Manovra correttiva: guida alla lettura articolo per articolo a cura di Pietro Gremigni Consulente aziendale

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1 Guida al Lavoro MANOVRA CORRETTIVA Manovra correttiva: guida alla lettura articolo per articolo a cura di Pietro Gremigni Consulente aziendale 5 commi 3 e segg. 6 7 Cariche elettive: riduzione o eliminazione di indennità o gettoni di presenza Incarichi e compensi nella Pa Viene stabilita una riduzione variabile, da carica a carica, dei compensi/gettoni di presenza spettanti a una serie di cariche elettive in ambito nazionale o locale. All interno di una manovra volta a ridurre(del 10%) i compensi spettanti agli organi di amministrazione della Pa (eccetto Regioni, Province autonome ed enti del Ssn), e al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, dall anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell anno Soppressione Enti Con effetto dal 31 maggio 2010, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle relative attività previste dal Dlgs n. 81/ 2008, l Ipsema e l Ispesl sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all Inail, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro. L Ipost è soppresso e le relative funzioni sono trasferite all Inps, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro. Dal 31 maggio 2010, l Istituto affari sociali è soppresso e le relative funzioni sono trasferite all Isfol. Dal 31 maggio 2010, l Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (Enappsmsad) è soppresso e le relative funzioni sono trasferite all Enpals. Le Commissioni mediche di verifica operanti nell ambito del Ministero dell economia e delle finanze sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle Province a speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse. 8 Sicurezza sul lavoro 9 Pa: trattamento economico Gli articoli 28 e 29 del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sicurezza), in materia di rischio da stress lavoro-correlato, non si applicano alle amministrazioni pubbliche fino al 31 dicembre 2010 (anziché 1 agosto 2010). Per gli anni 2011, 20 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell anno 2010, fatto salvo il pagamento dell indennità di vacanza contrattuale con decorrenza Dal 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno Dall anno 2015 le amministrazioni dello Stato possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere quello delle unità cessate nell anno precedente. XXI

2 MANOVRA CORRETTIVA Guida al Lavoro XXII 10 Prestazioni di invalidità Per le domande presentate dal 1 giugno 2010 la percentuale di invalidità del 74% prevista dall articolo 9 del Dlgs n. 509/1988 è elevata nella misura pari o superiore all 85%. Alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonché alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall Inps si applicano le disposizioni dell articolo 9 del Dlgs n. 38/2000 e dell articolo 55, 5, della legge n. 88/ 1989 che prevedono la possibilità di rettificare in qualsiasi momento per errore le prestazioni erogate da parte dell ente erogatore. Agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui al 1 dell articolo 55-quinquies del Dlgs n. 165/2001, ossia si prevede la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 400 ad euro Il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno all immagine subiti dall amministrazione. Pensioni Pensione di vecchiaia - I soggetti che a decorrere dal 2011 maturano il diritto all accesso al pensionamento di vecchiaia confermato a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all età prevista per le lavoratrici del pubblico impiego, la decorrenza della pensione decorre: a) per coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, una volta trascorsi mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; b) per coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata Inps, una volta trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al 9 dell articolo 59 della legge n. 449/1997 che prevede che, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell anno. Pensioni di anzianità - Per i soggetti che maturano i previsti requisiti per la pensione di anzianità (legge n. 243/2004) a decorrere dal 1 gennaio 2011 l accesso al pensionamento decorre: a) per coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; b) per coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata Inps, trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; c) per il personale del comparto Scuola si applicano le disposizioni di cui al 9 dell articolo 59 della legge n. 449 /1997 (v. sopra). Totalizzazione - Viene sostituito l articolo 5, 3, del Dlgs n. 42/2006 che disciplina la totalizzazione dei periodi assicurativi. Pertanto ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilità la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione. Deroghe - Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima del 31 maggio 2010 continuano ad applicarsi nei confronti dei:

3 Guida al Lavoro MANOVRA CORRETTIVA Trattamento fine servizio Pa Doppia contribuzione autonomi a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro; b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età, in relazione ad alcuni profili professionali specifici. Nei limiti di unità le regole previgenti si applicano anche ai seguenti lavoratori, ancorché maturino i requisiti per l accesso al pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2011: - ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità; - ai lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010; - ai lavoratori che, al 31 maggio 2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (ad esempio credito) di cui all art. 2, 28, legge n. 662/1996. L Inps provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori cui si applicano le deroghe per mobilità che intendono avvalersi, a decorrere dal 1 gennaio 2011, del regime delle decorrenze dalla normativa previgente. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di domande di pensione, non verranno prese in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti. Indennità di buonuscita Dal 31 maggio 2010, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche il riconoscimento dell indennità di buonuscita, dell indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall impiego è effettuato: a) in un unico importo annuale se l ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a euro; b) in due importi annuali se l ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a euro ma inferiore a euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a euro e il secondo importo annuale è pari all ammontare residuo; c) in tre importi annuali se l ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a euro, in tal caso il primo importo è pari a euro, il secondo a euro e il terzo importo annuale è pari all ammontare residuo. Le disposizioni precedenti non si applicano in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010, nonché alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall impiego presentate e accolte prima del 31 maggio 2010 a condizione che la cessazione dell impiego avvenga entro il 30 novembre. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 20 c.c. in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 20 c.c., con applicazione dell aliquota del 6,91%. Il decreto modifica il recente orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 3240/2010) in materia di doppia contribuzione dei lavoratori autonomi. L art. 1, 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all assicurazione prevista per l attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell Inps. Restano, pertanto, esclusi dall applicazione di tale norma i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l iscrizione alla gestione separata Inps. XXIII

4 MANOVRA CORRETTIVA Guida al Lavoro XXIV Sisma del 1990 e alluvione del 1994 I benefici previsti dall articolo 4, 90, legge n. 350/2003 (sisma insiciliaestdel1990),el articolo3-quater,1,dellaleggen.17/ 2007 (alluvione del 1994 in Piemonte) a favore dei soggetti colpiti dagli eventi stessi, si applicano esclusivamente ai versamenti tributari nonché ai connessi adempimenti. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato a titolo di contribuzione dovuta. 13 Casellario Inps È istituito presso l Inps il «Casellario dell Assistenza» per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Il Casellario costituisce l anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. I predetti enti, trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario le informazioni relative a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall Inps. Liquidazione prestazioni assistenziali - Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati. I titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l anno in corso. 18 Accertamenti: il ruolo dei Comuni 28 Incrocio dati Inps e Agenzia Entrate I Comuni partecipano all attività di accertamento fiscale e contributivo, attraverso, principalmente, la segnalazione all Agenzia delle Entrate, alla Guardia di finanza e all Inps di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti, per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi. Inoltre l Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei Comuni le dichiarazioni fiscali. La partecipazione dei Comuni all accertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33% (anziché 30%) delle maggiori somme riscosse. L Agenzia delle Entrate esegue specifici controlli sulle posizioni dei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati sui quali, in base ai flussi informativi dell Inps, risultano versati i contributi previdenziali e non risultano effettuate le previste ritenute. 29 Riscossione tributaria L avviso di accertamento emesso dall Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, deve contenere anche l intimazione ad adempiere (entro il termine di presentazione del ricorso) all obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati. L atto notificato è atto esecutivo e decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell esecuzione forzata.

