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1 Anno XLI Repubblica Italiana BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana Parte Prima n. 17 mercoledì, 24 marzo 2010 Firenze Bollettino Ufficiale: via F. Baracca, Firenze - Fax: Portineria tel redazione@regione.toscana.it Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate. L accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo. Nella Parte Prima si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali. Nella Parte Seconda si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale. Nella Parte Terza si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

2 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17 SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 marzo 2010, n. 30/R SOMMARIO del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana). 60 Testo coordinato del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana). 66 Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32) e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 2009 n. 88/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 47/R ), in materia di servizi educativi per la prima infanzia. pag. 3 Testo coordinato del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro). 4 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 marzo 2010, n. 31/R Disciplina dei fondi regionali di incentivazione per le attività di pianificazione e progettazione svolte da personale regionale. 52 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 marzo 2010, n. 32/R Modifiche al regolamento emanato con decreto SEZIONE III ATTI INTERPRETATIVI DI NORME GIURIDICHE Direzione Generale Presidenza Settore Ufficio e Osservatorio Elettorale COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELET TORALE. Verbale della seduta del giorno 8 marzo AVVISI DI RETTIFICA LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2009, n. 57 Trasferimento del patrimonio regionale al patrimonio dei Comuni di Chiusi, Pescia, Radda in Chianti e Pisa di beni immobili. (Pubblicata sul B.U. del , n. 40, parte prima). 116 LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2010, n. 4 Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). Reclutamento di personale dirigenziale. (Pubblicata sul B.U. del , n. 7, parte prima). 117

3 SEZIONE I BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N Vista le deliberazioni della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 126 e 15 febbraio 2010, n. 157; LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 marzo 2010, n. 30/R Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32) e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 2009 n. 88/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 47/R ), in materia di servizi educativi per la prima infanzia. La Giunta regionale ha approvato Il Presidente della Giunta emana il seguente regolamento: PREAMBOLO SOMMARIO Art. 1 - Modifiche all articolo 15 del d.p.g.r. 47/R/2003 Art. 2 - Modifiche all articolo 16 del d.p.g.r. 47/R/2003 Art. 3 - Modifiche all articolo 18 del d.p.g.r. 88/R/2009 Art. 4 - Entrata in vigore PREAMBOLO Visto l articolo 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l articolo 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) ed in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 32; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32); Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 2009 n. 88/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R); Visto il parere della commissione consiliare competente espresso nella seduta del 18 febbraio 2010; Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 9 marzo 2010; Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 315; Considerato quanto segue 1. è necessario provvedere alla correzione di due errori materiali contenuti nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 2009 n. 88/R (Modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003) con cui sono stati erroneamente modificati gli articoli 15 comma 5 e 16 comma 5 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32); 2. è necessario modificare anche il comma 2 della norma transitoria del d.p.g.r. 88/R/2009 per effetto della correzione di cui sopra; 3. è necessario prevedere l immediata efficacia delle presenti disposizioni per limitare gli effetti derivanti dall applicazione delle norme erroneamente modificate; Si approva il presente regolamento: Articolo 1 Modifiche all articolo 15 del d.p.g.r. 47/R/ Il comma 5 dell articolo 15 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione delle legge regionale 26 luglio 2002, n. 32) è sostituito dal seguente: 5. Il nido d infanzia possiede una dimensione non inferiore a 6 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi del comma 2, riducibile a 4 metri quadrati nel caso in cui vi siano spazi multifunzionali.. Articolo. 2 Modifiche all articolo 16 del d.p.g.r. 47/R/ Il comma 5 dell articolo 16 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: 5. Nel nido d infanzia in cui risultino iscritti solamente bambini di età superiore a diciotto mesi, la proporzione non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell articolo 15, comma 2..

4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17 Articolo 3 Modifiche all articolo 18 del d.p.g.r. 88/R/ La lettera a) del comma 2 dell articolo 18 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 2009 n. 88/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n.47/r) è sostituita dalla seguente: a) articolo 15, comma 7, come modificato dal presente regolamento;. Articolo 4 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti ), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi. Testo coordinato del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro). INDICE Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I Disposizioni generali Firenze, 16 marzo 2010 MARTINI Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Sistema regionale delle competenze Art. 3 - Sistema informativo regionale Art. 4 - Semplificazione telematica AVVERTENZA Si pubblica di seguito il testo del regolamento emana to con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro), pubblicato nel B.U. 18 agosto 2003, n. 37, parte prima, coordinato con: - decreto del Presidente della Giunta regionale 3 gennaio 2005, n. 12/R; - decreto del Presidente della Giunta regionale 2 febbraio 2005, n. 22/R; - decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ot tobre 2007, n. 52/R; - decreto del Presidente della Giunta regionale 7 lu glio 2008, n. 38/R; - decreto del Presidente della Giunta regionale 5 giugno 2009, n. 28/R; - decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicem bre 2009, n. 88/R; - decreto del Presidente della Giunta regionale 16 marzo 2010, n. 30/R. Titolo II IL SISTEMA INTEGRATO PER IL DIRITTO ALL APPRENDIMENTO Capo I Caratteristiche del sistema integrato Art. 5 - Definizione Art. 6 - Programmazione e gestione delle attività Art. 7 - Regole generali di funzionamento del sistema integrato Titolo III SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA Capo I Caratteristiche dei servizi Sezione I Caratteristiche generali Art. 8 - Classificazione dei servizi Art. 9 - Caratteristiche e destinazioni degli edifici Art Caratteristiche generali di qualità dei servizi

5 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17 Art Titoli per l esercizio della funzione di educatore Art Requisiti di onorabilità del personale. Sezione II Nido d infanzia Art Caratteristiche funzionali generali Art Standard di base e funzionalità degli spazi Art Ricettività e dimensionamento Art Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi Sezione III Centro dei bambini e dei genitori Art Caratteristiche funzionali generali Art Standard di base e funzionalità degli spazi Art Ricettività e dimensionamento Art Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi Sezione IV Centro gioco educativo Art Caratteristiche funzionali generali Art Standard di base e funzionalità degli spazi Art Ricettività e dimensionamento Art Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi Sezione II Accreditamento Art Requisiti per l accreditamento Art Disciplina dell accreditamento Sezione III Funzioni di vigilanza e controllo Art Vigilanza e controllo dei comuni Sezione IV Finanziamenti regionali in conto capitale per gli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia Art Destinazione degli edifici adibiti a servizio educativo per la prima infanzia Art Deroghe Titolo IV CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVE DEL SISTEMA DI EDUCAZIONE NON FORMALE DELL INFANZIA, DEGLI ADOLESCENTI, DEI GIOVANI E DEGLI ADULTI Capo I Organizzazione delle reti locali dei soggetti educativi 5 Sezione V Nido domiciliare Art Caratteristiche generali Art Titoli per l esercizio della funzione di educatore del nido domiciliare Sezione V bis Nido aziendale Art. 26- bis - Standard di base e ricettività Art. 26- ter - Nidi aziendali collocati all interno di locali o strutture esistenti Capo II Regime di autorizzazione e di accreditamento Sezione I Autorizzazione al funzionamento Art Requisiti per l autorizzazione al funzionamento Art Procedimento di autorizzazione Art Obblighi informativi dei soggetti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia Art Reti locali dei soggetti educativi Art Funzioni dei comuni nell organizzazione delle reti locali Titolo V DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA Capo I Soggetti e procedure per la programmazione della rete scolastica Art Istituzioni scolastiche Art Comuni Art Province Art. 39-bis - Regione Titolo VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE NELL APPRENDISTATO Capo I Disposizioni generali Art La formazione nell apprendistato

