(Avvisi) PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI COMMISSIONE EUROPEA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "(Avvisi) PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI COMMISSIONE EUROPEA"

Transcript

1 C 134/10 Gazzetta ufficiale dell Unione europea V (Avvisi) PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI COMMISSIONE EUROPEA INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER LA SELEZIONE DEL REGISTRO DEL DOMINIO DI PRIMO LIVELLO.eu (2013/C 134/06) 1. Contesto Il regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa in opera del dominio di primo livello.eu, adottato il 22 aprile 2002, è stato pubblicato ed è entrato in vigore il 30 aprile 2002 ( 1 ). Il regolamento prevede che la Commissione europea designi un registro di dominio di primo livello (TLD) incaricato dell organizzazione, amministrazione e gestione del TLD.eu. Nell articolo 2 del regolamento il registro è definito «l organismo al quale sono affidate l organizzazione, l amministrazione e la gestione del dominio di primo livello.eu, tra cui la manutenzione delle corrispondenti banche dati e dei servizi correlati di interrogazione destinati al pubblico, la registrazione dei nomi di dominio, la gestione del registro dei nomi di dominio, la gestione dei server dei nomi di dominio di primo livello del registro e la diffusione dei file di zona relativi ai domini di primo livello». Inoltre, il regolamento (CE) n. 874/2004, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello.eu e i principi relativi alla registrazione, è stato adottato il 28 aprile 2004, poi pubblicato ed entrato in vigore il 30 aprile 2004 ( 2 ). È stato poi modificato dal regolamento (CE) n. 560/2009. Secondo il considerando 1 del regolamento, «Il registro [ ] è un organismo senza fini di lucro che deve operare e fornire servizi a prezzi accessibili che garantiscano esclusivamente la copertura dei costi operativi.» In seguito ad invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 3 settembre 2002 (C 208/08), con decisione del 21 maggio 2003 relativa alla designazione del registro del dominio di primo livello (decisione 2003/375/CE) ( 3 ), la Commissione ha designato l European Registry for Internet Domains (EURID) quale registro incaricato dell organizzazione, amministrazione e gestione del dominio di primo livello.eu. Il primo contratto tra la Commissione e l operatore del registro.eu (EURID) è stato firmato il 12 ottobre 2004 per un periodo di 5 anni e rinnovato nel 2009 per altri 5 anni. Il contratto attuale scade pertanto il 12 ottobre ( 1 ) GU L 113 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 162 del , pag. 40. ( 3 ) GU L 128 del , pag. 29. Il presente invito a manifestare interesse ha lo scopo di stimolare le candidature delle organizzazioni interessate alla procedura di selezione del registro connessa al futuro funzionamento del dominio di primo livello.eu. La procedura di selezione si basa su un invito generale e su principi di obiettività, non discriminazione e trasparenza. Le caratteristiche e i compiti del registro figurano negli articoli 3, 4 e 5 del regolamento. La Commissione desidera sottolineare in particolare: «Articolo 3 2. Il Registro è un organismo senza scopo di lucro istituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro. Esso ha la propria sede legale, amministrazione centrale e sede di affari principale nel territorio della Comunità europea. 3. Dopo aver ottenuto il consenso della Commissione, il Registro conclude il contratto che prevede la delega del codice del dominio di primo livello geografico.eu. 4. Il Registro del dominio di primo livello.eu non agisce direttamente in quanto Conservatore. Articolo 4 1. Il Registro rispetta le regole, le politiche e le procedure stabilite nel presente regolamento e i contratti di cui all articolo 3. Il Registro applica procedure trasparenti e non discriminatorie. 2. Il Registro: a) organizza, amministra e gestisce il dominio di primo livello.eu secondo criteri di interesse pubblico e conformemente ai principi di qualità, efficienza, affidabilità e accessibilità; b) registra nel dominio di primo livello.eu, a cura di qualsiasi conservatore del Registro accreditato, i nomi di dominio richiesti da:

2 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 134/11 i) qualsiasi impresa che abbia la propria sede legale, amministrazione centrale o sede di affari principale nel territorio della Comunità europea; o ii) qualsiasi organizzazione stabilita nel territorio della Comunità europea, fatta salva l applicazione della normativa nazionale; o iii) qualsiasi persona fisica residente nel territorio della Comunità europea; c) applica diritti, direttamente connessi ai costi sostenuti; d) mette in applicazione la politica e la procedura di risoluzione delle controversie in sede extragiudiziale basata sul recupero dei costi al fine di risolvere prontamente i conflitti tra titolari di nomi di dominio concernenti i diritti connessi a detti nomi, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale, nonché le controversie inerenti a singole decisioni prese dal Registro. Tale politica è adottata conformemente all articolo 5, paragrafo 1 e prende in considerazione le raccomandazioni dell Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI). Detta politica prevede adeguate garanzie di carattere procedurale per le parti interessate e si applica lasciando impregiudicate le possibili vie di ricorso giurisdizionale; e) adotta ed espleta le procedure per il riconoscimento dei Conservatori del dominio.eu e garantisce condizioni di concorrenza effettive ed eque tra detti Conservatori; f) assicura l integrità delle basi di dati dei nomi di dominio. Articolo 5 Quadro politico 1. La Commissione, previa consultazione del registro, adotta regole di politica pubblica relative alla messa in opera e al funzionamento del dominio di primo livello.eu e i principi di politica pubblica in materia di registrazione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all articolo 6, paragrafo 3. Tale politica include segnatamente: a) una politica per la risoluzione delle controversie in sede extragiudiziale; b) una politica pubblica in materia di registrazione abusiva e a fini di speculazione dei nomi di dominio, compresa la possibilità di procedere per fasi alla registrazione di nomi di dominio per assicurare ai titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dalla legislazione nazionale e/o comunitaria e agli organismi pubblici un adeguato lasso di tempo per la registrazione dei loro nomi; c) una politica relativa all eventuale revoca di nomi di dominio, comprendente la questione bona vacantia ; d) questioni di lingua e di concetti geografici; e) trattamento dei diritti di proprietà intellettuale e altri diritti. 2. Entro tre mesi dall entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri possono comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco limitato di nomi generalmente riconosciuti in relazione ai concetti geografici e/o geopolitici che interessano la loro organizzazione politica o territoriale e che possono: a) non essere registrati; oppure b) essere registrati solo in un dominio di secondo livello conformemente alle regole di politica pubblica. La Commissione comunica immediatamente al Registro l elenco dei nomi notificati cui si applicano detti criteri. La Commissione procede alla pubblicazione dell elenco contestualmente alla comunicazione al Registro. Qualora entro 30 giorni dalla data della pubblicazione uno Stato membro o la Commissione sollevino un obiezione riguardo a una menzione contenuta in un elenco notificato, la Commissione adotta provvedimenti per ovviare alla situazione, conformemente alla procedura stabilita all articolo 6, paragrafo Prima di cominciare le operazioni di registrazione, il Registro adotta la politica iniziale di registrazione per il dominio di primo livello.eu in consultazione con la Commissione e le altre parti interessate. Il Registro applica, nella politica di registrazione, le regole di politica pubblica adottate a norma del paragrafo 1, tenendo conto dell elenco di eccezioni di cui al paragrafo La Commissione informa periodicamente il Comitato di cui all articolo 6 delle attività di cui al paragrafo 3 del presente articolo.» La valutazione e selezione del registro avverranno in base ai criteri di selezione adottati in conformità del regolamento e illustrati nel presente invito. La Commissione può decidere di ricorrere ad esperti esterni che la coadiuvino nella valutazione; gli esperti saranno selezionati in base alle loro competenze, indipendenza e conoscenza specifica del mercato. 2. Invito a presentare candidature In conformità al regolamento (CE) n. 733/2002 relativo alla messa in opera del dominio di primo livello.eu, la Commissione invita a manifestare interesse per la selezione di un registro incaricato dell organizzazione, dell amministrazione e della gestione del dominio di primo livello.eu. Per agevolare il compito dei candidati e uniformare il tipo di informazioni presentate, negli allegati al presente invito sono contenute le informazioni richieste dalla Commissione. Le candidature devono rispettare le informazioni indicate negli allegati. La candidatura deve essere firmata da un rappresentante autorizzato dell organismo interessato. I candidati possono, a loro discrezione, fornire informazioni aggiuntive attinenti; tuttavia, le candidature che non contengano tutte le informazioni indicate

3 C 134/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea negli allegati non saranno considerate valide. La candidatura deve comprendere anche una copia elettronica della manifestazione di interesse. Le candidature devono essere presentate in un unica fase. Il registro è selezionato a seguito del presente invito a manifestare interesse e non vi saranno altri inviti per la selezione. Le candidature che non perverranno entro le date fissate di seguito non saranno prese in considerazione nell ambito del presente invito. Le manifestazioni di interesse nell ambito del presente invito devono pervenire per raccomandata entro il 20 giugno 2013 (fa fede il timbro postale) o devono essere consegnate (di persona, tramite un rappresentante autorizzato o mediante un corriere privato) all indirizzo indicato entro il 20 giugno 2013, alle ore 17:00. La presentazione della domanda sarà comprovata dalla ricevuta, firmata e datata da un funzionario del servizio indicato di seguito. Le manifestazioni di interesse devono essere presentate in quattro copie (tre rilegate e una non rilegata) ed essere redatte in una delle lingue ufficiali dell Unione europea. Le quattro copie devono essere collocate in due buste sigillate. La busta esterna deve riportare l indirizzo indicato di seguito, la busta interna deve riportare l indirizzo indicato di seguito e la dicitura «Applications to Expression of Interest for the selection of the.eu Top Level Domain Registry, submitted by (nome del candidato) not to be opened by the internal mail department». È vietato utilizzare buste adesive. La data ultima per la presentazione delle manifestazioni di interesse è il 20 giugno 2013; le candidature devono essere inviate o consegnate al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie Sig. Eddy HARTOG Unità D1 Internazionale BU 25 04/ Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË La Commissione si impegna ad inviare la ricevuta di ritorno entro cinque giorni dal ricevimento della candidatura. Spetta ai richiedenti accertarsi che le candidature siano inviate all indirizzo riportato sopra e trasmesse in tempo utile affinché giungano a destinazione entro il termine fissato. La Commissione non può essere tenuta responsabile per plichi inviati all indirizzo sbagliato o per candidature suddivise in più plichi privi delle indicazioni necessarie a riunire le diverse parti. Informazioni Per ulteriori informazioni sul regolamento (CE) n. 733/2002 consultare il seguente indirizzo web: htm 3. Criteri di ammissibilità Per tutte le candidature verranno esaminati i seguenti criteri: data di ricevimento della candidatura (al massimo il giorno della scadenza), firma del rappresentante dell ente giuridico che presenta la candidatura, completezza della domanda, status del candidato, dichiarazione sull onore compilata e firmata per quanto riguarda i criteri di esclusione e l assenza di conflitto di interessi (cfr. allegato 1a) Il registro deve essere un organismo senza scopo di lucro istituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro, avente la propria sede legale, amministrazione centrale e sede di affari principale nel territorio dell Unione europea. Nella domanda devono figurare chiaramente il nome dello Stato membro in cui è istituito l organismo nonché tutte le informazioni sull ubicazione della sede legale, dell amministrazione centrale e della sede di affari principale. Per verificare che lo status dei candidati sia conforme ai requisiti, la domanda deve contenere tutte le informazioni di cui all allegato 1. Inoltre, se l organismo senza scopo di lucro è costituito da un consorzio di imprese o da gruppi di imprenditori, la domanda deve contenere le informazioni necessarie sul ruolo e sullo status di ciascun membro o gruppo. Deve essere inoltre fornita una descrizione dell organizzazione interna dell organismo, qualora essa non risulti dallo statuto. Se l organismo senza scopo di lucro non è ancora costituito al momento della presentazione della candidatura, i candidati devono fornire le informazioni provvisorie disponibili relative a ciascuno dei requisiti indicati, oltre che un indicazione chiara e precisa dei tempi e della procedura di costituzione. Il registro deve svolgere tutti i compiti richiesti in veste di contraente principale e non di agente o subcontraente. È ammesso il ricorso a subcontraenti ove ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività e previa autorizzazione scritta della Commissione. In tal caso il contraente deve provvedere affinché la Commissione usufruisca nei confronti di terzi degli stessi diritti e garanzie di cui gode nei confronti del contraente. Se i candidati propongono di subappaltare una parte dei compiti attribuiti al registro, le candidature devono contenere le informazioni al riguardo definite nell allegato 1, punto 10.

