COMUNE DI VITERBO SVILUPPO ED INTERVENTI ECONOMICI UFFICIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
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- Ottaviana Carlini
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1 COMUNE DI VITERBO SVILUPPO ED INTERVENTI ECONOMICI UFFICIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI MERCATI STRAORDINARI SPECIALIZZATI (Art.5 comma 4 lett.b della deliberazione del C.R. n.139 del 19/02/2003) Art. 1 oggetto 1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell attività di commercio su aree pubbliche in occasione di mercati straordinari specializzati ai sensi dell art.5 comma 4 lett.b della Deliberazione del C.R. n.139 del 19/02/ Il Regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale. Art. 2 Fonti normative 1. Decreto legislativo 31 marzo 1998, n Legge Regionale 18 Novembre 1999, n. 33 e successive modificazioni 3. Deliberazione di Consiglio Regionale 19 Febbraio 2003, n. 139 Art. 3 Tipologia 1. Le tipologie merceologiche di vendita nei mercati straordinari specializzati rientrano e/o sono assimilabili ai generi di antiquariato,artigianato, oggetti usati, hobbistica e oggetti da collezione. Art. 4 Giorno ed orario di svolgimento 1. Il giorno di svolgimento è stabilito dall Amministrazione Comunale in base alle eventuali richieste pervenute da parte di terzi in possesso di idonei requisiti. 2. L orario di apertura al pubblico del mercato specializzato è stabilito di norma, come segue: Dalle ore alle ore da Ottobre a Marzo Dalle ore alle ore da Aprile a Settembre Può essere autorizzato il prolungamento dell orario fino alle ore specialmente nel periodo estivo o in caso di particolari manifestazioni.
2 Art. 5 Aree di svolgimento della manifestazione 1. Le aree di svolgimento di tali manifestazioni sono stabilite come di seguito al fine di valorizzare i centri storici di Viterbo e frazioni: Piazza dei Caduti e Largo B. Croce (numero max operatori 45 -riservata esclusivamente ai mercati organizzati direttamente dall Amministrazione Comunale) Piazza della Repubblica ( numero max 20 operatori) Piazza del Gesu ( numero max 30 operatori) Piazza S. Carluccio ( numero max 25 operatori) Piazza Fontana Grande lato ex Tribunale ( numero max 30 operatori) Piazza della Rocca un lato del parcheggio (numero max 25 operatori) Oltre al pagamento della TOSAP deve essere rimborsato forfetariamente al Comune a parziale copertura, la spesa relativa alla pulizia dell area ove si svolge il mercato.. Detta spesa è stabilita annualmente mediante determinazione dirigenziale per ogni singola piazza. In sede di prima applicazione del presente Regolamento e fino al 31/12/2012 viene stabilita in 120,00. Per quanto riguarda le frazioni di norma si svolgono sui seguenti siti: S.Martino al Cimino Piazza Nazionale, Piazza M. Buratti, Piazza Piccolomini, Piazza Duomo, Via L. Cadorna e Piazza Oberdan; Grotte S. Stefano Piazza dell Unità, Via della Stazione; Frazione Bagnaia Via Giambologna, Via Jacopo Barozzi, Piazza XX Settembre; Frazione La Quercia Piazza del Santuario ( lato edicola); Tali collocazioni potranno variare su richiesta degli organizzatori per particolari esigenze. Nelle aree interessate alla manifestazione il posizionamento dei banchi dovrà rispettare una fascia di mt.5 dai monumenti di interesse storico. 2. Le eventuali richieste per diverse collocazioni saranno comunque valutate di volta in volta da parte dell Amministrazione Comunale. Nei quartieri cittadini, in occasione di particolari festività, potranno essere organizzati mercati specializzati su richiesta dei vari comitati/ associazioni/ imprese (anche individuali) nei siti da questi indicati compatibilmente con le esigenze di viabilità e sicurezza. Anche in tali occasioni valgono le regole stabilite per la pulizia dell area e per il pagamento della TOSAP. Art. 6 Modalità di accesso 1. Gli automezzi degli operatori, possono accedere alle aree di mercato per il carico/scarico delle merci; l allestimento del posteggio deve essere ultimato entro l orario stabilito dall art.4 con l obbligo del rispetto del perimetro assegnato. Tutti gli automezzi degli operatori devono uscire dalle aree di mercato entro le ore 8.30.