6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17 Art Il piano formativo individuale Art Il tutore aziendale Art Certificazione dell attività formativa Art Competenza delle province Art Compiti dei servizi per l impiego Art Crediti formativi Art Crediti in ingresso al percorso di apprendistato Capo II Apprendistato per l espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione Art Durata del contratto Art Caratteristiche della formazione formale ester na Art Erogazione della formazione aziendale Capo III Apprendistato professionalizzante Art Profili formativi della formazione formale Art. 51-bis - Caratteristiche della formazione formale Art. 51-ter - Erogazione e articolazione della formazione Art. 51-quater - La formazione non formale in azienda Capo IV Apprendistato per l acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione Art. 51-quinquies - Procedura per la sperimentazione. Titolo VII DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO Capo I Coordinamento degli interventi fra la regione e le università Art Conferenza Regione - Università. Capo II Aziende per il diritto allo studio universitario Sezione I Organizzazione e funzionamento Art Aziende per il diritto allo studio universitario Art Competenze delle aziende Art Consiglio di amministrazione Art Il Presidente Art Il Collegio dei revisori Art Il direttore Art Indennità Art Regolamento organizzativo Art Bilancio previsionale ed economico Art Utilizzo di beni di altri enti Sezione II Carta dei servizi e controllo degli utenti Art Princìpi della carta dei servizi Art Procedura di reclamo degli utenti dei servizi Art Monitoraggio delle aziende e commissioni di utenti Titolo VIII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DELLE COMPETENZE Capo I Standard regionali per il riconoscimento formale delle competenze Sezione I Principi generali Art Caratteristiche del sistema regionale delle competenze Art. 66-bis - Articolazione degli standard Sezione II Repertorio regionale delle figure professionali Art. 66-ter - Repertorio regionale delle figure professionali Art. 66-quater - Comitato tecnico Sezione III Riconoscimento e certificazione delle competenze Art. 66-quinquies - Procedimenti per il riconoscimento formale e l attestazione delle competenze Art. 66-sexies - Descrizione delle competenze Art. 66-septies - Validazione delle competenze Art. 66-octies - Dichiarazione degli apprendimenti Art. 66-nonies - Certificazione delle competenze Art. 66-decies - Commissione d esame per la certificazione delle competenze Art. 66-undecies - Indennità per i componenti della commissione d esame Art. 66-duodecies - Conclusione della procedura per la certificazione delle competenze Capo II Accreditamento

7 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N Art Autocertificazione delle spese sostenute Art Verifica dei rendiconti Art Bilancio consuntivo Art Ammissibilità e finanziabilità delle spese Art Revoca del finanziamento concesso per lo svolgimento di attività di formazione. Art Soggetti accreditabili Art Istituzione dell elenco degli organismi accredi tati per la formazione Art Esenzioni dall obbligo di accreditamento Art Ambiti di accreditamento Art Verifica dei requisiti per l accreditamento Art Criteri per l accreditamento Art. 72-bis - Crediti e debiti del sistema di accreditamento Art Certificazione di qualità Art Procedura di accreditamento Art Revoca dell accreditamento Art Sospensione dell accreditamento Art. 76-bis - Rinuncia all accreditamento Capo III Attività formative Sezione I Progettazione e realizzazione dei percorsi formativi Art Standard dei percorsi formativi Art. 77-bis - Tipologie di percorsi formativi Art. 77-ter - Obiettivi di apprendimento Art. 77-quater - Articolazione e attività dei percorsi Art. 77-quinquies - Verifica dei requisiti di ingresso Art. 77-sexies - Riconoscimento delle attività formative Art Interventi formativi Art Finanziamenti a domanda individuale Art Percorsi formativi e crediti Art Conclusione delle attività formative Art Criteri di composizione della commissione d esame Art Modalità di lavoro della commissione d esame Art Indennità per i componenti della commissione d esame Art Moduli professionalizzanti Art Riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dei percorsi formativi di tipo formale Sezione II Comitato regionale per l istruzione e formazione tecnica superiore Art Istituzione del Comitato regionale per l istruzione e formazione tecnica superiore. Art Funzioni del Comitato regionale. Capo IV Procedure di monitoraggio e verifica Sezione I Certificazione e rendicontazione delle spese Sezione II Sistema di monitoraggio, valutazione e verifica Art Monitoraggio degli interventi Art Verifiche degli interventi Titolo IX DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO Capo I Organismi istituzionali Sezione I Commissione regionale permanente tripartita Art Composizione della Commissione regionale permanente tripartita Art Nomina e durata in carica Art Ambiti economici di interesse regionale per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro Art Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro Art Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori Art Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle associazioni dei disabili Art Avvio delle procedure per la determinazione delle rappresentanze sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili Art Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro Art Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori Art Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle associazioni dei disabili Art Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro Art Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori Art Determinazione della maggiore rappresentatività delle associazioni dei disabili Art Modalità di designazione dei componenti effettivi e supplenti.

