LA LEGGE DI STABILITA 2015 LO SPLIT PAYMENT. Le novità IVA sulle operazioni nei confronti della P.A. dal 1 gennaio 2015

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1 1 LA LEGGE DI STABILITA 2015 LO SPLIT PAYMENT Le novità IVA sulle operazioni nei confronti della P.A. dal 1 gennaio 2015

2 2 COSA E LO SPLIT PAYMENT E un meccanismo di scissione dell IVA che riguarda le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di P.A. non debitrici d imposta Ø Il fornitore riceve il corrispettivo al netto dell IVA Ø l IVA è versata all Erario direttamente dalla P.A.

3 3 FINALITA DELLO SPLIT PAYMENT Eliminare o ridurre l evasione nell ambito IVA: Ø il versamento dell IVA è effettuato da un soggetto «con maggiore affidabilità fiscale» Ø Il fornitore è «allontanato» dal pericolo di non versare l imposta Difficoltà di recupero dell IVA sugli acquisti criticità Aumento del numero dei soggetti che richiede il rimborso IVA Aumenta l entità di ogni rimborso IVA E più facile superare il limite per il rimborso IVA senza garanzia ( euro) La Confederazione ha stimato un maggior costo per le imprese pari a 230 mln di euro l anno

4 4 COSA E STATO FATTO - GLI INTERVENTI CONFEDERALI - q Attività parlamentare in sede di discussione ddl stabilità 2015: Ø audizioni in commissione finanze per rappresentare le conseguenze critiche sulla liquidità delle imprese Ø emendamenti per sopprimere la norma, anche in considerazione del fatto che dal mese di marzo 2015 diventa generalizzata la fatturazione elettronica nei confronti della PA q Campagna stampa (sia come Confartigianato, sia nell ambito di RETE Imprese Italia): pagine di quotidiani nazionali, comunicati stampa, petizione Anaepa q Attività presso l Agenzia delle entrate: Ø a dicembre (prima dell approvazione legge di stabilità): sollecitata l emanazione di istruzioni operative prima dell entrata in vigore Ø nei primi giorni di gennaio (subito dopo l approvazione legge di stabilità): per sollecitare istruzioni; per richiedere inapplicabilità delle sanzioni a causa dell incertezza normativa Circ. 1/E/ del 9/2/2015 Confartigianato Direzione Politiche Fiscali Split payment - Legge Stabilità 2015

5 5 COSA E STATO FATTO - GLI INTERVENTI CONFEDERALI - (segue)

6 6 COSA E STATO FATTO - GLI INTERVENTI CONFEDERALI (segue) Elaborazione inviata al MiSE dalla Confartigianato (anche su Corriere della Sera del 18/2/2015)

7 7 IL QUADRO NORMATIVO q La legge di stabilità per il 2015 ha istituito il nuovo articolo 17- ter D.P.R. n. 633/72 (articolo 1, c. 629, lett. b,, legge n. 190 del 23/12/2014) q Decreto ministero economia e finanze del 23 gennaio 2015: disposizioni attuative per il versamento dell IVA da parte della P.A. q Circolare Agenzia Entrate n. 1/E del 9/2/2015: primi chiarimenti sull ambito soggettivo e inapplicabilità sanzioni per il primo periodo di applicazione della norma q Risposte fornite dall Agenzia alla stampa specializzata (Telefisco del 29/1/2015, Circ. 6/E del 19/2/2015): esclusione dei professionisti

8 8 DECORRENZA Applicabilità alle operazioni per le quali è emessa fattura dal 1 gennaio 2015 (comunicato stampa MEF n. 7 del 9/1/2015; art. 9 D.M. 23/1/2015) Non si applica alle fatture emesse entro il 31 dicembre 2014 Richiesta l autorizzazione comunitaria, ma nella legge è prevista l immediata applicabilità. In caso di diniego dell autorizzazione CEE, scattano aumenti su carburante entro il 30/6/2015

