Prime note sulla chiusura delle liti fiscali minori in sospeso alla data del 1 maggio 2011 con l Agenzia delle Entrate

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1 Pag n. 27/2011 6/08/2011 Prime note sulla chiusura delle liti fiscali minori in sospeso alla data del 1 maggio 2011 con l Agenzia delle Entrate di Antonio Terlizzi Quadro normativo Il comma 12 dell art. 39, del D.L. n. 98 del 2011, conv., con mod., dalla Legge n. 111 del 2011 (in n. 22/2011, pag. 1857), al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie, ha disposto che «le liti fiscali di valore non superiore a euro in cui è parte l Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 1 maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio,... possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289». La disposizione di cui all articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si ispira sostanzialmente a quella introdotta in passato con l articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n L articolo 39, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011, infatti, disponendo che «si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16», opera un ampio rinvio al predetto articolo 16, sia pure con alcune specificazioni e adattamenti. Il Legislatore ha inteso riproporre, con alcune innovazioni, l istituto delle definizione delle liti fiscali pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie e al giudice ordinario (tribunale, Corte d Appello e Corte di Cassazione), già utilizzato in passato. In sede di applicazione delle nuove disposizioni concernenti la definizione delle liti, si può fare riferimento, con i necessari adattamenti del caso, al patrimonio interpretativo elaborato in riferimento al citato articolo 16. La definizione in commento presenta tre differenze fondamentali rispetto alla definizione agevolata prevista dalla disposizione di cui all articolo 16 della legge n. 289 del 2002: a) mentre la precedente definizione operava con riferimento a tutte le liti in materia tributaria, in cui fosse parte l Amministrazione finanziaria dello Stato, la nuova disposizione di cui all articolo 39, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011 limita la possibilità di definizione alle sole controversie pendenti in cui è parte l Agenzia delle Entrate; b) mentre non vi erano limiti di valore per definire le controversie ai sensi del citato articolo 16 della legge n. 289 del 2002, la nuova definizione è consentita limitatamente alle liti minori, il cui valore non sia superiore a euro; c) è escluso il pagamento rateale. Pertanto, la norma consente di definire, a richiesta dalla parte privata, tutte le liti fiscali concernenti «atti impositivi» e di «irrogazione delle sanzioni», il cui valore non superi euro, pendenti in ogni stato e grado del giudizio e, pertanto, dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali, alle Commissio-

2 6/08/2011 n. 27/2011 Pag ni tributarie regionali, alle Commissioni tributarie di primo e secondo grado di Trento e Bolzano e alla Commissione tributaria centrale, anche in sede di rinvio, nonché dinanzi alla Corte di cassazione. Le liti fiscali definibili sono quelle pendenti: dinanzi alle Commissioni tributarie in ogni grado e giudizio (Provinciali, Regionali, di primo e secondo grado di Trento e Bolzano e Centrale), anche a seguito di rinvio; dinanzi al Giudice Ordinario in ogni grado e giudizio (compresa la Corte di Cassazione) che abbiano ad oggetto tributi e sanzioni che dal 1 gennaio 2002 (a seguito della modifica apportata all art. 2 del decreto legislativo 546/1992 e dall art. 12 della legge 448/2001) rientrano nell ambito della giurisdizione delle Commissioni tributarie. Sono definibili soltanto le controversie nelle quali sia parte l Agenzia delle Entrate: è esclusa pertanto la definizione delle liti che vedono come parti altre Amministrazioni pubbliche. Sono quindi incluse le controversie di competenza dell Agenzia delle entrate in materia di IRAP e di addizionali comunali e regionali all IRPEF. Sono definibili le liti concernenti l imposta di bollo, le tasse (per esempio, tasse sulle concessioni governative e tasse sui contratti di borsa), il contributo al servizio sanitario nazionale (in virtù del fatto che in materia di accertamento, riscossione e contenzioso si applica a tale tributo la medesima disciplina prevista per le imposte sui redditi), le tasse automobilistiche (nei casi in cui la gestione del contenzioso sia attribuita all Agenzia delle Entrate), l imposta sugli intrattenimenti e la soppressa imposta