8 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17 Sezione II Comitato di coordinamento istituzionale Art Comunicazioni Art Divieto di transazione commerciale Art Composizione del Comitato di coordinamento istituzionale Art Nomina e durata in carica Sezione III Comitato regionale per il fondo per l occupazione dei disabili Art Composizione del comitato regionale per il fondo per l occupazione dei disabili Art Nomina e durata in carica Art Criteri e procedura per la individuazione e la determinazione della rappresentatività della organizzazione sindacale dei datori di lavoro Art Criteri e procedura per l individuazione e la determinazione della rappresentatività dell organizzazione sindacale dei lavoratori Art Criteri e procedura per l individuazione e la determinazione della rappresentatività dell associazione dei disabili Capo II Servizi per l impiego Art Sistema regionale e provinciale per l impiego Art Tipologie dei servizi per l impiego Art Standard minimi di funzionamento dei servizi Art Qualità e omogeneità delle prestazioni Art Masterplan regionale dei servizi per l impiego Capo III Albo regionale delle agenzie per il lavoro ed elenco dei soggetti accreditati Sezione I Albo regionale delle agenzie per il lavoro Art Articolazione e tenuta dell albo Art Soggetti autorizzati con provvedimento regionale Art Regime particolare di autorizzazione Art Requisiti per l autorizzazione regionale Art Iscrizione all albo Art Autorizzazione provvisoria Art Autorizzazione a tempo indeterminato Art Sospensione e revoca dell autorizzazione Art Competenze professionali Art Locali Art Pubblicità e trasparenza Sezione II Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro Art Definizione di servizi al lavoro Art Forme di affidamento dei servizi al lavoro Art Articolazione e tenuta dell elenco Art Requisiti per l iscrizione dei soggetti privati Art Requisiti per l iscrizione dei soggetti pubblici Art Locali Art Competenze professionali Art Procedura per l iscrizione nell elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro Art Domanda di accreditamento Art Iscrizione nell elenco Art Durata dell iscrizione e rinnovo Art Sospensione e revoca dell accreditamento Art Comunicazioni Art Divieto di transazione commerciale Sezione III Disposizioni comuni Art Divieto di oneri in capo ai lavoratori Art Tutela dei dati personali Art Connessione alla borsa continua nazionale del lavoro Art Monitoraggio statistico e valutazione. Capo IV Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato, cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati Art Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati Art Procedura per il raccordo pubblico e privato Art Convenzioni per l incentivazione del raccordo pubblico e privato Art Decadenza dai trattamenti di mobilità, dall indennità di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennità o sussidio Art Decadenza dallo stato di disoccupazione Art Procedura per la dichiarazione di decadenza dallo stato di disoccupazione Art Cooperative sociali e inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e disabili Art Requisiti soggettivi per la stipula delle convenzioni per l inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e per i lavoratori disabili

9 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17 Art Requisiti oggettivi per la stipula delle convenzioni per l inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e per i lavoratori disabili Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, in esecuzione dell articolo 32 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) definisce le regole di funzionamento del sistema integrato che garantisce il diritto all apprendimento lungo tutto l arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro. Art. 2 1 Sistema regionale delle competenze 1. Nell ambito del sistema regionale integrato di cui all articolo 1, la Regione definisce il sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisite dai singoli individui (SRC), garantendo il rispetto del principio della pari opportunità, della pari dignità e della pari validità degli apprendimenti, indipendentemente dai modi e dai luoghi della loro acquisizione. 2. Nell ambito del SRC la Regione garantisce altresì il riconoscimento degli apprendimenti in termini di crediti formativi utilizzabili nel sistema della formazione professionale e nei passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione. 3. Per le finalità di cui al comma 2 il sistema di istruzione e quello della formazione professionale definiscono apposite intese a livello regionale e territoriale. Art. 3 Sistema informativo regionale Art. 4 Semplificazione telematica 1. La Regione, nel rapporto con gli altri soggetti della pubblica amministrazione ed i soggetti privati coinvolti nel sistema, assume e promuove appropriate misure di semplificazione telematica per perseguire le seguenti finalità: a) efficiente gestione delle prassi procedurali; b) efficace e tempestiva informazione ai cittadini e agli utenti sui servizi presenti nel territorio; c) facilitazione delle modalità di accesso e di erogazione dei servizi territoriali; d) costante monitoraggio dei flussi di utenza e delle richieste di servizio; e) documentazione del percorso individuale dell utente all interno del sistema generale di istruzione, formazione, lavoro e nell esercizio del diritto all apprendimento lungo tutto l arco della vita; f) registrazione delle competenze possedute o acquisite dall individuo all interno del sistema e nell esercizio del diritto di cui alla lettera e). Titolo II IL SISTEMA INTEGRATO PER IL DIRITTO ALL APPRENDIMENTO Capo I Caratteristiche del sistema integrato Art. 5 Definizione 1. Il sistema integrato per il diritto all apprendimento è costituito dall insieme dei soggetti pubblici che programmano e curano la realizzazione delle azioni e degli interventi regionali e locali volti alla promozione delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione che contribuiscono a rendere effettivo il diritto all apprendimento per tutto l arco della vita. 2. Al sistema integrato partecipano altresì soggetti privati nelle forme e con le modalità previste dalla l.r. 32/ La Regione supporta il sistema regionale integrato di cui all articolo 1 attraverso la gestione degli archivi, dei flussi, delle procedure informatizzate dei sottosistemi e delle reti costituenti il sistema informativo regionale. 2. Il sistema informativo regionale si raccorda e coopera con i sistemi informativi statali, provinciali e comunali, e garantisce ai soggetti istituzionali coinvolti il più ampio scambio delle informazioni, onde permettere l effettuazione delle necessarie verifiche di efficacia e di efficienza degli interventi realizzati. Art. 6 Programmazione e gestione delle attività 1. L offerta delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione è integrata sulla base delle previsioni del piano di indirizzo generale di cui all articolo 31, comma 3 della l. r. 32/2002 e degli atti della programmazione locale. 2. La programmazione locale dell offerta integrata di educazione, istruzione, orientamento e formazione

10 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17 si svolge, ai sensi della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82, acquisendo le proposte da parte di tutti i soggetti di cui all articolo 5, negli ambiti territoriali individuati dal piano di indirizzo. 3. Le province esercitano le funzioni di programmazione previste dall articolo 29 della l. r. 32/ La gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale è svolta nell ambito delle zone socio-sanitarie ovvero dei livelli ottimali definiti ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni). Art. 7 Regole generali di funzionamento del sistema integrato Titolo III SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA Capo I Caratteristiche dei servizi Sezione I Caratteristiche generali Art. 8 2 Classificazione dei servizi 1. I servizi educativi per la prima infanzia, di cui all articolo 4 della l. r. 32/2002, sono classificati in: a) nido di infanzia; b) servizi integrativi, articolati nel modo seguente: 1) centro dei bambini e dei genitori; 2) centro gioco educativo; 3) nido domiciliare; c) nido aziendale. 1. Gli enti locali competenti partecipano alla realizzazione del sistema integrato promuovendo: a) la relazione e la cooperazione tra i soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell educazione, dell istruzione, dell orientamento e della formazione; b) lo sviluppo integrato di attività e servizi nei settori dell orientamento, della consulenza alla persona, della formazione degli operatori, dell informazione e della documentazione sui valori culturali del territorio, sulle risorse educative e formative e sulle esperienze per la qualità dell educazione e dell istruzione realizzate a livello locale; c) l integrazione delle strutture con finalità educative presenti sul territorio, anche mediante la loro aggregazione in organismi unitari e permanenti di supporto educativo, volti altresì alle finalità di cui alla lettera b). 2. La Regione supporta i processi organizzativi dei comuni mediante l adozione di proposte metodologiche e strutturali volte alla definizione di modelli unitari di strutture permanenti di supporto educativo. 3. La Giunta regionale definisce un logo per contrassegnare le iniziative promosse dai soggetti del sistema integrato, e ne disciplina le modalità di utilizzo. 4. La Regione coordina la costituzione delle banche dati derivanti dalle attività di cui al presente articolo, ai fini della loro armonizzazione ed integrazione a livello regionale. 5. I prodotti multimediali realizzati nelle attività del sistema integrato sono trasmessi alla Regione per la loro diffusione anche per via telematica. 2. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui al comma 1, i servizi di custodia, comunque denominati, ubicati in locali o spazi situati all interno di strutture che hanno finalità di tipo commerciale ed attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità. 3. La disciplina relativa ai servizi di cui al comma 2 è stabilita dal comune territorialmente competente e deve assicurare il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute dei bambini. Art. 9 3 Caratteristiche e destinazioni degli edifici 1. I servizi educativi per la prima infanzia sono collocati in edifici a ciò destinati e nei quali la parte interna della struttura è separata da quella esterna. 2. Nel caso in cui l edificio non sia esclusivamente destinato a servizio educativo per la prima infanzia, al servizio educativo stesso è assicurata autonomia funzionale con una distinta via di accesso. 3. I comuni individuano, in relazione alle caratteristiche dell edificio, i casi in cui talune funzioni di quest ultimo possono essere condivise dal servizio educativo per la prima infanzia e dagli altri servizi che utilizzano il medesimo edificio. 4. I soggetti titolari e gestori dei servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità pubblica. Assicurano inoltre che gli spazi interni ed esterni, le

