Anno 2013 N.RF034. La Nuova Redazione Fiscale

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1 Anno 2013 N.RF034 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 8 OGGETTO GESTIONE SEPARATA INPS: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2013 RIFERIMENTI ART. 1 C. 79 L. 247/2007 ; CIRC. INPS N. 99/2011, N. 709/2012 E N. 27/2013 CIRCOLARE DEL 18/02/2013 Sintesi: a partire dai versamenti del 18/02/2013 si dovrà tenere conto dell aumento delle aliquote contributive della Gestione separata INPS; in particolare, l aliquota contributiva per i soggetti: privi di altra posizione previdenziale obbligatoria, è pari al 27,72% per tutti gli altri soggetti, è pari al 20% Si riepilogano inoltre i soggetti tenuti alla iscrizione alla Gestione separata. Come ogni anno, l INPS, con apposita circolare (27/2013) ha fornito le indicazioni utili per la determinazione degli obblighi contributivi relativi ai soggetti iscritti alla Gestione separata. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA GESTIONE SEPARATA In generale, sono tenuti all iscrizione alla Gestione separata INPS e al conseguente obbligo contributivo le seguenti categorie di soggetti: COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI I collaboratori coordinati e continuativi (cd. "co.co.co." e "co.co.pro.") sono anche detti lavoratori parasubordinati, perché rappresentano una categoria intermedia fra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente. Essi lavorano, infatti in piena autonomia operativa (escluso ogni vincolo di subordinazione) ma nel quadro di un rapporto unitario e continuativo con il committente del lavoro; sono pertanto funzionalmente inseriti nell organizzazione aziendale e possono operare all interno del ciclo produttivo del committente, al quale viene riconosciuto un potere di coordinamento dell attività del lavoratore con le esigenze dell organizzazione aziendale. CONTRIBUTO INPS E VERSAMENTO Nelle collaborazioni coordinate e continuative (a progetto e non) l obbligo contributivo è dovuto: per 2/3 a carico del committente per 1/3 a carico del collaboratore. Tuttavia, il versamento compete al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta in busta paga all'atto della corresponsione del compenso. Nota: si rammenta che, ai fini di una corretta applicazione dell aliquota contributiva, il committente deve acquisire dal lavoratore apposita dichiarazione sulla sua situazione contributiva (eventuale titolarità di pensioni o di ulteriori rapporti assicurativi). Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati - VERSAMENTO: va effettuato: utilizzando il modello F24 entro 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso.

2 Redazione Fiscale Info Fisco 034/2013 Pag. 2 / 8 LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE Per le prestazioni occasionali svolte nell ambito del lavoro autonomo (è esclusa l'attività commerciale) l iscrizione alla Gestione separata, e conseguente obbligo contributivo, scatta: al supero del limite di di reddito anche in presenza di prestazioni svolte verso più committenti. Nota: il reddito imponibile è determinato per differenza tra l ammontare percepito nel periodo d imposta e le spese sostenute specificamente inerenti alla loro produzione (art. 71 c. 2 Tuir). Quindi l imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura. ADEMPIMENTI: il soggetto/prestatore deve: verificare periodicamente l ammontare dei compensi al netto dei costi sostenuti comunicare tempestivamente ai committenti occasionali, all inizio o durante la prestazione, il supero della soglia di esenzione di CONTRIBUTI INPS: la quota del contributo a carico del soggetto: non riduce la base imponibile soggetta alla ritenuta del 20% è deducibile nel quadro RP oneri previdenziali A differenza della collaborazione coordinata o contratto a progetto la ritenuta fiscale del 20% è dovuta anche sull importo a rimborso (rimborsi Km; spese viaggi; alberghi; ecc. - RM 69/2003) la base imponibile previdenziale è al netto dei rimborsi spese Lavoro autonomo occasionale: rispetto al co.co.co (a progetto e non) il lavoro autonomo occasionale si distingue per (art Cod. Civ.): - la completa autonomia del lavoratore circa i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro, dato il mancato potere di coordinamento del committente - la mancanza del requisito della continuità, dato il carattere episodico dell attività lavorativa - il mancato inserimento funzionale del lavoratore nell organizzazione aziendale. COLLABORAZIONI OCCASIONALI (cd. "MINI CO.CO.CO.") L obbligo contributivo riguarda anche quei rapporti di collaborazione (circ. INPS 9/2004): la cui durata non eccede i 30 giorni nel corso dell anno con 1 solo committente e il cui compenso, complessivamente percepito nell anno, risulti Superamento dei limiti: il supero anche di uno solo dei limiti non fa scattare l obbligo del progetto se avviene solo per effetto del susseguirsi di una pluralità di rapporti inoltre non necessariamente il rapporto si trasforma in co. co.pro. (con obbligo del progetto), poiché si potrebbe essere semplicemente in presenza di uno o più contratti d opera resi al committente (Circ. 1/2004 del Min. del Lavoro).