sugli spettacoli. Non sono ammesse alla definizione le liti fiscali concernenti: i tributi locali gestiti, quindi, dalle Regioni e dagli enti locali. Nello specifico, l Amministrazione finanziaria dello Stato è da ritenersi sempre estranea al rapporto avente ad oggetto questi ultimi tributi, per i quali non ha titolo a partecipare al contenzioso concernente detto rapporto tributario, che riguarda esclusivamente l ente locale e il contribuente (cfr. Cass., Sez. Unite Civili, Sentenza 22 ottobre 2002, n ). i contributi e premi dovuti agli enti previdenziali ed assistenziali. Per liti pendenti devono intendersi quelle per le quali alla data del 1 maggio 2011 è stato proposto l atto introduttivo del giudizio. Non sono suscettibili di definizione le liti che non erano ancora pendenti alla predetta data. Non sono pertanto definibili le liti potenziali, ossia quelle in cui il ricorso in primo grado è stato o verrà presentato successivamente alla predetta data. Liti definibili Non si può ignorare che il dubbio interpretativo sul concetto di lite fiscale definibile e sulla validità dell istanza di chiusura lite deve essere risolto dall interprete nel senso più conforme ai principi dello Statuto; in particolare, il principio dell affidamento, indicato nello Statuto nei concetti di collaborazione e buona fede, comporta per il Fisco il dovere di esercitare la propria attività e di adottare le proprie decisioni, in tema di diniego delle domande di chiusura lite, oltre che in modo legittimo, anche in modo coerente. In merito alle controversie definibili, l articolo 39, comma 12, lettera e), dispone che «restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi». Ne consegue che le controversie relative a tali recuperi non possano essere oggetto di definizione, indipendentemente dal valore che esse esprimono. Restano estranee alla chiusura delle liti pendenti le domande di rimborso (ad esempio, ex articolo 38 del D.P.R. n. 602/73) i dinieghi (ad esempio, il diniego della domanda di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, il diniego che riguarda esclusivamente il non riconoscimento di un esenzione decennale, il diniego d autotutela di un avviso d accertamento divenuto definitivo) e le revoche d agevolazioni; tuttavia, in ordine all agevolazione, la lite è definibile se nello stesso provvedimento recante il diniego o la revoca dell agevolazione siano contestualmente quantificati anche il tributo o il maggior tributo e/o le relative sanzioni conseguentemente dovuti (si pensi agli avvisi di rettifica e liquidazione per revoca delle agevolazioni prima casa). Non sono definibili l avviso di liquidazione, l ingiunzione, il ruolo, in considerazione della loro natura d atti finalizzati alla riscossione del tributo e degli accessori. Possono essere definite, ai sensi della normativa in commento, le controversie aventi ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di «ir-

3 Pag n. 27/2011 6/08/2011 rogazione delle sanzioni» e ogni altro atto di imposizione. La lite pendente è quella avente per oggetto avvisi d accertamento, provvedimenti d irrogazione della sanzione e ogni altro atto d imposizione (ad esempio, la decisione amministrativa gerarchica propria del direttore regionale in tema d imposta di spettacolo). Non possono essere definite le controversie concernenti il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi. Le cause di rimborso non concernono una pretesa dell Amministrazione finanziaria di maggiori tributi o sanzioni amministrative, ma un istanza di restituzione di somme assunte come indebitamente versate dal contribuente. L articolo 39, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011 presuppone che la lite definibile esprima un determinato valore sul quale calcolare le somme dovute. Tale valore è dato dai tributi (o dalle sanzioni, quando queste non siano collegate ai tributi) accertati e contestati con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Una vertenza che riguardi esclusivamente la spettanza di un agevolazione non può essere, di conseguenza, definita poiché in essa non si fa questione di un tributo preteso dall Agenzia delle Entrate, in base al quale determinare la somma dovuta. La lite è, d altro canto, definibile qualora con il provvedimento impugnato l Agenzia delle Entrate non si sia limitata a negare o revocare l agevolazione tributaria, ma contestualmente abbia accertato e richiesto anche il tributo o il maggiore tributo e/o abbia irrogato le relative sanzioni conseguentemente dovute. Normalmente non sono definibili l avviso di