11 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N aziende sanitarie locali territorialmente competenti e con i servizi sociali dei comuni. strutture, e gli impianti siano conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche in modo da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute e il benessere dei bambini e del personale addetto. 5. Gli arredi e i giochi devono essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza, e rispondenti per numero e caratteristiche all età dei bambini e alle esigenze connesse con lo svolgimento delle specifiche attività previste dal piano educativo. 6. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono essere tenute separate dall area di pertinenza dei bambini. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai nidi domiciliari e ai nidi aziendali. Art Caratteristiche generali di qualità dei servizi 1. Il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dagli educatori e dagli operatori ausiliari operanti presso ciascun servizio. 2. I servizi educativi per la prima infanzia sono realizzati e gestiti sulla base di un progetto educativo. I soggetti gestori promuovono incontri periodici con gli educatori per aggiornare e verificare il progetto educativo. 3. E assicurata la partecipazione delle famiglie alle scelte educative, da realizzarsi mediante la previsione di incontri periodici per la presentazione del progetto educativo e della programmazione educativa alle famiglie utenti, nonché mediante la periodica verifica e valutazione delle attività e della qualità del servizio. 4. I comuni, singolarmente o in forma associata, assicurano il coordinamento pedagogico della rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia, verificano il progetto educativo e organizzativo dei servizi educativi pubblici e privati presenti sul proprio territorio, il loro reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunità educative offerte ai bambini e alle famiglie, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi e di omogeneità ed efficienza organizzativa e gestionale. 5. I servizi educativi per la prima infanzia garantiscono il diritto all inserimento e all integrazione dei bambini diversamente abili, prevedendo un eventuale sostegno individualizzato, sulla base di uno specifico progetto educativo, elaborato in collaborazione con le 6. I comuni definiscono i criteri per favorire l accesso ai servizi educativi dei bambini che si trovano in un nucleo familiare in condizione di disagio sociale o economico. Art. 11 Titoli per l esercizio della funzione di educatore 1. Per l esercizio della funzione di educatore presso i servizi educativi per la prima infanzia è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali: a) diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato dall istituto tecnico femminile; b) diploma di maturità magistrale rilasciato dall istituto magistrale; c) diploma di scuola magistrale di grado preparatorio; d) diploma di maturità rilasciato dal liceo sociopsico-pedagogico; e) diploma di assistente di comunità infantile rilasciato dall istituto professionale di Stato per assistente all infanzia; f) diploma di maestra di asilo; g) diploma di operatore dei servizi sociali; h) diploma di tecnico dei servizi sociali; i) titolo di studio universitario conseguito in corsi di laurea afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche; j) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la formazione della prima infanzia; k) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per un profilo professionale attinente ai servizi per la prima infanzia; k-bis) 5 titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge. Art. 12 Requisiti di onorabilità del personale 1. Costituisce requisito per l esercizio delle funzioni di educatore e di operatore ausiliario presso i servizi educativi per la prima infanzia il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione. Sezione II Nido d infanzia Art. 13 Caratteristiche funzionali generali 1. Il nido di infanzia è servizio a carattere educativo

12 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17 per la prima infanzia ed è rivolto ai bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni. 2. Il nido d infanzia consente l affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a figure, diverse da quelle parentali, con specifica competenza professionale. 3. Nel nido d infanzia in cui siano frequentanti bambini disabili è assicurata la presenza di personale idoneo. Art. 14 Standard di base e funzionalità degli spazi 1. Gli spazi interni del nido d infanzia sono costituiti da: a) servizi generali; b) cucina per la preparazione del pasto all interno del nido d infanzia o apposito locale per la suddivisione del cibo in porzioni; la preparazione del pasto all interno del nido è obbligatoria per i bambini fino al primo anno di età; c) spazi riservati ai bambini; d) spazi riservati al personale del nido d infanzia e ai genitori. 2. In caso di nido d infanzia aggregato ad altri servizi educativi o scolastici possono essere utilizzati i servizi di mensa di questi ultimi, solo se ciò consente la preparazione di uno specifico menù giornaliero, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera b) per i bambini fino al primo anno di età. 3. Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni: a) gioco; b) pranzo; c) riposo; d) cambio e servizi igienici. superficie degli spazi esterni di cui al comma 6 per le strutture ubicate all interno della zona A del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e all interno di zone ad elevata densità abitativa, individuate dai comuni stessi. 8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, i comuni, ove accertino la mancanza o l insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, possono autorizzare il funzionamento del servizio stesso se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all utilizzo. Art. 15 Ricettività e dimensionamento 1. La ricettività minima e massima del nido d infanzia è compresa fra diciannove e cinquanta bambini frequentanti. 2. La ricettività di cui al comma 1 è calcolata con riferimento alla media delle presenze del mese di massima frequenza, rilevata nel territorio del comune in cui è ubicato il servizio; in assenza di tali dati, si fa riferimento alla frequenza media registrata a livello regionale nell ultimo consuntivo di gestione disponibile. 3. In relazione a particolari esigenze demografiche, sociali ed organizzative del territorio di riferimento, la ricettività del nido d infanzia è compresa fra sei e diciotto bambini, calcolati ai sensi del comma Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l impegno non occasionale dei bambini in attività di piccolo gruppo. 5. Gli spazi riservati al personale del nido d infanzia e ai genitori consistono in: a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo; b) spogliatoi; c) servizi igienici. 6. La superficie degli spazi esterni del nido di infanzia non è inferiore allo spazio complessivamente riservato ai bambini all interno della struttura, di cui al comma I comuni definiscono il dimensionamento della 4. Il nido d infanzia di cui al comma 3 può essere aggregato ad altri servizi educativi per l infanzia già operanti Il nido d infanzia possiede una dimensione non inferiore a 6 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi del comma 2, riducibile a 4 metri quadrati nel caso in cui vi siano spazi multifunzionali. 6. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 5 sono quelli delle aree relative alle seguenti funzioni a) gioco; b) pranzo; c) riposo.