4 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 134/13 I candidati devono presentare una dichiarazione sull onore (allegato 1a) debitamente firmata e datata, attestante che non si trovano in una delle situazioni elencate negli articoli 93 e 94 del regolamento finanziario. La medesima dichiarazione può essere richiesta ai subcontraenti. I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui agli articoli 93 e 94 del regolamento finanziario sono esclusi dalla partecipazione alla procedura. Le candidature che non rispondano ai criteri di ammissibilità non saranno esaminate. La decisione di escludere una proposta per mancato rispetto dei criteri spetta alla Commissione. Il soggetto che ha presentato la proposta non ammissibile verrà informato subito dopo l adozione della decisione. 4. Criteri di selezione La selezione del registro del dominio.eu si baserà sul regolamento (CE) n. 733/2002 e sui criteri elencati in questo capitolo. Le candidature devono contenere anche le informazioni sui criteri di selezione di cui all allegato 2. A. Qualità del servizio Al registro sono affidate l organizzazione, l amministrazione e la gestione del TLD.eu, tra cui la manutenzione delle corrispondenti banche dati e dei servizi correlati di interrogazione destinati al pubblico, la registrazione dei nomi di dominio, la gestione del registro dei nomi di dominio, la gestione dei server dei nomi di TLD del registro e la creazione e la gestione dei file di zona relativi ai domini di primo livello. I candidati devono essere in grado di dimostrare la loro capacità di organizzare, amministrare e gestire il TLD.eu secondo criteri di interesse pubblico e conformemente ai principi di qualità, efficienza, affidabilità e accessibilità. Devono descrivere il tipo di organizzazione, amministrazione e gestione che intendono realizzare e fornire le informazioni necessarie sulle competenze specifiche riscontrabili all interno dell organismo che consentano di svolgere le suddette funzioni. Potrà essere prestata considerazione alla capacità del candidato di svolgere le suddette funzioni senza ricorrere a subcontraenti. Le candidature devono inoltre comprendere una descrizione della procedura e delle condizioni proposte di accreditamento del conservatore del registro (registrar), comprese considerazioni tecniche e i relativi metodi per garantire condizioni eque ed effettive di concorrenza tra i conservatori; se disponibile, può essere allegato il progetto di accordo di accreditamento. Il registro non opera, di per sé, come conservatore. Il registro del TLD.eu dovrà inoltre provvedere a garantire che il dominio di primo livello.eu venga promosso efficacemente all interno dell Unione europea, ad instaurare un rapporto di fiducia con i consumatori/utenti, a garantire che il TLD.eu sia portatore di innovazione e che sia in grado di adeguarsi alle future esigenze dei potenziali registranti. Particolare attenzione merita la diversità linguistica dell Unione europea, oltre che la necessità di promuovere il TLD.eu nelle lingue ufficiali dell Unione, compresa la promozione di varianti con nomi di dominio internazionalizzati. Nelle candidature si dovranno descrivere le modalità attraverso le quali i candidati intendono conseguire questi obiettivi. A questo criterio di selezione viene attribuito un punteggio massimo pari a 30; verranno considerate solo le candidature che avranno raggiunto 20 punti. B. Risorse umane e tecniche I candidati devono dimostrare un adeguato livello di risorse umane e tecniche per istituire un sistema di gestione delle registrazioni e garantirne l esercizio con un elevato livello di affidabilità (comprese disposizioni di emergenza in caso di anomalia), precisione ed efficienza. La diversità geografica nella struttura dirigenziale e a livello di personale proposta dal candidato sarà considerata un elemento positivo ai fini della valutazione. I candidati devono inoltre dimostrare di poter gestire il TLD.eu in maniera tale da rispettare almeno le specifiche funzionali e di prestazione minime richieste dall ICANN per i servizi di registro dei domini cctld. A questo criterio di selezione viene attribuito un punteggio massimo pari a 20; verranno considerate solo le candidature che avranno raggiunto 14 punti. L atto di candidatura deve presentare tutte le informazioni indicate all allegato 3. C. Capacità finanziaria I candidati devono dimostrare un livello di solidità e stabilità finanziaria conforme alle attività previste. Verrà pertanto presa in considerazione la qualità del piano aziendale fornito per la gestione proposta per il registro. Nell atto di candidatura devono figurare informazioni adeguate sulle previsioni dei costi e del capitale necessario, sulla disponibilità di capitale e di copertura assicurativa, un modello di reddito (compreso un modello per la determinazione dei prezzi), l analisi del mercato rilevante, un piano di marketing e disposizioni in caso di problemi al registro. Il rapporto costi/qualità del servizio è un elemento significativo per valutare la capacità finanziaria. I candidati devono inoltre fornire informazioni sulle revisioni contabili esterne a cui si sottoporranno ogni anno. A questo criterio di selezione viene attribuito un punteggio massimo pari a 20; verranno considerate solo le candidature che avranno raggiunto 14 punti. Non è previsto alcun contributo finanziario dell Unione per l applicazione del regolamento. Il registro riscuoterà il gettito necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni da terzi. Gli investimenti e le spese del registro devono essere effettuati in base al gettito previsto derivante dalle registrazioni. Se, dopo il primo anno di attività, si registra un eccedenza che non può essere investita per potenziare la qualità del servizio in modo direttamente collegato alle funzioni di organizzazione, amministrazione e gestione del TLD.eu, tale eccedenza deve essere trasferita ogni anno al bilancio dell Unione. Debita considerazione è riservata alla necessità di costituire un adeguata riserva di esercizio.

5 C 134/14 Gazzetta ufficiale dell Unione europea D. Meccanismi di consultazione I candidati devono precisare come intendono consultare e tener conto dei pareri di altri interessati, in particolare gli enti pubblici, le imprese, le organizzazioni e le persone fisiche che rappresentano le diverse componenti della comunità Internet e dei soggetti interessati europei. In particolare, i candidati devono indicare il meccanismo consultivo che intendono utilizzare per la definizione iniziale di una politica di registrazione e per le successive modifiche della stessa. A questo criterio di selezione viene attribuito un punteggio massimo pari a 30; verranno considerate solo le candidature che avranno raggiunto 20 punti. E. Rappresentanza I candidati devono indicare come intendono stabilire e mantenere rapporti, ed eventualmente partecipare, nell ambito delle organizzazioni regionali o internazionali che svolgono attività nel settore di Internet, compresi, in particolare, il Council of the European National Top Level Domain Registries (CENTR), i Réseaux IP européens (RIPE) e l ICANN. politica pubblica relative alla messa in opera e al funzionamento del TLD.eu e i principi di politica pubblica in materia di registrazione ( 4 ). I candidati sono pertanto invitati a individuare soluzioni riguardo ai meccanismi necessari per attuare le disposizioni dell articolo 5, paragrafo 1, a delineare le implicazioni finanziarie, logistiche e in materia di risorse che tali soluzioni comportano e ad indicare la soluzione preferita unitamente alle motivazioni di tale scelta. I candidati devono inoltre indicare le modalità utilizzate per preparare il modello entrate-costi inserito nell ambito del capitolo sulla capacità finanziaria. La Commissione utilizzerà questi dati per definire le regole di politica pubblica da adottare. I candidati devono essere consapevoli del fatto che la politica che risulterà applicabile potrà divergere dalla proposta avanzata dal registro selezionato. Il punteggio riservato a questo criterio non si baserà sulla qualità della soluzione politica in questione, visto che la politica verrà stabilita successivamente dalla Commissione, assistita dal comitato di cui all articolo 6 del regolamento, ma sulla qualità del rapporto tra modello entrate-costi e soluzioni politiche alternative. A questo criterio di selezione viene attribuito un punteggio massimo pari a 10; verranno considerate solo le candidature che avranno raggiunto 5 punti. F. Impatto sul mercato dei nomi di dominio Il regolamento stabilisce che «il dominio di primo livello.eu dovrebbe agevolare l uso e l accesso alle reti e al mercato virtuale basato su Internet, in conformità dell articolo 154, paragrafo 2, del trattato, predisponendo un dominio di registrazione complementare rispetto agli esistenti domini di primo livello geografici (cctld) o una registrazione globale tra i domini di primo livello generici, e, di conseguenza, dovrebbe creare maggiori opportunità di scelta e di concorrenza.» Verrà pertanto valutato il probabile impatto della proposta del candidato sulla concorrenza nel mercato dei nomi di dominio. I fascicoli di candidatura devono contenere i dati relativi alla quota di vendite degli organismi senza scopo di lucro che sono membri o partecipano alle attività di registrazione dei TLD a livello regionale e mondiale. Le quote di vendita devono essere indicate separatamente per 1) tutti i gtld, 2) tutti i cctld, 3) ogni gtld in cui è attivo il membro o soggetto interessato e 4) ogni cctld in cui è attivo il membro o soggetto interessato. A questo criterio di selezione viene attribuito un punteggio massimo pari a 20; verranno considerate solo le candidature che avranno raggiunto 14 punti. G. Meccanismi di attuazione delle disposizioni di politica pubblica L articolo 5, paragrafo 1, del regolamento prescrive che la Commissione, previa consultazione del registro, adotti le regole di A questo criterio di selezione viene attribuito un punteggio massimo pari a 10; verranno considerate solo le candidature che avranno raggiunto 5 punti. H. Paesi del SEE e allargamento dell UE I candidati devono dimostrare come intendono prendere in considerazione la prevista applicazione del regolamento ai paesi SEE e la possibile estensione ai paesi candidati all adesione. A questo criterio di selezione viene attribuito un punteggio massimo pari a 10; verranno considerate solo le candidature che avranno raggiunto 5 punti. 5. Procedura di post-selezione Dopo aver valutato le manifestazioni di interesse pervenute entro le scadenze indicate al precedente capitolo 2, la Commissione consulterà gli Stati membri secondo quanto disposto dal regolamento e procederà a selezionare l organismo più adeguato a fungere da operatore del registro del dominio.eu. Il candidato selezionato sarà invitato a concludere un contratto con la Commissione, nel quale verranno definiti i compiti e le responsabilità del registro secondo quanto disposto nel regolamento, compresi i principi di politica pubblica di cui all articolo 5, paragrafo 1, le condizioni alle quali la Commissione controlla l organizzazione, l amministrazione e la gestione del TLD.eu da parte del registro e le condizioni sulla base delle quali il registro è stato selezionato. Il contratto avrà validità limitata nel tempo e sarà rinnovabile; il contratto iniziale avrà una validità di cinque anni, rinnovabile per altri cinque. ( 4 ) Cfr. nota 1.

