I CONTRATTI. DI merci. avv. prof. Maurizio Riguzzi

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1 I CONTRATTI NELL autotrasporto DI merci avv. prof. Maurizio Riguzzi

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3 532 CONTRATTO DI TRASPORTO DELLE MERCI E OBBLIGAZIONI DELLA FILIERA Sommario: QUADRO GENERALE CONTRATTO DI TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI SOGGETTI DEL CONTRATTO DI TRASPORTO E RELATIVI OBBLIGHI Obbligazioni a carico del mittente Obbligazioni a carico del destinatario Obbligazioni a carico del caricatore Obbligazioni a carico del proprietario della merce Revisione del regime di responsabilità condivisa OGGETTO DEL CONTRATTO ACCORDI VOLONTARI Accordi volontari alla luce del pacchetto autotrasporto TRASPORTO CON PLURALITÀ DI VETTORI Trasporto con sub-trasporto Trasporto con rispedizione Trasporto cumulativo PERFEZIONAMENTO E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI TRASPORTO AI FINI CIVILISTICI Scioglimento del contratto di trasporto Risoluzione giudiziale del contratto Risoluzione di diritto del contratto QUADRO GENERALE Il contratto di trasporto, secondo il Codice civile e le leggi speciali, è un contratto: oneroso, nel senso che il corrispettivo per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto è suo elemento essenziale e come tale è espressamente enunciato nella definizione legislativa; consensuale, nel senso che si perfeziona con il semplice consenso delle parti, liberamente prestato, senza che occorra la consegna delle cose da trasportare (la consegna delle merci da trasportare attiene alla fase di esecuzione del contratto e non alla fase del suo perfezionamento); non formale, nel senso cioè che non necessita di una particolare forma (v. paragrafo 533) (al riguardo, nel tempo, la disciplina è mutata in quanto per un periodo la forma è stata vincolante) (1); bilaterale, o, come recita il CC a prestazioni corrispettive in quanto sorgono obblighi e diritti contemporaneamente nell una e nell altra parte. Il contratto di trasporto, per essere valido, deve avere i seguenti requisiti essenziali, la cui mancanza, anche di uno solo, ne comporta la nullità: utilità patrimoniale; possibile fisicamente; possibile giuridicamente (lecito); determinato (il carico affidato al vettore per il trasporto deve essere determinato nella qualità e nella quantità). La specificazione del carico deve avvenire all atto della consegna del carico al vettore per l effettuazione del trasporto. Il vettore prende in consegna le cose affidategli ed assume l obbligo di custodirle e di provvedere alla loro integrità durante il trasporto fino alla consegna delle stesse al destinatario. Al mittente, nel corso dell esecuzione del trasporto, resta la titolarità del diritto di contrordine ai sensi dell art CC: egli può cioè sospendere il trasporto e pretendere dal vettore la restituzione immediata delle merci oppure la riconsegna a destinatario diverso da quello inizialmente indicatogli, con l obbligo di rimborsare al vettore le spese e i danni derivati da tale contrordine. Solo una volta che le merci siano passate a disposizione del destinatario, il mittente perde la possibilità di disporne. (1) Con il DL n. 82 (art. 7) convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 Misure urgenti per il settore dell autotrasporto di cose per conto di terzi è stato aggiunto un c. 4 all art. 26 legge n. 298/1974 che recita: ai fini di cui al precedente articolo (che sanziona l esercizio abusivo dell autotrasporto), al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono annotati nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente, pena la nullità del contratto stesso. I dati relativi agli estremi dell attestazione di iscrizione all Albo e dell autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati provinciali dell Albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla presente legge da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti di legge che, secondo un orientamento giurisprudenziale prevalente, introduceva l obbligo della forma scritta per il contratto di trasporto per conto di terzi di cose su strada. Il successivo DL n. 256, convertito con modificazioni nella legge n. 334 ha dato l interpretazione autentica nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell iscrizione all Albo e dell autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall art CC, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta. Su questo tema la dottrina è stata particolarmente critica. Si è giunti infine al DLG n. 286, delegato dalla legge n. 32, che ha enunciato i contratti sono stipulati di regola in forma scritta e pertanto la forma scritta, pur caldeggiata, non è da considerarsi obbligatoria anche se alla forma del contratto sono collegati effetti differenziati (v. paragrafo 533). I CONTRATTI NELL AUTOTRASPORTO DI MERCI 3

4 La prescrizione in materia di trasporto e spedizioni è di: 1 anno, ordinariamente; 18 mesi, se il trasporto ha inizio o termine fuori Europa (2). Il termine per la prescrizione decorre dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la consegna delle merci nel luogo di destinazione (3) CONTRATTO DI TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI Il contratto di trasporto (4) è il contratto in base al quale un soggetto, denominato vettore, assume l obbligazione di trasferire, dietro corrispettivo, persone o cose da un luogo ad un altro (5). Il trasporto può essere: nazionale o internazionale a seconda che si svolga nell ambito del territorio nazionale o fuori di esso; per terra (a sua volta riconducibile a trasporto stradale, ferroviario o a fune), per acqua e per aria, in base al sistema di locomozione usato; pubblico o privato, in relazione al modulo organizzativo; di persone o di cose in relazione all oggetto del trasporto, tipologia ulteriormente distinguibile in trasporto in conto proprio o per conto di terzi (6). Nell ambito dei sottotipi di trasporto, ruolo determinante è stato assunto dal trasporto di cose per conto di terzi. La stessa legge n. 298/1974, all art. 40, offre una definizione del trasporto per conto di terzi, stabilendo che è trasporto di cose per conto di terzi l attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo (7), concetto ribadito dal DLG n. 286/2005, che definisce l attività di autotrasporto come la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo. Il trasporto per conto di terzi, nell ambito del trasporto stradale di cose, rappresentando l unica modalità di esercizio professionale ed imprenditoriale riconosciuta dall attuale quadro legislativo, ed avendo un ruolo fondamentale nello scenario di tale modalità di trasporto, è il modello contrattuale di riferimento per un esame della disciplina oggi vigente, che non può prescindere dalla legislazione speciale che, a partire dalla citata legge n. 298/1974, ha affiancato la disciplina del CC SOGGETTI DEL CONTRATTO DI TRASPORTO E RELATIVI OBBLIGHI I soggetti del contratto di trasporto merci, a carico di ciascuno dei quali scaturiscono obbligazioni, attualmente sono: mittente, colui che richiede il trasporto (8); vettore, colui che esegue il trasporto; destinatario, colui che riceve la prestazione del trasporto; caricatore, cioè l impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sua sistemazione sul veicolo (9); proprietario della merce. Più in dettaglio: mittente, a volte impropriamente qualificato quale committente, è il soggetto che stipula il contratto di trasporto con il vettore, richiedendo la prestazione del trasporto. Il mittente, nel contratto di trasporto, è il creditore del trasporto medesimo. Per accertare a chi spetti la qualifica di mittente deve aversi unicamente riguardo alla persona che ha stipulato in nome proprio il contratto di trasporto, a nulla rilevando che le spese siano eventualmente a carico del destinatario o che questi debba dare il proprio consenso alla scelta del vettore (10). Il mittente è tenuto ad una serie di atti di cooperazione nei confronti del vettore per garantire una puntuale e corretta esecuzione del trasporto, e che, in tale ottica, deve innanzitutto provvedere alla consegna del carico al vettore, fornendogli le indicazioni ed i documenti necessari al trasporto. Relativamente alle obbligazioni a carico del mittente si rinvia ad altra parte (v. paragrafo ); vettore è il soggetto che si obbliga contrattualmente ad eseguire il trasporto con mezzi propri o con mezzi altrui (prendendo in quest ultimo caso il nome di spedizioniere-vettore, ex art CC). Può definirsi vettore dunque (2) V. art CC. (3) V. art CC. (4) V. art CC. (5) La definizione ricavabile dall art CC è valida per ogni tipo di contratto di trasporto e rappresenta il momento unificante dell istituto del contratto di trasporto che riconosce in essa, a prescindere da tutte le differenze insite nell oggetto trasportato e nelle modalità di trasporto, una sostanziale e fondamentale unitarietà. In questo senso, vedasi M. Riguzzi, Il contratto di trasporto, Milano, 1997, pagine 36 e seguenti. (6) V. legge n. 298/1974. (7) La disposizione in oggetto va raccordata con quella contenuta nell art. 88 CDS che stabilisce un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando l imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente. (8) V. sentenza Corte di cassazione n. 5856: Non può essere considerato committente colui al quale devono essere consegnate le cose dopo il trasporto (e cioè il destinatario), nè il semplice acquirente delle merci trasportate. Il termine committente indica, invece, il soggetto che affida le cose al vettore, nel cui interesse, cioè, il vettore compie un trasporto determinato e che, in tale qualità, ha l obbligo di accertare che il veicolo da utilizzare sia idoneo, in relazione alle prescrizioni normative, all esecuzione del trasporto stesso.. (9) La figura del caricatore era infatti sconosciuta al Codice civile che, agli artt regola la materia: essa infatti è stata introdotta dal decreto legislativo n. 286/2005. Si ricorda che la materia è ancora parzialmente regolata anche dalla (legge n. 298/1974), dal predetto decreto legislativo n. 286/2005 e dal decreto legislativo n. 305/2000. (10) In questo senso, App. Firenze , in Giur. toscana, 1967, pagina 185, la quale ha ritenuto che soggetti del contratto di trasporto sono coloro che hanno stipulato, in proprio nome, il contratto di trasporto, assumendo rispettivamente la posizione di vettore e di mittente. 4 I CONTRATTI NELL AUTOTRASPORTO DI MERCI

