Allegato A1 COMUNE DI CAMPOFORMIDO Provincia di Udine

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1 Allegato A1 COMUNE DI CAMPOFORMIDO Provincia di Udine BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI PER L ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO E A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI CHE METTONO A DISPOSIZIONE ALLOGGI PRECEDENTEMENTE SFITTI A LOCATARI MENO ABBIENTI, AI SENSI DELL ART. 11 DELLA L. 431/1998 E DELL ART. 6 DELLA L.R. 6/2003 (contributo anno 2015 riferito ai canoni anno 2014). Art.1. Finalità e risorse La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha istituito, ai sensi dell art.6 della legge regionale 7 marzo 2003 n.6, un Fondo per l edilizia residenziale, nel quale confluiscono anche le risorse assegnate con il Fondo Nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall art.11 della Legge 9 dicembre 1998 n.431. In attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n.49 del 26/03/2015 è pertanto indetto, ai sensi dell art.11 comma 8 della Legge n.431/1998, dell art.6 della legge regionale n.6/2003, e della Legge Regionale n.5/2012 un Bando pubblico per: l erogazione dei contributi per il sostegno al pagamento del canone di locazione relativo all anno 2014, risultante da contratti di affitto di immobili adibiti ad uso abitativo efficaci e regolarmente registrati ai sensi delle leggi n.392/1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), n.359/1992 (Patti in deroga), n.431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) art.11 commi 1 e 2 (esclusi quindi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, di servizio e quelli a uso foresteria), che hanno la finalità di fornire un supporto economico alle famiglie che si trovano in difficoltà a sostenere i pagamenti del canone. l erogazione dei contributi a favore di soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi di proprietà sfitti alla data di pubblicazione del presente bando, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, a favore di locatari meno abbienti. Ai sensi dell art.14, comma 3 della legge regionale n.5/2012, una quota degli interventi finanziati pari al 5% è riservata esclusivamente a persone di età inferiore a 35 anni. Art.2. Destinatari e requisiti per l ammissione ai contributi - LOCATARI- Possono presentare domanda per ottenere il contributo per il sostegno al pagamento del canone di locazione i titolari di un contratto di locazione che al momento di presentazione della stessa, siano in possesso dei requisiti di seguito elencati: Requisito soggettivo inerente alla residenza L art.12 comma 1.1. della L.R. n.6/2003 dispone tra l altro che gli interventi a sostegno delle locazioni di cui al presente bando siano attuati in favore de seguenti soggetti, purché residenti da almeno 24 mesi nel territorio regionale: a) cittadini italiani, b) cittadini di stati membri appartenenti all Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del D. Lgs. 06/02/2007 n.30; c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo si sensi del D. Lgs. 08/01/2007 n.3; Ai sensi dell art.4, comma 1 della L. R. 22/2013 Norme intersettoriali per l accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti, è richiesto il requisito soggettivo della residenza da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale, per tutti i beneficiari, italiani,

2 comunitari ed extracomunitari. Non è consentita, in alternativa alla residenza biennale, l attività lavorativa. I cittadini extracomunitari, oltre al requisito soggettivo in argomento, devono possedere la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno di durata non interiore all anno. Requisiti Soggettivi (da possedere alla data di presentazione della domanda) Il richiedente il contributo deve possedere i seguenti requisiti con riferimento alla data del presente Bando: a) essere maggiorenne e titolare del contratto per il quale si richiede il contributo purché l unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia stata adibita dal richiedente a propria abitazione. Il contratto non deve essere stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente; b) essere residenti nel Comune di Campoformido; c) essere cittadini italiani, ovvero essere cittadini, o familiari di cittadini, di stati appartenenti all Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n.30 (attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell Unione o dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri), ovvero essere titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.3 (attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi Terzi soggiornanti di lungo periodo), ovvero essere soggetti di cui all art.41 del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); d) essere conduttore di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, posto sul territorio regionale, ad esclusione di quelli ad edilizia sovvenzionata (ATER) non incluso nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli palazzi di eminenti pregi artistici o storici), in base ad un contratto di locazione di natura non transitoria efficace e registrato. e) essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione del 2014; f) non avere beneficiato delle detrazioni ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in favore di conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale previste dall art.10, comma 2, della L. n.431/1998; g) di non aver ottenuto nell anno 2014 contributi per il medesimo fine; h) non essere titolari dei diritti di proprietà su un qualsiasi alloggio ubicato nel territorio nazionale adeguato alle necessità del proprio nucleo familiare. Si intende adeguato l alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, uguale o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare. In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi, si sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà di ogni singolo alloggio. È considerato inadeguato l alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile. Tali requisiti vanno riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare; i) non essere proprietario neppure della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all unità ricevuti per successione ereditaria della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio del coniuge o convivente Requisiti economici (da possedere alla data di presentazione della domanda) L entità del contributo in favore dei conduttori è determinata secondo un principio di gradualità che favorisce i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone di