6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 134/15 Se, in qualsiasi momento antecedente la firma del contratto, i negoziati vengono interrotti perché i candidati medesimi si ritirano o perché la Commissione ritiene che non sia possibile stipulare un contratto adeguato, i motivi di tale interruzione devono essere comunicati in maniera debita e tempestiva all altra parte. Se in una fase qualsiasi della procedura di selezione e prima della firma del contratto si verifica una tale eventualità, la Commissione si riserva il diritto di avviare negoziati con altri candidati che abbiano manifestato interesse e che ottemperino ai criteri di selezione. Dopo la firma del contratto da parte del registro e della Commissione, quest ultima comunica la propria decisione in merito alla selezione di un operatore del registro del dominio di primo livello geografico.eu all ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), invitando, nel caso, quest ultima a garantire la delega del dominio cctld.eu all organismo designato previa adeguata procedura di delega del cctld. Il regolamento stabilisce inoltre che il registro sia soggetto alle regole di politica pubblica sulla messa in opera del TLD.eu adottate dalla Commissione previa consultazione degli Stati membri e del registro medesimo. Tali regole riguardano la prevenzione di registrazioni abusive di nomi di dominio e a fini di speculazione, una politica relativa all eventuale revoca di nomi di dominio, comprendente la questione «bona vacantia», questioni di lingua e di concetti geografici, il trattamento dei diritti di proprietà intellettuale e altri diritti e una politica per la risoluzione delle controversie in sede extragiudiziale.

7 C 134/16 Gazzetta ufficiale dell Unione europea ALLEGATO 1 Criteri di ammissibilità Informazioni necessarie per attestare la conformità ai criteri di ammissibilità applicabili in funzione dello status del candidato: 1) denominazione legale completa, indirizzo principale, numero di telefono e di fax, sito o siti web e indirizzo di posta elettronica del candidato corrispondente all organismo senza scopo di lucro; 2) recapito completo (indirizzo, numero di telefono, numero di fax, sito o siti web e indirizzo di posta elettronica) dell ufficio registrato, dell amministrazione centrale e della sede di affari principale; 3) indirizzo e altre informazioni necessarie riguardanti tutte le altre sedi di attività del candidato; 4) ragione sociale dell organismo; 5) legislazione ai sensi della quale è stato istituito l organismo; 6) copia autenticata dello statuto dell organismo; 7) se l organismo è costituito da un consorzio di imprese o gruppi di imprenditori, indirizzo completo e coordinate di ciascun membro o gruppo, nonché informazioni sul ruolo ricoperto e sulla posizione; 8) descrizione dell organizzazione interna dell organismo senza scopo di lucro, a meno che non sia già compresa nello statuto; 9) se l organismo senza scopo di lucro non è ancora costituito al momento della presentazione della domanda, tutte le informazioni provvisorie disponibili relative a ciascuno dei requisiti indicati, oltre un indicazione chiara e precisa dei tempi e della procedura di costituzione; 10) se il candidato propone di subappaltare una parte dei compiti attribuiti al registro, deve fornire tutti i ragguagli del caso, comprese le attività oggetto del subappalto, il campo di applicazione e i termini del subappalto, il nome del subcontraente proposto (se noto) e la descrizione delle capacità e delle competenze specifiche a livello tecnico, finanziario e gestionale dei subcontraenti proposti (se note). Eventuali subdeleghe sono subordinate alla previa autorizzazione scritta della Commissione; 11) (facoltativo) nomi completi e posizione di i) tutti i direttori, ii) tutti i membri, iii) tutti i dirigenti. Devono essere fornite anche informazioni sulle posizioni ricoperte in precedenza e sulle esperienze acquisite, oltre eventualmente alle posizioni attuali, se pertinenti; 12) dichiarazione sull onore compilata e firmata relativa ai criteri di esclusione e all assenza di conflitto di interessi (cfr. allegato 1a).

8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 134/17 ALLEGATO 1a

9 C 134/18 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

10 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 134/19 ALLEGATO 2 Presentazione della candidatura La candidatura deve essere firmata e datata da una parte che agisca a nome e con la delega dell operatore/dell organismo proposto per la gestione del registro e che attesti che, a sua conoscenza, tutte le informazioni fornite sono veritiere e esatte. Con la firma, il firmatario e l organismo che si candida accettano che qualsiasi dichiarazione non veritiera o delega non autorizzata può determinare l annullamento della candidatura o la rescissione di qualsiasi contratto eventualmente sottoscritto sulla base della candidatura in questione. I candidati devono soddisfare i criteri di ammissibilità. I candidati devono inoltre fornire le informazioni descritte alle voci del presente allegato. Ai criteri da A a H sono attribuiti i seguenti giudizi: 1 insufficiente, 2 scarso, 3 medio, 4 buono, 5 eccellente. A. Qualità dei servizi A.1. Descrizione delle capacità del candidato di organizzare, amministrare e gestire il TLD.eu secondo criteri di interesse pubblico e conformemente ai principi di qualità, efficienza, affidabilità e accessibilità, comprese capacità generali, competenze specifiche, esperienze precedenti nel campo e, ove pertinente, attuali operazioni commerciali. Se l organismo è costituito da un consorzio di imprese o da gruppi di imprenditori, descrizione delle capacità generali, competenze specifiche, esperienze precedenti nel campo ed, eventualmente, attuali operazioni commerciali di ciascuna impresa o gruppo. A.2. Informazioni sulle competenze manageriali dei direttori e dei dirigenti proposti, comprese esperienze personali e qualifiche. A.3. Descrizione dell approccio proposto alla procedura e alle condizioni di accreditamento dei conservatori (registrar), comprese considerazioni di natura tecnica, e metodo proposto per garantire condizioni effettive ed eque di concorrenza tra i conservatori. A.4. Descrizione delle misure che il candidato intende adottare per garantire la promozione del TLD.eu all interno dell UE, per creare un rapporto di fiducia con il consumatore/utente, per garantire che il TLD.eu sia portatore di innovazione e sia in grado di adeguarsi alle future esigenze dei potenziali registranti e, infine, per incentivare la diversità linguistica. B. Risorse umane e tecniche B.1. Adeguato livello (debitamente comprovato) di risorse umane e tecniche per istituire un sistema di gestione delle registrazioni e garantirne l esercizio con un elevato livello di affidabilità (comprese disposizioni di emergenza in caso di anomalia), precisione ed efficienza. Dimostrazione della diversità geografica nella struttura di gestione e a livello di personale. B.2. Descrizione precisa delle capacità tecniche del candidato nello svolgimento dei compiti indicati nell allegato 3, tra cui informazioni sul numero, sull esperienza e sulle qualifiche del personale tecnico principale e sull accesso alle risorse e agli strumenti di manutenzione e sviluppo del sistema. B.3. Descrizione del piano tecnico relativo alle operazioni proposte di registro, comprendente una descrizione generale degli impianti e dei sistemi proposti, il modello registro-conservatore, le capacità della banca dati, le procedure per la gestione dei file di zona, sistemi di fatturazione e riscossione, deposito dei dati presso terzi e copia di riserva degli stessi (i dati devono essere conservati solo nell Unione europea), servizi correlati di interrogazione destinati al pubblico, sicurezza del sistema, capacità di gestire capacità di punta, affidabilità del sistema e procedura per il recupero del sistema (cfr. allegato 3). C. Capacità finanziaria C.1. Descrizione del piano aziendale per il funzionamento del registro, compresi i servizi da fornire, i costi e il capitale previsti, la disponibilità di capitale, il modello di reddito (compreso un modello di determinazione dei prezzi), un analisi/ previsione del mercato, un piano aziendale, un analisi dei costi, una previsione del fabbisogno di risorse, un piano di espansione per il periodo del contratto (cinque anni), un analisi dei rischi e l indicazione delle disposizioni di emergenza in caso di anomalie. I candidati possono presentare qualsiasi informazione aggiuntiva ritengano opportuna. C.2. Dimostrazione della capacità finanziaria ed economica: dichiarazioni di banche o investitori, bilanci o estratti dei bilanci o dichiarazione sul fatturato generale. C.3. Conferma della sottoscrizione di un assicurazione generale di responsabilità civile e particolari in merito, compreso il nome e l indirizzo dell assicuratore, e l ammontare della copertura assicurativa.

11 C 134/20 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C.4. Informazioni sulla revisione dei conti esterna annuale. D. Meccanismi di consultazione D.1. Descrizione del processo di consultazione delle parti interessate e della metodologia applicata. E. Rappresentanza E.1. Descrizione delle modalità previste per la rappresentanza in seno ad organismi che operano su Internet a livello regionale e internazionale. F. Effetto sulla concorrenza F.1. Dati relativi alla quota di vendite dei membri o dei soggetti interessati nell ambito di attività di registrazione analoghe condotte a livello regionale o mondiale. G. Meccanismi di attuazione delle disposizioni di politica pubblica G.1. Descrizione delle soluzioni proposte per attuare le disposizioni di cui all articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, con implicazioni finanziarie, logistiche e di risorse. G.2. Informazioni sulle opzioni prescelte per elaborare il modello entrate-costi menzionato al punto C1. H. Paesi del SEE e allargamento dell UE H.1. Dimostrazione di come il candidato intenda tener conto dell estensione prevista del regolamento ai paesi del SEE e della possibile estensione ai paesi candidati.

12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 134/21 ALLEGATO 3 Il registro deve fornire almeno i sistemi, il software, l hardware, gli impianti e le infrastrutture necessari per garantire i seguenti servizi: 1. gestione e manutenzione dell authoritative server primario per il TLD.eu; 2. gestione e/o amministrazione della rete di server secondari per il TLD.eu; 3. creazione e gestione del o dei file di zona relativo/i al TLD.eu; 4. Applicazione delle misure di sicurezza idonee a garantire un alto livello di riservatezza, integrità e disponibilità. In particolare il contraente deve garantire che il TLD.eu sia disponibile in ogni momento, le informazioni siano divulgate solo previo assenso del registrante e modificate solo a richiesta del registrante e/o del conservatore. Inoltre, nell applicazione occorre illustrare i sistemi di prevenzione Denial of Service (Dos) e Distributed Denial of Service (DDoS); 5. diligenza dovuta in materia di sicurezza per garantire una vigilanza costante e continua a fronte dell insorgere di minacce; 6. manutenzione di una banca dati precisa e aggiornata per tutte le registrazioni del TLD.eu; 7. manutenzione di una banca dati precisa e aggiornata di tutti i conservatori accreditati del TLD.eu; 8. istituzione di un sistema di deposito dei dati presso terzi (i dati devono essere conservati solo all interno dell Unione europea) per i file di zona del TLD.eu e informazioni relative alla registrazione del nome di dominio; 9. rispetto delle norme internazionali applicabili (comprese le norme dell IETF e le norme e le procedure future, ad esempio quelle attualmente in fase di elaborazione nel campo dei nomi di dominio internazionalizzati) e delle migliori prassi per tutte le attività descritte in precedenza e per garantire l interoperabilità del TLD.eu con il resto del sistema dei nomi di dominio; disposizioni per tener conto della migrazione verso l IPv6, se e quando opportuno; 10. sensibilizzazione e promozione della registrazione nel TLD.eu mediante un sito web contenente informazioni aggiornate sulla politica e sulla modalità di registrazione del TLD.eu e mediante altri mezzi; 11. gestione e manutenzione dei servizi correlati di interrogazione destinati al pubblico.