13 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N Le aree indicate al comma 6 possono essere multifunzionali. In tal caso devono essere previste zone separate per il pranzo e per il riposo. 8. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non è inferiore a 8 metri quadrati. Art. 16 Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi 1. Il periodo di apertura annuale del nido d infanzia non è inferiore a quarantadue settimane, con attività per almeno cinque giorni alla settimana. 2. I comuni definiscono l orario di apertura e di chiusura del nido d infanzia tenendo conto degli orari lavorativi della popolazione residente interessata al servizio. 3. L orario di apertura del nido d infanzia è compreso fra sei e undici ore giornaliere. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate, e in particolare: a) frequenza corta antimeridiana o pomeridiana non comprensiva del pasto, non inferiore a quattro ore; b) frequenza antimeridiana o pomeridiana comprensiva del pasto; b-bis) 8 frequenza lunga antimeridiana e pomeridiana comprensiva del pasto. 4. La proporzione fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un educatore ogni sei bambini, calcolati ai sensi dell articolo 15, comma Nel nido d infanzia in cui risultino iscritti solamente bambini di età superiore a diciotto mesi, la proporzione non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell articolo 15, comma 2. Sezione III Centro dei bambini e dei genitori Art. 17 Caratteristiche funzionali generali 1. Il centro dei bambini e dei genitori è servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni, organizzato secondo il criterio della flessibilità. 2. Il centro prevede la fruizione continuativa del servizio da parte di bambini accompagnati da un genitore o da altro adulto accompagnatore. Art. 18 Standard di base e funzionalità degli spazi Gli spazi interni del centro dei bambini e dei genitori sono costituiti da: a) servizi generali; b) cucina per la preparazione del pasto all interno del centro o apposito locale per la suddivisione del cibo in porzioni; la preparazione del pasto all interno del centro è obbligatoria per i bambini fino al primo anno di età; c) spazi riservati ai bambini; d) spazi riservati al personale del centro e ai genitori o adulti accompagnatori. 2. Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni: a) gioco; b) riposo; c) cambio e servizi igienici. 3. Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l attività di piccolo gruppo. 4. Gli spazi riservati al personale del centro e ai genitori o adulti accompagnatori consistono in: a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo; b) spogliatoi; c) servizi igienici. 5. La superficie degli spazi esterni del centro dei bambini e dei genitori non è inferiore allo spazio complessivamente riservato ai bambini all interno della struttura, di cui al comma I comuni definiscono il dimensionamento della superficie degli spazi esterni di cui al comma 5 per le strutture ubicate all interno della zona A del d.m. 1444/1968 e di zone ad elevata densità abitativa, individuate dai comuni stessi. 7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, i comuni, ove accertino la mancanza o l insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, può autorizzare il funzionamento dei servizio stesso se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all utilizzo. Art. 19 Ricettività e dimensionamento 3. I genitori e gli adulti accompagnatori concorrono alla realizzazione dei programmi educativi del centro in una logica di corresponsabilità con gli educatori. 1. Nel centro dei bambini e dei genitori, il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è cinquanta.

14 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N Il centro dei bambini e dei genitori possiede una dimensione non inferiore a 5 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi dell articolo 15, comma Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 2 sono quelli destinati alle attività di gioco e quelli riservati al personale del centro e ai genitori o adulti accompagnatori, di cui all articolo 18, comma 4, lettera a). 4. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non è inferiore a 8 metri quadrati. 5. Il numero delle zone cambio varia da uno a tre in proporzione al numero dei bambini frequentanti contemporaneamente. 2. Il centro prevede fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata o nella settimana, anche senza la presenza dei genitori. 3. Nel centro non si effettua il riposo pomeridiano. Art. 22 Standard di base e funzionalità degli spazi 1. Gli spazi interni del centro gioco educativo sono costituiti da: a) servizi generali; b) apposito locale per la eventuale consumazione dei pasti; c) spazi riservati ai bambini; d) spazi riservati al personale del centro e ai genitori. Art. 20 Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi 1. L orario di apertura del centro dei bambini e dei genitori è compreso fra tre e undici ore giornaliere. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate. 2. La proporzione fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell articolo 15, comma Nel centro dei bambini e dei genitori in cui risultino iscritti solamente bambini di età non inferiore a diciotto mesi, la proporzione non è inferiore a un educatore ogni dodici bambini, calcolati ai sensi dell articolo 15, comma Quando il consolidamento della collaborazione tra educatori ed adulti accompagnatori lo consenta, nelle fasi di costante e attiva partecipazione degli adulti accompagnatori alle attività di gioco, la presenza degli educatori può essere ridotta al numero di uno ogni venti bambini, calcolati ai sensi dell articolo 15, comma 2. Sezione IV Centro gioco educativo Art Caratteristiche funzionali generali 1. Il centro gioco educativo è servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa fra diciotto mesi e tre anni, con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilità. 2. Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni: a) gioco; b) cambio e servizi igienici; b-bis) 11 pranzo. 2-bis. 12 Le aree indicate al comma 2, lettere a) e b-bis) possono essere multifunzionali. In tal caso il centro deve essere dotato di un locale dedicato al mantenimento, riscaldamento, conservazione e porzionamento degli alimenti. 3. Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l impegno dei bambini in attività di piccolo gruppo. 4. Gli spazi riservati al personale del centro e ai genitori consistono in: a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e di gruppo; b) spogliatoi; c) servizi igienici. 5. La superficie degli spazi esterni del centro gioco educativo non è inferiore allo spazio complessivamente riservato ai bambini all interno della struttura, di cui al comma I comuni definiscono il dimensionamento della superficie degli spazi esterni di cui al comma 5 per le strutture ubicate all interno della zona A del d. m. 1444/1968 e di zone ad elevata densità abitativa, individuate dai comuni stessi. 7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, i comuni, ove accertino la mancanza o l insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, può autorizzare il funzionamento dei servizio stes-