5 chi assume l obbligo di trasportare le cose da un luogo ad un altro, unitamente alla obbligazione di custodirle e di conservarle integre fino al momento della loro riconsegna al destinatario. Per i trasporti svolti in modo professionale - cioè per conto di terzi - sono però necessari taluni adempimenti per la validità del contratto: l esercizio abusivo dell autotrasporto, cioè effettuato da impresa non iscritta all Albo o sospesa, radiata o cancellata dallo stesso, comporta la nullità del contratto di trasporto stipulato dal vettore abusivo (11). Per approfondimenti si rinvia ad altra parte (v. paragrafo 535); destinatario è chi riceve la prestazione del trasporto, cioè il soggetto al quale devono essere consegnate le merci nel luogo di destinazione, normalmente persona diversa dal mittente, ma talora anche lo stesso mittente; si pensi, ad esempio, al caso in cui il mittente spedisca la merce ad una propria filiale: anche in tale caso si può legittimamente fare ricorso al termine destinatario, cioè la persona cui la merce è spedita. Per approfondimenti si rinvia ad altra parte (v. paragrafo ); caricatore, cioè l impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all esecuzione del trasporto. Particolari obbligazioni e sanzioni sono state individuate a suo carico dal DLG n. 286 per violazione di regole concernenti la sicurezza sociale e la circolazione stradale da parte del conducente (v. paragrafo ); proprietario della merce, cioè l impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore. Particolari obbligazioni e sanzioni sono state individuate a suo carico dal DLG n. 286 per violazione di regole concernenti la sicurezza sociale e la circolazione stradale da parte del conducente, qualora in presenza di contratto scritto (v. paragrafo ) Obbligazioni a carico del mittente Le obbligazioni a carico del mittente si possono così riassumere: consegna delle merci al vettore. La consegna al vettore delle merci da trasportare costituisce l obbligazione caratteristica del mittente, rappresentando, nel contempo, un suo necessario atto di cooperazione perché il vettore possa eseguire la prestazione di trasporto (12); consegna dei documenti richiesti per l esecuzione del trasporto (documenti doganali, licenze, ecc.) (13). Su richiesta del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera di vettura con la propria sottoscrizione contenente: - nome del destinatario, - luogo di destinazione, - natura, - peso, quantità, numero delle cose da trasportare e - condizioni convenute per il trasporto. Su richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare un duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione o, se non gli è stata rilasciata la lettera di vettura, una ricevuta di carico con le stesse indicazioni. Il duplicato della lettera di vettura o la ricevuta di carico possono essere rilasciati, salvo contrarie disposizioni di legge, con la clausola all ordine (14). In questo caso i diritti che nascono dal contratto verso il vettore si trasferiscono mediante girata del titolo (15); pagamento del corrispettivo per il trasporto, che può avvenire: - al momento della conclusione del contratto (porto affrancato), o - al momento della riconsegna delle merci al destinatario (porto assegnato). (11) Dunque l iscrizione all Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la rigorosa fissazione dei requisiti per l iscrizione, la disciplina dei trasporti e delle tariffe da applicare (oggi non più vincolate a parametri prestabiliti dalla pubblica autorità), se non hanno del tutto sovvertito i caratteri fondamentali del contratto di trasporto, in larga misura disciplinati dagli articoli 1678 e seguenti CC, hanno in ogni caso contribuito ad introdurre significative innovazioni all impianto normativo preesistente. In sintesi, l esercizio professionale dell autotrasporto di merci, modalità più ricorrente e più importante nell ambito dei traffici, è riservato, in forza della legge n. 298 e, da ultimo, della legge n. 162, ai soggetti iscritti nell apposito Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed è soggetto ad apposito provvedimento autorizzatorio, con evidente restrizione della capacità di stipulare, in qualità di vettore, contratti di trasporto di merci su strada. La Corte costituzionale, con sentenza n. 420, ha stabilito che il contratto di trasporto stipulato con un vettore non iscritto all Albo nazionale degli autotrasportatori (pertanto abusivo) è nullo. (12) Per il vero, pur costituendo la consegna delle merci al vettore il principale aspetto della cooperazione del mittente all esecuzione del trasporto, esso non figura in modo espresso nell art CC, che regola i profili dell onere di collaborazione che incombono sul mittente in riferimento all esecuzione dell obbligazione di trasporto assunta dal vettore; (13) L art CC (e il successivo art. 1684) da un lato fa unicamente obbligo al mittente di indicare al vettore con esattezza gli estremi necessari per eseguire il trasporto e dall altro individua, come ulteriore aspetto di collaborazione, quello di fornire al vettore i documenti ritenuti necessari per l effettuazione delle prestazioni di trasporto. L obbligo del mittente di fornire una precisa indicazione degli elementi di cui all art CC deve essere adempiuto prima dell inizio del trasporto, poiché è del tutto evidente che, riferendosi ad aspetti strettamente correlati alla fase esecutiva del trasporto, ed incidendo sulla scelta dell organizzazione da attuarsi da parte del vettore per l esecuzione delle prestazioni oggetto del trasporto, non avrebbe alcun senso procedere a tali indicazioni dopo l inizio di tali prestazioni. L ultima parte dell art stabilisce che sono a carico del mittente i danni derivanti dalla omissione o dalla inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti. La norma ha una sua logica ed una sua importanza dal momento che dalla natura, dal peso, dalla quantità delle merci da trasportare (nonché dagli altri elementi che il mittente ha l obbligo di indicare con esattezza) possono dipendere (e normalmente dipendono) la determinazione del prezzo del trasporto e la responsabilità del vettore per perdita o avaria delle merci trasportate. Su tali aspetti, può vedersi M. Iannuzzi, Del trasporto, nel Commentario del codice civile a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna- Roma, 1970, pagine 110 e seguenti. Per quanto concerne la lettera di vettura, non va confusa con il documento di pari denominazione, con valenza amministrativa, introdotto dall art. 16 DPR n. 56 per il controllo nazionale delle tariffe a forcella, poi superato per effetto del DLG n. 286/2005). (14) V. art CC. (15) V. art CC. I CONTRATTI NELL AUTOTRASPORTO DI MERCI 5

6 Il pagamento del prezzo del trasporto, corrispettivo che può essere riferito alla sola fase del trasporto od anche ad altre prestazioni accessorie richieste e concordate con il vettore, è un ulteriore obbligo del mittente. Ma il pagamento del prezzo del trasporto, normalmente in capo al mittente (porto affrancato), può essere posto in capo al destinatario (porto assegnato), per la libertà contrattuale delle due parti Obbligazioni a carico del destinatario Il destinatario, soggetto creditore nella fase esecutiva del rapporto, non ha particolari obblighi, se non quello di corrispondere il prezzo del trasporto laddove tra le parti del contratto venga stabilito di porne il pagamento a suo carico e quello di collaborare con il vettore affinché le prestazioni di trasporto possano essere correttamente e puntualmente eseguite, rendendo conseguentemente possibile la riconsegna delle merci. Al destinatario spettano quindi i diritti che nascono dal contratto di trasporto verso il vettore quando arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore. Il destinatario può esercitare i diritti derivanti dal contratto solamente con il pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni di cui sono gravate le cose trasportate. Nel caso in cui l ammontare delle somme dovute sia controverso, il destinatario deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito (16). Il destinatario ha diritto di fare accertare, a proprie spese, prima della riconsegna, l identità e lo stato delle cose trasportate. Se la perdita o l avaria esiste il vettore deve rimborsargli le spese. La perdita e l avaria si rilevano con un accertamento tecnico o con una ispezione giudiziale. Il reclamo può essere inviato tramite posta con raccomandata con avviso di ricevimento (ricevuta di ritorno) Obbligazioni a carico del caricatore Il caricatore è l impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sua sistemazione sul veicolo adibito alla esecuzione del trasporto (17). Il principale obbligo del caricatore è strettamente collegato alla verifica ed alla cura della sistemazione del carico al cui inadempimento conseguono responsabilità: di natura pubblicistica, rispondendo per violazioni commesse dal conducente del veicolo durante il trasporto: - quando il contratto di trasporto sia stato redatto in forma scritta, e nel contratto stesso, siano contenute istruzioni per il trasporto incompatibili con il rispetto delle norme relative a: - superamento dei limiti di velocità (18), - mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo (19); - qualunque sia la forma del contratto di trasporto (scritto o verbale), qualora siano state accertate: - superamento dei limiti di sagoma o di massa (20), - cattiva sistemazione del carico sul veicolo (21), - eccedenza di massa sui veicoli motore e sui rimorchi rispetto a quella riportata nella carta di circolazione (22); di natura privatistica, con precise responsabilità per i danni cagionati a terze persone e cose in conseguenza di quelle violazioni (23) Obbligazioni a carico del proprietario della merce Anche al proprietario della merce vengono poste responsabilità di natura pubblicistica, qualora il contratto di trasporto: sia stato redatto in forma scritta; contenga istruzioni per il trasporto incompatibili con il rispetto delle norme relative a: - superamento dei limiti di sagoma o di massa (24), - cattiva sistemazione del carico sui veicoli (25), - superamento dei limiti di velocità (26), - sovraccarico su veicoli a motore e rimorchi (27), - mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo. In tal caso il proprietario delle merci trasportate risponde in concorso con lo stesso conducente per le predette violazioni. Se il contratto di trasporto, invece, non è stato redatto in forma scritta, neanche attraverso il richiamo ad accordi volontari, il proprietario delle merci non è mai responsabile delle violazioni commesse dal conducente du- (16) V. art CC. (17) La figura del caricatore, introdotta dal DLG n. 286/2005, appare principalmente collegata ad obbligazioni coinvolgenti aspetti pubblicistici piuttosto che aspetti privatistici, comunque rilevanti. (18) V. art. 142 CDS. (19) V. art. 174 CDS. (20) V. artt. 61 e 62 CDS. (21) V. art. 164 CDS. (22) V. art. 167 CDS. (23) In questo senso pare doversi interpretare l art. 7, c. 7, del decreto legislativo a norma del quale il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo. (24) V. artt. 61 e 62 CDS. (25) V. art. 164 CDS. (26) V. art. 142 CDS. (27) V. art. 167 CDS. 6 I CONTRATTI NELL AUTOTRASPORTO DI MERCI

7 rante il trasporto anche se venga accertato che allo stesso siano state fornite istruzioni incompatibili con il rispetto delle norme richiamate Revisione del regime di responsabilità condivisa In ordine alla responsabilità dei soggetti della filiera, diversi dal vettore (impresa di autotrasporto, in vigore dal 12 agosto 2010, sono state introdotte (28): nuove regole. - le istruzioni scritte fornite al vettore (che devono essere in ogni caso compatibili con le norme sulla sicurezza della circolazione stradale) devono essere riportate nella scheda di trasporto, nella documentazione equivalente o allegate alla documentazione equipollente di cui all art. 7 bis, e devono essere sempre presenti a bordo del veicolo impiegato per il trasporto (nuovo comma 4 dell art. 7 DLG 286/2005). Ciò al fine di evitare che, in presenza di un contratto di trasporto non stipulato in forma scritta, al mittente ed al vettore vengano applicate le stesse sanzioni applicate al conducente del mezzo, nel caso in cui vengano accertate, a carico dello stesso, violazioni alle norme sui limiti di velocità ed a quelle sui tempi di guida e di riposo; - è obbligatoria la indicazione del numero di iscrizione all Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi nella documentazione suindicata che deve essere sempre presente a bordo del veicolo con cui viene eseguito il trasporto (nuovo comma 5 dell art.7 DLG 286/2005) Nel caso in cui non siano riportate le indicazioni prescritte, al committente si applica la sanzione prevista dall art. 7 bis del decreto legislativo n. 286/2005 per la mancata o incompleta compilazione della scheda di trasporto (29); nuove procedure di accertamento della responsabilità. L accertamento della responsabilità dei soggetti della filiera può essere effettuato in tempi successivi al controllo su strada, soltanto in presenza di contratti di trasporto stipulati in forma scritta (nuovo art. 8 DLG 286/2005) (30). Dal 13 agosto 2010 sono state inoltre introdotte sensibili modifiche in tema di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce quando dalla violazione delle disposizioni contenute nel Codice della Strada conseguano la morte di persone, o lesioni personali gravi o gravissime, e l incidente che ha originato la morte o le lesioni abbia visto coinvolto un veicolo per la cui guida è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E: l autorità competente può disporre la verifica, presso il vettore, il committente, il caricatore ed il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale (31). La norma prevede quindi che l organo di polizia stradale che ha eseguito i rilievi debba inviare una circostanziata comunicazione ai competenti uffici affinché provvedano alle suddette verifiche (32) OGGETTO DEL CONTRATTO Per oggetto del contratto devono intendersi le prestazioni assunte dal vettore e dal mittente con la stipulazione del contratto di trasporto di cose: la prestazione tipica del vettore è il trasferimento delle cose da un luogo ad un altro, mentre quella del mittente è il pagamento del corrispettivo. Particolare importanza assume il requisito della liceità del trasporto, con particolare riferimento ai parametri ed ai divieti introdotti dalla legislazione speciale per i trasporti svolti in modo professionale ed imprenditoriale, come l autotrasporto per conto di terzi. Il contratto di trasporto di cose stipulato da un vettore non iscritto all Albo e/o non autorizzato è nullo e quindi non produttivo di alcuna obbligazione e di alcuna responsabilità contrattuale fra le parti (33). (28) V. art. 4, commi 4 e 5 ed art. 8 del DLG n. 286/2005 come modificati dalla legge n. 127). (29) La norma contenuta nel comma 5 testualmente recita: In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, quando il contratto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell art. 5, il committente, o un suo delegato alla compilazione, riporta nella scheda di trasporto o sulla documentazione equivalente di cui all art. 7-bis, comma 1, il numero di iscrizione del vettore all Albo nazionale degli autotrasportatori, ovvero allega alla documentazione ad essa equipollente una dichiarazione scritta di avere preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all Albo nazionale degli autotrasportatori. Qualora non siano riportate tali indicazioni sulla scheda di trasporto o sui documenti equivalenti ovvero non sia allegata ai documenti equipollenti la dichiarazione sopra indicata, al committente è applicata la sanzione prevista dall art. 7-bis, comma 4. (30) Il nuovo art. 8 si articola in quattro commi. Il comma 1 prevede che l accertamento della responsabilità dei soggetti di cui all art. 7, comma 3, può essere effettuato contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall autore materiale della medesima, mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni, ivi compresa la scheda di trasporto ed i documenti considerati ad essa equivalenti o equipollenti, ai sensi dell art. 7-bis. Il comma 2 prevede che in caso di mancata esibizione del contratto di trasporto in forma scritta da parte del conducente all atto del controllo, e qualora sia presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l esistenza, l autorità competente, entro quindici giorni dalla contestazione della violazione, richiede ai soggetti di cui all art. 7, comma 3, la presentazione, entro trenta giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto in forma scritta. Il comma 3 prevede che entro i trenta giorni successivi alla ricezione del contratto in forma scritta, l autorità competente, in base all esame dello stesso, qualora da tale esame emerga la responsabilità dei soggetti di cui all art. 7, comma 3, applica le sanzioni ivi previste. Il comma 4, infine, prevede che le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato. (31) V. comma 7 bis dell art. 7 del decreto legislativo n. 286/2005 aggiunto dall art. 51 della legge n Le norme cui si fa riferimento nel comma aggiunto (v. comma 6 dell art. 7) sono quelle relative alla sagoma limite (art. 61), alla massa limite (art. 62), ai limiti di velocità (art. 142), alla sistemazione del carico sui veicoli (art. 164), al trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi (art. 167), alla durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose. (32) La modifica normativa apportata si inquadra in un contesto di maggiore attenzione per le esigenze di tutela della sicurezza della circolazione stradale, dal momento che, coinvolgendo evidentemente i soggetti della filiera in potenziali controlli sul loro corretto comportamento e sulla loro osservanza delle disposizioni in tema di sicurezza della circolazione stradale e di quelle contenute nell art. 83-bis, li induce ad una maggiore diligenza e ad un maggior rispetto di dette norme. Secondo la circolare del Ministero dell interno - Dipartimento della pubblica sicurezza in data 12 agosto 2010, l autorità competente è da individuarsi nella Direzione Provinciale del Lavoro ove ha sede la impresa di autotrasporto. (33) Sul punto, per più ampie considerazioni, si rinvia a M. Riguzzi, I contratti speciali, cit., pagina 96. I CONTRATTI NELL AUTOTRASPORTO DI MERCI 7