9 9 AMBITO OGGETTIVO Si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nei confronti della P.A. esclusi i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta (a titolo di imposta e di acconto): art. 17-ter, c.2. D.P.R. 633/72; Circ. 6/E/2015 fornitori Cessioni di beni e prestazioni di servizi Prestazioni di servizi rese da professionisti Tutti gli acquisti documentati da fattura effettuati da P.A. (sia nella veste istituzionale che nell esercizio di attività d impresa) P.A. Acquisti : Ø nella veste istituzionale Ø nell esercizio d impresa Piccoli servizi in economato

10 10 AMBITO SOGGETTIVO q Si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei seguenti enti pubblici: Ø Stato, Ø organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica, Ø enti pubblici territoriali (regioni, comuni, etc.) e consorzi tra essi costituiti, Ø camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Ø istituti universitari, Ø aziende sanitarie locali, Ø enti ospedalieri, Ø enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, Ø enti pubblici di assistenza e beneficenza Ø enti di previdenza q I cessionari non devono essere debitori d imposta (le operazioni non devono essere assoggettate al reverse charge)

11 11 AMBITO SOGGETTIVO (segue) SOGGETTI P.A. DESTINATARI DELLO SPLIT PAYMENT Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica Comprese istituzioni scolastiche, istituzioni per l alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi costituiti, Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.). istituti universitari aziende sanitarie locali enti pubblici costituiti per l esercizio associato di una pluralità di funzioni o di servizi comunali in un determinato territorio, i quali, pertanto, in relazione ad essi, si sostituiscono agli stessi Comuni associati. unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Compresi enti pubblici che si sostituiscono integralmente alle aziende sanitarie locali e agli enti ospedalieri nell approvvigionamento di beni e servizi destinati all attività di questi, svolgendo tale funzione esclusivamente per loro conto. enti ospedalieri enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.); enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza: IPAB) e ASP (Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona); enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza). esclusi gli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera, i quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato Confartigianato Direzione Politiche Fiscali Split payment - Legge Stabilità 2015

12 12 gli enti previdenziali privati o privatizzati; le aziende speciali (incluse quelle delle CCIAA); AMBITO SOGGETTIVO (segue) SOGGETTI ESCLUSI DALLO SPLIT PAYMENT gli enti pubblici economici, che operano con un organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorchè nell interesse della collettività; gli Ordini Professionali; Enti ed istituti di ricerca; Agenzia fiscali; Autorità amministrative indipendenti (es.: AGCOM); ARPA (Agenzie regionali per la protezione dell ambiente); Automobil Club provinciali; ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni Agenzia per L Italia Digitale (AgID); INAIL ISPO (Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica);

13 13 AMBITO SOGGETTIVO (segue) Nella circolare n. 1/E/2015 l Agenzia suggerisce la seguente procedura per individuare se l ente è destinatario dello split payment: Ø consultare l Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. IPA), alla pagina Ø verificare nell anagrafica dell IPA la categoria di appartenenza e i riferimenti dell ente pubblico acquirente. L Agenzia: q individua, a titolo esemplificativo, gli enti pubblici appartenenti (consultare circolare n. 1/E/2015); q suggerisce la presentazione interpello in caso di dubbio. alle categorie IPA

14 14 AMBITO SOGGETTIVO (segue): split payment ed esigibilità differita I soggetti destinatari della disposizione relativa all esigibilità differita dell IVA (art. 6, c. 5, DPR 633/72) coincidono, in massima parte, con quelli a cui si applica lo split payment. consente di differire l esigibilità dell IVA al momento del pagamento del corrispettivo, al fine di evitare ai fornitori delle P.A. individuate dalla norma di anticipare l IVA per operazioni rispetto alle quali il pagamento del corrispettivo e dell imposta per rivalsa avviene normalmente con notevole ritardo: finalità agevolativa; Esigibilità differita L Agenzia (circ. 1/E/2015) ha chiarito che: Ø la diversa finalità dell esigibilità differita rispetto allo split payment non consente l applicazione analogica dei documenti di prassi emanati nel tempo per l esigibilità differita. Es.: comunità montane escluse da esigibilità differita (DRE Emilia Romagna 28/1/1995), soggette a split payment