liquidazione e il ruolo, in considerazione della natura di tali atti, non riconducibili alla categoria degli «atti impositivi», in quanto finalizzati alla mera liquidazione e riscossione del tributo e degli accessori. Gli avvisi di liquidazione, in particolare, attengono a procedimenti che non prevedono l autoliquidazione dei tributi. Essi non presuppongono, di norma, operazioni di rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ma si limitano a trarre le necessarie conseguenze dai dati in esse dichiarati. L unica eccezione a tale principio si ha qualora uno dei predetti atti assolva anche funzione impositiva, oltre che di liquidazione e riscossione. In particolare, non sono definibili le liti aventi ad oggetto i ruoli emessi per imposte e ritenute indicate dai contribuenti e dai sostituti d imposta nelle dichiarazioni presentate, ma non versate. Non sono definibili le liti aventi ad oggetto i ruoli emessi per imposte e ritenute indicate dai contribuenti e dai sostituti d imposta nelle dichiarazioni presentate, ma non versate. Il recupero delle predette imposte non versate non costituisce atto impositivo che presuppone la rettifica della dichiarazione, ma atto di mera riscossione di quanto indicato dal contribuente o dal sostituto nella dichiarazione. Il recupero delle imposte non versate non costituisce, infatti, atto impositivo che presuppone la rettifica della dichiarazione, ma atto di mera riscossione di quanto indicato dal contribuente o dal sostituto nella dichiarazione. Si deroga a tale principio qualora uno dei predetti atti assolva, ex articolo 19 del D.Lgs. n. 546/92, anche alla funzione d accertamento (si pensi all impugnazione contestuale dell avviso di accertamento con notifica inesistente e della relativa iscrizione a ruolo a titolo definitivo). Nell ipotesi in cui la cartella di pagamento deve essere preceduta dall avviso di accertamento, la lite è definibile se il contribuente ha proposto ricorso avverso la cartella, eccependo l invalidità della notifica del relativo atto impositivo e sempre se quest ultimo non costituisca oggetto di distinto giudizio; il contribuente può avvalersi della chiusura qualora abbia impugnato il ruolo sostenendo che non ha ricevuto una valida notifica dell accertamento e che quindi la cartella è il primo atto attraverso il quale è pervenuto a conoscenza della pretesa impositiva. In buona sostanza, se la cartella di pagamento deve essere necessariamente preceduta dall avviso di accertamento, la lite è definibile nell ipotesi in cui il contribuente propone ricorso avverso la cartella, eccependo l invalidità della notifica del relativo atto impositivo e sempre se quest ultimo non costituisce oggetto di distinto giudizio; il contribuente può avvalersi della chiusura qualora abbia impugnato il ruolo sostenendo di non aver ricevuto una valida notifica dell accertamento e che quindi la cartella è il primo atto attraverso il quale è pervenuto a conoscenza della pretesa impositiva. Per atto impositivo si intende qualsiasi atto o provvedimento che, a prescindere dalla sua denominazione, spieghi efficacia nei confronti del soggetto passivo del tributo accertando o dichiarando il debito di imposta, avendo l ufficio l alternativa tra imporre e non imporre. Per decidere sulla riconducibilità di una specifica lite nel novero di quelle definibili non bisogna

4 6/08/2011 n. 27/2011 Pag fermarsi all individuazione dell atto impugnato ma occorre aver riguardo alla reale portata giuridica dell impugnazione ovvero al fatto se l impugnazione dell atto abbia condotto o meno anche alla contestazione dei presupposti dell imposizione (valutazione da effettuare caso per caso. Sono escluse dalla chiusura le liti concernenti l omesso versamento dei tributi (ad esempio, articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/73), ciò in perfetta armonia con il principio di indisponibilità dell obbligazione tributaria. Tuttavia, la definizione interessa anche le cartelle di pagamento, emesse ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/73 e ai sensi dell articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/72, che assolvono anche a una funzione di provvedimento impositivo (si pensi alla riduzione o esclusione di deduzioni o di detrazioni). Oltre al controllo dei versamenti, le disposizioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, disciplinanti la liquidazione e il controllo formale delle dichiarazioni, consentono, nelle ipotesi previste, di procedere alla rettifica delle dichiarazioni e di iscrivere a ruolo le imposte dovute