8 532.4 ACCORDI VOLONTARI Le organizzazioni associative dei vettori e dell utenza possono stipulare accordi di diritto privato, nell interesse delle imprese associate a garanzia dell osservanza della normativa in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale (34). La ratio di tali accordi quadro (che devono contenere tutti gli elementi di cui al comma 2 dell art. 5 DLG n. 286/2005) non è più quella alla base degli accordi particolari di cui alla legge n. 298/1974 e all art. 13 DM , concepita come deroga al sistema tariffario obbligatorio, ma è sostanzialmente quella di prevedere una regolamentazione dei singoli rapporti contrattuali tra le parti a garanzia dell osservanza della normativa in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale. Il legislatore ha pertanto ritenuto opportuno delegare alle associazioni dei vettori e dell utenza, soggetti particolarmente sensibili alle problematiche della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, la stipulazione di accordi di trasporto per determinate categorie merceologiche, contenenti norme di salvaguardia della regolarità amministrativa delle imprese di trasporto interessate e di osservanza delle regole sulla sicurezza sociale e la circolazione stradale. Non più quindi accordi validi erga omnes, ma accordi quadro per vari settori merceologici finalizzati a garantire, nei singoli rapporti contrattuali che si andranno a sottoscrivere tra le varie imprese di trasporto ed i vari committenti, da stipularsi obbligatoriamente in forma scritta, la conformità ed il rispetto delle regole contrattuali applicate ai principi dettati per l operatività in sicurezza delle operazioni di trasporto e per l osservanza delle norme in tema di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale Accordi volontari alla luce del pacchetto autotrasporto 2010 L istituto degli accordi volontari si è ulteriormente intensificato alla luce del pacchetto autotrasporto 2010 (legge n. 127 che ha apportato numerose modifiche alla disciplina del settore) che ha affidato a tale istituto importanti regolamentazioni: costi minimo di esercizio: dovranno essere gli accordi volontari a determinare, in prima battuta, i costi minimi, che evidentemente potranno essere diversi in relazione a ciascun diverso accordo. previsione di garanzia delle prestazioni del contratto di trasporto abbiano durata e quantità garantite, sicché a fronte dell inserimento nei contratti di trasporto di previsioni che indubbiamente sono di favore per il vettore (quali appunto la previsione di una determinata durata garantita di vigenza del contratto (35) e previsione di una garanzia di un quantitativo di merce trasportata viene concesso alle parti di - determinare il corrispettivo del trasporto anche in misura minore ai costi minimi fissati nell accordo volontario di riferimento, - inserire nel contratto di trasporto clausole in deroga alle previsioni di cui all art. 7, comma 3, del DLG n. 286/2005 (36), di cui all art. 7 bis dello stesso DLG n. 286/2005, - inserire nel contratto di trasporto clausole in deroga alle disposizioni in materia di azione diretta contenute nella legge n. 127/2010. Nel caso in cui gli accordi volontari di cui sopra non vengano stipulati entro il termine di nove mesi a fare data dal 12 agosto 2010, entro i successivi trenta giorni decorrenti da tale data, dovranno essere determinati dei costi minimi dall Osservatorio sulle attività di autotrasporto. Nel caso poi in cui l Osservatorio non provveda a determinare i costi minimi entro il termine previsto, troveranno applicazione i parametri già attualmente previsti per i contratti non stipulati in forma scritta sulla base degli artt. 6 e 7 dell art. 83 bis (costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e relativa incidenza sui costi di esercizio) (37). Di tutta evidenza appare pertanto l importanza attribuita dal legislatore agli accordi volontari di settore che finiscono per costituire il solo strumento che possa permettere alle parti di derogare (ma non solo) al mec- (34) Per ora si ha notizia solo dell Accordo volontario per il trasporto di barbabietole da zucchero per la campagna saccarifera 2007/2008 e il successivo accordo per la campagna saccarifera 2008/2009. (35) In tale ottica, è evidente che non sarà possibile per le parti prevedere un recesso convenzionale dal contratto, se non dopo un determinato lasso di tempo. (36) L art. 7, c. 3, del decreto legislativo n. 286/2005, prevede che In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale è stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale di cui al comma 6, il vettore, il committente, nonché il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente ai sensi dell art. 197 CDS, e successive modificazioni, qualora le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate, e la loro responsabilità, nei limiti e con le modalità fissati dal presente decreto legislativo, sia accertata dagli organi preposti all espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all art. 12 CDS. Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a fare gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione. Per il vero, il fatto che un accordo volontario possa prevedere la stipulazione di contratti di trasporto che al loro interno prevedano un minimo di durata e di quantità di merce trasportata garantiti, e che possano contenere clausole contrattuali in deroga, tra l altro, alla disposizione sopra riportata, induce a ritenere che, in quei contratti di trasporto, il committente, il caricatore ed il proprietario, possano, legittimamente, prevedere di addossare sul vettore le conseguenze delle sanzioni economiche loro eventualmente applicate in conseguenza della violazione, da parte del conducente del mezzo, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale. (37) Il comma 4 bis dell art. 83 bis del DL n. 112, convertito nella legge n. 133, come inserito dall art. 1 bis della legge n. 127 prevede infatti che Qualora gli accordi volontari previsti al comma 4 non siano stipulati entro il termine di nove mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all articolo 6, comma1, lettera g) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, determina i costi minimi, secondo quanto previsto al comma 4. Decorso il termine di cui al primo periodo, qualora entro ulteriori trenta giorni l Osservatorio non abbia provveduto ad adottare le determinazioni dei costi minimi, si applicano anche ai contratti di trasporto stipulati in forma scritta le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, ai soli fini della determinazione del corrispettivo. 8 I CONTRATTI NELL AUTOTRASPORTO DI MERCI

9 canismo di determinazione del corrispettivo del trasporto, e svincolarlo dai parametri correlati ai costi minimi di esercizio (38) TRASPORTO CON PLURALITÀ DI VETTORI Nel corso degli ultimi anni si è avuto un notevole incremento del fenomeno della partecipazione di più vettori nella fase esecutiva del trasporto, con differenti connotazioni: trasporto con sub-trasporto: cooperazione tra i diversi vettori attraverso una sommatoria di più contratti di trasporto, operanti su autonomi e distinti piani, con un cumulo di contratti individuali; trasporto con rispedizione: il vettore assume verso il mittente l obbligo di stipulare contratti di trasporto per il percorso ulteriore, concludendo così due diversi contratti, l uno di trasporto e l altro di spedizione (art CC); trasporto cumulativo: contratto unitario col quale più vettori successivi assumono l esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza al luogo di destinazione finale, rispondendo in solido dell obbligazione assunta (art CC). L ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto e per l esecuzione del privilegio sulle cose trasportate; se omette tale riscossione o l esercizio del privilegio è responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute, salvo l azione contro il destinatario (art CC). I vettori rispondono in solido per l esecuzione del contratto proporzionalmente al proprio percorso Trasporto con sub-trasporto Il sub-trasporto è un accordo in base al quale il vettore assume nei confronti del mittente l obbligo dell esecuzione dell intero trasporto dal luogo di partenza fino al luogo di destinazione, avvalendosi dell opera di uno o più sub-vettori, cioè imprese di trasporto con una propria organizzazione: stipula con essi autonomi contratti di trasporto e li incarica dell esecuzione del trasporto per l intero tragitto o per una parte di esso (39). Il mittente rimane quindi estraneo al contratto di sub-trasporto e non ha alcuna azione di responsabilità nei confronti del sub-vettore (40) Trasporto con rispedizione Le connotazioni tipiche di tale fattispecie risiedono sostanzialmente nel fatto che il vettore assume verso il mittente l obbligo di stipulare contratti di trasporto per il percorso ulteriore, concludendo così due diversi contratti, l uno di trasporto e l altro di spedizione. Il primo vettore assume nei confronti del mittente l obbligo di effettuare le prestazioni di trasporto solo per un determinato tratto del percorso, con l ulteriore obbligo di stipulare, per conto del mittente, un secondo contratto di trasporto con un vettore successivo, ponendo in essere due distinti ma collegati contratti, uno di trasporto ed uno di spedizione (l iniziale vettore non assume infatti il servizio di trasporto sino al luogo di destinazione finale delle merci) (41). L iniziale vettore sarà responsabile nei confronti del mittente: in base alle regole ed ai principi che disciplinano la responsabilità del vettore nel contratto di trasporto, per la parte di percorso in cui avrà assunto le funzioni di vettore; come spedizioniere, in base alle regole sul mandato, per la stipulazione dei contratti di trasporto con i vettori successivi (42). (38) L istituto dell accordo volontario, come noto, è stato introdotto dall art. 5 del decreto legislativo n. 286/2005. La norma stabilisce infatti che le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto possono stipulare accordi di diritto privato, nell interesse delle imprese rispettivamente associate, al fine di regolare i relativi rapporti contrattuali sulla base della normativa in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale. La stessa norma, poi, individua quelli che sono gli elementi essenziali di tali accordi. (39) Il trasporto con sub-trasporto non è contemplato da una specifica norma ma è stata introdotto dalla pratica dei traffici e riconosciuto espressamente da dottrina e giurisprudenza. Ricorre il contratto di trasporto con sub-trasporto quando il vettore si obbliga verso il mittente ad eseguire il trasporto dal luogo di consegna delle merci al luogo di destinazione, avvalendosi, in tutto o in parte, dell opera di un sub-vettore; obbligandosi ad eseguire la prestazione per l intero percorso, sono suoi obblighi, responsabilità e diritti inerenti all esecuzione del trasporto. Si avvale però dell attività di un altro vettore (sub-vettore) con il quale conclude, a sua volta, nel suo nome e nel suo interesse, un contratto di trasporto (contratto di sub-trasporto) per l esecuzione della prestazione dell intero percorso o di un tratto di esso. In tema, tra gli altri, può vedersi V. Buonocore, Trasporti con pluralità di vettori: in particolare del contratto di trasporto ordinario con sub-trasporto, in Diritto e giurisprudenza, 1958, pagine 204 e seguenti. (40) Quanto all azione del vettore, che abbia provveduto a risarcire un eventuale danno al mittente, nei confronti del sub-vettore, si è discusso se il vettore originario, nei confronti del sub-vettore, abbia azione di regresso oppure per l inadempimento del contratto. L accoglimento dell una o dell altra delle due tesi esposte non è privo di conseguenze pratiche: se, infatti, il primo vettore potesse agire solo in via di regresso, come avviene nei rapporti interni tra i vettori nel trasporto cumulativo di cose, egli potrebbe ottenere solo il risarcimento integrale del danno patito dal mittente; mentre, ove gli si concedesse di esperire l azione contrattuale, egli avrebbe diritto non solo al rimborso, ma anche al risarcimento del danno sofferto in proprio. In sostanza, in tale tipologia contrattuale, tra mittente e sub-vettore non sorge alcun rapporto e nei confronti del mittente l unico soggetto obbligato rimane il primo vettore o vettore originario, essendo la posizione del sub-vettore del tutto irrilevante rispetto al mittente. Il sub-vettore è tenuto alla responsabilità ex recepto verso il rispettivo mittente (che nel primo contratto assume la veste di vettore) ed al relativo onere di fornire la prova liberatoria. Così testualmente V. Buonocore, I contratti di trasporto e di viaggio, in Trattato di diritto commerciale diretto da Vincenzo Buonocore, Torino, 2003, pagina 207. Lo stesso autore, peraltro, ricorda come sia maggioritario in dottrina il secondo orientamento. (41) Di tale modalità di trasporto con pluralità di vettori si occupa l art CC: se il vettore si obbliga a fare proseguire le cose trasportate oltre le proprie linee, per mezzo di vettori successivi, senza farsi rilasciare dal mittente una lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione, si presume che egli assuma, per il trasporto oltre le proprie linee, gli obblighi di uno spedizioniere. (42) Si veda App. Milano , in Diritto marittimo, 1953, pagine 31 e seguenti, con nota di G. Bonavera, Questioni in tema di rapporti tra il contratto di spedizione ed il contratto di trasporto. I CONTRATTI NELL AUTOTRASPORTO DI MERCI 9