13 C 134/22 Gazzetta ufficiale dell Unione europea ALLEGATO 4 Progetto di contratto per la prestazione di servizi L Unione europea (in appresso «l Unione»), rappresentata dalla Commissione europea (in appresso «la Commissione»), rappresentata a sua volta, per la firma del presente contratto, da (nome, cognome, funzione, servizio) o dal suo rappresentante debitamente autorizzato, da una parte, e (Ragione sociale e statuto giuridico) (Numero di registrazione legale) (Sede sociale/principale, sede di attività) (indirizzo completo) (Numero di partita IVA) (Numero di affiliazione ad un regime di sicurezza sociale) rappresentata dal o dai rappresentanti legali a norma di statuto, (nome e cognome) (funzione) («il contraente»), dall altra, di seguito denominate «le parti contraenti» HANNO CONVENUTO le seguenti condizioni particolari e condizioni generali nonché i seguenti allegati: Allegato I Allegato tecnico Allegato II Sintesi operativa Allegato III Offerta del contraente [n. (completare) del (inserire la data)] che sono parte integrante del presente contratto («il contratto»). Le disposizioni delle condizioni particolari prevalgono sulle disposizioni delle altre parti del contratto. Le disposizioni delle condizioni generali prevalgono su quelle degli allegati. Le disposizioni dell allegato tecnico (Allegato I) prevalgono su quelle della sintesi operativa (Allegato II). Fatto salvo quanto precede, i diversi documenti che costituiscono il contratto sono da considerarsi reciprocamente esplicativi. Eventuali ambiguità o discrepanze nell ambito di una delle parti o tra le varie parti saranno spiegate o risolte dalla Commissione mediante istruzioni scritte, fermi restando i diritti del contraente di cui all articolo I.7 qualora egli dovesse contestare tali istruzioni. I CONDIZIONI PARTICOLARI Articolo I.1 Oggetto I.1.1. Oggetto del contratto è l affidamento dell organizzazione, amministrazione e gestione del dominio di primo livello.eu (TLD.eu) al contraente in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello.eu (GU L 113 del , pag. 1) e del regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello.eu e i principi relativi alla registrazione (GU L 162 del , pag. 40). I.1.2. Il contraente esegue le prestazioni affidategli attenendosi alle disposizioni tecniche di cui all allegato tecnico (allegato I) e alle specifiche di cui alla sintesi operativa allegata al contratto (allegato II). I.2.1. Articolo I.2 Durata Il contratto entra in vigore alla data della firma dell ultima parte contraente. I.2.2. Fatta salva l esecuzione dei lavori preparatori necessari, in nessun caso l esecuzione delle prestazioni può avere inizio prima della data di entrata in vigore del contratto. I.2.3. Il presente contratto è concluso per una durata iniziale di cinque anni a decorrere dalla data della firma delle parti contraenti. Tale periodo e tutti gli altri periodi indicati nel contratto sono calcolati in giorni di calendario.

14 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 134/23 I.2.4. Il presente contratto può essere rinnovato due volte, ciascuna per 5 ulteriori anni al massimo, da entrambe le parti contraenti sotto forma di contratto supplementare. La richiesta di rinnovo deve essere notificata da una delle parti contraenti tra il 15 e il 12 mese che precede la scadenza del contratto. Non è ammesso un rinnovo tacito. Articolo I.3 Disposizioni amministrative generali Ogni comunicazione relativa al presente contratto viene effettuata per iscritto e riporta il numero di contratto. Le comunicazioni inviate per posta ordinaria si considerano ricevute dalla Commissione alla data in cui sono registrate dal servizio responsabile sotto indicato. Le comunicazioni devono essere inviate ai seguenti indirizzi: Commissione Commissione europea Direzione generale Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie Unità D Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË cnect-d1@ec.europa.eu Contraente: Articolo I.4 Legge applicabile e foro competente I.4.1. Il contratto è disciplinato dal diritto sostanziale del Regno del Belgio. I.4.2. Il Tribunale e, in caso di impugnazione, la Corte di giustizia europea sono i soli competenti a conoscere delle controversie tra l Unione e il contraente relative alla validità, all applicazione e all interpretazione del presente contratto. Articolo I.5 Recesso unilaterale dal contratto I.5.1. Qualora non sia in grado di assolvere ai propri obblighi contrattuali il contraente può risolvere il presente contratto in qualsiasi momento notificando un preavviso scritto di nove mesi alla Commissione. Non appena ricevuta la lettera di risoluzione del contratto, il contraente prende tutti i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i costi, prevenire danni e annullare o ridurre i propri impegni. I.5.2. In caso di risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, la Commissione adotta, in collaborazione con il contraente, tutte le misure necessarie per trasferire la responsabilità amministrativa ed operativa del TLD.eu e, secondo la normativa applicabile, eventuali fondi di riserva ad una nuova parte designata dalla Commissione. In tal caso il contraente prende ogni misura necessaria per assicurare che la continuità del servizio non sia in alcun modo ostacolata; provvede in particolare ad aggiornare i dati depositati presso terzi fino al completamento del trasferimento del TLD.eu. Alla risoluzione del contratto, il contraente provvede altresì al trasferimento dei dati ad una parte designata dalla Commissione in formato universalmente leggibile. Il contraente fornisce alla Commissione o al nuovo registro i mezzi necessari a trattare, trasformare, adattare e in generale ad usare i dati secondo le necessità della Commissione/del nuovo registro. I.5.3. In caso di risoluzione del contratto, la Commissione può chiedere al contraente di fornire servizi di consulenza a prezzi di mercato per assisterla nel trasferimento delle competenze al nuovo registro che la Commissione designi. I.5.4. Nei casi elencati di seguito la Commissione notifica al contraente, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che questo dispone di un termine di un mese per porre rimedio alla situazione. Qualora il contraente non abbia posto rimedio alla situazione entro il termine suindicato, la Commissione può risolvere immediatamente il contratto, senza indennizzo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: a) se il contraente non è in grado di reperire le risorse (umane, finanziarie, ecc.) necessarie per assolvere agli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 874/2004; b) se il contraente non ha applicato le disposizioni del regolamento (CE) n. 874/2004 nella propria politica di registrazione iniziale per il TLD.eu o applica tale politica in modo arbitrario; c) se la Commissione può ragionevolmente ritenere che il contraente non sia più in grado di provvedere alla gestione, al funzionamento e al controllo del TLD.eu conformemente al disposto del regolamento e alle corrispondenti politiche pubbliche; d) se il contraente non ha integralmente assolto i propri obblighi contrattuali. I.5.5. Se il contraente conclude un contratto con l ICANN relativamente alla delega del TLD.eu senza il previo assenso della Commissione, questa può risolvere immediatamente il contratto, senza indennizzo.

15 C 134/24 Gazzetta ufficiale dell Unione europea Articolo I.6 Gestione e controllo finanziari I.6.1. Ai fini del presente contratto, il principio del costo è inteso nel senso che il prezzo è fissato non solo a copertura delle spese, ma anche sulla base di costi ragionevoli. I.6.2. Il contraente si impegna a: a) eseguire il contratto e gestire il registro secondo i principi di sana gestione finanziaria; b) assicurare che il contratto non contenga alcuna violazione del diritto dell UE (concorrenza, tutela del consumatore ecc.) e c) assicurare che il contratto non contenga alcuna violazione del diritto nazionale in vigore negli Stati membri, con particolare riguardo al diritto belga in relazione agli organismi senza fini di lucro. I.6.3. Il contraente esegue il contratto secondo i principi di sana gestione finanziaria. I.6.4. Il contraente non può farsi retribuire dall Unione europea per l esecuzione degli obblighi stabiliti dal presente contratto. I.6.5. Il contraente può tuttavia stabilire e riscuotere diritti da terzi per l esecuzione degli obblighi stabiliti dal presente contratto, a condizione che tali diritti siano direttamente connessi con i costi sostenuti. Nel corso del primo anno di attività l importo dei diritti applicati dal registro è calcolato sulla base dei costi previsti che figurano nel piano aziendale presentato alla Commissione. I.6.6. Il contraente realizza i propri investimenti e spese in funzione delle entrate che prevede di ottenere dalle registrazioni. Se, dopo il primo anno di attività, si registra un eccedenza che non è investita per potenziare la qualità del servizio, questa viene trasferita ogni anno al bilancio comunitario. Debita considerazione è riservata alla necessità di costituire un adeguata riserva di esercizio. I.6.7. Per consentire alla Commissione di accertare se vi sia un eccedenza da trasferire, il contraente si impegna a presentare, entro 60 giorni dal termine di ogni esercizio finanziario, un saldo contabile delle proprie attività. Una volta che la Commissione abbia deciso in merito all importo dell eccedenza tra trasferire, viene emesso un ordine di riscossione all attenzione del contraente. Questo dispone di 60 giorni dalla data di ricezione dell ordine per procedere al trasferimento dell importo corrispondente. I.6.8. Il contraente si impegna a far realizzare ogni anno un controllo finanziario ad opera di un revisore dei conti indipendente e a presentarne i risultati alla Commissione. Il costo del controllo finanziario è a carico del contraente. I.6.9. Sulla base delle conclusioni del controllo finanziario la Commissione adotta tutti i provvedimenti che ritiene necessari. I Il contraente fornisce alla Commissione tutti i dati che questa richieda per accertare che il contratto sia gestito ed eseguito in modo adeguato e che, tra l altro, il registro sia gestito secondo i principi della sana gestione finanziaria. I Qualora gli venga richiesto, il contraente partecipa ad un ragionevole numero di riunioni, organizzate dalla Commissione o da altro organismo che agisca per conto della Commissione, allo scopo di controllare, seguire e valutare l esecuzione del contratto. Il contraente facilita tali operazioni. I Il contraente tiene a disposizione della Commissione, per cinque anni dopo la scadenza del contratto indicata all articolo I.2, gli originali e, in casi eccezionali debitamente giustificati, le copie autenticate di tutti i documenti relativi al contratto. I Il contraente tiene la documentazione relativa alla domanda per almeno cinque anni dalla fine dell anno in cui è presentata la domanda stessa. È intesto che tale documentazione non è tenuta in originale né in copie autenticate, ma sistematicamente protocollata in seguito a scannerizzazione degli originali e delle copie autenticate su supporto elettronico inalterabile. I In qualsiasi momento, entro il lasso di tempo stabilito al punto I.6.15., la Commissione può far effettuare una verifica contabile da un organismo esterno di sua scelta o dai propri servizi, allo scopo di accertare l ottemperanza del contraente alle disposizioni contrattuali. Il costo della verifica è a carico della Commissione. I La Commissione può far effettuare verifiche contabili, dai propri servizi o da un organismo esterno, nel periodo di validità del contratto e fino a cinque anni dopo la sua scadenza. I Per effettuare tali verifiche, i servizi della Commissione e gli organismi esterni incaricati devono avere pieno accesso in loco, durante l orario di lavoro, in particolare agli uffici del contraente e a tutte le informazioni necessarie ai fini del controllo. Qualora tali informazioni comprendano dati personali, nel farne uso, diffonderle e pubblicarle devono essere rispettate le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