in misura superiore rispetto a quella dichiarata e liquidata dai contribuenti. In tali circostanze il ruolo non è soltanto atto di riscossione, ma assolve anche ad una funzione impositiva, diversa dal mero recupero di imposte dichiarate e non versate. Si pensi alla riduzione o all esclusione di deduzioni e detrazioni non spettanti sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti, mediante la procedura di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero alle correzioni effettuate ai sensi dell articolo 54-bis del D.P.R. n. 633 del Dal momento che consegue alla rettifica della dichiarazione, tale ruolo non va confuso con l atto di mera liquidazione dell imposta dichiarata, liquidata e non versata dal contribuente. Così come per la generalità degli «atti impositivi», anche i ruoli in esame che presuppongono una rettifica del dichiarato sono suscettibili, pertanto, di definizione ai sensi dell articolo 39, comma 12, del D.L. n. 98 del Non rientrano nell ambito di applicazione dell articolo 39, comma 12, le liti relative a precedenti condoni, con particolare riferimento a quelle connesse alla corretta applicazione delle stesse, quali quelle concernenti il rigetto di una precedente domanda di definizione agevolata ovvero l esatta determinazione delle somme dovute dal contribuente ai fini della definizione agevolata. Non sono in sintesi definibili: a) atto di diniego di un autotutela tributaria; b) atto di diniego di un rimborso o di un agevolazione (non è ravvisabile un interesse concreto del contribuente a definire una lite da rimborso, ciò a prescindere dalla esattezza della ricostruzione ermeneutica secondo cui l atto di diniego di un rimborso deve essere qualificato come atto di imposizione); c) atto di mera riscossione di quanto indicato dal contribuente o dal sostituto nella dichiarazione. Sono definibili solo le liti che hanno per oggetto atti a contenuto impositivo o a contenuto sanzionatorio; d) precedenti definizioni agevolate. Modalità di definizione delle liti pendenti È necessario appurare, caso per caso, lo stato del contenzioso, accertando se sia già stata emessa una «pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito, ovvero sull ammissibilità dell atto introduttivo del giudizio». Il comma 12 dell articolo 39 del D.L. n. 98 del 2011 stabilisce che, ai fini della definizione della lite pendente, il soggetto che ha proposto l atto introduttivo della controversia è tenuto al pagamento di una somma come di seguito determinata: a) se il valore della lite è di importo fino a euro, è dovuta la somma di 150 euro; b) se il valore della lite è di importo superiore a euro, l importo da versare è pari: al 10 per cento del valore della lite, se, in base a pronuncia giurisdizionale emessa alla data di definizione sia risultata soccombente in giudizio l Agenzia delle entrate; al 50 per cento del valore della lite, se sia risultato soccombente il contribuente; al 30 per cento del valore della lite, in assenza di pronuncia. Si mira, in tal modo, a modulare l entità del versamento, in funzione del grado di avanzamento del giudizio e del suo esito provvisorio, prevedendo una misura più lieve, nel caso di provvisorio esito favorevole al contribuente (10 per cento), una misura intermedia, nel caso in cui l organo giudiziario non si sia ancora espresso (30 per cento) ed una misura più

5 Pag n. 27/2011 6/08/2011 elevata quando, invece, l esito provvisorio sia a favore dell Agenzia delle Entrate (50 per cento). La soccombenza è determinata dal raffronto tra quanto richiesto e quanto deciso dall organo giurisdizionale adito. Pertanto, si ha soccombenza integrale di una parte processuale quando nessuna delle sue domande viene accolta dal giudice. La pronuncia di inammissibilità determina la soccombenza del soggetto che ha proposto l atto di impugnazione dichiarato inammissibile. Pertanto, nel caso, ad esempio, di inammissibilità pronunciata nel giudizio di primo grado, la somma dovuta sarà pari al 50 per cento del valore della lite. Alle pronunce di inammissibilità vanno equiparati gli esiti del giudizio diversamente denominati dal Giudice (improponibilità, irricevibilità, eccetera), ma che producono effetti analoghi. Pronunce giurisdizionali che non determinano soccombenza sul merito In merito alle pronunce giurisdizionali che non determinano soccombenza sul merito ovvero sull ammissibilità, le somme dovute saranno determinate in relazione alla precedente pronuncia non cautelare resa, sul merito ovvero sull ammissibilità dell atto introduttivo del giudizio, o, in