15 15 OBBLIGHI IN CAPO AI FORNITORI I fornitori che operano in split payment devono: q emettere la fattura con l annotazione «scissione dei pagamenti» q l IVA indicata nella fattura non deve essere computata come IVA a debito (non partecipa alla liquidazione periodica del tributo) Quindi: nella fattura è indicato: imponibile imposta «scissione dei pagamenti»

16 16 OBBLIGHI IN CAPO AI CESSIONARI/COMMITTENTI P.A. q Iva esigibile al momento del pagamento del corrispettivo (salvo opzione P.A. per anticipare esigibilità al momento della ricezione della fattura) q dalla data di esigibilità scatta l obbligo del versamento dell IVA da parte della P.A.: Ø entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è esigibile Ø senza compensazione Ø con un apposito codice tributo (R.M. n. 15/E del 12/2/2015) Ø modalità (a seconda della tipologia di c/c dell ente): F24 enti pubblici, F24, direttamente all entrata del bilancio dello Stato q Se la P.A. ha effettuato acquisti nell esercizio di attività commerciali ed è soggetto passivo IVA, l imposta relativa all operazione soggetta a split partecipa alla liquidazione periodica del mese/trimestre in cui si verifica esigibilità

17 17 P.A. DEBITRICE DI IVA Lo split payment si applica se la P.A. «non è debitore d imposta», cioè: se le cessioni di beni e prestazioni di servizi ricevute non sono assoggettate al reverse charge. Se la P.A. riceve operazioni assoggettate a reverse charge si applicano le regole ordinarie IVA (art. 7 D.M. 23/1/2015). Esempio n.1 : Ø Installatore impianti esegue prestazione in un edificio P.A. (prestazione soggetta a r.c.) Ø P.A. agisce nell ambito commerciale Ø poiché la PA è in tal caso soggetto passivo IVA, la prestazione è soggetta a r.c.: la P.A: diventa debitore d imposta. Ø Di conseguenza, non si applica lo split payment ai sensi dell art. 17-ter Ø si applica il reverse charge art. 17, c.6, lett. a-ter, DPR 633/72 Ø Il fornitore emette fattura senza IVA; P.A. integra la fattura e la registra tra gli acquisti e le vendite. Come si fa a capire se la prestazione ad un ente è destinata all ambito istituzionale o commerciale? Lo deve comunicare l ente (codice fiscale o partita IVA)

18 18 P.A. DEBITRICE DI IVA (segue) Lo split payment si applica se la P.A. «non è debitore d imposta», cioè: se le cessioni di beni e prestazioni di servizi ricevute non sono assoggettate al reverse charge. Se la P.A. riceve operazioni assoggettate a reverse charge si applicano le regole ordinarie IVA (art. 7 D.M. 23/1/2015). Esempio n. 2: Ø Installatore impianti esegue prestazione in un edificio comunale (prestazione soggetta a r.c.) Ø P.A. agisce nell ambito istituzionale Ø poiché la PA non è in tal caso soggetto passivo IVA, la prestazione non è soggetta a r.c.: la P.A. non diventa debitore d imposta Ø Di conseguenza, si applica lo split payment ai sensi dell art. 17-ter Ø il fornitore emette fattura con IVA; P.A. riceve la fattura, liquida al fornitore il corrispettivo al netto dell IVA e provvede a versare l imposta.