16 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 134/25 Articolo I.7 Obblighi in materia di presentazione di relazioni ed elaborati Il contraente si impegna a presentare alla Commissione e a mettere a disposizione del pubblico, di norma tramite il proprio sito Internet, le seguenti relazioni in inglese: 1. Relazione intermedia Nel corso dei primi due anni di esecuzione del contratto, il contraente si impegna a presentare alla Commissione relazioni intermedie trimestrali relative ai progressi compiuti nell esecuzione degli obblighi contrattuali. Successivamente, la scadenza di tali relazioni è semestrale. Le suddette relazioni riportano i principali eventi verificatisi e le principali attività svolte nel periodo di riferimento, ivi compresi la politica di registrazione e gli emendamenti apportativi, la situazione tecnica, i risultati ottenuti e le complicazioni emerse nell esecuzione degli obblighi contrattuali. Le relazioni contengono inoltre dati misurabili relativi al funzionamento del TLD.eu, in particolare (elenco non esaustivo) numero complessivo di transazioni effettuate dal registro; numero di registrazioni nuove, trasferite, cancellate o revocate nel TLD.eu (compreso il numero cumulato di registrazioni nel periodo di riferimento); numero di conservatori del registro (Registrars) abilitati a registrare nomi di dominio nello spazio TLD.eu, precisandone lo status operativo; il numero di reclami e il numero di nomi di dominio oggetto di controversia. La Commissione dispone di 30 giorni dalla ricezione di tale relazione per: a) approvarla, con o senza commenti, riserve o richieste di informazioni supplementari; oppure b) chiedere che sia presentata una nuova relazione. In caso di mancata reazione della Commissione entro il termine di 30 giorni, la relazione è da considerarsi approvata. Articolo I.8 Protezione dei dati I dati personali contenuti nel contratto sono trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Tali dati sono trattati unicamente ai fini dell esecuzione, della gestione e del monitoraggio del contratto da parte del capo unità responsabile del contratto che funge da controllore dei dati, fatta salva la loro eventuale trasmissione agli organismi incaricati del monitoraggio o degli accertamenti in applicazione del diritto dell Unione. II CONDIZIONI GENERALI Articolo II.1 Esecuzione del contratto II.1.1. Il contraente esegue il contratto secondo i migliori dettami professionali. È responsabilità esclusiva del contraente assolvere tutti gli obblighi giuridici cui è soggetto, in particolare gli obblighi imposti dal diritto del lavoro, dal diritto tributario e dalla legislazione sociale. II.1.2. È compito esclusivo del contraente espletare le formalità necessarie per ottenere tutti i permessi o le licenze necessari per l esecuzione del contratto a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nel luogo in cui devono essere eseguite le prestazioni affidategli. Nondimeno, il registro conclude il contratto che prevede la delega del codice del dominio di primo livello geografico.eu solo previo consenso della Commissione. II.1.3. Fatto salvo l articolo II.3, qualsiasi riferimento al personale del contraente figurante nel testo del contratto riguarda esclusivamente le persone partecipanti all esecuzione del contratto stesso. II.1.4. Il contraente deve assicurarsi che tutto il personale incaricato dell esecuzione del contratto possieda le qualifiche e l esperienza professionali necessarie per l esecuzione delle prestazioni affidategli. II.1.5. Il contraente non rappresenta la Commissione e si astiene da ogni comportamento che possa dare tale impressione. Il contraente è tenuto ad informare i terzi che egli non fa parte del servizio pubblico europeo. II.1.6. Il contraente è responsabile a titolo esclusivo del personale che esegue le prestazioni affidategli. Nei rapporti di lavoro o di servizio con il suo personale, il contraente è tenuto a precisare che: a) il personale che esegue le prestazioni affidate al contraente non può ricevere ordini direttamente dalla Commissione; b) la Commissione non può in alcun caso essere considerata il datore di lavoro del personale del contraente. Detto personale si impegna a non far valere nei confronti della Commissione alcun diritto risultante dal rapporto contrattuale che intercorre tra la Commissione e il contraente. II.1.7. Qualora un fatto imprevisto, un azione o un omissione impedisca direttamente o indirettamente, in misura parziale o totale, l esecuzione delle prestazioni, il contraente ne prende nota immediatamente, di propria iniziativa, e ne riferisce alla Commissione. Nella relazione che invierà a tale riguardo, il contraente descrive il problema e indica la data in cui si è manifestato e i provvedimenti correttivi adottati per assicurare il pieno adempimento dei suoi obblighi contrattuali. In tale circostanza, il contraente procede in via prioritaria a risolvere il problema, piuttosto che a determinarne la responsabilità.

17 C 134/26 Gazzetta ufficiale dell Unione europea II.1.8. Il contraente procede regolarmente all aggiornamento e al back-up di ogni banca dati necessaria per l assolvimento delle funzioni e dei compiti del registro, comprese le informazioni del file di zona TLD.eu e le informazioni relative alla registrazione dei nomi di dominio. II.1.9. Il contraente notifica immediatamente alla Commissione, per iscritto, ogni modifica della situazione giuridica o finanziaria, in particolare ogni modifica dello statuto giuridico intervenuta dopo la firma del contratto e ogni modifica delle risorse mobilitate per l esecuzione del contratto. Articolo II.2 Responsabilità II.2.1. La Commissione non è responsabile dei danni subiti dal contraente nell esecuzione del contratto, tranne in caso di dolo o colpa grave da parte della Commissione stessa. II.2.2. Il contraente è responsabile di ogni perdita o danno che egli abbia causato alla Commissione nell eseguire il contratto, anche se verificatisi nell ambito di un subappalto di cui all articolo II.10, ma soltanto fino al triplo dell importo totale del contratto. Nondimeno, se il danno o la perdita sono conseguenza di una colpa grave o di dolo da parte del contraente o dei suoi dipendenti, il contraente resta responsabile senza limitazione dell importo del danno o della perdita. II.2.3. Il contraente corrisponde un risarcimento alla Commissione in caso di azioni, denunce o procedimenti giudiziari promossi da terzi contro di essa a seguito di un danno causato dal contraente nell esecuzione del contratto. II.2.4. In caso di azione intentata da terzi contro la Commissione in relazione all esecuzione del contratto, il contraente presta assistenza alla Commissione. La Commissione può assumere a proprio carico le spese sostenute a tal fine dal contraente. II.2.5. Il contraente stipula le polizze assicurative contro i rischi e i danni inerenti all esecuzione del contratto eventualmente prescritte dalla normativa applicabile e sottoscrive assicurazioni complementari secondo la normale prassi del settore di attività. Su richiesta della Commissione, il contraente provvede a trasmetterle copia di tutte le polizze assicurative sottoscritte. Articolo II.3 Conflitto d interessi II.3.1. Il contraente adotta tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano compromettere l esecuzione imparziale e obiettiva del contratto. Un conflitto d interessi può risultare, in particolare, da interessi economici, da affinità politiche o nazionali, da legami familiari o affettivi o da ogni altro tipo di rapporto o comunanza di interessi. Se durante l esecuzione del contratto sorge un conflitto d interessi, il contraente deve informarne la Commissione immediatamente per iscritto. Inoltre, il contraente adotta senza indugio tutti i provvedimenti necessari per porre fine a tale conflitto. La Commissione si riserva il diritto di accertare che i provvedimenti adottati dal contraente siano adeguati e, se necessario, può esigere l adozione di provvedimenti supplementari entro un termine da essa stabilito. Il contraente provvede affinché il suo personale, il consiglio di amministrazione e i dirigenti non vengano a trovarsi in una situazione che possa determinare un conflitto d interessi. Fermo restando il disposto dell articolo II.1, il contraente sostituisce, immediatamente e senza risarcimento da parte della Commissione, qualunque membro del suo personale che venga a trovarsi in una simile situazione. II.3.2. II.3.3. Il contraente si astiene da qualsiasi contatto che possa compromettere la sua indipendenza. Il contraente dichiara che: non ha presentato e non presenterà alcuna offerta di qualsiasi tipo da cui possa derivargli un vantaggio, illegale o contrario alle disposizioni del presente contratto, in forza del contratto stesso, non ha concesso, perseguito, tentato di ottenere o accettato da terzi, chiunque essi siano, alcun vantaggio economico o in natura, se tale vantaggio costituisce una pratica illecita o si configura come corruzione, diretta o indiretta, in quanto incentivo o ricompensa per l esecuzione del presente contratto, e che s impegna in tal senso anche per il futuro. II.3.4. Il contraente comunica per iscritto al suo personale, al consiglio di amministrazione, ai dirigenti e ai terzi che partecipano all esecuzione del contratto, gli obblighi in materia di conflitto di interessi. Su richiesta, invia alla Commissione una copia delle istruzioni impartite e degli impegni conclusi a tal fine. Articolo II.4 Proprietà dei risultati proprietà intellettuale e industriale II.4.1. Tutti i risultati o i relativi diritti, compresi i diritti di autore e i diritti di proprietà intellettuale o industriale, ottenuti nell esecuzione del contratto, sono di proprietà esclusiva dell Unione, che può utilizzarli, pubblicarli, cederli o trasferirli a sua discrezione, senza limitazioni geografiche o di altra natura, salvo il caso di esistenza di diritti industriali o di proprietà intellettuale anteriori alla conclusione del contratto. In particolare l Unione conserva tutti i diritti in relazione al TLD.eu, in particolare i diritti relativi alle basi dati del registro.

18 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 134/27 II.4.2. La suddetta disposizione non si applica a licenze o diritti concessi al o ottenuti dal contraente prima della conclusione del contratto. Articolo II.5 Riservatezza II.5.1. Il contraente s impegna a trattare con la massima riservatezza, a non utilizzare e a non comunicare a terzi le informazioni o i documenti connessi con l esecuzione del contratto. Il contraente resta vincolato a tale impegno anche dopo il completamento delle prestazioni. II.5.2. Il contraente ottiene da ogni membro del suo personale, dal consiglio di amministrazione e dai dirigenti l impegno scritto a rispettare l obbligo di riservatezza in merito a qualsiasi informazione correlata in forma diretta o indiretta con l esecuzione dei compiti e a non comunicare a terzi, né a utilizzare a vantaggio proprio o di terzi, documenti o informazioni non disponibili al pubblico, neanche dopo l esecuzione degli incarichi. Copia dell atto d impegno è trasmessa alla Commissione. Gli obblighi di cui sopra non si applicano alle informazioni: a) che al momento della divulgazione o in seguito sono di dominio pubblico altrimenti che per violazione del contratto, ma solo una volta che tali informazioni diventino di dominio pubblico; b) che il contraente può validamente dimostrare di aver avuto in possesso prima della divulgazione e che non sono state direttamente né indirettamente ottenute nell ambito dell esecuzione del contratto; c) che il contraente può validamente dimostrare di avere ottenuto dopo la divulgazione da un terzo il quale non le ha ottenute direttamente né indirettamente nell ambito dell esecuzione del contratto. Articolo II.6 Protezione dei dati II.6.1. Il contraente ha il diritto di accedere ai propri dati personali e di rettificarli. In caso di domande relative al trattamento dei suoi dati personali, il contraente può rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati indicato all articolo I.8. II.6.2. Il contraente ha il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al garante europeo della protezione dei dati. II.6.3. Se il contratto richiede il trattamento di dati personali da parte del contraente, questi può agire solo con la supervisione del responsabile del trattamento dei dati, in particolare per quanto riguarda gli scopi del trattamento, le categorie di dati che possono essere trattati, i destinatari dei dati e gli strumenti a disposizione dell interessato per esercitare i suoi diritti. II.6.4. Il contraente limita l accesso ai dati al personale strettamente necessario per l esecuzione, la gestione e il monitoraggio del contratto. II.6.5. Il contraente s impegna ad adottare opportune misure tecniche e organizzative di sicurezza, considerati i rischi relativi al trattamento e la natura dei dati personali in questione, al fine di: a) evitare che persone non autorizzate accedano ai sistemi informatici utilizzati per trattare i dati personali, e in particolare: a bis) a ter) qualunque forma non autorizzata di lettura, riproduzione, alterazione o rimozione dei supporti di memorizzazione; qualunque immissione non autorizzata di dati nonché ogni divulgazione, alterazione o cancellazione non autorizzata di dati personali memorizzati; a quater) ogni utilizzo non autorizzato dei sistemi di trattamento dei dati mediante le infrastrutture di trasmissione di dati; b) assicurare che le persone autorizzate ad utilizzare un sistema di trattamento dei dati possano accedere esclusivamente ai dati personali per i quali è stato loro accordato il diritto di accesso; c) registrare quali dati personali sono stati comunicati, quando e a chi; d) assicurare che il trattamento dei dati personali per conto di terzi sia effettuato soltanto secondo le modalità prescritte dall istituzione o dall organismo aggiudicatori; e) assicurare che, nel corso delle operazioni di comunicazione di dati personali e durante il trasporto dei supporti di memorizzazione, i dati non possano essere letti, copiati o cancellati senza autorizzazione; f) strutturare la propria organizzazione interna in modo da soddisfare le particolari esigenze di protezione dei dati. Articolo II.7 Utilizzo, diffusione e pubblicazione delle informazioni II.7.1. Il contraente autorizza la Commissione a trattare, utilizzare, diffondere e pubblicare per qualsiasi scopo, con qualsiasi mezzo, e su qualsiasi supporto i dati contenuti nel contratto o ad esso relativi, in particolare l identità del