15 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N so se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico 2. Il nido domiciliare si realizza in locali di civile adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, abitazione organizzati, durante l orario del servizio, controllabili e idonei all utilizzo. in modo funzionalmente autonomo e distinto dal resto dell abitazione. Art. 23 Ricettività e dimensionamento 1. Nel centro gioco educativo, il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è cinquanta. 2. Il centro gioco educativo possiede una dimensione non inferiore a 4 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi dell articolo 15, comma Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 2 sono quelli destinati alle attività di gioco e pranzo. 4. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non è inferiore a 8 metri quadrati. 5. Il numero delle zone cambio varia da uno a tre in proporzione al numero dei bambini frequentanti contemporaneamente. Art. 24 Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi 1. L orario di apertura del centro gioco educativo è compreso fra tre e undici ore giornaliere. Al suo interno sono garantite forme di frequenza saltuarie o temporanee. 2. La proporzione numerica fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell articolo 15, comma 2. 2-bis. 14 La permanenza giornaliera del bambino nel centro gioco educativo non è inferiore a tre ore. Sezione V 15 Nido domiciliare Art Caratteristiche generali 1. Il comune territorialmente competente autorizza, su richiesta del soggetto ospitante, il nido presso l abitazione della famiglia o presso altra abitazione ubicata nello stesso immobile e il nido presso l abitazione dell educatore o presso altra abitazione di cui l educatore ha la disponibilità. 3. Il servizio può essere attivato solo con la presenza di un numero di cinque bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni ed ha le caratteristiche di stabilità e continuatività. 4. Lo spazio minimo disponibile per i bambini, escluse le zone di servizio, non può essere inferiore a venti metri quadrati. 5. I comuni, singolarmente o in forma associata, verificano la conformità del servizio ai requisiti di cui ai commi 3 e 4, nonché ad ulteriori requisiti o condizioni eventualmente stabiliti dai comuni stessi, e istituiscono, aggiornano e pubblicizzano gli elenchi degli educatori idonei a svolgere il servizio dei nidi domiciliari. Art Titoli per l esercizio della funzione di educatore del nido domiciliare 1. Il nido domiciliare è svolto da educatori in possesso dei requisiti indicati agli articoli 11 e I comuni che promuovono il servizio di nido domiciliare organizzano corsi di aggiornamento professionale rivolti agli educatori, al fine di assicurare la qualità del servizio stesso. Sezione V bis 16 Nido aziendale Art. 26- bis Standard di base e ricettività 1. Il nido aziendale, di cui all articolo 4 della l.r. 32/2002, è un servizio educativo per la prima infanzia, collocato nei luoghi di lavoro, pubblici o privati, rivolto a bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni. 2. Lo spazio del nido aziendale è organizzato in modo funzionalmente autonomo dal resto della struttura in cui è collocato. 3. La ricettività minima e massima del nido aziendale è compresa tra 19 e 50 bambini frequentanti. Nei comuni sotto i diecimila abitanti la ricettività minima del nido aziendale è ridotta a dieci bambini frequentanti. 4. Il nido aziendale può essere costituito: a) in locali interni ad aziende pubbliche e private;

16 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17 b) presso strutture direttamente pertinenziali o nelle immediate vicinanze alle aziende stesse. collegati agli spazi per i bambini, garantiscono comunque la funzionalità dell attività. 5. I nidi aziendali possono essere realizzati: a) all interno di locali o strutture già esistenti; b) all interno di locali o strutture di nuova costruzione. 6. Il nido aziendale collocato all interno di locali o strutture esistenti, è tenuto al rispetto delle disposizioni previste all articolo 26 ter. 7. Il nido aziendale collocato all interno di locali o strutture di nuova costruzione, è tenuto al rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 14, 15 e I nidi aziendali pubblici e privati garantiscono una riserva di posti, pari ad almeno il dieci per cento e comunque non superiore al quarantacinque per cento della ricettività, per gli utenti residenti del comune in cui è realizzato. La riserva di posti non sussiste qualora non vi siano richieste da parte degli utenti del comune. 9. Il bambino iscritto ha diritto alla frequenza indipendentemente dall eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell infanzia. 10. Gli educatori devono essere in possesso dei requisiti indicati agli articoli 11 e 12. Art. 26-ter Nidi aziendali collocati all interno di locali o strutture esistenti 1. Ai nidi aziendali collocati all interno di locali o strutture esistenti per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e Lo spazio minimo disponibile per i bambini all interno del nido aziendale, non è inferiore a 4 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi dell articolo 15 comma Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 2 sono quelli destinati alle attività di gioco e al riposo. 4. Se nell area riservata ai servizi igienici non è presente la zona dedicata al cambio e alla pulizia dei bambini, la dimensione complessiva dei servizi igienici non è inferiore a 15 metri quadri. 5. Gli spazi di cui all articolo 14 comma 5, possono essere situati in locali che, ancorché non direttamente 6. In ogni nido aziendale deve essere presente un area esterna a suo uso esclusivo, anche ricavabile in aree di verde pubblico non direttamente pertinenziali alla struttura, di superficie non inferiore agli spazi destinati al gioco e al riposo. 7. L area esterna, di cui al comma 6, deve risultare accessibile, controllabile e attrezzata per la permanenza e il gioco dei bambini. 8. Nel caso in cui il servizio sia impossibilitato a disporre dell area esterna di cui al comma 6, per la presenza di rischi per la salute e la sicurezza dei bambini, il comune rilascia l autorizzazione soltanto dopo aver accertato tale impossibilità. Capo II 17 Regime di autorizzazione e di accreditamento Sezione I Autorizzazione al funzionamento Art. 27 Requisiti per l autorizzazione al funzionamento 1. I servizi educativi per la prima infanzia devono possedere i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti al capo I del presente titolo. 2. Tutte le tipologie di servizi educativi per la prima infanzia a titolarità di soggetti privati e pubblici diversi dai comuni sono soggette all autorizzazione al funzionamento indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione. Art. 28 Procedimento di autorizzazione 1. L autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciata dal comune, nel cui territorio è ubicato il servizio interessato, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda presentata da soggetti pubblici e privati. 2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 la richiesta di autorizzazione si intende accolta. 3. Il comune territorialmente competente, ai fini del rilascio dell autorizzazione, verifica: a) il progetto educativo; b) i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti dal capo I del presente titolo;