3 Art. 7 Eventuale trasferimento temporaneo del mercato 1. Qualora l area individuata per l effettuazione del mercato dovesse essere utilizzata dal Comune di Viterbo per lo svolgimento di manifestazioni in occasione di eventi particolari, i mercati straordinari ivi previsti, potranno essere trasferiti in altra area con provvedimento dirigenziale. Art. 8 Modalità di assegnazione posteggi 1. Nel rispetto di quanto previsto all art.5 del presente Regolamento,la partecipazione ai singoli mercati è come di seguito suddivisa, tra le varie categorie di operatori autorizzabili: Artigiani ( vedi art.10 lett.b); Operatori professionali diversi dai titolari di aut.amm.va su aree pubbliche (vedi art.10 lett.a) Operatori non professionali (vedi art.10 lett.c) Art. 9 Concessionario e corrispettivo per l utilizzo degli spazi espositivi 1. Le aree di cui all art.5 del presente Regolamento, saranno concesse annualmente tramite Avviso Pubblico con offerta al rialzo sulla base di un importo stabilito dall Ufficio in relazione alla durata della concessione e all ampiezza dell area occupata, nello stesso saranno stabilite le modalità e i requisiti per la partecipazione. La partecipazione è riservata ad Associazioni e Imprese (anche individuali) cui spetterà la gestione dei mercati stessi. Per quanto riguarda l'organizzazione del mercato affidata a terzi, questi dovranno sottoscrivere con il Comune di Viterbo un apposita convenzione e dovranno curare ogni attività pubblicitaria e gestionale relativa allo svolgimento della manifestazione. Lo stesso concessionario potrà chiedere agli operatori il pagamento di un corrispettivo, quale rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione, la pubblicità ed a rifusione della tassa occupazione suolo pubblico, della pulizia dell'area come quantificata all art.5, e di altre eventuali spese in generale sostenute per lo svolgimento di tali mercati, da rendicontare all amministrazione comunale. Dovrà curare in linea con il Regolamento dell Ornato, l omogeneità estetica degli stand che dovranno essere a tinta unita, possibilmente rispettando l impianto cromatico dell area occupata, al fine di garantire il decoro della manifestazione.. Il tutto secondo le modalità stabilite nella sopracitata convenzione che disciplina appunto i rapporti negoziali tra il Comune e il soggetto gestore, nella quale sarà stabilita la quota di partecipazione da parte di ciascun espositore (secondo tariffe calmierate). L Amministrazione si riserva l approvazione di uno schema di convenzione con successivo atto. 2. Al concessionario è vietato chiedere ed introitare, a qualsiasi titolo, somme superiori a quelle stabilite in convenzione. Spetta comunque al Comune nella gestione del mercato affidata a terzi: - il rilascio delle relative autorizzazioni di suolo pubblico; - il rilascio del tesserino agli operatori non professionali ai sensi del Documento Programmatico su aree Pubbliche della Regione Lazio; - l attività di vigilanza e controllo Le autorizzazioni e i tesserini potranno essere rilasciati esclusivamente ad operatori aventi i requisiti necessari previsti dalla normativa vigente.
4 3. Oltre al canone stabilito ai sensi del punto 1. del presente articolo, il concessionario è tenuto al pagamento della TOSAP e dell importo relativo alla pulizia, nonché al pagamento di eventuali spese per allacciamenti elettrici, installazione segnaletica, posizionamento transenne, pubblicità ed eventuali altri oneri e spese necessari al regolare funzionamento del mercato se richiesti. Art. 10 Requisiti richiesti agli espositori 1. Ai mercati specializzati possono partecipare operatori aventi i requisiti di legge necessari e cioè: a) operatori professionali diversi dai titolari di autorizzazione amm.va su aree pubbliche; b) artigiani regolarmente iscritti all Albo; c) soggetti che non esercitano abitualmente alcuna attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale in possesso del tesserino di cui all art. 5, comma 4, lettera b).del Documento Programmatico per le attività su aree pubbliche della Regione Lazio rilasciato dall Ufficio Commercio di questo Comune; 2. Gli operatori presenti ai mercati sono tenuti alla commercializzazione dei prodotti compresi nella specializzazione merceologica di cui al seguente articolo 12), alla rigorosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia di commercio, tributarie, fiscali e di pubblica sicurezza, nonché alle disposizioni del presente Regolamento. Art. 11 Specializzazioni merceologiche 1. Gli operatori sono tenuti alla commercializzazione dei prodotti compresi nella specializzazione merceologica di cui al precedente art. 3 e più precisamente: - Antiquariato cose vecchie ed usate quali: mobili, opere di pittura, scultura e grafica non di interesse storico o archeologico, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, cose usate in genere, vintage di accessori di abbigliamento ad esclusione della bigiotteria. Agli effetti del presente regolamento, si intendono oggetti di antiquariato quelli con almeno 50 anni, usati e di rigorosa qualità. - Oggetti da collezione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: filatelia (francobollo ed oggetti di interesse filatelico), numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico) titoli azionari, libri, riviste, fumetti, giornali ed altri documenti a stampa, atlanti e mappe, manoscritti ed autografi, materiale per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, orologi (da polso, da muro e da tavolo), strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, pizzi, merletti, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine, articoli da fumo, profumi, militaria ed onorificienze, attrezzi da lavoro, statuine e riproduzione di animali. 2. E assolutamente vietato porre in vendita abbigliamento. 3. Verranno valutati eventuali mercati straordinari con merceologia specifica. 4. Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza e della autenticità della merce.