19 C 134/28 Gazzetta ufficiale dell Unione europea contraente, l oggetto e la durata del contratto e le relazioni. Ai dati personali si applicano le disposizioni dell articolo I.8 e dell articolo II.6. Nonostante gli obblighi della Commissione in merito all accesso del pubblico ai documenti e alle norme sugli appalti pubblici, la disposizione di cui sopra non si applica alla sintesi operativa di cui all allegato II né all offerta del contraente di cui all allegato III. II.7.2. Se non diversamente disposto nelle condizioni particolari, la Commissione non è tenuta a diffondere o a pubblicare i documenti o le informazioni forniti in esecuzione del contratto. Se la Commissione decide di non pubblicare i documenti o le informazioni, il contraente non può diffonderli o pubblicarli senza avere ottenuto in via preliminare l autorizzazione scritta della Commissione. II.7.3. Ogniqualvolta voglia diffondere o pubblicare informazioni relative al contratto, il Contraente è tenuto a chiedere in via preliminare l autorizzazione scritta della Commissione. Deve inoltre essere precisato che le opinioni espresse sono esclusivamente quelle del contraente e non rappresentano la posizione ufficiale della Commissione. II.7.4. È vietato l utilizzo di informazioni ottenute dal contraente nel corso del contratto per scopi diversi dall esecuzione del contratto stesso, a meno che la Commissione non abbia dato previa ed esplicita autorizzazione scritta in tal senso. Articolo II.8 Disposizioni fiscali Il contraente è il solo responsabile dell adempimento degli obblighi tributari cui è soggetto. Articolo II.9 Forza maggiore II.9.1. Per forza maggiore si intende ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti contraenti e non attribuibile a colpa o negligenza di una di esse o di un subcontraente, che impedisca di adempiere a uno o più obblighi contrattuali e che non sia stato possibile evitare nonostante la diligenza degli interessati. Non si possono far valere come casi di forza maggiore difetti delle attrezzature o dei materiali, ritardi nella loro fornitura, vertenze di lavoro, scioperi e difficoltà finanziarie, a meno che non siano conseguenza diretta di un caso di forza maggiore. II.9.2. Fatte salve le disposizioni dell articolo II.1.7, la parte contraente che incorra in un caso di forza maggiore ne avvisa immediatamente l altra parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con un mezzo equivalente, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili della situazione. II.9.3. Nessuna delle parti contraenti è considerata inadempiente se non ha potuto rispettare gli obblighi contrattuali per cause di forza maggiore. Qualora non sia in grado di adempiere agli obblighi contrattuali per cause di forza maggiore, il contraente addebita solo le prestazioni effettivamente eseguite. II.9.4. Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per ridurre al minimo i danni. Articolo II.10 Subappalti II Il contraente non attribuisce subappalti che includano i membri fondatori né affida de facto a terzi l esecuzione del contratto senza previa autorizzazione scritta della Commissione. II In caso di incidente o emergenza che può compromettere la continuità del servizio, ad esempio riparazioni in emergenza e azioni invasive, il contraente prende immediatamente le misure necessarie ad assicurare la continuità del servizio senza aspettare l autorizzazione della Commissione. II Anche quando la Commissione lo autorizza a subappaltare a terzi, il contraente resta vincolato nei confronti della Commissione agli obblighi previsti dal contratto e conserva la responsabilità esclusiva della sua corretta esecuzione. La Commissione autorizza il contraente a subappaltare a terzi soltanto i compiti che risultano necessari all assolvimento degli obblighi che gli sono assegnati in forza del contratto. II Il contraente provvede affinché il subappalto non leda i diritti e le garanzie spettanti alla Commissione in forza del contratto, in particolare dell articolo II.13. Articolo II.11 Cessione II Il contraente non può cedere, in misura integrale o parziale, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto senza previa autorizzazione scritta della Commissione. II In mancanza dell autorizzazione di cui al precedente paragrafo 1, o in caso di inosservanza delle condizioni cui è subordinata, la cessione effettuata dal contraente non è opponibile alla Commissione e non ha alcun effetto nei suoi confronti.

20 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 134/29 Articolo II.12 Risoluzione del contratto da parte della commissione II La Commissione può risolvere il contratto nelle seguenti circostanze: a) se il contraente è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività o qualsiasi altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, o se nei suoi confronti è in corso un procedimento di questo tipo; b) se il contraente è stato condannato per un reato attinente all etica professionale, con sentenza passata in giudicato; c) se il contraente ha commesso gravi illeciti professionali, accertati dall amministrazione aggiudicatrice con ogni mezzo probatorio; d) se il contraente non è in regola con gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi tributari previsti dalle disposizioni di legge del paese in cui è stabilito, del paese il cui diritto nazionale si applica al contratto o del paese deve essere eseguito il contratto; e) se la Commissione ha seri motivi per sospettare il contraente frode, corruzione, partecipazione a un organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell Unione; f) se il contraente non adempie agli obblighi di cui all articolo II.3; g) se il contraente si è reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni chieste dalla Commissione come condizione per partecipare alla procedura contrattuale o non ha fornito tali informazioni; h) se, a giudizio della Commissione, un cambiamento intervenuto nella situazione giuridica, finanziaria, tecnica od organizzativa del contraente può incidere in misura significativa sull esecuzione; i) se l esecuzione delle prestazioni non è effettivamente iniziata entro tre mesi dalla data prevista e l eventuale nuova data proposta è considerata inaccettabile dalla Commissione; j) se il contraente non è in grado, per sua colpa, di ottenere i permessi o le licenze necessari all esecuzione del contratto; k) se il contraente, dopo aver ricevuto per iscritto l ingiunzione ad adempiere agli obblighi contrattuali, nella quale è precisata la natura del presunto inadempimento, ed avere avuto la possibilità di porre rimedio all inadempimento entro un termine ragionevole dal ricevimento dell ingiunzione, persiste nel non adempiere ai suddetti obblighi. II Prima della risoluzione del contratto nei casi di cui alle lettere e), h) o k), il contraente ha la possibilità di presentare osservazioni. La risoluzione del contratto ha effetto alla data in cui il contraente riceve la lettera di risoluzione del contratto, inviatagli per raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure alla data indicata nella lettera di risoluzione del contratto. II Conseguenze della risoluzione del contratto Nel caso in cui la Commissione risolva il contratto a norma del presente articolo, e fatti salvi gli altri provvedimenti previsti nel contratto, il contraente rinuncia a chiedere il risarcimento dei danni che ne derivano, inclusa la perdita dei profitti previsti per il mancato completamento dei lavori. Non appena ricevuta la lettera di risoluzione del contratto, il contraente prende tutti i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i costi, prevenire danni e annullare o ridurre i propri impegni. Entro al massimo sessanta giorni dalla data di risoluzione, il contraente prepara i documenti richiesti per la successiva esecuzione delle prestazioni eseguite fino alla data in cui la risoluzione prende effetto. La Commissione, qualora risolva il contratto in conformità al presente articolo, può chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti e recuperare le somme versate al contraente nell ambito del contratto. Dopo la risoluzione del contratto, la Commissione può rivolgersi a un altro fornitore perché subentri al contraente. La Commissione ha diritto di esigere dal contraente il risarcimento di tutte le spese supplementari sostenute per portare a termine i servizi, fatti salvi altri eventuali diritti o garanzie previsti a essa conferiti dal contratto. Articolo II.13 Gestione, audit e controllo finanziari II La Corte dei conti europea ha il potere di procedere a audit in base a documenti e a ispezioni sul posto presso tutti i contraenti e i subcontraenti. II La Commissione, compreso l Ufficio europeo per la lotta antifrode, o un organismo esterno di sua scelta, hanno gli stessi diritti della Corte dei conti europea nell ambito del punto precedente. II Inoltre, l Ufficio europeo per la lotta antifrode può effettuare controlli e verifiche sul posto conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio e al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dalla stipula del contratto fino al quinto anno dalla data del pagamento del saldo.

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE I L 92/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 3.4.2008 REGOLAMENO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo

Dettagli

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti stipulati dalla società Ghibli Design srl (d ora innanzi Ghibli)

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE Il sottoscritto conferma di aver preso visione dello Statuto e della Nota

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai

Dettagli

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, 17.11.2012 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 320/3 REGOLAMENTO (UE) N. 1077/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle

Dettagli

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RICEVUTE DALL ORGANISMO DI VIGILANZA E DAI SOGGETTI PREPOSTI DI HS PENTA S.P.A.

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RICEVUTE DALL ORGANISMO DI VIGILANZA E DAI SOGGETTI PREPOSTI DI HS PENTA S.P.A. Documento effettivo dal: 22 Luglio 2014 1 SCOPO Scopo della presente procedura ( Procedura Generale ) è descrivere le fasi in cui si articola il macroprocesso descritto nel successivo 2, al fine di prevedere:

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PEGASO 03 S.r.l. Sede legale ed operativa: Via Cagliero 3/I-3/L 100 41 CARIGNANO (TO) Tel 011-969.87.11 Fax 011-969.07.97 Capitale Sociale Eu ro 100.000,00 i.v. Registro delle Imp rese n. 08872320018 Tribunale

Dettagli

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI (Da inviare ad Arca SGR S.p.A. in originale, per posta, unitamente a copia dei documenti di identità dell Iscritto e dei beneficiari) Spett.le ARCA SGR S.p.A.