17 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N previsti al comma 1, assegna un termine per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale, procede alla revoca dell autorizzazione. c) l applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi nazionali di settore vigenti, secondo il profilo professionale di riferimento; d) il possesso della certificazione di conformità degli impianti alle norme di legge; e) i requisiti soggettivi dell educatore. 4. L autorizzazione è sottoposta a revoca o decadenza oltre che per i casi disciplinati dai comuni, qualora: a) sia accertato il venir meno dei requisiti per il rilascio dell autorizzazione; b) il soggetto gestore non provveda a fornire annualmente i dati per il sistema informativo regionale, di cui all articolo 29; c) il soggetto gestore non consenta al comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi. 4. Il mancato adempimento dell obbligo previsto al comma 2 comporta per il comune gestore dei servizi educativi per l infanzia la sospensione dai finanziamenti regionali, di qualsiasi natura, nel settore dei servizi educativi per la prima infanzia, fino al 31 dicembre dell anno in corso. Sezione II Accreditamento Art. 30 Requisiti per l accreditamento 5. I soggetti autorizzati sono tenuti a comunicare al comune tutte le variazioni che intervengono rispetto alla titolarità dell attività, nonché quelle relative alla struttura ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione. 6. I soggetti autorizzati inviano, con periodicità triennale, al comune che ha rilasciato l autorizzazione una dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio comprese le eventuali variazioni intervenute e già comunicate al comune. Art. 29 Obblighi informativi dei soggetti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia 1. I soggetti gestori di servizi educativi pubblici e privati autorizzati sono tenuti a trasmettere, al comune territorialmente competente, entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati previsti dalla Giunta Regionale relativi ai servizi educativi autorizzati, riferiti all anno educativo in corso aggiornati al 31 dicembre. 2. I comuni inseriscono nel flusso informativo con il sistema informativo regionale tutti i dati riferiti ai servizi educativi per l infanzia nell ambito del territorio di competenza entro la data del 28 febbraio di ogni anno e, in caso di modifiche, provvedono tempestivamente ad aggiornare i dati stessi; il sistema assicura la ricomposizione informativa di cui all articolo 18 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell informazione e della conoscenza). 3. Nel caso in cui il comune territorialmente competente accerti il mancato adempimento degli obblighi 1. I servizi educativi per l infanzia per i quali è richiesto l accreditamento possiedono i requisiti richiesti per l autorizzazione al funzionamento. 2. I soggetti richiedenti l accreditamento assicurano altresì: a) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia; b) la periodica attività di formazione e aggiornamento professionale degli educatori operanti all interno dei servizi, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dai comuni; c) l utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità delle prestazioni; d) l ammissione al servizio di bambini disabili o in condizioni di svantaggio sociale o economico; e) l esistenza di posti riservati per le emergenze. 3. I servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai comuni sono in possesso dei requisiti richiesti dal presente articolo. 4. I comuni territorialmente competenti assicurano un idonea pubblicità delle attività e delle informazioni relative ai servizi accreditati. 5. I nidi domiciliari, di cui agli articoli 25 e 26, non sono soggetti all accreditamento. 6. L accreditamento è requisito necessario per l accesso ai contributi erogati dalla Regione Toscana. Art. 31 Disciplina dell accreditamento 1. L accreditamento dei servizi educativi per la prima

18 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17 infanzia è rilasciato dal comune, nel cui territorio è ubicato il servizio interessato, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda presentata da soggetti autorizzati. 2. Per i servizi di nuova realizzazione, che richiedono l autorizzazione al funzionamento contestualmente all accreditamento, il termine indicato al comma 1 è di sessanta giorni dal ricevimento della domanda. 3. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 1 e 2 la richiesta di accreditamento si intende accolta. 2. Il comune dispone ispezioni annuali nei servizi autorizzati e accreditati e disciplina forme e modalità di ispezioni occasionali al fine di verificare il benessere dei bambini, l attuazione del progetto educativo e la soddisfazione del servizio. 3. Il comune, avvalendosi del flusso informativo con il sistema informativo regionale, informa la Regione Toscana dei provvedimenti di revoca dell accreditamento adottati che comportano la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi. 4. L accreditamento è sottoposto a revoca qualora il soggetto accreditato non rispetti i requisiti previsti dall articolo 30 comma I soggetti accreditati inviano, con periodicità triennale, al comune che ha rilasciato l accreditamento una dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio comprese le eventuali variazioni intervenute e già comunicate al comune. 6. I comuni possono stipulare convenzioni solo con i servizi pubblici e privati accreditati presenti nel proprio territorio, che ne fanno richiesta. 7. I comuni, tenuto conto delle disposizioni previste nel presente regolamento, disciplinano: a) i rapporti convenzionali con i soggetti gestori dei servizi accreditati; b) i rapporti dei servizi accreditati con le strutture educative comunali; c) le modalità di accesso ai servizi; d) il sistema tariffario; e) le modalità di controllo e accertamento della eventuale perdita dei requisiti ai fini della pronuncia di decadenza, nonché di revoca per violazione degli obblighi convenzionali. Sezione III Funzioni di vigilanza e controllo Art. 32 Vigilanza e controllo dei comuni 1. Il comune vigila con periodiche ispezioni sui servizi educativi per l infanzia per accertare la permanenza dei requisiti dell autorizzazione e dell accreditamento. Nel caso in cui accerti il venir meno di uno o più requisiti per l autorizzazione o per l accreditamento, assegna al soggetto gestore un termine per l adeguamento. Decorso inutilmente il termine assegnato il comune procede alla revoca dell autorizzazione e dell accreditamento. 4. Qualora il comune accerti la presenza di un servizio educativo per la prima infanzia privo dell autorizzazione al funzionamento, dispone la cessazione del servizio. Sezione IV Finanziamenti regionali in conto capitale per gli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia Art. 33 Destinazione degli edifici adibiti a servizio educativo per la prima infanzia 1. Gli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia, gestiti dai comuni o da altri soggetti pubblici, che hanno usufruito di finanziamenti regionali in conto capitale, non possono essere destinati per cinque anni ad uso diverso da quello per il quale è stato concesso il finanziamento. La Regione può consentire una diversa destinazione nel caso in cui l immobile sia destinato ad altro servizio per l infanzia o l adolescenza o sia prevista una diversa soluzione insediativa del servizio educativo. 2. Gli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia, gestiti da soggetti privati che hanno usufruito di finanziamenti regionali in conto capitale, non possono essere destinati per dieci anni ad uso diverso da quello per il quale è stato usufruito del finanziamento. La Regione può consentire una diversa destinazione nel caso in cui l immobile sia destinato ad altro servizio per l infanzia o l adolescenza o ad altro servizio sociale. 3. Nel caso di modifica della destinazione dell immobile antecedente ai termini previsti ai commi 1 e 2, la Regione stabilisce, in relazione alla residua durata di destinazione dell immobile ed all ammontare del finanziamento concesso, la quota parte dello stesso che il beneficiario deve restituire. (Abrogato) Art Deroghe