3 Redazione Fiscale Info Fisco 034/2013 Pag. 3 / 8 VENDITORE PORTA A PORTA L attività di procacciatore a domicilio (senza vincolo di subordinazione e senza contratto di agenzia): è iscrivibile all INPS gestione separata INPS qualora il reddito annuo dell attività risulti > Nota: ai fini IVA, al di sotto di tale reddito, il venditore non è tenuto neanche ad aprire la Partita Iva (L. 173/2005 art. 3 e RM 18/2006), in quanto l attività è considerata occasionale. Diversamente se il reddito annuo risulta > l attività non viene considerata occasionale e, di conseguenza, il venditore porta a porta sarà a tutti gli effetti un soggetto passivo IVA. RITENUTA IRPEF: alle prestazioni rese: è applicata una ritenuta a titolo d imposta determinata sull imponibile ridotto del 22% Esempio: provvigione complessiva Deduzione 22% Reddito imponibile Inps/Irpef Ritenuta d imposta (23% x 7.800) Ritenuta INPS (1/3 x 27,72%). 720,72 Limite di ricavi: l INPS (Circ. 103/2004): la norma fissa un limite di reddito e non di "ricavi" (o volume d affari). Considerato che i costi sono forfettizzati, il venditore a domicilio è tenuto alla iscrizione Inps in presenza di provvigioni pari o superiori a (infatti 78% x = ). Se nel corso dell anno viene superata la soglia di.5.000: l incaricato alla vendita diventa soggetto passivo IVA a decorrere dalla prima operazione che comporta il superamento del suddetto limite; da tale data: decorrono i 30 giorni per l apertura della partita IVA il contribuente inizia ad adempiere gli obblighi IVA. sono soggette ad IVA le operazioni che determinano la quota di reddito eccedente la soglia DICHIARAZIONE IVA: il venditore soggetto passivo IVA deve presentare la dichiarazione Iva: obbligatoriamente in via autonoma: se non possiede altri redditi da dichiarare anche unificata: in caso contrario. ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE (DI SOLO LAVORO) Con riferimento agli associati in partecipazione l obbligo contributivo riguarda soltanto i soggetti che apportano esclusivamente lavoro. In tal caso, il contributo è pari a: 55% a carico dell associante 45% a carico dell associato Diversamente, non sono soggetti all obbligo contributivo gli associati in partecipazione: - che apportano esclusivamente capitale (beni o denaro) ovvero sia capitale che lavoro (cd apporto misto) il cui reddito è qualificabile come reddito di capitale - che apportano esclusivamente lavoro, ma iscritti ad un Albo professionale - imprenditori, per i quali il compenso concorre alla formazione del reddito d impresa