10 Trasporto cumulativo Trasporto cumulativo è il contratto unitario col quale più vettori successivi assumono l esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza al luogo di destinazione finale, rispondendo in solido dell obbligazione assunta (43). Essendo la caratteristica di tale tipologia contrattuale l unicità del contratto di trasporto che lega il mittente ai vari vettori, si è giustamente sostenuto che un tale contratto può ben configurarsi anche laddove il mittente abbia avuto unicamente rapporti con il primo dei vettori, potendo i vettori successivi aderire al contratto di trasporto su proposta del primo vettore (44). Tuttavia, perché si possa parlare di trasporto cumulativo è necessario che il contratto resti unico (45). Quanto a responsabilità, in forza dell unicità del contratto, ciascuno dei vettori impegnati nella prestazione dei servizi di trasporto è responsabile in solido per l esecuzione del contratto, dal luogo di partenza e di presa in consegna delle merci fino al luogo di destinazione, pur avendo curato solamente una tratta dell intero percorso. Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio potrà poi agire in via di regresso verso gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se è dimostrabile che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di un preciso vettore, questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario tutti i vettori rispondono proporzionalmente al proprio percorso, escludendosi quelli che provano che il danno non è avvenuto nel proprio percorso. I vettori successivi hanno diritto di fare dichiarare nella lettera di vettura, o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro state consegnate; in mancanza di dichiarazione, si presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura (46). L ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto e per l esecuzione del privilegio sulle cose trasportate; se omette tale riscossione o l esercizio del privilegio è responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute, salvo l azione contro il destinatario (47) PERFEZIONAMENTO E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI TRASPORTO AI FINI CIVILISTICI Il contratto di trasporto di cose, secondo la normativa del Codice civile, si perfeziona e si conclude con l incontro delle volontà delle parti (mittente e vettore), indipendentemente dalla consegna delle merci al vettore (48). Dovendosi dunque attribuire rilevanza al consenso delle parti, liberamente manifestato, quale elemento fondamentale per la conclusione del contratto, in base ai principi generali, detta conclusione può dirsi avvenuta nel momento in cui la proposta di contratto fatta da una delle parti (mittente o vettore) è accettata dall altra parte e questa accettazione è conosciuta da chi ha fatto la proposta. Pur essendo libera la forma (verbale o scritta) con cui si manifesta la volontà di contrarre, rilevanti sono i vantaggi che la legge attribuisce alla forma scritta (v. paragrafo 533) mentre irrilevante è lo strumento di trasmissione del contratto (consegna brevi manu, spedizione a mezzo posta o corriere, a mezzo telefax). Per ciò che riguarda lo scioglimento del rapporto contrattuale, il contratto di trasporto non sfugge alle regole normative applicabili ai contratti a prestazioni corrispettive Scioglimento del contratto di trasporto A parte la fattispecie di scioglimento per mutuo consenso, qualora le parti raggiungano un accordo in tale senso, ove una delle parti si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali assunte, l altra parte può scegliere tra queste due vie: insistere per l adempimento degli accordi, oppure esercitare il diritto di chiedere la risoluzione del contratto, ovvero che lo stesso venga sciolto e considerato come se non fosse mai stato stipulato. Avendo la risoluzione efficacia retroattiva, essa comporta che non soltanto il contratto non produce più effetti per il futuro, ma che anche le prestazioni eventualmente già eseguite devono essere restituite. In entrambi i casi, il contraente non inadempiente ha diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dell inadempimento della controparte Risoluzione giudiziale del contratto Affinché si possa verificare la risoluzione del contratto, è necessario che l inadempimento non abbia scarsa importanza. L art CC, infatti, stabilisce che il contratto non si può risolvere se l inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all interesse dell altra. Il punto è estremamente importante in quanto viene affermato il principio che non ogni inadempimento giustifica la risoluzione del contratto. Così, se si tratta di una piccola inesattezza della prestazione, o di un ritardo non (43) V. art CC. (44) In questo senso, per più ampie considerazioni, si rimanda a G. Caturani - A. Sensale, Il trasporto, Napoli, 1960, pagina 183. (45) In tale senso, un autorevole orientamento giurisprudenziale (v. Tribunale di Milano , in Rivista di diritto commerciale, 1952, II, pagine 363 e seguenti) ha stabilito che, quando la collaborazione tra vettori successivi, non prevista al momento della conclusione del contratto, sorge solo in un secondo momento, nella sua fase esecutiva, perché si possa parlare di trasporto cumulativo è necessario che il contratto resti unico: non è sufficiente fornire la prova che il vettore successivo abbia accettato materialmente la merce da trasportare dal vettore precedente per la ulteriore fase del trasporto, ma è necessario dimostrare l adesione del vettore successivo al contratto originario ed una ratifica del mittente in tale senso. (46) V. art CC. (47) V. art CC. (48) Nel contratto di trasporto di cose, la consegna della merce da trasportare al vettore, che pure costituisce un preciso obbligo del mittente, rileva unicamente nella fase esecutiva del contratto e non nella sua fase formativa e di perfezionamento (per tutti, si veda A. Asquini, Del contratto di trasporto, Torino, 1935, pagina 150). 10 I CONTRATTI NELL AUTOTRASPORTO DI MERCI

11 grave, od anche dell inadempimento di una prestazione accessoria di scarsa importanza, non si può procedere alla risoluzione del contratto. L importanza dell inadempimento va giudicata tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso concreto. A titolo esemplificativo, nel caso di una ritardata consegna delle merci a destinazione da parte del vettore, ove il destinatario-creditore della prestazione abbia, per altre spedizioni con lo stesso vettore, dimostrato una certa tolleranza nel ricevere le merci oltre il termine stabilito, una siffatta circostanza potrà fornire un utile elemento per una valutazione del suo interesse alla puntualità della riconsegna e della conseguente gravità del ritardo. Tale ipotesi di risoluzione deve essere accertata e dichiarata giudizialmente a seguito di domanda giudiziale: spetterà pertanto al giudice accertare se veramente si è verificato un inadempimento del contratto di cui è responsabile la parte convenuta in giudizio Risoluzione di diritto del contratto Il legislatore ha previsto che in tre casi espressamente determinati, la risoluzione del contratto possa intervenire di diritto, prescindendosi da una pronuncia in tale senso del giudice, in presenza di: clausola risolutiva espressa (49) che, se inserita nel contratto, dà facoltà alle parti di ritenere che il contratto dovrà considerarsi automaticamente risolto nel caso in cui determinate obbligazioni, esattamente specificate nella clausola stessa, non vengano adempiute, o in ogni caso non vengano eseguite conformemente alle modalità pattuite. Quando nel contratto viene inserita una tale clausola, la risoluzione del vincolo contrattuale, a seguito dell inadempimento dell obbligo previsto dalla clausola, avviene nel momento in cui la parte non inadempiente decide di esercitare il diritto conferitole dalla clausola medesima, comunicando all altra parte un tale suo intendimento (quello, appunto, di volere considerare il contratto risolto); diffida ad adempiere. Alla parte inadempiente l altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine (che non può essere inferiore a quindici giorni) con dichiarazione che, decorso inutilmente il termine, il contratto si intenderà senz altro risoluto (50); decorrenza di un termine ritenuto essenziale per l adempimento di una prestazione senza che la stessa venga eseguita. Questa ipotesi, meno frequentemente ricorrente nella pratica, prevede quindi la risoluzione di diritto del contratto senza bisogno di alcuna dichiarazione della parte non inadempiente. I principi sopra enunciati per i contratti a prestazioni corrispettive, valgono, ovviamente, anche per il contratto di trasporto di cose. Pertanto, nel caso in cui il mittente o il vettore si rendano inadempienti alle obbligazioni contrattualmente assunte, a richiesta di quella parte che non si sia resa inadempiente, il contratto di trasporto potrà essere dichiarato risolto. Del pari, il contratto sarà risolto laddove, avendo le parti ritenuto di inserire nel testo contrattuale, una clausola risolutiva espressa, verificatosi un inadempimento ad un obbligo contrattuale previsto nella clausola, la parte non inadempiente dichiari di volersi avvalere della clausola, considerando in tale modo risolto il contratto di trasporto. Numerosi possono essere gli esempi dei contenuti di una siffatta clausola, considerata l ampia autonomia contrattuale delle parti e la generale derogabilità della normativa dettata per il trasporto. Dipenderà infatti dai contenuti del contratto e dalla conseguente volontà delle parti determinare e individuare quegli obblighi che, se non correttamente osservati, potranno determinare la risoluzione di diritto del contratto. Così può prevedersi la sua risoluzione automatica: nel caso in cui il mittente non versi regolarmente al vettore il corrispettivo per i trasporti eseguiti; nel caso in cui una parte si renda inadempiente all obbligo di non divulgare quelle notizie di carattere riservato di cui sia venuta a conoscenza durante la (ed a causa della) esecuzione delle prestazioni di trasporto; come conseguenza del mancato adempimento dell obbligo, in capo al vettore, di stipulare idonea polizza assicurativa; come conseguenza dell inadempimento, da parte del vettore, dell obbligo di non sospendere i servizi di trasporto anche in caso di contestazioni sulla qualità o sulle modalità di esecuzione degli stessi. In ogni caso, la clausola risolutiva espressa, per potere produrre gli effetti risolutivi del contratto, si deve riferire a obbligazioni ed a modalità di adempimento determinate, e dunque ben individuate (51). (49) V. art CC. (50) V. art CC che prevede infatti che la parte non inadempiente possa ottenere ugualmente la risoluzione di diritto del contratto mediante una diffida ad adempiere. Se dunque il contratto non viene adempiuto nel termine indicato, il legislatore considera risolto di diritto il contratto stesso. (51) La giurisprudenza, sul punto, è decisamene orientata nel negare efficacia alle clausole che prevedono la risoluzione in modo generico per un qualsiasi inadempimento degli obblighi contrattuali, con formule del tipo in caso di violazione delle obbligazioni assunte con il presente contratto, questo dovrà intendersi risolto di diritto. I CONTRATTI NELL AUTOTRASPORTO DI MERCI 11