19 1. I comuni, nella organizzazione delle reti locali: a) svolgono le attività di cui articolo 7, comma 1 valorizzando anche il ruolo degli organismi di supporto educativo; b) gestiscono le procedure di adesione alle reti, classificando gli aderenti sulla base dei seguenti requisiti: 1) soggetti che, avendo nella propria missione istituzionale finalità educative, sono dotati di patrimoni culturali, ovvero svolgono attività di studio, di ricerca, di documentazione e divulgazione in campo letterario, scientifico, storico ed artistico, o promuovono attività nel campo delle tradizioni, del tempo libero, dello sport non agonistico; 2) soggetti che hanno nella propria missione istitu BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N zionale specifiche finalità educative e che, oltre a possedere i requisiti di cui al numero 1), dispongono anche di risorse educative consistenti in personale educativo in strutture logistiche appositamente attrezzate per attività di formazione; 3) soggetti, in possesso dei requisiti di cui al numero 1), che operano specificamente nel campo dell educazione degli adolescenti e dei giovani; c) istituiscono sistemi di valutazione delle attività, sulla base delle metodologie indicate negli atti della programmazione regionale. Titolo IV CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVE DEL SISTEMA DI EDUCAZIONE NON FORMALE DELL INFANZIA, 19 DEGLI ADOLESCENTI, DEI GIOVANI E DEGLI ADULTI Capo I Organizzazione delle reti locali dei soggetti educativi Art. 35 Reti locali dei soggetti educativi 1. I comuni, ferme restando le competenze di cui all articolo 30 della l. r. 32/2002, organizzano il sistema locale di educazione non formale dell infanzia 20 degli adolescenti, dei giovani e degli adulti mediante accordi e intese di rete tra i soggetti pubblici e privati promotori delle iniziative, e stabiliscono le procedure di adesione alle reti e di promozione e sviluppo delle attività. 2. Le province svolgono le funzioni di programmazione e di coordinamento intermedio per le azioni di sviluppo del sistema di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti di cui all articolo 29, comma 2 della l r. 32/ La Regione, attraverso gli atti della programmazione, definisce: a) indirizzi per assicurare la coerenza e il raccordo fra le reti locali; b) obiettivi educativi di carattere generale delle attività; c) indirizzi per l attuazione delle iniziative educative ed informative rivolte agli adolescenti ed ai giovani. Art Funzioni dei comuni nell organizzazione delle reti locali 2. I comuni inseriscono altresì nel flusso informativo con il sistema informativo regionale, tempestivamente e comunque entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati a consuntivo relativi ai progetti ed alle attività di continuità educativa realizzati dai centri infanzia adolescenza e famiglia (CIAF) e i dati relativi ai servizi informagiovani situati nel loro territorio aggiornati alla data del 31 dicembre dell anno precedente. 3. La Regione utilizza i dati, di cui al comma 2, per le proprie attività istituzionali di programmazione e valutazione degli interventi relativi all educazione non formale, assicurando la ricomposizione informativa di cui all articolo 18 della l.r. 54/2009 e garantendo la pubblicità in via telematica delle informazioni la cui conoscenza sia utile ai cittadini, in osservanza dei limiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali). 4. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti al comma 2, comporta la sospensione del comune inadempiente dai finanziamenti regionali, di qualsiasi natura, nel settore degli interventi di educazione non formale dell infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, fino al 31 dicembre dell anno successivo. Titolo V DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA Capo I Soggetti e procedure per la programmazione della rete scolastica Art Istruzioni scolastiche 1. Qualora necessitino di risorse umane o finanziarie ulteriori rispetto a quelle autonomamente utilizzabili, le istituzioni scolastiche autonome provvedono alle variazioni del numero di sezioni e di classi e alle modalità di articolazione del tempo scuola in attuazione dell ordine

20 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17 di priorità complessivo contenuto nei piani provinciali e secondo le relative disponibilità. modifica del dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome. 2. Le istituzioni scolastiche autonome possono trasmettere alla conferenza zonale per l istruzione di cui all articolo 6 ter della l.r. 32/2002 ovvero alla provincia secondo le rispettive competenze, proposte in ordine a tutti gli aspetti inerenti la programmazione della rete scolastica. 3. Ai fini dell elaborazione dell ordine di priorità complessivo di cui all articolo 39, comma 4, le istituzioni scolastiche autonome trasmettono annualmente alla provincia le proposte inerenti le modifiche del dimensionamento di cui al comma 1. Art Comuni 1. Ciascun comune provvede alla istituzione, trasferimento e soppressione delle scuole dell infanzia e del primo ciclo nonché delle relative sedi e plessi nell ambito delle istituzioni scolastiche autonome in attuazione dell ordine di priorità complessivo contenuto nei piani provinciali e secondo le risorse disponibili. 2. La conferenza zonale per l istruzione, previa concertazione con le istituzioni scolastiche autonome dell infanzia e del primo ciclo, approva i piani annuali zonali di organizzazione della rete scolastica dell infanzia e del primo ciclo, specificandone le priorità. 3. Il piano di cui al comma 2 contiene altresì le proposte di modifica del dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome. 4. I piani approvati dalla conferenza zonale sono redatti nel rispetto dei criteri regionali di cui all articolo 39 bis e sono trasmessi alle province di riferimento. Art Province 1. Ciascuna provincia provvede alla istituzione, trasferimento e soppressione di scuole, nuovi corsi, indirizzi e sezioni di qualifica del secondo ciclo nell ambito delle istituzioni scolastiche autonome, in attuazione dell ordine di priorità complessivo di cui al comma 4 e secondo le risorse disponibili. 2. Le province approvano i piani annuali di organizzazione della rete scolastica inerente il secondo ciclo, previa concertazione con le istituzioni scolastiche autonome del secondo ciclo, specificandone le priorità. 3. Il piano provinciale contiene altresì le proposte di 4. Previa concertazione con le conferenze zonali, i piani provinciali contengono l ordine di priorità complessivo delle variazioni interessanti l intera rete scolastica provinciale anche in ordine alle proposte di modifica di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome. 5. I piani provinciali sono redatti nel rispetto dei criteri regionali di cui all articolo 39 bis; gli ordini di priorità di cui al comma 4 sono trasmessi alla Regione. Art. 39-bis 25 Regione 1. La Regione definisce i criteri per la programmazione della rete scolastica nel piano di indirizzo generale integrato con particolare riferimento: a) agli standard per l esercizio delle competenze di cui agli articoli 37, comma 1, 38, comma 1 e 39, comma 1; b) ai principi di elaborazione dell ordine di priorità complessivo contenuto nei piani provinciali anche in relazione alle ipotesi in cui l ambito territoriale di competenza delle conferenze zonali per l istruzione interessi più province. 2. La Giunta regionale provvede: a) alla elaborazione di un piano relativo all istituzione, soppressione e variazione delle istituzioni scolastiche autonome sulla base delle proposte contenute negli ordini di priorità complessivi dei piani provinciali; b) alla assegnazione alle province delle relative risorse umane e finanziarie necessarie all attuazione del piano di cui alla lettera a); tale assegnazione è attribuita contestualmente alla ripartizione di cui al comma 3, senza l osservanza dell obbligo di cadenza annuale. 3. La Giunta regionale ripartisce annualmente le risorse umane e finanziarie per l attuazione dell ordine di priorità complessivo dei piani provinciali, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, lettera b). 4. Ai fini di cui al comma 3, la Giunta regionale verifica previamente: a) l osservanza delle competenze e delle procedure stabilite dalla legge e dal presente regolamento nella elaborazione dell ordine di priorità complessivo; b) il rispetto dei criteri stabiliti nel piano di indirizzo generale integrato, invitando motivatamente, ove necessario, la provincia a riformulare l ordine di priorità complessivo. 5. In difetto di corretta riformulazione ovvero di sua mancanza entro venti giorni dall invito di cui al comma

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