mancanza, saranno pari al 30% del valore della lite che si applica sia nel caso in cui il giudizio, alla data di presentazione della domanda, penda ancora in primo grado sia nel caso in cui non sia stata resa pronuncia sul merito o di inammissibilità alla quale fare riferimento. Per le pronunce di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le somme dovute saranno sempre pari al 30% del valore della lite. Infatti, la cessazione della materia del contendere costituisce un ipotesi di estinzione del processo che determina il venir meno anche delle eventuali pronunce non definitive rese nei precedenti gradi. Qualora il dispositivo contenga sia una declaratoria di parziale estinzione (ad esempio, a seguito di parziale annullamento dell atto da parte dell ufficio) sia una decisione sul merito della controversia, andranno applicate in proporzione sia le regole illustrate per la soccombenza sia quelle per l estinzione (Cfr.: Cir. dell Agenzia delle Entrate n. 12/2003, in n. 8/2003, pag. 1027). In caso di lite per la quale pende giudizio di rinvio al giudice sia di primo grado che di secondo grado, le somme dovute per la definizione sono pari al 30% del valore della lite, considerato che la pronuncia di rinvio fa venir meno quelle precedenti (Cfr.: Cir. dell Agenzia delle Entrate n. 12/2003, in n. 8/2003, pag. 1027). È ammessa la definizione delle liti pendenti interessate da conciliazione giudiziale di cui all art. 48 del decreto legislativo 546/1992, non ancora perfezionata alla data di presentazione della domanda di chiusura e le somme dovute ai fini della definizione sono pari al 30% del valore della lite. Rilevanza delle pronunce rese fino alla data di definizione Con riferimento al concetto di «pronuncia giurisdizionale... resa», cui si riferisce l articolo 39, comma 12, per espresso rinvio all articolo 16 della legge n. 289 del 2002, va attribuita rilevanza alla data di: deposito della pronuncia nel testo integrale; deposito del solo dispositivo, qualora sia prevista una pubblicazione dello stesso prima delle motivazioni, come è disposto per le decisioni della Commissione Tributaria Centrale; comunicazione al contribuente di un provvedimento decisorio del giudizio, qualora non ne sia prevista la pubblicazione mediante deposito (come accade, ad esempio, per il provvedimento presidenziale di inammissibilità del ricorso di cui al comma 1 dell articolo 27 del D.Lgs. n. 546 del 1992). A tal fine, rilevano le pronunce decisorie concernenti il merito della controversia, non anche, invece, le ordinanze di accoglimento o di rigetto dell istanza di sospensione cautelare dell esecuzione dell atto impugnato di cui all articolo 47 del D.Lgs. n. 546 del Per pronunce giurisdizionali cautelari che, ai fini della determinazione del costo della chiusura, non assumono mai rilevanza, s intendono le pronunce adottate per evitare che, a causa della durata del processo, una delle parti possa subire danni irreparabili; ai fini della determinazione della somma dovuta, occorre fare riferimento all ultima o all unica pronuncia resa alla data di presentazione della domanda di definizione. Ovvero è necessario che il soggetto interessato alla definizione verifichi, prima della pre-

6 6/08/2011 n. 27/2011 Pag sentazione della domanda di chiusura, se sia intervenuto o meno il deposito della sentenza o del dispositivo presso la segreteria o la cancelleria dell ufficio giudiziario. Ciò in quanto la pubblicazione mediante deposito della pronuncia rileva anche se il contribuente non ne abbia ancora ricevuto comunicazione (Cfr.: Cir. dell Agenzia delle Entrate n. 12/2003, in n. 8/2003, pag. 1026). Ai fini della determinazione della somma dovuta occorre fare riferimento all ultima o all unica pronuncia eventualmente depositata alla data di definizione. Per tale motivo, qualora la causa sia stata già discussa e, quindi, presumibilmente sia stata anche decisa, è necessario che il soggetto interessato alla definizione verifichi, prima della definizione se sia intervenuto o meno il deposito della sentenza. Perfezionamento della definizione Le somme dovute andranno versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione, mentre la domanda di definizione deve essere presentata entro il 31 marzo Si osserva che, a differenza di quanto prevedeva l art. 16 della legge n. 289 del 2002, per la definizione delle liti minori non è consentito il versamento in forma rateale degli importi dovuti, in quanto l articolo 39, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011 richiede il versamento integrale di detti