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13 533 FORMAZIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO DELLE MERCI Sommario: QUADRO GENERALE DIFFERENZIAZIONE DEGLI EFFETTI FRA CONTRATTO SCRITTO E NON SCRITTO Corrispettivo del trasporto Patti e clausole contenuti nel contratto Onere probatorio per violazioni da parte dei soggetti interessati alle operazioni di trasporto Termini della prescrizione Sanzioni Adempimenti amministrativi ELEMENTI DEL CONTRATTO REDATTO IN FORMA SCRITTA CORRISPETTIVI DEI SERVIZI DI TRASPORTO E COSTI MINIMI DI ESERCIZIO Ambito di applicazione della norma: soggetti tenuti e soggetti esclusi Indicazione in fattura del corrispettivo relativo al costo del carburante Adeguamento del costo del trasporto in relazione al prezzo del carburante Meccanismo transitorio di adeguamento del costo del trasporto in relazione al prezzo del carburante Procedure coattive per il pagamento nel contratto in forma non scritta Sanzioni per mancato rispetto della disciplina sulle modalità di pagamento delle prestazioni di trasporto Corrispettivi alla luce delle disposizioni contenute nella legge N TERMINI DI PAGAMENTO DEL PREZZO DEL TRASPORTO E DEROGHE MODELLI CONTRATTUALI TIPO Contratto di trasporto di merci su strada per prestazione singola Contratto di trasporto di merci su strada per pluralità di prestazioni Contratto di trasporto di merci su strada contenente rinvio ad accordi volontari Contratto di trasporto di merci su strada per prestazione singola o pluralità di prestazioni da parte di sub-vettore QUADRO GENERALE Il contratto di trasporto di cose, in linea col principio generale della consensualità contenuto nel nostro diritto positivo, si perfeziona e si conclude con l incontro delle volontà delle parti (mittente e vettore). La forma (52) del contratto di trasporto stradale di cose, nel corso degli anni, è stata oggetto di numerosi inter- (52) In sintesi può affermarsi che con la dichiarazione di volontà fatta da una parte e contenente gli elementi essenziali del contratto di trasporto (oggetto, corrispettivo, tempi di consegna, ecc.) e con l accettazione ai contenuti della dichiarazione, una volta venuta a conoscenza del proponente, il contratto di trasporto può dirsi perfezionato e concluso, e da quel momento sorgeranno gli obblighi e scatteranno le responsabilità previsti dal legislatore in tema di contratto di trasporto nei confronti delle parti contraenti. Questa regola era stata radicalmente innovata dalla legge n. 162, la quale, all art. 1, n. 2, aveva stabilito che al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono annotati nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente, pena la nullità del contratto stesso, i dati relativi agli estremi dell attestazione di iscrizione all Albo e dell autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati provinciali dell Albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla presente legge, da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti di legge. La norma citata ha introdotto una disciplina giuridica del momento perfezionativo del contratto di trasporto di cose, profondamente diversa da quella dettata dal Codice civile (per tutti, si veda M. Riguzzi, Il contratto di trasporto di merci su strada, in AAVV: Dai tipi legali ai modelli sociali nella contrattualistica della navigazione, dei trasporti e del turismo, Atti del Convegno di Modena, 31 marzo - 1 aprile 1995, Milano, 1996, pagine 246 e seguenti). A seguito di tale innovazione, dottrina e giurisprudenza sottolineavano che il rispetto della forma scritta assumeva importanza determinante per la validità del contratto di trasporto stradale di cose (in questo senso, può vedersi, tra le tante, Trib. Alba 30 novembre 1995, con nota di M. Riguzzi, Brevi considerazioni sulla nuova forma ad substantiam del contratto di trasporto di merci su strada, in Diritto dei trasporti, 1997, pagine 163 e seguenti, nonché, in dottrina, E. Gragnoli, Prime considerazioni sulla nuova disciplina della forma del contratto di trasporto di merci su strada, in AA.VV., Il limite risarcitorio nell ordinamento dei trasporti. Profili sistematici e problematiche attuali, Atti del Convegno di Modena, 2-3 aprile 1993, Milano 1994, pagina 269). In sostanza, si era formato un orientamento pressoché costante che riteneva essenziale, per i contratti di trasporto stipulati successivamente all entrata in vigore della legge n. 162/1993, la forma scritta, con conseguente nullità di tutti quei contratti conclusi solo verbalmente e senza il compimento delle formalità previste dalla legge. A seguito dell approvazione della legge n. 334/2001 (art. 3), di conversione del DL n. 256, la norma di cui sopra è stata oggetto di interpretazione autentica, con effetto retroattivo: L ultimo comma dell art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dall art. 1 del decreto legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, si interpreta che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell iscrizione all Albo e dell autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comporta la obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall art del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta. (Per ampie considerazioni sulla norma, si rinvia a C. Tincani, La legge n. 334 del 2001 e la forma del contratto di trasporto stradale di merci, in I contratti, n. 11/2001, pagine 1039 e seguenti). Successivamente però, con sentenza , n. 7, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l art. 26, ultimo comma, della legge n. 298/1974, come modificato dall art. 1, DLG n. 82/1993, convertito dalla legge n. 162/1993, in combinato disposto con l art. 3 DL n. 256/2001, convertito dalla legge n. 334/2001, nella parte in cui prevede, ove le parti abbiano scelto per la stipulazione la forma scritta, la nullità del contratto di autotrasporto per la mancata annotazione sulla copia del contratto dei dati relativi agli estremi dell iscrizione all Albo e dell autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore (la sentenza può vedersi in Diritto dei trasporti, 2005, pagina 153, con nota di G. Reale, Considerazioni sulla forma del contratto di autotrasporto di cose e sulle annotazioni da inserirvi in caso di forma scritta). Sulla forma del contratto è ritornato, da ultimo, l art. 3 legge n. 32: Le disposizioni di cui all art. 3 del decreto legge 3 luglio I CONTRATTI NELL AUTOTRASPORTO DI MERCI 13

14 venti legislativi: attualmente (53) è vigente il principio secondo cui il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato, di regola, in forma scritta per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti. La forma scritta, quindi, non è vincolante ma ad essa vengono associati benefici o presunzioni, favorevoli ad entrambe le parti. Per essere considerato di forma scritta, il contratto deve tuttavia rispondere a precisi e rigidi canoni contenutistici (v. paragrafo 533.2) DIFFERENZIAZIONE DEGLI EFFETTI FRA CONTRATTO SCRITTO E NON SCRITTO L attuale disciplina (54) del contratto prevede il principio della libertà della forma, pur temperato, nel senso che per la valida stipulazione del contratto di trasporto pur essendo ininfluente la forma scritta od orale, l adozione dell una forma piuttosto che dell altra produce importanti effetti sulla posizione di parte dei soggetti interessati alle operazioni di trasporto (55). Il quadro normativo mostra inequivocabilmente che è interesse di entrambe le parti (vettore e committente) procedere verso una formalizzazione scritta dei contratti di trasporto, con un conseguente radicale mutamento di prospettiva nei rapporti tra le parti, ancora oggi fortemente caratterizzati e connotati dalla loro oralità. La forma del contratto (scritta o non scritta) ha una rilevante incidenza soprattutto su: corrispettivo del trasporto (v. paragrafo ), patti e clausole contenuti nel contratto (v. paragrafo ), onere probatorio per violazioni da parte dei soggetti interessati alle operazioni di trasporto (v. paragrafo ), termini della prescrizione (v. paragrafo ), sanzioni (v. paragrafo ), adempimenti amministrativi (v. paragrafo ) Corrispettivo del trasporto Il corrispettivo del trasporto, che è l elemento di maggiore impatto in relazione alla forma del contratto (56): con l adozione della forma scritta, può essere definito liberamente tra le parti, in piena autonomia negoziale e secondo la loro libera determinazione: - sia per la parte relativa al costo del carburante, - sia per la parte diversa dal costo del carburante. Nei contratti stipulati in forma scritta e contenenti tutti gli elementi obbligatori (v. paragrafo 533.2) (57), il relativo importo può essere infatti determinato del tutto liberamente dalle parti (58), pur restando ferma l indicazione, nella fattura o nel contratto, del costo del carburante (59) sostenuto dal vettore per le prestazioni dei servizi di trasporto; 2001, n. 256, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, sono abrogate. (sui contenuti della legge, e in particolare all aspetto abrogativo dell art. 3 legge n. 334/2001, si veda M. Riguzzi, Prime considerazioni sulla legge delega per il riassetto normativo del settore dell autotrasporto di persone e di cose, in Diritto dei trasporti, 2005, pagine 435 e seguenti). Concludendo, la forma del contratto di trasporto merci è stata oggetto di una particolare attenzione da parte del legislatore che appare ispirato più ad interessi di parte che ad obiettive esigenze legislative. (53) V. art. 2, c. 4, legge delega n. 32 e art. 6 decreto legislativo n Precedentemente vi era stato anche l intervento della scure della Corte costituzionale per gli eccessivi protezionismi a favore del vettore, considerato soggetto debole del contratto. (54) V. art. 2, c. 4, legge delega n. 32 e art. 6 decreto legislativo n (55) Che a fare data dal le parti possano validamente stipulare un contratto di trasporto anche non usando la forma scritta emerge con chiarezza dal fatto che il testo normativo (DLG n. 286) in più passi fa espresso riferimento al contratto di trasporto stipulato non in forma scritta. Gli operatori tuttavia devono pervenire ad una seria riflessione circa la opportunità di scegliere, per la stipulazione del contratto di trasporto, la forma scritta. Una tale scelta infatti, oltre a consentire una regolamentazione più chiara e trasparente dei vari aspetti collegati alla esecuzione di prestazioni di trasporto che, sempre più spesso, risultano essere assai articolate e che, per tali motivi, necessitano di regole chiare e precise, non consente al vettore di potere aspirare a quegli eventuali adeguamenti di tariffa che tanto contenzioso hanno in passato creato. (56) V. art. 83 bis legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del DL n. 112, come modificato dal DL n. 162 convertito, con modificazioni nella legge n. 201) e dal DL n. 5 convertito, con modificazioni, nella legge n. 33. (57) Come noto, l art. 6, n. 3, DLG n. 286/2005 individua gli elementi essenziali perché un contratto di trasporto possa considerarsi stipulato in forma scritta. Essi sono il nome e la sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore; il numero di iscrizione del vettore all Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; la tipologia e la quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso; il corrispettivo del servizio di trasporto e le modalità di pagamento; i luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario. Il successivo n. 6 prevede che in assenza anche di uno solo degli elementi descritti, il contratto di trasporto deve considerarsi non stipulato in forma scritta. (58) Qualora si fosse in presenza di un contratto stipulato in forma scritta e contenente tutti gli elementi individuati dall art. 6, c. 3, del decreto legislativo n. 286/2005, la parte del corrispettivo convenuta per le voci di costo dell attività diversa da quella relativa al costo del carburante poteva essere liberamente determinata dalle parti ancor prima delle modifiche introdotte al comma 4 dell art. 83 bis, come modificato dalla legge n. 201/2008. L art. 7 sexies della legge n. 33, che ha introdotto l ennesima modifica al testo originario dell art. 83 bis delle legge n. 133/2008, ha soppresso l ultimo periodo del comma 4 di tale articolo, eliminando la disposizione secondo la quale l importo relativo al costo del carburante da evidenziare in fattura o nel contratto scritto doveva corrispondere all ammontare del costo medio per chilometro di percorrenza determinato dall Osservatorio moltiplicato per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura. Viene quindi preclusa ogni eventuale ulteriore aspettativa del vettore in ordine a eventuali maggiori corrispettivi, cosicché la tariffa, come contrattualmente fissata, non può essere più soggetta ad alcun adeguamento. (59) È evidente che l indicazione del costo del carburante risulta essere in ogni caso fondamentale ai fini dell adeguamento del corrispettivo in relazione alle variazioni del prezzo del carburante previsto dal comma 5 dello stesso art. 83 bis, nel caso in cui il contatto di trasporto (stipulato per iscritto) abbia ad oggetto servizi di trasporto da effettuarsi in un arco di tempo superiore ai trenta giorni. 14 I CONTRATTI NELL AUTOTRASPORTO DI MERCI