3 locazione rispetto all Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), di cui al D.P.C.M. n.159/2013 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali pubblicato nella G. U. n.267 del S.O. n.87, con l osservanza dei seguenti criteri: N.B.: non verranno accolte domande con I.S.E.E. sottoscritta nell anno 2014 anche se ancora in corso di validità. a) per i nuclei familiari con un I.S.E.E., non superiore a ,00.= l'incidenza del canone di locazione sul valore I.S.E. va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non deve essere comunque superiore a 3.100,00.= all anno (fascia A). Per eventuali periodi di locazione inferiori all anno il contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone dio locazione; b) per i nuclei familiari con un I.S.E.E., non superiore a ,00.= l'incidenza del canone di locazione sul valore I.S.E. va ridotta fino al 24% ed il contributo da assegnare non deve essere comunque superiore a 2.325,00.= all anno (fascia B). Per eventuali periodi di locazione inferiori all anno il contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone dio locazione. In entrambi i casi di cui sopra, per eventuali periodi di locazione inferiori all anno il contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione; c) l Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) dei nuclei familiari di cui ai precedenti punti non deve superare l importo di ,00.=; d) ai fini delle determinazioni di contributo di cui alle lettere a) e b), per i nuclei familiari composti da un solo componente, il valore dell indice ISEE è elevato del 20%, e pertanto saranno pari, rispettivamente, a ,00.= e ,00.=; e) per i nuclei familiari con situazione economica ISE pari a 0 verrà riconosciuto un contributo pari all intero canone di locazione corrisposto nell anno, fino ad un massimo di 3.100,00.=; f) per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, come specificato all art.4 del presente bando, la soglia I.S.E. di cui al punto c) Requisiti economici del presente comma è determinata in ,00.=. Il contributo non potrà in nessun caso superare l ammontare del canone corrisposto nell anno. Le frazioni di mese inferiore a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo. Il valore dei canoni di locazione è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori (intendendo per oneri accessori le spese per utenze di energia elettrica, gas, acqua, fognature ecc. di cui all art.9 della legge n.392/1978 e ss.mm.ii.) eventualmente incluse nel canone. Per nucleo familiare s intende quello composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell art.4 del D.P.R. n.223/89 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini I.R.P.E.F.. La composizione del nucleo familiare anagrafico indicata nell attestazione I.S.E.E. allegata dovrà essere aggiornata alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda. La domanda di contributo va presentata al comune di Campoformido, in quanto comune di attuale residenza del richiedente anche per canoni pagati per contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della Regione. Non possono presentare domanda, viceversa, i conduttori di alloggi ubicati in altre regioni italiane ovvero all estero. Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata analoga richiesta di contributo, per il medesimo periodo di riferimento, in altro Comune della Regione o in altra Regione.