4 Redazione Fiscale Info Fisco 034/2013 Pag. 4 / 8 Esempio: l associato percepisce nel euro compensi relativi anno 2012: Ricevuta del 23/01/2013 Compenso di associazione in partecipazione Ritenuta 20% Totale % del contributo IVS ( x 27,72%) 1.247,40 (a carico associato) Netto da pagare 6.752,60 SOCI - AMMINISTRATORI DI SRL In base all interpretazione autentica del DL 78/2010 ed ai chiarimenti della Corte Costituzionale sent.15/2012, il socio lavoratore di una srl commerciale che contestualmente: partecipa personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza sia anche amministratore della stessa riscuotendo specifico compenso ha l obbligo di doppia iscrizione all INPS (v. Info Fisco 025/2012). Pertanto, lo stesso dovrà necessariamente procede all iscrizione e contribuzione: alla Gestione IVS: per il lavoro prestato in qualità di socio alla Gestione separata INPS: per il compenso percepito in qualità di amministratore. LAVORATORE AUTONOMO SENZA CASSA Il professionista, privo di cassa previdenziale: addebita in fattura, a titolo di rivalsa, il contributo del 4% sull ammontare del compenso professionale soggetto ad IVA e ritenuta di acconto IRPEF. Rossi Sergio P.Iva FATTURA N. 15 DEL 15/02/2013 Consulenza 2.000,00 Contributo 4% 80,00 Totale imponibile 2.080,00 IVA 21 % 436,80 Totale fattura 2.516,80 Ritenuta d acconto del 20% su ,00 Netto da pagare 2.100,80 Nota: l'esercizio di tale facoltà ha rilevanza solo nei rapporti fra il professionista ed il cliente ed è del tutto ininfluente ai fini del versamento alla Gestione Separata, poiché a quest'ultimo dovrà comunque provvedere, per l intero importo, il professionista. BASE IMPONIBILE Come noto, i liberi professionisti dichiarano i redditi provenienti dalla loro attività: nel quadro RE (redditi da lavoro autonomo) in caso di esercizio in forma associata, nel quadro RH (redditi di partecipazione). La base imponibile previdenziale è pari all imponibile fiscale, così come risulta dalla dichiarazione dei redditi e dagli accertamenti definitivi; è quindi definita per differenza fra i compensi percepiti e le spese di gestione, secondo i criteri previsti dall art. 54 del TUIR.

5 Redazione Fiscale Info Fisco 034/2013 Pag. 5 / 8 Poiché il contributo è rapportato al reddito conseguito nell'anno di riferimento e quest'ultimo è noto solo a consuntivo, il versamento avviene: seguendo il meccanismo di acconto e saldo alle scadenze previste dal fisco per i versamenti IRPEF. LAVORATORI AUTONOMI CON CASSA PREVIDENZIALE Per quanto riguarda l obbligo contributivo dei soggetti provvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza, si rammenta che: i pensionati che continuano a svolgere l attività professionale sono tenuti al versamento di un contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza, applicando un aliquota non inferiore al 50% di quella ordinariamente prevista (art. 18, c. 11 del DL 98/2011 e circ. INPS 99/2011). A tal fine le singole Casse previdenziali dovevano adeguare i propri statuti entro lo scorso 06/01/2012; in mancanza, scatta l applicazione automatica della contribuzione a carico dei suddetti soggetti (aliquota non inferiore al 50 % di quella prevista in via ordinaria). In ogni caso, detti soggetti sono esclusi dall obbligo contributivo alla Gestione separata. devono versare il contributo alla Gestione separata INPS (art. 18, c. 12, DL 98/2011): i soggetti che svolgono un attività di lavoro autonomo il cui esercizio non è subordinato all iscrizione ad un Albo professionale i soggetti che pur svolgendo un attività professionale il cui esercizio è subordinato all iscrizione ad un Albo professionale - non sono iscritti alla propria Cassa - e non versano il contributo soggettivo e ciò per disposizione dello Statuto della Cassa o per scelta. Nota: ciò si verifica in quanto lo Statuto di alcune Casse (es: ingegneri e architetti, avvocati, commercialisti) prevede l esclusione dall obbligo di iscrizione e/o di versamento del contributo soggettivo per i soggetti: a) che non raggiungono un determinato reddito minimo b) che esercitano l attività di tirocinio o praticantato c) che risultano già iscritti ad un altra copertura contributiva per un altra attività contestualmente esercitata oltre a quella professionale. Circ. INPS 99/2011: Tali soggetti continueranno ad essere destinatari dell obbligo contributivo alla Gestione separata Inps, in considerazione del fatto che i redditi percepiti non risultano assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria. Inoltre, la stessa rammenta che: l eventuale pagamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, ossia un contributo non correlato all erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta esclusione dal versamento alla gestione separata. OPERAZIONE POSEIDONE Si rammenta che l INPS, al fine di recuperare il mancato versamento di contributi, ha attivato la cd Operazione PoseidOne, ovvero ha inviato lettere di invito al pagamento dei contributi dovuti alla Gestione separata ai professionisti che: hanno dichiarato redditi di lavoro autonomo hanno versato alla Cassa di appartenenza esclusivamente il contributo integrativo non hanno versato i contributi alla Gestione separata INPS per detti redditi.