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19 Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 07/02/2012 Circolare n. 19 Ai Dirigenti

Dettagli

lì (luogo) (data) (il richiedente) (timbro e firma del soggetto incaricato del collocamento)

lì (luogo) (data) (il richiedente) (timbro e firma del soggetto incaricato del collocamento) SCHEDA DI ADESIONE N. OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO BANCA IMI TASSO VARIABILE CON MINIMO E MASSIMO 1 GIUGNO 2016 Codice ISIN: IT0004712565 EMESSE A VALERE SUL PROGRAMMA

Dettagli

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche della famiglia BANDO DI PARTECIPAZIONE Premi per iniziative di promozione dell invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni

Dettagli

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI INDICE Art. 1 - MATERIA DEL REGOLAMENTO Art. 2 - ARTICOLAZIONE Art. 3 - REQUISITI PER L ISCRIZIONE Art. 4 - MODALITA PER

Dettagli

IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Come indicato nel Piano Annuale della Performance (P.A.P.), predisposto a partire dall anno 2015, l Azienda annualmente esplicita gli obiettivi,

Dettagli

C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA

C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA Allegato A C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA P.ZZA CESARE BATTISTI, N. 4 25068 SAREZZO WWW.COMUNE.SAREZZO.BS.IT REGOLAMENTO PER L INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Approvata con deliberazione

Dettagli

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo. L 320/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea IT 17.11.2012 REGOLAMENTO (UE) N. 1078/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono

Dettagli

AVVISO PUBBLICO PER L INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE IL SEGUENTE SERVIZIO:

AVVISO PUBBLICO PER L INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE IL SEGUENTE SERVIZIO: AVVISO PUBBLICO PER L INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE IL SEGUENTE SERVIZIO: REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI INTERNET FRA LE SEDI COMUNALI, FRA LE SEDI COMUNALI E SITI ESTERNI OVVERO FRA SITI ESTERNI

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL COMITATO TECNICO DI CERTIFICAZIONE

REGOLAMENTO PER IL COMITATO TECNICO DI CERTIFICAZIONE Pagina 1 di 5 Revisione Data Descrizione Redazione Approvazione Pagina 2 di 5 Indice 1 Scopo e campo di applicazione 2 Riferimenti normativi 3 Costituzione e funzionamento del Comitato di Certificazione

Dettagli

PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA)

PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA) PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA) Il presente documento descrive le modalità di coordinamento tra gestori

Dettagli

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

CARTA DEI SERVIZI. Premessa: CARTA DEI SERVIZI Premessa: La Carta dei Servizi è uno strumento utile al cittadino per essere informato sulle caratteristiche del servizio offerto, sulla organizzazione degli uffici comunali, sugli standards

Dettagli

Istruzione Operativa Richiesta di Offerta on-line in busta chiusa digitale

Istruzione Operativa Richiesta di Offerta on-line in busta chiusa digitale Istruzione Operativa Richiesta di Offerta on-line in busta chiusa digitale ATAF avvierà la gara on-line secondo le modalità di seguito descritte, in particolare utilizzando lo strumento RDO on-line disponibile

Dettagli

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO 1 REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO Partenariato del Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020 (art. 5 Regolamento UE n. 1303/2/13; Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014; D.G.R. n. 906 del 21 luglio 2014)

Dettagli

in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento

in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento Società per Azioni Via Lucrezia Romana, 41/47-00178 Roma P. IVA, Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 04774801007

Dettagli

Privacy Policy del sito Web meseum.network

Privacy Policy del sito Web meseum.network Privacy Policy del sito Web meseum.network Informazioni aziendali I servizi menzionati e descritti in questo documento sono messi a disposizione ed offerti da Meseum, avente sede in Via Pier Carlo Boggio,

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ACQUISTO DI BENI E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE TELEMATICHE

REGOLAMENTO PER L ACQUISTO DI BENI E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE TELEMATICHE 75 REGOLAMENTO PER L ACQUISTO DI BENI E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE TELEMATICHE ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 105/I0029624P.G. NELLA SEDUTA DEL 27/04/2004 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Dettagli

Prot. 939/A40 Frattamaggiore, 17/04/2013 IL DIRIGENTE SCOLASTICO. che il Piano prevede la Certificazione delle competenze acquisite dai corsisti;

Prot. 939/A40 Frattamaggiore, 17/04/2013 IL DIRIGENTE SCOLASTICO. che il Piano prevede la Certificazione delle competenze acquisite dai corsisti; Prot. 939/A40 Frattamaggiore, 17/04/2013 IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTO Il Piano relativo al Bando 4462 del 31/03/2011; VISTA La circolare prot. A00DGAI/10674 del 27/09/2011; VISTA L autorizzazione ricevuta

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

Trentino Mobilità s.p.a. REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

Trentino Mobilità s.p.a. REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI Trentino Mobilità s.p.a. REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2012 In vigore dal 22 dicembre 2012

Dettagli

Elementi di progettazione europea La valutazione dei progetti da parte della Commissione europea, la negoziazione e il contratto

Elementi di progettazione europea La valutazione dei progetti da parte della Commissione europea, la negoziazione e il contratto Elementi di progettazione europea La valutazione dei progetti da parte della Commissione europea, la negoziazione e il contratto Giuseppe Caruso Project Manager Progetto Europa - Europe Direct - Comune

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI (adottato ai sensi

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI (adottato ai sensi REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI (adottato ai sensi dell'art. 18, secondo comma, D.L. 112/2008, convertito con

Dettagli

Ministero della Salute

Ministero della Salute Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE NELL ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALL ART. 125 DEL D. LGS. 163/2006

Dettagli

CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti

CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti 1/7 ART. 1 OBBLIGATORIETA (Articolo 2 e 3 del Regolamento dei Contratti) 1.1. In virtù della delega contenuta nell articolo

Dettagli

1.1) Il presente regolamento stabilisce i requisiti essenziali, i criteri e. le modalità generali di reclutamento del personale, con contratto di

1.1) Il presente regolamento stabilisce i requisiti essenziali, i criteri e. le modalità generali di reclutamento del personale, con contratto di REGOLAMENTO PER LE ASSUNZIONI 1) AMBITO DI APPLICAZIONE 1.1) Il presente regolamento stabilisce i requisiti essenziali, i criteri e le modalità generali di reclutamento del personale, con contratto di

Dettagli

PROGRAMMA CREA-ATTIVA-MENTE Progetto PugliApedali

PROGRAMMA CREA-ATTIVA-MENTE Progetto PugliApedali ALLEGATO 1 REGIONE PUGLIA Assessorato alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana SERVIZIO RETI E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ UFFICIO RETI DELLA MOBILITÀ

Dettagli

Comune di San Martino Buon Albergo

Comune di San Martino Buon Albergo Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona - C.A.P. 37036 SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI Approvato dalla Giunta Comunale il 31.07.2012 INDICE PREMESSA A) LA VALUTAZIONE

Dettagli

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di

Dettagli

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI ABILITAZIONE

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI ABILITAZIONE Allegato parte integrante Criteri e modalità di riconoscimento degli organismi di abilitazione dei soggetti preposti al rilascio certificazioni energetiche CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI

Dettagli

L anno., il giorno. del mese di.. presso

L anno., il giorno. del mese di.. presso BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CREMONA, E I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF), PER SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA PER ASSISTENZA AI CITTADINI NELLA COMPILAZIONE E L INOLTRO DELLA DOMANDA

Dettagli

(delibera del Senato Accademico n. 491/17370 del 27 agosto 2012)

(delibera del Senato Accademico n. 491/17370 del 27 agosto 2012) Avviso pubblico per l acquisizione di candidature del personale tecnicoamministrativo per la nomina nel Consiglio di Amministrazione dell Università degli Studi di Parma (delibera del Senato Accademico

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

Contratto internazionale di Agenzia

Contratto internazionale di Agenzia Contratto internazionale di Agenzia Tra:.... con sede in (in seguito denominato "il Fabbricante") e: con sede in (in seguito denominato "l'agente") SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1: Territorio e Prodotti

Dettagli

Oggetto: Bando di gara per la stipula di convenzione del servizio di cassa - quadriennio 01/01/2016 31/12/2019 - Codice CIG Z3715F0800

Oggetto: Bando di gara per la stipula di convenzione del servizio di cassa - quadriennio 01/01/2016 31/12/2019 - Codice CIG Z3715F0800 Ministero della Pubblica Istruzione Istituto Comprensivo Centro 1 C.F. 98092970171 -C.M. BSIC881002 BSIC881002@ISTRUZIONE.IT Tel. 030-361210 Fax 030-3366974 Viale Piave n.50 25123 BRESCIA Prot. n. 3308

Dettagli

INFORMATIVA SULLA PRIVACY. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196

INFORMATIVA SULLA PRIVACY. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 INFORMATIVA SULLA PRIVACY Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 Il sito www.worky-italy.com (di seguito, il Sito ) tutela la privacy dei visitatori

Dettagli

MODALITÀ ORGANIZZATIVE E PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI

MODALITÀ ORGANIZZATIVE E PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI Pagina:1 di 6 MODALITÀ ORGANIZZATIVE E PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI INDICE 1. INTRODUZIONE...1 2. ATTIVITÀ PRELIMINARI ALL INIZIO DELLE VERIFICHE...2 3. PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ...2

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali VISTO il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modificazioni; VISTO

Dettagli

AVVISO PUBBLICO. Incarico professionale Coordinatore Casa Famiglia per donne sole o con figli minori in situazione di fragilità. Art.

AVVISO PUBBLICO. Incarico professionale Coordinatore Casa Famiglia per donne sole o con figli minori in situazione di fragilità. Art. Fraternita dei Laici Arezzo Premesso che, AVVISO PUBBLICO Incarico professionale Coordinatore Casa Famiglia per donne sole o con figli minori in situazione di fragilità Art. 1 Permessa Fraternita dei Laici

Dettagli

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO DI GESTIONE DEL PARCO DEL MONTE CUCCO. Avvisa

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO DI GESTIONE DEL PARCO DEL MONTE CUCCO. Avvisa BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA NELLE ATTIVITA DI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE, MARKETING AD UN ESPERTO DI MARKETING E COMUNICAZIONE. IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Dettagli

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA COMUNE DI LIMONE PIEMONTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DEL PERSONALE E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE Approvato con deliberazione G.C. n. 45 del 27-02-2007 Modificato con deliberazione

Dettagli

Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC.

Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC. Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC. Avviso di mancata consegna L avviso, emesso dal sistema, per indicare l anomalia

Dettagli

CONTRATTO Tra. la società con sede in. cod. fiscale p. IVA/VAT REA

CONTRATTO Tra. la società con sede in. cod. fiscale p. IVA/VAT REA la società con sede in CONTRATTO Tra cod. fiscale p. IVA/VAT REA telefono e-mail legalmente rappresentata da nel seguito del presente accordo denominata Provider/Maintainer e l Istituto di Informatica

Dettagli

MinisterodelloSviluppoEconomico

MinisterodelloSviluppoEconomico MinisterodelloSviluppoEconomico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta

Dettagli

INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA

INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA Informativa dell iniziativa Carta Roma realizzata dall Amministrazione di Roma Capitale - Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute Viale Manzoni,

Dettagli

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE La Repubblica d Austria, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale

Dettagli

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 1 Oggetto - 1 Il Regolamento disciplina: a) la proposizione e la gestione dei reclami presentati all ISVAP dalle persone fisiche e giuridiche dalle associazioni

Dettagli

L ATI composta da Associazione Nuovi Lavori e BIC Puglia s.c.a.r.l., nell ambito del progetto URLO Una rete per le opportunità, PROMUOVE

L ATI composta da Associazione Nuovi Lavori e BIC Puglia s.c.a.r.l., nell ambito del progetto URLO Una rete per le opportunità, PROMUOVE L ATI composta da Associazione Nuovi Lavori e BIC Puglia s.c.a.r.l., nell ambito del progetto URLO Una rete per le opportunità, PROMUOVE un PROTOCOLLO D INTESA tra CONSIGLIERA PARITÀ PROVINCIALE DONNE

Dettagli

Bando per il sostegno alla realizzazione di congressi, convegni e seminari di approfondimento scientifico CONTENUTI:

Bando per il sostegno alla realizzazione di congressi, convegni e seminari di approfondimento scientifico CONTENUTI: Bando per il sostegno alla realizzazione di congressi, convegni e seminari di approfondimento scientifico CONTENUTI: 1. NORMATIVA DEL BANDO 2. MODULO DI DOMANDA 3. SCHEDA INFORMATIVA ENTE RICHIEDENTE 4.