15 per i contratti verbali viene a configurarsi un vero e proprio obbligo di rispettare una tariffa minima (cosiddetta tariffa minima di sicurezza ): laddove il prezzo pattuito non risulti congruo rispetto ai parametri individuati dal legislatore, è data facoltà al vettore di richiedere ed ottenere un adeguamento di tariffa (60) (v. paragrafo 533.3) e ottenere un provvedimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutivo (v. paragrafo ) Patti e clausole contenuti nel contratto In caso di controversia, nel contratto stipulato in forma scritta valgono i patti e le clausole contrattuali pattuite (ad esempio per il pagamento del corrispettivo), mentre, qualora un contratto sia stipulato verbalmente si dovrà applicare quanto previsto da usi e consuetudini (61) fermo restando che sono: nulle le clausole che comportino modalità e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale, privi di effetto gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione (62) Onere probatorio per violazioni da parte dei soggetti interessati alle operazioni di trasporto In caso di violazione delle disposizioni del CDS agli artt. 61 (sagoma limite), 62 (massa limite), 142 (limiti di velocità), 164 (sistemazione del carico sui veicoli), 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi) e 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose) le parti contraenti che non accolgono l invito del legislatore a contrarre per iscritto, vedranno sostanzialmente aggravata la propria posizione. Nel contratto di trasporto concluso in forma scritta l onere probatorio per tali violazioni è a carico degli organi preposti all espletamento dei servizi di polizia stradale (63) mentre, nel caso di contratto verbale, colui che ha stipulato il contratto di trasporto è tenuto ad acquisire e a produrre: fotocopia della carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto, dichiarazione sottoscritta dal vettore circa la regolarità dell iscrizione all Albo nazionale degli autotrasportatori, nonché dell esercizio dell attività di autotrasporto e degli eventuali servizi accessori (64) Termini della prescrizione Nel caso di contratto non stipulato in forma scritta, l azione del vettore si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto mentre, nel caso di contratto di trasporto stipulato in forma scritta, rimane l ordinario termine prescrizionale annuale (v. paragrafo 535.6) (65). (60) Assai chiaro, al proposito, è il disposto del comma 7 (riferibile ai soli contratti non stipulati in forma scritta) in base al quale la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa di quella di cui al comma 6, deve corrispondere ad una quota dello stesso corrispettivo che, fermo restando quanto dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, sia almeno pari a quella identificata come corrispondente a costi diversi dai costi del carburante nel provvedimento di cui al comma 2. (61) V. art. 9 DLG n. 286 che recita Nelle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporti di merci su strada stipulati non in forma scritta, sono applicati gli usi e le consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (62) Non potranno pertanto le parti, proprio in considerazione del fatto che il legislatore, attraverso tali disposizioni, ha inteso introdurre forme di tutela di interessi pubblici, ed ha inteso accordare una chiara prevalenza agli interessi connessi alla sicurezza della circolazione stradale rispetto agli interessi che presiedono alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, prevedere nel contratto delle clausole che abbiano per effetto di produrre, direttamente o indirettamente, conseguenze contrarie con quei principi, pena la loro nullità. Si vedano, al riguardo, rispettivamente, le disposizioni di cui all art. 4, n. 2 ed all art. 7, n. 3, DLG n. 286/2005. (63) V. art. 11 DLG n. 286/2005 che recita le disposizioni di cui all art. 7, commi 4 e 5, non si applicano ai trasporti di merci su strada di cui al comma 1 - trasporti aventi ad oggetto merci pericolose, derrate deperibili, rifiuti industriali e prodotti farmaceutici - laddove il committente abbia concluso in forma scritta il contratto di trasporto con vettore in possesso di specifica certificazione di qualità rilasciata conformemente a quanto previsto al comma 3. V. anche decreto dirigenziale concernente la definizione delle modalità e dei tempi per l adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, in attuazione dell art. 11, c. 3, DLG n (64) V. art. 7, c. 5, DLG n. 286/2005. Nel caso di mancata acquisizione di tale documentazione, al committente è sempre applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all art. 26, c. 2, legge n. 298/1974 e successive modificazioni. Il particolare rigore della posizione del committente deriva dalla considerazione che l obbligo dell acquisizione dei documenti sopra elencati riguarda la posizione del vettore di fatto, cioè di colui che esegue materialmente la prestazione del trasporto, e che non necessariamente coincide con il vettore contrattuale (cioè con il vettore che ha stipulato il contratto di trasporto); al contrario, è una impresa di autotrasporto cui è stato subappaltato il trasporto dal vettore originario e che non ha alcun tipo di rapporto con il committente il trasporto. Di qui la oggettiva difficoltà di acquisizione dei documenti richiesti. Del pari, il comma 4 dello stesso art. 7, prevede che, in caso di accertato superamento dei limiti di velocità da parte del conducente o di mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo, ove il contratto di trasporto sia stato stipulato in forma non scritta, il committente o, in mancanza il vettore, a richiesta degli organi preposti all espletamento dei servizi di polizia stradale che hanno accertato la violazione, debbono produrre la documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore in merito all esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata accertata la violazione. Nel caso in cui non venga fornita tale documentazione, il vettore ed il committente sono sempre obbligati in concorso con l autore della violazione. Viceversa, nel caso di esistenza di un contratto di trasporto stipulato in forma scritta, qualora il conducente del veicolo con cui si è provveduto alla effettuazione del trasporto abbia violato le norme di cui al comma 6 dello stesso art. 7, il committente nonché il caricatore ed il proprietario delle merci che abbiano fornito istruzioni al conducente circa la riconsegna delle stesse sono obbligati in concorso con lo stesso conducente se le modalità di esecuzione della prestazione di trasporto previste nel contratto di trasporto risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate, e la loro responsabilità, nei limiti e con le modalità fissati dal decreto legislativo n. 286/2005, sia accertata dagli organi preposti all espletamento dei servizi di polizia stradale. (65) V. art CC. Occorre puntualizzare che nella originaria formulazione del comma 8, l ultimo periodo disponeva che qualora il contratto di trasporto sia stipulato n forma scritta, l azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi dell articolo 291 del codice civile. Assai opportunamente l art. 2 quinquies ha soppresso una tale frase, cosicché, relativamente al periodo prescrizionale, la vigente formulazione della norma recita: qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stato stipulato in forma scritta, l azione del vettore si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto. Dal momento poi che il comma 9 I CONTRATTI NELL AUTOTRASPORTO DI MERCI 15

16 Le importanti modifiche alla disciplina dell autotrasporto contenute nella legge n. 127 hanno enfatizzato il ruolo degli accordi volontari che possono anche prevedere un termine prescrizionale diverso da quello annuale introdotto dal comma 4-ter per eventuali azioni di recupero delle differenze tra il corrispettivo portato nella fattura emessa dal vettore e la somma corrispondente al costo minimo di sicurezza o a quel diverso e minore importo determinato dalle parti a seguito della stipulazione degli accordi volontari di settore. Ciò risulta assai chiaro dal tenore del citato comma il quale stabilisce che, nel caso in cui nella fattura emessa dal vettore venga esposto un corrispettivo di importo inferiore a quanto previsto nel comma 4 o, in alternativa, nel comma 4 bis, l azione del vettore nei confronti del mittente per il pagamento della differenza si prescrive nel termine di un anno, decorrente dal giorno del completamento della prestazione di trasporto, salvo diverse pattuizioni fondate su accordi volontari conclusi ai sensi del comma 4. Una corretta interpretazione della norma induce a ritenere che la eventuale diversa pattuizione possa non solo riguardare la decorrenza del termine prescrizionale, ma concernere la stessa durata del termine. Viene pertanto reintrodotto un diverso esplicito regime prescrizionale per il recupero delle somme eventualmente dovute al vettore a seconda che il contratto di trasporto sia stato stipulato in forma scritta oppure oralmente (66), ed il meccanismo processuale per il recupero delle eventuali differenze di corrispettivi maturate dal vettore a seguito di prestazioni di trasporto svolte in esecuzione di un contratto stipulato in forma scritta, è il normale processo di cognizione, non essendo stato espressamente previsto dal legislatore, per tale fattispecie, il ricorso al procedimento monitorio di cui al comma 9 dell art. 83 bis (67). Salvo che nel frattempo non vengano stipulati, in applicazione della nuova disciplina, degli accordi volontari di settore, e vengano così definiti i costi minimi relativi allo specifico ambito merceologico, nei dieci mesi successivi alla entrata in vigore della norma (e cioè, essendo entrata in vigore in data 12 agosto 2010, fino a tutto il 12 maggio 2011), la regolamentazione per i contratti di trasporto stipulati in forma scritta resta così come era prevista prima della legge n. 127/2010, cioè rimane la libertà negoziale delle parti in ordine alla determinazione del corrispettivo dei servizi di trasporto Sanzioni In presenza di un contratto scritto non possono essere applicate (68) le pesanti sanzioni previste dal comma 14 dell art. 83 bis del DL n. 112 convertito nella legge n. 133 (v. paragrafo ) Adempimenti amministrativi Il contratto in forma scritta, con data certa, portato a bordo del veicolo con cui viene effettuato il trasporto, sostituisce la scheda di trasporto rendendone superflua la compilazione ELEMENTI DEL CONTRATTO REDATTO IN FORMA SCRITTA Perché il contratto venga considerato in forma scritta deve contenere i seguenti elementi (69): nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore (70); numero di iscrizione del vettore all Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto (71), nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta risulta applicabile alla sola ipotesi di contratti di trasporto non stipulati in forma scritta, pare evidente che nel caso di contratto stipulato in forma scritta, ove non sia stato riconosciuto alcun adeguamento del costo del carburante, la relativa differenza potrà essere richiesta unicamente con un giudizio di cognizione e l esercizio di un tale diritto sarà precluso solamente dal decorso dell ordinario termine di prescrizione annuale di cui all art CC. (66) Nel testo originario, poi modificato, del comma 8 dell art. 83 bis, si prevedeva infatti che Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore diversa da quella di cui al comma 6 risulti indicata in un importo inferiore a quello indicato al comma 7, il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non stato stipulato in forma scritta, l azione del vettore si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, l azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi dell art del codice civile. (67) Come noto, detto comma prevede che se il committente non provvede al pagamento entro quindici giorni dalla richiesta in tale senso fatta dal vettore, questi può proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda di ingiunzione di pagamento, mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell art. 638 CPC, previa produzione della documentazione relativa alla propria iscrizione all albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, alla carta di circolazione del veicolo utilizzato per la esecuzione del trasporto, alla fattura per i corrispettivi inerenti alla prestazione di trasporto, alla documentazione relativa all avvenuto pagamento dell importo indicato ed i calcoli con cui viene determinato l ulteriore corrispettivo dovuto al vettore. (68) La disposizione, nel prevedere che la sanzione dell esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché che la sanzione dell esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge, si applicano alla violazione di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, ha evidentemente inteso sanzionare eventuali inadempimenti delle parti unicamente nelle ipotesi di contratti stipulati verbalmente, dal momento che le disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 si riferiscono ai soli casi in cui le parti non abbiano stipulato un contratto di trasporto in forma scritta. (69) V. art. 6, c. 3, DLG n. 286/2005. (70) Assai complesso appare il problema collegato alla difficoltà e/o alla impossibilità di individuare, nel momento formativo del contratto, e dunque nel momento della sua conclusione, il caricatore, cioè quel soggetto che provvederà per la consegna della merce al vettore, curando nel contempo la sistemazione della stessa sul veicolo adibito al trasporto. Nei trasporti di durata con pluralità di operazioni di trasporto e quindi di caricazione, l individuazione di chi effettuerà le operazioni di caricazione in una delle fasi di esecuzione del contratto non pare davvero possibile. Ma il legislatore non può avere pensato di impedire la formazione del contratto in forma scritta nel caso in cui vi sia una oggettiva impossibilità (o una grande difficoltà) ad individuare chi riveste la qualifica e la natura di caricatore. Appare assai più logica la considerazione che, in siffatte ipotesi, caricatore debba presumersi il committente, con la conseguenza che quest ultimo risponderà, nella duplice veste di committente e di caricatore laddove vengano accertare determinate violazioni. La stessa lettera della legge (nome e sede del committente e, se diverso, del caricatore) pare fare propendere per una coincidenza, in capo al committente, anche della figura e delle funzioni di caricatore, ove questi non sia individuato con esattezza. (71) Nei contratti di trasporto di durata, con esecuzione differita nel tempo e consistenti quindi in una pluralità di prestazioni e di servizi di trasporto, può non essere agevole determinare con esattezza al momento della stipulazione del contratto, la quantità della merce oggetto del trasporto. 16 I CONTRATTI NELL AUTOTRASPORTO DI MERCI