6 Redazione Fiscale Info Fisco 034/2013 Pag. 6 / 8 CARTELLE DI PAGAMENTO Per i professionisti ai quali è pervenuta una cartella di pagamento dei contributi previdenziali, l INPS precisa che (Messaggio Inps 709/2012): se lo statuto della Cassa previdenziale di appartenenza prevede l iscrizione facoltativa, la mancata iscrizione dell interessato non comporta l obbligo contributivo alla Gestione separata Mess. Inps 709/2012: considerato che l obbligo è strettamente collegato alla volontà del contribuente stesso e alle disposizioni che regolamentano le modalità di iscrizione delle casse stesse, il contribuente potrà esplicitare anche ora per allora la sua scelta, chiedendo alla Cassa di categoria di poter versare la contribuzione omessa in presenza di regimi previdenziali che escludano la possibilità di iscrizione alla Cassa per alcune tipologie di professionisti, resta fermo l obbligo contributivo alla gestione separata. Pertanto, a fronte della richiesta di pagamento da parte dell INPS nei confronti di un professionista che non risulta iscritto alla Cassa previdenziale: se il professionista non ha versato il contributo soggettivo per opzione (lo Statuto della Cassa lo consentiva): lo stesso può scegliere di versare l omessa contribuzione: alla Gestione separata come richiesto con la cartella di pagamento ovvero, alla Cassa di appartenenza. In tal caso l accertamento sarà annullato previa acquisizione della relativa documentazione. Nota: a tal fine dovrà essere fornita la seguente documentazione: - copia della ricevuta di pagamento del versamento del contributo alla Cassa - copia del provvedimento della Cassa di autorizzazione al pagamento dei contributi dovuti per l anno di riferimento dell accertamento - copia della delibera di riscatto se il professionista non ha versato il contributo soggettivo per obbligo (lo Statuto della Cassa non lo consentiva): l accertamento non può essere annullato ed il contribuente deve versare i contributi dovuti alla Gestione separata. Spedizionieri doganali non dipendenti Assegnisti di ricerca Dottori di ricerca Amministratori locali Medici con contratto di formazione specialistica ALTRE FIGURE ISCRIVIBILI ALLA GESTIONE SEPARATA possono essere iscritti come collaboratori o professionisti, purché sussistano i requisiti tipici delle categorie sono iscritti alla Gestione Separata, per espressa previsione dell art. 51, c.6 della L. 449/97 sono iscritti alla Gestione Separata i beneficiari di borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca gli amministratori locali, che alla data di assunzione dell incarico sono iscritti o continuano ad essere iscritti ad una gestione previdenziale non di lavoro dipendente, beneficiano di un versamento contributivo nella suddetta gestione per quote forfettarie mensili ad opera degli enti locali di appartenenza sono soggetti al contributo alla Gestione Separata per il trattamento economico percepito