5 Art. 12 Concessione temporanea dei posteggi agli operatori professionali 1. I posteggi riservati agli operatori professionali diversi dai titolari di aut. amm.va su aree pubbliche, saranno concessi a coloro che dichiareranno di porre in vendita esclusivamente la tipologia di merce dello specifico mercato, e così anche a valere per gli artigiani regolarmente iscritti all Albo: tali operatori dovranno produrre tramite il concessionario o direttamente all Ufficio copie e/o dell iscrizione al Registro ditte, partita IVA, Albo Artigiani. Art. 13 Modalità di presentazione degli elenchi degli operatori professionali e non professionali 1. Il concessionario organizzatore dovrà presentare, al competente Settore del Comune, gli elenchi degli operatori professionali diversi dai titolari di aut.amm.va su aree pubbliche e degli operatori non professionali, al fine di ottenere le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli, almeno 5 giorni prima della data di svolgimento del mercato. 2. Tali elenchi dovranno contenere: a) dati anagrafici, residenza, recapito telefonico e codice fiscale, partita IVA ( solo per gli operatori professionali diversi dai titolari di aut. Amm.va su aree pubbliche); b) dichiarazione della qualità di operatore non professionale; c) dimensioni del posteggio richiesto (non inferiore a mq.9 e non superiore a mq.12); d) esatta indicazione della merceologia trattata rientrante tra quelle previste al precedente art.3 ; 3. Gli operatori che intendono partecipare ai singoli mercati straordinari lo potranno fare per un massimo di 3 volte nell anno come previsto dal Documento Programmatico della Regione Lazio. Art. 14 Obblighi degli operatori non professionali 1. Ogni operatore quando partecipa ai mercati straordinari deve avere sempre con se il tesserino con la specifica della merce posta in vendita e attestato di avvenuto pagamento della tassa occupazione suolo pubblico, nonché un documento di riconoscimento al fine di eventuali controlli degli organi competenti. 2. La merce posta in vendita dovrà essere esclusivamente quella descritta sul tesserino pena l esclusione dalla manifestazione. 3. L'operatore non potrà essere sostituito da altre persone e dovrà essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della manifestazione. Art. 15 Controlli e rilevamento presenze 1. Il Comune provvederà alla verifica della documentazione autorizzativa dei partecipanti ai mercati straordinari e dei requisiti richiesti dalle norme vigenti. 2. Il Comando di Polizia Locale è tenuto a rilevare le presenze degli operatori e comunicarle all Ufficio competente, eseguire l attività di controllo della merce posta in vendita con quella
6 menzionata sul tesserino di ogni operatore, ovvero sulla dichiarazione per quanto riguarda gli artigiani e gli operatori professionali diversi dai titolari di aut.amm.va su aree pubbliche, segnalando per iscritto all Ufficio Commercio qualsiasi anomalia riscontrata, in modo tale che lo stesso possa adottare il provvedimento di esclusione del soggetto interessato dalle successive manifestazioni. Art. 16 Canone occupazione spazi ed aree pubbliche L autorizzazione alla partecipazione al mercato, ovvero l autorizzazione all organizzazione è completata dal pagamento della TOSAP; 1.Ogni operatore, o il concessionario se esiste una convenzione con privati, sarà obbligato alla corresponsione al Comune della Tassa di Occupazione di Suolo Pubblico, secondo le modalità e gli importi stabiliti dal Regolamento vigente nel Comune di Viterbo. 