importi entro il 30 novembre L articolo 39, comma 12, lett. d) stabilisce che «gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l eventuale diniego della definizione». Da una lettura sistematica della disposizione in esame e da un raccordo con quella contenuta nell articolo 16 della legge n. 289 del 2002, si desume che la predetta attestazione di regolarità potrà essere prodotta esclusivamente dall Agenzia delle entrate dopo aver riscontrato, tra l altro, l integrale pagamento di quanto dovuto. Nel momento in cui l Ufficio verrà a conoscenza del pagamento di quanto dovuto per la definizione della lite, dopo un sommario controllo della definibilità della lite e della congruità del pagamento, disporrà subito, senza necessità di specifica istanza, la sospensione della riscossione dei ruoli il cui obbligo di pagamento verrà meno per effetto della definizione della lite. Successivamente, dopo aver definitivamente accertato la regolarità della definizione, procederà allo sgravio dei predetti ruoli non pagati, sempre senza necessità di specifica istanza. Modalità e termini del pagamento L Agenzia delle Entrate ha emesso la risoluzione n. 82/E del 5 agosto 2011 (vedi pag. 2324) riguardante sia l istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24 Versamenti con elementi identificativi, delle somme relative alla chiusura delle liti fiscali pendenti, sia l istituzione del codice identificativo 71. Ciò ai sensi dell art. 39, comma 12, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 (in Finanza & Fisco n. 22/2011, pag. 1857). Pertanto, per consentire il versamento delle suddette somme, tramite il modello F24 Versamenti con elementi identificativi, l Agenzia ha istituito il seguente codice tributo: 8082 denominato Liti fiscali pendenti - Definizione ai sensi dell articolo 39, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. Sono, dunque, stabiliti due distinti adempimenti per poter addivenire alla definizione della lite: 1) il versamento di una quota del valore della lite entro il 30 novembre 2011 e 2) la successiva presentazione dell istanza di definizione entro il 31 marzo L istanza deve essere presentata all Ufficio che è parte nel giudizio. Ciò si desume, fra l altro, dal fatto che la lett. d) dell articolo 39, comma 12, del D.L. 98 del 2011 stabilisce che «gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione».

7 Pag n. 27/2011 6/08/2011 Il contribuente, una volta effettuato il pagamento entro il 30 novembre 2011 e presentata la domanda di definizione entro il 31 marzo 2012, non dovrà svolgere i consequenziali, successivi adempimenti davanti all organo giurisdizionale, in quanto gli stessi sono a carico dell Ufficio che è parte in giudizio. Sospensione dei giudizi La lettera c) del comma 12 dell articolo 39 in esame prevede che, a decorrere dal 6 luglio 2011, «le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012». Al riguardo, trova applicazione il comma 6 dell articolo 16 della L. n. 289 del 2002, secondo cui «Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo». Le liti per le quali è stata chiesta la definizione, inserite negli elenchi che gli Uffici dovranno trasmettere entro il 15 luglio 2012 agli organi giurisdizionali, sono ulteriormente «sospese fino al 30 settembre 2012». Entro tale termine, l Ufficio dovrà comunicare al competente organo giurisdizionale l avvenuta estinzione della lite, in seguito all eventuale accoglimento dell istanza del contribuente. L accoglimento dell istanza è subordinato alla preventiva verifica della regolarità della domanda di definizione e dell integrale pagamento di quanto dovuto. Sospensione dei termini per gli adempimenti processuali Per le liti che possono formare oggetto di definizione, la lettera c) del comma 12 dell articolo 39 prevede che sono sospesi, a favore di tutte le parti processuali, dal 6 luglio 2011 fino al 30 giugno 2012, «i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio». La sospensione opera anche in riferimento all impugnazione di provvedimenti giurisdizionali che abbiano una denominazione diversa da quelle espressamente indicate dal legislatore; in particolare, ciò vale per i reclami contro i provvedimenti presidenziali di cui all articolo 28 del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, che ai sensi del comma 1 del medesimo articolo sono proposti e notificati alle altre parti costituite nelle forme di cui all articolo 20, commi 1 e 2, ossia secondo le formalità previste per i ricorsi. È esclusa, invece, la sospensione del termine per proporre il ricorso in primo