4 Art.3. Destinatari e requisiti per l ammissione ai contributi - PROPRIETARI- Possono essere ammessi a beneficiare dei contributi per il sostegno al pagamento del canone di locazione i soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi precedentemente sfitti a locatari meno abbienti che siano in possesso dei requisiti di seguito elencati: Requisiti Soggettivi (da possedere alla data di presentazione della domanda) Per essere ammessi a beneficiare dei contributi di cui all art.6, secondo periodo, della Legge Regionale 7 marzo 2003 n.6, i richiedenti-proprietari di un alloggio ubicato nel territorio del Comune di Campoformido, devono: Per i proprietari persone fisiche: essere maggiorenni, essere cittadini italiani, ovvero essere cittadini, o familiari di cittadini, di stati appartenenti all Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n.30 (attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell Unione o dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri), ovvero essere titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.3 (attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi Terzi soggiornanti di lungo periodo), ovvero essere soggetti di cui all art.41 del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); Il cittadino straniero extracomunitario deve allegare alla domanda obbligatoriamente copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno; qualora tale documento sia scaduto, sarà necessario presentare il cedolino di rinnovo, unitamente alla fotocopia del permesso scaduto. Il Comune, prima dell erogazione del contributo, provvederà ad accertare l avvenuto rinnovo da parte della Questura. Per i proprietari persone giuridiche: avere la sede legale o amministrativa in uno dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia. Per tutti: essere proprietario di un immobile sito nel territorio del Comune di Campoformido non incluso nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli palazzi di eminenti pregi artistici o storici) che per la prima volta viene messo a disposizione di locatari meno abbienti; avere stipulato, successivamente all emanazione del presente bando e prima della data di scadenza, un contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato, di durata almeno quadriennale, ovvero triennale per i contratti concordati di cui ai commi 3 e 5 dell art.2 della Legge n.431/1998, in relazione ad un immobile precedentemente sfitto, con un conduttore avente le seguenti caratteristiche: 1. avere un nucleo familiare con un I.S.E.E., di cui al D. Lgs. 31/03/1998, n.109 (definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell art.59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n.449), non superiore a ,00.= e l'incidenza del canone di locazione sul valore I.S.E. va ridotta fino al 14%; 2. avere un nucleo familiare con un I.S.E.E., di cui al D. Lgs. n.109/1998, non superiore a ,00.= e l'incidenza del canone di locazione sul valore I.S.E. va ridotta fino al 24%; 3. avere un nucleo familiare con un Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) non superiore a ,00.=. Per nucleo familiare s intende quello composto dal conduttore e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell art. 4del D.P.R. n.223/89 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini I.R.P.E.F.. La composizione del nucleo familiare anagrafico indicata nell attestazione I.S.E.E. allegata dovrà essere aggiornata alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda. Il valore dei canoni è quello risultante nei contratti di locazione regolarmente registrati al netto degli oneri accessori. Impedimento alla sottoscrizione: in caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione, la domanda può essere sottoscritta dai soggetti e nei modi indicati agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

5 I requisiti suddetti sia per i locatari che per i proprietari, devono essere posseduti alla data di emanazione del presente Bando, saranno dichiarati dall interessato nella domanda di richiesta di contributo, redatta sull apposito modello ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445 del Art.4. Nuclei familiari in situazione di particolare debolezza sociale o economica Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell art.4 del D.P.R. n.223/1989 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini dell I.R.P.E.F. Per nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica che possono beneficiare dell innalzamento del limite I.S.E. di cui al precedente articolo, si intendono: a) anziani: le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni; b) giovani coppie: con o senza prole, quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età; c) soggetto singolo con minori a carico: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente; d) disabili: i soggetti di cui all art.3 della L. n.104/1992 (legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); e) famiglie in stato di bisogno: quelle con una situazione economica I.S.E.E., ai sensi del D. Lgs. n.109/1998, non superiore a 4.100,00.= se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a 4.650,00.= se composte da due o più soggetti; f) famiglie monoreddito: quelle composte da più persone quelle il cui indicatore I.S.E.E. risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare; g) famiglie numerose: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre; h) famiglie con anziani o disabili a carico: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente; i) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali: quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell alloggio da parte di un ente pubblico o da un organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali; nonché proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale; j) emigrati: i soggetti di cui all art.2, comma 1, della L. R. 26 febbraio 2002, n.7 (disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all estero e rimpatriati). Art.5. Determinazione del contributo Locatari L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone con il seguente criterio: 1. per i nuclei familiari con un I.S.E.E. inferiore o uguale a ,00.=: il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto annuo (al netto degli oneri accessori) eccedente il 14% del valore I.S.E. fino ad un importo massimo di 3.100,00.=; 2. per i nuclei familiari con un I.S.E.E. inferiore o uguale a ,00.=: il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto annuo (al netto degli oneri accessori) eccedente il 24% del valore I.S.E. fino ad un importo massimo di 2.325,00.=.