17 di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso; corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento; luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario (72); tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata; data certa (73). Per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio, il contratto deve inoltre contenere: termini temporali per la riconsegna delle merci, estremi della licenza comunitaria, estremi di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni. La mancanza (anche di uno solo) di tali elementi fa ritenere il contratto di trasporto non stipulato in forma scritta (74). Altri elementi (eventuali) la cui ricorrenza non è significativa e decisiva ai fini della riconducibilità del rapporto contrattuale a un contratto di trasporto scritto sono (75): termini temporali per la riconsegna a destinazione del carico, istruzioni aggiuntive del mittente, del vettore e del caricatore. Si rammenta che è prevista la possibilità di stipulare accordi quadro tra le organizzazioni associative di vettori e utenti, nell interesse delle imprese rispettivamente associate, per regolare i relativi rapporti contrattuali (76). Per agevolare la redazione per iscritto dei contratti, con DD sono stati proposti appositi modelli contrattuali tipo (77) (v. paragrafo 533.5) CORRISPETTIVI DEI SERVIZI DI TRASPORTO E COSTI MINIMI DI ESERCIZIO Per un breve periodo, dopo la cessazione del sistema delle tariffe a forcella avvenuta il (78), Questo elemento, essenziale per potere considerare il contratto di trasporto stipulato in forma scritta, non è suscettibile di una aprioristica individuazione che però non deve determinare l impossibilità di concludere il contratto in forma scritta (tale non è sicuramente l intendimento di un legislatore che dimostra una chiara preferenza per tale forma di stipulazione). La soluzione logica è l individuazione di tali elementi per relationem, cioè attraverso il richiamo al documento di trasporto, inserendo, ad esempio, un allegato al contratto contenente il piano ed il programma operativo con indicazione che quantità delle merci trasportate saranno quelli indicati in detti documenti. Tale procedura dovrebbe fare salva la stipulazione scritta del contratto. (72) Nei contratti di trasporto di durata, con esecuzione differita nel tempo e consistenti quindi in una pluralità di prestazioni e di servizi di trasporto, può non essere agevole determinare con esattezza al momento della stipulazione del contratto i luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario. Anche per tale elemento (come per quello già analizzato relativo alla quantità della merce oggetto del trasporto), essenziale per potere considerare il contratto di trasporto stipulato in forma scritta, non sono suscettibili di una aprioristica individuazione che però non deve determinare l impossibilità di concludere il contratto in forma scritta (tale non è sicuramente l intendimento di un legislatore che dimostra una chiara preferenza per tale forma di stipulazione). La soluzione logica è l individuazione di tali elementi per relationem, cioè attraverso il richiamo al documento di trasporto, inserendo, ad esempio, un allegato al contratto contenente il piano ed il programma operativo con indicazione che luoghi di presa in carico e di riconsegna a destinazione saranno quelli indicati in detti documenti. Tale procedura dovrebbe fare salva la stipulazione scritta del contratto. (73) Con DLG n. 214/2008, pubblicato sulla GU n. 11 del , ed entrato in vigore il , al comma 1 art. 6, è stato stabilito che il contratto di trasporto di merci su strada stipulato di regola in forma scritta, deve avere data certa. L attribuzione di data certa a un contratto (e quindi anche al contratto di trasporto) risulta attraverso le seguenti procedure: a) l autenticazione delle firme apposte sul contratto ad opera di notaio; b) la scannerizzazione del documento, firmato da entrambe le parti, e la validazione temporale del file così conseguito con l utilizzo di firma digitale certificata (ai sensi dell art. 1 DLG n. 82/2005, infatti, la validazione temporale è il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, a uno o più documenti informatici, una data e un orario opponibili a terzi); c) la scannerrizzazione di un documento firmato da entrambe le parti ed il successivo invio a mezzo di posta elettronica certificata all indirizzo del vettore (ai sensi infatti dell art. 48 del citato DLG, la data e l ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata, sono opponibili a terzi se conformi alle disposizioni di cui al DPR n. 8, e alle relativa regole tecniche). È inoltre anche ipotizzabile il conseguimento del medesimo risultato con la procedura cosiddetta di autoprestazione postale consistente nella apposizione di timbro postale su piego consegnato chiuso ai sensi dell art. 8 DLG n. 261/1999). (74) V. art. 6, c. 6, DLG n. 286/2005. (75) V. art. 6, c. 4, DLG n (76) Tra gli elementi essenziali di tali accordi di diritto privato, viene individuata l obbligatorietà della forma scritta dei contratti di trasporto stipulati in conformità degli accordi stessi (v. art. 5, n. 2, lettera b), DLG n. 286). (77) In attuazione dell art. 6, c. 2, DLG n. 286/2005: v. decreto dirigenziale recante Determinazione di modelli contrattuali tipo, in attuazione dell articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n (78) La legge n. 298/1974, al Titolo III, il DM ed i successivi provvedimenti di integrazione e di attuazione avevano introdotto rigidi vincoli per ciò che riguarda il corrispettivo del trasporto, con l istituzione del sistema tariffario obbligatorio, nato principalmente per stabilire un equilibrio economico nella gestione delle imprese di autotrasporto, connotate da una estrema polverizzazione, con correlato grave pregiudizio in caso di regime di libero mercato. Così G. Sarzina, La nuova disciplina dell autotrasporto, in Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1975, pagina 42 e seguenti e C. Talice, Riforma della disciplina dell autotrasporto di merci, in Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1986, pagine 675 e seguenti. Occorre tuttavia sottolineare che tale regime non veniva assolutamente rispettato, anche causa gli scarsi controlli, affidati in massima parte agli Uffici della Motorizzazione, oberati di molteplici attività ben più pressanti. L istituto delle tariffe a forcella è stato soppresso dal DLG n. 286/2005, che, all art. 3, c. 1, ha stabilito A decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se anteriore, è abrogato il sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l esercizio dell attività di autotrasporto, di cui al titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni. L importante ed innovativo principio è stato rimarcato dal successivo art. 4, c. 1 dello stesso decreto legislativo in cui si è stabilito A decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12 se anteriore, i corrispettivi per i trasporti di merci su strada sono determinati dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto di trasporto. Dalla suddetta data sono state conseguentemente abrogate le seguenti norme: titolo terzo, legge n. 298, e successive modificazioni; ultimo comma, art. 26, legge n. 298; art. 1, legge n. 450, e successive modificazioni; I CONTRATTI NELL AUTOTRASPORTO DI MERCI 17

18 artt. 2, 3 e 4, DL n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162; DPR n. 56; decreto del Ministro dei trasporti , e successive modificazioni, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 342 del ; decreto del Ministro dei trasporti , e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 356 del ; decreto del Ministro dei trasporti , e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 198 del Il DLG n. 286, sancisce quindi il superamento del regime tariffario previsto dalla legge n. 298/1974, introducendo un sistema di libera contrattazione regolamentata da compensi corrisposti per lo svolgimento dei servizi di autotrasporto di cose per conto terzi. Viene tuttavia ampliato il principio di corresponsabilità in caso di trasporto abusivo, già previsto dall art. 26, c. 3, legge n. 298/1974 con riguardo al committente. In presenza di contratto di trasporto stipulato in forma scritta, il predetto principio di corresponsabilità è stabilito, a determinate condizioni, anche nei casi di violazione, da parte del conducente del veicolo con il quale è stato effettuato il trasporto, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale indicate nel c. 6 dell art. 7 DLG n La norma introduce inoltre oneri a carico del committente nel caso in cui il trasporto sia effettuato sulla base di contratti stipulati non in forma scritta. Ai fini della regolarità amministrativa della circolazione, viene altresì sancito l obbligo per il vettore di esibire, all atto della revisione annuale dei veicoli, un certificato dal quale risulti la permanenza dell iscrizione all Albo nazionale degli autotrasportatori. Per delega del decreto legislativo n. 286 sono stati regolarmente emanati: DD relativo alla definizione di modalità e tempi per l adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, in attuazione dell articolo 11, c. 3, DLG n. 286/2005; DD relativo alla determinazione di un modello di lista di controllo per uniformare le procedure dei controlli, ex art. (12 CDS), sugli autoveicoli adibiti al trasporto delle merci, in attuazione dell articolo 12, c. 4, DLG n. 286/2005; DD relativo alla determinazione di modelli contrattuali tipo, in attuazione dell articolo 6, c. 2, DLG n. 286/2005. A decorrere dal (data dell abrogazione del sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l esercizio dell attività di autotrasporto (di cui al titolo terzo legge n. 298, e successive modificazioni) i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su strada sono determinati dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto di trasporto. Sono da considerarsi nulle le clausole dei contratti di trasporto che comportano modalità e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale. I contratti di trasporto di merci su strada sono stipulati di regola in forma scritta. Tale forma non è da considerarsi obbligatoria ma vi sono collegati effetti differenziati. Nelle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci su strada non stipulati in forma scritta sono applicati gli usi e le consuetudini raccolte nei bollettini predisposti dalle CCIAA. Ai fini dell aggiornamento di usi e consuetudini esistenti, l Osservatorio sulle attività di trasporto, istituito presso la Consulta generale per l autotrasporto, raccoglie gli elementi dai quali, tenuto conto delle condizioni di mercato e dei costi medi delle imprese e constatati i prezzi medi unitari praticati per i servizi di trasporto su base territoriale e settoriale, sono desunti usi e consuetudini trasmessi alle CCIAA. In sede di prima applicazione, l Osservatorio provvede ad elaborare i predetti elementi entro un anno dalla data di entrata in vigore del DLG n. 286; l ulteriore aggiornamento è effettuato con cadenza annuale. Forma dei contratti Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma scritta sono: nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore; numero di iscrizione del vettore all Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso; corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento; luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario. Elementi eventuali dei contratti stipulati in forma scritta sono: termini temporali per la riconsegna della merce; istruzioni aggiuntive del committente o del vettore o del caricatore. Per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale, il contratto di autotrasporto deve contenere: elementi essenziali eventuali in precedenza indicati, ad eccezione delle istruzioni aggiuntive, estremi della licenza comunitaria, ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni. In assenza di anche uno solo degli elementi essenziali, il contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta. Per agevolare l uso della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su strada è stata prevista la determinazione di modelli contrattuali tipo (v. DD ). Accordi volontari Le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto possono stipulare accordi di diritto privato, nell interesse delle imprese rispettivamente associate, per regolare i relativi rapporti contrattuali sulla base della normativa in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale. Elementi essenziali dei predetti accordi sono: indicazione della categoria merceologica alla quale sono applicabili; previsione della obbligatorietà della forma scritta dei contratti di trasporto stipulati in conformità degli accordi stessi; previsione dell obbligo di subordinare la stipula dei contratti alla condizione del regolare esercizio da parte del vettore dell attività di autotrasporto; previsione della responsabilità soggettiva del vettore e, se accertata, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, nei termini di cui alla legge n. 32, art. 2, c. 2, lettera b), numero 3), nei casi di violazione della normativa in materia di sicurezza della circolazione, con particolare riguardo a quelle relative al carico dei veicoli, ai tempi di guida e di riposo dei conducenti e alla velocità massima consentita; previsione della dichiarazione, da parte dell impresa di autotrasporto, con riferimento all operato dei suoi conducenti, dell osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché per la perdita, i danni o l avaria delle merci trasportate; durata predeterminata, comunque non superiore al triennio, con possibilità di proroga tacita, salvo disdetta da comunicarsi entro un congruo periodo di tempo anteriore alla scadenza; individuazione di organismi, composti da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle associazioni dei vettori e di quelle degli utenti, per la verifica sulla corretta applicazione degli accordi; ricorso, in caso di controversie relative agli accordi, ad un tentativo di conciliazione, prima di procedere ad azioni sindacali, affidato ad un soggetto nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli accordi volontari possono prevedere l adozione di un indice di riferimento per la variazione annuale dei costi, con particolare riguardo all andamento del costo del carburante. Gli accordi entrano in vigore dieci giorni dopo la notifica degli stessi, da effettuarsi a cura delle organizzazioni firmatarie, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli accordi collettivi nazionali di settore, stipulati, ai sensi della disciplina tariffaria dettata dalla legge n. 298, e relative dispo- 18 I CONTRATTI NELL AUTOTRASPORTO DI MERCI