7 Redazione Fiscale Info Fisco 034/2013 Pag. 7 / 8 ALIQUOTE E MASSIMALE APPLICABILI PER IL 2013 A seguito delle modifiche operate dalla cd Riforma Fornero viene stabilito, per il 2013: contributo per malattia e maternità: il mantenimento dell aliquota contributiva (già vigente nel 2012) pari al 27% a cui si aggiunge, per i soli soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, la maggiorazione dello 0,72% (e quindi 27,72%) a titolo assistenziale per il finanziamento delle prestazioni relative a maternità, assegno per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale) aliquota altri soggetti: l innalzamento al 20% dell aliquota contributiva per i pensionati e gli iscritti ad altre forme previdenziali (per il 2012 era pari al 18%). Nei confronti di tali soggetti continua a non essere prevista alcuna contribuzione di natura assistenziale. Sul punto, con la circolare n. 27/2013 l INPS, ribadendo quanto precisato dalla L. 92/2012, ha: confermato per il 2013 la misura delle aliquote rispettivamente pari al 27,72% (soggetti sprovvisti di altra copertura previdenziale) e al 20% (per gli altri soggetti) individuato: il massimale di reddito contributivo annuo, in il minimale di reddito annuo per l accredito contributivo, in ; pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene: - con l'aliquota del 20%: avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di.3.071,40 - con l'aliquota del 27,72%: avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo pari ad ,96 (di cui 4.146,39 ai fini pensionistici). Nota: qualora alla fine dell'anno il predetto minimale non sia stato raggiunto vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato ( art. 2, L. 335/95). SOGGETTO dal 2013 Minimale Massimale senza altra copertura previdenziale obbligatoria 27,72% altri soggetti (pensionati e iscritti ad altre forme previdenziali) 20,00% DECORRENZA Si rammenta che le nuove aliquote vanno applicate (Circ. Inps 27/2013): in generale: ai compensi pagati dal 1/01/2013, anche se riferiti a prestazioni effettuate nel 2012 per co.co.co. e collaboratori a progetto: in virtù del principio di cassa allargata ai compensi pagati entro il 12/01/2013 e riferite a prestazioni effettuate nel 2012 sono assoggettati alle aliquote previste per il 2012 TERMINI E MODALITA DI VERSAMENTO Le modalità ed i termini per il versamento dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS nonché le percentuali di ripartizione dell onere vengono così riepilogate:

8 Redazione Fiscale Info Fisco 034/2013 Pag. 8 / 8 PROSPETTO DI SINTESI PRESTAZIONI TIPOLOGIA CARATTERISTICHE INPS GEST. SEPARATA TRATTAMENTO FISCALE CASSA ALLARG. Collaborazione coordinate e continuative (cd. co.co.co. ) Fattispecie tassative: amministratori pensionato di vecchiaia attività sportive CONTINUATIVE OCCASIONALI ALTRO Lavoro a progetto o fase di programma (cd. co.co.pro. ) Collaborazione occasionale (cd. mini co.co.co. ) Lavoro autonomo occasionale senza collaborazione Attività commerciale occasionale Associato in Partecipazione di solo lavoro Lavoratore autonomo senza Cassa - durata complessiva anche > 30 gg in 1 anno oppure - compenso complessivo percepito nell anno solare di importo anche > durata complessiva < 30 gg in 1 anno solare con 1 stesso committente e congiuntamente - compenso percepito nell anno solare < Rapporto occasionale senza alcuna coordinazione (o subordinazione) col committente 2/3 carico committente 1/3 carico prestatore Come sopra se compensi "netti" > NO 55% carico associante 45% carico associato Contributo e versamento a carico del prestat.; rivalsa del 4% Ritenute Irpef progressiva (Busta paga + CUD quali redd. assimilati al lavoro dipend.) Ritenuta 20% (ritenuta 23% sul 50% solo se provvigione ) Ritenuta 20% 45% carico associato deducibile a RP Ritenuta 20% (anche su rivalsa) Reddito professionale SI NO LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 SOGGETTI CAUSALE CONTRIBUTO TERMINE VERSAMENTO co.co.pro. co.co.co. venditore porta a porta lavoratore autonomo occasionale Associato in partecipazione Lavoratore autonomo: senza cassa non iscritto alla cassa CXX : se privi di altra copertura previdenziale (27,72%) C10: per gli altri soggetti (20%) PXX : se privi di altra copertura previdenziale (27,72%) P10: per gli altri soggetti (20%) Entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso Entro il termine di versamento delle imposte sui redditi con la modalità dell'acconto e del saldo

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