6 Per i nuclei familiari aventi un indicatore della situazione economica (ISE) pari a zero, potrà essere concesso un contributo anche pari all intero canone di locazione corrisposto nell anno 2014 e comunque per un importo massimo di 3.100,00.=. Ai fini della determinazione del contributo, per i nuclei familiari composti da un solo componente, il valore dell indice I.S.E.E. di cui ai punti 1. e 2. è elevato del 20%. Per eventuali periodi di locazione inferiori all anno o per pagamenti parziali del canone, il contributo da assegnare sarà rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione. Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica come definiti al precedente art.4 del presente regolamento, il contributo da assegnare può essere incrementato, in relazione al numero delle situazioni di debolezza sociale registrate, di cui all art.7 della L. R. n.6/2003 fino ad un massimo del 20%, secondo il seguente schema: 1 situazione di debolezza 10% 2 situazioni di debolezza 15% 3 o più situazioni di debolezza 20% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, il limite dell indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) può essere innalzato fino ad un massimo del 10%. I Comuni sono tenuti a stabilire l entità dei contributi spettanti secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione sulla situazione economica equivalente. - Proprietari L'entità del contributo da assegnare ai proprietari di alloggi sfitti alla data della pubblicazione del bando comunale e che vengono messi per la prima volta a disposizione di conduttori aventi i requisiti previsti all art.2, del presente bando è determinato nella misura forfetaria del 60% del canone annuo, limitatamente alla prima annualità, risultante da ogni singolo contratto di locazione stipulato per un periodo di almeno quattro anni, ovvero di tre anni per i contratti concordati di cui ai commi 3 e 5 dell art.2 della legge n.431/1998, e regolarmente registrato. In ogni caso il contributo non può superare l importo di 3.100,00.=. L erogazione dei contributi ai locatari e ai proprietari sopracitati è subordinata all assegnazione da parte della Regione delle risorse finanziarie previste dalla Legge n.431/98 e della L. R. n.6/2003. Qualora il contributo assegnato al Comune di Campoformido risulti quantitativamente inferiore all importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, il Comune di Campoformido procederà alla ripartizione delle risorse disponibili trai vari beneficiari, secondo il seguente criterio: assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto. Art.6. Contenuto e termini di presentazione delle domande La domanda per l ammissione alle agevolazioni di cui al presente bando deve essere compilata, pena l inammissibilità, unicamente su apposito modulo messo a disposizione presso la sede dell ufficio sociale del Comune e tramite il sito Internet comunale ( Gli interessati potranno presentare la domanda secondo le seguenti modalità:

7 1. Consegna a mano presso l ufficio Servizio Amministrativo Sociale del Comune di Campoformido nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore alle ore 13.00, perentoriamente entro le ore del giorno 24 aprile Le domande pervenute dopo il suddetto termine perentorio saranno escluse. 2. Consegna a mano presso il protocollo comunale: le domande potranno essere consegnate direttamente all ufficio protocollo del Comune di Campoformido (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore alle ore ed il martedì pomeriggio dalle ore alle ore 18.30) perentoriamente entro le ore del giorno 24 aprile Le domande pervenute dopo il suddetto termine perentorio saranno escluse. 3. Trasmissione tramite servizio postale: le domande dovranno essere inviate tramite servizio postale esclusivamente mediante RACCOMANDATA A. R. da inviare la seguente indirizzo: Comune di Campoformido Largo Municipio n CAMPOFORMIDO; sottoscrivendo la domanda e allegando una copia fotostatica di un documento d identità del richiedente (oltre alla documentazione obbligatoria prevista dal bando). Verrà presa in considerazione, come valida, la data di arrivo della domanda all Ufficio Protocollo del Comune di Campoformido e non quella del timbro postale. Non verranno prese in considerazione le domande in arrivo all Ufficio Protocollo dopo le ore del 24 aprile Trasmissione telematica: qualora il richiedente sia intestatario di una casella di posta elettronica certificata, potrà trasmettere l istanza (secondo quanto previsto dall art.65 del D.Lgs. n.82/2005 e dalla circolare n.12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica) al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all utilizzo da parte del richiedente di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale ovvero da PEC non personale. Si precisa inoltre che nel caso in cui il richiedente scelga di presentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato al giorno 24 aprile 2015 alle ore La domanda dovrà essere presentata personalmente dal locatario o dal proprietario dell alloggio o da un suo delegato maggiorenne. In caso di delega, il delegato dovrà presentarsi munito di: domanda compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal locatore o dal proprietario dell alloggio (la firma deve essere apposta per esteso e in forma leggibile), tutta la documentazione obbligatoria (pena la non accettazione della domanda), atto di delega sottoscritto dal delegante (la firma deve essere apposta per esteso e in forma leggibile), una fotocopia di un documento di identità del delegante e del delegato. Ai sensi dell art.71 del D.P.R. n.445/2000 l Amministrazione comunale potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A tal fine l Amministrazione comunale potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.- Ferme restando le sanzioni penali previste dall art.496 del Codice Penale e dall art.76 del D.P.R. n.445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio concesso che dovrà essere restituito gravato degli interessi legali, riservandosi altresì di richiedere, se del caso, il risarcimento dell eventuale danno.