5 Guida al Lavoro MANOVRA CORRETTIVA L agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l accertamento è divenuto definitivo. 30 Riscossione Inps Dal 1 gennaio 2011, l attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. L avviso, per i crediti accertati dagli uffici, dovrà altresì contenere l intimazione ad adempiere l obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di 90 giorni dalla notifica nonché l indicazione che, in mancanza del pagamento, l agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad esecuzione forzata. Per i crediti accertati dagli uffici, il debitore può proporre ricorso amministrativo contro l atto di accertamento nei termini previsti dalla normativa vigente, in relazione alla natura dell obbligo contributivo, e comunque non oltre 90 giorni dalla notifica dell avviso di addebito. Il ricorso, presentato all organo amministrativo competente a decidere sulle singole materie, dovrà obbligatoriamente essere trasmesso anche all Inps che provvederà a consegnare l avviso di addebito all agente della riscossione dopo la decisione di reiezione del competente organo amministrativo, qualora, entro 5 giorni dalla notifica della decisione stessa, non sia data dimostrazione dell avvenuto pagamento delle somme dovute. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia stato proposto ricorso, in assenza di pagamento, l agente della riscossione nei successivi 30 giorni e, sulla base del titolo esecutivo e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata. L espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l accertamento è divenuto definitivo e, in caso di riscossione frazionata, anche in pendenza di giudizio, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello entro il quale deve essere effettuato il pagamento. 31 Compensazione F24 A decorrere dal 1 gennaio 2011, la compensazione dei crediti tramite mod. F24 relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell importo dei debiti, di ammontare superiore a euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. 33 Stock options per i manager Sui compensi erogati sotto forma di bonus e stock options, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una aliquota addizionale del 10%. 38 Prestazioni agevolate Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario, comunicano all Inps, con modalità telematiche i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero del lavoro. L Inps e l Agenzia delle Entrate si scambieranno i dati sui soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate. L aver fruito indebitamente di prestazioni agevolate fa scattare la sanzione amministrativa da 500 a euro Conguaglio fiscale delle pensioni Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione non superiori a euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio. XXV

6 MANOVRA CORRETTIVA Guida al Lavoro Processo per opposizione alla cartella di pagamento Inps Esonero da decadenza riscossione contributi Vengono fissati termini precisi per l eventuale sospensione dell efficacia dell iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali in caso di opposizione. Il giudice, quando accoglie la domanda di sospensione, fissa il termine della trattazione della causa entro 30 giorni. La causa deve essere decisa entro 0 giorni. Alla scadenza del termine di 150 giorni riprende comunque efficacia l iscrizione a ruolo. Non si applica la decadenza dalla riscossione dei contributi non iscritti a ruolo nei termini previsti dalla legge (art. 25, Dlgs n. 46/ 1999) per il periodo dall al , in relazione ai contributi non versati e agli accertamenti notificati dopo il 1 gennaio Sisma Abruzzo Nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma dell aprile del 2009 in Abruzzo titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, con volume d affari non superiore a euro, il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari è prorogato al 31 dicembre Nei confronti degli stessi soggetti indicati in precedenza, il termine di scadenza della sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali è prorogato al 15 dicembre Ricercatori all estero È da escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dal 31 maggio 2010 ed entro i cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. I predetti compensi non costituiscono base imponibile per l Irap. L agevolazione (esclusione del 90% dalla base imponibile) decorre dal 2011 per il primo periodo di imposta e per i successivi due, sempre che permanga la residenza in Italia. 53 Retribuzione per incremento produttività Le somme erogate nel 2011 ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale sono soggette a una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a euro. Sulle stesse somme e per lo stesso periodo si applicheranno sgravi contributivi sia per il lavoratore che per il datore di lavoro nei limiti delle risorse stanziate in base a quanto previsto dalla legge n. 247/2007. L'entità dell'agevolazione e dello sgravio saranno stabiliti dal Governo, entro il 31 dicembre nasce libreria digitale, Aggiornamento in un click. Pagin@24 è l innovativa libreria digitale dove puoi scegliere e acquistare in formato PDF le pubblicazioni del Gruppo 24 Ore. La soluzione più semplice e veloce per il tuo aggiornamento. SCEGLI il tuo ebook. è facile! ACQUISTA Risparmi fino al 50% Scarica la pubblicazione in PDF LEGGI e stampa, è comodo e veloce! a&b - actionandbranding.com XXVI

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