19 19 I RIMBORSI DELL IVA AL FORNITORE P.A. Lo split payment aumenta le situazioni di rimborso IVA. Di conseguenza, il legislatore ha previsto che: q Il fornitore che effettua operazioni in split payment rientra tra le categorie di contribuenti con rimborso IVA eseguito in via prioritaria (art. 1, c. 630, legge 190/2014); q Rimborso in via prioritaria entro il limite dell IVA applicata alle operazioni in split payment (art. 8 D.M. 23/1/2015)

20 20 DOMANDE FREQUENTI Ø Soggetti che applicano L. 398/91 con detrazione forfetaria dell IVA (50%) calcolata sull IVA a debito derivante da fatture relative ad attività commerciali: E auspicabile esclusione da split payment. Se non dovesse esserci l esclusione, si auspica che le operazioni con applicazione dello split payment siano ricomprese tra le operazioni imponibili da considerare per il calcolo forfetario della detrazione dell imposta. Ø Servizi in economato: le prestazioni/cessioni soggette a split payment sono solo quelle documentate da fattura. Di conseguenza, sono escluse le spese documentate da scontrini/ ricevute fiscali o altra certificazione sostitutiva (CM 1/E/2015) Ø Elenco dei soggetti PA che applicano lo split payment: le PA che applicano lo split payment sono state individuate con la circolare n. 1/E/2015. Tali soggetti non necessariamente coincidono con le PA nei cui confronti è obbligatoria la fatturazione elettronica Ø Modifiche al tracciato relativo al formato fattura elettronica nei confronti della P.A.: nel tracciato relativo alla fattura elettronica è stato inserito il carattere «S» tra quelli ammissibili per il campo <EsigibilitIVA> all interno del blocco <DatiRiepilogo>

21 21 CONSORZI E SPLIT PAYMENT I Consorzi che operano con PA ed applicano split payment maturano ingenti crediti IVA. Se il consorzio opera nel settore edile (o altre prestazioni lett. a-ter), non matura crediti in quanto applica r.c.; i consorziati fatturano v/consorzio in r.c.. Il problema sussiste nello split payment. Abbiamo chiesto all Agenzia delle entrate di ritenere valida anche per lo split payment l interpretazione fornita per il reverse charge (circ. n. 19/E/2007), secondo cui «Le prestazioni rese dai consorziati al consorzio assumono la medesima valenza delle prestazioni rese dal consorzio a terzi» In tal modo, ai consorziati sarebbe permesso di fatturare senza addebito di IVA in quanto il consorzio a sua volta fattura la prestazione, ma non riscuote l IVA dalla PA.

22 22 LE SANZIONI La legge di stabilità 2015 ha introdotto una sanzione specifica per l ente pubblico che omette o ritarda il versamento dell IVA. Per le altre violazioni, si ritiene che siano applicabili le norme ordinarie. fornitori P.A. sanzione del 100% per l operazione irregolarmente fatturata (art. 6, c.1, D.Lgs. n. 471/97) se acquista il bene/servizio nell ambito commerciale: 100% dell imposta relativa, per non aver regolarizzato la fattura irregolarmente emessa dal fornitore (articolo 6, c. 8, D.Lgs. 471/97) Omesso o tardivo versamento dell IVA: 30% (art. 1, c. 633, L. 190/2014) Per effetto dell incertezza normativa: non sanzionabilità delle violazioni commesse dall 1/1/2015 all 8/2/2015.

23 23 LE SANZIONI (segue) Nella circ. 1/E/2015, sono evidenziate alcune fattispecie che potrebbero essersi verificate, per effetto dell incertezza normativa: Fattura emessa prima dell 8/2/2015 senza annotazione «split payment» con IVA pagata al fornitore e liquidata in modo ordinario Fattura emessa prima dell 8/2/2015 con erronea annotazione «scissione dei pagamenti» Non occorre effettuare rettifiche di fatturazione Ø Il fornitore corregge fattura, esercitando rivalsa nei confronti P.A. Ø P.A. paga IVA al fornitore Ø Fornitore liquida IVA nei modi ordinari

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