tenuti dagli organismi autorizzati) e con la pratica. In relazione ai requisiti di professionalità, il D.M. n. 222/2004 prevede in particolare che per il conciliatore deve risultare provato il possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di formazione tenuti da enti pubblici, università o enti privati accreditati. Il conciliatore deve inoltre conoscere il regolamento dell organismo di conciliazione con il quale intende operare. Requisiti di onorabilità Il D.M. n. 222/2004 prevede che il conciliatore sia in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità: Introduzione alla conciliazione stragiudiziale a cura del Gruppo di Lavoro in materia arbitrale - Pag. 9 di 15
10 - non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione; - non avere riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi; - non essere incorso nell interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; - non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall avvertimento. Obblighi del conciliatore La norma prevede, tra l altro, che il conciliatore designato: - prima dell inizio del procedimento, sottoscriva una dichiarazione di imparzialità; - non possa rifiutarsi di svolgere la prestazione richiesta, se non per giustificato motivo; - debba eseguire personalmente la sua prestazione; - sia tenuto all obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni dell opera o del servizio; - osservi il divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati; - osservi il divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. La norma prevede inoltre che nessuno può dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di conciliatore per più di tre organismi. Compenso Il D.M. n. 223/2004 prevede che le spese di conciliazione comprendono anche l onorario del conciliatore per l intero procedimento di conciliazione, indipendentemente dal numero degli incontri svolti e, inoltre, che tali spese rimangono fisse anche nel caso in cui il procedimento prosegua a cura di un collegio di conciliatori. Introduzione alla conciliazione stragiudiziale a cura del Gruppo di Lavoro in materia arbitrale - Pag. 10 di 15
11 IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE DELLA CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE: CENNI Le considerazioni espresse di seguito hanno l intenzione di evidenziare alcune delle caratteristiche del servizio di conciliazione offerto dalla Camera Arbitrale del Piemonte che, nella sua rinnovata organizzazione interna, vede il coinvolgimento e la partecipazione attiva degli Ordini professionali. Ambito di applicazione La conciliazione stragiudiziale prevista dal regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte ha per oggetto la risoluzione di qualsiasi controversia (incluse, quindi, quelle in materia di rapporti societari, nonché quelle tra consumatori ed imprese), purché afferente la sfera dei diritti disponibili delle parti. Regolamento La Camera Arbitrale del Piemonte ha disciplinato la procedura di conciliazione agli articoli dal n. 19 al n. 24 del proprio regolamento, che, nella sua recente formulazione, ha recepito i dettati del Decreto Legislativo n. 5/2003 in materia di conciliazione stragiudiziale. Come si attiva la procedura di conciliazione La procedura si può attivare inserendo una clausola nel contratto o presentando una domanda di conciliazione alla Camera Arbitrale del Piemonte, che provvederà a contattare la controparte. E possibile presentare una domanda congiunta e contestuale. Il conciliatore Il regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte precisa che il conciliatore non è un giudice, infatti non ha il compito di decidere sulla controversia ma aiuta le parti a trovare un accordo soddisfacente per entrambe. Il conciliatore è individuato dalla Segreteria (o, congiuntamente, dalle parti) tra i nominativi inseriti nell apposita lista, ove sono elencati professionisti, che hanno seguito appositi corsi sulle tecniche di conciliazione, organizzati dalla Camera Arbitrale, e con un esperienza specifica in ambito commerciale. Il Conciliatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti ed in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro. La segreteria I funzionari della Segreteria sono imparziali, non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza giuridica o di conciliazione. Introduzione alla conciliazione stragiudiziale a cura del Gruppo di Lavoro in materia arbitrale - Pag. 11 di 15
12 Le attività della Segreteria consistono nel: - contattare la parte per verificare la disponibilità a partecipare all incontro di conciliazione; - individuare il conciliatore; - provvedere a tutte le comunicazioni necessarie, effettuate utilizzando il mezzo più idoneo. L incontro di conciliazione La sede dell incontro è presso gli uffici della Segreteria o presso un altra sede camerale scelta dalle parti. Le parti partecipano all incontro personalmente e possono farsi accompagnare da persone di fiducia (avvocati, consulenti, ecc.), portando tuttavia a conoscenza della Segreteria, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà presente all incontro. Le parti possono tuttavia comparire anche da sole, se lo ritengono opportuno. Il conciliatore conduce l incontro senza formalità di procedura e può incontrare