2.Non è riconosciuto alcun rimborso di quanto versato per l occupazione di suolo pubblico da parte dell assegnatario del posteggio e/o concessionario per l assenza a qualsiasi titolo degli operatori, ovvero per la mancata effettuazione a qualsiasi titolo del mercato. Per quanto riguarda le spese per la pulizia dell area di cui all art.5, il versamento da parte del concessionario dovrà avvenire entro gg.2 dall avvenuta manifestazione. In caso di inottemperanza lo stesso concessionario si intende sospeso dalle successive manifestazioni. In caso di manifestazioni singole e/o annuali, il concessionario è tenuto a versamento preventivo della somma relativa alle spese di pulizia, tramite versamento presso la cassa comunale. In caso di mancata effettuazione della manifestazione detta somma verrà restituita al concessionario, ovvero incamerata dal Comune in caso di regolare effettuazione. Art. 17 Pulizia dell'area e tassa smaltimento rifiuti 1.Ogni operatore, o il concessionario se esiste una convenzione con privati, dovrà provvedere affinché i rifiuti siano raccolti in appositi contenitori messi a disposizione dall Amministrazione. Art. 18 Obblighi degli assegnatari di posteggio 1. La massima superficie coperta non può superare lo spazio concesso e ogni attrezzatura ad ingombro deve rimanere all interno di detta superficie; 2. Il banco non dovrà rimanere incustodito; 3. E fatto obbligo all espositore di lasciare l area utilizzata libera da ingombri e comunque di rimuovere tutti i rifiuti prodotti; 4. Ogni responsabilità verso terzi derivante dall esercizio dell attività è ad esclusivo carico dell espositore; 5. E vietato il commercio in forma itinerante all interno dell area del mercato; 6. Le fasi di allestimento del banco di vendita non devono in alcun modo danneggiare la pavimentazione e non devono intralciare gli ingressi delle abitazioni e in generale i servizi della città. 7. L assegnatario del posteggio non può dare in uso ne dividere il posteggio con altri. 8. L Amministrazione si riserva di dare indicazioni circa la tipologia delle strutture di vendita, in particolare in caso di specifiche manifestazioni.
7 Art. 19 Commissione di mercato 1.L Amministrazione Comunale può con Ordinanza Sindacale istituire una Commissione di controllo sulla conformità delle merci poste in vendita che dura in carica fino al termine del mandato del Sindaco e così composta: - Sindaco o suo delegato; - Dirigente del Settore competente o suo delegato; - Rappresentante Ascom; - Rappresentante Confesercenti; - Rappresentante Confartigianato e CNA. 2. La Commissione, esclusivamente consultiva, relazionerà l Amministrazione Comunale su quanto rilevato affinché possano essere adottate le iniziative e le misure più opportune per il continuo miglioramento, alla stessa non saranno corrisposti gettoni di presenza e dovrà partecipare anche un rappresentante dei consumatori. Art. 20 Sanzioni 1. La mancata osservanza di quanto stabilito nel presente Regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste in materia di commercio, pubblica sicurezza, tributi e fiscale, nonché l esclusione definitiva dalla manifestazione del soggetto interessato; 2. Fatte salve le sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 114/1998, l inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di 25,00 ad un massimo di 500,00 ai sensi dell art.7/bis del D.Lgs. 267/2000; Art. 21 Norma finale 1. Per tutto quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.
8 I N D I C E Art. 1 (oggetto) Art. 2 (fonti normative) Art. 3 (tipologia) Art. 4 (giorno ed orario di svolgimento) Art. 5 (aree di svolgimento della manifestazione) Art. 6 (modalità di accesso) Art. 7 (eventuale trasferimento temporaneo del mercato) Art. 8 (modalità di assegnazione posteggi) Art. 9 (concessionario e corrispettivo per l utilizzo degli spazi espositivi) Art. 10 (requisti richiesti agli espositori) Art. 11 (specializzazioni merceologiche) Art. 12 (concessione temporanea dei posteggi agli operatori professionali) Art 13 (modalità di presentazione degli elenchi degli operatori professionali e non professionali) Art. 14 (obblighi degli operatori non professionali) Art. 15 (controlli e rilevamento presenze) Art. 16 (canone occupazione spazi ed aree pubbliche) Art. 17 (pulizia dell area e tassa smaltimento rifiuti) Art. 18 (obblighi degli assegnatari di posteggio) Art. 19 (commissione di mercato) Art. 20 (sanzioni)
9 Art. 21 (norma finale)
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