8 L eventuale richiesta di integrazione del Comune a causa di domanda incompleta dovrà essere evasa dal richiedente il beneficio entro cinque giorni dal ricevimento pena l esclusione dal presente bando. Beneficiario del contributo è il richiedente titolare del contratto di locazione o il proprietario dell alloggio. Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione obbligatoria: a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità; b) fotocopia del contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato entro l anno 2014; c) fotocopia delle ricevute di pagamento (anche bancarie) dei canoni di locazione per l anno 2014; d) fotocopia della ricevuta di versamento dell Imposta di registro relativa all intero anno 2014 (modello F23 o ricevuta dell intermediario abilitato in caso di utilizzo della registrazione telematica); e) fotocopia della ricevuta attestante la presentazione ad un CAF della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), solo se non ancora in possesso della Attestazione ISEE/2015 rilasciata dall INPS; f) fotocopia della certificazione rilasciata dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari attestante il riconoscimento dell handicap nel caso di presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap ex Legge n.104/92; g) fotocopia della sentenza definitiva di sfratto o del provvedimento di rilascio dell alloggio da parte di un ente pubblico o da un organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali; h) se stranieri di uno Stato non aderente all Unione Europea, fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) o permesso di soggiorno almeno biennale, in corso di validità; se tali documenti risultano scaduti, dovrà essere presentata fotocopia della documentazione a comprova dell avvenuta richiesta di rinnovo; i) fotocopia della documentazione attestante la proprietà dell alloggio locato e che lo stesso era sfitto precedentemente alla pubblicazione del presente bando; j) fotocopia della comunicazione di cessione del fabbricato. Ai sensi dell art.12 (riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000,00.= e contrasto all uso del contante) del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 recante disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici, il richiedente dovrà indicare in domanda un conto corrente bancario o postale a lui intestato, riportandone gli estremi e il codice IBAN. Non è possibile indicare un conto corrente non intestato al richiedente. Art.7. Istruttoria delle domande e formulazione della graduatoria Al fine di accertare il possesso dei requisiti soggettivi dei richiedenti per l ammissibilità alle agevolazioni, il Comune effettua l istruttoria sulle domande ricevute, al termine della quale trasmette entro il alla Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici i dati relativi alle domande accoglibili, unitamente alla relativa graduatoria formulata secondi i criteri di cui al presente bando. L Amministrazione Comunale comunicherà ai beneficiari a mezzo lettera la concessione del contributo e le modalità di erogazione ovvero l esclusione dallo stesso. Art.8. Informazioni ai sensi della L. n.241/1990 e succ. modifiche e del D. L.vo n.196/03 Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Demografico e Sociale dott.ssa Emanuela Visentin; Tutte le informazioni ed i dati personali dei richiedenti verranno utilizzati al solo scopo dell espletamento di tutte le operazioni concorsuali dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dai Comuni e dagli Enti che forniscono alla stessa semplici servizi in conformità a quanto stabilito dal D. L.vo n.96 del