grado. Qualora il contribuente non si avvalga della sanatoria, la sospensione dei termini cessa il 30 giugno 2012, con la conseguenza che i residui giorni dei termini processuali continueranno a decorrere dal 1 luglio Data di trattazione fissata: la sospensione è a richiesta Per tutte le liti che possono formare oggetto di definizione (ossia quelle esistenti allo scorso primo maggio, non cessate e di importo non superiore a 20 mila euro), i relativi giudizi sono sospesi per previsione normativa fino al 30 giugno Il contribuente interessato, però, non deve rimanere inattivo, soprattutto se la data di trattazione della lite dovesse essere stata già fissata: in tale evenienza, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente, prodotta sia personalmente che per il tramite del difensore delegato e anche direttamente in udienza, con cui si dichiari di volersi avvalere della nuova definizione. La richiesta può avvenire anche mediante una istanza scritta. Il mancato esercizio della facoltà di richiedere la sospensione della discussione non comporta la decadenza dal diritto di chiudere la lite. Laddove la data della trattazione dovesse essere successiva al 31 marzo 2012, il contribuente potrà richiedere la sospensione del giudizio solo se si è avvalso della definizione. Il legislatore prevede per le liti per le quali è chiesta la definizione, inserite negli elenchi che saranno trasmessi entro il 15 luglio 2012 dagli uffici dell Agenzia, agli organi giurisdizionali, l ulteriore sospensione fino al 30 settembre La circostanza che la sospensione iniziale dei giudizi sia limitata al 30 giugno 2012, comporta che il processo sospeso potrà essere riattivato dal 1 luglio 2012, ma dovrà

8 6/08/2011 n. 27/2011 Pag essere sospeso nuovamente a decorrere dal 16 luglio 2012 in presenza di comunicazione che il contribuente si è avvalso della definizione. Estinzione del giudizio L estinzione del giudizio non può essere dichiarata prima della comunicazione di regolarità della definizione da parte dell ufficio. A seguito del deposito di detta comunicazione, nei giudizi pendenti innanzi alle Commissioni tributarie provinciali, regionali, di primo e secondo grado di Trento e Bolzano verrà dichiarata l estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell articolo 46 del D.Lgs. n. 546 del Per i giudizi pendenti dinanzi alla Commissione tributaria centrale l estinzione è dichiarata con ordinanza ai sensi dell articolo 27, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n Anche per i giudizi pendenti presso la Corte di Cassazione, alla comunicazione di regolarità della definizione consegue la dichiarazione di estinzione. Sebbene l istituto della cessazione della materia del contendere non sia espressamente previsto dal codice di procedura civile, la Cassazione dichiara in tal caso l estinzione del processo, in conformità al proprio orientamento che ammette tale possibilità qualora sia sopravvenuta una situazione, riconosciuta da entrambe le parti, che abbia eliminato la posizione di contrasto ed abbia perciò fatto venir meno la necessità di una pronuncia sull oggetto della controversia. Visto che le disposizioni sulla chiusura delle liti fiscali minori ricalcano, in maniera sostanzialmente analoga, quelle introdotte con l art. 16 della L. 27/12/2002, n. 289, con alcuni adattamenti, si riporta un elenco dei documenti di prassi amministrativa sulla definizione delle liti fiscali relativa prevista dall art. 16 della L. n. 289 del 2002: Circolare n. 12/E del 21 febbraio 2003 ( 11 - in n. 8/2003, pag. 1016) Circolare n. 17/E del 21 marzo 2003 ( 1.10 e ss. - in Inserto staccabile del n. 12/2003, pag. 11) Circolare n. 18/E del 25 marzo 2003 ( 20 e 21 - in n. 13/2003, pag. 1714) Circolare n. 19/E del 27 marzo 2003 ( 31 e 32 - in n. 13/2003, pag. 1723) Circolare n. 22/E del 28 aprile 2003 ( 12 - in n. 17/2003, pag. 1925) Risoluzione n. 100 dell 8 maggio 2003: Chiusura liti fiscali pendenti - Art. 16, della L 27/12/2002, n. 289 (finanziaria 2003) - Imposta di registro prenotata a debito (in banca dati Raccolte o in - Area riservata agli abbonati) Risoluzione n. 104/E del 9 maggio 2003: Chiusura liti fiscali pendenti - Art. 16, della L 27/12/2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni - Decisione della Commissione tributaria centrale di rinvio (in banca dati Raccolte o in - Area riservata agli abbonati) Circolare n. 28/E del 12 maggio 2003 ( 6 - in n. 20/2003, pag. 2188) Circolare n. 7/E del 18 febbraio 2004 ( 9 - in n. 7/2004, pag. 543)

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