Dettagli

Allegato A. 1. Oggetto

Allegato A. 1. Oggetto Criteri per il finanziamento di attività di formazione e aggiornamento finalizzate all'attuazione di protocolli di intesa in materia di procedure conciliative tra imprese e clienti finali dei servizi elettrico

Dettagli

Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti

Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti * del gruppo Deutsche Bank nell Unione Europea Commissione interna Euro Deutsche Bank Premessa In considerazione dello

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

DOCCIA SERVICE SRL REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ED IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

DOCCIA SERVICE SRL REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ED IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DOCCIA SERVICE SRL REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ED IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI Art. 1 Oggetto e norme di riferimento 1. Il presente regolamento disciplina le procedure per

Dettagli

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli; Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui

Dettagli

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. (l Offerta Pubblica )

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. (l Offerta Pubblica ) OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. (l Offerta Pubblica ) Modulo di adesione B (Scheda riservata ai dipendenti del Gruppo) Scheda

Dettagli

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che all articolo 17, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere

Dettagli

REGOLAMENTO DISMISSIONE BENI MOBILI

REGOLAMENTO DISMISSIONE BENI MOBILI REGOLAMENTO DISMISSIONE BENI MOBILI In considerazione della progressiva situazione del procedimento di riorganizzazione e riassetto del patrimonio immobiliare della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di

Dettagli

Modello di contratto. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

Modello di contratto. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale Modello di contratto Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale MODELLO DI CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE ex art. 3, d.lgs. n. 167/2011... [Datore

Dettagli

Accordo Quadro. Confesercenti nazionale. Intesa SanPaolo S.p.A.

Accordo Quadro. Confesercenti nazionale. Intesa SanPaolo S.p.A. Accordo Quadro Confesercenti nazionale Intesa SanPaolo S.p.A. Data di sottoscrizione: 15 aprile 2002 Validità : annuale Anno 2007: in vigore Art. 1 Intesa SanPaolo e Confesercenti valuteranno congiuntamente

Dettagli

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER LA CREAZIONE DEL REGISTRO PUBBLICO DEI MEDIATORI CULTURALI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA.

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER LA CREAZIONE DEL REGISTRO PUBBLICO DEI MEDIATORI CULTURALI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA. AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER LA CREAZIONE DEL REGISTRO PUBBLICO DEI MEDIATORI CULTURALI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA. IL DIRIGENTE RENDE NOTO o vista la deliberazione del Consiglio Provinciale

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA SELEZIONE DEL PERSONALE

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA SELEZIONE DEL PERSONALE 6/02/20 REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 2/0/200, Mondo Acqua S.p.A. adotta il presente regolamento per il reclutamento e la selezione del personale da

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato

Dettagli

Interventi in materia di Comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali ed edizioni nazionali.

Interventi in materia di Comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali ed edizioni nazionali. Circolare 10 febbraio 2016 n. 101 Interventi in materia di Comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali ed edizioni nazionali. (G.U. 18 febbraio 2016, n. 40) Emanata

Dettagli

Associazioni dei Consumatori - Telecom Italia

Associazioni dei Consumatori - Telecom Italia REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE Associazioni dei Consumatori - Telecom Italia Art. 1 Natura e ambito di applicazione della procedura 1. Le Associazioni dei Consumatori firmatarie del Regolamento di Conciliazione

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA I sottoscritti: a) (Capofila). nato a il. nella sua qualità di.. e legale rappresentante

Dettagli

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE FINCANTIERI S.P.A. (L "OFFERTA")

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE FINCANTIERI S.P.A. (L OFFERTA) Modulo B (Scheda riservata ai Dipendenti Fincantieri Residenti in Italia) Scheda N. OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE FINCANTIERI S.P.A. (L "OFFERTA") Il/la sottoscritto/a

Dettagli

FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L.

FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L. 1 FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L. MANUALE DELLE PROCEDURE INTERNE PARTE GENERALE 2 INDICE 1. Informazioni sulla Società ed attività autorizzate 3 2. Autore del manuale delle procedure interne 3 3.

Dettagli

SCHEDA DI ADESIONE N. OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO BANCA IMI TASSO FISSO 2,00% P.A

SCHEDA DI ADESIONE N. OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO BANCA IMI TASSO FISSO 2,00% P.A SCHEDA DI ADESIONE N. OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO BANCA IMI TASSO FISSO 2,00% P.A. GIUGNO 2014 (CODICE ISIN: IT0004610553 ) EMESSE A VALERE SUL PROGRAMMA DI SOLLECITAZIONE

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 INDICE GESTIONE DELLE RISORSE Messa a disposizione delle risorse Competenza, consapevolezza, addestramento Infrastrutture Ambiente di lavoro MANUALE DELLA QUALITÀ Pag.

Dettagli

6 DIMENSIONE DEL PROGETTO 1

6 DIMENSIONE DEL PROGETTO 1 ALLEGATO A - MODULO DI DOMANDA PER I PROGETTI DI PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI FINANZIATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13 E N. 555/08 1 TITOLO DEL PROGETTO 2 ORGANIZZAZIONE(I)

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008

Dettagli

Comunicazioni e informazioni

Comunicazioni e informazioni Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 433 A Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni 58 o anno 23 dicembre 2015 Sommario V Avvisi PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Corte dei conti 2015/C 433

Dettagli

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO... 5 3. OBBLIGHI DEL BROKER... 5 4. OBBLIGHI DI ANSF...

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO... 5 3. OBBLIGHI DEL BROKER... 5 4. OBBLIGHI DI ANSF... AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE CAPITOLATO SPECIALE Procedura aperta per l affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per le esigenze dell Agenzia Nazionale per la Sicurezza

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005; Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge

Dettagli

Settore Affari Generali e Istituzionali. Disciplinare per le Pubblicazioni on line

Settore Affari Generali e Istituzionali. Disciplinare per le Pubblicazioni on line Settore Affari Generali e Istituzionali Disciplinare per le Pubblicazioni on line ANNO 2014 INDICE Art. 1 Principi generali... 3 Art. 2 Modalità di accesso al servizio on line... 3 Art. 3 Atti destinati

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

INFORMATIVA SUL DIRITTO ALLA PRIVACY PER LA CONSULTAZIONE DEL SITO WEB www.arlatighislandi.it

INFORMATIVA SUL DIRITTO ALLA PRIVACY PER LA CONSULTAZIONE DEL SITO WEB www.arlatighislandi.it INFORMATIVA SUL DIRITTO ALLA PRIVACY PER LA CONSULTAZIONE DEL SITO WEB www.arlatighislandi.it redatto ai sensi del decreto legislativo n 196/2003 2 GENNAIO 2014 documento pubblico 1 PREMESSA 3 SEZIONE

Dettagli

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL ORGANO DI VIGILANZA DI F.I.L. S.R.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL ORGANO DI VIGILANZA DI F.I.L. S.R.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL ORGANO DI VIGILANZA DI F.I.L. S.R.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO 1 FINALITA Con il presente avviso la F.I.L. s.r.l. Formazione Innovazione

Dettagli

LICENZA USO SOFTWARE on line So.Ge.R. PRO interoperabile SISTRI

LICENZA USO SOFTWARE on line So.Ge.R. PRO interoperabile SISTRI LICENZA USO SOFTWARE on line So.Ge.R. PRO interoperabile SISTRI IMPORTANTE AVVISO: LEGGERE ACCURATAMENTE ED ASSICURARSI DI AVER COMPRESO IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA CON L UTENTE FINALE PRIMA DI ACCETTARE

Dettagli

ALLEGATO 5T - CRITERI E MODALITÀ PER LA SELEZIONE DEI FORNITORI TRANSITORI AI SENSI DELLA DELIBERA 249/2012/R/GAS (PROCEDURA) PERIODO AT 2012-2013

ALLEGATO 5T - CRITERI E MODALITÀ PER LA SELEZIONE DEI FORNITORI TRANSITORI AI SENSI DELLA DELIBERA 249/2012/R/GAS (PROCEDURA) PERIODO AT 2012-2013 ALLEGATO 5T - CRITERI E MODALITÀ PER LA SELEZIONE DEI FORNITORI TRANSITORI AI SENSI DELLA DELIBERA 249/2012/R/GAS (PROCEDURA) PERIODO AT 2012-2013 La presente Procedura disciplina i criteri e le modalità

Dettagli

Politica del WHOIS relativa al nome a dominio.eu

Politica del WHOIS relativa al nome a dominio.eu Politica del WHOIS relativa al nome a dominio.eu 1/7 DEFINIZIONI I termini definiti nei Termini e Condizioni e/o nelle Regole di risoluzione delle controversie del.eu sono contraddistinti nel presente

Dettagli

ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI. Relazione

ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI. Relazione ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI Relazione Con le Istruzioni sulla trattazione dei reclami (di seguito, Istruzioni ) la COVIP intende procedere nella realizzazione di interventi volti ad accrescere

Dettagli

R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE. Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale. Servizio Segreteria della Giunta

R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE. Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale. Servizio Segreteria della Giunta R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale Servizio Segreteria della Giunta Disciplinare sull utilizzo della posta elettronica certificata

Dettagli

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di N.S. di Misericordia Savona

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di N.S. di Misericordia Savona PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA La trasparenza è uno strumento per il controllo diffuso da parte dei cittadini dell attività amministrativa e un elemento dell azione di prevenzione

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione

Dettagli

0119857200 0119857672 Fax 0119850655 - e-mail urp@comune.volvera.to.it - P.I 01939640015

0119857200 0119857672 Fax 0119850655 - e-mail urp@comune.volvera.to.it - P.I 01939640015 COMUNE DI VOLVERA 10040 - Provincia di TORINO 0119857200 0119857672 Fax 0119850655 - e-mail urp@comune.volvera.to.it - P.I 01939640015 AVVISO DI MOBILITA ESTERNA PER LA COPERTURA, TRAMITE PASSAGGIO DIRETTO

Dettagli

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie

Dettagli

84 12.1.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 DELIBERAZIONE 28 dicembre 2010, n. 1169

84 12.1.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 DELIBERAZIONE 28 dicembre 2010, n. 1169 84 12.1.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 DELIBERAZIONE 28 dicembre 2010, n. 1169 Criteri per la concessione dei contributi previsti dalla l.r. 70 del 19.11.2009 (Interventi di sostegno

Dettagli