9 Art.9. Esclusioni Saranno escluse tutte quelle domande ove il richiedente: 1. non sia in possesso dei requisiti soggettivi ed economici previsti dal presente bando; 2. abbia presentato domanda oltre il termine previsto dal bando; 3. non sia titolare del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo; 4. abbia stipulato un contratto di Edilizia Residenziale Pubblica locato a canone sociale. 5. abbia un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente; 6. abbia presentato medesima domanda ad altro Comune della Regione Friuli Venezia Giulia; 7. abbia omesso la presentazione di uno dei documenti obbligatori; 8. abbia presentato domanda su modello non predisposto dall Amministrazione Comunale; 9. anche uno solo dei componenti il nucleo familiare sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita in Italia e adeguata alle esigenze del nucleo familiare; 10. il richiedente sia proprietario di una nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati. Art.10. Ricevuta Gli operatori addetti alla raccolta delle domande provvederanno a rilasciare apposita ricevuta recante la data di avvenuta consegna. La ricevuta non costituisce accettazione dell istanza e neppure certificazione del diritto a poter usufruire del beneficio, ma solo attestazione dell avvenuta presentazione della stessa agli uffici comunali. La ricevuta non costituisce, inoltre, certificazione di regolarità dell istanza prodotta. L istante, pertanto, non potrà opporre, neppure in giudizio, la ricevuta quale documento comprovante la regolarità dei dati contenuti nella propria domanda. La stessa costituisce comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.7 e 8 della L. n.241/1990 e s.m.i.. Art.11. Casi particolari 1. Morosità: nel caso di morosità del conduttore, totale o parziale, relativa ai canoni per l anno 2014 (esclusi gli oneri accessori), il richiedente che intende presentare domanda di contributo dovrà allegare alla domanda una dichiarazione del proprietario che attesti lo stato di morosità e ne quantifichi i mesi e l importo. Senza tale dichiarazione la domanda è nulla e verrà archiviata. Il proprietario ed il conduttore dovranno confermare, mediante nuova dichiarazione scritta, in sede di liquidazione del contributo da parte del Comune, la persistenza o meno dello stato di morosità. In caso di persistenza dello stato di morosità, il contributo spettante al conduttore sarà erogato direttamente al locatore a sanatoria della morosità e fino a concorrenza del contributo stesso. 2. Sentenze di separazione e assegnazione della casa familiare: in tema di separazione dei coniugi, qualora il giudice abbia assegnato l abitazione nella casa coniugale ad uno dei coniugi e l altro sia stato costretto ad assumere un abitazione in locazione passiva, quest ultimo potrà presentare domanda di contributo, qualora però abbia nel frattempo provveduto a trasferire la residenza nel nuovo alloggio. In questo caso dovrà essere allegata alla domanda copia della sentenza del Tribunale, dalla quale risulti chiaramente l assegnazione in godimento esclusivo ad uno dei coniugi della casa coniugale. 3. Coabitazione: nel caso di contratto di locazione cointestato a due o più distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i nuclei familiari devono fare domanda di accesso al contributo separatamente; il Comune considererà la loro situazione economica disgiuntamente, dividendo l importo del canone tra i nuclei coabitanti. 4. Decesso del richiedente successivamente alla presentazione dell istanza: considerata la finalità dei contributi di cui al presente Bando, in caso di decesso del richiedente successivamente alla presentazione della domanda, l eventuale contributo spettante sarà trasferito agli eredi legittimi, purché abitualmente conviventi con il richiedente deceduto (la convivenza, riferita alla data di presentazione dell istanza, dovrà risultare dal certificato di

10 stato di famiglia). In caso di più eredi legittimi conviventi, gli stessi dovranno delegare alla riscossione del beneficio uno degli eredi, sollevando nel contempo l Amministrazione comunale da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. Art.12. Disposizioni finali Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si richiama la normativa vigente in materia, con particolare riferimento a quanto disposto dalla Legge 27 luglio 1978 n.392 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle locazioni di immobili urbani, dalla Legge n.431/98, dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, dal Regolamento di esecuzione, dall art.6 della L. R. n.6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni, approvato con D.P.G.R. n.0149/pres. di data , con Decreto del Presidente della Regione n.0393 del 18/12/2006 e con D.P.Reg. n.079/pres. del con D. P. R. n.067/pres del nonché dall art. 6 comma 129 della L. R. 29 dicembre 2011 n.18, dagli artt.6 e 9 della L. R. 30 novembre 2011 n.16 e dalla legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni. Campoformido, lì 26 marzo 2015 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALE (f.to dott.ssa Emanuela Visentin)

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