19 mittente e vettore hanno potuto liberamente determinare il corrispettivo del trasporto, senza che fosse loro imposto alcun vincolo relativamente a quantificazione e modalità di pagamento (79). Successivamente, per fronteggiare le dannose conseguenze, per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, determinate dal rialzo del prezzo del gasolio che avrebbe potuto pregiudicarne la loro stessa esistenza in un mercato liberalizzato è stata ripristinata.una forma di controllo dei prezzi mediante una specifica disciplina di adeguamento automatico del corrispettivo del trasporto al costo del carburante basato su dati e calcoli predisposti dall Osservatorio sulle attività di autotrasporto (organismo interno alla Consulta dell autotrasporto) (80). È stato creato un meccanismo per il quale il vettore, quando emette la propria fattura nei confronti del mittente per le prestazioni di trasporto eseguite, deve evidenziare, nell ambito della tariffa convenuta, la voce di costo del carburante calcolata come sopra, voce che evidentemente varierà in relazione alla diversa massa del veicolo utilizzato per le prestazioni di trasporto contrattualmente pattuite, e, lo stesso vettore, può procedere ad un adeguamento di quel costo ove si verifichino variazioni di un certo tipo rispetto al costo del carburante preso a riferimento al momento della conclusione del contratto. Per quanto concerne l aspetto più strettamente contabile si fa rinvio ad altra parte come pure si rinvia altrove per la parte relativa ai pagamenti (v. paragrafo 533.4) Ambito di applicazione della norma: soggetti tenuti e soggetti esclusi L art. 83 bis della legge , n. 33, entrato in vigore in data , è applicabile, come emerge dalla intitolazione della norma e come appare evidente dal suo contenuto, all autotrasporto di cose per conto di terzi, con conseguente esclusione di tutte le prestazioni di trasporto svolte a titolo non professionale (81). In una tale ottica, anche se il testo del predetto articolo non fa un riferimento testuale alla figura del mittente professionale, si ritiene che il mittente tenuto all adempimento delle prescrizioni previste dalla norma sia unicamente il mittente strutturato in forma di impresa o di persona giuridica pubblica (82). Si ritiene inoltre che la disciplina si applichi anche ai trasporti internazionali non ravvisandosi alcun motivo per sottrarre al tragitto stradale una normativa concepita al fine di introdurre un meccanismo di tutela per l impresa che effettui, pur nell ambito di un più articolato percorso che interessi diverse modalità di locomozione, prestazioni di servizi di trasporto su strada (83). sizioni attuative, prima della data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali citati, mantengono la loro validità fino alla scadenza indicata negli stessi, e comunque non oltre il (79) Oltre alla cessazione delle tariffe obbligatorie, è stata prevista (art. 3 legge delega n. 32) la decadenza della facoltà di agire in giudizio relativamente a tale regime tariffario. La rigidità di tale assunto normativo ha tuttavia trovato resistenze da parte dei giudici che hanno eccepito che non possa venire totalmente eliso il diritto di tutela in giudizio. Vedansi, in particolare le sentenze del Tribunale di Salerno n. 611/2006, del Tribunale di Ancona n. 38, del Tribunale di Verona che hanno eccepito che la libertà del legislatore di stabilire termini e limiti di esercizio del diritto di agire in giudizio incontra il limite che non può venire totalmente eliso tale diritto, come nella rigida previsione dell art. 3 legge n. 32/2005. (80) L art. 83 bis non era contenuto nel corpo del decreto legge n. 112/2008, ma è stato introdotto nella legge di conversione come frutto di una mediazione tesa a bloccare un già annunciato fermo dell autotrasporto. Mediazione formalizzata nel protocollo di intesa siglato dalle parti in data 25 giugno 2008 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, dopo un esame ed un approfondimento delle richieste presentate dalle associazioni di categoria per pervenire ad ipotesi di soluzione, sul pano normativo ed economico, in grado di supportare le imprese di autotrasporto e di favorirne la crescita, conteneva un preciso impegno ad introdurre un provvedimento contenente disposizioni straordinarie per l adeguamento automatico del prezzo del gasolio e per il pagamento a trenta giorni delle fatture relative alle prestazioni di trasporto eseguite dal vettore. (81) Per ciò che riguarda, in primo luogo, la individuazione dei soggetti tenuti al rispetto della previsione normativa, non c è dubbio che destinatario della norma è il vettore stradale professionale, cioè quel vettore che esercita attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo (secondo la definizione data dall art. 40 della legge n. 298/1074 al trasporto di cose per conto di terzi). Anche dal punto di vista dell utenza dei servizi di trasporto è evidente che il legislatore si é voluto rivolgere unicamente alla (ed abbia inteso considerare solo la) utenza professionale, seguendo peraltro la stessa impostazione data dal decreto legislativo n. 286/2005. Come noto, infatti nel DLG n. 286/2005, nel definire i soggetti individuati come destinatari dello stesso, il legislatore ha fatto riferimento, sia per ciò che riguarda il committente, sia per ciò che riguarda il caricatore, sia, infine, per ciò che riguarda il proprietario delle merci, a detti soggetti in quanto impresa o persona giuridica pubblica. (82) E ciò è del tutto logico in quanto è il contratto di trasporto concluso da un utente professionale a rappresentare la tipologia di traffico da doversi prendere in considerazione e da essere oggetto di una regolamentazione finalizzata a garantire una operatività in sicurezza delle operazioni di trasporto e la sicurezza della circolazione stradale. E questo è stato il motivo per il quale, nell individuare oltre al vettore, gli altri soggetti interessati e coinvolti nelle operazioni di trasporto e destinatari delle regole contenute nel decreto legislativo, fra cui in primo luogo il mittente, si è stabilito che la posizione di tali soggetti rilevava in quanto riconducibili alla figura di impresa o di persone giuridiche pubbliche. Del resto, per propendere per una tale soluzione risulta decisiva la considerazione che, nel menzionare il contratto di trasporto stipulato in forma scritta, l art. 83 bis richiama espressamente l art. 6 del decreto legislativo n. 286/2005, e dunque si riferisce espressamente a quel contratto di trasporto concluso tra l impresa di autotrasporto iscritta all Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l autotrasporto di cose per conto di terzi ed il committente impresa o persona giuridica pubblica (Il comma 4 dell art. 83 bis fa infatti riferimento al contratto di trasporto stipulato in forma scritta ai sensi dell art. 6 DLG n. 286/2005). Una diversa soluzione risulterebbe del resto difficilmente conciliabile con la originaria scelta del legislatore tesa a circoscrivere l applicabilità della normativa appositamente finalizzata ed orientata alla tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale ai soggetti che, coinvolti nelle operazioni di trasporto, agiscano nell esercizio di una attività di impresa o di pubbliche funzioni (v. art. 2, n. 3, legge n. 32). (83) Può ragionevolmente affermarsi che se non vi può essere dubbio alcuno sulla operatività della norma al trasporto internazionale eseguito da vettore nazionale (e dunque iscritto all Albo e in possesso di regolare titolo abilitativo), non ravvisandosi alcun valido motivo per non riconoscere all impresa di autotrasporto il diritto all adeguamento del costo del carburante per la sola ragione che le prestazioni di trasporto vengano effettuate, in tutto o in parte, all estero, un diverso discorso deve essere fatto circa la effettiva possibilità di ritenere destinatario della norma anche l impresa di autotrasporto comunitaria (ma non italiana) o extra comunitaria. Per offrire una soluzione al quesito, può essere utile ricordare che il testo dell art. 83 bis non prevede di fatto la possibilità, per una tale impresa, di richiedere la ingiunzione di pagamento dell eventuale differenza tariffaria, per ottenere la quale occorre produrre, tra l altra documentazione, quella relativa alla iscrizione all Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del richiedente (il comma 9 prevede che per proporre la ingiunzione di pagamento, occorre produrre la documentazione relativa alla propria iscrizione all albo degli I CONTRATTI NELL AUTOTRASPORTO DI MERCI 19

20 Un altro profilo, sempre concernente l ambito di operatività della norma, discende dal meccanismo di calcolo adottato e previsto dal legislatore per l adeguamento del costo del carburante e dall obbligo, per il vettore, di evidenziare, nel contratto di trasporto, o nella fattura emessa per l esecuzione delle prestazioni di trasporto oggetto del contratto, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l esecuzione di dette prestazioni. La previsione che un tale importo deve corrispondere al prodotto dell ammontare del costo medio chilometrico del carburante nel mese precedente a quello dell esecuzione del trasporto, moltiplicato per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura, relativamente ai contratti stipulati in forma scritta, è stata soppressa dalla modifica introdotta dall art. 7 sexies della legge n. 33/2009, che ha reso così liberamente determinabile, ma solo in relazione a tale tipologia di contratti, l importo del costo del carburante sostenuto dal vettore per l esecuzione dei servizi di trasporto convenuti. Trattandosi di adeguamento del costo del carburante, è evidente che l eventuale adeguamento va operato unicamente sulla parte del corrispettivo del trasporto rappresentata dai costi del carburante. Il meccanismo di adeguamento automatico del costo del carburante si ritiene inapplicabile al trasporto di collettame, anche se una tale modalità operativa di trasporto ha una massiccia diffusione nella pratica dei traffici (84). Il meccanismo ideato dal legislatore nel caso di un contratto di trasporto stipulato verbalmente, prevede che la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa di quella relativa al costo del carburante, deve corrispondere ad una quota dello stesso corrispettivo che, fermo restando quanto dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, sia almeno pari a quella identificata come corrispondente a costi diversi dai costi del carburante e che, nel regime transitorio (85), detta quota è pari al: 30 per cento per veicoli di massa complessiva pari o superiore a 20 tonnellate, 20 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 20 tonnellate e pari o superiore a 3,5 tonnellate, 10 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate. Ove la parte del corrispettivo dovuta dal mittente, diversa da quella corrispondente al costo del carburante, risulti di importo equivalente ad una somma inferiore a quella risultante dall applicazione delle quote percentuali di cui sopra, il vettore potrà chiedere al mittente il pagamento della differenza (86) Indicazione in fattura del corrispettivo relativo al costo del carburante Poiché scopo principale della norma è quello di poter procedere a un adeguamento dei costi del trasporto (in aumento o in diminuzione) in relazione al prezzo del carburante, è stata prevista l indicazione (e ciò vale sia per i contratti di trasporto stipulati in forma scritta sia per quelli non stipulati in forma scritta) nel contratto o nella fattura (per i primi), nella fattura (per i secondi, mancando il contratto scritto) della parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l esecuzione delle prestazioni contrattuali (87). Peraltro, appare evidente che la previsione di evidenziare nel contratto la parte del corrispettivo relativa al costo del carburante non sempre può essere attuata. Infatti, nei contratti di trasporto di durata, non è agevole, e anzi può essere impossibile, determinare, all atto della stipulazione del contratto, tragitto e conseguente chilometraggio che il vettore dovrà compiere per l esecuzione dei servizi di trasporto contrattualmente previsti. autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l esecuzione del trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti alla prestazione di trasporto, la documentazione relativa all avvenuto pagamento dell importo indicato ed i calcoli con cui viene determinato l ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei commi 7 e 8.). Ciò deve portare a ritenere che, assai difficilmente, a una tale impresa potrà applicarsi la normativa in esame. Il che potrebbe portare a penalizzare fortemente i vettori nazionali tenuti alla osservanza di determinati livelli tariffari, ed a favorire le imprese di autotrasporto straniere che, nell effettuare in territorio italiano i servizi di trasporto, potrebbero operare con tariffe tali da rendere assai appetibili le loro prestazioni. Vi è inoltre da domandarsi se le disposizioni in esame debbano applicarsi solamente ai contratti di trasporto che prevedano come unica modalità la strada ovvero anche a contratti di trasporto multimodali, evidentemente per la parte di tragitto da compiersi su strada. (84) Se il meccanismo concepito in tale modo può funzionare nell ipotesi di trasporto a carico completo eseguito in forza di un contratto di trasporto, il discorso si fa diverso per determinate tipologie di trasporto, quali, ad esempio, quelle eseguite dai corrieri. In tali casi, infatti, su un veicolo vengono normalmente caricate merci affidate al vettore da diversi mittenti in forza di diversi contratti di trasporto. È evidente che in questo caso, il vettore non potrà legittimamente evidenziare in ciascuna fattura che emetterà nei confronti di ciascun mittente la parte del corrispettivo da questi dovuto e relativo al costo del carburante sostenuto per l esecuzione delle prestazioni contrattuali. È, infatti, del tutto ovvio che il costo del carburante relativo al tragitto percorso verrà sostenuto dal vettore per l esecuzione di una pluralità di prestazioni di trasporto eseguite in forza di una pluralità di contratti di trasporto stipulati da una pluralità di mittenti. L esporre in ciascuna delle fatture emesse nei riguardi dei vari mittenti la voce di costo relativa al carburante utilizzato per l esecuzione dei servizi di trasporto effettuati in conseguenza della stipulazione dei vari contratti, costituirebbe una inutile e irragionevole duplicazione di tali costi. Lo stesso dicasi per un eventuale adeguamento dei costi del carburante che andrebbe suddiviso (ma non si sa in quale proporzione) tra i vari mittenti per evitare la creazione di un perverso meccanismo che avvantaggerebbe, oltre ogni ragionevole limite e previsione, il vettore. (85) V. ultimo periodo del comma 10 art. 83 bis DL n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge n In tale caso, la parte del corrispettivo non legata al gasolio (per la quale comunque opera l adeguamento automatico) non può scendere al di sotto di quella quota percentuale stabilita, a seconda della tipologia dei mezzi impiegati per la esecuzione dei servizi di trasporto, nel 70 per cento, nel 80 per cento e nel 90 per cento del totale dei costi. (86) Il comma 8 stabilisce infatti che laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore diversa da quella di cui al comma 6 risulti indicata in un importo inferiore a quello indicato al comma 7, il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza. (87) I commi 4 e 6 (riferiti, rispettivamente al contratto stipulato in forma scritta ed al contratto stipulato non in forma scritta) stabiliscono che il contratto oppure la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell ammontare del costo chilometrico, determinato secondo i parametri previsti, nel mese precedente a quello dell esecuzione del trasporto, moltiplicato per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura. 20 I CONTRATTI NELL AUTOTRASPORTO DI MERCI

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