le parti separatamente per tentare di avvicinare le loro posizioni, chiarendo il problema e sollecitando la proposta di possibili soluzioni che risolvano la controversia. Normalmente è sufficiente un unica udienza, basata sulla discussione orale diretta con le parti alle quali è peraltro assicurato tutto il tempo necessario per l esposizione delle proprie considerazioni. Le parti sono libere di ritirarsi in ogni momento qualora non vedano prospettive di successo. Esito dell incontro Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, dà atto dell esito dell incontro. In caso di successo, la conciliazione si conclude con un accordo, avente forza di contratto, che le parti si impegnano a rispettare. In caso di insuccesso, le parti restano libere di ricorrere davanti al giudice o all arbitro. Riservatezza Il procedimento di conciliazione è riservato, pertanto tutto quanto viene detto nel corso dell incontro non può essere registrato o verbalizzato. Il conciliatore, le parti e tutti coloro che intervengono all incontro si impegnano a non divulgare a terzi estranei i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento, impegnandosi inoltre a non utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti Introduzione alla conciliazione stragiudiziale a cura del Gruppo di Lavoro in materia arbitrale - Pag. 12 di 15
13 contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante la procedura di conciliazione. Inoltre, le parti si impegnano a non chiamare il conciliatore, i funzionari e chiunque abbia preso parte alla procedura di conciliazione a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di conciliazione. Introduzione alla conciliazione stragiudiziale a cura del Gruppo di Lavoro in materia arbitrale - Pag. 13 di 15
14 I VANTAGGI DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE La procedura di conciliazione è: VOLONTARIA: può essere attivata anche senza una specifica clausola contrattuale e su iniziativa di una delle parti. La partecipazione non è obbligatoria e l incontro stesso può essere interrotto in qualsiasi momento. RAPIDA: la durata media del procedimento è indicata in 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di conciliazione. Di norma è sufficiente un solo incontro per portare a termine la procedura. ECONOMICA: i costi sono predeterminati e di gran lunga inferiori a quelli necessari per un giudizio ordinario o per un arbitrato. A titolo di mero esempio: per una controversia di valore pari a euro, il costo oscilla tra un minimo di 200 ed un massimo di 300 euro per ciascuna delle parti, mentre per una controversia di valore pari a euro, il costo oscilla tra un minimo di 500 ed un massimo di euro per ciascuna delle parti. SEMPLICE E INFORMALE: non è un processo ma un semplice incontro tra le parti, in cui si può scegliere di essere assistiti da un professionista di fiducia. Il conciliatore non è chiamato a giudicare ma soltanto ad aiutare le parti a raggiungere un accordo che loro stesse hanno formato nel corso dell incontro. La soluzione può quindi anche non tenere conto delle questioni di mero diritto. La procedura di conciliazione consente di ridurre le conflittualità tra le parti, facilitando l identificazione di soluzioni innovative e favorendo l eventuale prosecuzione dei rapporti tra le parti anche dopo la lite. ESENTE DA RISCHI: in caso di disaccordo, le parti mantengono il diritto di ricorrere alle forme tradizionali di risoluzione delle controversie (giudizio ordinario o arbitrato). RISERVATA: tutti coloro che intervengono all incontro si impegnano a non divulgare le informazioni relative al caso trattato e le parti si impegnano a non utilizzare in un eventuale giudizio o arbitrato quanto emerso durante il tentativo di conciliazione. EFFICACE: quando le parti decidono di sedersi intorno ad un tavolo insieme al conciliatore le percentuali di successo della conciliazione sono molto elevate. ESECUTIVA: il verbale di conciliazione ha valore esecutivo. FISCALMENTE VANTAGGIOSA: tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti del procedimento sono esenti dall imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di conciliazione è esente dall imposta di registro entro il limite di euro, da calcolarsi sulla base del verbale di conciliazione e non della domanda o delle domande formulate dalle parti. Introduzione alla conciliazione stragiudiziale a cura del Gruppo di Lavoro in materia arbitrale - Pag. 14 di 15
15 CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE CONSIGLIATA Viste le considerazioni svolte nel presente lavoro ed in particolare viste le caratteristiche della procedura di conciliazione gestita dalla Camera Arbitrale del Piemonte, la clausola di conciliazione consigliata anche per il contratto o lo statuto di società - è la seguente: Qualsiasi controversia concernente il presente contratto o comunque connessa allo stesso sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, qui richiamato integralmente. La parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione della Camera Arbitrale del Piemonte prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Introduzione alla conciliazione stragiudiziale a cura del Gruppo di Lavoro in materia arbitrale - Pag. 15 di 15
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